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Document 52000PC0648

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la seconda volta la Direttiva 89/655/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 89/391/CEE) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    /* COM/2000/0648 def. - COD 98/0327 */

    GU C 62E del 27.2.2001, p. 113–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0648

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la seconda volta la Direttiva 89/655/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 89/391/CEE) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0648 def. - COD 98/0327 */

    Gazzetta ufficiale n. 062 E del 27/02/2001 pag. 0113 - 0118


    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica per la seconda volta la Direttiva 89/655/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 89/391/CEE)

    (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    RELAZIONE

    A) Principi

    1. Nel novembre 1998 la Commissione aveva presentato una proposta di direttiva recante seconda modifica alla Direttiva 89/655/CEE [1] concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro [2].

    [1] GU L 393 del 30.12.1989, p. 13, modificata dalla Direttiva 95/63/CE, GU n. L335 del 30.12.1995, p.28.

    [2] GU C 247E del 31.08.1999, p. 23.

    In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam la base giuridica è passata dall'ex articolo 118A all'articolo 137, paragrafo 2 e la procedura di decisione è stata modificata nel senso della codecisione.

    2. Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 24 marzo 1999 [3].

    [3] GU C 138 del 18.05.1999, p. 30.

    Il Comitato delle Regioni ha dichiarato, con lettera indirizzata al Consiglio in data 23 novembre 1999, che non esprimerà pareri nel merito.

    3. Il 21 settembre 2000 il Parlamento europeo ha adottato 21 emendamenti in prima lettura. In questa occasione la Commissione aveva espresso la sua posizione in relazione a ciascuno degli emendamenti indicando quali essa poteva accettare e quali non avrebbero potuto essere ripresi.

    Tenuto conto di tali sviluppi la Commissione presenta codesta proposta modificata.

    4. Le modifiche apportate dalla Commissione sono di due tipi:

    Una prima serie riguarda modifiche d'ordine formale in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.

    Una seconda serie risulta dagli emendamenti del Parlamento europeo che la Commissione ha accettato - in toto o in parte - in seduta plenaria.

    B) Spiegazione dei principali emendamenti

    1. Valutazione dei rischi

    Una valutazione dei rischi prima dell'inizio dei lavori in posizioni sopraelevate è l'elemento principale di prevenzione e viene realizzato conformemente all'articolo 6 della Direttiva 89/391/CEE [4] e all'articolo 3 della Direttiva 89/655/CEE [5].

    [4] GU L 183 del 29.06.1989, p. 1.

    [5] GU L 393 del 30.12.1989, p. 13 modificata dalla Direttiva 95/63/CE, GU n. L335 del 30.12.1995, p.28.

    L'emendamento n. 10 che subordina l'utilizzazione delle scale a una valutazione dei rischi è stato accettato con riserva di una riformulazione del punto 4.1.2 dell'allegato nel senso summenzionato.

    2. Formazione dei lavoratori

    La formazione specifica e appropriata dei lavoratori è fondamentale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro dovuti a cadute dall'alto. Per tale motivo gli emendamenti nn. 5, 16 e 19 sono stati accettati con riserva di riformulazione dell'8° considerando e dei punti 4.3.2 e 4.3.6 dell'allegato onde conformare le nozioni di formazione e di competenza all'insieme dei testi esistenti in questo ambito.

    Al punto 4.3.6 dell'allegato si fa quindi riferimento esplicito all'articolo 7 della direttiva originale.

    3. Livello di sicurezza/rischio

    La Commissione ha accettato gli emendamenti nn. 9 e 12 (in parte) che rafforzano il testo dei punti 4.1.1 (« mantenimento del livello di sicurezza più elevato ») e 4.1.4 (« minimizzare i rischi inerenti »).

    4. Precisazioni e miglioramenti di natura tecnica

    Un certo numero di emendamenti mira a rendere il testo più chiaro e più preciso. Gli emendamenti nn. 2 e 3 relativi al 5° e al 6° considerando, come anche, previa riformulazione dei punti 4.2.1 e 4.3.4 dell'allegato, gli emendamenti nn. 13 e 18 sono stati ripresi dalla Commissione.

    In seguito agli emendamenti nn. 14, 15, 17 e 20, la Commissione ha introdotto le seguenti modifiche di natura tecnica relative :

    -al superamento del livello d'accesso da parte delle scale d'accesso (allegato 4.2.2),

    -al trasporto manuale di carichi sulle scale (allegato 4.2.3),

    -al controventamento dei ponteggi (allegato 4.3.3),

    -all'attivazione dei dispositivi d'arresto dei ponteggi su ruote (allegato 4.3.3) e

    -alla rimozione e alla rimessa in opera dei dispositivi di protezione collettiva contro le cadute nel caso di lavori speciali (allegato 4.3.7).

    La Commissione ha inoltre accettato l'emendamento n. 11 che sopprime una parte ambigua del punto 4.1.3 dell'allegato e ha rimpiazzato quest'ultima con un testo più chiaro concernente i soccorsi in caso di necessità all'atto dell'utilizzazione di tecniche d'accesso e di posizionamento mediante corde.

    5. I lavoratori autonomi

    La Commissione ha accettato l'emendamento n. 4 sotto forma di un nuovo 7° considerando che invita a trovare una soluzione che copra tutti gli interessati, quindi anche i lavoratori autonomi nel caso di lavori in posizioni sopraelevate.

    Poiché il Trattato non consente di andare al di là di quanto è stato ripreso nella Direttiva 92/57/CEE [6], la Commissione prepara una proposta di raccomandazione del Consiglio nel merito.

    [6] GU L 245 del 26.08.1992, p. 6.

    6. Emendamenti respinti in toto o in parte

    Gli emendamenti n. 6 (9° considerando) e 7 (articolo 2, paragrafo 3) non sono stati ripresi poiché mirano a modificare testi standard, già accettati più volte.

    La Commissione non ha accolto il nuovo considerando proposto dall'emendamento n. 1 poiché essa ritiene che la questione è già coperta dal testo attuale. Analogamente, una definizione all'inizio del punto 4.1 dell'allegato delle attrezzature di protezione contro le cadute (emendamento n. 8) è stata ritenuta superflua, ma la Commissione ha proceduto ad un'armonizzazione del termine in tutto il testo. Nello stesso ordine d'idee la Commissione ritiene che la Direttiva 92/57/CEE copra sufficientemente cio' che è proposto dall'emendamento n. 21 per quanto concerne le indicazioni sui ponteggi.

    Nell'emendamento n. 12 (punto 4.1.4 dell'allegato) la Commissione ritiene che l'approvazione da parte di un responsabile è una misura troppo burocratica che impone oneri eccessivi alle imprese. Altrettanto vale per l'impedimento dell'accesso alle persone non autorizzate ad ogni interruzione del lavoro.

    Nell'emendamento n. 17, l'etichettatura dei dispositivi d'arresto dei ponteggi mobili non può essere considerata un miglioramento della sicurezza (punto 4.3.3 dell'allegato).

    1998/0327 (COD)

    Proposta modificata di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica per la seconda volta la Direttiva 89/655/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 89/391/CEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 137, paragrafo 2

    vista la proposta della Commissione [7], presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

    [7] GU C..... del ........., p.....

    visto il parere del Comitato economico e sociale [8],

    [8] GU C 138 del 18.5.1999, p. 30.

    Previa consultazione del Comitato delle Regioni [9]

    [9] Il Comitato delle Regioni ha indicato, con lettera datata 23 novembre 1999, che non esprimerà un parere su questa proposta di direttiva.

    liberando conformemente alla procedura prevista dall'articolo 251 del trattato .

    considerando quanto segue :

    (1) l'articolo 137, paragrafo 2 del trattato prevede che il Consiglio può adottare, tramite direttiva, prescrizioni minime intese a promuovere il miglioramento, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

    (2) ai sensi del suddetto articolo, tali direttive evitano di imporre vincoli di natura amministrativa, finanziaria e giuridica tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

    (3) il rispetto delle disposizioni volte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute in caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro messe a disposizione per l'esecuzione di lavori temporanei sopraelevati è essenziale per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

    (4) le disposizioni adottate in virtù dell'articolo 137, paragrafo 2 del trattato non ostano alla conservazione e all'adozione da parte di ciascun Stato membro di misure di protezione più efficaci delle condizioni di lavoro compatibili con il trattato;

    (5) i lavori sopraelevati possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro sicurezza e salute, in particolare ai rischi di caduta da luoghi sopraelevati e a gravi infortuni sul lavoro responsabili di un gran numero di sinistri, in particolare mortali;

    (6) il datore di lavoro che intende realizzare lavori temporanei sopraelevati deve scegliere attrezzature di lavoro in grado di offrire una protezione sufficiente contro i rischi di cadute da luoghi sopraelevati;

    (7) i lavoratori autonomi e i datori di lavoro rischiano, allorché esercitano essi stessi un'attività professionale che implica l'utilizzazione di attrezzature di lavoro destinate alla realizzazione di lavori temporanei sopraelevati, di mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori; occorre quindi cercare una soluzione che copra l'insieme delle persone associate alla preparazione, alla realizzazione e al completamento dei lavori temporanei sopraelevati;

    (8) le scale e i ponteggi rientrano fra le attrezzature più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei sopraelevati e che, conseguentemente, la sicurezza e la salute dei lavoratori che effettuano lavori di tale natura dipendono segnatamente dall'impiego corretto di tali attrezzature; pertanto è opportuno definire le modalità con cui tali attrezzature da parte dei lavoratori in condizioni di massima sicurezza devono essere specificate; occorre quindi una formazione specifica e appropriata dei lavoratori;

    (9) la presente direttiva rappresenta il mezzo più idoneo per realizzare gli obiettivi prefigurati e che non va al di là di quanto è indispensabile al raggiungimento di tali obiettivi;

    (10) la presente direttiva rappresenta un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    PARTE I

    Article 1

    Il testo figurante nell'allegato della presente direttiva integra l'allegato II della direttiva 89/655/CEE.

    Articolo 2 : Disposizioni finali

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi ... (3 anni dopo la sua approvazione). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime fanno riferimento alla presente direttiva o devono farne cenno all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni del diritto interno da essi già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    La Presidente La Presidente

    ALLEGATO

    3.2.8 Lavori che implicano un rischio di caduta da luoghi sopraelevati possono essere realizzati con l'ausilio di attrezzature di sollevamento a carico libero soltanto in condizioni rigorosamente autorizzate. In tal caso i lavoratori devono proteggersi con attrezzature di protezione individuale contro le cadute.

    4. Disposizioni concernenti l'utilizzazione di attrezzature di lavoro messe a disposizione per lavori temporanei sopraelevati.

    4.1 Considerazioni generali

    4.1.1 Qualora, in applicazione dell'art. 6 della direttiva 89/391/CEE e dell'art. 3 della presente direttiva, lavori temporanei sopraelevati non possono essere eseguiti in condizioni di totale sicurezza e in condizioni ergonomiche accettabili a partire da una zona adeguatamente predisposta si devono scegliere le attrezzature di lavoro più idonee atte a garantire e a mantenere il livello di sicurezza più elevato durante ogni utilizzazione. Il loro dimensionamento deve essere confacente alla natura dei lavori da eseguire e alle sollecitazioni previste per consentire una circolazione priva di rischi.

    La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei sopraelevati dipende dalla frequenza di circolazione, dal dislivello e dalla durata dell'impiego. La scelta adottata deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il trasferimento da un mezzo di accesso a piattaforme, tavoloni, passerelle e reciprocamente non deve comportare rischi supplementari di cadute.

    4.1.2 L'impiego di una scala quale posto di lavoro sopraelevto deve limitarsi ai casi in cui, tenuto conto del punto 4.1.1, l'impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risulti giustificato a causa del basso livello di rischio e a motivo della breve durata di utilizzazione ovvero delle caratteristiche esistenti dei posti di lavoro che il datore di lavoro non puo' modificare.

    4.1.3 L'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento con ausilio di cordami è limitato a circostanze particolari e alle seguenti condizioni :

    -il sistema comprende almeno due corde di sospensione, ciascuna con un punto di ancoraggio indipendente;

    -ciascuna delle due corde di sospensione è equipaggiata con un meccanismo di discesa ausiliaria in caso di guasto;

    -gli utensili e altri accessori sono agganciati alla bardatura di sostegno dei lavoratori;

    -il lavoro deve essere correttamente programmato e sorvegliato, di modo che sia possibile recare immediatamente soccorso ai lavoratori in caso di bisogno;

    -i lavoratori operanti in questo contesto fruiscono di una formazione specifica alle operazioni previste e che preveda procedure di salvataggio.

    4.1.4 In funzione delle attrezzature di lavoro scelte in base ai paragrafi precedenti, devono essere fissate le precauzioni atte a ridurre al minimo i rischi ad esse inerenti. Se del caso, deve essere prevista l'installazione di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute. Tali dispositivo devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da bloccare le cadute da luoghi sopraelevati e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale o scale a mano.

    4.2 Disposizioni specifiche relative all'impiego delle scale

    4.2.1 Le scale vanno sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego. Gli appoggi delle scale portatili sono situati su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile onde assicurare che i gradini rimangano in posizione orizzontale. Le scale sospese sono attaccate in maniera sicura e, a eccezione delle scale di corda, in modo da non spostarsi e da evitare i movimenti oscillatori.

    4.2.2 Lo scivolamento del piede delle scale portatili va impedito durante la loro utilizzazione o con la fissazione della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di pari efficacia. Le scale di accesso devono essere tali che i montanti superino sufficientemente il livello di accesso. Le scale costituite di diversi elementi componibili e le scale telescopiche sono utilizzate in modo che sia garantita l'immobilizzazione reciproca dei piani. Le scale mobili sono fissate stabilmente prima di accedervi.

    4.2.3 Una scala va utilizzata in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare, il trasporto manuale di carichi su una scale non deve impedire una presa sicura.

    4.3 Disposizioni specifiche relative all'impiego dei ponteggi

    4.3.1 Qualora non sia disponibile la relazione di calcolo del ponteggio scelto o le relative configurazioni strutturali non siano previste da tale relazione, si dovrà procedere ad un calcolo di stabilità.

    4.3.2 In funzione della complessità del ponteggio scelto, deve essere redatto ad opera di una persona competente un piano di montaggio, d'impiego e di smontaggio. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrata da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio.

    4.3.3 Gli elementi di appoggio di un ponteggio sono protetti contro il pericolo di scivolamento, o tramite fissazione su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di pari efficacia e la superficie portante deve avere una capacità sufficiente. I ponteggi devono essere controventati onde evitare il loro spostamento. I ponteggi su ruote sono provvisti di dispositivi che ne impediscono lo spostamento improvviso quando sono pronti all'uso. Tale dispositivo deve essere attivato prima che chiunque acceda al ponteggio.4.3.4 Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impiantiti di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire, adatti ai carichi da sostenere e consentire di lavorare e circolare in modo sicuro. Il loro spessore deve garantire l'assoluta sicurezza per quanto riguarda la distanza fra i due appoggi e i carichi da sopportare. Gli impiantiti dei ponteggi sono montati in modo che gli elementi componenti non si possano spostare durante l'impiego normale. Nessuno spazio vuoto pericoloso deve presentarsi fra gli elementi che costituiscono gli impiantiti e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute .

    4.3.5 Qualora alcuna parti di un ponteggio non siano ancora pronte all'uso, in particolare durante l'operazione di montaggio, di smontaggio o trasformazione, queste parti vanno debitamente evidenziate ricorrendo a segnali di avvertimento di pericolo generale e vanno debitamente delimitate con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di rischio conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 92/58/CEE.

    4.3.6 I ponteggi possono essere montati, smontati o radicalmente modificati soltanto sotto la direzione di una persona competente e da parte di lavoratori che hanno ricevuto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, una formazione adeguata e specifica alle operazioni contemplate, in particolare alla comprensione del piano di montaggio , di smontaggio o di trasformazione del ponteggio in questione; la sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio o la trasformazione del ponteggio in oggetto; le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del ponteggio in oggetto; le condizioni in materia di carico ammissibile e qualsiasi altro rischio che le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione summenzionate possono comportare. La persona competente e i lavoratori interessati dispongono del piano di montaggio e smontaggio di cui al punto 4.3.2 del presente allegato durante i lavori.

    4.3.7 Quando l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, vanno adottate misure compensative ed efficaci. Il lavoro non puo' essere eseguito senza l'adozione previa di tali misure. Una volta terminato questo lavoro di natura particolare, a titolo definitivo o temporaneo, vengono rimessi in opera i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute.

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