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Document 52000PC0511

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa

/* COM/2000/0511 def. - COD 2000/0213 */

GU C 29E del 30.1.2001, p. 245–250 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0511

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa /* COM/2000/0511 def. - COD 2000/0213 */

Gazzetta ufficiale n. 029 E del 30/01/2001 pag. 0245 - 0250


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla intermediazione assicurativa

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Aspetti generali

Il piano d'azione per i servizi finanziari [1], accolto favorevolmente dal Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999, sottolinea la necessità urgente di instaurare un mercato al dettaglio che sia realmente integrato e nel quale gli interessi dei consumatori e dei prestatori di servizi siano adeguatamente tutelati. Esso individua il settore della intermediazione assicurativa come uno degli ambiti che richiedono un intervento prioritario. È indispensabile una normativa chiara e comune sull'intermediazione assicurativa affinché sia garantita la libera prestazione transfrontaliera dei servizi assicurativi e sia salvaguardato un elevato livello di tutela dell'assicurando.

[1] COM(1999) 232 dell'11.5.1999.

Il piano d'azione prevede l'innovazione delle norme comunitarie cogenti relative agli intermediari d'assicurazione, norme che successivamente alla loro adozione risalente al 1976 non sono mai state aggiornate. Esso preannuncia che verso metà dell'anno 2000 la Commissione presenterà una proposta di normativa in tale materia. L'adozione della proposta da parte del Parlamento europeo e del Consiglio è prevista per il 2002.

Il Consiglio europeo di Lisbona, tenutosi nei giorni 23 e 24 marzo 2000, ha insistito sulla necessità di integrare i servizi ed i mercati finanziari nell'Unione europea. Il mercato finanziario unico costituirà uno strumento indispensabile per la competitività dell'economia europea, per lo sviluppo della nuova economia e per la coesione sociale. Per tale ragione i Capi di Stato e di governo hanno chiesto che il piano d'azione per i servizi finanziari venisse attuato entro il 2005.

Nella comunicazione del 3 maggio 2000 [2] la Commissione si è impegnata a prendere le misure necessarie per attuare le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona. L'attuazione completa del piano d'azione entro il 2005 costituisce una condizione prioritaria per rendere più efficienti i mercati finanziari e più competitive le imprese del settore finanziario.

[2] COM (2000) 257 def. del 3.5.2000.

1.1. La necessità della disciplina giuridica comunitaria sull'intermediazione assicurativa

Gli intermediari assicurativi svolgono un ruolo fondamentale nella vendita dei prodotti assicurativi in ambito comunitario. Come emerge dal seguente prospetto, la quota di mercato detenuta dagli intermediari nella distribuzione assicurativa supera il 50% in numerosi Stati membri.

Quote di mercato relative ai diversi circuiti di distribuzione assicurativa in taluni paesi dell'Unione europea (in %)

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte: BIPAR

Gli intermediari assicurativi esercitano altresì una funzione importante nella tutela degli interessi degli assicurandi, non solo attraverso la distribuzione dei prodotti assicurativi commercializzati dalle diverse imprese di assicurazione della Comunità, ma anche e soprattutto consigliando ed assistendo gli assicurandi mediante l'analisi delle loro esigenze specifiche. L'importanza della funzione da essi esercitata è destinata a crescere ulteriormente sia per la maggiore concorrenza derivante dall'istituzione del mercato interno, sia per la maggiore complessità delle polizze assicurative commercializzate nel mercato interno stesso. Dato il ruolo centrale svolto dagli intermediari nella distribuzione di prodotti finanziari sovente complessi appare indispensabile prevenire per quanto possibile i comportamenti colposi che possano pregiudicare il consumatore.L'istituzione del mercato interno delle assicurazioni è ampiamente realizzata per quanto riguarda le imprese di assicurazione. In forza della disciplina stabilita dalle terze direttive [3], tali imprese sono soggette dal luglio del 1994 al sistema dell'autorizzazione amministrativa unica e del controllo prudenziale unico ad opera dello Stato membro in cui hanno la sede sociale. Tale "passaporto europeo" consente loro di esercitare la propria attività nell'intera territorio comunitario sia in regime di libero stabilimento che in regime di libera prestazione di servizi. Siffatto sistema ha determinato per i contratti relativi ai grandi rischi industriali e commerciali un considerevole aumento del volume d'affari. L'incidenza di tale apertura è invece stata minore per i rischi cui si espongono i soggetti privati. Ciò spiega, in parte, l'assenza di una disciplina giuridica europea per gli intermediari assicurativi che consenta a costoro di esercitare pienamente il diritto al libero stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nel mercato interno. Gli intermediari si trovano pertanto assai spesso nell'impossibilità di soddisfare le richieste di clienti desiderosi di assicurare un determinato rischio in un altro Stato membro.

[3] Direttiva 92/49/CEE (terza direttiva sull'assicurazione non vita), GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva 92/96/CEE (terza direttiva sull'assicurazione vita), GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1.

Le disposizioni comunitarie finora adottate (che sono contenute nella direttiva 77/92/CEE [4] e nella raccomandazione 92/48/CEE [5]) hanno certamente concorso a ravvicinare le legislazioni nazionali vigenti in materia. Ciò non impedisce tuttavia che gli intermediari assicurativi siano tuttora soggetti a norme nazionali diverse le quali compartimentano i mercati nazionali ed ostacolano l'esercizio transnazionale dell'attività di cui trattasi.

[4] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 14.

[5] GU L 19 del 28.1.1992, pag. 32.

Secondo l'associazione professionale degli intermediari d'assicurazione (BIPAR), sono vari gli ostacoli che impediscono agli intermediari di soddisfare le richieste di clienti residenti in altri Stati membri, in particolare quando si tratti di soggetti privati. La BIPAR denuncia in particolare:

- le incertezze relative alle norme europee applicabili agli intermediari assicurativi;

- l'obbligo di osservare contemporaneamente molteplici normative nazionali per le transazioni commerciali aventi natura transfrontaliera (obbligo che può implicare la registrazione nel paese ospitante e quindi l'osservanza delle norme nazionali [6] relative alla copertura assicurativa della responsabilità professionale, alla capacità finanziaria, ecc.);

[6] In certi casi l'inosservanza di tali norme può essere sanzionata penalmente.

- l'assenza di una definizione chiara degli obblighi che incombono agli intermediari quando operano in un altro Stato membro (particolari problemi possono sorgere quando gli intermediari sono tenuti ad adempiere norme di interesse generale non chiaramente definite e quando si tratta di determinare il punto esatto a partire da quale l'intermediario è soggetto alla normativa del paese ospitante).

Il numero delle attività transfrontaliere realizzate dagli intermediari assicurativi rimane quindi molto limitato, in particolare per quanto riguarda le operazioni relative agli assicurandi privati. Tali divergenze pregiudicano le imprese di assicurazione che sperimentano difficoltà nell'accedere ai vari mercati nazionali in regime di libera prestazione dei servizi e nel dotarsi di adeguati canali distributivi nei diversi Stati membri. La compartimentazione dei mercati priva gli assicurandi - siano essi imprese o consumatori - dell'accesso ad una più vasta gamma di prodotti assicurativi, accesso che consentirebbe loro di ottenere una copertura più consona alle loro specifiche esigenze. I consumatori, infine, vengono privati dei vantaggi derivanti dall'intensificarsi della concorrenza tra gli intermediari.

Risulta quindi seriamente compromessa la realizzazione effettiva del mercato interno in questo settore.

1.2. Gli scopi della proposta di direttiva

La proposta di direttiva istituisce una disciplina tesa a garantire un alto livello di professionalità e competenza degli intermediari assicurativi. Il sistema della registrazione unica degli intermediari assicurativi agevolerà l'esercizio transfrontaliero dell'attività in regime di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La proposta garantisce altresì un elevato livello di tutela degli interessi degli assicurandi.

Essa si appunta sugli obiettivi necessari per rendere compatibile la intermediazione assicurativa con il mercato interno tutelando adeguatamente gli assicurandi. Si è tuttavia preferito non armonizzare in modo eccessivo i mezzi che le autorità competenti dovranno impiegare per il raggiungimento degli obiettivi prefissi. Gli intermediari offrono prodotti di compagnie già ora soggette ad una rigorosa vigilanza nell'intera Unione europea. A tali compagnie incombe il dovere di utilizzare unicamente i servizi degli intermediari che ottemperano alle disposizioni della direttiva. Date queste premesse la Commissione ritiene opportuno valorizzare per quanto possibile il reciproco riconoscimento tra Stati membri senza armonizzare dettagliatamente le modalità di controllo effettivamente applicate.

L'istituzione di una disciplina giuridica relativa agli intermediari assicurativi è sollecitata ormai da vari anni ed in modo pressante dalle imprese di assicurazione, dagli stessi intermediari, dai consumatori nonché da vari Stati membri [7]. Nella risoluzione sul piano d'azione per i servizi finanziari il Parlamento europeo ha attribuito primaria importanza [8] alla rifusione della normativa comunitaria di cui trattasi.

[7] Cfr. in tal senso "comunicazione della Commissione sui servizi finanziari - rafforzare la fiducia dei consumatori " (COM (97) 309 def. del 26.6.1997).

[8] Risoluzione A5-0059/2000, punto 11.

Soltanto la direttiva 77/92/CEE [9] contiene attualmente disposizioni vincolanti sugli intermediari assicurativi. L'ambito d'applicazione di tale atto comunitario appare tuttavia circoscritto: la direttiva non armonizza i requisiti professionali prescritti per l'accesso all'attività di agente, mediatore e subagente di assicurazione cui essa si applica. Si limita a definire una serie di misure transitorie per agevolare la libera circolazione di tali operatori nella Comunità. Queste misure diverranno superflue con l'adozione di norme comunitarie più particolareggiate.

[9] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 14.

La direttiva consente agli Stati membri di decidere se stabilire o meno norme specifiche sull'accesso e sull'esercizio di tali attività. Valendosi di questa facoltà, gli Stati membri hanno adottato disposizioni tra loro fortemente divergenti. Tali divergenze compartimentano i mercati nazionali ostacolando l'esercizio dell'attività in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi. Esse sollevano inoltre problemi di trasparenza in ordine allo stato giuridico ed alle qualificazioni professionali degli intermediari assicurativi, il che non concorre certo a garantire un elevato grado di tutela degli assicurandi.

Il primo intervento volto a risolvere siffatti problemi ravvicinando le normativa nazionali è stato realizzato con la raccomandazione 92/48/CEE della Commissione del 18 dicembre 1991 [10]). Si è ritenuto allora che una raccomandazione potesse contribuire a garantire l'equivalenza delle disposizioni nazionali relative all'intermediazione assicurativa e che non fosse pertanto necessaria l'adozione di misure cogenti di coordinamento. Nella raccomandazione la Commissione ha invitato gli Stati membri a provvedere affinché gli intermediari assicurativi stabiliti nel loro territorio fossero in possesso di determinati requisiti professionali e fossero iscritti in appositi registri. Sostanzialmente la raccomandazione sollecita gli Stati membri ad adottare normative nazionali che prescrivano che gli intermediari di assicurazione possiedano cognizioni e attitudini generali, commerciali e professionali; che siano in possesso di una assicurazione della responsabilità professionale o di una garanzia equivalente; che godano di buona reputazione, non siano stati dichiarati falliti nel passato e, se trattasi di mediatori di assicurazione, possano essere tenuti a dimostrare di possedere una sufficiente capacità finanziaria. La raccomandazione prevede infine la registrazione degli intermediari assicurativi nello Stato di appartenenza nonché l'adozione di congrui provvedimenti o sanzioni contro chiunque eserciti l'attività di intermediario assicurativo senza aver ottenuto la previa registrazione. Secondo tale atto comunitario, solo i soggetti registrati possono essere ammessi ad esercitare l'attività di intermediario assicurativo e, per garantire l'osservanza di tale norma, gli Stati devono prevedere misure e sanzioni appropriate.

[10] GU L 19 del 28.1.1992, pag. 32.

I provvedimenti caldeggiati nella raccomandazione mirano a migliorare la tutela degli assicurandi nell'ipotesi in cui acquistino prodotti o servizi presso intermediari. L'assicurazione della responsabilità professionale fa sì che qualsiasi consumatore danneggiato dal comportamento negligente di un intermediario abbia la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Analogamente, se gli intermediari assicurativi sono tenuti ad avere un certa capacità finanziaria, il consumatore fruisce di una protezione aggiuntiva contro l'eventuale fallimento dell'intermediario. Senza tale protezione i premi versati agli intermediari ma non ancora trasferiti all'assicuratore potrebbero infatti essere perduti. È altresì manifesto che l'esistenza di un sistema di registrazione, di sanzioni efficaci e di un programma di formazione professionale adeguato rafforza necessariamente la fiducia dei consumatori nella competenza ed integrità dell'intermediario.

Gran parte degli Stati membri ha adottato provvedimenti ispirati al testo della raccomandazione. Ciò nonostante le normative nazionali, laddove esistono [11], presentano significative divergenze. Tali disparità ostacolano indebitamente l'accesso al mercato, specie in riferimento alle vendite realizzate in regime di libera prestazione di servizi, e comportano la frammentazione del mercato unico. Affinché il mercato unico delle assicurazione offra maggiori garanzie ai consumatori è necessario che costoro usufruiscano di una protezione minima in ordine a qualsiasi acquisito, a prescindere dall'identità dell'intermediario e dello Stato membro in cui quest'ultimo risieda. La Commissione ritiene che l'eliminazione delle divergenze e l'istituzione di un mercato interno per gli intermediari assicurativi sia possibili soltanto attraverso provvedimenti adottati a livello comunitario

[11] Attualmente la Germania è l'unico Stato membro a non aver ancora adottato disposizioni specifiche sull'intermediazione assicurativa.

Nell'adottare la raccomandazione, la Commissione si è riservata la facoltà di proporre una direttiva vincolante ove fossero state necessarie misure di coordinamento cogenti per eliminare gli ostacoli residuali frapposti all'accesso al mercato o introdurre nuove garanzie a tutela dei consumatori.

1.3. Contenuto della proposta di direttiva

Lo scopo della presente proposta di direttiva può così riassumersi: garantire che qualsiasi persona (fisica o giuridica) che acceda all'attività dell'intermediazione assicurativa o riassicurativa ovvero svolga tale attività sia registrata in base a determinati requisiti professionali minimi. Gli intermediari registrati in uno Stato membro potranno operare negli altri Stati membri esercitando il diritto alla libera prestazione di servizi oppure insediandovi una succursale. Gli Stati membri possono completare i requisiti professionali previsti dalla presente direttiva in riferimento agli intermediari che essi registrano. Il progetto contiene inoltre norme minime riguardanti le modalità ed il contenuto delle informazioni che gli intermediari assicurativi dovranno fornire ai clienti (tali norme non si applicano agli intermediari riassicurativi, né agli intermediari assicurativi operanti nel settore dei rischi industriali e commerciali).

La proposta di direttiva si basa sull'impostazione definita dalla Commissione nella raccomandazione 92/48/CEE e ne recepisce i principi informatori. La Commissione ritiene che tale impostazione consenta di raggiungere gli obiettivi prefissi mediante misure adeguate.

La presente proposta di direttiva si fonda sui seguenti principi:

(i) Qualsiasi intermediario assicurativo operante nella Comunità dovrà essere registrato presso un'autorità competente (articolo 3). La registrazione dell'intermediario è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

(a) cognizioni ed attitudini generali, commerciali e professionali;

(b) copertura della responsabilità professionale o garanzia equivalente contro la responsabilità derivante da colpa professionale;

(c) per gli intermediari che gestiscono fondi appartenenti ai clienti: capacità finanziaria sufficiente;

(d) onorabilità e inesistenza di dichiarazioni di fallimento.

(ii) Gli intermediari registrati potranno esercitare la propria attività nell'intero territorio comunitario in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, sotto la vigilanza ed il controllo delle autorità del loro Stato membro d'origine.

(iii) Gli intermediari assicurativi dovranno osservare gli obblighi informativi previsti dalla proposta.

1.4. Consultazione degli ambienti interessati

Si è provveduto a consultare in modo particolareggiato sulla presente proposta gli esperti degli Stati membri e le organizzazioni rappresentative degli ambienti interessati, in particolare quelle degli assicuratori (Comité Européen des Assurances - CEA - e Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistes Européens - ACME), degli intermediari (Bureau International des Producteurs d'Assurances et de Réassurance - BIPAR), e dei consumatori (BEUC).Tali organizzazioni hanno accolto favorevolmente sia l'iniziativa di proporre una direttiva che disciplini a livello europeo l'attività degli intermediari assicurativi sia le linee portanti del testo proposto.

2. Commento degli articoli

Articolo 1 - Ambito d'applicazione

La proposta si riferisce a tutti gli intermediari assicurativi stabiliti nella Comunità, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Tutti gli intermediari assicurativi o riassicurativi della Comunità sono soggetti alle disposizioni della proposta relative alla registrazione ed ai requisiti professionali (articoli 3 e 4). Tali operatori potranno così valersi del diritto al libero stabilimento ed alla libera prestazione di servizi.

L'osservanza delle norme sulle informazioni da fornire agli assicurandi (titolo III) è invece prescritta solo per gli intermediari assicurativi che trattano con soggetti non richiedenti la copertura di grandi rischi industriali e commerciali [12]. Sono parimenti esonerati da tali obblighi gli intermediari riassicurativi svolgenti l'attività di intermediazione unicamente nei confronti di soggetti commerciali (imprese di riassicurazione e di assicurazione). Relativamente a tali attività, che si svolgono tra imprese, appare infatti sufficiente una protezione minore.

[12] Il concetto di "grandi rischi" è stato definito dalla seconda direttiva del Consiglio 88/357/CEE sull'assicurazione non vita. Esso comprende:

La proposta consente agli Stati membri di non applicare le disposizioni riguardanti i requisiti professionali (titolo II) e gli obblighi d'informazione (titolo III) a soggetti i quali offrano prodotti assicurativi - destinati a coprire i rischi connessi a prodotti o servizi forniti nell'ambito della loro attività commerciale principale - che non richiedano cognizioni generali o specifiche in materia assicurativa, purché non si tratti di contratti di assicurazione sulla vita o di contratti di assicurazione della responsabilità civile, l'importo del premio non ecceda 1 000 EUR e l'attività principale di tali soggetti non sia costituita dall'intermediazione assicurativa. Vengono qui in considerazione, in particolare, i contratti di assicurazione contro i rischi di perdita o danneggiamento di determinati beni (ad esempio degli occhiali e degli elettrodomestici) nonché i contratti che forniscono garanzie di assistenza turistica e sono commercializzati dalla agenzie di viaggi.

Durante i lavori preparatori è stata valutata la possibilità di limitare l'ambito d'applicazione della presente direttiva agli intermediari assicurativi che raggiungano un determinato volume d'affari (facendo riferimento, ad esempio, al volume annuo dei premi percepiti). Tale soluzione tuttavia non ha ottenuto il consenso di tutte le parti interessate. Al fine di salvaguardare efficacemente gli interessi degli assicurandi appare infatti preferibile ricomprendere nella sfera d'applicazione della presente direttiva l'intera categoria degli intermediari assicurativi. La BIPAR ed il BEUC sono fortemente contrari all'esclusione degli intermediari che non raggiungano un determinato volume d'affari e sottolineano che assai spesso i problemi potenziali, per tutela degli assicurandi, sono riferibili agli intermediari "di piccole dimensione".

È stata inoltre vagliata la possibilità di limitare la sfera di applicazione agli intermediari che intendano esercitare la loro attività nel mercato interno. La maggioranza degli Stati membri nonché le organizzazioni professionali hanno contestato la validità di tale soluzione facendo valere che la tutela offerta agli assicurandi, in particolare sotto il profilo della competenza professionale, della capacità finanziaria e della copertura della responsabilità professionale, risulterebbe diversificata in base al fatto che l'intermediario sia stabilito a titolo principale nello Stato membro dei clienti o eserciti la sua attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi. Siffatta disposizione difficilmente si concilierebbe inoltre che l'idea di un reale mercato unico poiché consentirebbe il mantenimento in essere delle frontiere nazionali sotto l'aspetto sia economico che normativo.

Articolo 2 - Definizioni

Le definizioni di "impresa di assicurazione", "impresa di riassicurazione", "grandi rischi", "autorità competente", "impresa madre" fanno riferimento a definizioni già impiegate in altre direttive sulle assicurazioni, in particolare nelle terze direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE, nonché nella direttiva 98/78/CE.

"Intermediazione assicurativa", "intermediazione riassicurativa", "intermediario assicurativo", "intermediario riassicurativo": si propone una definizione funzionale di tali termini. Essa consente di ricomprendere nella sfera d'applicazione le diverse categorie di intermediari (mediatori, agenti, subagenti) nonché gli altri canali di distribuzione come la bancassicurazione e le imprese di grande distribuzione.

Non appare possibile una distinzione netta tra agenti e mediatori in tutti gli Stati membri. È infatti frequente che gli intermediari agiscano come agenti per taluni tipi di rischi e come mediatori per altri. È questo il motivo per cui tale distinzione non è stata ripresa nella presente proposta. Quel che più interessa l'assicurando è sapere, per ciascun rischio, se sta trattando con un intermediario che agisce per un numero limitato di imprese o se ha di fronte una persona in grado di consigliarlo in base ad un'analisi ampia ed imparziale dell'offerta di mercato. L'articolo 10 intende garantire che il cliente possa farsi un'idea precisa a tal riguardo.

Le attività rientranti nell'ambito d'applicazione della direttiva sono esercitate contro remunerazione o retribuzione, ossia a titolo professionale.

Le attività di consulente assicurativo contemplate dalla presente proposta sono quelle esercitate nell'ambito dell'intermediazione assicurativa e non quelle esercitate nell'ambito di altre attività professionali e in via accessoria rispetto ad una diversa attività principale (ad esempio quella di consulente contabile o fiscale). Deve infatti trattarsi di consulenza prestata al fine di assistere il cliente nella conclusione, gestione od esecuzione di un contratto assicurativo.

Articolo 3 - Registrazione

Tale disposizione stabilisce l'obbligo della registrazione per gli intermediari assicurativi e riassicurativi rientranti nell'ambito d'applicazione della presente direttiva.

Il sistema della registrazione è stato preferito a quello dell'autorizzazione amministrativa rilasciata individualmente agli intermediari, a causa delle difficoltà pratiche che quest'ultima implicherebbe. Gli intermediari assicurativi sono infatti decine di migliaia in taluni Stati membri. L'istituzione di un sistema di autorizzazioni sarebbe pertanto assai onerosa per tali Stati, che dovrebbero destinarvi risorse ingenti e senza dubbio sproporzionate rispetto agli obiettivi prefissi. A ciò si aggiunge che varie forme di autoregolamentazione, in particolare per i rapporti intercorrenti tra imprese di assicurazione ed intermediari, concorrono a mantenere elevato il livello della sicurezza, della competenza e dell'onorabilità nell'ambito della categoria professionale di cui trattasi.

L'intermediario deve essere iscritto nel registro indicato dalle autorità competenti del suo Stato membro d'origine. Esso dovrà essere registrato nello Stato in cui si trova la sua sede statutaria, se è una persona giuridica, e nello Stato in cui si trova la sua sede principale, se è una persona fisica. La sede statutaria delle persone giuridiche dovrà peraltro situarsi nello stesso Stato in cui si trova la loro sede principale. Siffatta disposizione, presente in tutte le normative comunitarie in materia di servizi finanziari, mira ad impedire che gli intermediari scelgano il sistema giuridico di un determinato Stato membro per sottrarsi alle norme più rigorose vigenti nello Stato membro in cui sono effettivamente stabiliti. Essa ravvicina inoltre materialmente le autorità competenti agli intermediari assicurativi consentendo alle stesse di vigilare in modo adeguato sull'osservanza dei requisiti professionali.

La registrazione è subordinata al possesso dei requisiti professionali prescritti dall'articolo 4. L'intermediario che non sia più in possesso di tali requisiti sarà pertanto radiato dal registro e non potrà quindi più esercitare la sua attività.

Soltanto gli intermediari registrati possono esercitare l'attività in esame e le imprese di assicurazione possono valersi unicamente dei servizi prestati da intermediari registrati o dai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (articolo 3, paragrafo 5). L'articolo 7 prescrive agli Stati membri di comminare sanzioni appropriate contro i soggetti che esercitino l'intermediazione assicurativa senza essere registrati in uno degli Stati membri. Analoghe sanzioni devono essere inflitte alle imprese di assicurazione che si avvalgano di servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da soggetti non registrati a tal fine in uno degli Stati membro.

La presente proposta non obbliga gli Stati membri ad istituire un registro unico. Essa prevede soltanto che i registri siano sottoposti al controllo di un'autorità competente; questa può essere un'autorità pubblica, un ente riconosciuto dal diritto nazionale oppure un ente riconosciuto da pubbliche autorità espressamente designate a tal fine dalla legislazione nazionale. (cfr. articolo 6). La proposta segue il testo della raccomandazione 92/48/CEE (articolo 5) che non prevede l'istituzione da parte degli Stati membri di un unico registro centralizzato, ma ammette che vengano istituiti più registri per gli intermediari assicurativi dipendenti o indipendenti e che tali registri siano gestiti da autorità pubbliche o altri organismi (ad esempio da organizzazioni professionali) riconosciuti dallo Stato membro.

La registrazione consente all'intermediario di iniziare e svolgere l'intermediazione assicurativa nell'intera Comunità in regime di libero stabilimento e di libera prestazione di servizi. I requisiti prescritti dallo Stato membro d'origine sono riconosciuti in tutti gli altri Stati membri della Comunità sicché l'intermediario non è più tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti professionali prescritti negli altri Stati membri. L'articolo 5 definisce la procedura da seguire per l'insediamento delle succursali e l'esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi.

Articolo 4 - Requisiti professionali

Questo articolo stabilisce i requisiti che ogni intermediario assicurativo deve possedere per poter essere registrato:

1. Possesso di adeguate cognizioni e attitudini generali, commerciali e professionali.

Così come la raccomandazione 92/48/CEE, anche la proposta di direttiva prescrive che gli intermediari assicurativi possiedano adeguate cognizioni e attitudini generali, commerciali e professionali. Si tratta di competenze rispondenti alle funzioni ed alle attività svolte dall'intermediario nonché ai mercati sui cui questi opera. È parimenti necessario che tali cognizioni professionali siano regolarmente aggiornate. Gli Stati membri devono definire e precisare il livello ed il contenuto di tali cognizioni, che dovranno in ogni caso essere sufficientemente profonde per garantire un adeguata competenza professionale.

Gli organi direttivi delle persone giuridiche esercenti l'intermediazione devono comprendere un numero sufficiente di persone in possesso di tali requisiti.

Non è necessario che tutte le persone o tutti i dipendenti dell'impresa abbiano tali requisiti. Soltanto coloro che partecipano direttamente alle attività di intermediazione devono possedere le cognizioni di cui trattasi.

Gli Stati membri possono non richiedere il possesso delle conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professioni di cui al primo comma alle persone fisiche che agiscano come intermediari assicurativi in via meramente occasionale, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- l'attività di intermediazione non deve costituire né la loro attività professionale principale né la fonte principale dei loro redditi professionali,

- un intermediario assicurativo rispondente alle norme prescritte dalla presente direttiva o un impresa di assicurazione deve farsi garante delle attività di tali soggetti assumendo interamente la responsabilità per i loro atti. Essi devono inoltre fornire loro un'adeguata formazione di base.

Questa disposizione riguarda le attività esercitate in taluni Stati membri da determinate categorie di soggetti ed in via meramente occasionale ed accessoria. L'applicazione integrale di tutte le disposizioni della direttiva causerebbe la cessazione dell'attività di tali persone. Ciò costituirebbe un effetto sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti dalla proposta. Quest'ultima prevede comunque che costoro ricevano un'adeguata formazione di base da parte dell'impresa che si avvalga dei loro servizi. La loro attività inoltre è interamente assoggettata al controllo dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario per conto dei quali e sotto la responsabilità dei quali essi agiscono.

2. Onorabilità

Gli intermediari conservano di norma determinati dati personali e riservati sulla vita privata dei loro clienti. Risulta quindi indispensabile un rapporto di fiducia reciproca tra operatori e consumatori. Specialmente nel settore dell'assicurazione sulla vita gli intermediari assistono gli assicurandi in merito a decisioni finanziarie importanti. Per tali ragioni gli intermediari devono essere persone onorabili e non devono aver subito fallimenti nel passato.

3. Assicurazione della responsabilità civile professionale o garanzia analoga

Questo requisito è destinato a garantire che qualsiasi persona danneggiata dal comportamento colposo dell'intermediario assicurativo possa ottenere il risarcimento dei danni subiti. La proposta prevede una copertura minima pari a 1 000 000 EUR per sinistro al fini di garantire la parità di condizioni a tutti gli intermediari nella Comunità.

L'intermediario non è tenuto a contrarre l'assicurazione della responsabilità civile qualora siffatta garanzia sia fornita dall'impresa di assicurazione o riassicurazione per conto della quale agisce.

4. Capacità finanziaria

In molti casi gli intermediari sono chiamati a movimentare fondi per conto dell'assicurando o dell'impresa di assicurazioni. Al fine di salvaguarda gli interessi finanziari dell'assicurando è necessario che qualsiasi intermediario che movimenti fondi appartenenti ai propri clienti abbia una capacità finanziaria sufficiente. La proposta di direttiva prevede quattro distinte modalità corrispondenti ai vari sistemi in vigore negli Stati membri:

(i) disposizioni di legge secondo cui gli importi corrisposti all'intermediario si considerano versati direttamente all'impresa di assicurazione o riassicurazione mentre le prestazioni assicurative corrisposte all'intermediario non si considerano versate all'assicurato finché questi non le riceva effettivamente;

(ii) norme secondo cui gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari all'8% del reddito annuale netto e comunque non inferiore a 15 000 EUR;

(iii) norme secondo cui i fondi del cliente devono essere trasferiti attraverso un conto cliente rigorosamente separato e non utilizzabile, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;

(iv) l'istituzione di un fondo di garanzia.

Analogamente a quanto previsto in altri testi normativi adottati nel settore delle assicurazioni, ed in particolare nella terza direttiva sull'assicurazione non vita (direttiva 92/49/CEE) e nella terza direttiva sull'assicurazione vita (direttiva 92/96/CEE), gli Stati membri possono adottare disposizioni più rigorose per i propri intermediari assicurativi.

Articolo 5 - Notificazione dello stabilimento e della prestazione di servizi negli altri Stati membri

Tale disposizione definisce la procedura che l'intermediario registrato deve seguire qualora desideri aprire una succursale o esercitare la propria attività in regime di libera prestazione di servizi, nel territorio di uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine. Si tratta di una procedura che precede l'avvio delle attività e garantisce l'informazione dell'autorità competente dello Stato ospitante. Essa si ispira alle procedure previste dalle terze direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE per le imprese di assicurazione.

Tale procedura potrebbe essere modernizzata. Il contenuto dei registri e le norme intese a tutelare l'interesse generale potrebbero essere pubblicate sul sito Internet di ciascuna autorità competente. Qualsiasi intermediario che intenda operare in uno Stato membro diverso dal proprio potrebbe rivolgersi per iscritto all'autorità competente dello Stato di cui trattasi. Egli potrebbe conoscere le norme poste a tutela dell'interesse generale consultando il sito Internet di tale autorità. 'autorità dello Stato ospitante potrebbe verificare l'effettiva registrazione dell'intermediario consultando il sito Internet dell'omologa autorità dello Stato d'origine. Qualora lo Stato ospitante non si opponga per iscritto, l'intermediario potrebbe quindi iniziare la propria attività non appena sia decorso un mese dall'invio della notificazione scritta.

Per istituire questa procedura appaiono comunque necessarie discussioni approfondite tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 6 - Autorità competenti

Gli Stati membri devono individuare le autorità competenti per l'applicazione della presente direttiva. A tal fine essi possono designare pubbliche autorità o enti riconosciuti dal diritto nazionale oppure enti riconosciuti da pubbliche autorità espressamente incaricate a tal fine dalla legislazione nazionale.

Tale disposizione si ispira ampiamente alla direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari [13] (articolo 22). Le autorità competenti così designate devono in ogni casi disporre di tutti i poteri necessari per lo svolgimento dei loro compiti.

[13] GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

Articolo 7 - Sanzioni

Gli Stati membri devono poter adottare adeguate sanzioni e misure nei confronti degli intermediari assicurativi o riassicurativi nonché delle imprese di assicurazione o riassicurazione che violino le disposizioni della presente proposta. Un tale sistema sanzionatorio è indispensabile per garantire l'effettiva applicazione della normativa prevista dalla presente proposta.

Le autorità competenti sono chiamate a cooperare ed a informarsi reciprocamente. Esse sono vincolate all'obbligo della riservatezza e del segreto d'ufficio secondo modalità analoghe a quelle definite nella terza direttiva 92/49/CEE (articolo 16) e nella terza direttiva 92/96/CEE (articolo 15) in materia di assicurazioni.

Articolo 8 - Mezzi di ricorso

Questo articolo dispone che gli Stati membri prevedano adeguati mezzi di ricorso dei consumatori nel settore dell'intermediazione assicurativa.

Articolo 9 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il piano d'azione sui servizi finanziari prevede l'adozione di meccanismi efficaci, sia giudiziari che extragiudiziali, per la risoluzione delle controversie tra consumatori e istituti finanziari. Tali meccanismi sono indispensabili per salvaguardare la fiducia nelle attività transfrontaliere ed agevolare lo sviluppo ed il perfezionamento del mercato interno.

Con questa disposizione si intende far sì che i consumatori possano valersi di procedure stragiudiziali per comporre le controversie insorte con gli intermediari assicurativi. In linea con il piano d'azione, la proposta prevede che gli Stati membri promuovano l'uso di tali meccanismi per la risoluzione delle controversie transfrontaliere e pertanto una maggiore cooperazione tra gli organi competenti.

Articoli 10 e 11 - Informazioni fornite dall'intermediario assicurativo

Le disposizioni di questo titolo definiscono gli obblighi informativi necessari per un elevato livello di tutela dei consumatori che intendono valersi dei servizi assicurativi.

L'articolo 10 prevede i tipi di informazioni che ogni intermediario assicurativo deve fornire prima della conclusione del contratto ai consumatori con i quali entra in contatto. Si tratta dell'identità e dell'indirizzo dell'intermediario, dei suoi legami diretti ed indiretti con imprese di assicurazione e riassicurazione, di qualsiasi obbligo contrattuale in base al quale egli sia tenuto a collaborare con una o più imprese di assicurazioni, nonché della denominazione di queste imprese. L'intermediario dovrà altresì indicare la persona responsabile per le eventuali negligenze, scorrettezze o consulenze inadeguate ad esso imputabili, precisando inoltre se la consulenza fornita riguarda la copertura assicurativa offerta da un'ampia gamma di imprese di assicurazione o se esso si limita a trattare con un numero determinato di imprese di assicurazione.

Nel caso in cui dichiari di fornire consulenze sulla copertura assicurativa offerta da un'ampia gamma di imprese di assicurazione, l'intermediario assicurativo deve fondare tali consulenze su un'analisi imparziale e sufficientemente ampia dei contratti di assicurazione offerti sul mercato, che gli consenta di raccomandare un prodotto assicurativo consono alle esigenze del consumatore. Nell'ipotesi in cui l'analisi non risultasse conforme a tali norme, il consumatore potrebbe agire in giustizia contro l'intermediario stesso. Tale circostanza può giustificare un livello di copertura della responsabilità professionale relativamente elevato (cfr. articolo 4).

Infine l'intermediario assicurativo dovrà quanto meno indicare, per iscritto, le richieste e le esigenze del cliente nonché le ragioni su cui si fonda la scelta consigliata..

L'articolo 11 definisce la forma in cui dovranno essere fornite tali informazioni. Di norma esse dovranno essere fornite su supporto cartaceo o altro supporto duraturo, disponibile ed accessibile per il consumatore. Dovranno inoltre avere il pregio della chiarezza e della precisione ed essere redatte in una delle lingue ufficiale dello Stato membro dell'obbligazione o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti contraenti. La maggior parte delle informazioni potranno essere fornite su appositi moduli in modo da limitare il costo derivante dall'adempimento degli obblighi informativi. Qualora l'assicurando chieda una copertura immediata dei rischi, le informazione potranno infine essere comunicate verbalmente.

Articoli 12-15

L'articolo 12 abroga la direttiva 77/92/CEE. Quando la presente direttiva sarà adotta, l'intermediazione assicurativa e riassicurativa sarà disciplinata da un unico atto legislativo comunitario. La normativa comunitaria sarà più chiara e trasparente e da ciò trarranno giovamento sia gli operatori che gli assicurandi.

Gli articoli 13, 14 e 15 contengono le disposizioni relative ai destinatari, ai termini di recepimento e d'applicazione nonché all'entrata in vigore.

2000/0213 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla intermediazione assicurativa

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione [14],

[14] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [15],

[15] GU C ...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [16],

[16] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) I mediatori di assicurazione e riassicurazione svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nell'Unione europea.

(2) Con la direttiva 77/92/CEE del Consiglio [17], modificata da ultimo dal trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è stato compiuto un primo passo al fine di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte degli agenti e mediatori d'assicurazione.

[17] GU L 26 del 31.1.1977. pag. 14. (Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia).

(3) La direttiva 77/92/CE, come indica il suo articolo 12, si applica sino all'entrata in vigore del norme per il coordinamento delle disposizioni nazionali relative all'avvio ed allo svolgimento delle attività di agente ed mediatore d'assicurazione.

(4) La raccomandazione 92/48/CEE della Commissione del 18 dicembre 1991 relativa agli intermediari assicurativi [18] è stata ampiamente seguita dagli Stati membri ed ha contribuito al ravvicinamento delle disposizioni nazionali sui requisiti professionali e sulla registrazione dei mediatori di assicurazione.

[18] GU L 19 del 28.1.1992, pag. 32.

(5) Ciononostante sussistono tuttora tra le normative nazionali notevoli differenze che ostacolano l'avvio e lo svolgimento delle attività d'intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. È pertanto opportuno sostituire la direttiva 77/92/CEE e la raccomandazione 92/48/CEE con una nuova direttiva.

(6) I mediatori di assicurazione e riassicurazione devono poter esercitare i diritti del trattato relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

(7) Il fatto che gli intermediari assicurativi non possano operare liberamente nella Comunità ostacola il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni.

(8) Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l'attività della intermediazione assicurativa concorre sia alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari sia ad una maggiore tutela del consumatore in questo settore.

(9) I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti, quali agenti, mediatori ed operatori di "bancassicurazione". La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.

(10) La presente direttiva riguarda i soggetti che esercitano, quale normale attività, la prestazione professionale di servizi d'intermediazione assicurativa a terzi. La sua sfera d'applicazione non deve quindi ricomprendere i soggetti che svolgono attività professionali diverse, quali per esempio consulenti fiscali o contabili, e che forniscono consulenze sulla copertura assicurativa nell'ambito di queste attività.

(11) Gli Stati membri devono avere la facoltà di non applicare la presente direttiva ai soggetti che esercitano l'intermediazione assicurativa come attività secondaria. Al fine di tutelare i consumatori l'esercizio di tale facoltà deve tuttavia essere rigorosamente delimitato.

(12) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati dall'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria sede principale in base al possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alla competenza, onorabilità, copertura della responsabilità professionale e capacità finanziaria.

(13) Tale registrazione deve consentire agli intermediari di assicurazione e riassicurazione di operare in altri Stati membri in regime di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi, previo espletamento di un'adeguata procedura di notificazione tra autorità competenti.

(14) È necessario prevedere adeguate sanzioni contro i soggetti che esercitino l'attività della intermediazione assicurativa o riassicurativa senza essere registrati, contro le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgano dei servizi prestati da intermediari non registrati nonché contro intermediari che violino le disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

(15) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i consumatori e garantire lo svolgimento corretto dell'attività assicurativa e riassicurativa nel mercato unico.

(16) Per il consumatore è importantissimo sapere se l'intermediario con cui sta trattando fornisce consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione ovvero su prodotti forniti da un numero limitato di siffatte imprese.

(17) Qualora dichiari di fornire consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazioni, l'intermediario deve svolgere un'analisi imparziale e sufficientemente ampia dei prodotti disponibili sul mercato. Tutti gli intermediari devono inoltre indicare le ragioni su cui si fondano le scelte consigliate.

(18) Le esigenze informative appaiono minori nell'ipotesi in cui i consumatori siano società richiedenti l'assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o industriali.

(19) Appare necessario garantire l'esistenza di adeguate ed efficaci procedure di reclamo e ricorso per la risoluzione delle controversie tra intermediari e consumatori, utilizzando, se del caso, le procedure già esistenti.

(20) Fatto salvo il diritto dei consumatori di adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri devono incoraggiare gli organi pubblici o privati istituiti per la risoluzione stragiudiziale delle liti a cooperare per la soluzione delle controversie transfrontaliere; in virtù di questa cooperazione i consumatori potranno sottoporre agli organi stragiudiziali del proprio Stato di residenza le questioni relative ad intermediari assicurativi stabiliti negli altri Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I: AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva detta disposizioni per l'assunzione e l'esercizio dell'attività di mediazione in materia di assicurazione e riassicurazione.

2. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le disposizioni della presente direttiva a soggetti che propongano contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) i contratti non richiedono conoscenze generali o specifiche in materia assicurativa;

b) non si tratti di contratti di assicurazione sulla vita;

c) il contratto non assicura i rischi di responsabilità civile;

d) l'attività professionale principale del proponente il contratto non consiste nell'intermediazione assicurativa;

e) l'assicurazione ha natura accessoria rispetto al bene o servizio fornito e copre in particolare i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti dal proponente il contratto o prevede risarcimenti per i beni connessi ai viaggi prenotati presso il proponente stesso;

f) l'importo del premio non eccede 1 000 EUR e la durata del contratto di assicurazione è inferiore ad un anno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "impresa di assicurazione", qualsiasi impresa che abbia ottenuto la registrazione di cui all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE del Consiglio [19] o all'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE del Consiglio [20];

[19] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

[20] GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.

2. "impresa di riassicurazione", qualsiasi impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [21];

[21] GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

3. "intermediazione assicurativa", l'attività consistente nel fornire informazioni sui contratti d'assicurazione, nel presentare, preparare o concludere tali contratti e nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione;

4. "intermediazione riassicurativa", l'attività consistente nel fornire informazioni sui contratti di riassicurazione, nel presentare, preparare o concludere tali contratti e nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione;

5. "intermediario assicurativo", qualsiasi soggetto che inizi o svolga a titolo oneroso l'intermediazione assicurativa o i servizi d'assistenza a questa connessi, ad esclusione delle imprese di assicurazione nonché degli impiegati che agiscano sotto la responsabilità di imprese di assicurazione;

6. "intermediario riassicurativo", qualsiasi soggetto che inizi o svolga a titolo oneroso l'intermediazione riassicurativa o i servizi d'assistenza a questa connessi, ad esclusione delle imprese di riassicurazione nonché degli impiegati che agiscano sotto la responsabilità di imprese di riassicurazione;

7. "grandi rischi", i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della direttiva 73/239/CEE;

8. "Stato membro d'origine",

a) se l'intermediario è una persona fisica, lo Stato membro nel quale esso risiede e nel quale esercita l'attività;

b) se l'intermediario è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

9. "autorità competenti", le autorità designate da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 6;

10. "supporto durevole", qualsiasi mezzo che consenta al cliente di registrare le informazioni a lui personalmente destinate in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate.

CAPO II: REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Articolo 3

Registrazione

1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati presso un'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, nel proprio Stato membro.

2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione degli intermediari di assicurazione e riassicurazione sia subordinata al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

3. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati sono ammessi ad iniziare e svolgere l'intermediazione assicurativa o riassicurativa nella Comunità in regime di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il registro o i registri di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili al pubblico.

5. Le imprese di assicurazione possono avvalersi unicamente dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi iscritti negli appositi registri nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

Requisiti professionali

1. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione devono possedere adeguate cognizioni e attitudini generali, commerciali e professionali.

Gli Stati membri non sono tenuti a prescrivere il requisito di cui al primo comma a tutti i soggetti che lavorano nelle imprese o per le persone fisiche esercenti l'intermediazione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri provvedono affinché siano in possesso di siffatte cognizioni e attitudini i dirigenti di queste imprese nonché i dipendenti che partecipano direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Gli Stati membri non sono tenuti prescrivere i requisiti di cui al primo comma alle persone fisiche inizianti o svolgenti l'attività d'intermediazione assicurativa o riassicurativa che esercitino a titolo principale una diversa attività professionale e non traggano prevalentemente il loro reddito dalla intermediazione stessa. Questi soggetti sono ammessi ad esercitare l'attività di intermediazione solo qualora un intermediario assicurativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ovvero un'impresa di assicurazione abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti e abbia fornito loro un'adeguata e pertinente formazione di base.

2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono possedere il requisito dell'onorabilità. In particolare essi devono possedere un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento all'attività assicurativa o riassicurativa e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale.

Gli Stati membri non sono tenuti a prescrivere il requisito di cui al primo comma a tutti i soggetti che lavorano nelle imprese o alle persone fisiche esercenti l'attività della intermediazione assicurativa o riassicurativa. Essi provvedono affinché la dirigenza di tali imprese includa un numero sufficiente di persone in possesso di tali requisiti. Procurano inoltre che siano in possesso di tali requisiti anche i dipendenti i quali partecipino direttamente all'attività dell'intermediazione assicurativa o riassicurativa.

3. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità professionale o di analoga garanzia per un importo non inferiore a 1 000 000 di EUR per ciascun sinistro, salvo che l'assicurazione o la garanzia analoga sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscano o siano incaricati di agire.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l'incapacità del intermediario assicurativo o riassicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o riassicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa.

Tali misure possono assumere le forme seguenti:

(a) disposizioni di legge secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente;

(b) norme secondo cui gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari all'8% del reddito annuale netto e comunque non inferiore a 15 000 EUR;

(c) norme secondo cui i fondi del cliente devono essere trasferiti attraverso un conto-cliente rigorosamente separato e non utilizzabile, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;

(d) l'istituzione di un fondo di garanzia.

5. L'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa presuppone il possesso permanente dei requisiti di cui al presente articolo.

6. Gli Stati membri vigilano con particolare attenzione sul possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4.

7. Gli Stati membri possono innalzare tali requisiti o aggiungerne altri per gli intermediari assicurativi o riassicurazione registrati nel loro territorio.

Articolo 5

Notificazione dello stabilimento e della prestazione di servizi negli altri Stati membri

1. Qualsiasi intermediario di assicurazione o riassicurazione che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento è tenuto ad informare preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Entro un mese dall'avvenuta informazione, queste autorità comunicano l'intendimento dell'intermediario e l'effettiva e regolare registrazione del medesimo alle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio il medesimo intende svolgere l'attività in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento.

2. L'intermediario di assicurazione o riassicurazione può iniziare la propria attività non appena sia decorso un mese dalla data in cui ha ricevuto dalla competente autorità dello Stato membro d'origine la comunicazione di cui al paragrafo 1.

3. Entro un mese dalla ricezione dell'informazione di cui al paragrafo 1, le autorità dello Stato membro in cui l'intermediario intende operare in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, se del caso, le eventuali condizioni specifiche cui, nell'interesse generale, è assoggettato l'esercizio dell'attività nei loro territori.

Articolo 6

Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere pubbliche autorità, enti riconosciuti dal diritto nazionale oppure enti riconosciuti da pubbliche autorità espressamente designate a tal fine dalla legislazione nazionale.

3. Le autorità di cui trattasi devono disporre dei poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 7

Sanzioni

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate contro chiunque eserciti l'attività di intermediario assicurativo o riassicurativo senza essere registrato in uno degli Stati membri.

2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate contro le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgano di servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da soggetti non registrati in uno degli Stati membri.

3. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate contro gli intermediari di assicurazione o riassicurazione che violino le disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.

4. Le autorità competenti cooperano tra loro e si informano reciprocamente riguardo:

a) agli intermediari assicurativi o riassicurativi cui siano state irrogate le sanzioni previste dal paragrafo 3;

b) a qualsiasi negligenza, scorrettezza o consulenza inadeguata di cui gli intermediari assicurativi e riassicurativi siano stati riconosciuti colpevoli;

c) a qualsiasi procedimento giudiziario promosso contro gli intermediari assicurativi e riassicurativi.

5. Le persone competenti a ricevere o comunicare le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono vincolate al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio [22] e dell'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio [23].

[22] GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

[23] GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1.

Articolo 8

Mezzi di ricorso

Gli Stati membri prevedono istituti adeguati al fine di consentire ai consumatori e ad altri interessati di ricorrere contro gli intermediari di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 9

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Gli Stati membri promuovono l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure di reclamo e di soluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra gli intermediari di assicurazione e riassicurazione ed i consumatori, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti.

2. Gli Stati membri promuovono la cooperazione tra tali organi ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

CAPO III: OBBLIGHI D'INFORMAZIONE DEGLI INTERMEDIARI

Articolo 10

Informazioni fornite dall'intermediario assicurativo

1. Previamente a qualsiasi contratto iniziale, l'intermediario deve fornire al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:

(a) la sua identità ed il suo indirizzo;

(b) se la consulenza da lui fornita riguarda o non riguarda la copertura assicurativa offerta da un'ampia gamma di imprese di assicurazione. In quest'ultimo caso egli deve altresì comunicare al cliente, per ogni categoria di rischio, il numero e l'identità delle imprese d'assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

(c) qualsiasi partecipazione superiore al 10% detenuta direttamente o indirettamente dall'intermediario assicurativo nel capitale o nei diritti di voto di imprese di assicurazione o riassicurazione, nonché qualsiasi partecipazione superiore al 10% detenuta direttamente o indirettamente da un'impresa di assicurazione, da un impresa di riassicurazione o dall'impresa madre di una impresa di assicurazione o riassicurazione, nel capitale o nei diritti di voto del intermediario assicurativo;

(d) qualsiasi obbligo contrattuale in virtù del quale egli sia tenuto a trattare in materia con una o più imprese di assicurazione, nonché la denominazione di tali imprese;

(e) l'identità del soggetto responsabile per qualsiasi eventuale negligenza, scorrettezza o consulenza inadeguata commessa dall'intermediario in riferimento all'attività d'intermediazione assicurativa;

(f) l'indicazione dell'organo di cui all'articolo 8, presso il quale i consumatori e gli altri interessati possono presentare ricorso nei confronti degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione nonché, se del caso, delle procedure di reclamo e di soluzione stragiudiziale di cui all'articolo 9;

(g) il registro in cui egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato.

2. Nel caso in cui dichiari di fornire consulenze sulla copertura assicurativa offerta da un'ampia gamma di imprese d'assicurazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), l'intermediario assicurativo deve fondare tali consulenze su un'analisi imparziale dei contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di raccomandare un contratto assicurativo rispondente alle esigenze del consumatore.

3. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, gli intermediari assicurativi devono quanto meno indicare le richieste e le esigenze del cliente e le ragioni su cui si fonda la scelta consigliata.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non devono essere fornite dai mediatori di assicurazione che operano nel settore dell'assicurazione dei grandi rischi, né dai mediatori di riassicurazione.

Articolo 11

Modalità dell'informazione

1. Qualsiasi informazione da fornire ai clienti in forza dell'articolo 10 deve essere comunicata:

(a) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo nonché disponibile ed accessibile per il consumatore;

(b) in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il cliente;

(c) in una delle lingue ufficiale dello Stato membro dell'obbligazione o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti contraenti.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'informazione di cui all'articolo 10 può essere fornita verbalmente se la copertura immediata del rischio risulta necessaria o è richiesta dal cliente.

CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Abrogazione della direttiva

La direttiva 77/92/CEE è abrogata.

Articolo 13

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

Non pertinente, in quanto la Commissione non fornisce alcuna assistenza economica.

10. spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio)

10.1 L'azione proposta implica un aumento dell'organico della Commissione- In caso affermativo, quanti posti-

Non è necessario alcun posto aggiuntivo.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intermediazione assicurativa

Numero di riferimento del documento

La proposta

1. Considerato il principio di sussidiarietà, quali sono i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore e quali sono gli obiettivi principali-

La normativa comunitaria è necessaria per consentire ai soggetti che iniziano e svolgono l'attività dell'intermediazione assicurativa e riassicurativa di fruire pienamente dei diritti sanciti dal trattato riguardo al libero stabilimento ed alla libera prestazione di servizi. Attualmente tali soggetti sono tenuti a possedere requisiti professionali multiformi qualora intendano operare in vari Stati membri. La proposta mira a far sì che l'intermediario sia in possesso dei requisiti professionali dello Stato membri in cui è registrato e possa operare, sulla base di questi requisiti, in regime di libero stabilimento e di libera prestazione di servizi senza dover possedere i requisiti professionali prescritti nello Stato o negli Stati membri ospitanti. È pertanto necessario un certo grado di armonizzazione dei requisiti professionali al fine di agevolare il corretto funzionamento del mercato unico.

In ossequio al principio della sussidiarietà:

- Gli articoli 9 e 10, sulle informazioni fornite dagli intermediari non si applicano agli intermediari riassicurativi, né agli intermediari assicurativi operanti nel settore dei grandi rischi;

- Gli Stati membri possono astenersi dall'applicare la direttiva alle persone che offrano prodotti assicurativi accessori rispetto alla propria attività professionale principale. Questa esclusione è assoggettata a determinate condizioni (si veda l'articolo 2, paragrafo 2);

- Gli Stati membri possono astenersi dall'applicare il requisito dell'adeguata competenza professionale alle persone fisiche che non esercitano l'intermediazione assicurativa come attività professionale principale e non traggono da essa il proprio reddito in misura preponderante. Anche questa esclusione è subordinata a certe condizioni (si veda l'articolo 2, paragrafo 3).

L'impatto sulle imprese

2. Su quali soggetti inciderà la proposta-

- quali sono i settori d'attività interessati: tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi, fatte salve le esclusioni summenzionate.

- quali sono le dimensioni delle imprese interessate (qual è la concentrazione di piccole e medie imprese): la stragrande maggioranza degli intermediari è costituita da PMI (meno di 250 dipendenti, fatturato inferiore a EUR 40 milioni o stato patrimoniale inferiore a EUR 27 milioni, partecipazioni da parte di imprese non piccole o medie inferiori al 25% dei diritti di volto o delle quote sociali).

- esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese: no

3. Quali sono gli obblighi che le imprese devono adempiere per conformarsi alla proposta-

- Registrazione presso le autorità competenti.

- Possesso di adeguati requisiti professionali.

- Copertura della responsabilità professionale o una garanzia equivalente contro la responsabilità derivante da comportamento colposo o scorretto nell'esercizio dell'attività d'intermediazione, salvo che sia già fornita da un'altra impresa come spesso avviene in questo settore.

- Possesso di una determinata capacità finanziaria, al fine di tutelare il consumatore contro il rischio del fallimento dell'intermediario. Tale requisito non è necessario in due circostanze: tenuta di conti separati ed applicazione di disposizioni di legge secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente. In tali casi gli intermediari non devono sostenere alcun costo. Un ulteriore modo d'adempiere l'obbligo relativo alla capacità finanziaria consiste nel possesso di un fondo proporzionato al reddito dell'intermediario. Si evita così di imporre oneri eccessivi alle piccole imprese.

Siffatte prescrizioni non sono nuove per gli intermediari. 14 Stati membri hanno già varato apposite normative sui requisiti professionali degli intermediari. Queste si fondano ampiamente sulla raccomandazione 92/48/CEE della Commissione cui si ispira la presente proposta. Poiché tuttavia la raccomandazione è stata recepita dagli Stati membri in vari modi ed in varia misura, appare necessario un intervento armonizzatore che agevoli il libero stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Le discussioni svolte dal Bureau International des Producteurs d'Assurance et de Réassurance (BIPAR, l'organizzazione degli intermediari) indicano tendenzialmente che siffatti requisiti professionali possono essere adempiuti senza difficoltà significative dalla stragrande maggioranza degli intermediari, ivi incluse le PMI.

- Informazione sulla natura e sulle ragioni della scelta consigliata dall'intermediario.

Tali informazioni sono indispensabili per garantire un'adeguata tutela del consumatore. Gran parte di esse possono fornite mediante un apposito modulo e senza oneri eccessivi per le imprese. Si può tuttavia preventivare un leggero aumento delle spese amministrative dovuto in particolare all'articolo 10, paragrafo 3.

4. Quali sono i probabili effetti economici della proposta-

- sull'occupazione: nessuna incidenza significativa

- sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese: nessuna incidenza significativa

- sulla competitività delle imprese: si prevedono effetti positivi. La proposta garantirà una maggiore integrazione tra i mercati al dettaglio ed un migliore funzionamento del mercato unico delle assicurazioni. La concorrenza tra gli intermediari nonché tra gli assicuratori si intensificherà con effetti positivi sia sulla qualità dei prodotti che sul livello dei prezzi.

5. La proposta contiene misure riguardanti la situazione specifica delle piccole e medie imprese (prescrizioni più limitate o diverse ecc.)-

Secondo le stime effettuate, circa il 50% degli intermediari degli Stati membri sarà esonerato dall'obbligo dell'assicurazione contro la responsabilità professionale, essendo tale assicurazione di norma fornita dalla società o da una delle società per conto delle quali esse agiscono.

La possibilità di escludere dall'ambito d'applicazione della direttiva gli intermediari con reddito inferiore ad un certo limite è stata valutata nell'ambito di consultazioni svolte con tutti i soggetti interessati. La maggioranza degli Stati membri nonché i rappresentanti dei consumatori e delle imprese hanno ritenuto che fosse preferibile omettere nel presente testo una tale norma "de minimis" per non pregiudicare il livello minimo di protezione dei consumatori. L'assenza di una norma di minimis garantisce inoltre una maggiore parità di trattamento tra gli operatori del mercato.

Consultazioni

6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esposizione delle principali osservazioni.

Il Bureau International des Producteurs d'Assurances et de Réassurance (BIPAR), ossia l'organizzazione degli intermediari dell'UE è decisamente favorevole al testo attuale della proposta.

Il Comité Européen des Assurances (CEA) è ampiamente favorevole alla versione attuale della proposta. Il CEA ha sottolineato, in particolare, l'esigenza che gli impiegati delle imprese di assicurazione non vengano pregiudicate dalla proposta di direttiva. Tale esigenza risulta esplicitamente salvaguardata dal testo attuale.

L'Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistes Européens (ACME) non ha avanzato obiezioni di rilievo in merito al testo in esame. Essa ritiene che quest'ultimo fornisca un adeguato livello di tutela dei consumatori nell'intera UE.

L'organizzazione europea dei consumatori (BEUC) accoglie favorevolmente la proposta e ritiene che essa aumenterà la tutela e la fiducia dei consumatori. La BEUC preferirebbe tuttavia che la direttiva si applicasse anche ai dipendenti delle imprese di assicurazione. Propone inoltre che vengano resi più rigorosi i requisiti professionali prescritti per gli intermediari (obbligo di consigliare la "scelta migliore", dichiarazione delle provvigioni percepite). L'attuazione di tali proposte appare difficile: non si può ragionevolmente pretendere che gli intermediari consiglino sempre la migliore scelta possibile. Probabilmente una norma del genere darebbe poi origine ad un interminabile contenzioso giudiziario e stragiudiziale. Sotto il profilo della tutela del consumatore essa non sembra aggiungere alcunché a quanto già prevede l'articolo 10 della proposta. L'obbligo di dichiarare le provvigioni è avversato dalla stragrande maggioranza degli Stati membri e dalle imprese del settore. La rivelazione dell'esatta struttura del prezzo non costituisce una prassi generalizzata in nessun settore commerciale. A ciò si aggiunge che la misura della provvigione corrisponde ai compiti specifici che l'intermediario svolge per l'impresa di assicurazione (ed in particolare a quelli inerenti alla liquidazione dei sinistri). Rivelare l'importo della provvigione significherebbe comunicare al cliente quasi tutte le informazioni relative al rapporto intercorrente tra intermediario ed impresa di assicurazione. Queste informazioni sarebbero probabilmente destinate ad oberare gli assicurandi anziché ad accrescere la loro protezione.

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