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Document 52000PC0275

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori

    /* COM/2000/0275 def. - COD 2000/0115*/

    GU C 29E del 30.1.2001, p. 11–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0275

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori /* COM/2000/0275 def. - COD 2000/0115*/

    Gazzetta ufficiale n. 029 E del 30/01/2001 pag. 0011 - 00111


    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE ILLUSTRATIVA

    Introduzione

    Nel 1996 la Commissione ha pubblicato un Libro verde dal titolo "Gli appalti pubblici nell'Unione europea - Spunti di riflessione per il futuro" [1], ottenendo circa 300 risposte dai vari settori economici, dagli Stati membri e dalle istituzioni.

    [1] COM(96) 583 def. del 27 novembre 1996.

    Dopo aver analizzato tali contributi, la Commissione ha fissato le linee direttrici della sua azione futura nella comunicazione "Gli appalti pubblici nell'Unione europea" [2]. Il dibattito che ha fatto seguito alla pubblicazione del Libro verde ha messo in luce soprattutto l'esigenza di una semplificazione del quadro giuridico, adattandolo all'era elettronica, pur senza sconvolgerne l'assetto fondamentale. La Commissione ha riconosciuto la necessità di una semplificazione del quadro giuridico esistente attraverso il chiarimento delle disposizioni oscure o complesse, nonché mediante modifiche legislative quando i problemi non sono risolvibili tramite l'interpretazione [3]. Inoltre, essa ha annunciato una codificazione delle tre direttive "classiche", quindi la loro fusione in un testo unico.

    [2] COM(98) 143 def. dell'11 marzo 1998.

    [3] Punto 2.1.1.

    La presente proposta persegue tali obiettivi.

    Essa è stata annunciata dalla Commissione nel suo programma di lavoro per il 2000 [4] e rientra nelle competenze esclusive della Comunità in quanto s'inquadra nell'adeguamento delle legislazioni adottate per la realizzazione del mercato interno e fondate sull'articolo 95 del trattato CE. Inoltre essa risponde alla richiesta formulata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona di attuare riforme economiche per completare e rendere pienamente operativo il mercato interno.

    [4] COM(2000) 155 del 9 febbraio 2000.

    Per rendere più chiaro il contenuto della proposta, le modifiche sono state riunite in due gruppi:

    - semplificazione della direttiva,

    - modifiche del quadro giuridico.

    La relazione è seguita dall'analisi degli articoli.

    I. Semplificazione - Ristrutturare e chiarire la direttiva

    1.1. Nel corso del dibattito sul Libro verde "Gli appalti pubblici nell'Unione europea - Spunti di riflessione per il futuro" [5], nonché nell'esercizio delle sue funzioni di "custode del trattato", la Commissione ha constatato talune incoerenze tra le tre direttive "classiche", ossia la direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi [6], la direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture [7] e la direttiva 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori [8]; tali incoerenze non sono giustificate da situazioni specifiche e vanno pertanto soppresse. Un impegno in tal senso si inspira alla stessa esigenza di chiarezza espressa dalla Commissione nella sua comunicazione sulle concessioni nel diritto comunitario [9], che non pregiudica una eventuale proposta legislativa specifica per le concessioni.

    [5] COM(96) 583 def. del 27 novembre 1996.

    [6] GU L 209 del 24.7.1992, come modificata dalla direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997 (GU L 328 del 28.11.1997).

    [7] GU L 199 del 9.8.1993, come modificata dalla direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997 (GU L 328 del 28.11.1997).

    [8] GU L 199 del 9.8.1993, come modificata dalla direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997 (GU L 328 del 28.11.1997).

    [9] Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, GU C 121 del 29.4.2000, pag. 2.

    Nell'intento di assicurare la coerenza dei testi, la proposta estende talvolta a tutti gli appalti l'applicabilità di disposizioni che attualmente sono applicabili, senza una ragione particolare, solo ad alcuni appalti (si veda, ad esempio, l'articolo 3). Inoltre la comprensione come pure l'applicazione delle direttive risulteranno facilitate da una ristrutturazione delle attuali direttive, senza che siano tuttavia intaccati gli obblighi giuridici da esse comportati.

    La semplificazione proposta si traduce pertanto nella soppressione delle incoerenze e nella ristrutturazione dei testi esistenti [10].

    [10] Punto 2.1.3. della comunicazione (COM (1998) 143 def.).

    1.2. La presente proposta assume la forma di un testo unico per gli appalti di forniture, di lavori e di servizi. Essa consente di proporre contemporaneamente la modifica e la semplificazione delle direttive "classiche", nonché di riunirle in un unico testo. Da un lato, tale approccio consentirà la salvaguardia della coerenza nel corso del processo legislativo e, dall'altro, presenta vantaggi reali per gli utilizzatori. Se le direttive devono essere recepite dalle legislazioni nazionali, è pur vero che gli operatori economici come pure le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono spesso ai testi delle direttive, segnatamente ai fini dell'interpretazione dei testi nazionali. Pertanto anziché far riferimento a testi distinti che trattano in gran parte le stesse questioni, costituiti rispettivamente da 35 articoli (forniture), 37 articoli (lavori) e 45 articoli (servizi), si avrà a disposizione un testo unico più chiaro nella sua struttura, composto da 82 articoli. La riduzione del numero di articoli è possibile proprio grazie alle disposizioni identiche nelle tre direttive.

    Il Comitato delle regioni, nel suo parere espresso sulla comunicazione del 1998 [11], aveva approvato in pieno tale proposta, constatando che essa avrebbe notevolmente facilitato il lavoro degli enti locali e regionali.

    [11] CdR 108/98 def. del 16 e 17 settembre 1998.

    Inoltre, a livello nazionale, diversi Stati membri hanno adottato il medesimo approccio, recependo le direttive in un unico testo.

    In ogni caso, la fusione delle tre direttive in una sola direttiva non comporta "di per sé" obblighi di recepimento.

    1.3. Per quanto concerne la struttura, le disposizioni della direttiva proposta sono state raggruppate in sei titoli: definizioni, disposizioni specifiche applicabili agli appalti pubblici, concessione di diritti speciali o esclusivi, disposizioni specifiche applicabili ai concorsi nel settore dei servizi, disposizioni nel settore delle concessioni e disposizioni finali. In tali titoli, segnatamente nel secondo riguardante le disposizioni specifiche applicabili agli appalti pubblici, le norme sono state ordinate in modo tale da seguire l'ordine logico dello svolgimento di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a cominciare dai principi e dal campo d'applicazione. Per una più facile lettura, sono stati introdotti capi e sezioni. Inoltre ad ogni capo, sezione e persino articolo è stato attribuito un titolo per permettere una più rapida individuazione delle disposizioni cercate.

    1.4. Altre modifiche più sostanziali, in particolare quelle relative alle soglie, contribuiscono anch'esse al conseguimento dell'obiettivo della semplificazione. Esse sono dettagliate nella seconda parte della presente relazione.

    II. Le modifiche di fondo

    1. Introduzione

    1.1. L'emergere della società dell'informazione, l'abbandono progressivo da parte dello Stato di talune attività economiche e un maggiore rigore di bilancio inducono la Commissione a proporre modifiche al quadro giuridico esistente. L'obiettivo perseguito è triplice: aggiornamento, semplificazione e flessibilità; aggiornamento per tener conto delle nuove tecnologie e delle modifiche che intervengono nel contesto economico, semplificazione per alleggerire normative talvolta troppo dettagliate e complesse e flessibilità per rispondere alle accuse di un'eccessiva rigidità delle procedure che non rispondono alle esigenze dei committenti pubblici.

    1.2. La Commissione ha individuato sette aspetti riguardo ai quali è opportuno proporre modifiche sostanziali.

    Si tratta rispettivamente:

    - dell'introduzione di meccanismi di committenza per via elettronica e degli effetti da questi prodotti con riguardo all'abbreviazione dei termini di una procedura d'aggiudicazione (punto 2);

    - dell'introduzione di una nuova ipotesi di procedura negoziata che, nel caso degli appalti particolarmente complessi, permette un "dialogo" tra le amministrazioni aggiudicatrici e i vari candidati pur garantendo la lealtà della concorrenza e il rispetto della parità di trattamento (punto 3);

    - della possibilità offerta ai committenti pubblici di stipulare accordi cosiddetti "quadro" i cui termini non sono tutti fissati per intero e nell'ambito dei quali possono essere aggiudicati degli appalti senza applicare per ciascuno di essi il complesso degli obblighi della direttiva (punto 4);

    - di un chiarimento delle disposizioni relative alle specifiche tecniche, permettendo di garantire una concorrenza effettiva mediante la partecipazione del maggior numero possibile di offerenti e in particolare di imprese innovative (punto 5);

    - di un rafforzamento delle disposizioni relative ai criteri d'aggiudicazione e alla selezione (punto 6);

    - di una semplificazione delle soglie (punto 7);

    - dell'introduzione di un vocabolario comune per gli appalti (punto 8).

    Inoltre, in considerazione delle modifiche proposte dalla Commissione riguardo alla direttiva 93/38/CEE ("settori speciali") che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni [12], segnatamente delle modifiche del suo campo d'applicazione tenuto conto della liberalizzazione progressiva di taluni settori, è opportuno altresì modificare talune disposizioni delle direttive "classiche" (punto 9).

    [12] GU L 199 del 9.8.1993, come modificata dalla direttiva 94/22/CE del 30 maggio 1994 (GU L 164 del 30.6.1994) e dalla direttiva 98/4/CE del 16 febbraio 1998 (GU L 101 dell'1.4.1998).

    Le disposizioni della presente direttiva sono inoltre finalizzate a facilitare l'attuazione delle norme e dei principi del trattato. Il mancato rispetto delle direttive può, in taluni casi, configurarsi come violazione di tali norme e principi del trattato.

    2. L'introduzione di meccanismi di committenza per via elettronica

    2.1. L'emergere delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ("TIC") offre promettenti opportunità per quanto riguarda l'efficacia, la trasparenza e l'apertura delle commesse pubbliche. Nella sua comunicazione "Gli appalti pubblici nell'Unione europea" dell'11 marzo 1998, la Commissione si è fissata un obiettivo particolarmente ambizioso: il 25% di tutti gli appalti aggiudicati dovrebbe valersi dei mezzi elettronici nel 2003. In questa ottica la Commissione ha invitato tutti gli interessati a partecipare allo sviluppo di un siffatto sistema.

    Tale orientamento è ampiamente condiviso e ha suscitato numerosi contributi e reazioni, in particolare da parte del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni.

    Esso figura anche nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, nelle quali viene chiesto alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri "di prendere i provvedimenti necessari per garantire che entro il 2003 le procedure relative agli appalti comunitari e pubblici siano espletate per via elettronica" [13].

    [13] Cfr. punto 17, quarto trattino, delle conclusioni.

    Nel quadro dell'attuale legislazione sugli appalti pubblici, il ricorso ai mezzi elettronici è possibile, a determinate condizione, per la presentazione delle offerte. Esistono tuttavia procedure per le quali l'uso dei mezzi elettronici non è citato (ad esempio, trasmissione dei bandi o degli avvisi) o non è autorizzato (ad esempio, procedura accelerata).

    Inoltre tale possibilità è attualmente demandata agli Stati membri i quali hanno la facoltà di autorizzare mezzi diversi dalla trasmissione diretta o tramite posta. La proposta intende consentire in futuro a ciascuna entità di decidere il ricorso ai mezzi elettronici, escludendo tutte le altre possibilità.

    2.2. È stato espresso il timore che le imprese che non si sono ancora dotate di mezzi informatici possano essere escluse dagli appalti pubblici aggiudicati elettronicamente: tale situazione è destinata tuttavia a evolversi rapidamente. Non appare quindi necessario prevedere un periodo transitorio di utilizzo in parallelo di strumenti tradizionali e di mezzi elettronici, tanto più che le imprese beneficeranno di fatto di un periodo di transizione in considerazione dei tempi necessari per l'adozione e il recepimento della presente proposta.

    Consentire il ricorso ai mezzi elettronici nel settore degli appalti pubblici impone tra l'altro che il loro impiego per le comunicazioni e gli scambi d'informazione sia posto su un piede di parità con i mezzi più tradizionali, al fine di favorire un maggiore ricorso ai mezzi elettronici in futuro.

    2.3. Infine i sistemi di trasmissione elettronica dovrebbero consentire un considerevole guadagno di tempo nello svolgimento di una procedura. La trasmissione elettronica permetterà infatti di ridurre il termine di 12 giorni attualmente necessario, tranne nel caso delle procedure accelerate, per la trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

    Il termine massimo per la pubblicazione potrà pertanto essere ridotto da 12 a 5 giorni.

    2.4. L'introduzione dei supporti elettronici ha inoltre messo in luce le difficoltà che possono derivare da una cristallizzazione del ricorso a talune tecniche, quali la banca di dati TED, in forza di disposizioni legislative.

    In considerazione della rapida evoluzione delle tecnologie utilizzate, tale esplicito rinvio nella legislazione richiede un aggiornamento regolare. Allo scopo di ovviare a tali difficoltà d'adeguamento della legislazione, la presente proposta non cita più nel dispositivo della direttiva mezzi specifici di pubblicazione. Le disposizioni relative a specifiche tecniche più dettagliate in merito alla pubblicazione saranno raggruppate in un nuovo allegato (allegato VIII).

    Allo scopo di poter adeguare più rapidamente tali disposizioni all'evoluzione della tecnica, si propone la delega alla Commissione, assistita dal Comitato di cui all'articolo 76, della competenza a modificare tale allegato in vista del suo adeguamento al progresso tecnico.

    3. Introduzione di una nuova flessibilità che consenta un "dialogo" tra amministrazione aggiudicatrice e candidati

    3.1. Nella sua comunicazione citata in precedenza [14] la Commissione constata che "soprattutto negli appalti particolarmente complessi ed in evoluzione costante come, ad esempio, nel settore dell'alta tecnologia, gli acquirenti conoscono le proprie esigenze, ma, agli inizi, ignorano quale sia la migliore soluzione tecnica per soddisfarle. Di conseguenza, in tali casi, risultano necessari una discussione sull'appalto e un dialogo tra acquirenti e fornitori. Ora, le procedure di diritto comune previste dalle direttive "classiche" [direttive 93/36/CEE (forniture), 93/37/CEE (lavori) e 92/50/CEE (servizi)] lasciano un margine molto ridotto per la discussione in corso di procedura d'aggiudicazione e sono, pertanto, ritenute troppo rigide per questo tipo di situazione".

    [14] Cfr. nota 2.

    3.2. Va infatti osservato come in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia un siffatto dialogo non sia permesso nel quadro delle attuali procedure aperte e ristrette. Inoltre le attuali disposizioni in merito al ricorso alla procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di un bando sono limitate a situazioni eccezionali e devono, secondo una costante giurisprudenza della Corte, essere interpretate restrittivamente. Di conseguenza le attuali norme non prendono in considerazione tale possibilità.

    3.3. Talune commesse possono essere particolarmente complesse: le amministrazioni aggiudicatrici possono non essere obiettivamente in grado di definire gli strumenti, siano essi tecnici, giuridici o finanziari, suscettibili di soddisfare al meglio le loro esigenze. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre auspicare la presentazione di soluzioni innovative oppure trovarsi obiettivamente nell'incapacità di valutare quel che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche o finanziarie. È questo ad esempio il caso di un'amministrazione aggiudicatrice che obiettivamente non è in grado di valutare in anticipo se la soluzione economicamente più vantaggiosa implicherebbe un finanziamento da parte delle amministrazioni pubbliche, un sistema di ripartizione dei rischi o una soluzione interamente gestita dal settore privato.

    Il Comitato delle regioni nel suo parere ha altresì citato come esempio gli appalti nel settore della sanità (apparecchiature chirurgiche, immaginografia medica).

    3.4. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno ovviamente a disposizione taluni strumenti per far fronte a situazioni simili: possono, in virtù delle attuali direttive, condurre un "dialogo tecnico" cui segue una procedura d'aggiudicazione "normale", oppure aggiudicare un appalto di servizi e successivamente un appalto di forniture, o ancora indire un concorso di concezione cui far seguire l'aggiudicazione di un appalto di servizi, di forniture o di lavori. Tuttavia, come precisato nel dibattito avviato dal Libro verde [15] e come sottolineato dal Parlamento europeo in sede di adozione delle direttive 97/52/CE [16] e 98/4/CE [17], tali possibilità non sono sempre sufficienti. Nell'ipotesi di un dialogo tecnico, infatti, l'impresa che assiste l'amministrazione aggiudicatrice nella definizione delle specifiche tramite un "dialogo tecnico" con quest'ultima non può partecipare alla successiva procedura di aggiudicazione basata su tali specifiche nella misura in cui ciò contrasti con il principio della concorrenza, come specificato nel decimo considerando della direttiva 97/52/CE [18]. Neppure nell'ipotesi di appalti separati (contratto di studi o concorso) è consentito che la stessa impresa concepisca e realizzi il progetto.

    [15] Cfr. nota 1.

    [16] Direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori (GU L 328 del 28.11.1997).

    [17] Direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 101 dell'1.4.1998).

    [18] "considerando che gli enti aggiudicatori possono sollecitare, o accettare, consulenze che possano essere utilizzate nella preparazione di specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza".

    3.5. Senza mettere in discussione le possibilità esistenti, sembrerebbe opportuno introdurre disposizioni che consentano lo svolgimento di un dialogo in una procedura d'aggiudicazione unica destinata a permettere la realizzazione dell'appalto: questa dovrebbe comprendere una fase nella quale le specifiche vengano fissate sulla base di un dialogo con i partecipanti selezionati, cui fanno seguito la presentazione delle offerte da parte dei partecipanti al dialogo e la successiva aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta.

    3.6. Circa la scelta delle modalità, la proposta si discosta dalle conclusioni tratte dalla Commissione nella sua comunicazione. Questa si era impegnata a modificare gli attuali testi delle direttive "per conferire maggiore flessibilità alle procedure e fare sì che il dialogo nel corso di queste ultime non rivesta più carattere di eccezionalità. La Commissione proporrà una nuova procedura di diritto comune, il "dialogo competitivo", che andrà ad aggiungersi alle procedure "aperta" e "ristretta" e sostituirà l'attuale procedura negoziata con pubblicazione. Le condizioni e le modalità nelle quali le amministrazioni aggiudicatrici potranno ricorrere a questa procedura, nonché lo svolgimento della stessa, dovranno essere precisati sulla base, in particolare, dei principi di trasparenza e di parità di trattamento".

    Sulla base delle consultazioni condotte è stato ritenuto infatti più appropriato non introdurre una procedura completamente nuova, preferendo estendere a tali casi la procedura negoziata con pubblicazione. Ciò permetterà di evitare anche la proliferazione di procedure.

    3.7. Considerato il rischio di favorire un candidato rispetto agli altri, i principi generali di parità di trattamento e di trasparenza non possono essere salvaguardati se non tramite un quadro appropriato di svolgimento del dialogo fino all'aggiudicazione dell'appalto.

    3.8. In questa nuova ipotesi, la procedura negoziata si svolgerebbe nella pratica nel seguente modo.

    L'amministrazione aggiudicatrice invita gli interessati a partecipare pubblicando un bando in cui sono definiti anche gli obiettivi che intende conseguire. Essa precisa altresì i criteri di selezione qualitativa e i criteri d'aggiudicazione. Tali criteri restano invariati per tutta la durata della procedura.

    L'amministrazione aggiudicatrice ha quindi due possibilità:

    a) può decidere che le siano presentati unicamente i documenti relativi alla situazione personale dei candidati, nonché alla loro capacità tecnica, economica e finanziaria; i criteri di selezione qualitativa devono essere appropriati e in relazione con l'oggetto dell'appalto in parola;

    b) oppure può decidere che i documenti siano corredati di una "bozza di soluzione", ossia di una prima indicazione della soluzione che il candidato intende proporre per soddisfare le esigenze e ottemperare ai criteri dell'amministrazione aggiudicatrice. I candidati possono anche essere tenuti a fornire una stima dei costi previsti per la realizzazione della loro bozza di soluzione.

    L'amministrazione aggiudicatrice deve annunciare nel bando se ha scelto l'opzione a) o b).

    Dopo aver ricevuto le candidature, l'amministrazione aggiudicatrice sceglie i partecipanti al dialogo. La selezione avviene sulla base dei criteri di selezione qualitativa stabiliti in precedenza (capacità economica, finanziaria e tecnica, previa consueta verifica delle informazioni relative alla situazione personale del candidato).

    È possibile e facoltativa una successiva fase in cui l'amministrazione aggiudicatrice, dopo aver selezionato i candidati nel quadro della procedura di selezione qualitativa sulla base delle informazioni indicate alla precedente lettera a), potrebbe invitare tali candidati a presentare una "bozza di soluzione" che serva da base per il futuro dialogo.

    In tutti i casi l'amministrazione aggiudicatrice consulta quindi i partecipanti selezionati al fine di studiare il modo migliore in cui le sue esigenze possono essere soddisfatte. Al fine di tener conto delle legittime preoccupazioni espresse dall'industria circa l'appropriazione delle idee altrui, è precisato che nel corso di tali negoziazioni l'amministrazione aggiudicatrice non rivelerà ad alcun candidato le soluzioni proposte né alcuna altra informazione riservata riguardante un altro candidato.

    Al termine del dialogo, l'amministrazione aggiudicatrice definisce le specifiche tecniche definitive, scegliendo una delle soluzioni proposte da uno dei partecipanti oppure combinando varie soluzioni tra quelle proposte. Ovviamente l'amministrazione aggiudicatrice dovrà agire nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprietà intellettuale.

    Al termine di tale fase, l'amministrazione aggiudicatrice invita i partecipanti a presentare un'offerta. Allorché invita i partecipanti al dialogo a presentare un'offerta, l'amministrazione aggiudicatrice non può - a condizione che il numero di candidati ottemperanti ai criteri di selezione qualitativa sia sufficiente - invitarne meno di tre. L'eventuale limitazione del numero avviene sulla base dei criteri di selezione qualitativa.

    Le offerte sono valutate sulla base dei criteri d'aggiudicazione e l'appalto è aggiudicato senza ulteriori possibilità di negoziazione.

    4. Introduzione di tecniche di committenza più flessibili mediante il ricorso ad accordi quadro

    4.1. Nella sua comunicazione sopracitata (punto 2.1.2.3), la Commissione ha constatato la necessità di una modifica delle direttive onde consentire il ricorso a tecniche che consentano ai committenti di beneficiare dell'evoluzione dei prodotti e dei prezzi. Essa ha osservato che in appalti in costante evoluzione come gli appalti di prodotti e servizi nel settore delle tecnologie dell'informazione, è difficilmente giustificabile, sotto il profilo economico, vincolare i committenti pubblici a prezzi e condizioni fissi. I committenti pubblici sentono, quindi, sempre più la necessità di gestire le proprie commesse sul lungo periodo. Di conseguenza, questo tipo d'appalto deve essere improntato alla necessaria flessibilità, almeno nei suoi elementi essenziali. Gli accordi quadro rispondono a tale esigenza.

    Gli accordi quadro non sono appalti pubblici ai sensi delle direttive: non si tratta infatti di contratti nella misura in cui taluni dei loro termini non sono fissati e non possono quindi comportare l'esecuzione come un contratto.

    Si ricorda per contro che i contratti stipulati con più operatori economici, come i contratti a ordinativi cui è fatto ampio ricorso, costituiscono appalti pubblici ai sensi della direttiva (si veda l'articolo 1, paragrafo 2) e devono essere aggiudicati, qualora superino le soglie, in conformità alle sue disposizioni.

    4.2. Gli "accordi quadro" sono utilizzati, nel caso di ripetute commesse, per scegliere taluni operatori economici in grado di soddisfare a tempo debito i bisogni dei committenti.

    Tale forma di "accordo" tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici non può attualmente esentare l'amministrazione dall'obbligo di ottemperare alle procedure della direttiva per ogni appalto aggiudicato - sulla base di un ordinativo - nel caso in cui siano oltrepassate le soglie. Considerato tuttavia il crescente ricorso a tale procedura, è apparso necessario alla Commissione, nella sua citata comunicazione sugli appalti pubblici [19], consentire che gli appalti basati su tali accordi possano essere, a determinate condizioni, esentati dall'applicazione delle normali procedure della direttiva. Tali accordi permettono infatti di effettuare acquisti a migliori condizioni, considerata la costante evoluzione del mercato per taluni prodotti e servizi, ma anche di non reiterare le procedure per ogni commessa allorché si tratta di commesse che si ripetono.

    [19] Cfr. nota 2.

    Le amministrazioni aggiudicatrici non sarebbero pertanto tenute per ogni appalto basato su tale accordo ad applicare le normali procedure della direttiva.

    4.3. Tale possibilità è subordinata a un duplice vincolo:

    - l'accordo quadro deve essere attribuito in conformità alla direttiva: in altri termini, l'amministrazione aggiudicatrice che intenda avvalersi di tale facoltà deve pubblicare un bando, applicare i criteri di selezione qualitativa conformemente alla direttiva e stipulare un accordo quadro - con diversi operatori - applicando criteri obiettivi, annunciati in precedenza;

    - gli appalti basati sull'accordo quadro devono essere aggiudicati in conformità alle disposizioni volte a garantire il rispetto della parità di trattamento nella scelta dell'offerente. Tali disposizioni sono contenute in un nuovo articolo (articolo 32). La scelta avverrà dopo aver messo nuovamente in concorrenza tra loro gli operatori economici contraenti dell'accordo quadro.

    4.4. Quando deve passare una commessa, l'amministrazione aggiudicatrice consulta gli operatori economici contraenti dell'accordo che sono in grado di soddisfare le sue esigenze. Gli operatori economici presentano offerte specifiche che permettono di adeguare l'offerta iniziale in funzione dell'evoluzione del mercato in termini di obsolescenza tecnica o di variazioni significative dei prezzi.

    4.5. Tali modalità sono accompagnate da disposizioni volte a garantire la parità di trattamento degli offerenti.

    4.6. Siffatti accordi non ostacolano la concorrenza e in particolare non escludono i nuovi operatori. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno sempre la possibilità di avviare una nuova procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico se intendono beneficiare di migliori condizioni. Inoltre va ricordato che attualmente un'amministrazione aggiudicatrice è assolutamente libera di stipulare un contratto con un solo operatore economico per più anni.

    Un'amministrazione aggiudicatrice può avere interesse a far ricorso a un accordo quadro per prestazioni intellettuali di cui avrà bisogno nel corso di un determinato periodo (ad esempio, assistenza tecnica), ma delle quali non conosce ancora l'entità, né può prevedere quando tale bisogno si manifesterà. Nel momento in cui ne ha necessità, l'amministrazione consulterà mediante una procedura semplificata tutti i contraenti dell'accordo quadro e potrà aggiudicare l'appalto al migliore offerente.

    La proposta prevede inoltre una clausola in merito agli abusi (segnatamente il rischio di intese) che potrebbero minare la concorrenza e, al fine di assicurare una effettiva concorrenza, limita la durata degli accordi quadro in linea di principio a tre anni.

    Ovviamente il ricorso a tale tecnica non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di concorrenza.

    5. Specifiche tecniche

    5.1. Le disposizioni attualmente applicabili in materia di specifiche tecniche [20] sono intese a obbligare i committenti pubblici a far riferimento a taluni strumenti esaustivamente elencati per la definizione delle specifiche tecniche al fine di evitare qualsiasi discriminazione a vantaggio di un operatore economico o della produzione nazionale. Tali strumenti presentano la caratteristica di essere, da una parte, noti, trasparenti e disponibili a tutti e, dall'altra, di costituire nella misura del possibile specifiche armonizzate sul piano europeo o internazionale. Tra tali strumenti figura in primo luogo la norma, di preferenza europea, internazionale o, in mancanza, nazionale. Come possibile riferimento sono stati presi in considerazione anche strumenti più specifici a un settore (benestare tecnico europeo per i prodotti da costruzione, come previsto dalla direttiva 89/106/CEE).

    [20] Le direttive 93/36/CEE (forniture), 93/37/CEE (lavori) e 92/50/CEE (servizi) contengono disposizioni analoghe in materia di norme tecniche comuni. La direttiva 93/38/CEE ("settori speciali") contiene disposizioni sostanzialmente equivalenti.

    L'applicazione di tali disposizioni delle direttive ha condotto in taluni casi a una situazione nella quale la norma è stata considerata come uno strumento obbligatorio di fatto: tali disposizioni possono infatti essere intese come limitative della scelta del committente all'acquisto dei soli prodotti conformi alla norma.

    Una siffatta interpretazione non è conforme alla nozione di "riferimento", secondo la quale altre soluzioni possono essere confrontate con la soluzione data dalla norma; inoltre essa induce a privilegiare soluzioni tecniche standardizzate a discapito di altre soluzioni e delle nuove tecnologie. La rapida obsolescenza tecnica che caratterizza taluni settori, coniugata all'interpretazione secondo la quale la norma sarebbe di fatto obbligatoria, produce effetti particolarmente perniciosi allorché la norma è per sua natura in ritardo rispetto al progresso tecnico (caso delle tecnologie dell'informazione).

    5.2. In tali condizioni appare necessario semplificare le disposizioni, chiarendo, da una parte, la portata dell'obbligo di "riferimento" e limitando, dall'altra, il rinvio a disposizioni specifiche per taluni settori quali le telecomunicazioni e le costruzioni, che contribuiscono alla complessità dei testi attuali. Tali modifiche privilegiano altresì un approccio che consente di assicurare una concorrenza effettiva tramite la partecipazione del maggior numero possibile di offerenti, in particolare delle imprese innovative.

    Le modifiche previste si applicano a tutte le commesse di prodotti, lavori e servizi comprese nel campo d'applicazione delle direttive cosiddette "classiche", nonché della direttiva "settori speciali". Si assicura in tal modo anche l'identicità dei testi, contribuendo all'opera di semplificazione. Tali modifiche permetteranno ai committenti pubblici anche di specificare le proprie esigenze in termini di prestazioni, pur mantenendo quanto acquisito in materia di normalizzazione europea, dato che il riferimento alle norme resterà sempre possibile.

    6. Rafforzamento delle disposizioni relative ai criteri d'aggiudicazione e alla selezione

    6.1. Le attuali disposizioni in materia di criteri d'aggiudicazione (articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE e articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE) prevedono che tali criteri devono essere enunciati nel bando di gara o nel capitalo d'oneri "possibilmente" nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

    Tale disposizione è poco vincolante per quanto riguarda la menzione di un ordine decrescente d'importanza. Appare pertanto necessario chiarire la portata del relativo obbligo.

    6.2 Inoltre i servizi della Commissione hanno constatato nel quadro dell'istruzione delle denunce che pur fissando e indicando un ordine decrescente di importanza dei criteri d'aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici continuano a disporre di un notevole margine di discrezionalità al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. Limitandosi a indicare un ordine decrescente d'importanza, infatti, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di attribuire ai criteri, al momento della valutazione, una ponderazione determinata e quindi un valore relativo che non è noto agli offerenti. La mancanza di trasparenza può comportare che talune amministrazioni aggiudicatrici riservino un'importanza inattesa o imprevedibile a uno o più criteri, persino dopo l'apertura delle offerte, in modo da privilegiare una o l'altra tra queste. Pertanto in presenza di due criteri, l'ordine di preferenza può comportare che al primo criterio sia attribuito il 90% o il 51% del valore relativo. In mancanza di una norma generale che obblighi a indicare una ponderazione relativa dei criteri fin dall'inizio della procedura, risulta pertanto difficile controllare la scelta definitiva dell'amministrazione aggiudicatrice. Non si può non riconoscere come una siffatta mancanza svuoti di ogni utilità, nello stadio cruciale dell'aggiudicazione degli appalti, le norme che disciplinano le precedenti fasi della procedura d'aggiudicazione. Tutte queste norme perseguono il medesimo obiettivo di garantire il rispetto dei diritti degli offerenti, segnatamente dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

    Pertanto la direttiva deve essere modificata allo scopo d'imporre l'obbligo di indicare già nel bando di gara o nel capitolato d'oneri la ponderazione relativa di ciascun criterio. Questa può assumere diverse forme (essere espressa come percentuale o in termini di valore relativo rispetto a un altro criterio) e, nell'intento di mantenere una certa flessibilità, può essere espressa in termini di limite minimo e massimo entro cui si situerà il valore attribuito a ciascun criterio.

    6.3 Non sempre è tuttavia possibile indicare già nel bando di gara la ponderazione relativa dei criteri. Ciò può risultare particolarmente difficile nel caso di appalti complessi.

    Le disposizioni devono pertanto prevedere la possibilità di una deroga all'obbligo citato.

    È opportuno d'altra parte verificare che tale ponderazione sia nota a tutti gli offerenti al momento in cui preparano le loro offerte.

    È pertanto prevista un'esenzione che consente l'indicazione della ponderazione relativa al più tardi nell'invito a presentare offerte (per le procedure ristrette e negoziate) o nell'invito al dialogo (per le procedure negoziate in caso di appalti complessi). Negli altri casi - procedure aperte - la mancata indicazione fin dall'inizio della procedura della ponderazione relativa potrà inficiare di nullità la procedura.

    6.4 In materia di selezione degli offerenti la proposta rafforza il quadro legislativo sotto due aspetti:

    - da una parte, rafforza gli strumenti di lotta contro la criminalità organizzata, contro la corruzione e contro la frode, introducendo l'obbligo per un'amministrazione aggiudicatrice di escludere un offerente nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza definitiva, per reati di criminalità organizzata, di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari della Comunità; tale proposta prende le mosse dalle conclusioni del vertice di Tampere nonché dai piani d'azione di lotta contro il crimine organizzato e dalla comunicazione della Commissione del 1997 su una politica dell'Unione contro la corruzione [21];

    [21] COM (97) 192 del 21 maggio 1997.

    - dall'altra, introduce l'obbligo, nelle procedure ristrette e negoziate, di limitare il numero dei candidati invitati a presentare offerte solo in virtù dell'applicazione di criteri oggettivi annunciati in precedenza. Viene così colmata una lacuna del dispositivo esistente.

    7. Soglie

    Le attuali direttive prevedono soglie differenti e non è facile talvolta determinare la soglia applicabile a un determinato appalto pubblico.

    Per quanto riguarda gli appalti pubblici rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 92/50/CEE, si applicano le seguenti soglie:

    - 200 000 euro [22] per gli appalti aggiudicati dalle autorità centrali e non centrali e relative ai servizi di cui all'allegato I A, categoria 8 (ricerca e sviluppo), a taluni servizi di telecomunicazione elencati nell'allegato I A, categoria 5, purché il riferimento alla nomenclatura CPC sia 7524, 7525 o 7526. Inoltre tale soglia è applicabile a tutti gli appalti concernenti i servizi di cui all'allegato I B. Infine tale soglia si applica a tutti gli appalti cui si riferisce l'articolo 3, paragrafo 3, ossia gli appalti finanziati in misura superiore al 50%.

    [22] Soglia espressa in ecu nelle direttive anteriori al passaggio dall'ecu all'euro. Si ricorda che 1 ecu equivale a 1 euro.

    - Il controvalore in euro di 130 000 DSP [23] (attualmente 139 312 euro) è applicabile a tutti gli appalti aggiudicati dalle autorità governative quali sono elencati all'allegato I della direttiva 92/50/CEE purché l'appalto in questione riguardi categorie dell'allegato I A diverse da quelle sopramenzionate (ad esempio, categoria 8 (ricerca e sviluppo) e categoria 5 purché il riferimento alla nomenclatura CPC sia 7524, 7525 o 7526).

    [23] I DSP sono una moneta di riferimento definita dal Fondo monetario internazionale e utilizzata nell'AAP.

    - Il controvalore in euro di 200 000 DSP (attualmente 214 326 euro) applicabile agli appalti di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità centrali se gli appalti riguardano i servizi elencati nell'allegato I A diversi da quelli sopraelencati (ossia ad esclusione dei servizi della categoria 8 (R&S) e dei servizi di telecomunicazione con riferimento CPC 7524, 7525 o 7526).

    Esistono due soglie differenti per gli appalti di lavori rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 93/37/CEE: uno è di 5 milioni di ecu (ora euro) applicabile agli appalti di concessione di lavori e agli appalti rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, - appalti sovvenzionati in misura superiore al 50%; per tutti gli altri appalti di lavori è applicata una soglia pari al controvalore in euro di 5 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP), attualmente 5 358 153 euro.

    Per quanto concerne i contratti di forniture in virtù della direttiva 93/36/CEE, le soglie sono le seguenti:

    - il controvalore in euro di 130 000 DSP (attualmente 139 312 euro) applicabile agli appalti di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali elencate nell'allegato I della direttiva. Nel settore della difesa tuttavia tale soglia si applica esclusivamente agli appalti riguardanti i prodotti elencati nell'allegato II della direttiva;

    - il controvalore in euro di 200 000 DSP (attualmente 214 326 euro) applicabile a tutti gli appalti di forniture aggiudicati dalle amministrazione appaltanti diverse dalle autorità governative centrali e agli appalti aggiudicati dalle autorità governative centrali nel settore della difesa con riferimento ai prodotti non elencati nell'allegato II della direttiva.

    Da quanto precede è evidente che le attuali soglie sono tutt'altro che semplici e comprensibili. Si avverte pertanto il bisogno urgente di una semplificazione di tali soglie, diminuendo il numero di soglie differenti, eliminando qualsiasi riferimento al "controvalore in euro di DSP" e indicando tutte le soglie in euro in misura compatibile con gli obblighi internazionali della Comunità ossia l'accordo sugli appalti pubblici (AAP), stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali nell'Uruguay Round [24]. Poiché le soglie sono ora indicate in "euro", è opportuno nel contempo:

    [24] Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

    - assicurare il rispetto dei nostri obblighi internazionali mediante l'ottemperanza alle soglie dell'AAP;

    - fissare soglie in cifre tonde non corrispondenti quindi al semplice controvalore delle soglie in DSP.

    A tal fine, le soglie in euro sono arrotondate al centinaio o alla decina di migliaia di euro inferiore alle soglie previste dall'AAP.

    Gli emendamenti proposti prevedono le seguenti soglie:

    - 93/37/CEE: un'unica soglia, applicabile a tutti gli appalti e concessioni rientranti nel suo campo d'applicazione, di 5 300 000 euro;

    - 93/36/CEE e 92/50/CEE: due soglie, applicabili a tutti gli appalti e ai concorsi rientranti nel rispettivo campo d'applicazione delle direttive, di 130 000 euro o di 200 000 euro a seconda dello status di autorità centrale o meno dell'amministrazione aggiudicatrice.

    Nell'ipotesi in cui le variazioni della parità euro-DSP determinassero soglie espresse in euro superiori al controvalore in euro delle soglie espresse in DSP - nel quadro dell'AAP - la proposta prevede di delegare alla Commissione la competenza di adeguare le soglie della direttiva espresse in euro in conformità alle appropriate procedure.

    8. vocabolario comune per gli appalti

    L'utilizzazione del vocabolario comune per gli appalti (Common Procurement Vocabulary - CPV) è stata oggetto nel 1996 di una raccomandazione della Commissione [25]. Tale nomenclatura costituisce una evoluzione e un miglioramento delle nomenclature CPA e NACE in direzione di una maggiore corrispondenza alle specificità del settore degli appalti pubblici. Dal 1996 il CPV è utilizzato sistematicamente in tutti i bandi pubblicati nel supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in virtù delle direttive per l'individuazione dell'oggetto degli appalti, nonché per la traduzione nelle 11 lingue ufficiali; esso è divenuto altresì un criterio di ricerca indispensabile nella selezione e nell'individuazione delle opportunità offerte dal mercato. Alla fine del 1998 il CPV è stato riveduto alla luce dell'esperienza acquisita e sulla base delle osservazioni fatte pervenire dagli utenti (amministrazioni aggiudicatrici e fornitori potenziali). D'ora innanzi è opportuno valersi pienamente dell'esistenza di una nomenclatura specifica per gli appalti pubblici e modificare le disposizioni delle direttive concernenti l'utilizzazione di nomenclature differenti (CPC, NACE e Nomenclatura combinata) sostituendole con il CPV, senza tuttavia influire sul campo di applicazione delle direttive (categorie di servizi degli allegati I A e I B della direttiva 92/50/CEE). L'impiego del solo CPV faciliterà la divulgazione delle informazioni e l'accesso a queste, contribuendo in tal modo a una maggiore trasparenza e a una maggiore apertura degli appalti pubblici in Europa. Parallelamente al presente esercizio di revisione delle direttive, il CPV sarà oggetto di una proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo che l'adotterà formalmente come la nomenclatura comunitaria applicabile agli appalti pubblici e ne disciplinerà la gestione (modalità di revisione).

    [25] Raccomandazione 96/527/CE della Commissione, del 30 luglio 1996, relativa all'utilizzazione del vocabolario comune per gli appalti (CPV) per la descrizione dell'oggetto dell'appalto (GU L 222 del 3.9.1996, pag. 10).

    9. Emendamenti in conseguenza dell'esclusione del settore delle telecomunicazioni dalla direttiva 93/38/CEE

    Attualmente le autorità pubbliche [26] che esercitano un'attività nel settore delle telecomunicazioni rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 93/38/CEE. Di conseguenza, le loro commesse nell'esercizio di una siffatta attività sono escluse dal campo d'applicazione delle direttive "classiche". Parallelamente alla presente proposta, la Commissione propone un adeguamento della direttiva 93/38/CEE, di cui uno degli aspetti riguarda l'esclusione del settore delle telecomunicazioni dal suo campo d'applicazione. Qualora le direttive "classiche" non fossero modificate, la proposta di una nuova direttiva intesa a sostituire la direttiva 93/38/CEE avrebbe come conseguenza che le autorità pubbliche rientrerebbero nel campo d'applicazione delle direttive "classiche" per quanto riguarda le loro commesse nel quadro della loro attività nel settore delle telecomunicazioni. Sarebbe tuttavia contrario alla logica delle direttive sugli appalti pubblici se le autorità pubbliche, le cui attività sono state finora disciplinate - pur in assenza di una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni - dalle disposizioni più flessibili della direttiva 93/38/CEE, venissero assoggettate alle norme più rigide delle direttive "classiche" quando agiscono - per effetto della liberalizzazione - nella stessa ottica di rimuneratività delle imprese private in conseguenza dell'introduzione ora di una concorrenza effettiva nel settore. Si propone pertanto di modificare le direttive "classiche" in modo tale che le autorità pubbliche continuino a restare escluse dal campo d'applicazione di tali direttive per quanto riguarda le loro commesse nel quadro delle loro attività nel settore delle telecomunicazioni (cfr. articolo 15 della presente proposta).

    [26] Ossia lo Stato, gli enti regionali o locali, gli enti di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali enti territoriali o enti di diritto pubblico. Cfr. articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/38/CEE.

    III. Analisi degli articoli

    Allorché le modifiche apportate consistono in una nuova numerazione oppure in una nuova numerazione dell'articolo cui è fatto riferimento, le disposizioni sono considerate come sostanzialmente invariate. Lo stesso vale per le modifiche di formulazione che non incidono sul contenuto e sulla portata di una disposizione. Di conseguenza, allorché le modifiche apportate sono di questa natura, sarà indicato che la disposizione è invariata. Per quanto riguarda la struttura, la presente proposta comprende anche un indice che permette una visione d'insieme della riorganizzazione dei testi.

    Titolo I- Definizioni e principi generali

    Articolo I - Definizioni

    Tale articolo raggruppa tutte le definizioni esistenti nelle tre direttive attuali.

    Il paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, è modificato per precisare che le definizioni di appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori si applicano anche ai contratti stipulati con più operatori economici.

    Inoltre, per quanto riguarda la nozione di appalti pubblici di servizi, la natura dei servizi in parola è precisata mediante un rinvio all'allegato I. Si tratta pertanto di una precisazione che non comporta una modifica sostanziale.

    Il paragrafo 3 riguarda i diversi casi di figure di appalti misti, ossia di appalti contemporaneamente di forniture e di lavori (primo comma), di forniture e di servizi (secondo comma) o di servizi e di lavori (terzo comma).

    Nel testo della direttiva è inserito inoltre il contenuto dell'attuale sedicesimo considerando come interpretato dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 19 aprile 1994, causa C-331/92, Gestión Hotelera [27]. Si tratta dunque di un chiarimento della portata del testo.

    [27] Nella sua sentenza la Corte ha constatato che "secondo il suo sedicesimo "considerando", dalla direttiva 71/305/CEE risulta infatti che un appalto può essere considerato appalto pubblico di lavori soltanto se il suo oggetto consiste nel realizzare un'opera e che, qualora tali lavori siano accessori e non costituiscano l'oggetto dell'appalto, essi non possono giustificare la classificazione dello stesso come appalto pubblico di lavori" (punto 27 della motivazione).

    Al paragrafo 4, primo comma, è precisato che un "fornitore", un "prestatore di servizi" o un "imprenditore" possono essere costituiti anche da un raggruppamento di persone fisiche o giuridiche o da organismi pubblici al fine di tener conto delle disposizioni dell'articolo 3 che disciplina la partecipazione di tali raggruppamenti.

    È stato aggiunto un secondo comma che introduce la definizione di "operatore economico" che si riferisce, a seconda dell'oggetto dell'appalto, a un prestatore di servizi, a un imprenditore o a un fornitore. Tale nuova nozione è divenuta necessaria a seguito della fusione delle tre direttive "classiche" in un solo testo.

    Il terzo comma definisce la nozione di "offerente" e di "candidato". Esse sono immutate.

    Il paragrafo 5, relativo alla definizione di organismi di diritto pubblico, corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 1, lettera b), della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 1, lettera b), della direttiva 93/36/CEE, nonché dell'attuale articolo 1, lettera b), della direttiva 93/37/CEE. Esso resta invariato.

    Il paragrafo 6, riguardante i diversi tipi di procedure, corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 1, lettere d), e) e f), della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 1, lettere d), e) e f), della direttiva 93/36/CEE, nonché dell'attuale articolo 1, lettere e), f) e g), della direttiva 93/37/CEE. Esso resta invariato.

    Al paragrafo 7 si introduce la definizione di "accordi quadro". Non si tratta di appalti pubblici perché soltanto alcuni termini sono fissati, senza che si venga a creare un vincolo contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti. Tale definizione è resa necessaria dall'introduzione di disposizioni specifiche (cfr. articolo 32) che consentono a un'amministrazione aggiudicatrice di essere esentata dalle procedure della direttiva per ogni singolo appalto nel caso in cui questo sia successivo a un accordo quadro stipulato in conformità alla direttiva, seguendo le procedure della direttiva in tutte le fasi esclusa quella relativa all'aggiudicazione.

    Al paragrafo 8 è introdotto un nuovo concetto, quello di "bozza di soluzione" spiegato in precedenza (cfr. punto 3.8 della relazione). L'aggiunta è resa necessaria dalle modifiche apportate alla procedura negoziata per permettere un dialogo.

    Il paragrafo 9, relativo alla nozione di "concorsi", corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 1, lettera g), della direttiva 92/50/CEE. Resta invariato.

    Il paragrafo 10, relativo alla nozione di "concessione di lavori pubblici", corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 1, lettera d), della direttiva 93/37/CEE. Resta invariato.

    Al paragrafo 11 viene introdotta la definizione di "mezzo elettronico". Si tratta di un adeguamento della definizione che figura nella proposta della Commissione sul commercio elettronico.

    Il paragrafo 12 introduce la definizione dei termini "per iscritto" al fine di tener conto delle nuove tecnologie di trasmissione dei dati.

    Il paragrafo 13 definisce il CPV come la nomenclatura di riferimento applicabile agli appalti pubblici tanto per l'individuazione dell'oggetto dell'appalto quanto per la definizione del campo di applicazione della direttiva e per l'attuazione degli obblighi statistici.

    Il paragrafo 14 contiene le definizioni necessarie ai fini delle esclusioni dal campo di applicazione delle disposizioni relative agli appalti pubblici, ai concorsi di servizi e alle concessioni di lavori in materia di telecomunicazioni.

    Articolo 2 - Parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

    Il divieto di discriminazione, figurante all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 93/37/CEE, resta invariato.

    È stato aggiunto il rispetto del principio di parità di trattamento e di trasparenza. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, infatti, il principio generale di parità di trattamento, "di cui il divieto di discriminazione a motivo della cittadinanza è solo un'espressione specifica, è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, a meno che la differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata" [28].

    [28] Sentenza dell'8.10.1980, causa 810/79, "Überschär", Racc. 1980, pag. 2747.

    Titolo II - Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

    Capo I - Disposizioni generali

    Articolo 3 - Raggruppamenti di operatori economici

    Il paragrafo 1 è inteso a fornire un chiarimento in quanto precisa che l'amministrazione aggiudicatrice non può chiedere ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica se non qualora tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

    Una siffatta disposizione esiste già nell'attuale articolo 18 della direttiva 93/36/CEE che viene ora estesa agli appalti di servizi e a quelli di lavori.

    Il paragrafo 2, corrispondente all'attuale articolo 26, paragrafi 2 e 3 della direttiva 92/50/CEE, resta invariato.

    Articolo 4 - Condizioni previste dagli accordi stipulati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

    Tale articolo, corrispondente alle disposizioni dell'attuale articolo 38 bis della direttiva 92/50/CEE e dell'attuale articolo 33 bis della direttiva 93/37/CEE, resta invariato. Per quanto riguarda gli appalti di forniture, esso adegua il testo dell'articolo 28 della direttiva 93/36/CEE a quello delle altre due direttive.

    Articolo 5 - Riservatezza

    Tale articolo estende agli appalti di servizi e di lavori l'obbligo già previsto all'attuale articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE, il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni comunicate dagli operatori economici.

    Tale obbligo è altresì necessario a motivo dell'introduzione di una nuova ipotesi di procedura negoziata che permette il "dialogo" tra amministrazione aggiudicatrice e candidati: la riservatezza delle informazioni deve essere in particolare garantita quando questi ultimi presentano una "bozza di soluzione" (cui si riferisce anche l'articolo 30).

    Capo II - Campo di applicazione

    Articolo 6

    Un nuovo articolo è inserito per precisare le modalità di determinazione del campo d'applicazione. Esso serve da introduzione al capo II "Campo di applicazione" e ha natura esplicativa. L'articolo precisa che la direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, non esclusi in virtù della direttiva, il cui valore stimato sia superiore alle soglie previste. Non comporta alcuna modifica degli obblighi derivanti dalle attuali direttive.

    Articolo 7 - Appalti nel settore della difesa

    Tale articolo, corrispondente alle disposizioni dell'attuale articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/50/CEE e dell'attuale articolo 3 della direttiva 93/36/CEE, resta sostanzialmente invariato.

    Sezione 1 - Soglie

    Sottosezione 1 - Gli importi

    Articolo 8 - Appalti pubblici

    L'attuale regime delle direttive prevede soglie diverse in funzione dell'amministrazione aggiudicatrice e del tipo di appalto: ciò rende talvolta difficile determinare la soglia applicabile e genera confusione, considerato il numero di soglie esistenti. Si propone pertanto di semplificare per quanto possibile le soglie nel rispetto degli obblighi internazionali.

    Si propone di sopprimere ogni riferimento ai "Diritti speciali di prelievo (DSP)", moneta di riferimento utilizzata nell'AAP, nonché qualsiasi riferimento al "controvalore in euro dei DSP". Per contro tutte le soglie saranno espresse in euro.

    La proposta prevede tre soglie: 130 000 euro, 200 000 euro e 5,3 milioni di euro. Le disposizioni attuali risultano pertanto semplificate senza che il valore delle soglie attuali subisca modifiche sensibili. Effetti della proposta:

    Per quanto concerne le autorità governative centrali, la soglia diminuirà di 70 000 euro per taluni servizi dell'allegato I A, ossia gli appalti di ricerca e sviluppo, le telecomunicazioni (allegato I A, categoria 5, CPC 7524, 7525 o 7526), nonché gli appalti di cui all'allegato I B. La soglia diminuirà altresì di 9 312 euro per tutti gli altri servizi dell'allegato I A.

    Per quanto riguarda le autorità non governative, la soglia diminuirà di 14 326 euro per tutti i servizi di cui all'allegato I A, ad eccezione di alcuni servizi, ossia gli appalti di ricerca e sviluppo, le telecomunicazioni (allegato I A, categoria 5, CPC 7524, 7525 o 7526). Per questi ultimi servizi, nonché per gli appalti di cui all'allegato I B, la soglia rimane invariata.

    Per quanto concerne gli appalti di servizi sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 9 della presente proposta), la soglia rimane invariata.

    Per quanto riguarda gli appalti di lavori, la soglia diminuirà di 58 153 euro.

    Per quanto riguarda gli appalti di lavori sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici, le concessioni di lavori e gli appalti aggiudicati dai concessionari, la soglia aumenterà di 300 000 euro.

    Articolo 9 - Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici

    Le modifiche ai corrispondenti articoli delle attuali direttive (articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE e articoli 2 e 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 93/37/CEE) sono rese necessarie dalla semplificazione delle soglie. Inoltre la disposizione è stata riformulata per chiarire che gli Stati membri sono obbligati a rispettare la direttiva qualora aggiudichino essi stessi un appalto e a farla rispettare nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato da un altro ente o da altri enti. Quest'ultima modifica costituisce un chiarimento dell'attuale testo e non è sostanziale.

    Sottosezione 2 - Metodi di calcolo del valore

    Articolo 10 - Calcolo del valore degli accordi quadro

    Questo nuovo articolo è aggiunto per tener conto dell'introduzione degli accordi quadro nella proposta. Esso precisa che l'importo complessivo degli appalti deve essere cumulato ai fini del calcolo della soglia applicabile a un accordo quadro.

    Articolo 11 - Calcolo del valore degli appalti pubblici di forniture

    L'articolo corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 2 - 6 della direttiva 93/36/CEE. Esso rimane invariato.

    Articolo 12 - Calcolo del valore degli appalti pubblici di servizi

    Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2-7, della direttiva 92/50/CEE. Esso rimane invariato, fatta eccezione per una piccola modifica dell'attuale articolo 7, paragrafo 4, il quale viene ora suddiviso in più paragrafi, ossia i paragrafi 3, 4 e 5. In tal modo le disposizioni riguardanti i lotti si applicano anche a tutti gli appalti di servizi.

    Articolo 13 - Calcolo del valore degli appalti pubblici di lavori

    Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3-5, della direttiva 93/37/CEE. Esso rimane invariato.

    Sezione 2 - Appalti esclusi

    Articolo 14 - Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti

    Tale articolo rappresenta un adeguamento degli attuali articoli delle direttive [93/36/CEE, articolo 2, lettera a) (forniture), 92/50/CEE, articolo 1, lettera a), ii) (servizi) e 93/37/CEE, articolo 4, lettera a) (lavori)] che prevedono l'esclusione dal loro campo d'applicazione degli appalti oggetto della direttiva 93/38/CEE.

    L'adeguamento consiste in un chiarimento del testo il quale, nel suo stato attuale, si riferisce all'esclusione dei settori oggetto della direttiva 93/38/CEE, omettendo di precisare che quest'ultima si applica esclusivamente agli enti che esercitano le attività indicate e non alle attività in quanto tali. Tale precisione consente di chiarire che un'amministrazione aggiudicatrice - ad esempio una municipalità - è soggetta alla direttiva 92/50/CEE per i servizi di trasporto qualora non eserciti essa stessa tale attività.

    Articolo 15 - Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

    Si tratta di un nuovo articolo che trae le conseguenze della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano un'attività di telecomunicazione. Per i motivi precedentemente indicati (si veda il punto 8 della relazione), è necessario modificare le direttive "classiche" per garantire che per quanto riguarda le commesse destinate principalmente a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare un'attività di telecomunicazione, questi appalti restino esclusi dal campo d'applicazione di tali direttive [29].

    [29] Si veda inoltre il settimo considerando della presente direttiva.

    Tali disposizioni corrispondono alle attuali disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 14) e 15), e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 93/38/CEE. Tali emendamenti hanno come conseguenza che nel caso in cui un'amministrazione aggiudicatrice, ad esempio un'amministrazione comunale, gestisca una rete di telecomunicazioni, le sue commesse per l'esercizio di tale attività siano escluse dal campo d'applicazione delle direttive "classiche" e quindi dalla presente proposta.

    In una proposta di riorganizzazione della direttiva 93/38/CEE è peraltro proposto di escludere le telecomunicazioni dal suo campo d'applicazione anche per le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano tale attività.

    Articolo 16 - Appalti segreti o richiedenti particolari misure di sicurezza

    Tale articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 4, lettera b), della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

    Articolo 17 - Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali

    Tale articolo corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 5, lettera a), della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 4, lettera a), della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 5, lettera a), della direttiva 93/37/CEE e adegua tali disposizioni senza modificarne la portata.

    Articolo 18 - Appalti che non costituiscono appalti pubblici di servizi

    Tale articolo, corrispondente alle disposizioni dell'attuale articolo 1, lettera a), iii) - ix), della direttiva 92/50/CEE è modificato soltanto per quanto riguarda taluni servizi di telecomunicazioni.

    Talune disposizioni della direttiva 92/50/CEE sono infatti soppresse. Si tratta dell'articolo 1, lettera a), v), e della nota 2 all'allegato I A [30]. La conseguenza è che le amministrazioni aggiudicatrici che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 92/50/CEE saranno tenute ad applicare le disposizioni relative agli appalti di servizi in sede di committenza ad esempio di servizi di radiotelefonia. La "reintegrazione" di tali servizi nel campo d'applicazione rappresenta la conseguenza della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, i cui servizi sono prestati in condizioni concorrenziali.

    [30] I due riferimenti precisano che gli appalti aventi per oggetto servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite sono esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 92/50/CEE qualora tali servizi siano offerti da operatori che beneficiano di diritti esclusivi.

    Articolo 19 - Appalti di servizi aggiudicati in forza di un diritto esclusivo

    Tale articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 6 della direttiva 92/50/CEE, resta invariato.

    Capo III - Regimi applicabili agli Appalti pubblici di servizi

    Articolo 20 - Appalti di servizi elencati nell'allegato I A

    Tale articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 8 della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

    Articolo 21 - Appalti di servizi elencati nell'allegato I B

    Tale articolo, che corrisponde a disposizioni dell'attuale articolo 9 della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

    Articolo 22 - Appalti misti di servizi elencati nell'allegato I A e di servizi elencati nell'allegato I B

    Tale articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 10 della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

    Capo IV - Disposizioni specifiche in merito al capitolato d'oneri e ai documenti dell'appalto

    Articolo 23 - Disposizioni generali

    Un nuovo articolo è aggiunto a guisa d'introduzione al capitolo concernente i capitolati d'oneri e i documenti dell'appalto. In esso sono precisati e ricordati i principi inerenti alle attuali direttive: tale articolo non modifica pertanto l'attuale regime.

    Il paragrafo 1 precisa che le amministrazioni aggiudicatrici redigono per ciascun appalto un capitolato d'oneri in cui sono specificate e integrate le informazioni contenute nel bando di gara. Esso precisa inoltre che le amministrazioni aggiudicatrici introducono specifiche tecniche esclusivamente in conformità alle disposizioni dell'articolo 24, applicando l'articolo 25 nel caso in cui accettino le varianti.

    Il paragrafo 2 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere informazioni in merito ai subappalti (articolo 26) o porre condizioni riguardo agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro (articolo 27).

    Infine il paragrafo 3 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono anche esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto. Tali condizioni devono essere compatibili con il diritto comunitario applicabile [31].

    [31] Si veda la sentenza del 20.9.1988, causa 31/87, "Beentjes", Racc. 1988, pag. 4635.

    Articolo 24 - Specifiche tecniche

    La modifica fondamentale proposta è basata sull'approccio secondo il quale le specifiche di committenza potranno essere definite in termini di prestazioni da eseguire. Allo scopo di evitare che le prestazioni siano di natura tale da avvantaggiare un operatore economico nazionale, viene ricordato che una specifica non deve creare ostacoli ingiustificati alle libertà fondamentali.

    Inoltre, affinché tale approccio non produca l'effetto di facilitare il ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione, si è specificato che i requisiti in termini di prestazioni dovranno essere sufficientemente precisi da consentire la presentazione di offerte comparabili e l'aggiudicazione dell'appalto senza ricorrere alla negoziazione. Le corrispondenti disposizioni figurano al paragrafo 3, secondo comma, del nuovo articolo.

    Il committente conserva comunque sempre la facoltà di definire le sue esigenze facendo riferimento a specifiche dettagliate. Tuttavia egli è tenuto a indicare esaustivamente le specifiche cui rinvia. Come nel caso delle attuali direttive, la nuova disposizione elenca le specifiche dettagliate cui è possibile far riferimento (norme europee, internazionali, nazionali, ecc.). Queste specifiche presentano infatti un livello appropriato di trasparenza e offrono garanzie di consenso quanto alle modalità di adozione. La relativa disposizione figura al paragrafo 3, primo comma, della proposta. È stata introdotta la menzione di riferimento tecnico adottato dagli organismi europei di normalizzazione. Tale menzione permette di prendere in considerazione i "CEN-Workshop agreements" che nel settore delle tecnologie dell'informazione costituiscono un nuovo riferimento tecnico armonizzato.

    Il paragrafo 4 corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 10, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 93/37/CEE. Esso tiene conto delle specificità degli appalti di lavori e resta invariato. Allo scopo di rendere esplicito il fatto che soluzioni diverse dalle specifiche dettagliate devono sempre restare possibili, viene precisato che il riferimento a siffatte specifiche non autorizza le amministrazioni aggiudicatrici a respingere le offerte di prodotti o di servizi non conformi a tali specifiche dettagliate nel caso in cui il fornitore o il prestatore di servizi possa dimostrare che la sua soluzione è equivalente a quella della specifica di riferimento. Tale dimostrazione può essere effettuata mediante qualsiasi mezzo appropriato (dichiarazione di conformità del fabbricante o certificato rilasciato da terzi). Quest'ultima disposizione è volta a garantire che qualsiasi soluzione non "standard" possa altresì essere presa in considerazione: essa dovrebbe consentire ai committenti pubblici di beneficiare di una vasta scelta. L'onere della prova grava sull'offerente. Le relative disposizioni figurano nel paragrafo 5 del nuovo articolo.

    È opportuno garantire che la nuova flessibilità introdotta (specifiche in termini di prestazioni) non sia usata per ostacolare la concorrenza e per rimettere in questione l'acquis comunitario in materia di standardizzazione. Pertanto il paragrafo 6 precisa che un committente pubblico non può respingere un'offerta conforme a una norma europea o internazionale sostenendo che questa non soddisfa le prestazioni richieste, tranne nel caso in cui la specifica sia inappropriata (ad esempio, incompatibilità delle attrezzature) o non riguardi gli stessi requisiti. Sarebbe questo il caso di una norma concernente i requisiti di sicurezza, mentre il committente ha posto un requisito in materia ambientale. Spetta all'offerente dimostrare, ad esempio tramite una documentazione tecnica o una relazione sui test condotti da un terzo, che la soluzione conforme alla norma consente di soddisfare i requisiti. Le relative disposizioni figurano nel paragrafo 6 del nuovo articolo.

    Infine la disposizione figurante nell'attuale direttiva in merito al divieto del riferimento a marchi o a un'origine determinati non è stata modificata in maniera sostanziale: ne è stato rafforzato soltanto il carattere eccezionale. La relativa disposizione figura al paragrafo 7.

    L'allegato VI, che elenca e definisce le specifiche tecniche, è stato adeguato per tener conto dell'evoluzione della definizione delle nozioni in diritto comunitario a seguito delle modifiche apportate dalla direttiva 98/34/CE ("norme e regolamentazioni tecniche") [32]. Essa non contiene modifiche sostanziali rispetto al testo attuale, fatta eccezione per l'aggiunta della nozione di riferimento tecnico adottato dagli organismi europei di normalizzazione.

    [32] Direttiva 98/34/CE, del 22 giugno 1998, che annulla e sostituisce la direttiva 83/189/CEE (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

    Articolo 25 - Varianti

    Tale articolo corrisponde all'articolo 24 della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 16 della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 19 della direttiva 93/37/CEE. Il paragrafo 1 è meglio precisato per tener conto della nuova flessibilità in materia di specifiche tecniche e al paragrafo 3 è specificato che vanno rispettate le disposizioni concernenti le specifiche tecniche (articolo 24) allorché le amministrazioni aggiudicatrici prendono in considerazione varianti.

    Articolo 26 - Subappalto

    Tale articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 25 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 17 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 20 della direttiva 93/37/CEE, viene rafforzato in quanto offre all'amministrazione aggiudicatrice la possibilità di chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, anche i subappaltatori designati.

    Articolo 27 - Appalti di servizi e di lavori: obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro

    Tale articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 28 della direttiva 92/50/CEE e dell'attuale articolo 23 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

    capo V - Procedure

    Articolo 28 - Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

    È aggiunto un nuovo paragrafo 2 per esplicitare il principio secondo il quale le procedure di diritto comune sono la procedura aperta e la procedura ristretta.

    Il nuovo paragrafo 3 precisa l'eccezione, ossia che le amministrazioni aggiudicatrici non possono far ricorso alla procedura negoziata se non alle condizioni e nei casi specifici previsti agli articoli 29, 30 e 31.

    Questi due paragrafi non comportano la creazione di nuovi obblighi, ma riprendono nella legislazione il contenuto materiale della giurisprudenza della Corte.

    Articolo 29 - Casi in cui è giustificata l'aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

    Al paragrafo 1, lettera b), è stata introdotta una definizione della nuova ipotesi nella quale è permesso il ricorso a una procedura negoziata. È opportuno notare come tale concetto non sia definito in maniera esaustiva nella proposta. È infatti impossibile definire in un elenco esaustivo i casi "particolarmente complessi", ossia fornire una definizione valida a lungo termine e in tutte le circostanze.

    Pertanto la nuova disposizione impone due condizioni:

    - che il criterio d'aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto il prezzo da solo non costituisce un criterio appropriato nel caso degli appalti complessi;

    - che la complessità sia effettiva e possa quindi essere giustificata in maniera oggettiva dall'amministrazione aggiudicatrice. Non si tratta quindi di un'impossibilità soggettiva, dovuta cioè a carenze riconducibili alla stessa amministrazione aggiudicatrice. Questa non può quindi limitarsi ad affermare di non essere in grado di procedere a una definizione o a una valutazione. Al contrario, essa deve dimostrare che ciò le è obiettivamente impossibile, considerata la natura dell'appalto specifico. A seconda dei casi, ciò potrà implicare per l'amministrazione che essa debba dimostrare che non esistono precedenti al suo progetto o che essa avrebbe dovuto investire forti somme o utilizzare un periodo di tempo sproporzionato per acquisire le necessarie conoscenze.

    Nei limiti fissati dalle altre disposizioni della direttiva, le amministrazioni restano ovviamente libere di ricorrere anche ad altre procedure quando avrebbero potuto scegliere una procedura negoziata sulla base della nuova ipotesi. Questa non deve essere scelta obbligatoriamente.

    Le altre attuali ipotesi di procedure negoziate precedute dalla pubblicazione di un bando restano invariate.

    Il paragrafo 1, lettera a), corrisponde alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 92/50/CEE, dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/37/CEE. Rimane invariato.

    Il paragrafo 2 corrisponde alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/50/CEE e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 93/37/CEE. Resta invariato.

    Il paragrafo 3 corrisponde alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 92/50/CEE. Resta invariato.

    Il paragrafo 4 corrisponde alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/37/CEE. Resta invariato.

    Articolo 30 - Disposizioni specifiche applicabili agli appalti pubblici particolarmente complessi

    Lo svolgimento della procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di un bando nel nuovo caso di "appalti particolarmente complessi" è descritto al paragrafo 1 del nuovo articolo 30 (si veda anche il punto 3.8. della relazione). Si precisa che le amministrazioni aggiudicatrici non sono in alcun caso obbligate a chiedere una bozza di soluzione, né all'inizio della procedura, né successivamente alla selezione dei partecipanti alla negoziazione.

    Allorché le amministrazioni aggiudicatrici decidono di valersi della possibilità di chiedere una bozza di soluzione all'inizio della procedura, in conformità al paragrafo 2, secondo comma), lettera b), le disposizioni del quarto comma dello stesso paragrafo consentono loro di fissare i requisiti in merito alla capacità economica, finanziaria e tecnica in funzione della bozza di soluzione. In altri termini, esse possono ad esempio chiedere ai candidati di dimostrare di avere una cifra d'affari pari a x% del costo stimato necessario per realizzare la loro bozza di soluzione o di possedere le competenze e l'esperienza necessarie per realizzare la soluzione proposta.

    Al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza in questo nuovo caso di procedura negoziata [33], è previsto al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 4 che i criteri di selezione qualitativa e d'aggiudicazione restano invariati nel corso dell'intera procedura. È aggiunto inoltre che i criteri di selezione qualitativa devono essere indicati nel bando di gara e che i criteri d'aggiudicazione devono essere specificati nel bando di gara o nel documento in cui sono precisati i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice. Tutto questo allo scopo d'assicurare che i criteri siano fissati in modo da non favorire una soluzione o un candidato specifico. Va altresì notato che le disposizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, in merito all'indicazione della ponderazione relativa dei criteri d'aggiudicazione si applicano a questo nuovo caso di procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 54 concernente le offerte anormalmente basse.

    [33] Si veda anche il ventiquattresimo considerando di tale proposta.

    Il paragrafo 3 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici specifichino i loro bisogni e le loro esigenze in maniera quanto più precisa possibile affinché tali specifiche servano da base per la preparazione di eventuali bozze di soluzione e ai fini della negoziazione. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, che lascia all'amministrazione aggiudicatrice la scelta se formulare le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, oppure mediante riferimento alle norme nazionali che recepiscono norme europee, il paragrafo 3 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono specificare tali bisogni e requisiti soltanto in termini di prestazioni. La natura stessa di un "appalto particolarmente complesso", in cui deve essere lasciata piena libertà alla creatività dei partecipanti alla negoziazione, non consente infatti, per definizione, di specificare i requisiti in termini precisi.

    Infine e proprio perché la creatività dei partecipanti appare particolarmente importante nel contesto degli appalti complessi, il paragrafo 9 prevede esplicitamente la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prevedere premi o pagamenti a favore dei partecipanti a condizione che essi siano presi in considerazione nella stima dell'importo dell'appalto e quindi ai fini del calcolo della soglia.

    È opportuno notare come nessuna conclusione contraria possa essere tratta dal fatto che siffatti premi o pagamenti non siano menzionati altrove nella direttiva.

    Articolo 31 - Casi in cui è giustificata l'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

    Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE, dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE e dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE. Le diverse disposizioni sono state raggruppate per tener conto del testo unico e al fine di evitare ripetizioni. Esso rimane invariato.

    Articolo 32 - Accordi quadro

    Questo nuovo articolo consente alle amministrazioni aggiudicatrici di far ricorso a una procedura specifica per le commesse che fanno seguito alla stipulazione di un accordo quadro in conformità alla direttiva (si veda la definizione di accordo quadro all'articolo 1, paragrafo 7).

    Il paragrafo 1 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici che hanno optato per un accordo quadro quale è definito all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva devono aggiudicare gli appalti basati sull'accordo quadro secondo una propria procedura e non devono pertanto rispettare le altre disposizioni della direttiva relative all'aggiudicazione di appalti.

    Per l'aggiudicazione di ciascun appalto, le amministrazioni aggiudicatrici fanno giocare nuovamente la concorrenza tra le parti contraenti.

    A questo riguardo è specificato che le amministrazioni aggiudicatrici devono consultare per iscritto i contraenti dell'accordo suscettibili di soddisfare le loro esigenze e fissare un termine sufficientemente lungo per la presentazione delle offerte. A questo proposito esse devono tener conto della specificità di ciascun appalto.

    Dal canto loro, i fornitori o i prestatori di servizi devono presentare le offerte per iscritto. Il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine per la loro presentazione previsto dall'amministrazione aggiudicatrice. In ogni caso, questa può aggiudicare l'appalto soltanto dopo la scadenza di tale termine. L'aggiudicazione dell'appalto deve avvenire sulla base di criteri d'aggiudicazione fissati in conformità all'articolo 53 della direttiva.

    Il paragrafo 2 evidenzia che le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare le disposizioni della direttiva per l'aggiudicazione di ogni appalto qualora non abbiano utilizzato la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 7, ossia non abbiano aggiudicato l'accordo quadro in conformità alle disposizioni della direttiva. In tal caso non possono avvalersi della procedura descritta al paragrafo 1.

    Al paragrafo 3 è previsto che l'accordo quadro possa produrre effetti soltanto entro un massimo di 3 anni e, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, entro un periodo fino a 5 anni. L'onere della prova, in conformità alla giurisprudenza della Corte in materia di deroghe, incomberà all'amministrazione aggiudicatrice.

    Infine questo paragrafo vieta l'uso improprio degli accordi quadro nell'intento di limitare o di falsare la concorrenza nella misura in cui potrebbe ostacolare il libero gioco della concorrenza.

    Articolo 33 - Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche in merito all'edilizia sociale

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 9 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

    Capo VI - Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

    Sezione 1 - Pubblicazione di bandi e avvisi

    Articolo 34 - Bandi e avvisi

    Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 16, paragrafi 1, 3 e 5, e dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 9 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 11, paragrafi 7, secondo comma, 2 e 5, della direttiva 93/37/CEE. Resta invariato fatta eccezione per due aspetti.

    Il primo di questi riguarda le modalità di trasmissione degli avvisi o bandi. Per i motivi sopraesposti nella relazione, le disposizioni che contengono specifiche tecniche più dettagliate di pubblicazione sono raggruppate in un nuovo allegato VIII [si veda anche l'articolo 35, paragrafo 3]. Le norme comuni di pubblicità sono adeguate di conseguenza e un riferimento a tale nuovo allegato è inserito in tutte le altre pertinenti disposizioni della direttiva.

    Un secondo aspetto riguarda gli accordi quadro stipulati in conformità all'articolo 1, paragrafo 7: è opportuno evitare che ogni appalto aggiudicato sulla base dell'accordo quadro debba essere oggetto di un avviso d'aggiudicazione d'appalto. Un'esenzione è pertanto prevista a questo proposito al paragrafo 3, secondo comma.

    Per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, il primo paragrafo, lettera a), determina una modifica in quanto sostituisce il riferimento alla "Classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA)" con il riferimento alla nomenclatura specificamente creata per le esigenze degli appalti pubblici, ossia il "Vocabolario comune per gli appalti (CPV)".

    Articolo 35 - Redazione e modalità di pubblicazione di bandi di gara e degli avvisi d'appalto

    In primo luogo viene fatto riferimento ai formulari standard adottati dalla Commissione in conformità alla procedura prevista all'articolo 76, paragrafo 2, che dovranno essere utilizzati per i bandi di gara. Ad ogni modo le informazioni che devono figurare nei bandi sono precisate nell'allegato VII.

    Talune informazioni dettagliate delle direttive attuali concernenti la pubblicazione dei bandi sono riprese nel nuovo allegato VIII.

    L'articolo 35 prevede disposizioni che rappresentano la conseguenza della generalizzazione dell'impiego dei mezzi elettronici (paragrafo 4): queste precisano che in caso di trasmissione per via elettronica la pubblicazione è effettuata entro un massimo di 5 giorni. Negli altri casi, resta invariato il regime attuale che prevede un termine di pubblicazione di 12 giorni o di 5 giorni in caso di procedura accelerata.

    Infine il paragrafo 2 tratta il caso particolare degli accordi quadro e disciplina le modalità di pubblicazione nel caso in cui un'amministrazione aggiudicatrice ricorra all'articolo 29.

    Articolo 36 - Pubblicazione non obbligatoria

    Questo articolo riprende le analoghe disposizioni esistenti nelle tre direttive "classiche" che prevedono la possibilità di una pubblicità comunitaria quando l'applicazione delle direttive non è obbligatoria. Il testo è stato modificato per tener conto degli emendamenti apportati alle disposizioni in materia di pubblicazione. L'articolo corrisponde all'articolo 21 della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 13 della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 17 della direttiva 93/37/CEE, i quali concernono la possibilità offerta alle amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare avvisi o bandi in conformità all'allegato VIII per gli appalti pubblici non soggetti alla pubblicità obbligatoria.

    Sezione 2 - Termini

    Articolo 37 - Domande di partecipazione e ricezione delle offerte

    È stato introdotto un principio generale, ispirato alle disposizioni dell'accordo AAP, secondo il quale tutti i termini devono essere sufficientemente congrui da consentire la preparazione delle offerte, tenuto conto del grado di complessità di queste. Questo principio generale è accompagnato da regole specifiche che prevedono termini minimi concepiti come una "rete di sicurezza" e diversi a seconda del tipo di procedura.

    I termini attualmente previsti per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e per la ricezione delle domande di partecipazione e di presentazione delle offerte nelle procedure ristrette rimangono invariati. Anche il termine previsto per le domande di partecipazione resta invariato per quanto riguarda le procedure negoziate. Per quanto concerne la ricezione delle offerte in queste ultime procedure, le direttive attuali non fissano un termine. Il paragrafo 3 colma tale lacuna prevedendo un termine di presentazione delle offerte identico a quello previsto per le procedure ristrette.

    Per quanto riguarda i termini abbreviati applicabili per la ricezione delle offerte allorché le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso indicativo, il paragrafo 4 prevede un'armonizzazione consistente nella fissazione di termini identici tanto per le procedure aperte quanto per le procedure ristrette, ossia termini minimi di 36/26 giorni anziché di 36/22 giorni come attualmente previsto per le procedure aperte e anziché di 26 giorni come attualmente previsto per le procedure ristrette. Il vuoto attuale per quanto riguarda le procedure negoziate è colmato mediante la fissazione degli stessi termini previsti per le altre procedure.

    Al fine d'incoraggiare il ricorso ai mezzi elettronici, il paragrafo 5 prevede una riduzione di 7 giorni dei termini di ricezione delle offerte nelle procedure aperte e dei termini per le domande di partecipazione nelle procedure ristrette e negoziate allorché l'amministrazione aggiudicatrice ha predisposto e trasmesso il bando di gara per via elettronica in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione previste all'allegato VIII. Tale riduzione corrisponde alla riduzione dei termini necessari per la pubblicazione dei bandi a livello comunitario.

    Allo stesso scopo, il paragrafo 6 accorda una riduzione di 5 giorni dei termini di ricezione delle offerte, cumulabile con la precedente riduzione, quando l'amministrazione aggiudicatrice offre l'accesso libero e diretto per via elettronica all'intero capitolato d'oneri e agli altri documenti necessari per formulare le offerte già a partire dalla data di trasmissione del bando di gara.

    Il paragrafo 8 riprende l'articolo 11, paragrafo 6 della direttiva 93/36/CEE, l'articolo 18, paragrafo 5 della direttiva 92/50/CEE e l'articolo 12, paragrafo 5 della direttiva 93/37/CEE.

    Il paragrafo 9 adegua le attuali disposizioni in materia di procedure accelerate allo scopo di tener conto dell'impiego dei mezzi elettronici per la redazione e la spedizione dei bandi di gara. In questo caso il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è di 10 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando anziché di 15 giorni.

    Le riduzioni giustificate dal ricorso ai mezzi elettronici e i termini previsti per le procedure ristrette e negoziate accelerate non si applicano agli appalti particolarmente complessi aggiudicati conformemente alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 30.

    Articolo 38 - Capitolati d'oneri e informazioni complementari

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 19, paragrafo 6, e dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE e dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 13, paragrafo 6, e dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE, resta invariato ma pone l'accento sulla pubblicazione elettronica.

    Sezione 3 - Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

    Articolo 39 - Mezzi di trasmissione delle domande di partecipazione

    È inserita una nuova disposizione per consentire il ricorso ai mezzi elettronici per le domande di partecipazione. È stato soppresso ogni riferimento ai mezzi di comunicazione non più di impiego corrente (telex e telegrammi). Tra i mezzi utilizzabili è stato depennato il telefono.

    Inoltre le disposizioni in forza di recenti modifiche [34] che consentono agli Stati membri di autorizzare la presentazione di offerte "con qualsiasi altro mezzo" devono, in via generale, essere estese a tutti i tipi di comunicazioni e di scambi d'informazioni, se del caso previ alcuni adeguamenti. Gli articoli in questione, ossia l'articolo 19, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE, nonché l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE, sono modificati di conseguenza.

    [34] Direttiva 97/52/CE del 13 ottobre1997, GU L 328 del 28.11.1997.

    Articolo 40 - Inviti a presentare offerte o a negoziare

    Questo articolo riprende le disposizioni relative alle procedure ristrette e negoziate (articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, articolo 11, paragrafo 2, e articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE e articolo 13, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE) e tiene conto della nuova ipotesi d'invito al dialogo, nonché dei mezzi elettronici.

    Articolo 41 - Informazione dei candidati e degli offerenti

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/37/CEE, resta invariato.

    Sezione 4 - Comunicazioni

    Articolo 42 - Mezzi di comunicazione

    Si tratta della disposizione che pone su un piede di parità i mezzi elettronici con gli altri mezzi di comunicazione. Inoltre le tecniche obsolete, quali il telex, non sono più menzionate (paragrafo 1).

    Il paragrafo 2 prevede le garanzie necessarie in materia d'integrità dei dati e di riservatezza delle offerte, anche in caso di ricorso ai mezzi elettronici.

    Il paragrafo 3 tiene conto del fatto che, in caso di trasmissione delle offerte per via elettronica, taluni documenti, certificati e attestati richiesti per la selezione dei candidati non possono essere trasmessi utilizzando lo stesso mezzo. È previsto pertanto che essi possano essere trasmessi per altra via entro il giorno antecedente la data dell'apertura delle offerte.

    Infine il paragrafo 4 contiene una disposizione fondamentale per garantire che i mezzi elettronici non vengano utilizzati per creare discriminazioni nell'aggiudicazione degli appalti: esso precisa che il mezzo prescelto, qualunque esso sia, non può avere come oggetto o come conseguenza la frapposizione di ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

    L'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE e l'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE sono pertanto modificati.

    Sezione 5 - Verbali

    Articolo 40 - Contenuto dei verbali

    Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE, dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE.

    L'elenco degli elementi da inserire nei verbali è completato tuttavia da due informazioni: i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse e le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto.

    Tale modifica alleggerisce gli obblighi attualmente imposti alle amministrazioni aggiudicatrici di comunicare alla Commissione ogni rifiuto delle offerte ritenute troppo basse in caso di aggiudicazione dell'appalto al prezzo più basso (articolo 37, terzo comma, della direttiva 92/50/CEE, articolo 27, terzo comma, della direttiva 93/36/CEE e articolo 30, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 93/37/CEE) e di informare l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europee circa i motivi per i quali hanno rinunciato ad aggiudicare un appalto oggetto di un confronto competitivo o ad avviare una procedura (articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE e articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE).

    Capo VII - Svolgimento della procedura

    Sezione 1 - Disposizioni generali

    Articolo 44 - Selezione dei partecipanti e aggiudicazione

    Questo articolo persegue un triplice obiettivo:

    - servire da introduzione, al paragrafo 1, al capo VII, specificando che l'aggiudicazione degli appalti avviene successivamente alla verifica dell'idoneità degli operatori economici; nell'intento di rendere più trasparente la verifica, il testo delle attuali direttive che fanno riferimento ai soli criteri di sezione qualitativa (articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 92/50/CEE, articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 93/36/CEE e articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 93/37/CEE) è integrato dal paragrafo 2 che introduce nel dispositivo la facoltà di cui le amministrazioni aggiudicatrici già dispongono in conformità alla giurisprudenza della Corte [35] di fissare i livelli specifici di capacità e d'esperienza richiesti per un determinato appalto;

    [35] Sentenze "Bellini" e "Beentjes".

    - precisare le modalità con cui le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere taluni offerenti nelle procedure aperte e taluni candidati nelle procedure ristrette e negoziate e, parallelamente, le modalità con cui sono obbligate a procedere a tale esclusione;

    - indicare le modalità con cui le amministrazioni aggiudicatrici, che nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara hanno fissato un numero minimo e massimo o un numero massimo di candidati da invitare a presentare offerte, possono realizzare tale riduzione.

    Il paragrafo 3 trae le conseguenze dal paragrafo 2, precisando che nessun candidato può essere escluso da una procedura sulla base di criteri o di livelli di capacità e di esperienza che non sono stati precedentemente resi noti.

    Il paragrafo 4 indica le condizioni alle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono restringere il numero dei candidati in una procedura ristretta o negoziata per portarlo entro i limiti minimo e massimo o al di sotto del numero massimo in precedenza da loro fissato (cfr. articolo 45). Tale riduzione deve essere basata su criteri di selezione obiettivi: ciò implica che soltanto tali criteri possono essere utilizzati. Inoltre il livello delle capacità e dell'esperienza richieste devono essere annunciate previamente dall'amministrazione aggiudicatrice.

    Il paragrafo 5 prevede espressamente l'obbligo di escludere, in ogni tipo di procedura, i concorrenti che non possiedono le capacità e l'esperienza richieste previamente dall'amministrazione aggiudicatrice.

    Il paragrafo 6 estende agli appalti pubblici di lavori le norme dell'articolo 32, paragrafo 4 della direttiva 92/50/CEE e dell'articolo 23, paragrafo 3 della direttiva 93/36/CEE.

    Articolo 45 - Disposizioni supplementari applicabili alle procedure ristrette e alle procedure negoziate

    Questo articolo corrisponde all'articolo 27 della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 19 della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 22 della direttiva 93/37/CEE.

    Il paragrafo 1 riprende il testo dei paragrafi 1 degli articoli citati.

    I paragrafi 2, primo comma, e i paragrafi 3 degli articoli citati sono modificati al fine di eliminare le incoerenze contenute nelle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE in cui il dispositivo degli articoli in questione (indicazione esclusivamente dei limiti minimo e massimo per le procedure ristrette e del numero per le procedure negoziate) è diverso da quello previsto nei bandi di gara (per le due procedure è indicato tanto il numero quanto i limiti minimo e massimo), nonché le incoerenze tra tali direttive e la direttiva 93/37/CEE (limiti minimo e massimo per le procedure ristrette, numero per le procedure negoziate, nessuna indicazione particolare nei bandi di gara). Tale modifica è tanto più necessaria in quanto il combinato disposto degli articoli delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE è stato interpretato come imponente il rispetto di un numero minimo dei candidati da invitare a presentare un'offerta nel solo caso della fissazione di un numero minimo e massimo.

    Il paragrafo 2 prevede dunque la possibilità di fissare solo un numero minimo di concorrenti da invitare o di fissare un numero minimo completato da un numero massimo. È precisato inoltre che il numero massimo dei candidati non deve essere fissato in modo da comportare una limitazione della concorrenza, il che implica che deve essere determinato in funzione della natura dell'appalto. L'indicazione di tali numeri nel bando di gara resta obbligatoria.

    L'attuale disposizione secondo cui nelle procedure ristrette il numero dei candidati invitati a presentare offerte deve essere comunque sufficiente a garantire una concorrenza effettiva (paragrafi 2, secondo comma, degli articoli citati) è stata soppressa nell'intento di non imporre procedure supplementari per gli appalti per i quali è già stata fatta giocare la concorrenza. Le amministrazioni aggiudicatrici restano ovviamente libere di organizzare, per ragioni obiettive, un nuovo confronto competitivo per tali appalti.

    Sezione 2 - Criteri di selezione qualitativa

    Articolo 46 - Situazione personale del candidato o dell'offerente

    Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 29 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 20 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 24 della direttiva 93/37/CEE. Il paragrafo 1, lettera f), conforma il testo dell'articolo 29, primo comma, lettera f), della direttiva 92/50/CEE ai corrispondenti testi delle direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE.

    In questo articolo è stato introdotto un nuovo obbligo: quello per le amministrazioni aggiudicatrici di escludere da un appalto ogni offerente nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, per partecipazione a un'organizzazione criminale, per corruzione o per frode a danno degli interessi della Comunità. Tale obbligo rafforza l'arsenale comunitario degli strumenti a disposizione per la lotta contro tali fenomeni, basati sulle definizioni comunitarie della criminalità organizzata.

    Le facoltà di escludere i concorrenti sono state estese: al paragrafo 2, lettera h) si prevede la facoltà di escludere l'operatore economico nei cui confronti sia stata emessa una decisione giudiziaria che accerta una frode o qualsiasi altra attività illegale ai sensi dell'articolo 280 del trattato e non prevista al paragrafo 1, lettera c). Parimenti è stata estesa ai casi di giudizi non irrevocabili la facoltà di escludere i partecipanti colpevoli di reati che incidono sulla loro moralità professionale.

    Articolo 47 - Abilitazione ad esercitare l'attività professionale

    Questo articolo, che riprende fondamentalmente le disposizioni dell'attuale articolo 30 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 21 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 25 della direttiva 93/37/CEE, resta invariato, fatta eccezione per una piccola modifica: i registri professionali o commerciali nonché le dichiarazioni e i relativi certificati per ciascuno Stato membro (cfr. articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE, articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE e articolo 25 della direttiva 93/37/CEE) sono enumerati negli allegati (cfr. allegati IX A, IX B e IX C).

    Articolo 48 - Capacità economica e finanziaria

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 31 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 22 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 26 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

    Articolo 49 - Capacità tecniche e/o professionali

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 32 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 23 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 27 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

    Articolo 50 - Norme di garanzia della qualità

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 33 della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato. Esso introduce tuttavia una modifica nel senso che tali norme sono estese agli appalti pubblici di lavori e di forniture. Tale estensione è giustificata dal fatto che l'assicurazione qualità è ampiamente diffusa in tutti i settori.

    Articolo 51 - Documenti e informazioni complementari

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 34, della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 24 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 28 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

    Articolo 52 - Albi ufficiali di operatori economici

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 35 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 25 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 29 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

    Sezione 3 - Aggiudicazione dell'appalto

    Articolo 53 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

    È stato inserito un nuovo paragrafo 2. Esso prevede l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di indicare, fin dall'inizio della procedura, la ponderazione relativa di ciascun criterio d'aggiudicazione ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale indicazione potrebbe assumere una forma diversa da quella di una percentuale, ma in nessun caso può consistere nella sola menzione di un semplice ordine decrescente d'importanza dei criteri. Questo permette infatti di attribuire a un criterio il 99% come il 51% in termini relativi, impedendo agli offerenti di predisporre le proprie offerte con cognizione di causa.

    In taluni casi eccezionali, ossia quando la natura dell'appalto non consente la fissazione di una ponderazione relativa di ciascun criterio fin dall'inizio della procedura, le amministrazioni aggiudicatrici saranno obbligate a comunicare il valore di ciascun criterio d'aggiudicazione al più tardi al momento della trasmissione dell'invito a presentare offerte (procedure ristrette e negoziate) e, nel caso dell'utilizzo della nuova procedura per gli appalti particolarmente complessi (cfr. articolo 30), al più tardi al momento della trasmissione dell'invito a negoziare (si veda anche il considerando n. 30).

    L'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE, concernente la possibilità di adottare altri criteri d'aggiudicazione diversi da quelli indicati al suo paragrafo 1, è soppresso per le seguenti ragioni: in primo luogo va notato come nella relazione contenuta nella proposta [36] di quella che è poi divenuta la direttiva 93/36/CEE si osservi, a proposito della corrispondente disposizione della direttiva 88/295/CEE [37], che, "da quanto segnalato dai vari Stati membri, non sono più in vigore regimi quali quelli previsti nell'ex articolo 25, paragrafo 4" [38]. Tale disposizione è stata dunque soppressa nella direttiva 93/36/CEE. Inoltre la relazione contenuta nella proposta modificata [39] di quella che è divenuta la direttiva 92/50/CEE precisa che la proposta (come la direttiva adottata) non contiene più disposizioni corrispondenti a quella dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE. Essa aggiunge che tale soppressione è in linea "con recenti decisioni della Corte di giustizia [40] e con il parere della Commissione in merito alla compatibilità dei sistemi preferenziali con l'articolo 28 [41] del trattato". Tale disposizione non figura quindi nemmeno nella direttiva 92/50/CEE. Le attuali disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3, erano state introdotte dalla direttiva 89/440/CEE, ossia prima della sentenza della Corte sopracitata e prima che la Commissione ricevesse la conferma della inesistenza di regimi suscettibili di beneficiare di tale eccezione. Pertanto se non si è potuto trarne le conseguenze per tale direttiva, è opportuno farlo ora [42], sopprimendo tale disposizione e conformando in tal modo le disposizioni di tutte le direttive [43].

    [36] COM(92) 346 def. del 7 settembre 1992.

    [37] Direttiva 88/295/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (GU L 127 del 20.5.1988, pag. 1).

    [38] Corrispondente all'articolo 35, paragrafo 1, dell'attuale direttiva.

    [39] COM (91) 322 def. del 30 agosto 1991.

    [40] Sentenza della Corte del 20 marzo 1990, Du Pont de Nemours Italiana SPA contro Unità Sanitaria locale n. 2 di Carrara e 3M Italia SPA. Causa C-21/88, Racc. 1990, pag. I-0889.

    [41] Ex articolo 30.

    [42] Considerato che la sostanza dell'acquis non è stata rimessa in discussione in sede d'adozione né della direttiva 93/37/CEE né della direttiva 97/52/CE.

    [43] Analogamente, la proposta di direttiva relativa ai settori speciali ha soppresso il corrispondente articolo della direttiva 93/38/CEE.

    Le disposizioni dell'attuale articolo 31 della direttiva 93/37/CEE non sono state riprese nella misura in cui tale paragrafo presenta un interesse solo storico (preferenze regionali) in quanto la sua applicazione è scaduta il 31 dicembre 1992.

    Articolo 54 - Offerte anormalmente basse

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 37 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 7 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

    Un nuovo paragrafo è tuttavia stato aggiunto per prevedere disposizioni specifiche riguardo alle offerte anormalmente basse in conseguenza dell'ottenimento di un aiuto di Stato.

    Titolo iii - Concessione di diritti speciali o esclusivi

    Articolo 55 - Clausola da inserire nell'atto di concessione

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE, rimane invariato.

    Titolo iv - Disposizioni applicabili agli appalti nel settore dei servizi

    Questa parte riunisce tutte le disposizioni applicabili ai concorsi contenute nella direttiva 92/50/CEE e, per maggiore chiarezza, rammenta tutte le disposizioni comuni agli appalti pubblici e ai concorsi.

    Articolo 56 - Disposizioni generali

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 13, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

    Articolo 57 - Campo di applicazione

    L'attuale articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/50/CEE è stato riformulato per facilitarne la lettura e per tener conto delle nuove soglie applicabili ai concorsi, adeguate alle soglie applicabili agli appalti pubblici.

    Articolo 58 - Esclusioni dal campo di applicazione

    Questa nuova disposizione riprende mutatis mutandis le esclusioni dal campo di applicazione della direttiva di cui agli articoli 11, 12 e 14, attualmente applicabili ai soli appalti pubblici.

    Articolo 59 - Bandi e avvisi

    Il paragrafo 1, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

    Il paragrafo 2, primo comma, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

    Il paragrafo 2, secondo comma, riprende mutatis mutandis, l'articolo 16, paragrafo 5 della direttiva 92/50/CEE.

    Il paragrafo 3 riprende mutatis mutandis l'articolo 36 applicabile agli appalti pubblici.

    Articolo 60 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

    Questo articolo riprende mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 35 applicabile agli appalti pubblici.

    Articolo 61 - Mezzi di comunicazione

    Questo articolo riprende mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 42 applicabile agli appalti pubblici.

    Articolo 62 - Selezione dei concorrenti

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

    Articolo 63 - Composizione e decisioni della commissione giudicatrice

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

    Titolo V - Disposizioni nel settore delle concessioni

    Questa parte raggruppa in maniera organica tutte le disposizioni applicabili alle concessioni contenute nella direttiva 93/37/CEE.

    CAPO I - Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici

    Articolo 64 - Campo di applicazione

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato, fatta eccezione per la soglia che è adeguata a quella degli appalti pubblici di lavori.

    Articolo 65 - Esclusioni dal campo di applicazione

    Questa nuova disposizione inserisce mutatis mutandis le esclusioni dal campo d'applicazione della direttiva di cui agli articoli 15, 16 e 17, attualmente applicabili esclusivamente agli appalti pubblici.

    Articolo 66 - Pubblicazione del bando

    Il primo paragrafo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato. Gli altri paragrafi riprendono mutatis mutandis le disposizioni degli articoli 35 e 36 applicabili agli appalti pubblici.

    Articolo 67 - Termine per la presentazione delle candidature

    Questo articolo, che corrisponde alle attuali disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

    Articolo 68 - Subappalto

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

    CAPO II - Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari

    Articolo 69 - Disposizioni applicabili al concessionario nel caso esso sia un'amministrazione aggiudicatrice

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

    Articolo 70 - Disposizioni applicabili al concessionario nel caso esso non sia un'amministrazione aggiudicatrice

    Questo articolo serve da rinvio alle disposizioni degli articoli 71-73.

    Articolo 71 - Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato, fatta eccezione per una piccola modifica connessa alla semplificazione delle soglie: la soglia è adeguata a quella prevista per gli appalti pubblici di lavori.

    Articolo 72 - Pubblicazione del bando

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 3, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 11, paragrafi 4 e 6, primo comma, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato, fatto salvo il riferimento al formulario standard adottato dalla Commissione in conformità alla procedura prevista all'articolo 76, paragrafo 2.

    Un nuovo paragrafo 4 prevede la possibilità della pubblicità volontaria e riprende pertanto mutatis mutandis l'articolo 36 applicabile agli appalti pubblici.

    Articolo 73 - Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

    Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 16 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

    TITOLO VI - Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

    Articolo 74 - Obblighi statistici

    L'articolo riproduce l'obbligo di comunicare un prospetto statistico previsto dall'articolo 39, paragrafo 1 della direttiva 92/50/CEE, dall'articolo 31, paragrafo 1 della direttiva 93/36/CEE e dall'articolo 34, paragrafo 1 della direttiva 93/37/CEE.

    Articolo 75 - Contenuto del prospetto statistico

    L'articolo riprende il contenuto dei paragrafi 2 dei citati articoli (v. articolo 74). Per motivi di comprensione è stato riformulato senza che il suo contenuto sia stato modificato in maniera sostanziale. Sono state tuttavia apportate modifiche in virtù delle proposte in materia di soglie e di nomenclatura ("CPV").

    Articolo 76 - Comitato consultivo

    Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'articolo 40 della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 32 della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato salvo per quanto riguarda la soppressione della menzione del comitato delle telecomunicazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, in conseguenza dell'esclusione delle telecomunicazioni. Per tale comitato consultivo si applica la nuova procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

    Articolo 77 - Revisione delle soglie

    Questo articolo corrisponde all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 43 della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/37/CEE.

    Esso è completato da norme che, nel rispetto dell'accordo sugli appalti pubblici, garantiscano la semplificazione delle soglie proposte.

    Nella misure in cui le soglie saranno espresse d'ora in poi in euro, è opportuno infatti prevedere la possibilità di una loro modifica nel caso in cui la parità tra i DSP (diritti speciali di prelievo) e l'euro evolva in modo tale che le soglie in euro risultino superiori alle soglie espresse in DSP, soglie che determinano gli impegni internazionali dell'Unione europea nel quadro dell'OMC.

    L'articolo 77 introduce pertanto la possibilità, qualora l'evoluzione della parità DSP-euro lo giustifichi, di modificare le soglie in euro al fine di ricondurle al loro controvalore in DSP, arrotondato alla decina di migliaia di euro inferiore, in modo da ottenere soglie semplici (cifre tonde).

    Viene proposto di delegare tale competenza alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2. Una siffatta revisione è suscettibile d'intervenire ogni due anni allorché è riveduta la parità DSP-euro.

    Articolo 78 - Modificazioni

    Esso riunisce gli articoli e gli allegati che possono essere modificati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2. Si tratta in particolare dei bandi di gara, delle nomenclature, degli elenchi degli organismi e delle autorità indicate negli allegati, dei prospetti statistici. Tali competenze sono, in parte, già previste nelle attuali direttive; in più si aggiungono l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato VIII (specifiche tecniche di pubblicazione).

    Articolo 79 - Attuazione

    Articolo 80 - Abrogazione

    Articolo 81 - Entrata in vigore

    Articolo 82 - Destinatari

    2000/0115 (COD)

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e gli articoli 55 e 95,

    vista la proposta della Commissione [44],

    [44] GU C ...

    visto il parere del Comitato economico e sociale [45],

    [45] GU C ...

    visto il parere del Comitato delle regioni [46],

    [46] GU C ...

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [47],

    [47] GU C ...

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi [48], la direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture [49] e la direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori [50] sono state modificate da ultimo dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [51]. All'occasione di nuove modificazioni necessarie per rispondere alle richieste di semplificazione e di modernizzazione avanzate tanto dalle amministrazioni aggiudicatrici quanto dagli operatori economici nel quadro del dibattito suscitato dal Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996 [52], è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di dette direttive riunendole in un unico testo.

    [48] GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

    [49] GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

    [50] GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

    [51] GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1.

    [52] COM(96) 583 def.COM (96) 583 def.

    (2) La realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture e la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici di servizi e di lavori aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico richiedono, parallelamente alla soppressione delle restrizioni, un coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti pubblici fondato sulle norme che disciplinano queste tre libertà e sui principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione è solo un'espressione specifica, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza, nonché su un'effettiva concorrenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento devono essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.

    (3) Le disposizioni di coordinamento devono rispettare, nella misura del possibile, le procedure e le prassi in vigore in ciascuno Stato membro.

    (4) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) [53], ha fra l'altro approvato l'accordo sugli appalti pubblici, in appresso l'"accordo", al fine di costituire un quadro multilaterale equilibrato in materia di diritti e obblighi connessi con l'aggiudicazione degli appalti pubblici, nell'intento di liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'accordo stesso, il quale non ha efficacia diretta. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dall'accordo che si conformano alla presente direttiva di coordinamento e che applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dall'accordo rispettino tale accordo. È opportuno altresì che tali disposizioni di coordinamento garantiscano agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle riservate agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dall'accordo.

    [53] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

    (5) L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni di coordinamento genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, in considerazione dell'unione monetaria, è appropriato fissare soglie espresse in euro. Appare pertanto opportuno fissare le soglie in euro in modo da semplificare l'applicazione di tali disposizioni, pur garantendo il rispetto delle soglie espresse in diritti speciali di prelievo previste dall'accordo. In quest'ottica è altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro allo scopo di adeguarle, se necessario, in funzione delle eventuali variazioni negative del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.

    (6) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ........, [che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni] [54]. Tuttavia gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

    [54] GU ...

    (7) In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all'attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati al solo scopo di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni.

    (8) È opportuno prevedere i casi nei quali le misure di coordinamento delle procedure possano non applicarsi per ragioni connesse alla sicurezza dello Stato o alla segretezza o a causa dell'applicazione di particolari norme di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali, attinenti alla presenza di truppe di stanza o specifiche delle organizzazioni internazionali.

    (9) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca non deve essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione.

    (10) Gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di beni immobili, o diritti su tali beni, presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti.

    (11) L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive deve poter tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti.

    (12) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o individui all'uopo scelti o designati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme sugli appalti.

    (13) I servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non devono comprendere gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati dalla presente direttiva. Sono altresì esclusi i servizi forniti da banche centrali.

    (14) Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva e ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune e di riunirli in due allegati, I A e I B, a seconda del regime cui sono assoggettati. Per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato I B, le disposizioni della presente direttiva devono far salva l'applicazione di norme comunitarie specifiche per i servizi in questione.

    (15) Per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva deve essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi vanno sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di tale osservazione. Tali modalità devono nel contempo consentire agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.

    (16) Le amministrazioni aggiudicatrici possono sollecitare, o accettare, consulenze che possano essere utilizzate nella preparazione di specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza.

    (17) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici devono permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza; a questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto, da una parte, le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altra, in caso di riferimento alla norma europea - o, in mancanza, alla norma nazionale -, devono essere accettate altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti devono poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Il riferimento a specifiche che prescrivano un'origine determinata deve restare limitato a casi eccezionali.

    (18) Taluni appalti particolarmente complessi possono comportare che le amministrazioni aggiudicatrici si trovino obiettivamente nell'impossibilità di precisare i mezzi idonei a soddisfare i loro bisogni o di valutare quel che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche o finanziarie, senza che ciò possa essere imputato a una mancanza di informazioni o a carenze da parte di tali amministrazioni. Occorre pertanto prevedere il ricorso a una procedura negoziata che consenta un confronto competitivo, dotata della flessibilità necessaria a ovviare a tali situazioni. In questi casi la trattativa ha il solo scopo di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici, tramite il dialogo con i candidati, di mettere a fuoco i loro bisogni e di definirli con la necessaria precisione affinché le offerte possano essere formulate e oggettivamente valutate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Essa è quindi limitata alla fase della procedura che si conclude con la redazione del capitolato d'oneri definitivo e, di conseguenza, le offerte redatte sulla base di tale capitolato d'oneri non possono essere oggetto di trattativa. Tale flessibilità è concessa nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.

    (19) Talune nuove tecniche di committenza si sono sviluppate negli Stati membri e rispondono alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici. Appare pertanto opportuno prevedere una definizione comunitaria di tali tecniche, designate come accordi quadro, e prevedere disposizioni specifiche che permettano un nuovo confronto competitivo tra le parti dell'accordo quadro in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su tale accordo, in modo da garantire alle amministrazioni aggiudicatrici la sicurezza degli approvvigionamenti, a un rapporto qualità-prezzo ottimale. Onde garantire il rispetto del principio di parità di trattamento ed evitare la compartimentazione dei mercati, il nuovo confronto competitivo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni specifiche che disciplinano la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte. Nella stessa ottica, la durata massima degli accordi quadro non può essere superiore a tre anni, tranne in quei casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici in cui, in conseguenza della natura dell'appalto, si rende necessaria una durata maggiore.

    (20) Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro interesse. A questo fine occorre dare loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È pertanto opportuno garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati, mediante strumenti appropriati, come i formulari standard di bandi di appalto e la nomenclatura "Vocabolario comune per gli appalti" (CPV) ("Common Procurement Vacabulary"), previsto dal regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [...] [55] come la nomenclatura di riferimento per i pubblici appalti. Nelle procedure ristrette, la pubblicità deve mirare più in particolare a permettere agli operatori economici degli Stati membri di manifestare il loro interesse per gli appalti, sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare un'offerta in conformità alle condizioni prescritte.

    [55] GU L ...

    (21) Le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente.

    (22) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la direttiva solo se non sono, direttamente o indirettamente, discriminatorie nei confronti degli offerenti provenienti da altri Stati membri e se vengono obbligatoriamente indicate nel bando di gara. In particolare, esse possono essere finalizzate alla promozione dell'occupazione delle persone svantaggiate o escluse o alla lotta contro la disoccupazione.

    (23) Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono consentire per quanto riguarda la pubblicità degli appalti nonché in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni. Nella misura del possibile i mezzi e le tecnologie prescelti devono essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri.

    (24) Alle trasmissioni di informazioni per via elettronica previste dalla presente direttiva si devono applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche [56] e la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ......., relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno [57].

    [56] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 20.

    [57] GU L ...

    (25) Il ricorso ai mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di impiego di tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario.

    (26) Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [58], si applica al computo dei termini previsti dalla presente direttiva.

    [58] GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

    (27) La selezione dei candidati deve avvenire in un quadro di assoluta trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri obiettivi che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati e gli strumenti di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

    (28) Le pertinenti norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale si applicano quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione per la prestazione di servizi.

    (29) L'aggiudicazione dell'appalto deve inoltre essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza conviene ammettere l'applicazione di due soli criteri di aggiudicazione: quello del "prezzo più basso" e quello della "offerta economicamente più vantaggiosa".

    (30) Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno assicurare e rafforzare la trasparenza necessaria per quanto concerne i criteri prescelti per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Le amministrazioni aggiudicatrici devono quindi indicare fin dall'inizio della procedura la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri. Ad ogni modo, essa non può consistere unicamente nell'indicazione di un semplice ordine decrescente di importanza dei criteri. Se, a titolo eccezionale e in taluni casi debitamente giustificati dall'amministrazione aggiudicatrice, la fissazione della ponderazione relativa non è possibile fin dall'inizio della procedura, è opportuno consentirne la definizione in una fase successiva.

    (31) Negli appalti pubblici di servizi i criteri di aggiudicazione non devono influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla rimunerazione di taluni servizi, quali ad esempio gli onorari degli architetti o degli avvocati.

    (32) Talune condizioni tecniche e segnatamente quelle riguardanti i bandi, le relazioni statistiche, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, richiedono di essere adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. Anche gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici contenuti negli allegati necessitano di un aggiornamento. Appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida. Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [59], è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa.

    [59] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (33) Allo scopo di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è opportuno prevedere disposizioni in materia di subappalto.

    (34) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, indicati all'allegato,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    INDICE

    TITOLO I

    DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

    Articolo 1 // - Definizioni

    Articolo 2 // - Parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

    TITOLO II

    DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 3 // - Raggruppamenti di operatori economici

    Articolo 4 // - Condizioni previste dagli accordi stipulati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

    Articolo 5 // - Riservatezza

    CAPO II

    CAMPO DI APPLICAZIONE

    Articolo 6 // - Disposizione generale

    Articolo 7 // - Appalti nel settore della difesa

    Sezione 1 - Le Soglie

    Sottosezione 1 - Gli importi

    Articolo 8 // - Appalti pubblici

    Articolo 9 // - Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici

    Sottosezione 2 - Metodi di calcolo del valore

    Articolo 10 // - Calcolo del valore degli accordi quadro

    Articolo 11 // - Calcolo del valore degli appalti pubblici di forniture

    Articolo 12 // - Calcolo del valore degli appalti pubblici di servizi

    Articolo 13 // - Calcolo del valore degli appalti pubblici di lavoro

    Sezione 2 - Appalti esclusi

    Articolo 14 // - Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti

    Articolo 15 // - Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

    Articolo 16 // - Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

    Articolo 17 // - Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali

    Articolo 18 // - Appalti che non costituiscono appalti pubblici di servizi

    Articolo 19 // - Appalti di servizi affidati in forza di un diritto di eclusiva

    CAPO III

    NORME APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

    Articolo 20 // - Appalti di servizi elencati nell'allegato I A

    Articolo 21 // - Appalti di servizi elencati nell'allegato I B

    Articolo 22 // - Appalti misti di servizi elencati nell'allegato I A e di servizi elencati nell'allegato I B

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL CAPITOLATO D'ONERI E SUI DOCUMENTI DELL'APPALTO

    Articolo 23 // - Disposizioni generali

    Articolo 24 // - Specifiche tecniche

    Articolo 25 // - Varianti

    Articolo 26 // - Subappalto

    Articolo 27 // - Appalti di servizi e di lavori: obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro

    CAPO V

    PROCEDURE

    Articolo 28 // - Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

    Articolo 29 // - Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

    Articolo 30 // - Disposizioni specifiche sugli appalti pubblici particolarmente complessi

    Articolo 31 // - Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

    Articolo 32 // - Accordi quadro

    Articolo 33 // - Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

    Sezione I - Pubblicazione di bandi e avvisi

    Articolo 34 // - Bandi e avvisi

    Articolo 35 // - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

    Articolo 36 // - Pubblicazione non obbligatoria

    Sezione 2 - Termini

    Articolo 37 // - Domande di partecipazione e ricezione delle offerte

    Articolo 38 // - Capitolati d'oneri e informazioni complementari

    Sezione 3 - Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

    Articolo 39 // - Mezzi di trasmissione delle domande di partecipazione

    Articolo 40 // - Inviti a presentare offerte o a trattare

    Articolo 41 // - Informazione dei candidati e degli offerenti

    Sezione 4 - Comunicazioni

    Articolo 42 // - Mezzi di comunicazione

    Sezione 5 - Verbali

    Articolo 43 // - Contenuto dei verbali

    CAPO VII

    SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

    Sezione 1 - Disposizioni generali

    Articolo 44 // - Selezione dei partecipanti e aggiudicazione

    Articolo 45 // - Disposizioni supplementari relative alle procedure ristrette e alle procedure negoziate

    Sezione 2 - Criteri di selezione qualitativa

    Articolo 46 // - Situazione personale del candidato o dell'offerente

    Articolo 47 // - Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

    Articolo 48 // - Capacità economica e finanziaria

    Articolo 49 // - Capacità tecniche e professionali

    Articolo 50 // - Norme di garanzia della qualità

    Articolo 51 // - Documenti e informazioni complementari

    Articolo 52 // - Albi ufficiali di operatori economici

    Sezione 3 - Aggiudicazione dell'appalto

    Articolo 53 // - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

    Articolo 54 // - Offerte anormalmente basse

    TITOLO III

    CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI

    Articolo 55 // - Clausola da inserire nell'atto di concessione

    TITOLO IV

    REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI

    Articolo 56 // - Disposizioni generali

    Articolo 57 // - Campo di applicazione

    Articolo 58 // - Esclusioni dal campo di applicazione

    Articolo 59 // - Bandi e avvisi

    Articolo 60 // - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

    Articolo 61 // - Mezzi di comunicazione

    Articolo 62 // - Selezione dei concorrenti

    Articolo 63 // - Composizione e decisioni della commissione giudicatrice

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI

    CAPO I

    DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

    Articolo 64

    Articolo 65 // - Campo di applicazione

    - Esclusioni dal campo di applicazione

    Articolo 66 // - Pubblicazione del bando

    Articolo 67 // - Termine per la presentazione delle candidature

    Articolo 68 // - Subappalto

    CAPO II

    DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI AGGIUDICATI DAI CONCESSIONARI

    Articolo 69 // - Disposizioni applicabili al concessionario, amministrazione aggiudicatrice

    Articolo 70 // - Disposizioni applicabili al concessionario che non è un'amministrazione aggiudicatrice

    Articolo 71 // - Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

    Articolo 72 // - Pubblicazione del bando

    Articolo 73 // - Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

    TITOLO VI

    OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 74 // - Obblighi statistici

    Articolo 75 // - Contenuto del prospetto statistico

    Articolo 76 // - Comitato consultivo

    Articolo 77 // - Revisione delle soglie

    Articolo 78 // - Modificazioni

    Articolo 79 // - Attuazione

    Articolo 80 // - Abrogazioni

    Articolo 81 // - Entrata in vigore

    Articolo 82 // - Destinatari

    ALLEGATI

    Allegato I

    Allegato I A

    Allegato I B // - Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

    Allegato II // - Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma

    Allegato III // - Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 5

    Allegato IV // - Autorità governative centrali

    Allegato V // - Elenco dei prodotti di cui all'articolo 8, relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

    Allegato VI // - Definizione di alcune specifiche tecniche

    Allegato VII A // - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici

    Allegato VII B // - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di servizi

    Allegato VII C // - Informazioni che devono figurare nei bandi per le concessioni di lavori pubblici

    Allegato VII D // - Informazioni che devono figurare nei bandi per gli appalti di lavori aggiudicati dal concessionario

    Allegato VIII // - Specifiche tecniche di pubblicazione

    Allegato IX // - Registri

    Allegato IX A // - Appalti pubblici di forniture

    Allegato IX B // - Appalti pubblici di servizi

    Allegato IX C // - Appalti pubblici di lavori

    Allegato X // - Termini di attuazione (art. 80)

    Allegato XI // - Tavola di concordanza

    TITOLO I

    DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    1. Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14.

    2. Gli "appalti pubblici di forniture" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto fra uno o più fornitori e un'amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;

    Gli "appalti pubblici di servizi" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra uno o più prestatori di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto esclusivamente o principalmente la prestazione dei servizi di cui all'allegato I;

    Gli "appalti pubblici di lavori" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra uno o più imprenditori e un'amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma.

    3. Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un appalto pubblico di forniture.

    Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all'allegato I è considerato un appalto pubblico di servizi quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

    Un appalto pubblico avente per oggetto i servizi di cui all'allegato I e che preveda le attività di cui all'allegato II esclusivamente a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi e non un appalto pubblico di lavori.

    4. I termini "fornitore", "prestatore di servizi" e "imprenditore" designano una persona fisica o giuridica o organismo pubblico o raggruppamento di tali persone o organismi che offra, rispettivamente, prodotti, servizi o la realizzazione di lavori od opere sul mercato.

    Il termine "operatore economico" designa sia il fornitore, sia il prestatore di servizi, sia l'imprenditore. L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di "offerente". Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata è designato con il termine di "candidato".

    5. Si considerano "amministrazioni aggiudicatrici": lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

    Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo:

    a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,

    b) dotato di personalità giuridica

    c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

    Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni apportate ai loro elenchi.

    6. Le "procedure aperte" sono le procedure nazionali in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

    Le "procedure ristrette" sono le procedure nazionali in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

    Le "procedure negoziate" sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e trattano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

    7. Un "accordo quadro" è un accordo stipulato tra diversi operatori economici e un'amministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest'ultima, previo espletamento delle procedure previste dalla presente direttiva, in tutte le fasi, ad eccezione di quella relativa all'aggiudicazione, sceglie le parti contraenti di tale accordo sulla scorta delle offerte da queste presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualità, la quantità, il pregio tecnico, i termini di consegna o di esecuzione e i prezzi; mediante tale accordo gli operatori economici si impegnano su talune modalità, fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici, degli appalti che saranno aggiudicati in applicazione dell'accordo.

    8. Una "bozza di soluzione" è un'indicazione preliminare del tipo di soluzione che un candidato conta di proporre per soddisfare i bisogni e le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice; per quanto riguarda gli appalti pubblici di servizi, tale bozza di soluzione non consiste in un piano o un progetto ai sensi del paragrafo 9.

    9. I "concorsi di progettazione" sono le procedure nazionali intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria, nonché in quello dell'elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

    10. La "concessione di lavori pubblici" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ma nel quale il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

    11. Per "mezzo elettronico" si intende un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

    12. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di lettere o cifre che può essere letto, riprodotto e comunicato e che può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

    13. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"), adottato con il regolamento .../... , è la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici.

    14. Ai fini specifici dell'articolo 15, dell'articolo 58, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafo 1, valgono le seguenti definizioni:

    a) "rete pubblica di telecomunicazioni": l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

    b) "punto terminale della rete": l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

    c) "servizi pubblici di telecomunicazioni": i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente incaricato in particolare uno o più enti di telecomunicazioni;

    d) "servizi di telecomunicazioni": i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni.

    Articolo 2

    Parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

    Le amministrazioni aggiudicatrici adottano tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di non discriminazione.

    TITOLO II

    DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 3

    Raggruppamenti di operatori economici

    1. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte. A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia essere imposto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

    2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, i candidati o gli offerenti che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti sono autorizzati a prestare il servizio di cui trattasi non possono venir respinti soltanto per il fatto che, secondo il diritto dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

    Tuttavia, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di prestare il servizio di cui trattasi.

    Articolo 4

    Condizioni previste dagli accordi stipulati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

    In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: "l'accordo").

    A tal fine gli Stati membri si consultano in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma di tale accordo.

    Articolo 5

    Riservatezza

    Fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti previsti rispettivamente all'articolo 34, paragrafo 3, e all'articolo 41, le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni comunicate dagli operatori economici.

    CAPO II

    CAMPO DI APPLICAZIONE

    Articolo 6

    Disposizione generale

    La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, non esclusi in virtù della sezione 2 del presente capo, il cui importo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 8.

    Articolo 7

    Appalti nel settore della difesa

    La presente direttiva si applica agli appalti pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ad eccezione degli appalti pubblici di forniture e di servizi cui si applica l'articolo 296 del trattato.

    Sezione 1

    Le Soglie

    Sottosezione 1

    Gli importi

    Articolo 8

    Appalti pubblici

    Le soglie d'applicazione della presente direttiva sono le seguenti:

    a) 130 000 euro, per agli appalti pubblici di forniture e di servizi stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture stipulati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato V;

    b) 200 000 euro,

    - per gli appalti pubblici di forniture e di servizi stipulati da amministrazioni aggiudicatrici non indicate nell'allegato IV,

    - per gli appalti pubblici di forniture stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato V;

    c) 5 300 000 euro, per gli appalti pubblici di lavori stipulati da tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

    Articolo 9

    Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici che sovvenzionano direttamente, in misura superiore al 50%, un appalto di lavori il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 5 300 000 euro e che riguardi i lavori di genio civile figuranti alla voce 45200000 del CPV di cui all'allegato II o i lavori edili relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi, facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora l'appalto sia stipulato da altri enti o rispettino le disposizioni della presente direttiva qualora stipulino esse stesse tale appalto in nome e per conto degli altri enti in parola.

    Il primo comma si applica anche quando le amministrazioni aggiudicatrici sovvenzionano direttamente e nella stessa misura un appalto di servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 200 000 euro e che sia in relazione con un appalto di lavori ai sensi del primo comma.

    Sottosezione 2

    Metodi di calcolo del valore

    Articolo 10

    Calcolo del valore degli accordi quadro

    1. Il calcolo del valore di un accordo quadro è basato sul valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti per il periodo considerato.

    2. Il valore degli appalti è calcolato secondo le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13.

    Articolo 11

    Calcolo del valore degli appalti pubblici di forniture

    1. Ai fini del calcolo del valore degli appalti pubblici di forniture, il valore stimato dei medesimi deve essere pari o superiore alla soglia di rilevanza, al momento dell'invio del bando di gara di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

    2. Nessun progetto di commessa di una certa quantità di forniture può essere frazionato allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva.

    3. Nel caso di appalti aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

    a) se trattasi di appalto di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto, oppure, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo comprendente l'importo stimato del valore residuo;

    b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

    4. Se gli appalti presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, viene assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto uno dei due valori seguenti:

    a) il valore reale complessivo di appalti analoghi aggiudicati nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, rettificato al fine di tener conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,

    b) il valore stimato complessivo degli appalti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

    Le modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di eludere l'applicazione della presente direttiva.

    5. Quando una prevista commessa di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, viene preso come base per l'applicazione del paragrafo 3 e dell'articolo 8, lettere a) e b), il valore stimato della totalità di questi lotti.

    6. Se un appalto di forniture proposto prevede espressamente delle opzioni, viene preso come base per determinare il valore stimato dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

    Articolo 12

    Calcolo del valore degli appalti pubblici di servizi

    1. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti pubblici di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice si basa sulla stima della rimunerazione complessiva del prestatore di servizi, tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.

    2. Se l'appalto proposto prevede diverse opzioni, la base per il calcolo del valore dell'appalto è l'importo totale massimo autorizzato, compreso il ricorso alle opzioni.

    3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto per i tipi di servizi sotto elencati, occorre tenere eventualmente conto di quanto segue:

    a) per i servizi assicurativi, del premio da pagare;

    b) per i servizi bancari e gli altri servizi finanziari, degli onorari, delle commissioni e degli interessi, nonché degli altri tipi di rimunerazione;

    c) per gli appalti che comportano la progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.

    4. Qualora i servizi siano ripartiti in più lotti, ciascuno dei quali oggetto di un appalto, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza si tiene conto del valore di ogni singolo lotto.

    5. Se il valore dei lotti è pari o superiore alla soglia di rilevanza, le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutti i lotti. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'applicazione dell'articolo 8, lettera a) e lettera b), primo trattino, per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 euro, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

    6. Se gli appalti non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

    a) se trattasi di appalto di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera sua durata;

    b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

    7. Se gli appalti presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, si assume come base per il calcolo del valore dell'appalto uno dei due valori seguenti:

    a) il valore reale complessivo di appalti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi aggiudicati nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, rettificato al fine di tener conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,

    b) il valore stimato complessivo degli appalti nei dodici mesi successivi alla prima prestazione o nel corso della durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.

    8. La scelta del metodo di valutazione di un appalto non può essere compiuta nell'intento di eludere l'applicazione della presente direttiva; nessun progetto di commessa di una quantità determinata di servizi può essere frazionato allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

    Articolo 13

    Calcolo del valore degli appalti pubblici di lavori

    1. Per il calcolo delle soglie di cui all'articolo 8, lettera c), nonché degli importi di cui all'articolo 31, punto 4), lettere a) e b), viene preso in considerazione, oltre al valore degli importi degli appalti pubblici di lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

    2. Nessuna opera e nessun appalto possono essere frazionati al fine di eludere l'applicazione della presente direttiva.

    3. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali è oggetto di un appalto, ai fini della valutazione della soglia di cui all'articolo 8, lettera c), viene preso in considerazione il valore di ciascun lotto.

    Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore a tale soglia, le disposizioni dell'articolo 8, lettera c), si applicano a tutti i lotti.

    Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare all'applicazione dell'articolo 8, lettera c), per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 1 milione di euro, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

    Sezione 2

    Appalti esclusi

    Articolo 14

    Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti

    La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2000/00/CE [acqua, energia, ...] che le amministrazioni aggiudicatrici esercenti una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 6 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 20 e 27.

    Articolo 15

    Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

    La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni.

    Articolo 16

    Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

    La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che vengano dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, né quando lo esiga la tutela di essenziali interessi di tale Stato.

    Articolo 17

    Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali

    La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in virtù di quanto segue:

    a) un accordo internazionale concluso in conformità col trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunto di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunto di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici;

    b) un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

    c) una procedura speciale di un'organizzazione internazionale.

    Articolo 18

    Appalti che non costituiscono appalti pubblici di servizi

    La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

    a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati o altri beni immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari stipulati parallelamente, anteriormente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

    b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione;

    c) aventi per oggetto servizi d'arbitrato e di conciliazione;

    d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché i servizi forniti da banche centrali;

    e) concernenti contratti di lavoro;

    f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

    Articolo 19

    Appalti di servizi affidati in forza di un diritto di esclusiva

    La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi affidati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

    CAPO III

    NORME APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

    Articolo 20

    Appalti di servizi elencati nell'allegato I A

    Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I A vengono aggiudicati secondo le disposizioni dei capi da IV a VII.

    Articolo 21

    Appalti di servizi elencati nell'allegato I B

    L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato I B è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni dell'articolo 24 e dell'articolo 34, paragrafo 3.

    Articolo 22

    Appalti misti di servizi elencati nell'allegato I A e di servizi elencati nell'allegato I B

    Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato I A, sia servizi elencati nell'allegato I B vengono aggiudicati secondo le disposizioni dei capi da IV a VII allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato I A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato I B. Negli altri casi vengono aggiudicati secondo l'articolo 24 e l'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL CAPITOLATO D'ONERI E SUI DOCUMENTI DELL'APPALTO

    Articolo 23

    Disposizioni generali

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici redigono per ciascun appalto un capitolato d'oneri in cui sono precisate e integrate le informazioni contenute nel bando di gara. A questo riguardo le specifiche tecniche sono introdotte dalle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente in conformità all'articolo 24 e, qualora esse accettino varianti, si applicano le disposizioni dell'articolo 25.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere informazioni in merito ai subappalti conformemente all'articolo 26 o porre condizioni riguardo agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro conformemente all'articolo 27.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché tali condizioni siano compatibili con il diritto comunitario.

    Articolo 24

    Specifiche tecniche

    1. Le specifiche tecniche ai sensi del punto 1 dell'allegato VI figurano nei documenti dell'appalto come i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.

    2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

    3. Le specifiche tecniche sono formulate mediante riferimento alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali o, se queste mancano, alle norme nazionali o alle omologazioni tecniche nazionali, o a qualsiasi altro riferimento tecnico adottato dagli enti europei di normazione, come sono nell'allegato VI, a condizione che tali riferimenti contengano la menzione "o equivalente"

    Esse possono essere formulate anche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali. Questi devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto.

    4. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, in assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni e nell'impossibilità di formulare specifiche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le specifiche tecniche possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Tale riferimento deve contenere la menzione "o equivalente".

    5. Allorché si avvalgono della possibilità di far riferimento alle specifiche menzionate al paragrafo 3, primo comma, e al paragrafo 4, le amministrazioni aggiudicatrici non possono tuttavia respingere un'offerta adducendo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad una norma nazionale, ad una specifica tecnica nazionale o ad una omologazione tecnica nazionale, se l'offerente dimostra nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalla specifica tecnica di riferimento.

    Costituisce un mezzo appropriato la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo terzo.

    6. Allorché si avvalgono della facoltà prevista al paragrafo 3, secondo comma, di definire le specifiche in termini di prestazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di prodotti e servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune o ad una norma internazionale se tali norme e omologazioni riguardano gli stessi requisiti funzionali e di prestazione e sono appropriate.

    Spetta all'offerente dimostrare nella propria offerta, con qualunque mezzo appropriato, come una documentazione tecnica o una relazione sulle prove eseguite da un organismo terzo, che il prodotto o servizio conforme alla norma ottempera ai requisiti funzionali o di prestazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

    7. Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o ottenuta mediante un particolare procedimento, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento devono contenere l'espressione "o equivalente".

    Articolo 25

    Varianti

    1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti allorché siano adeguate alle prestazioni o ai requisiti minimi da esse prescritti.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Esse precisano nel bando di gara se non sono ammesse varianti.

    3. Alle varianti si applicano le disposizioni dell'articolo 24.

    4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti in forza del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture.

    Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti in forza del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

    Articolo 26

    Subappalto

    Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori designati. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

    Articolo 27

    Appalti di servizi e di lavori: obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di

    condizioni di lavoro

    1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e di lavori, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri le autorità cui gli offerenti possono rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere prestati i servizi o realizzati i lavori, e che si applicheranno ai servizi prestati o ai lavori effettuati nel cantiere nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

    2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o partecipanti a una procedura di aggiudicazione degli appalti di indicare che hanno tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui i servizi devono essere prestati o i lavori devono essere realizzati.

    La disposizione del primo comma non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

    CAPO V

    PROCEDURE

    Articolo 28

    Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

    1. Per aggiudicare appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, paragrafo 6, conformi alla presente direttiva.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano gli appalti pubblici mediante procedura aperta ovvero mediante procedura ristretta.

    3. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste agli articoli 29, 30 e 31, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti mediante procedura negoziata.

    Articolo 29

    Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

    Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

    1) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori:

    a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 3, 25, 26 e 27 e del capo VII in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

    Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 46 a 52 e che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;

    b) in caso di aggiudicazione di un appalto pubblico particolarmente complesso, a condizione che il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che siano rispettate le norme procedurali di cui all'articolo 30.

    Un appalto è considerato particolarmente complesso allorché l'amministrazione aggiudicatrice:

    - non è obiettivamente in grado di definire i mezzi tecnici o di altro tipo suscettibili di soddisfare i suoi bisogni,

    - o non è obiettivamente in grado di valutare quel che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche o finanziarie;

    2) per gli appalti pubblici di servizi o di lavori, in casi eccezionali, qualora si tratti di servizi o di lavori la cui natura o i cui elementi incerti non consentano una fissazione globale e in via anticipata dei prezzi;

    3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora la natura dei servizi da fornire, in particolare nel caso di prestazioni di natura intellettuale e di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato I A, renda impossibile stabilire specifiche d'appalto con sufficiente precisione perché l'appalto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore secondo le norme sulla procedura aperta o sulla procedura ristretta;

    4) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

    Articolo 30

    Disposizioni specifiche sugli appalti pubblici particolarmente complessi

    1. Nelle fattispecie di cui all'articolo 29, punto 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, selezionano i candidati e trattano con questi sui mezzi e sulle soluzioni idonei a soddisfare i loro bisogni. Successivamente esse redigono il capitolato d'oneri, verificano se le capacità dei candidati siano adeguate alla soluzione tecnica prescelta, invitano tutti i candidati o un numero ristretto di questi a presentare un'offerta e valutano le offerte, senza trattative, sulla base dei criteri fissati al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara tutti i requisiti che gli operatori economici devono possedere per essere ammessi alla procedura di appalto. Tali requisiti consistono in quanto segue:

    a) o esclusivamente nelle informazioni determinate secondo le disposizioni dell'articolo 44 e quelle sui criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 46 a 52,

    b) oppure in tali informazioni e nell'obbligo di presentare una bozza di soluzione e, se del caso, una stima dei costi per la sua realizzazione.

    I criteri di selezione qualitativa definiti nel bando di gara restano invariati per tutta la durata della procedura di aggiudicazione dell'appalto.

    Le amministrazioni aggiudicatrici possono, in conformità all'articolo 45, paragrafo 2, decidere di invitare a trattare un numero ristretto di candidati conformi ai criteri di selezione. In tal caso li indicano nel bando di appalto e riducono il numero di invitati in maniera obiettiva sulla base dei soli criteri di selezione fissati in detto bando.

    Nel caso in cui sia richiesta una bozza di soluzione, le amministrazioni aggiudicatrici possono definire i requisiti relativi alla situazione finanziaria ed economica degli operatori economici di cui all'articolo 48, in termini di percentuali del valore stimato delle bozze di soluzione che i vari candidati devono presentare e i requisiti relativi all'esperienza e alla capacità tecnica, di cui all'articolo 49, in funzione delle competenze e dell'esperienza richieste per la realizzazione delle bozze di soluzione.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noti i loro bisogni e le loro esigenze in termini di obiettivi da conseguire e, se del caso, in termini di prestazioni o di requisiti funzionali. Tali bisogni sono annunciati con la massima precisione possibile.

    I bisogni così definiti costituiscono la base per la formulazione delle eventuali bozze di soluzione e della stima dei costi, nonché per le trattative.

    4. I criteri di aggiudicazione sono fissati in conformità all'articolo 29, punto 1, lettera b), e all'articolo 53 e non possono essere modificati nel corso della procedura, tranne nel caso in cui non siano più appropriati all'oggetto dell'appalto quale è definito nel capitolato d'oneri dopo la fase delle trattative. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 relativo alle offerte anormalmente basse.

    Tali criteri sono precisati nel bando di gara o nel documento in cui sono indicati i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, qualora non sia richiesta una bozza di soluzione, possono essere precisati negli inviti a partecipare alla fase delle trattative.

    5. Le amministrazioni aggiudicatrici che non hanno richiesto di allegare una bozza di soluzione alla domanda di partecipazione possono sollecitare la presentazione di una siffatta bozza negli inviti a partecipare alle trattative. Il termine previsto per tale presentazione deve essere appropriato alla complessità dei bisogni cui le bozze di soluzione devono rispondere e, in ogni caso, non può essere inferiore a venticinque giorni dalla data di invio degli inviti.

    6. Le trattative con i candidati selezionati sono finalizzate esclusivamente alla discussione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice.

    Nel corso delle trattative le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate da un partecipante.

    7. Le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver dichiarato concluse le trattative e averne informato tutti i partecipanti, verificano, applicando i criteri di selezione già fissati secondo il paragrafo 2, se le capacità economiche, finanziarie e tecniche dei candidati siano adeguate alla soluzione tecnica specificata nel capitolato d'oneri definitivo. Qualora le capacità economiche, finanziarie e tecniche di uno o più candidati, come attestate nelle domande di partecipazione alle trattative, risultino inappropriate per tale soluzione tecnica, le amministrazioni aggiudicatrici invitano per iscritto i candidati in questione a presentare la documentazione necessaria al fine di verificare, sulla base dei citati criteri, se possiedano le capacità adeguate alla soluzione tecnica prescelta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 5.

    Gli inviti a presentare un'offerta sono redatti secondo l'articolo 40 e sono trasmessi per iscritto. A essi è allegato il capitolato d'oneri definitivo in cui sono specificati i requisiti tecnici secondo l'articolo 24.

    In conformità all'articolo 45, paragrafo 2, a condizione che il numero di candidati ottemperanti ai criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice sia sufficiente, il numero di candidati invitati a presentare un'offerta non può essere inferiore a tre.

    8. Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito secondo l'articolo 37.

    9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere l'attribuzione ai partecipanti di premi e importi in denaro. Siffatti premi e pagamenti in denaro sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.

    Articolo 31

    Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

    Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

    1) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori:

    a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o non siano state presentate offerte appropriate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;

    b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, l'appalto possa venir affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

    c) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione in questione, non possano essere osservati i termini richiesti per la procedura aperta, ristretta o negoziata con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

    2) per gli appalti pubblici di forniture:

    a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

    b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di articoli o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di prodotti o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare prodotti di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche eccessive; di regola, la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può superare i tre anni;

    3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora il contratto in questione faccia seguito ad un appalto-concorso e, in base alle norme pertinenti, debba venire aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori dell'appalto-concorso. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare alle trattative;

    4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:

    a) per i servizi o i lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto stipulato che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione del servizio o dell'opera, quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:

    - qualora tali servizi o lavori complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice;

    oppure

    - qualora tali servizi o lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

    Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per servizi o lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale;

    b) per nuovi servizi o lavori consistenti nella reiterazione di servizi o opere similari affidati all'operatore economico aggiudicatario di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi o lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.

    La possibilità di valersi di questa procedura deve essere indicata sin dal confronto competitivo lanciato nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 8.

    Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

    Articolo 32

    Accordi quadro

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno stipulato un accordo quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, rilanciano il confronto competitivo tra le parti dell'accordo secondo la seguente procedura:

    a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro;

    b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenuto conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

    c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

    d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati secondo l'articolo 53.

    La procedura di cui al primo comma si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.

    2. Qualora non abbia seguito la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 7, per la conclusione dell'accordo quadro, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica ciascun appalto pubblico rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva in conformità della medesima.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che il numero di operatori economici ottemperanti ai criteri di selezione sia sufficiente.

    La durata di tali accordi non può essere superiore a tre anni o, in casi eccezionali debitamente giustificati, a cinque anni. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici di fare un uso improprio degli accordi quadro, o di avvalersene in modo da limitare o da falsare la concorrenza.

    Articolo 33

    Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

    Nel caso di appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presumibile dei relativi lavori, deve essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, dei periti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile applicare una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.

    In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile onde consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, secondo i criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 46 a 52, i requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.

    Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano le norme comuni di pubblicità relative alla procedura ristretta e quelle relative ai criteri di selezione qualitativa.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

    Sezione 1

    Pubblicazione di bandi e avvisi

    Articolo 34

    Bandi e avvisi

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso indicativo:

    a) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, il totale degli appalti, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore stimato complessivo, tenuto conto del disposto degli articoli 8 e 11, risulti pari o superiore a 750 000 euro;

    I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alla nomenclatura CPV;

    b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di servizi, l'importo totale previsto degli appalti di servizi, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato I A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore stimato complessivo, tenuto conto del disposto degli articoli 8 e 12, risulti pari o superiore a 750 000 euro;

    c) per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono aggiudicare e i cui importi siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 8, tenuto conto del disposto dell'articolo 13.

    Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo esercizio di bilancio.

    L'avviso di cui alla lettera c) è inviato il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare.

    La Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, le modalità del riferimento a particolari voci della nomenclatura CPV nell'avviso.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'articolo 29, procedura negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

    Nel caso di accordi quadro stipulati in conformità all'articolo 1, paragrafo 7, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

    Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato I B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.

    La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, disposizioni sull'elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi, nonché sulla pubblicazione di tali relazioni.

    Talune informazioni relative all'aggiudicazione di appalti o all'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione osti all'applicazione della legge, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, oppure possa recare pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra questi.

    Articolo 35

    Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

    1. I bandi e gli avvisi sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e contengono, come minimo, le informazioni precisate nell'allegato VII A.

    Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere requisiti diversi da quelli previsti agli articoli 48 e 49 allorché domandano informazioni sui requisiti di carattere economico e finanziario e di carattere tecnico che esse esigono dagli operatori economici ai fini della selezione.

    2. Per gli accordi quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, gli avvisi e i bandi previsti all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, devono inoltre recare la menzione "accordo quadro" e indicare la durata prevista, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a tre anni, il numero esatto e, eventualmente, il numero massimo previsto di operatori economici, il valore totale delle forniture, delle prestazioni di servizi o di lavori stimato per l'intera durata, nonché, a titolo indicativo, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare. Vanno altresì indicati i criteri obiettivi sui quali è fondata la scelta delle offerte, nonché i criteri di aggiudicazione per ciascun appalto allorché si rilancia il confronto competitivo, fissati secondo l'articolo 53.

    3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII.

    4. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

    Qualora non siano trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII, i bandi e gli avvisi sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio.

    Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 37, paragrafo 9, tale termine è ridotto a cinque giorni a condizione che il bando o avviso sia stato trasmesso mediante telecopia o per via elettronica.

    5. I bandi di gara di cui all'articolo 34, paragrafo 2, sono pubblicati per esteso in una lingua ufficiale della Comunità; il testo in tale lingua è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

    6. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere resi pubblici a livello nazionale prima della loro trasmissione in conformità all'allegato VIII.

    7. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi in conformità all'allegato VIII e devono citare la data di tale trasmissione.

    8. Le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi secondo l'allegato VIII sono a carico della Comunità.

    Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII è limitato a circa 650 parole.

    9. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

    Articolo 36

    Pubblicazione non obbligatoria

    Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'allegato VIII avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto nella presente sezione.

    Sezione 2

    Termini

    Articolo 37

    Domande di partecipazione e ricezione delle offerte

    1. Tutti i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da lasciare agli interessati margini di tempo ragionevoli e appropriati all'appalto per preparare e depositare le offerte. Nel fissare tali termini le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte.

    2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

    3. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29:

    a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; tuttavia, nel caso degli appalti particolarmente complessi di cui all'articolo 29, punto 1, lettera b), tale termine non può essere inferiore a quarantasette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara allorquando la domanda di partecipazione debba essere corredata di una bozza di soluzione;

    b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quaranta giorni dalla data dell'invio dell'invito.

    4. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso indicativo, il termine minimo per la ricezione delle offerte è, di norma, di trentasei giorni e comunque mai inferiore a ventisei giorni.

    Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di invio dell'invito a presentare offerte nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29.

    I termini ridotti di cui al primo comma sono ammessi a condizione che l'avviso indicativo abbia contenuto tutte le informazioni richieste nel modello di bando di gara e sia stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.

    5. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo l'allegato VIII, i termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, nelle procedure aperte, e i termini per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), prima frase, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, possono essere ridotti di sette giorni.

    6. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate di cui al paragrafo 2, al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4 è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice offra, fin dalla data di trasmissione del bando, l'accesso libero e diretto per via elettronica all'intero capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari in conformità all'allegato VIII.

    Tale riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.

    7. Le riduzioni dei termini per la ricezione delle offerte previste ai paragrafi 5 e 6 non si applicano agli appalti pubblici particolarmente complessi aggiudicati secondo le disposizioni procedurali dell'articolo 30.

    8. Qualora, per qualunque motivo, i capitolati d'oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui all'articolo 38 o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte vengono adeguatamente prorogati in modo che si applichino soltanto dopo che tutti gli operatori economici in questione abbiano preso conoscenza dell'insieme delle informazioni necessarie per la formulazione delle offerte.

    9. Nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti ai paragrafi da 3 a 6, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i due termini seguenti:

    a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo l'allegato VIII;

    b) un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito a presentare offerte.

    Tali termini non si applicano nel caso degli appalti pubblici particolarmente complessi aggiudicati secondo le disposizioni procedurali dell'articolo 30.

    Articolo 38

    Capitolati d'oneri e informazioni complementari

    1. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non offra l'accesso libero e diretto per via elettronica all'intero capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari secondo l'allegato VIII e, nel caso delle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara, qualora l'invito a presentare offerte non sia corredato di tali documenti, i capitolati d'oneri e i documenti complementari vengono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.

    2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o delle procedure negoziate accelerate, tale termine è di quattro giorni.

    Sezione 3

    Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

    Articolo 39

    Mezzi di trasmissione delle domande di partecipazione

    1. Le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere presentate per via elettronica, mediante lettera o telecopia.

    2. Nelle procedure ristrette e negoziate accelerate, le domande di partecipazione sono presentate utilizzando i canali più rapidi possibile.

    3. Qualora siano trasmesse mediante telecopia, le domande di partecipazione devono essere confermate con lettera o per via elettronica prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione.

    Articolo 40

    Inviti a presentare offerte o a trattare

    1. Nel caso delle procedure ristrette e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell'articolo 29, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte o a negoziare.

    2. L'invito trasmesso a tali candidati precisa come possono avere accesso al capitolato d'oneri e ai documenti complementari messi a diretta disposizione per via elettronica secondo l'allegato VIII.

    Qualora tale accesso non sia assicurato, l'invito è corredato di una copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari.

    3. Nelle procedure ristrette e negoziate accelerate, gli inviti a presentare offerte devono essere trasmessi utilizzando i canali più rapidi possibile.

    4. L'invito a presentare offerte e l'invito a negoziare di cui all'articolo 29 precisano come minimo quanto segue:

    a) qualora il capitolato d'oneri o i documenti dell'appalto siano disponibili presso un soggetto diverso dall'amministrazione responsabile della procedura di aggiudicazione, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti e il termine per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente dovuta per ottenere tali documenti;

    b) nel caso di appalti particolarmente complessi aggiudicati secondo le disposizioni di cui all'articolo 30, l'invito a trattare deve indicare la data stabilita per l'inizio della fase delle trattative, l'indirizzo presso il quale queste si svolgeranno, nonché la lingua o le lingue utilizzate per le trattative stesse;

    c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale queste devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

    d) un riferimento al bando di gara pubblicato;

    e) i documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 48 e 49;

    f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto qualora, nei casi eccezionali previsti all'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, essa non figura nel bando di gara;

    g) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.

    Articolo 41

    Informazione dei candidati e degli offerenti

    1. Entro quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, e comunica ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

    Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune delle informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti menzionate al primo comma, qualora la loro diffusione osti all'applicazione della legge, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, oppure possa recare pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra questi.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, e per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi dell'eventuale rinuncia ad aggiudicare un appalto per il quale vi è stato un confronto competitivo o del riavvio della procedura.

    Sezione 4

    Comunicazioni

    Articolo 42

    Mezzi di comunicazione

    1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, mediante lettera o telecopia o per via elettronica.

    La direttiva 1999/93/CE e la direttiva .../.../CE [relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno] si applicano alla trasmissione di informazioni per via elettronica.

    2. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e di tutte le informazioni trasmesse dagli operatori economici, e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere conoscenza del contenuto delle offerte prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

    3. Nel caso di offerte trasmesse per via elettronica, gli offerenti si impegnano affinché i documenti, i certificati, le dichiarazioni e gli attestati di cui agli articoli da 46 a 50 e all'articolo 52 siano trasmessi mediante ogni mezzo appropriato entro il giorno che precede l'apertura delle offerte.

    4. Il mezzo prescelto per la trasmissione delle offerte, qualunque esso sia, non deve avere per effetto di frapporre ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

    Sezione 5

    Verbali

    Articolo 43

    Contenuto dei verbali

    Per ogni appalto l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

    a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;

    b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;

    c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi della loro esclusione;

    d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

    e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

    f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui agli articoli 29 e 31 che giustificano il ricorso a siffatte procedure;

    g) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto.

    Qualora ne faccia richiesta, il verbale o i suoi elementi principali vengono comunicati alla Commissione.

    CAPO VII

    SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

    Sezione 1

    Disposizioni generali

    Articolo 44

    Selezione dei partecipanti e aggiudicazione

    1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui alla sezione 3, tenuto conto dell'articolo 25, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 46 e 47, eseguito dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i criteri di capacità economica e finanziaria e di capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 48 a 52.

    2. Nell'ambito della sezione 2 le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare i livelli specifici di capacità e di esperienza richiesti per un determinato appalto.

    3. Gli offerenti, nelle procedure aperte, e i candidati, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, non possono essere esclusi dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto sulla base di criteri di selezione o di livelli di capacità e di esperienza non precisati nel bando di gara.

    4. Qualora in una procedura ristretta o in una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara le amministrazioni aggiudicatrici siano indotte a ridurre, nel rispetto del numero o dei limiti minimi e massimi di cui all'articolo 45, il numero dei candidati invitati a presentare un'offerta, ciò avverrà sulla base di criteri obiettivi stabiliti secondo il paragrafo 2.

    Tali criteri vengono indicati nel bando di gara.

    5. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono accettare gli offerenti, nelle procedure aperte, e i candidati, nelle procedure ristrette e negoziate, che non soddisfino i criteri di selezione e non possiedano le capacità e un'esperienza del livello precedentemente stabilito.

    6. Le informazioni di cui agli articoli 48 e 49 nonché il livello delle capacità richieste per un determinato appalto devono limitarsi all'oggetto dell'appalto ed essere proporzionati al medesimo. Nel trattare tali informazioni l'amministrazione aggiudicatrice tiene nel debito conto gli interessi legittimi dell'operatore economico per quanto riguarda la tutela dei segreti tecnici o commerciali della sua impresa.

    Articolo 45

    Disposizioni supplementari relative alle procedure ristrette e alle procedure negoziate

    1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle informazioni riguardanti la situazione personale degli operatori economici e delle informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono possedere, i candidati che inviteranno a presentare un'offerta o a trattare, fra quelli che possiedono le qualifiche di cui alla sezione 2.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici che aggiudicano un appalto mediante procedura ristretta e, nei casi previsti all'articolo 29, mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara possono prevedere il numero minimo di candidati che intendono invitare a presentare un'offerta o a trattare. Tale numero minimo è di cinque candidati nelle procedure ristrette e di tre candidati nelle procedure negoziate. Possono altresì fissare il numero massimo di candidati che intendono invitare a presentare un'offerta a condizione che tale numero sia stabilito in modo da non limitare la concorrenza. I numeri così fissati sono indicati nel bando di gara.

    Sezione 2

    Criteri di selezione qualitativa

    Articolo 46

    Situazione personale del candidato o dell'offerente

    1. È escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico condannato, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della procedura di aggiudicazione dell'appalto, con sentenza irrevocabile, per le fattispecie seguenti:

    a) per aver commesso infrazioni gravi nell'ambito delle attività di una organizzazione criminale definita come una associazione strutturata, consolidata nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di ottenere vantaggi patrimoniali e, all'occorrenza, per influenzare indebitamente l'operato di pubbliche autorità;

    b) per corruzione, ovvero per aver promesso, offerto o corrisposto, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario o agente pubblico di uno Stato membro, di un paese terzo o di una organizzazione internazionale, o a qualsiasi altro soggetto, nell'interesse di questo o di un terzo, affinché detto soggetto compia o ometta di compiere un atto in violazione dei suoi obblighi professionali;

    c) per frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995 [60].

    [60] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

    2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:

    a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;

    b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo, oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto dalle leggi e regolamenti nazionali;

    c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;

    d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;

    e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

    f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione dei paesi in questione;

    g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione;

    h) nei cui confronti sia stata emessa una decisione giudiziaria che accerti una frode od ogni altra attività illegale ai sensi dell'articolo 280 del trattato, diversa da quella prevista al paragrafo 1, lettera c).

    3. Quando chiede all'operatore economico di comprovare che non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e), f) o h), l'amministrazione aggiudicatrice accetta quanto segue come prova sufficiente:

    a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c) e h), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;

    b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

    4. Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati di cui al paragrafo 3 possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

    5. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

    Articolo 47

    Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

    Ad ogni operatore economico che intenda concorrere all'aggiudicazione di un appalto pubblico può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, come precisato all'allegato IX A per gli appalti pubblici di forniture, all'allegato IX B per gli appalti pubblici di servizi e all'allegato IX C per gli appalti pubblici di lavori, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

    Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di comprovare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

    Articolo 48

    Capacità economica e finanziaria

    1. Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

    a) idonee dichiarazioni bancarie o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

    b) bilanci o estratti di bilanci, ove la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito;

    c) dichiarazione concernente il fatturato globale.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti di cui è richiesta la presentazione.

    3. L'operatore economico che per una ragione giustificata non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

    Articolo 49

    Capacità tecniche e professionali

    1. Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.

    2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la capacità tecnica del fornitore può essere provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e dell'impiego dei prodotti da fornire:

    a) presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, periodi e destinatari, pubblici o privati:

    - nel caso di forniture effettuate a pubbliche autorità, le consegne sono provate da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente;

    - nel caso di forniture a privati, le consegne sono certificate dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarate dal fornitore;

    b) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;

    c) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del fornitore, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;

    d) per i prodotti da fornire, campioni, descrizioni e fotografie la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice;

    e) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme;

    f) qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, agli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché alle misure adottate per garantire la qualità.

    3. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la capacità dei prestatori di fornire i servizi può venir valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

    La capacità tecnica dei prestatori di servizi può esser provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e della destinazione dei servizi da prestare:

    a) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dei dirigenti dell'impresa e in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi;

    b) presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi prestati:

    - nel caso di amministrazioni aggiudicatrici, la prestazione dei servizi è provata da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente;

    - nel caso di committenti privati, l'effettiva prestazione va certificata dal committente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi;

    c) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del prestatore di servizi, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;

    d) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

    e) dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per fornire i servizi in questione;

    f) descrizione delle misure adottate dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;

    g) qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

    h) indicazione della quota dell'appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare.

    4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, la capacità tecnica dell'imprenditore può essere comprovata da quanto segue:

    a) titoli di studio e professionali dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della conduzione dei lavori;

    b) elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisanti se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;

    c) dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

    d) dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

    e) dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.

    5. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste ai paragrafi 2, 3 e 4, di cui richiede la presentazione.

    Articolo 50

    Norme di garanzia della qualità

    Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

    Articolo 51

    Documenti e informazioni complementari

    Nei limiti del disposto degli articoli da 46 a 49, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati.

    Articolo 52

    Albi ufficiali di operatori economici

    1. Gli Stati membri che dispongono di albi ufficiali di fornitori, di prestatori di servizio o d'imprenditori li adeguano alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), degli articoli 47 e 48 e dell'articolo 49, paragrafo 2 per i fornitori, paragrafo 3 per i prestatori di servizi, e paragrafo 4 per gli imprenditori.

    2. Gli operatori economici iscritti in albi ufficiali possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità in cui sono indicate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo nonché la relativa classifica.

    3. L'iscrizione in un albo ufficiale dei fornitori, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), dell'articolo 47, dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 49, paragrafo 2, lettera a).

    L'iscrizione di un prestatore di servizi in un albo ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità alla prestazione di servizi corrispondente alla classificazione del prestatore, ai soli fini dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), dell'articolo 47 e dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, lettera a).

    L'iscrizione di un imprenditore in un albo ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità all'esecuzione di lavori corrispondente alla classificazione dell'imprenditore, ai soli fini dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), dell'articolo 47, dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e d).

    4. I dati risultanti dall'iscrizione in un albo ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, a qualsiasi prestatore di servizi iscritto può essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta venga proposto un appalto.

    Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 3 e del primo comma del presente paragrafo soltanto agli imprenditori stabiliti nel paese che ha redatto l'albo ufficiale.

    5. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un albo ufficiale, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli imprenditori nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli 46, 47, 48 e 50, nonché all'articolo 49, paragrafo 1 per i fornitori, paragrafo 2 per i prestatori di servizi e paragrafo 3 per gli imprenditori.

    6. Gli Stati membri che dispongono di albi ufficiali comunicano agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande d'iscrizione possono essere presentate.

    Sezione 3

    Aggiudicazione dell'appalto

    Articolo 53

    Criteri di aggiudicazione dell'appalto

    1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano gli appalti come segue:

    a) esclusivamente secondo il criterio del prezzo più basso,

    b) oppure, qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa per le amministrazioni aggiudicatrici, secondo diversi criteri in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto pubblico in questione quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, l'economicità, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

    2. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa:

    a) nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in caso di procedure aperte,

    b) nel bando di gara in caso di procedure ristrette e negoziate.

    Tale ponderazione può essere espressa prevedendo un minimo e un massimo entro i quali si situerà il valore attribuito a ciascun criterio.

    Nelle procedure ristrette e negoziate l'amministrazione aggiudicatrice può, a titolo eccezionale e in taluni casi debitamente giustificati in relazione alle specificità dell'appalto, indicare tale ponderazione nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte. Alle medesime condizioni, nel caso di appalti particolarmente complessi aggiudicati secondo le disposizioni procedurali di cui all'articolo 30, tale ponderazione deve essere indicata nell'invito a trattare.

    Articolo 54

    Offerte anormalmente basse

    Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione e verifica, con il ricorso al contraddittorio, detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

    L'amministrazione aggiudicatrice prende in considerazione spiegazioni riguardanti quanto segue:

    a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione,

    b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori,

    c) l'originalità del progetto dell'offerente.

    L'amministrazione aggiudicatrice che constati che un'offerta è anormalmente bassa in conseguenza dell'ottenimento di un aiuto di Stato da parte dell'offerente può respingere tale offerta soltanto dopo aver consultato l'offerente e solo se questo non è in grado di dimostrare, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto è stato notificato alla Commissione in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato ed è stato da questa autorizzato. L'amministrazione aggiudicatrice che respinga un'offerta in tali circostanze è tenuta a informarne la Commissione.

    TITOLO III

    CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI

    Articolo 55

    Clausola da inserire nell'atto di concessione

    Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un ente che non è un'amministrazione aggiudicatrice, qualunque sia la sua qualificazione giuridica, diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che detto ente deve rispettare, per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, le disposizioni e i principi del trattato.

    TITOLO IV

    REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI

    Articolo 56

    Disposizioni generali

    1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 56 a 63 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.

    2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

    a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

    b) per il fatto che secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l'appalto-concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

    Articolo 57

    Campo di applicazione

    1. I concorsi di progettazione sono organizzati secondo le disposizioni del presente titolo:

    a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 130 000 euro;

    b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 200 000 euro.

    2. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai seguenti concorsi di progettazione:

    a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

    b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

    Nel caso di cui alla lettera a), la soglia è il valore stimato al netto dell'IVA dei servizi.

    Nel caso di cui alla lettera b), la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti.

    Articolo 58

    Esclusioni dal campo di applicazione

    Il presente titolo non si applica ai seguenti concorsi di progettazione:

    1) ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva 2000/.../CE, [acqua, energia], banditi dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 6 di detta direttiva per l'esercizio di tali attività, nonché a quelli esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 60 della medesima;

    2) ai concorsi di progettazione banditi principalmente al fine di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di mettere a disposizione o di gestire reti pubbliche di telecomunicazioni o di prestare uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni;

    3) ai concorsi di progettazione disciplinati da disposizioni procedurali differenti e aggiudicati in virtù di quanto segue:

    a) di un accordo internazionale concluso secondo il trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, concernente servizi destinati alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici;

    b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

    c) della procedura speciale di un'organizzazione internazionale.

    Articolo 59

    Bandi e avvisi

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano organizzato un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati della procedura d'aggiudicazione in conformità all'allegato VIII e devono essere in grado di comprovare la data di invio.

    Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione osti all'applicazione della legge, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private, oppure possa recare pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra i prestatori di servizi.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'allegato VIII avvisi o bandi concernenti concorsi di progettazione non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente titolo.

    Articolo 60

    Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

    1. I bandi e gli avvisi sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e contengono, almeno, le informazioni precisate nell'allegato VII B.

    2. I bandi o gli avvisi sono pubblicati secondo le modalità indicate nell'allegato VIII.

    3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

    Qualora non siano trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII, i bandi e gli avvisi sono pubblicati entro un massimo di dodici giorni dal loro invio.

    4. Le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili delle informazioni da esse trasmesse per la pubblicazione, nonché della conformità di tali informazioni alle disposizioni del presente titolo.

    5. I bandi di concorso di cui all'articolo 59, paragrafo 1, sono pubblicati per esteso in una lingua ufficiale della Comunità; il testo in tale lingua è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

    6. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere resi pubblici a livello nazionale prima della loro trasmissione in conformità all'allegato VIII.

    7. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi in conformità all'allegato VIII e devono citare la data di tale trasmissione.

    8. Le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi secondo l'allegato VIII sono a carico della Comunità.

    Il contenuto degli avvisi o dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII è limitato a circa 650 parole.

    Articolo 61

    Mezzi di comunicazione

    1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono essere eseguiti, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, mediante lettera, mediante telecopia o per via elettronica.

    2. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità e la riservatezza di tutte le informazioni trasmesse dai prestatori di servizi e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere conoscenza del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

    3. Nel caso di piani e progetti trasmessi per via elettronica, i partecipanti al concorso di progettazione si impegnano a presentare i documenti, i certificati, le dichiarazioni e gli attestati eventualmente richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante ogni mezzo appropriato, entro il giorno che precede la data in cui la commissione giudicatrice prende conoscenza del contenuto dei piani e dei progetti.

    4. Il mezzo prescelto per la trasmissione dei piani e dei progetti, qualunque esso sia, non può frapporre ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

    Articolo 62

    Selezione dei concorrenti

    Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare, si deve comunque tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

    Articolo 63

    Composizione e decisioni della commissione giudicatrice

    La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equipollente.

    La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. Decisioni e pareri sono adottati sulla scorta dei progetti che le sono presentati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI

    CAPO I

    DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

    Articolo 64

    Campo di applicazione

    Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora il valore di tali contratti sia pari o superiore a 5 300 000 euro.

    Articolo 65

    Esclusioni dal campo di applicazione

    Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti concessioni di lavori pubblici:

    1) le concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni ovvero la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni;

    2) le concessioni dichiarate segrete o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, oppure quando lo esiga la tutela di essenziali interessi di tale Stato;

    3) le concessioni disciplinate da disposizioni procedurali differenti e assegnate in virtù di quanto segue:

    a) di un accordo internazionale concluso secondo il trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, concernente lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici;

    b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

    c) della procedura speciale di un'organizzazione internazionale.

    Articolo 66

    Pubblicazione del bando

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando.

    2. Il bando è redatto in conformità al modello di formulario adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e contiene, come minimo, le informazioni precisate nell'allegato VII C.

    3. Il bando è pubblicato secondo le modalità indicate nell'allegato VIII.

    4. I bandi redatti e trasmessi per via elettronica in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

    Qualora non siano trasmessi per via elettronica in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII, i bandi sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio.

    5. Le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili delle informazioni da esse inviate per la pubblicazione, nonché della conformità di tali informazioni alle disposizioni della presente direttiva e devono essere in grado di comprovare la data di invio del bando.

    6. Il bando è pubblicato per esteso in una lingua ufficiale della Comunità; il testo in tale lingua è il solo facente fede. Una sintesi degli elementi importanti del bando viene pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

    7. I bandi, nonché il loro contenuto, non devono essere resi pubblici a livello nazionale prima della loro trasmissione in conformità all'allegato VIII. I bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi trasmessi in conformità all'allegato VIII e devono citare la data di tale trasmissione.

    8. Le spese di pubblicazione dei bandi in conformità all'allegato VIII sono a carico della Comunità.

    Il contenuto dei bandi non trasmessi per via elettronica in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII è limitato a circa 650 parole.

    9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'allegato VIII bandi concernenti concessioni non soggette all'obbligo di pubblicazione previsto ai sensi delle disposizioni del presente titolo.

    Articolo 67

    Termine per la presentazione delle candidature

    Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando.

    Articolo 68

    Subappalto

    L'amministrazione aggiudicatrice può procedere come segue:

    a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; detta aliquota minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori;

    b) oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

    CAPO II

    DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI AGGIUDICATI DAI CONCESSIONARI

    Articolo 69

    Disposizioni applicabili al concessionario, amministrazione aggiudicatrice

    Se il concessionario è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

    Articolo 70

    Disposizioni applicabili al concessionario che non è un'amministrazione aggiudicatrice

    Se il concessionario non è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, è tenuto, per gli appalti che aggiudica a terzi, a rispettare le disposizioni degli articoli 71, 72 e 73.

    Articolo 71

    Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 72 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5 300 000 euro.

    Non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 31.

    2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese a esse collegate.

    Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

    a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa,

    b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa, oppure

    c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

    L'elenco tassativo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. L'elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.

    Articolo 72

    Pubblicazione del bando

    1. I concessionari di lavori pubblici che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo fanno conoscere tale intenzione mediante un bando.

    2. Il bando è redatto secondo il modello di formulario adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e contiene, come minimo, le informazioni indicate nell'allegato VII D.

    3. Il bando è pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo 66, paragrafi da 2 a 8.

    4. Si applicano le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di cui all'articolo 66, paragrafo 9.

    Articolo 73

    Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

    Negli appalti di lavori banditi da concessionari di lavori pubblici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando, e un termine per la ricezione delle offerte, non essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

    TITOLO VI

    OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 74

    Obblighi statistici

    Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l'articolo 75 e che riguarda, separatamente, gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

    Articolo 75

    Contenuto del prospetto statistico

    1. Per ciascuna amministrazione aggiudicatrice elencata nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno quanto segue:

    a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati;

    b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'accordo.

    Nella misura del possibile i dati di cui al primo comma sono articolati come segue:

    a) secondo le procedure di aggiudicazione utilizzate;

    b) inoltre, per ciascuna di tali procedure, secondo le categorie seguenti:

    - i prodotti individuati utilizzando la nomenclatura CPV,

    - i servizi individuati utilizzando le nomenclature di cui all'allegato I,

    - i lavori individuati utilizzando le nomenclature di cui all'allegato II,

    c) secondo la nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato.

    Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma, lettera a) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 29 e 31, e precisando il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro e paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari.

    2. Per ciascuna categoria di amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno quanto segue:

    a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolati secondo il paragrafo 1, secondo comma;

    b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'accordo;

    3. Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'accordo.

    Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

    Articolo 76

    comitato consultivo

    1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio [61].

    [61] GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

    2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

    3. Su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro, il comitato esamina ogni eventuale questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.

    Articolo 77

    Revisione delle soglie

    1. La Commissione procede alla revisione, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2 delle soglie di cui all'articolo 8 ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella misura in cui tale revisione è necessaria per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'accordo ed espresse in diritti speciali di prelievo (DSP).

    Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal primo gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, alla decina di migliaia di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo.

    2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione adegua le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2:

    a) le soglie previste all'articolo 9, primo comma (appalti di lavoro sovvenzionati), all'articolo 64 (concessioni) e all'articolo 71, paragrafo 1 (appalti aggiudicati dal concessionario) alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori,

    b) le soglie previste all'articolo 9, secondo comma (appalto di servizi sovvenzionati) e all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a) (concorsi di progettazione organizzati da autorità governative centrali), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato IV,

    c) le soglie previste all'articolo 57, paragrafo 1, lettera b) (concorsi di progettazione di servizi organizzati da amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV.

    3. Il controvalore nella moneta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria delle soglie fissate secondo il paragrafo 1 è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali monete espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il primo gennaio.

    4. Le soglie rivedute di cui paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

    Articolo 78

    Modificazioni

    1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, quanto segue:

    a) i metodi di calcolo di cui all'articolo 77, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3;

    b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 34, 59, 62 e 71, paragrafo 1, primo comma, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma et agli articoli 74 e 75;

    c) le condizioni di riferimento specifico alla nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;

    d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III, allorché si rendano necessarie delle modifiche segnatamente in funzione di quanto notificato dagli Stati membri;

    e) gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all'allegato IV in funzione degli adeguamenti che si rendessero necessari in virtù degli accordi stipulati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio;

    f) la nomenclatura di cui all'allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della direttiva, e il riferimento nei bandi o negli avvisi a disposizioni specifiche della nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;

    g) la nomenclatura di cui all'allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della direttiva, e le condizioni del riferimento a voci specifiche della nomenclatura negli avvisi o nei bandi;

    h) l'allegato VIII.

    3. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, esamina l'applicazione della presente direttiva agli appalti pubblici di servizi e valuta, in particolare, le possibilità di un'applicazione integrale di questa agli appalti di servizi elencati nell'allegato I B, nonché gli effetti delle prestazioni di servizi mediante risorse proprie sull'apertura effettiva dei mercati in questo settore. La Commissione formula, se del caso, le proposte necessarie per modificare la presente direttiva di conseguenza.

    Articolo 79

    Attuazione

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 80

    Abrogazioni

    Le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all'allegato X.

    I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

    Articolo 81

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 82

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    La Presidente Il Presidente

    ALLEGATO I

    SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

    ALLEGATO I A

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO I B

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, TERZOCOMMA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5

    I. BELGIO

    Organismi

    - Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces -Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën,

    - Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,

    - Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen,

    - Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge della Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap),

    - Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I,

    - Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,

    - Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte-, en Invaliditeitsverzekeringen,

    - Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,

    - Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag,

    - Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade,

    - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid,

    - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid,

    - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,

    - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes") - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: "Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten"),

    - Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest,

    - Commissariat général della Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,

    - Commissariat général pour les relations internationales della Communauté française de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België,

    - Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,

    - Conseil économique et social della Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest,

    - Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad,

    - Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand,

    - Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs,

    - Fondation royale - Koninklijke Schenking,

    - Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen,

    - Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp,

    - Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeidsongevallen,

    - Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten,

    - Fonds des routes - Wegenfonds,

    - Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers,

    - Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade,

    - Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers,

    - Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten,

    - Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen,

    - Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen,

    - Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aëronomie,

    - Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie,

    - Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer,

    - Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring,

    - Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand,

    - Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie,

    - Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand,

    - Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut,

    - Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica,

    - Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,

    - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen,

    - Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven,

    - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,

    - Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden,

    - Institut pour l'encouragement della recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,

    - Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,

    - Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium,

    - Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut,

    - Enfance et famille - Kind en Gezin,

    - Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen,

    - Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck,

    - Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,

    - Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,

    - Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,

    - Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België,

    - Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,

    - Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel,

    - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres della communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap,

    - Office della naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen,

    - Office della navigation - Dienst voor de Scheepvaart,

    - Office de promotion du tourisme della Communauté française - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap,

    - Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen,

    - Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,

    - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers,

    - Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening,

    - Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten,

    - Office national de sécurité sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,

    - Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,

    - Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen,

    - Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie,

    - Office national du lait - Nationale Zuiveldienst,

    - Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,

    - Office régional et communautaire de l'emploi et della formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming,

    - Office régulateur della navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart,

    - Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest,

    - Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België,

    - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen,

    - Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten,

    - Pool des marins della marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij,

    - Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi,

    - Port autonome de Liège - Autonome Haven van Luik,

    - Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen,

    - Radio et télévision belges della Communauté française - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap,

    - Régie des bâtiments - Regie der Gebouwen,

    - Régie des voies aériennes - Regie der Luchtwegen,

    - Régie des postes - Regie der Posterijen,

    - Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon,

    - Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen,

    - Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap "Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel",

    - Société du logement della Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,

    - Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij,

    - Théâtre royal della Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg,

    - Universités relevant della Communauté flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap,

    - Universités relevant della Communauté française - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap,

    - Office flamand de l'emploi et della formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding,

    - Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen,

    - Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,

    - Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen,

    - Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering,

    - Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.

    Categorie

    - les centres publics d'aide sociale (centri pubblici di assistenza sociale),

    - les fabriques d'église (organismi per la manutenzione delle chiese).

    II. DANIMARCA

    Organismi

    - Køebenhavns Havn,

    - Danmarks Radio,

    - TV 2/Danmark,

    - TV2 Reklame A/S,

    - Danmarks Nationalbank,

    - A/S Storebaeltsforbindelsen,

    - A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlaeg i Danmark),

    - Køebenhavns Lufthavn A/S,

    - Byfornyelsesselskabet Køebenhavn,

    - Tele Danmark A/S e sue filiali,

    - Fyns Telefon A/S,

    - Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,

    - Køebenhavns Telefon Aktieselskab,

    - Tele Søenderjylland A/S,

    - Telecom A/S,

    - Tele Danmark Mobil A/S.

    Categorie

    - De kommunale havne (porti municipali),

    - Andre Forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi).

    III. GERMANIA

    1. Categorie

    Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato, dai Länder o da enti locali, specie nei seguenti settori:

    1.1. Enti

    - Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente),

    - berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (associazioni di professioni liberali, ordini forensi, notarili, di consulenti fiscali, revisori di conti, architetti, medici, farmacisti),

    - Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (associazioni di natura economica, camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio, organismi dell'artigianato, cooperative artigiane),

    - Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungstraeger) (assicurazioni sociali, casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni),

    - kassenärztliche Vereinigungen (associazioni di medici delle casse malattia),

    - Genossenschaften und Verbände (cooperative e federazioni).

    1.2. Istituti e fondazioni

    Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specie nei seguenti settori:

    - Rechtsfähige Bundesanstalten (enti federali dotati di personalità giuridica),

    - Versorgungsanstalten und Studentenwerke (enti di assistenza e opere universitarie),

    - Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondazioni culturali, di beneficenza, di assistenza).

    2. Persone giuridiche di diritto privato

    Entità aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le "Kommunale Versorgungsunternehmen" (servizi pubblici comuni), specie nei seguenti settori:

    - Gesundheitswesen (Krankenhaeuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkoerperbeseitungsanstalten) (sanitario: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, sardigna),

    - Kultur (oeffentliche Buehnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gaerten) (culturale: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici),

    - Soziales (Kindergaerten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Buergerhaeuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkuenfte) (sociale: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, della donna, dell'anziano, del senzatetto)

    - Sport (Schwimmbaeder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sportivo: piscine, impianti sportivi),

    - Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (civile: pompieri, pronto intervento),

    - Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (educativo: centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio, università popolari),

    - Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Grossforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsfoerderung) (scientifico, della ricerca e sviluppo: grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della ricerca),

    - Entsorgung (Strassenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche),

    - Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtenwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (dell'edilizia e edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione alloggi),

    - Wirtschaft (Wirtschaftsfoerderungsgesellschaften) (economico: società di promozione dello sviluppo economico),

    - Friedhofs- und Bestattungswesen (dei cimiteri e inumazione),

    - Zusammenarbeit mit den Entwicklungslaendern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (della cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione).

    IV. GRECIA

    Categorie

    Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo dello Stato.

    V. SPAGNA

    Categorie

    - Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (enti di gestione e servizi comuni della sicurezza sociale),

    - Organismos Autónomos de la Administración del Estado (enti autonomi dell'amministrazione statale),

    - Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (enti autonomi delle comunità autonome),

    - Organismos Autónomos de las Entidades Locales (enti autonomi degli enti locali),

    - Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (altri enti soggetti alla legislazione sugli appalti dello Stato spagnolo).

    VI. FRANCIA

    Organismi

    1. enti pubblici nazionali:

    1.1. a carattere scientifico, culturale e professionale:

    Collège de France,

    Conservatoire national des arts et métiers,

    Observatoire de Paris;

    1.2. scientifici e tecnologici:

    Centre national della recherche scientifique (CNRS),

    Institut national della recherche agronomique,

    Institut national della santé et della recherche médicale,

    Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM);

    1.3. a carattere amministrativo:

    Agence nationale pour l'emploi,

    Caisse nationale des allocations familiales,

    Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

    Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

    Office national des anciens combattants et victimes della guerre,

    Agences financières de bassins.

    Categorie

    1. Enti pubblici nazionali:

    - Universités (università),

    - Ecoles normales d'instituteurs (scuole normali per insegnanti).

    2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo:

    - Collèges (scuole secondarie),

    - Lycées (scuole secondarie: licei),

    - Etablissements publics hospitaliers (enti pubblici ospedalieri),

    - Offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (enti pubblici per le case popolari).

    3. Consorzi fra enti territoriali:

    - Syndicats de communes (consorzi di comuni),

    - Districts (distretti),

    - Communautés urbaines (consorzi urbani),

    - Institutions interdépartementales et interrégionales (istituzioni interdipartimentali e interregionali).

    VII. IRLANDA

    Organismi

    - Shannon Free Airport Development Company Ltd,

    - Local Government Computer Services Board,

    - Local Government Staff Negotiations Board,

    - Córas Tráchtála (Irish Export Board),

    - Industrial Development Authority,

    - Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),

    - Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),

    - Bord Fálite Éireann (Irish Tourism Board),

    - Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),

    - An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

    Categorie

    - Third Level Educational bodies of a Public Character (enti pubblici d'istruzione di livello postsecondario),

    - National Training, Cultural or Research Agencies (enti nazionali per la formazione, la cultura o la ricerca),

    - Hospital Boards of a Public Character (enti pubblici ospedalieri),

    - National Health & Social Agencies of a Public Character (enti pubblici nazionali per la sanità e la sicurezza sociale),

    - Central & Regional Fishery Boards (enti centrali e regionali per la pesca).

    VIII. ITALIA

    Organismi

    - Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

    Categorie

    - Enti portuali e aeroportuali,

    - Consorzi per le opere idrauliche,

    - Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,

    - Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,

    - Enti di ricerca e sperimentazione,

    - Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,

    - Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,

    - Consorzi di bonifica,

    - Enti di sviluppo o di irrigazione,

    - Consorzi per le aree industriali,

    - Comunità montane,

    - Enti preposti a servizi di pubblico interesse,

    - Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportivo, turistiche e del tempo libero,

    - Enti culturali e di promozione artistica.

    IX. LUSSEMBURGO

    Categorie

    - Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo),

    - Établissements publics placés sous la surveillance des communes (enti pubblici soggetti al controllo dei comuni),

    - Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1990 telle qu'elle a été modifiée par la suite (consorzi intercomunali creati in virtù della legge del 14 febbraio 1990, successivamente modificata).

    X. PAESI BASSI

    Organismi

    - De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.

    Categorie

    - De waterschappen (enti per le opere idrauliche),

    - De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), (istituti di istruzione scientifica elencati all'articolo 8 della legge sull'istruzione scientifica del 1985), de academische ziekenhuizen (cliniche universitarie).

    XI. AUSTRIA

    Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della "Rechnungshof" (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

    XII. PORTOGALLO

    Categorie

    - Estabelecimentos públicos de ensino, investigaçao científica e saúde (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità),

    - Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale),

    - Fundações públicas (fondazioni pubbliche),

    - Administrações gerais e juntas autonómas (amministrazioni generali e giunte autonome).

    XIII. FINLANDIA

    Organismi o imprese pubbliche o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

    XIV. SVEZIA

    Tutti gli organismi non commerciali i cui appalti pubblici sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale degli appalti pubblici.

    XV. REGNO UNITO

    Organismi

    - Central Blood Laboratories Authority,

    - Design Council,

    - Health and Safety Executive,

    - National Research Development Corporation,

    - Public Health Laboratory Services Board,

    - Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

    - Commission for the New Towns,

    - Development Board For Rural Wales,

    - English Industrial Estates Corporation,

    - National Rivers Authority,

    - Northern Ireland Housing Executive,

    - Scottish Enterprise,

    - Scottish Homes,

    - Welsh Development Agency.

    Categorie

    - Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (università e politecnici, scuole e collegi sovvenzionati),

    - National Museums and Galleries (gallerie e musei nazionali),

    - Research Councils (consigli di ricerca),

    - Fire Authorities (autorità competenti in caso di incendi),

    - National Health Service Authorities (autorità del servizio sanitario nazionale),

    - Police Authorities (autorità di polizia),

    - New Town Development Corporations (società di sviluppo di nuove città),

    - Urban Development Corporations (società di sviluppo urbano).

    ALLEGATO IV

    AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

    BELGIO

    A. - Stato federale:

    - Services du premier ministre

    - Ministère des affaires économiques

    - Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

    - Ministère de l'agriculture

    - Ministère des classes moyennes

    - Ministère des communications et de l'infrastructure

    - Ministère de la défense nationale [62]

    [62] Escluse dotazioni di guerra.

    - Ministère de l'emploi et du travail

    - Ministère des finances

    - Ministère de l'intérieur et de la fonction publique

    - Ministère de la justice

    - Ministère de la santé publique et de l'environnement

    - la Poste [63]

    [63] Attività postali di cui alla legge del 24.12 1993.

    - la Régie des bâtiments

    - le Fonds des routes

    B. - Ufficio nazionale di sicurezza sociale

    - L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

    - L'Institut national d'assurance maladie-invalidité

    - L'Office national des pensions

    - La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

    - Le Fonds des maladies professionnelles

    - L'Office national de l'emploi.

    DANIMARCA

    1.Folketinget - Rigsrevisionen

    2. Statsministeriet

    3. Udenrigsministeriet - 2 departementer

    4. Arbejdsministeriet - 5 styrelser og institutioner

    5. Boligministeriet - 7 styrelser og institutioner

    6. Erhvervsministeriet - 7 styrelser og institutioner

    7. Finansministeriet - 3 styrelser og institutioner

    8. Forskningsministeriet - 1 styrelse

    9. Forsvarsministeriet [64] - adskillige institutioner

    [64] Escluse dotazioni di guerra.

    10. Indenrigsministeriet - 2 styrelser

    11. Justitsministeriet - 2 direktorater og adskillige politimyndigheder og domstole

    12. Kirkeministeriet - 10 stiftsøvrigheder

    13. Kulturministeriet - 3 institutioner samt adskillige statsejede museer og højere læreanstalter

    14. Landbrugs- og fiskeriministeriet - 23 direktorater og institutioner

    15. Miljø- og energiministeriet - 6 styrelser og forsøgsanlægget Risø

    16. Skatteministeriet - 1 styrelse

    17. Socialministeriet - 4 styrelser og institutioner

    18. Sundhedsministeriet - adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut

    19. Trafikministeriet - 12 styrelser og institutioner

    20. Undervisningsministeriet - 6 direktorater samt 12 universiteter og andre højere læreanstalter

    21. Økonomiministeriet - Danmarks Statistik.

    REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

    1. Auswärtiges Amt

    2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

    3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft

    4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

    5. Bundesministerium der Finanzen

    6. Bundesministerium für Forschung und Technologie

    7. Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)

    8. Bundesministerium für Gesundheit

    9. Bundesministerium für Frauen und Jugend

    10. Bundesministerium für Familie und Senioren

    11. Bundesministerium der Justiz

    12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

    13. Bundesministerium für Post und Telekommunikation [65]

    [65] Escluse apparecchiature per telecomunicazioni.

    14. Bundesministerium für Wirtschaft

    15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

    16. Bundesministerium der Verteidigung [66]

    [66] Escluse dotazioni di guerra.

    17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

    18. Bundesministerium für Verkehr

    GRECIA

    1. Ministry of National Economy

    2. Ministry of Education and Religion

    3. Ministry of Commerce

    4. Ministry of Industry, Energy and Technology

    5. Ministry of Merchant Marine

    6. Ministry to the Prime Minister

    7. Ministry of the Aegean

    8. Ministry of Foreign Affairs

    9. Ministry of Justice

    10. Ministry of the Interior

    11. Ministry of Labour

    12. Ministry of Culture and Sciences

    13. Ministry of Environment, Planning and Public Works

    14. Ministry of Finance

    15. Ministry of Transport and Communications

    16. Ministry of Health and Social Security

    17. Ministry of Macedonia and Thrace

    18. Army General Staff

    19. Navy General Staff

    20. Airforce General Staff

    21. Ministry of Agriculture

    22. General Secretariat for Press and Information

    23. General Secretariat for Youth

    24. General State Laboratory

    25. General Secretariat for Further Education

    26. General Secretariat of Equality

    27. General Secretariat for Social Security

    28. General Secretariat for Greeks Living Abroad

    29. General Secretariat for Industry

    30. General Secretariat for Research and Technology

    31. General Secretariat for Sports

    32. General Secretariat for Public Works

    33. National Statistical Service

    34. National Welfare Organisation

    35. Workers' Housing Organisation

    36. National Printing Office

    37. Greek Atomic Energy Commission

    38. Greek Highway Fund

    39. University of Athens

    40. University of the Aegean

    41. University of Thessaloniki

    42. University of Thrace

    43. University of Ioannina

    44. University of Patras

    45. Polytechnic School of Crete

    46. Sivitanidios Technical School

    47. University of Macedonia

    48. Eginitio Hospital

    49. Areteio Hospital

    50. National Centre of Public Administration

    51. Hellenic Post (EL. TA.)

    52. Public Material Management Organisation

    53. Farmers' Insurance Organisation

    54. School Building Organisation

    SPAGNA

    1. Ministerio de Asuntos Exteriores

    2. Ministerio de Justicia

    3. Ministerio de Defensa [67]

    [67] Escluse dotazioni di guerra.

    4. Ministerio de Economía y Hacienda

    5. Ministerio del Interior

    6. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente

    7. Ministerio de Educación y Ciencia

    8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

    9. Ministerio de Industria y Energía

    10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

    11. Ministerio de la Presidencia

    12. Ministerio para las Administraciones Públicas

    13. Ministerio de Cultura

    14. Ministerio de Comercio y Turismo

    15. Ministerio de Sanidad y Consumo

    16. Ministerio de Asuntos Sociales.

    FRANCE

    1. Principali committenti

    A. Budget général

    - Services du premier ministre

    - Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville

    - Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

    - Ministère de la justice

    - Ministère de la défense

    - Ministère des affaires étrangères

    - Ministère de l'éducation nationale

    - Ministère de l'économie

    - Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur

    - Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

    - Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat

    - Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

    - Ministère de la culture et de la francophonie

    - Ministère du budget

    - Ministère de l'agriculture et de la pêche

    - Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

    - Ministère de l'environnement

    - Ministère de la fonction publique

    - Ministère du logement

    - Ministère de la coopération

    - Ministère des départements et territoires d'outre-mer

    - Ministère de la jeunesse et des sports

    - Ministère de la communication

    - Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

    B. Budget annexe

    On peut notamment signaler:

    - Imprimerie nationale

    C. Comptes spéciaux du Trésor

    On peut notamment signaler:

    - Fonds forestier national

    - Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

    - Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

    - Caisse autonome de la reconstruction

    2. Enti pubblici nazionali a carattere amministrativo

    - Académie de France à Rome

    - Académie de marine

    - Académie des sciences d'outre-mer

    - Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

    - Agences financières de bassins

    - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

    - Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

    - Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

    - Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

    - Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

    - Bibliothèque nationale

    - Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

    - Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre- mer (BEPTOM)

    - Caisse des dépôts et consignations

    - Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

    - Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

    - Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

    - Caisse nationale des autoroutes (CNA)

    - Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

    - Caisse nationale des monuments historiques et des sites

    - Caisse nationale des télécommunications [68]

    [68] Solo poste.

    - Caisse de garantie du logement social

    - Casa de Velasquez

    - Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

    - Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

    - Centre d'études supérieures de sécurité sociale

    - Centres de formation professionnelle agricole

    - Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

    - Centre national de la cinématographie franAaise

    - Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

    - Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

    - Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

    - Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

    - Centre national des lettres

    - Centre national de documentation pédagogique

    - Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

    - Centre national d'opthalmologie des Quinze-Vingts

    - Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

    - Centre national de promotion rurale de Marmilhat

    - Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

    - Centre régional d'éducation populaire d'Ale-de-France

    - Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

    - Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

    - Centres régionaux de la propriété forestière

    - Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

    - Chancelleries des universités

    - Collège de France

    - Commission des opérations de bourse

    - Conseil supérieur de la pêche

    - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

    - Conservatoire national des arts et métiers

    - Conservatoire national supérieur de musique

    - Conservatoire national supérieur d'art dramatique

    - Domaine de Pompadour

    - École centrale - Lyon

    - École centrale des arts et manufactures

    - École française d'archéologie d'Athènes

    - École française d'Extrême-Orient

    - École française de Rome

    - École des hautes études en sciences sociales

    - École nationale d'administration

    - École nationale de l'aviation civile (ENAC)

    - École nationale des Chartes

    - École nationale d'équitation

    - École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)

    - Écoles nationales d'ingénieurs

    - École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

    - Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

    - École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

    - École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

    - École nationale de la magistrature

    - Écoles nationales de la marine marchande

    - École nationale de la santé publique (ENSP)

    - École nationale de ski et d'alpinisme

    - École nationale supérieure agronomique - Montpellier

    - École nationale supérieure agronomique - Rennes

    - École nationale supérieure des arts décoratifs

    - École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

    - École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

    - Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

    - École nationale supérieure des beaux-arts

    - École nationale supérieure des bibliothécaires

    - École nationale supérieure de céramique industrielle

    - École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

    - École nationale supérieure d'horticulture

    - École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

    - École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)

    - École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

    - Écoles nationales vétérinaires

    - École nationale de voile

    - Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

    - Écoles normales nationales d'apprentissage

    - Écoles normales supérieures

    - École polytechnique

    - École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

    - École de sylviculture - Crogny (Aube)

    - École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)

    - École de viticulture - Avize (Marne)

    - Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

    - Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

    - Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

    - Fondation Carnegie

    - Fondation Singer-Polignac

    - Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

    - Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

    - Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

    - Institut français d'archéologie orientale du Caire

    - Institut géographique national

    - Institut industriel du Nord

    - Institut international d'administration publique (IIAP)

    - Institut national agronomique de Paris-Grignon

    - Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

    - Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

    - Institut national de la consommation (INC)

    - Institut national d'éducation populaire (INEP)

    - Institut national d'études démographiques (INED)

    - Institut national des jeunes aveugles - Paris

    - Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

    - Institut national des jeunes sourds - Chambéry

    - Institut national des jeunes sourds - Metz

    - Institut national des jeunes sourds - Paris

    - Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

    - Institut national de promotion supérieure agricole

    - Institut national de la propriété industrielle

    - Institut national de la recherche agronomique (INRA)

    - Institut national de recherche pédagogique (INRP)

    - Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

    - Institut national des sports

    - Instituts nationaux polytechniques

    - Instituts nationaux des sciences appliquées

    - Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

    - Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

    - Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

    - Instituts régionaux d'administration

    - Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

    - Musée de l'armée

    - Musée Gustave-Moreau

    - Musée de la marine

    - Musée national J.-J.-Henner

    - Musée national de la Légion d'honneur

    - Musée de la poste

    - Muséum national d'histoire naturelle

    - Musée Auguste-Rodin

    - Observatoire de Paris

    - Office de coopération et d'accueil universitaire

    - Office français de protection des réfugiés et apatrides

    - Office national des anciens combattants

    - Office national de la chasse

    - Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

    - Office national d'immigration (ONI)

    - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM)

    - Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

    - Palais de la découverte

    - Parcs nationaux

    - Réunion des musées nationaux

    - Syndicat des transports parisiens

    - Thermes nationaux - Aix-les-Bains

    - Universités

    3. Altri organismi pubblici nazionali

    - Union des groupements d'achats publics (UGAP).

    IRLANDA

    1. Principali committenti

    Office of Public Works

    2. Altre entità

    - President's Establishment

    - Houses of the Oireachtas (Parliament)

    - Department of the Taoiseach (Prime Minister)

    - Office of the Tanaiste (Deputy Prime Minister)

    - Central Statistics Office

    - Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

    - National Gallery of Ireland

    - Department of Finance

    - State Laboratory

    - Office of the Comptroller and Auditor General

    - Office of the Attorney General

    - Office of the Director of Public Prosecutions

    - Valuation Office

    - Civil Service Commission

    - Office of the Ombudsman

    - Office of the Revenue Commissioners

    - Department of Justice

    - Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

    - Department of the Environment

    - Department of Education

    - Department of the Marine

    - Department of Agriculture, Food and Forestry

    - Department of Enterprise and Employment

    - Department of Trade and Tourism

    - Department of Defence [69]

    [69] Escluse dotazioni di guerra.

    - Department of Foreign Affairs

    - Department of Social Welfare

    - Department of Health

    - Department of Transport, Energy and Communicationse.

    ITALIA

    1. Ministry of the Treasury [70]

    [70] Entità committente centrale per la maggior parte degli altri ministeri ed entità.

    2. Ministry of Finance [71]

    [71] Escluse commesse dei monopoli sali e tabacchi.

    3. Ministry of Justice

    4. Ministry of Foreign Affairs

    5. Ministry of Education

    6. Ministry of the Interior

    7. Ministry of Public Works

    8. Ministry for Co-ordination (International Relations and EC Agricultural Policies)

    9. Ministry of Industry, Trade and Craft Trades

    10. Ministry of Employment and Social Security

    11. Ministry of Health

    12. Ministry of Cultural Affairs and the Environment

    13. Ministry of Defence [72]

    [72] Escluse dotazioni militari.

    14. Budget and Economic Planning Ministry

    15. Ministry of Foreign Trade

    16. Ministry of Posts and Telecommunications [73]

    [73] Solo servizi postali.

    17. Ministry of the environment

    18. Ministry of University and Scientifical and Technological Research.

    LUSSEMBURGO

    1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État

    2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

    3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

    4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

    5. Ministère de la force publique: armée [74] - gendarmerie - police

    [74] Escluse dotazioni di guerra.

    6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

    7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

    8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

    9. Ministère des communications: centre informatique de l'État

    10. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux.

    PAESI BASSI

    1. Ministry of General Affairs - Ministerie van Algemene Zaken

    - Advisory Council on Government Policy - Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

    - National Information Office - Rijksvoorlichtingsdienst

    2. Ministry of the Interior - Ministerie van Binnenlandse Zaken

    - Government Personnel Information System Service - Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel

    - Redundancy Payment and Benefits Agency - Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen

    - Public Servants Medical Expenses Agency - Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel

    - RPD Advisory Service - RPD Advies

    - Central Archives and Interdepartmental Text Processing - CAS/ITW

    3. Ministry of Foreign Affairs + Directorate-General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs - Ministerie van Buitenlandse Zaken + Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking

    4. Ministry of Defence - Ministerie van Defensie [75]

    [75] Escluse dotazioni di guerra.

    - Directorate of material Royal Netherlands Navy - Directie materieel Koninklijke Marine

    - Directorate of material Royal Netherlands Army - Directie materieel Koninklijke Landmacht

    - Directorate of material Royal Netherlands Air Force - Directie materieel Koninklijke Luchtmacht

    5. Ministry of Economic Affairs - Ministerie van Economische Zaken

    - Economic Investigation Agency - Economische Controledienst

    - Central Plan Bureau - Centraal Planbureau

    - Netherlands Central Bureau of Statistics - Centraal Bureau voor de Statistiek

    - Senter - Senter

    - Industrial Property Office - Bureau voor de Industriële Eigendom

    - Central Licensing Office for Import and Export - Centrale Dienst voor de In- en Uitvoer

    - State Supervision of Mines - Staatstoezicht op de Mijnen

    - Geological Survey of the Netherlands - Rijks Geologische Dienst

    6. Ministry of Finance - Ministerie van Financiën

    - State Property Department - Dienst der Domeinen

    - Directorates of the State Tax Department - Directies der Rijksbelastingen

    - State Tax Department/Fiscal Intelligence and Information Department - Belastingdienst/FIOD

    - State Tax Department/Computer Centre - Belastingdienst/Automatiseringscentrum

    - State Tax Department/Training - Belastingdienst/Opleidingen

    7. Ministry of Justice - Ministerie van Justitie

    - Education and Training Organization, Directorate General for the Protection of Young People and the care of Offenders - Opleidings- en vormingsorganisatie Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg

    - Child Care and Protection Board - Raden voor de Kinderbescherming in de provincies

    - State Institutions for Child care and Protection - Rijksinrichtingen voor de Kinderbescherming in de provincies

    - Prisons - Penitentiaire inrichtingen in de provincie

    - State Institutions for Persons Placed under Hospital Order - Rijksinrichtingen voor TBS-verpleging in de provincies

    - Internal Facilities Service of the Directorate for Young Offenders and Young Peoples Institute - Dienst Facilitaire Zaken van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen

    - Legal Aid Department - Dienst Gerechtelijke Ondersteuning in de arrondissementen

    - Central Collection Office for the Courts - Centraal Ontvangstkantoor der Gerechten

    - Central Debt Collection Agency of the Ministry of Justice - Centraal Justitie Incassobureau

    - National Criminal Investigation Department - Rijksrecherche

    - Forensic Laboratory - Gerechtelijk Laboratorium

    - National Police Services Force - Korps Landelijke Politiediensten

    - District offices of the Immigration and Naturalisation Service - Districtskantoren Immigratie- en Naturalisatiedienst

    8. Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries - Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

    - National Forest Service - Staatsbosbeheer

    - Agricultural Research Service - Dienst Landbouwkundig Onderzoek

    - Agricultural Extension Service - Dienst Landbouwvoorlichting

    - Land Development Service - Landinrichtingsdienst

    - National Inspection Service for Animals and Animal Protection - Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees

    - Plant Protection Service - Plantenziektenkundige Dienst

    - General Inspection Service - Algemene Inspectiedienst

    - National Fisheries Research Institute - Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

    - Government Institute for Quality Control of Agricultural Products - Rijkskwaliteit Instituut voor Land- en Tuinbouwprodukten

    - National Institute for Nature Management - Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

    - Game Fund - Jachtfonds

    9. Ministry of Education and Science - Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

    - Royal Library - Koninklijke Bibliotheek

    - Institute for Netherlands History - Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

    - Netherlands State Institute for War Documentation - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

    - Institute for Educational Research - Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs

    - National Institute for Curriculum Development - Instituut voor de Leerplan Ontwikkeling

    10. Ministry of Social Affairs and Employment - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

    - Wages Inspection Service - Loontechnische dienst

    - Inspectorate for Social Affairs and Employment - Inspectie en Informatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

    - National Social Assistance Consultancies Services - Rijksconsulentschappen Sociale Zekerheid

    - Steam Equipment Supervision Service - Dienst voor het Stoomwezen

    - Conscientious Objectors Employment Department - Tewerkstelling erkend gewetensbezwaarden militaire dienst

    - Directorate for Equal Opportunities - Directie Emancipatie

    11. Ministry of Transport, Public Works and Water Management - Ministerie van Verkeer en Waterstaat

    - Directorate-General for Transport - Directoraat-Generaal Vervoer

    - Directorate-General for Public Works and Water Management - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

    - Directorate-General for Civil Aviation - Directoraat- Generaal Rijksluchtvaartdienst

    - Telecommunications and Post Department - Hoofddirectie Telecommunicatie en Post

    - Regional Offices of the Directorates-General and General Management, Inland Waterway Navigation Service - De regionale organisatie van de directoraten-generaal en de hoofddirectie Vaarwegmarkeringsdienst

    12. Ministry of Housing, Physical Planning and Environment - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

    - Directorate-General for Environment Management - Directoraat-Generaal Milieubeheer

    - Directorate-General for Public Housing - Directoraat- Generaal van de Volkshuisvesting

    - Government Buildings Agency - Rijksgebouwendienst

    - National Physical Planning Agency - Rijksplanologische Dienst

    13. Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs - Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

    - Social and Cultural Planning Office - Sociaal en Cultureel Planbureau

    - Inspectorate for Child and Youth Care and Protection Services - Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

    - Medical Inspectorate of Health Care - Inspecties van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

    - Cultural Castle Council - Rijksdienst Kastelenbeheer

    - National Archives Department - Rijksarchiefdienst

    - Department for the Conservation of Historic Buildings and Sites - Rijksdienst voor de Monumentenzorg

    - National Institute of Public Health and Environmental Protection - Rijksinstituut voor Milieuhygiëne

    - National Archeological Field Survey Commission - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

    - Netherlands Office for Fine Arts - Rijksdienst Beeldende Kunst

    14. Cabinet for Netherlands Antillean and Aruban Affairs - Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken

    15. Higher Colleges of State - Hogere Colleges van Staat

    16. Council of State - Raad van State

    17. Netherlands Court of Audit - Algemene Rekenkamer

    18. National Ombudsman - Nationale Ombudsman.

    AUSTRIA

    1. Bundeskanzleramt - Amtswirtschaftsstelle

    2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

    3. Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz

    4. Bundesministerium für Finanzen

    (a) Amtswirtschaftsstelle

    (b) Abteilung VI/5 (EDV-Beschaffung des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)

    (c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

    5. Bundesministerium für Jugend und Familie - Amtswirtschaftsstelle

    6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

    7. Bundesministerium für Inneres

    (a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)

    (b) EDV-Zentrum (Beschaffung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen (Hardware))

    (c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei)

    (d) Abteilung I/6 (Beschaffung von Sachgütern (mit Ausnahme der von der Abteilung II/3 zu beschaffenden Sachgüter) für die Bundespolizei)

    (e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Fluggeräten)

    8. Bundesministerium für Justiz - Amtswirtschaftsstelle

    9. Bundesministerium für Landesverteidigung [76]

    [76] Escluse dotazioni di guerra.

    10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

    11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales - Amtswirtschaftsstelle

    12. Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten

    13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

    14. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

    15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

    16. Österreichische Staatsdruckerei

    17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

    18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)

    19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

    20. Austro Control GmbH - Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung

    21. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

    22. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Postwesen)

    23. Bundesministerium für Umwelt - Amtswirtschaftsstelle.

    PORTOGALLO

    Prime Minister's Office

    Legal Centre

    Centre for Studies and Training (Local Government)

    Government Computer Network Management Centre

    National Council for Civil Defence Planning

    Permanent Council for Industrial Conciliation

    Department for Vocational and Advanced Training

    Ministerial Department with special responsibility for Macao

    Ministerial Department responsible for Community Service by Conscientious Objectors

    Institute for Youth

    National Administration Institute

    Secretariat General, Prime Minister's Office

    Secretariat for Administrative Modernization

    Social Services, Prime Minister's Office

    Ministry of Home Affairs

    Directorate-General for Roads

    Ministerial Department responsible for Studies and Planning

    Civilian administrations

    Customs Police

    Republican National Guard

    Police

    Secretariat General

    Technical Secretariat for Electoral Matters

    Customs and Immigration Department

    Intelligence and Security Department

    National Fire Service

    Ministry of Agriculture

    Control Agency for Community Aid to Olive Oil Production

    Regional Directorate for Agriculture (Beira Interior)

    Regional Directorate for Agriculture (Beira Litoral)

    Regional Directorate for Agriculture (Entre Douro e Minho)

    Regional Directorate for Agriculture (Trás-os-Montes)

    Regional Directorate for Agriculture (Alentejo)

    Regional Directorate for Agriculture (Algarve)

    Regional Directorate for Agriculture (Ribatejo e Oeste)

    General Inspectorate and Audit Office (Management Audits)

    Viticulture Institute

    National Agricultural Research Institute

    Institute for the Regulation and Guidance of Agricultural Markets

    Institute for Agricultural Structures and Rural Development

    Institute for Protection of Agri-Food Production

    Institute for Forests

    Institute for Agricultural Markets and Agri-Foods Industry

    Secretariat General

    IFADAP (Financial Institute for the Development of Agriculture and Fishing) [77]

    [77] Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control.

    INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute) [78]

    [78] Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control.

    Ministry of the Environment and Natural Resources

    Directorate-General for Environment

    Institute for Environmental Promotion

    Institute for the Consumer

    Institute for Meteorology

    Secretariat General

    Institute for Natural Conservancy

    Ministerial Department for the Improvement of the Estoril Coast

    Regional Directorates for Environment and Natural Resources

    Water Institute

    Ministry of Trade and Tourism

    Commission responsible for the Application of Economic Penalties

    Directorate-General for Competition and Prices

    Directorate-General for Inspection (Economic Affairs)

    Directorate-General for Tourism

    Directorate-General for Trade

    Tourism Fund

    Ministerial Department responsible for Community Affairs

    ICEP (Portuguese Foreign Trade Institute)

    General Inspectorate for Gambling

    National Institute for Training in Tourism

    Regional Tourist Boards

    Secretariat General

    ENATUR (National Tourism Enterprise) - Public enterprise [79]

    [79] Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control.

    Ministry of Defence [80]

    [80] Escluse dotazioni di guerra.

    National Security Authority

    National Council for Emergency Civil Planning

    Directorate-General for Armaments and Defence Equipments

    Directorate-General for Infrastructure

    Directorate-General for Personnel

    Directorate-General for National Defence Policy

    Secretariat General

    Office of the Chief of Staff of the Armed Forces [81]

    [81] Escluse dotazioni di guerra.

    Administrative Council of the Office of the Chief of Staff of the Armed Forces

    Commission of Maintenance of NATO Infrastructure

    Executive Commission of NATO Infrastructure

    Social Works of the Armed Forces

    Office of the Chief of Staff, Air Force [82]

    [82] Escluse dotazioni di guerra.

    Air Force Logistics and Administrative Commando

    General Workshop for Aeronautical Equipment

    Office of the Chief of Staff, Army [83]

    [83] Escluse dotazioni di guerra.

    Logistics Department

    Directorate for Army Engineering

    Directorate for Army Communications

    Service Directorate for Fortifications and Army Works

    Service Directorate for the Army Physical Education

    Service Directorate Responsible for the Army Computer

    Service Directorate for Intendancy

    Service Directorate for Equipment

    Service Directorate for Health

    Directorate for Transport

    Main Army Hospital

    General Workshop of Uniforms and Equipment

    General Workshop of Engineering Equipment

    Bakery

    Army Laboratory for Chemical and Pharmaceutical Products

    Office of the Chief of Staff, Navy [84]

    [84] Escluse dotazioni militari.

    Directorate for Naval Facilities

    Directorate-General for Naval Equipment

    Directorate for Instruction and Training

    Directorate of the Service of Naval Health

    The Navy Hospital

    Directorate for Supplies

    Directorate for Transport

    Directorate of the Service of Maintenance

    Armed Computer Service

    Continent Naval Commando

    AAores Naval Commando

    Madeira Naval Commando

    Commando of Lisbon Naval Station

    Army Centre for Physical Education

    Administrative Council of Central Navy Administration

    Naval War Height Institute

    Directorate-General for the Navy

    Directorate-General for Lighthouses and School for Lighthouse Keepers

    The Hydrographic Institute

    Vasco da Gama Aquarium

    The Alfeite Arsenal

    Ministry of Education

    Secretariat General

    Department for Planning and Financial Management

    Department for Higher Education

    Department for Secondary Education

    Department for Basic Education

    Department for Educational Resources Management

    General Inspectorate of Education

    Bureau for the Launching and Coordination of the School Year

    Regional Directorate for Education (North)

    Regional Directorate for Education (Centre)

    Regional Directorate for Education (Lisbon)

    Regional Directorate for Education (Alentejo)

    Regional Directorate for Education (Algarve)

    Camões Institute

    Institute for Innovation in Education António Aurélio da Costa Ferreira

    Institute for Sports

    Department of European Affairs

    Ministry of Education Press

    Ministry of Employment and Social Security

    National Insurance and Occupational Health Fund

    Institute for Development and Inspection of Labour Conditions

    Social Welfare Funds

    Casa Pia de Lisboa [85]

    [85] Authority under joint control of the Ministry of Employment and Social Security and Ministry of Health.

    National Centre for Pensions

    Regional Social Security Centres

    Commission on Equal Opportunity and Rights for Women

    Statistics Department

    Studies and Planning Department

    Department of International Relations and Social Security Agreements

    European Social Fund Department

    Department of European Affairs and External Relations

    Directorate-General for Social Works

    Directorate-General for the Family

    Directorate-General for Technical Support to Management

    Directorate-General for Employment and Vocational Training

    Directorate-General for Social Security Schemes

    Social Security Financial Stabilization Fund

    General Inspectorate for Social Security

    Social Security Financial Management Institute

    Employment and Vocational Training Institute

    National Institute for Workers' Leisure Time

    Secretariat General

    National Secretariat for Rehabilitation

    Social Services

    Santa Casa da Misericórdia de Lisboa [86]

    [86] Authority under joint control of the Ministry of Employment and Social Security and Ministry of Health.

    Ministry of Finance

    ADSE (Directorate-General for the Protection of Civil Servants)

    Legal Affairs Office

    Directorate-General for Public Administration

    Directorate-General for Public Accounts and General Budget Supervision

    Directorate-General for the State Loans Board

    Directorate-General for the Customs Service

    Directorate-General for Taxation

    Directorate-General for State Assets

    Directorate-General for the Treasury

    Ministerial Department responsible for Economic Studies

    Ministerial Department responsible for European Affairs

    GAFEEP (Ministerial Department responsible for Studies on the Funding of the State and Public Enterprises)

    General Inspectorate for Finance

    Institute for Information Technology

    State Loans Board

    Secretariat General

    SOFE (Social Services of the Ministry of Finance)

    Ministry of Industry and Energy

    Regional Delegation for Industry and Energy (Lisbon and Tagus Valley)

    Regional Delegation for Industry and Energy (Alentejo)

    Regional Delegation for Industry and Energy (Algarve)

    Regional Delegation for Industry and Energy (Centre)

    Regional Delegation for Industry and Energy (North)

    Directorate-General for Industry

    Directorate-General for Energy

    Geological and Mining Institute

    Ministerial Department responsible for Studies and Planning

    Ministerial Department responsible for Oil Exploration and Production

    Ministerial Department responsible for Community Affairs

    National Industrial Property Institute

    Portuguese Institute for Quality

    INETI (National Institute for Industrial Engineering and Technology)

    Secretariat General

    PEDIP Manager's Department

    Legal Affairs Office

    Commission for Emergency Industrial Planning

    Commission for Emergency Energy Planning

    IAPMEI (Institute for Support of Small and Medium-sized Enterprises and Investments)

    Ministry of Justice

    Centre for Legal Studies

    Social Action and Observation Centres

    The High Council of the Judiciary (Conselho Superior de Magistratura)

    Central Registry

    Directorate-General for Registers and Other Official Documents

    Directorate-General for Computerized Services

    Directorate-General for Legal Services

    Directorate-General for the Prison Service

    Directorate-General for the Protection and Care of Minors Prison Establishments

    Ministerial Department responsible for European Law

    Ministerial Department responsible for Documentation and Comparative Law

    Ministerial Department responsible for Studies and Planning

    Ministerial Department responsible for Financial Management

    Ministerial Department responsible for Planning and Coordinating Drug Control

    São João de Deus Prison Hospital

    Corpus Christi Institute

    Guarda Institute

    Institute for the Rehabilitation of Offenders

    São Domingos de Benfica Institute

    National Police and Forensic Science Institute

    Navarro Paiva Institute

    Padre António Oliveira Institute

    São Fiel Institute

    São José Institute

    Vila Fernando Institute

    Criminology Institutes

    Forensic Medicine Institutes

    Criminal Investigation Department

    Secretariat General

    Social Services

    Ministry of Public Works, Transport and Communications

    Council for Public and Private Works Markets

    Directorate-General for Civil Aviation

    Directorate-General for National Buildings and Monuments

    Directorate-General for Road and Rail Transport

    Ministerial Department responsible for River Crossings (Tagus)

    Ministerial Department for Investment Coordination

    Ministerial Department responsible for the Lisbon Railway Junction

    Ministerial Department responsible for the Oporto Railway Junction

    Ministerial Department responsible for Navigation on the Douro

    Ministerial Department responsible for the European Communities

    General Inspectorate for Public Works, Transport and Communications

    Independent Executive for Roads

    National Civil Engineering Laboratory

    Social Works Department of the Ministry of Public Works, Transport and Communications

    Secretariat General

    Institute for Management and Sales of State Housing

    CTT - Post and Telecommunications of Portugal SA [87]

    [87] Solo servizi postali.

    Ministry of Foreign Affairs

    Directorate-General for Consular Affairs and for Financial Administration

    Directorate-General for the European Communities

    Directorate-General for Cooperation

    Institute for Portuguese Emigrants and Portuguese Communities Abroad

    Institute for Economic Cooperation

    Secretariat General

    Ministry of Territorial Planning and Management

    Academy of Science

    Legal Affairs Office

    National Centre for Geographical Data

    Regional Coordination Committee (Centre)

    Regional Coordination Committee (Lisbon and Tagus Valley)

    Regional Coordination Committee (Alentejo)

    Regional Coordination Committee (Algarve)

    Regional Coordination Committee (North)

    Central Planning Department

    Ministerial Department for European Issues and External Relations

    Directorate-General for Local Government

    Directorate-General for Regional Development

    Directorate-General for Town and Country Planning

    Ministerial Department responsible for Coordination of the Alqueva Project

    General Inspectorate for Territorial Administration

    National Statistical Institute

    António Sérgio Cooperative Institute

    Institute for Scientific and Tropical Research

    Geographical and Land Register Institute

    National Scientific and Technological Research Board

    Secretariat General

    Ministry of the Sea

    Directorate-General for Fishing

    Directorate-General for Ports, Navigation and Maritime Transport

    Portuguese Institute for Maritime Exploration

    Maritime Administration for North, Centre and South

    National Institute for Port Pilotage

    Institute for Port Labour

    Port Administration of Douro and Leixões

    Port Administration of Lisbon

    Port Administration of Setúbal and Sesimbra

    Port Administration of Sines

    Independent Executive for Ports

    Infante D. Henrique Nautical School

    Portuguese Fishing School and School of Sailing and Marine Craft

    Secretariat General

    Ministry of Health

    Regional Health Administrations

    Health Centres

    Mental Health Centres

    Histocompatibility Centres

    Regional Alcoholism Centres

    Department for Studies and Health Planning

    Health Human Resource Department

    Directorate-General for Health

    Directorate-General for Health Installations and Equipment

    National Institute for Chemistry and Medicament

    Supporting Centres for Drug Addicts

    Institute for Computer and Financial Management of Health Services

    Infirmary Technical Schools

    Health Service Technical Colleges

    Central Hospitals

    District Hospitals

    General Inspectorate of Health

    National Institute of Emergency Care

    Dr Ricardo Jorge National Health Institute

    Dr Jacinto de MagalhAes Institute of Genetic Medicine

    Dr Gama Pinto Institute of Opthalmology

    Portuguese Blood Institute

    General Practitioners Institutes

    Secretariat General

    Service for Prevention and Treatment of Drug Dependence

    Social Services, Ministry of Health

    FINLANDIA

    OIKEUSKANSLERINVIRASTO // OFFICE OF THE CHANCELLOR OF JUSTICE

    KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ // MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY

    Kuluttajavirasto // National Consumer Administration

    Elintarvikeviras // National Food Administration

    Kilpailuvirast // Office of Free Competition

    Kilpailuneuvosto // Council of Free Competition

    asiamiehen toimis // Office of the Consumer Ombudsman

    Kuluttajavalituslautakun // Consumer Complaint Board

    Patentti- ja rekisterihallitu // National Board of Patents and Registration

    LIIKENNEMINISTERIÖ // MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

    Telehallintokesku // Telecommunications Administration Centre

    MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ // MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

    Maanmittauslaitos // National Land Survey of Finland

    OIKEUSMINISTERIÖ // MINISTRY OF JUSTICE

    Tietosuojavaltuutetun toimisto // The Office of the Data Protection Ombudsman

    Tuomioistuinlaitos // Courts of Law

    Korkein oikeus

    Korkein hallinto- oikeus

    Hovioikeudet

    Käräjäoikeudet

    Lääninoikeudet

    Markkinatuomioistuin

    Työtuomioistuin

    Vakuutusoikeus

    Vesioikeudet

    Vankeinhoitolaitos // Prison Administration

    OPETUSMINISTERIÖ // MINISTRY OF EDUCATION

    Opetushallitus // National Board of Education

    Valtion elokuvatarkastamo // National Office of Film Censorship

    PUOLUSTUSMINISTERIÖ // MINISTRY OF DEFENCE

    Puolustusvoimat [88] // Defence Forces

    [88] Escluse dotazioni di guerra.

    SISÄASIAINMINISTERIÖ // MINISTRY OF THE INTERIOR

    Väestörekisterikeskus // Population Register Centre

    Keskusrikospoliisi // Central Criminal Police

    Liikkuva poliisi // Mobile Police

    Rajavartiolaitos [89] // Frontier Guard

    [89] Escluse dotazioni di guerra.

    SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ // MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH

    Työttömyysturvalautakunta // Unemployment Appeal Board

    Tarkastuslautakunta // Appeal Tribunal

    Lääkelaitos // National Agency for Medicines

    Terveydenhuollon oikeusturvakeskus // National Board of Medicolegal Affairs

    Tapaturmavirasto // State Accident Office

    Säteilyturvakeskus // Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety

    Valtion turvapaikan hakijoiden // Reception Centres for

    vastaanotto keskukset // Asylum Seekers

    TYÖMINISTERIÖ // MINISTRY OF LABOUR

    Valtakunnansovittelijain toimisto // National Conciliators' Office

    Työneuvosto // Labour Council

    ULKOASIAINMINISTERIÖ // MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS

    VALTIOVARAINMINISTERIÖ // MINISTRY OF FINANCE

    Valtiontalouden tarkastusvirasto // State Economy Control ler's Office

    Valtiokonttori // State Treasury Office

    Valtion työmarkkinalaitos Verohallinto //

    Tullihallinto //

    Valtion vakuusrahasto //

    YMPÄRISTÖMINISTERIÖ // MINISTRY OF ENVIRONMENT

    Vesi- ja ympäristöhallitus // National Board of Waters and Environment

    SVEZIA

    Akademien för de fria konsterna // Royal Academy of Fine Arts

    Allmänna advokatbyråerna(28) // Public Law-Service Offices(28)

    Allmänna reklamationsnämnden // Nation al Board for Consumer Complaints

    Arbetarskyddsstyrelsen // National Board of Occupational Safety and Health

    Arbetsdomstolen // Labour Court

    Arbetsgivarverk, statens // National Agency for Government Employers

    Arbetslivscentrum // Centre for Working Life

    Arbetslivsfonden // Working Lives Fund

    Arbetsmarknadsstyrelsen // National Labour Market Board

    Arbetsmiljöfonden // Work Environment Fund

    Arbetsmiljöinstitutet // National Institute of Occupational Health

    Arbetsmiljönämnd, statens // Board of Occupational Safety and Health for Government Employees

    Arkitekturmuseet // Museum of Architecture

    Arkivet för ljud och bild // National Archive of Recorded Sound and Moving Images

    Arrendenämnder (12) // Regional Tenancies Tribunals (12)

    Barnmiljörådet // National Child Environment Council

    Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens // Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

    Beredningen för internationell tekniskt-ekonomiskt samarbete // Agency for International Technical and Economic Co- operation

    Besvärsnämnden för rättshjälp // Legal Aid Appeals Commission

    Biblioteket, Kungl. // Royal Library

    Biografbyrå, statens // National Board of Film Censors

    Biografiskt lexikon, svenskt // Dictionary of Swedish Biography

    Bokföringsnämnden // Swedish Accounting Standards Board

    Bostadsdomstolen // Housing Appeal Court

    Bostadskreditnämnd, statens (BKN) // National Housing Credit Guarantee Board

    Boverket // National Housing Board

    Brottsförebyggande rådet // National Council for Crime Prevention

    Brottsskadenämnden // Criminal Injuries Compensation Board

    Centrala försöksdjursnämnden // Central Committee for Laboratory Animals

    Centrala studiestödsnämnden // National Board of Student Aid

    Centralnämnden för fastighetsdata // Central Board for Real-Estate Data

    Datainspektionen // Data Inspection Board

    Departementen // Ministries (Government Departments)

    Domstolsverket // National Courts Administration

    Elsäkerhetsverket // National Electrical Safety Board

    Expertgruppen för forskning om regional utveckling // Expert Group on Regional Studies

    Exportkreditnämnden // Export Credits Guarantee Board

    Fideikommissnämnden // Entailed Estates Council

    Finansinspektionen // Financial Supervisory Authority

    Fiskeriverket // National Board of Fisheries

    Flygtekniska försöksanstalten // Aeronautical Research Institute

    Folkhälsoinstitutet // National Institute of Public Health

    Forskningsrådsnämnden // Council for Planning and Co- ordination of Research

    Fortifikationsförvaltningen * [90] // Fortifications Administration

    [90] Escluse dotazioni di guerra. La presente nota vale per le entità seguite da un asterisco.

    Frivårdens behandlingscentral // Probation Treatment Centre

    Förlikningsmannaexpedition statens // National Conciliators' Office

    Försvarets civilförvaltning* // Civil Administration of the Defence Forces

    Försvarets datacenter* // Defence Data-Processing Centre

    Försvarets forskningsanstalt* // National Defence Research Establishment

    Försvarets förvaltningsskola* // Defence Forces' Administration School

    Försvarets materielverk* // Defence Material Administration

    Försvarets radioanstalt* // National Defence Radio Institute

    Försvarets sjukvårdsstyrelse* // Medical Board of the Defence Forces

    Försvarshistoriska musseer, statens* // Swedish Museums of Military History

    Försvarshögskolan* // National Defence College

    Försäkringskassorna // Social Insurance Offices

    Försäkringsdomstolarna // Social Insurance Courts

    Försäkringsöverdomstolen // Supreme Social Insurance Court

    Geologiska undersökning, Sveriges // Geological Survey of Sweden

    Geotekniska institut, statens // Geotechnical Institute

    Glesbygdsmyndigheten // National Rural Area Development Authority

    Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations-och reklamutbildning // Graphic Institute and the Graduate School of Communications

    Handelsflottans kultur- och fritidsråd // Swedish Government Seamen's Service

    Handelsflottans pensionsanstalt // Merchant Pensions Institute

    Handikappråd, statens // National Council for the Disabled

    Haverikommission, statens // Board of Accident Investigation

    Hovrätterna (6) // Courts of Appeal (6)

    Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet // Council for Research in the Humanities and SocialSciences

    Hyresnämnder (12) // Regional Rent Tribunals (12)

    Häktena (30) // Remand Prisons (30)

    Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd // Committee on Medical Responsibility

    Högsta domstolen // Supreme Court

    Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar // Register Authority for Floating Charges

    Institut för byggnadsforskning, statens // Council for Building Research

    Institut för psykosocial miljömedicin, statens // National Institute for Psycho-Social Factors and Health

    Institutet för rymdfysik // Swedish Institute of Space Physics

    Invandrarverk, statens // Swedish Immigration Board

    Jordbruksverk, statens // Swedish Board of Agriculture

    Justitiekanslern // Office of the Chancellor of Justice

    Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsdelegationen // Office of the Equal Opportunities Ombudsman and the Equal Opportunities Commission

    Kabelnämnden/Närradionämnden // Swedish Cable Authority / Swedish Community Radio Authority

    Kammarkollegiet // National Judicial Board of Public Lands and Funds

    Kammarrätterna (4) // Administrative Courts of Appeal (4)

    Kemikalieinspektionen // National Chemicals Inspectorate

    Kommerskollegium // National Board of Trade

    Koncessionsnämnden för miljö-skydd // National Franchise Board for Environment Protection

    Konjunkturinstitutet // National Institute of Economic Research

    Konkurrensverket // Swedish Competition Authority

    Konstfackskolan // College of Arts, Crafts and Design

    Konsthögskolan // College of Fine Arts

    Konstmuseer, statens // National Art Museums

    Konstnärsnämnden // Arts Grants Committee

    Konstråd, statens // National Art Council

    Konsumentverket // National Board for Consumer Policies

    Krigsarkivet* // Armed Forces Archives

    Kriminaltekniska laboratorium, statens // National Laboratory of Forensic Science

    Kriminalvårdens regionkanslier (7) // Correctional Region Offices (7)

    Kriminalvårdsanstalterna (78) // National / Local Institutions (78)

    Kriminalvårdsnämnden // National Paroles Board

    Kriminalvårdsstyrelsen // National Prison and Probation Administration

    Kronofogdemyndigheterna (24) // Enforcement Services (24)

    Kulturråd, statens // National Council for Cultural Affairs

    Kustbevakningen* // Swedish Coast Guard

    Kärnkraftinspektion, statens // Nuclear-Power Inspectorate

    Lantmäteriverk, statens // Central Office of the National Land Survey

    Livrustkammaren/Skoklosters slott/ // Royal Armoury

    Hallwylska museet //

    Livsmedelsverk, statens // National Food Administration

    Lotterinämnden // Gaming Board

    Läkemedelsverket // Medical Products Agency

    Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna // County Public Prosecution Authority and District Prosecution Authority

    Länsarbetsnämnderna (24) // County Labour Boards (24)

    Länsrätterna (25) // County Administrative Courts (25)

    Länsstyrelserna (24) // County Administrative Boards (24)

    Löne- och pensionsverk, statens // National Government Employee Salaries and Pensions Board

    Marknadsdomstolen // Market Court

    Maskinprovningar, statens // National Machinery Testing Institute

    Medicinska forskningsrådet // Medical Research Council

    Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges // Swedish Meteorological and Hydrological Institute

    Militärhögskolan* // Armed Forces Staff and War College

    Musiksamlingar, statens // Swedish National Collections of Music

    Naturhistoriska riksmuseet // Museum of Natural History

    Naturvetenskapliga forskningsrådet // Natural Science Research Council

    Naturvårdsverk, statens // National Environmental Protection Agency

    Nordiska Afrikainstitutet // Scandinavian Institute of African Studies

    Nordiska hälsovårdshögskolan // Nordic School of Public Health

    Nordiska institutet för samhällsplanering // Nordic Institute for Studies in Urban and RegionalPlanning

    Nordiska museet, stiftelsen // Nordic Museum

    Nordiska rådets svenska delegation // Swedish Delegation of the Nordic Council

    Notarienämnden // Recorders Committee

    Nämnden för internationella adoptionsfrågor // National Board for Intra-Country Adoptions

    Nämnden för offentlig upphandling // National Board for Public Procurement

    Nämnden för statens gruvegendom // State Mining Property Commission

    Nämnden för statliga förnyelsefonder // National Fund for Administrative Development and Training for Government Employees

    Nämnden för utställning av nutida svensk konst i utlandet // Swedish National Committee for Contemporary Art Exhibitions Abroad

    Närings- och teknikutvecklingsverket // National Board for Industrial and Technical Development

    Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nämnden mot etnisk diskriminering // Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman Advisory Committee on Questions Concerning Ethnic Discrimination

    Patentbesvärsrätten // Court of Patent Appeals

    Patent- och registreringsverket // Patents and Registration Office

    Person- och adressregisternämnd, statens // Co-ordinated Population and Address Register

    Polarforskningssekretariatet // Swedish Polar Research Secretariat

    Presstödsnämnden // Press Subsidies Council

    Psykologisk-pedagogiska bibliotek, statens // National Library for Psychology and Education

    Radionämnden // Broadcasting Commission

    Regeringskansliets förvaltningskontor // Central Services Office for the Ministries

    Regeringsrätten // Supreme Administrative Court

    Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer // Central Board of National Antiquities and National Historical Museums

    Riksarkivet // National Archives

    Riksbanken // Bank of Sweden

    Riksdagens förvaltningskontor // Administration Department of the Swedish Parliament

    Riksdagens ombudsmän, JO // The Parliamentary Ombudsmen

    Riksdagens revisorer // The Parliamentary Auditors

    Riksförsäkringsverket // National Social Insurance Board

    Riksgäldskontoret // National Debt Office

    Rikspolisstyrelsen // National Police Board

    Riksrevisionsverket // National Audit Bureau

    Riksskatteverket // National Tax Board

    Riksutställningar, Stiftelsen // Travelling Exhibitions Service

    Riksåklagaren // Office of the Prosecutor- General

    Rymdstyrelsen // National Space Board

    Råd för byggnadsforskning, statens // Council for Building Research

    Rådet för grundläggande högskoleutbildning // Council for Renewal of Undergraduate Education

    Räddningsverk, statens // National Rescue Services Board

    Rättshjälpsnämnden // Regional Legal-aid Commission

    Rättsmedicinalverket // National Board of Forensic Medicine

    Sameskolstyrelsen och sameskolor // Sami (Lapp) School Board and Sami (Lapp) Schools

    Sjöfartsverket // National Maritime Administration

    Sjöhistoriska museer, statens // National Maritime Museums

    Skattemyndigheterna (24) // Local Tax Offices (24)

    Skogs- och jordbrukets forkningsråd // Swedish Council for Forestry and Agricultural Research

    Skogsstyrelsen // National Board of Forestry

    Skolverk, statens // National Agency for Education

    Smittskyddsinstitutet // Swedish Institute for Infectious Disease Control

    Socialstyrelsen // National Board of Health and Welfare

    Socialvetenskapliga forskningsrådet // Swedish Council for Social Research

    Sprängämnesinspektionen // National Inspectorate of Explosives and Flammables

    Statistiska centralbyrån // Statistics Sweden

    Statskontoret // Agency for Administrative Development

    Stiftelsen WHO // Collaborating Centre on International Drug Monitoring

    Strålskyddsinstitut, statens // National Institute of Radiation Protection

    Styrelsen för internationell utveckling, SIDA // Swedish International Development Authority

    Styrelsen för Internationellt Näringslivsbistånd, SWEDECORP // Swedish International Enterprise Development

    Styrelsen för psykologiskt försvar* // National Board of Psychological Defence

    Styrelsen för Sverigebilden // Image Sweden

    Styrelsen för teknisk ackreditering // Swedish Board for Technical Accreditation

    Styrelsen för u-landsforskning, SAREC // Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries

    Svenska institutet, stiftelsen // Swedish Institute

    Talboks- och punktskriftsbiblioteket // Library of Talking Books and Braille Publications

    Teknikvetenskapliga forskningsrådet // Swedish Research Council for Engineering Sciences

    Tekniska museet, stiftelsen // National Museum of Science and Technology

    Tingsrätterna (97) // District and City Courts (97)

    Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet // Judges Nomination Proposal Committee

    Transportforskningsberedningen // Transport Research Board

    Transportrådet // Board of Transport

    Tullverket // Swedish Board of Customs

    Ungdomsråd, statens // State Youth Council

    Universitet och högskolor // Universities and University Colleges

    Utlänningsnämnden // Aliens Appeals Board

    Utsädeskontroll, statens // National Seed Testing and Certification Institute

    Vatten- och avloppsnämnd, statens // National Water Supply and Sewage Tribunal

    Vattenöverdomstolen // Water Rights Court of Appeal

    Verket för högskoleservice (VHS) // National Agency for Higher Education

    Veterinärmedicinska anstalt, statens // National Veterinary Institute

    Väg- och trafikinstitut, statens // Road and Traffic Research Institute

    Värnpliktsverket* // Armed Forces' Enrolment Board

    Växtsortnämnd, statens // National Plant Variety Board

    Yrkesinspektionen // Labour Inspectorate

    Åklagarmyndigheterna // Public Prosecution Authorities

    Överbefälhavaren // Supreme Commander of the Armed Forces

    Överstyrelsen för civil beredskap // National Board of Civil Emergency Preparedness

    REGNO UNITO

    Cabinet Office

    Chessington Computer Centre

    Civil Service College

    Recruitment and Assessment Service

    Civil Service Occupational Health Service

    Office of Public Services and Science

    Parliamentary Counsel Office

    The Government Centre on Information Systems (CCTA)

    Central Office of Information

    Charity Commission

    Crown Prosecution Service

    Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure only)

    Customs and Excise Department

    Department for National Savings

    Department for Education

    Higher Education Funding Council for England

    Department of Employment

    Employment Appeals Tribunal

    Industrial Tribunals

    Office of Manpower Economics

    Department of Health

    Central Council for Education and Training in Social Work

    Dental Practice Board

    English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

    National Health Service Authorities and Trusts

    Prescriptions Pricing Authority

    Public Health Laboratory Service Board

    United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

    Department of National Heritage

    British Library

    British Museum

    Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

    Imperial War Museum

    Museums and Galleries Commission

    National Gallery

    National Maritime Museum

    National Portrait Gallery

    Natural History Museum

    Royal Commission on Historical Manuscripts

    Royal Commission on Historical Monuments of England

    Royal Fine Art Commission (England)

    Science Museum

    Tate Gallery

    Victoria and Albert Museum

    Wallace Collection

    Department of Social Security

    Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

    Regional Medical Service

    Independent Tribunal Service

    Disability Living Allowance Advisory Board

    Social Security Advisory Co

    Social Security Advisory Committee

    Department of the Environment

    Building Research Establishment Agency

    Commons Commissioners

    Countryside Commission

    Valuation Tribunal

    Rent Assessment Panels

    Royal Commission on Environmental Pollution

    The Buying Agency

    Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

    Legal Secretariat to the Law Officers

    Department of Trade and Industry

    Laboratory of the Government Chemist

    National Engineering Laboratory

    National Physical Laboratory

    National Weights and Measures Laboratory

    Domestic Coal Consumers' Council

    Electricity Committees

    Gas Consumers' Council

    Central Transport Consultative Committees

    Monopolies and Mergers Commission

    Patent Office

    Department of Transport

    Coastguard Services

    Transport Research Laboratory

    Export Credits Guarantee Department

    Foreign and Commonwealth Office

    Wilton Park Conference Centre

    Government Actuary's Department

    Government Communications Headquarters

    Home Office

    Boundary Commission for England

    Gaming Board for Great Britain

    Inspectors of Constabulary

    Parole Board and Local Review Committees

    House of Commons

    House of Lords

    Inland Revenue, Board of

    Intervention Board for Agricultural Produce

    Lord Chancellor's Department

    Combined Tax Tribunal

    Council on Tribunals

    Immigration Appellate Authorities

    Immigration Adjudicators

    Immigration Appeals Tribunal

    Lands Tribunal

    Law Commission

    Legal Aid Fund (England and Wales)

    Pensions Appeals Tribunals

    Public Trustee Office

    Office of the Social Security Commissioners

    Supreme Court Group (England and Wales)

    Court of Appeal - Criminal

    Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

    Transport Tribunal

    Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

    Agricultural Development and Advisory Service

    Agricultural Dwelling House Advisory Committees

    Agricultural Land Tribunals

    Agricultural Wages Board and Committees

    Cattle Breeding Centre

    Plant Variety Rights Office

    Royal Botanic Gardens, Kew

    Ministry of Defence [91]

    [91] Escluse dotazioni di guerra.

    Meteorological Office

    Procurement Executive

    National Audit Office

    National Investment Loans Office

    Northern Ireland Court Service

    Coroners Courts

    County Courts

    Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

    Crown Courts

    Enforcement of Judgements Office

    Legal Aid Fund

    Magistrates Court

    Pensions Appeals Tribunals

    Northern Ireland, Department of Agriculture

    Northern Ireland, Department for Economic Development

    Northern Ireland, Department of Education

    Northern Ireland, Department of the Environment

    Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

    Northern Ireland, Department of Health and Social Services

    Northern Ireland Office

    Crown Solicitor's Office

    Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

    Northern Ireland Forensic Science Laboratory

    Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

    Police Authority for Northern Ireland

    Probation Board for Northern Ireland

    State Pathologist Service

    Office of Fair Trading

    Office of Population Censuses and Surveys

    National Health Service Central Register

    Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

    Service Commissioners

    Ordnance Survey

    Overseas Development Administration

    Natural Resources Institute

    Paymaster General's Office

    Postal Business of the Post Office

    Privy Council Office

    Public Record Office

    Registry of Friendly Societies

    Royal Commission on Historical Manuscripts

    Royal Hospital, Chelsea

    Royal Mint

    Scotland, Crown Office and Procurator

    Fiscal Service

    Scotland, Department of the Registers of Scotland

    Scotland, General Register Office

    Scotland, Lord Advocate's Department

    Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

    Scottish Courts Administration

    Accountant of Court's Office

    Court of Justiciary

    Court of Session

    Lands Tribunal for Scotland

    Pensions Appeal Tribunals

    Scottish Land Court

    Scottish Law Commission

    Sheriff Courts

    Social Security Commissioners' Office

    The Scottish Office

    Central Services

    Agriculture and Fisheries Department

    Crofters Commission

    Red Deer Commission

    Royal Botanic Garden, Edinburgh

    Industry Department

    Education Department

    National Galleries of Scotland

    National Library of Scotland

    National Museums of Scotland

    Scottish Higher Education Funding Council

    Environment Department

    Rent Assessment Panel and Committees

    Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

    Royal Fine Art Commission for Scotland

    Home and Health Departments

    HM Inspectorate of Constabulary

    Local Health Councils

    National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

    Parole Board for Scotland and Local Review Committees

    Scottish Council for Postgraduate Medical Education

    Scottish Crime Squad

    Scottish Criminal Record Office

    Scottish Fire Service Training School

    Scottish Health Service Authorities and Trusts

    Scottish Police College

    Scottish Record Office

    HM Stationery Office (HMSO)

    HM Treasury

    Forward

    Welsh Office

    Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

    Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

    Local Government Boundary Commission for Wales

    Valuation Tribunals (Wales)

    Welsh Higher Education Finding Council

    Welsh National Health Service Authorities and Trusts

    Welsh Rent Assessment Panels.

    ALLEGATO V

    ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA [92]

    [92] Si tratta dell'elenco di cui all'allegato I, punto 3, dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994).

    Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

    Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri

    Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

    eccettuati:

    ex 27.10: Carburanti speciali (tranne che per l'Austria)

    Oli combustibili e carburanti (solo per l'Austria)

    Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi

    eccettuati:

    ex 28.09: Esplosivi

    ex 28.13: Esplosivi

    ex 28.14: Gas lacrimogeni

    ex 28.28: Esplosivi

    ex 28.32: Esplosivi

    ex 28.39: Esplosivi

    ex 28.50: Prodotti tossicologici

    ex 28.51: Prodotti tossicologici

    ex 28.54: Esplosivi

    Capitolo 29: Prodotti chimici organici

    eccettuati:

    ex 29.03: Esplosivi

    ex 29.04: Esplosivi

    ex 29.07: Esplosivi

    ex 29.08: Esplosivi

    ex 29.11: Esplosivi

    ex 29.12: Esplosivi

    ex 29.13: Prodotti tossicologici

    ex 29.14: Prodotti tossicologici

    ex 29.15: Prodotti tossicologici

    ex 29.21: Prodotti tossicologici

    ex 29.22: Prodotti tossicologici

    ex 29.23: Prodotti tossicologici

    ex 29.26: Esplosivi

    ex 29.27: Prodotti tossicologici

    ex 29.29: Esplosivi

    Capitolo 30: Prodotti farmaceutici

    Capitolo 31: Concimi

    Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

    Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati

    Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria"

    Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

    Capitolo 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili (solo per l'Austria e per la Svezia)

    eccettuati (solo per l'Austria):

    ex 36.01: Polveri propellenti

    ex 36.02: Esplosivi preparati

    ex 36.04: Detonatori

    ex 36.08: Esplosivi

    Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

    Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche

    eccettuati:

    ex 38.19: prodotti tossicologici (tranne che per la Svezia)

    Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze

    eccettuati:

    ex 39.03: esplosivi (tranne che per la Svezia)

    Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori

    eccettuati:

    ex 40.11: Pneumatici per automobili (tranne che per la Svezia)

    Capitolo 41: Pelli e cuoio: (tranne che per l'Austria)

    Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con tenitori; lavori di budella: (tranne che per l'Austria)

    Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

    Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno: (tranne che per l'Austria)

    Capitolo 45: Sughero e suoi lavori

    Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

    Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

    Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone: (tranne che per l'Austria)

    Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche: (tranne che per l'Austria)

    Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

    eccettuati (solo per l'Austria):

    ex 65.05: Copricapi militari

    Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti

    Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili

    Capitolo 69: Prodotti ceramici

    Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro

    Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia

    Capitolo 72: Monete (solo per l'Austria e per la Svezia)

    Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio

    Capitolo 74: Rame

    Capitolo 75: Nichel

    Capitolo 76: Alluminio

    Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)

    Capitolo 78: Piombo

    Capitolo 79: Zinco

    Capitolo 80: Stagno

    Capitolo 81: Altri metalli comuni

    Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni

    eccettuati:

    ex 82.05: Utensili (tranne che per l'Austria)

    ex 82.07: Pezzi per utensili

    ex 82.08: Utensileria a mano (solo per l'Austria)

    Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni

    Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

    eccettuati:

    ex 84.06: Motori

    ex 84.08: Altri propulsori

    ex 84.45: Macchine

    ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione (tranne che per l'Austria)

    ex 84.55: Pezzi della voce 84.53 (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

    ex 84.59: Reattori nucleari (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

    Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici

    eccettuati:

    ex 85.03: Pile elettriche (solo per l'Austria)

    ex 85.13: Telecomunicazioni

    ex 85.15: Apparecchi di trasmissione

    Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione

    eccettuati:

    ex 86.02: Locomotive blindate

    ex 86.03: Altre locomotive blindate

    ex 86.05: Vetture blindate

    ex 86.06: Carri officine

    ex 86.07: Carri

    Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri

    eccettuati:

    ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde

    ex 87.01: Trattori

    ex 87.02: Veicoli militari

    ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne

    ex 87.09: Motocicli

    ex 87.14: Rimorchi

    Capitolo 88: Navigazione aerea (solo per l'Austria)

    Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale

    eccettuati:

    ex 89.01: Navi da guerra (solo per l'Austria)

    ex 89.01A: Navi da guerra (tranne che per l'Austria)

    ex 89.03: Congegni galleggianti (solo per l'Austria)

    Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici

    eccettuati:

    ex 90.05: Binocoli

    ex 90.13: Strumenti vari, laser

    ex 90.14: Telemetri

    ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici

    ex 90.11: Microscopi (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

    ex 90.17: Strumenti per la medicina (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

    ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

    ex 90.19: Apparecchi di ortopedia (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

    ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

    Capitolo 91: Orologeria

    Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

    Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili

    eccettuati:

    ex 94.01A: Sedili per aerodine (tranne che per l'Austria)

    Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

    Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

    Capitolo 97: Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport (solo per l'Austria e per la Svezia)

    Capitolo 98: Lavori diversi

    ALLEGATO VI

    DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1. a) "Specifiche tecniche", nel caso degli appalti pubblici di forniture e di servizi: una specifica figurante in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

    b) "Specifiche tecniche", nel caso degli appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un lavoro, di un materiale, di un prodotto o di una fornitura e che permettono di caratterizzarli oggettivamente in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le procedure di valutazione della conformità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le norme relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte gli altri requisiti di carattere tecnico che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e i materiali o gli elementi costituenti tali opere.

    2. "Norma": una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto, avente funzioni normative, per un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:

    - norma internazionale: norma adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

    - norma europea: norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

    - norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico.

    3. "Omologazione tecnica europea": la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. L'omologazione europea è rilasciata dall'organismo designato a questo scopo dallo Stato membro.

    4. "Specifiche tecniche comuni": le prescrizioni tecniche elaborate conformemente a una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    5. "Riferimento tecnico": ogni prodotto diverso da una norma ufficiale elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adeguate all'evoluzione dei bisogni del mercato.

    ALLEGATO VII A

    INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI

    AVVISO DI PREINFORMAZIONE

    1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari.

    2. Natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura,

    importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato I A, oppure

    natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti.

    3. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.

    4. Se del caso, indicazione se si tratta di un accordo quadro.

    5. Eventualmente, altre informazioni.

    6. Data di spedizione dell'avviso.

    7. Indicazione se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'accordo (AAP).

    BANDO DI GARA

    A. Procedure aperte, ristrette e negoziate

    1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

    2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

    b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).

    c) Se del caso, indicazione se si tratta di un accordo quadro.

    3. Forma dell'appalto.

    4. Luogo di consegna dei prodotti, di prestazione dei servizi o di esecuzione/realizzazione dei lavori.

    5. a) Appalti pubblici di forniture:

    - Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento della nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.

    b) Appalti pubblici di servizi:

    - Categoria del servizio e sua descrizione. Numero di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.

    Indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

    Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione.

    Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

    c) Appalti pubblici di lavori:

    - Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni.

    Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti.

    Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

    6. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.

    7. Termine ultimo per il completamento delle forniture, della prestazione dei servizi o dei lavori o durata dell'appalto di forniture/servizi/lavori; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture, per la prestazione del servizio o, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.

    8. Per gli accordi quadro: numero previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo previsto, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo superiore a tre anni, valore complessivo delle forniture/prestazioni dei servizi/lavori, stimato per l'intera durata dell'accordo quadro, nonché valore e frequenza degli appalti da aggiudicare.

    9. Eventuale divieto di varianti.

    10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.

    11. Nel caso delle procedure aperte:

    a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari.

    b) Eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda.

    c) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.

    12. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte).

    b) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate).

    c) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

    d) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

    13. Nel caso delle procedure aperte:

    a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

    b) Data, ora e luogo di tale apertura.

    14. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

    15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

    16. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.

    17. Indicazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli specifici di capacità eventualmente richiesti.

    18. Numero minimo e, eventualmente, numero massimo dei candidati che l'amministrazione aggiudicatrice intende invitare a presentare un'offerta (procedure ristrette e negoziate).

    19. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).

    20. Eventualmente, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate).

    21. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e loro ponderazione nelle procedure ristrette e negoziate. Nel caso delle procedure aperte questi ultimi criteri e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

    22. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione specificate nell'allegato VIII o menzione della sua mancata pubblicazione.

    23. Data di spedizione del bando.

    24. Indicazione se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'accordo (AAP).

    AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

    1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

    2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28).

    3. Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.

    Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.

    Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

    4. Data di aggiudicazione dell'appalto.

    5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

    6. Numero di offerte ricevute.

    7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

    8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

    9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

    10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi.

    11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione specificate nell'allegato VIII.

    12. Data di spedizione del presente avviso.

    ALLEGATO VII B

    INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER I CONCORSI DI SERVIZI

    BANDO DI CONCORSO

    1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.

    2. Descrizione del progetto.

    3. Natura del concorso: aperto o ristretto.

    4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.

    5. Nel caso di concorsi ristretti:

    a) numero previsto di partecipanti;

    b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;

    c) criteri di selezione dei partecipanti;

    d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

    6. Eventualmente, indicazione se la partecipazione sia riservata a una particolare professione.

    7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.

    8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.

    9. Indicazione se la decisione della commissione giudicatrice sia vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice.

    10. Se del caso, numero e valore dei premi.

    11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.

    12. Indicazione se gli autori dei progetti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali appalti complementari.

    13. Data di spedizione del bando.

    AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO

    1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

    2. Descrizione del progetto.

    3. Numero complessivo dei partecipanti.

    4. Numero dei partecipanti stranieri.

    5. Vincitore o vincitori del concorso.

    6. Se del caso, premi assegnati.

    7. Riferimento del bando di concorso.

    8. Data di spedizione dell'avviso.

    ALLEGATO VII C

    INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI PER LE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

    1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

    2. a) Luogo di esecuzione.

    b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.

    3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.

    b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

    c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

    4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.

    5. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

    6. Se del caso, percentuale minima dei lavori affidati a terzi.

    7. Data di spedizione del bando.

    ALLEGATO VII D

    INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI PER GLI APPALTI DI LAVORI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO

    1. a) Luogo di esecuzione.

    b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera.

    2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.

    3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i documenti complementari.

    4. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.

    b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

    c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

    5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

    6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere.

    7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

    8. Data di spedizione del bando.

    ALLEGATO VIII

    SPECIFICHE TECNICHE DI PUBBLICAZIONE

    1. Pubblicazione di bandi e avvisi

    a) Quando la presente direttiva impone alle amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare talune informazioni, esse le inviano nel formato richiesto all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per via elettronica, in conformità al punto 3, oppure ricorrendo ad altri mezzi.

    b) Nel caso delle procedure accelerate di cui all'articolo 37, paragrafo 9, i bandi devono essere inviati via fax o per via elettronica in conformità al punto 3.

    c) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 34, 59, 66 e 72 sono pubblicati per il tramite dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

    Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro "profilo di committente" come specificato al punto 2, lettera b).

    d) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice l'avvenuta pubblicazione dell'informazione trasmessa, indicandone la data. Tale conferma vale come prova dell'effettiva pubblicazione.

    2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

    a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare su Internet l'intero capitolato d'oneri. In tal caso esse specificano nel testo del bando di gara di cui agli articoli 34, paragrafo 2, 59, paragrafo 1, 66 e 72 l'indirizzo Internet presso il quale è consultabile la documentazione.

    b) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare su Internet il loro "profilo di committente". Tale profilo può contenere informazioni sugli appalti in corso e quelli aggiudicati, sulle commesse programmate e sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).

    3. Trasmissione per via elettronica

    Le modalità di trasmissione per via elettronica devono essere conformi a quelle specificate all'indirizzo Internet: " http://simap.eu.int ".

    ALLEGATO IX

    REGISTRI

    ALLEGATO IX A

    APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

    I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

    - in Belgio: "Registre du Commerce - Handelsregister";

    - in Danimarca: "Aktieselskabsregistret", "Foreningsregistret" e "Handelsregistret";

    - in Germania: "Handelsregister" e "Handwerksrolle";

    - in Grecia: "Âéïôå÷íéêü Þ Âéïìç÷áíéêü Þ Åìðïñéêü ÅðéìåëçôÞñéï";

    - in Spagna: "Registro Mercantil" ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;

    - in Francia: "Registre du commerce" e "Répertoire des métiers";

    - in Italia: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" e "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato";

    - in Lussemburgo: "Registre aux firmes" e "Rôle de la chambre des métiers";

    - nei Paesi Bassi: "Handelsregister";

    - in Austria: "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";

    - in Portogallo: "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";

    - in Finlandia: "Kaupparekisteri", "Handelsregistret";

    - in Svezia: "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";

    - nel Regno Unito e in Irlanda: al fornitore può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal "Registrar of Companies" o dal "Registrar of Friendly Societies" attestante che la società del fornitore è "incorporated" o "registered" ovvero, in mancanza, un attestato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare l'attività professionale in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con un determinato nome o ragione sociale.

    ALLEGATO IX B

    APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

    I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

    - in Belgio: "Registre du commerce - Handelsregister" e "Ordres professionnels - Beroepsorden";

    - in Danimarca: "Erhvers- og Selskabsstyrelsen";

    - in Germania: "Handelsregister", "Handwerksrolle" e "Vereinsregister";

    - in Grecia: il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A, registro professionale "Mçôñþï Ìåëåôçôþí", nonché "Ìçôñþï Ãñáöåßùí Ìåëåôþí";

    - in Spagna: "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda";

    - in Francia: "Registre du commerce" e "Répertoire des métiers";

    - in Italia: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato" o "Consiglio nazionale degli ordini professionali";

    - in Lussemburgo: "Registre aux firmes" e "Rôle de la Chambre des métiers";

    - nei Paesi Bassi: "Handelsregister";

    - in Austria: "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";

    - in Portogallo: "Registro nacional das Pessoas Colectivas";

    - in Finlandia: "Kaupparekisteri", "Handelsregistret";

    - in Svezia: "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";

    - nel Regno Unito e in Irlanda: al prestatore di servizi può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal "Registrar of Companies" o dal "Registrar of Friendly Societies" ovvero, in mancanza, un attestato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare l'attività professionale in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con un determinato nome o ragione sociale.

    ALLEGATO IX C

    APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

    I pertinenti registri professionali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

    - in Belgio: "Registre du Commerce - Handelsregister";

    - in Danimarca: "Handelsregistret", "Aktieselskabesregistret" e "Erhvervsregistret";

    - in Germania: "Handelsregister" e "Handwerksrolle";

    - in Grecia: "Registro delle imprese contraenti" ("Mçôñþï Åñãïëçðôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí") del ministero dell'Ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici (YÐÅ×ÙÄÅ);

    - in Spagna: "Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo";

    - in Francia: "Registre du commerce" e "Répertoire des métiers";

    - in Italia: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato";

    - in Lussemburgo: "Registre aux firmes" e "Rôle de la Chambre des métiers";

    - nei Paesi Bassi: "Handelsregister";

    - in Austria: "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";

    - in Portogallo: "Commissão de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP)";

    - in Finlandia: "Kaupparekisteri", "Handelsregistret";

    - in Svezia: "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";

    - nel Regno Unito e in Irlanda: all'imprenditore può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal "Registrar of Companies" o dal "Registrar of Friendly Societies" ovvero, in mancanza, un attestato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare l'attività professionale in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con un determinato nome o ragione sociale.

    ALLEGATO X

    TERMINI DI ATTUAZIONE

    (art. 80, secondo comma)

    Direttiva // Termini di attuazione

    92/50/CEE (GU L 209 del 24.7.1992)

    Austria, Finlandia, Svezia* // 1 luglio 1993

    1 gennaio 1995

    93/36/CEE (GU L 199 del 9.8.1993)

    Austria, Finlandia, Svezia* // 13 giugno 1994

    1 gennaio 1995

    93/37/CEE (GU L 199 del 9.8.1993)

    codificazione delle direttive:

    - 71/305/CEE (GU L 185 del 16.8.1971): //

    - CE - 6

    - DK, IRL, UK

    - Grecia

    - Spagna, Portogallo

    - Austria, Finlandia, Svezia* // 30 luglio 1972

    1 gennaio 1973

    1 gennaio 1981

    1 gennaio 1986

    1 gennaio 1995

    - 89/440/CEE (GU L 210 del 21.7.1989): //

    - CE -9

    - Grecia, Spagna, Portogallo

    - Austria, Finlandia, Svezia* // 19 luglio 1990

    1 marzo 1992

    1 gennaio 1995

    97/52/CE (GU L 328 del 28.11.1997) // 13 ottobre 1998

    *SEE: 1 gennaio 1994

    ALLEGATO XI

    TAVOLA DI CONCORDANZA [93]

    [93] La menzione "adattato" indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni delle direttive abrogate sono evidenziate dalla menzione "modificato". Quest'ultima menzione figura nell'ultima colonna della tabella quando la modifica riguarda le disposizioni delle tre direttive abrogate e nella colonna della direttiva in questione quando, per contro, essa riguarda solo una o due delle direttive.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SCHEDA FINANZIARIA

    1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori

    2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E

    B5-304 (GU, Serie S)

    3. BASE GIURIDICA

    Articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 CE

    4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

    4.1 Obiettivo generale dell'azione

    Fusione delle direttive relative agli appalti pubblici di forniture (93/36/CEE), lavori (93/37/CEE) e servizi (92/50/CEE) nell'intento di:

    - semplificarle;

    - aggiornarle;

    - renderle più flessibili.

    4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

    Efficacia a partire dalla data dell'entrata in vigore dei testi (18 mesi dopo l'adozione)

    5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

    5.1 SNO

    5.2 SD

    5.3 Tipi di entrate previste

    6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

    Altre

    Contribuire ad accrescere la trasparenza e l'apertura degli appalti pubblici, incoraggiando la pubblicazione, specialmente per via elettronica, dei bandi di gara non obbligatori.

    7. INCIDENZA FINANZIARIA

    7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

    Nulla

    7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

    Nulla

    7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. incluse nella parte B del bilancio

    SI in milioni di EUR (prezzi correnti)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.4 Scadenzario stanziamenti di impegno / stanziamenti di pagamento

    Nulla

    8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

    Fondi gestiti dal Segretariato generale della Commissione.

    9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

    9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

    Obiettivi specifici: nessi con l'obiettivo generale

    Aumento del numero di bandi e avvisi pubblicati volontariamente nella GU, serie S, in particolare servendosi dei mezzi elettronici.

    Beneficiari

    Pubblicazione non obbligatoria: potenzialmente tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

    9.2 Giustificazione dell'azione

    Necessità dell'intervento finanziario comunitario, con riferimento in particolare al principio di sussidiarietà

    La trasparenza e l'apertura degli appalti pubblici nell'Unione europea può essere assicurata soltanto attraverso una pubblicazione a livello comunitario.

    Scelta delle modalità di intervento

    Ricorso al sistema centralizzato di pubblicazione presso l'UPUCE previsto dalle direttive sugli appalti pubblici. L'UPUCE utilizzerà in particolare i mezzi elettronici per la pubblicazione supplementare di bandi e avvisi volontari.

    Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici dell'azione

    Ricorso ai mezzi di pubblicazione dell'UPUCE da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

    Stima dell'UPUCE: crescita annua prevista del 10% dei bandi e degli avvisi pubblicati.

    9.3 Controllo e valutazione dell'azione

    Indicatori di efficacia prescelti

    Numero di bandi e avvisi pubblicati volontariamente e numero di amministrazioni aggiudicatrici che li trasmettono.

    Modalità e periodicità previste della valutazione

    Valutazione annuale da parte dell'UPUCE.

    Valutazione dei risultati ottenuti

    Nulla

    10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)

    Nessuna incidenza sulla parte A della sezione III del bilancio generale.

    SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

    IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

    Denominazione della proposta

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori

    Numero di riferimento del documento

    ...

    La proposta

    1. In considerazione del principio di sussidiarietà, per quali motivi è necessaria una normativa comunitaria in questo settore e quali ne sono gli obiettivi principali-

    La presente proposta è intesa a unificare la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici finalizzata a creare un reale mercato interno europeo nel settore delle commesse pubbliche. Tale normativa non si propone di sostituirsi alle disposizioni nazionali, bensì di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di concorrenza in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici in tutti gli Stati membri. Rientra pertanto nelle competenze esclusive della Comunità e rispetta il principio di proporzionalità.

    La proposta in questione, che si inquadra nel dibattito lanciato dal Libro verde sugli appalti pubblici, persegue un triplice obiettivo di aggiornamento, di semplificazione e di flessibilità del quadro giuridico esistente in materia. Aggiornamento per tener conto delle nuove tecnologie e delle modifiche che intervengono nel contesto economico, semplificazione per rendere più comprensibili agli utilizzatori i testi attuali, in modo che gli appalti siano aggiudicati in piena conformità alle norme e ai principi vigenti in materia e che gli operatori siano in grado di conoscere meglio i loro diritti, e flessibilità delle procedure per soddisfare le esigenze dei committenti pubblici e degli operatori economici.

    Si è proceduto inoltre a riunire (fondere) i tre atti legislativi in un testo unico, il quale metterà a disposizione dei cittadini europei, degli operatori economici e delle amministrazioni aggiudicatrici un solo testo chiaro e trasparente.

    L'impatto sulle imprese

    2. Su chi inciderà la proposta-

    Tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni, in grado di rispondere agli inviti alla presentazione di offerte da parte del settore pubblico in sede di committenza di servizi, forniture e lavori.

    - Su quali settori di attività-

    Tutti i settori di attività, dato che la proposta in questione interessa la quasi totalità dei settori economici, segnatamente gli appalti pubblici di forniture (senza eccezioni), la maggior parte delle prestazioni di servizi che presentano un interesse rilevante nel contesto degli scambi transfrontalieri (ad esempio, prestazioni intellettuali, servizi di consulenza in materia di gestione, servizi prestati da ingegneri e architetti, ecc.) e i lavori pubblici (senza notevoli eccezioni).

    - Sulle imprese di quali dimensioni (quota delle piccole e medie imprese)-

    La proposta in questione è suscettibile di concernere tutte le imprese interessate a tali appalti.

    - Esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese-

    No, le imprese sono insediate in tutta la Comunità.

    3. Quali misure devono adottare le imprese per conformarsi alla proposta-

    L'aggiudicazione elettronica degli appalti è indirettamente incoraggiata da tale iniziativa, perché essa permette ai committenti pubblici di lanciare i loro inviti alla presentazione di offerte esclusivamente per tale via. Ciò implica che le imprese interessate ad avere accesso a tali appalti dovranno procurarsi gli appropriati supporti elettronici. È evidente che l'incidenza finanziaria di una siffatta misura su una impresa, anche piccola, è minima rispetto ai benefici che questa ne può trarre. Peraltro tale misura può incoraggiare la competitività e l'ammodernamento delle PMI europee tramite la diffusione delle nuove tecnologie.

    4. Qual è la prevedibile incidenza economica della proposta

    - sull'occupazione,

    - sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese,

    - sulla competitività delle imprese-

    La proposta è diretta a favorire l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza transfrontaliera. Gli appalti pubblici, pur rappresentando il 14% del PIL, presentano un livello di commesse transfrontaliere molto inferiore al crescente tasso dei flussi commerciali intracomunitari delle merci e dei servizi.

    Una effettiva apertura potrebbe contribuire in maniera determinante a consentire alle imprese di beneficiare in pieno del mercato interno, divenendo così più competitive e creando nuovi posti di lavoro.

    5. La proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse, ecc.)-

    In generale la proposta non introduce misure particolari destinate a tener conto della situazione specifica di una determinata categoria di imprese. Per contro essa è indirizzata alle amministrazioni aggiudicatrici cui impone una serie di obblighi. Talune misure previste dalla proposta comportano tuttavia una maggiore trasparenza e proporzionalità di cui possono beneficiare le PMI.

    Consultazione

    6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e loro principali osservazioni.

    La proposta in questione fa seguito al Libro verde del 1996 "Gli appalti pubblici nell'Unione europea - Spunti di riflessione per il futuro" che ha ottenuto circa 300 risposte da tutti i settori economici, comprese numerose PMI, dagli Stati membri e dalle istituzioni. Inoltre talune organizzazioni rappresentative delle imprese (UNICE) e in particolare delle PMI sono state consultate direttamente dai servizi della Commissione (tra cui DIHT, Yes for Europe, EUROPMI, UEAPME). Tutte condividono la necessità di una semplificazione del testo delle direttive comunitarie, di una maggiore flessibilità degli strumenti esistenti (in particolare un inquadramento giuridico degli accordi quadro) e di un adeguamento al progresso (procedure elettroniche).

    Alcune auspicano tuttavia che le procedure di committenza elettronica siano introdotte gradualmente in modo da permettere alle PMI di dotarsi dei supporti elettronici necessari.

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