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Document 52000PC0215

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunitá nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

/* COM/2000/0215 def. - ACC 2000/0093 */

52000PC0215

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunitá nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione /* COM/2000/0215 def. - ACC 2000/0093 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha confermato il processo di allargamento avviato in occasione della riunione del 1997 a Lussemburgo. Il Consiglio ha ribadito le caratteristiche della strategia di preadesione rafforzata, di cui un aspetto importante è costituito dalla partecipazione di 13 Stati candidati ai programmi comunitari.

Per quanto attiene ai dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), la partecipazione a programmi è prevista dai rispettivi accordi europei. Conformemente agli accordi europei, le condizioni e le modalità della partecipazione di questi paesi sono definite dai rispettivi Consigli di associazione.

Per quanto riguarda i programmi nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, tutti i paesi PECO hanno partecipato nel 1999 alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci, Socrate e Gioventù per l'Europa. Per alcuni paesi la partecipazione ha avuto inizio già nel 1997, per altri nel 1998 e per altri ancora nel 1999. La partecipazione a questi programmi ha rappresentato un elemento importante del processo di preadesione di tali paesi. Le decisioni dei Consigli di associazione che fissavano le modalità della partecipazione, così come le decisioni che istituivano i programmi stessi, sono scadute il 31 dicembre 1999.

Ai vecchi programmi stanno subentrando la seconda fase di Leonardo da Vinci, la seconda fase di Socrate e un nuovo programma Gioventù. Le decisioni che istituiscono la seconda fase di Leonardo da Vinci e di Socrate stabiliscono che detti programmi siano aperti alla partecipazione dei PECO. Una disposizione simile è inclusa nel progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitario Gioventù, attualmente in fase di adozione.

Tutti i PECO hanno confermato la propria volontà di partecipare ai nuovi programmi a partire dal 2000 e di versare il proprio contributo finanziario che proverrà in parte dai bilanci nazionali e in parte dalla loro dotazione annuale Phare. Come stabilito nelle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997, i contributi finanziari propri di questi paesi stanno aumentando progressivamente.

Data la natura transnazionale di questi programmi, nell'interesse di tutte le parti le attività intraprese nell'ambito della prima generazione di programmi dovrebbero poter continuare nei programmi successivi senza che vi siano interruzioni.

Per consentire ai PECO di partecipare ai nuovi programmi sin dal loro inizio, la Commissione ha proposto che siano adottate due decisioni a livello di ciascun Consiglio di associazione: una per i due programmi già avviati, Leonardo da Vinci II e Socrate II, e una per il programma Gioventù. Pertanto, le decisioni proposte in relazione a Leonardo da Vinci II e Socrate II possono essere adottate per prime, mentre quelle proposte in relazione a Gioventù possono essere adottate non appena entrerà in vigore la decisione che istituisce il programma.

I progetti di decisione dei Consigli di associazione trattano principalmente i seguenti punti:

*i progetti e le iniziative presentati dai partecipanti dei PECO sono soggetti alle stesse condizioni, norme e procedure che, nell'ambito degli stessi programmi, vengono applicate agli Stati membri, con particolare riguardo per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande e dei progetti, nonché in relazione alle responsabilità delle strutture nazionali nell'attuazione dei programmi e alle attività connesse al controllo della loro partecipazione ai programmi stessi;

*i PECO verseranno ogni anno un contributo ai programmi, conformemente a quanto stabilito dalle decisioni dei Consigli di associazione. Tale contributo non verrà rimborsato ai PECO, se, alla fine dell'anno, i risultati comportano un costo inferiore al contributo versato;

*come stabilito nelle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo, i PECO saranno invitati a partecipare ai comitati di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano;

*le decisioni saranno applicabili per la durata dei programmi ed entreranno in vigore il giorno in cui sono adottate.

Una sollecita adozione delle decisioni dei Consigli di associazione consentirebbe di mantenere l'integrazione dei paesi candidati nelle reti comunitarie e nelle altre attività nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù senza interruzioni.

Pertanto, si invita il Consiglio ad adottare l'allegata proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 149 e 150 con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, è stato concluso mediante decisione del Consiglio e della Commissione del 4 dicembre 1995.

(2) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione e dell'istruzione, e, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso protocollo, è il Consiglio di associazione a stabilire le condizioni e le modalità della partecipazione del paese a tali attività.

(3) A seguito della decisione 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [1], del 4 agosto 1997, la Romania partecipa dal 1° settembre 1997 alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrate.

[1] GU L 229 del 20.8.1997, pag. 5.

(4) La decisione del Consiglio (1999/382/CE), del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci" [2], in particolare l'articolo 10, e la decisione (253/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione "Socrate" [3], in particolare l'articolo 12, stabiliscono che tali programmi sono aperti alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei relativi protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,

[2] GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

[3] GU L 28 del 3.2.2000, pag.1.

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, in merito alla partecipazione della Romania ai programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione è contenuta nell'allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto di DECISIONE N. .../ 2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra

del ....

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, relativo alla partecipazione della Romania a programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2 [4],

[4] GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40.

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione e dell'istruzione.

(2) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania a tali attività.

(3) A seguito della decisione 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [5], del 4 agosto 1997, la Romania partecipa dal 1° settembre 1997 alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrate e ha espresso il desiderio di partecipare anche alla seconda fase,

[5] GU L 229 del 20.8.1997, pag. 5.

DECIDE:

Articolo 1

La Romania partecipa alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrate (in appresso Leonardo da Vinci II e Socrate II), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

ALLEGATO I Condizioni e modalità della partecipazione della Romania ai programmi "Leonardo da Vinci II" e "Socrate II"

1. La Romania partecipa alle attività dei programmi "Leonardo da Vinci II" e "Socrate II" (in appresso denominati "i programmi") nel rispetto - salvo altre disposizioni della presente decisione - degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione (1999/382/CE) del Consiglio, del 26 aprile 1999, e dalla decisione (253/2000/CE), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituiscono questi programmi d'azione comunitari.

2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II e a Socrate II nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, la Romania crea le strutture adeguate per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. La Romania adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace dei programmi a livello nazionale.

3. Per partecipare ai programmi, la Romania versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Romania, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini romeni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti romeni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.

6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrate, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali create conformemente al precedente punto 2 saranno assegnati alla Romania in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Romania al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50% del bilancio a favore dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali.

7. Gli Stati membri della Comunità e la Romania si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Romania e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.

8. La Romania esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, conformemente alle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci e Socrate (rispettivamente articoli 13 e 14), la partecipazione della Romania ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Romania. La Romania presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi romeni disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità romene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Romania, Commissione e agenzie nazionali romene. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali romene, le autorità romene saranno responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 della decisione relativa a Socrate II, i rappresentanti della Romania parteciperanno ai comitati di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza di rappresentanti romeni.

12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

13. La Comunità e la Romania possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.

ALLEGATO II Contributo finanziario della Romania ai programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II

1. Leonardo da Vinci

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, la Romania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in EUR):

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Socrate

Il contributo finanziario che la Romania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II nel 2000. sarà di 7 743 000 euro.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Romania dovrà versare per i prossimi anni del programma.

3. La Romania verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale romeno e in parte dal programma nazionale PHARE per la Romania. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Romania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale romeno, rappresenteranno il contributo nazionale della Romania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.

4. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:

-3 846 500 EUR per il contributo al programma Socrate II nel 2000;

-per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in EUR):

>SPAZIO PER TABELLA>

La parte rimanente del contributo della Romania proverrà dal bilancio statale romeno.

5. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Romania.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti romeni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Romania una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Romania verserà il proprio contributo:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi;

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Romania entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Romania.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Partecipazione della Romania ai programmi Leonardo da Vinci e Socrate

2. Linea di bilancio interessata

B7-030 Aiuto economico ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale 6091 Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi dell'Europa centrale associati ai programmi comunitari

3. Base giuridica

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 149 e 150 con l'articolo 300, paragrafo 2;

protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania, che prevede la partecipazione a programmi comunitari;

decisione del Consiglio (1999/382/CE), del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma Leonardo da Vinci, in particolare l'articolo 10;

decisione (253/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma Socrate, in particolare l'articolo 12.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

Il protocolla aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania prevede la partecipazione della Romania a programmi comunitari in numerosi settori, tra cui quelli dell'istruzione e della formazione professionale.

Oltre a contribuire all'attuazione delle disposizioni degli Accordi europei relative alla cooperazione economica e culturale, la partecipazione della Romania consentirà al paese di familiarizzarsi con le procedure e i metodi utilizzati nei programmi comunitari.

Dal 1° settembre 1997, la Romania partecipa alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrate. In linea con la comunicazione della Commissione "Agenda 2000" del 16.7.1997 e con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, la partecipazione della Romania a questi programmi rientra nella strategia rafforzata di preadesione a sostegno della preparazione del paese alla futura adesione all'Unione.

Il processo decisionale per l'apertura dei programmi presuppone una decisione del Consiglio di associazione tra l'Unione e la Romania. La decisione del Consiglio di associazione del 4 agosto 1997, che sancisce la partecipazione della Romania alla prima fase di questi programmi, è scaduta il 31 dicembre 1999.

Questo nuovo progetto di decisione del Consiglio di associazione intende consentire il proseguimento della partecipazione della Romania e garantire la continuità tra la prima e la seconda parte di questi programmi. Come la prima decisione, anche la presente fissa le condizioni, in particolare riguardo al contributo finanziario della Romania, e le modalità pratiche della partecipazione a questi programmi.

4.2 Durata prevista e disposizioni per il rinnovo

Fino alla fine dei programmi comunitari interessati (31.12.2006).

5. Classificazione delle spese o delle entrate

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

5.3 Tipi di entrate previste

Poiché l'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo stabilisce che la Romania coprirà i costi derivanti dalla propria partecipazione, il paese verrà invitato a versare un contributo per partecipare ai programmi. Dal momento che ai sensi dello stesso articolo la Comunità può fornire un'integrazione al contributo della Romania, la Romania contribuirà solo parzialmente attingendo al proprio bilancio nazionale. La parte rimanente del suo contributo proverrà dal programma nazionale PHARE per il paese. I necessari fondi PHARE saranno imputati alla linea di bilancio B7-030 e trasferiti alla Romania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale romeno, rappresenteranno il contributo nazionale della Romania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione. Una volta che la Romania avrà versato l'intero contributo, tale importo verrà trasferito alla voce 6091 delle entrate di bilancio UE.

6. Tipo di spesa o entrata

-Sovvenzione al 100%

-Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato

-Nessuna disposizione circa il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario

-Per quanto concerne le entrate, il contributo della Romania a copertura dei costi derivanti dalla sua partecipazione rientra nella voce 6091. Le entrate saranno attribuite alle voci di spesa dei due programmi in questione e, se del caso, alle relative voci delle spese operative. Il totale delle entrate previste è indicato al punto 7.4.

7. Impatto finanziario

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (relazione tra singoli costi e costi complessivi)

Sulla base del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania, le disposizioni finanziarie e di bilancio per i due programmi in questione sono le seguenti: il contributo della Romania tiene conto di due elementi:

- i costi operativi prevedibili, calcolati sulla base dei bilanci dei programmi (la suddivisione annuale provvisoria della dotazione finanziaria di Leonardo da Vinci e il progetto preliminare di bilancio per Socrate per il 2000), della stima della capacità di assorbimento del paese e della precedente esperienza di partecipazione del paese alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrate,

- i costi amministrativi prevedibili, che corrispondono alle riunioni e alle missioni. Questi costi amministrativi previsti ammontano ogni anno a 24 000 EUR per Leonardo da Vinci e a 50 000 EUR per Socrate.

Per finanziare il proprio contributo ai costi operativi, la Romania utilizzerà una parte del proprio programma nazionale annuale PHARE a complemento degli importi provenienti dal bilancio nazionale.

7.2 Ripartizione dei costi (in euro)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. contenute nella parte B del bilancio

p.m.: per un importo massimo proporzionato agli stanziamenti dello stesso tipo nelle dotazioni EUR 15 a favore di Leonardo da Vinci e Socrate, ma entro i limiti consentiti dalla parte di contributo proveniente dal bilancio nazionale del paese.

7.4 Calendario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Importi da imputare alla voce B7-030

>SPAZIO PER TABELLA>

Le entrate annuali prevedibili sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Misure antifrode

Tutti i contratti, gli accordi e gli altri impegni giuridici della Commissione prevedono controlli in loco da parte della Commissione e della Corte dei conti. I beneficiari delle operazioni sono tenuti tra l'altro a presentare relazioni e resoconti finanziari, che vengono analizzati sotto il profilo del contenuto e dell'ammissibilità della spesa, in conformità con l'obiettivo del finanziamento comunitario.

Le disposizioni antifrode delle voci di bilancio di base si applicano anche a questa voce, adattate al caso dei paesi dell'Europa centrale.

9. Elementi di analisi costo - efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificati, destinatari

L'obiettivo dell'apertura alla Romania dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II è di consentire a questo paese di beneficiare di vantaggi simili a quelli di cui usufruiscono gli Stati membri della Comunità. L'obiettivo essenziale dell'azione comunitaria in materia di istruzione e formazione è quello di permettere a tutti i cittadini europei di sfruttare al meglio le proprie potenzialità e di mettere a frutto il proprio senso dell'iniziativa e della creatività, in modo da avere un ruolo attivo nella società e nell'ambito della costruzione dell'Europa. Tale obiettivo si basa sulla progressiva creazione di uno spazio europeo aperto per l'istruzione e la formazione.

Nel settore dell'istruzione la finalità principale del programma Socrate II è quella di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità, incentivando la collaborazione tra gli Stati membri. Il programma mira in modo specifico a:

-sviluppare la dimensione europea dell'istruzione a tutti i livelli, al fine di rafforzare lo spirito di cittadinanza europea, attingendo al patrimonio culturale dei singoli stati membri;

-promuovere un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue dell'Unione europea, in particolare quelle meno diffuse e insegnate, al fine di rafforzare la comprensione e la solidarietà tra i popoli dell'Unione europea e promuovere la dimensione interculturale dell'insegnamento;

-promuovere un'ampia e costante collaborazione tra gli istituti di ogni livello, valorizzando il loro potenziale intellettuale e pedagogico;

-incoraggiare la mobilità degli insegnanti, in modo da contribuire al miglioramento qualitativo delle loro competenze, conferendo agli studi una dimensione europea;

-incoraggiare la mobilità degli studenti, consentendo loro di effettuare una parte dei loro studi in un altro Stato membro, al fine di consolidare la dimensione europea dell'istruzione;

-favorire i contatti tra studenti dell'Unione europea, promuovendo la dimensione europea della loro istruzione;

-promuovere il riconoscimento accademico dei diplomi, dei periodi di studio e di altre qualifiche, allo scopo di agevolare lo sviluppo di uno spazio europeo aperto nel settore dell'istruzione;

-incoraggiare l'istruzione aperta e a distanza nel quadro delle attività previste dal programma;

-promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze, affinché la diversità e la specificità dei sistemi educativi degli Stati membri diventino una fonte di arricchimento e di incentivazione reciproca.

Nel settore della formazione professionale, l'obiettivo principale del programma Leonardo da Vinci è quello di mettere in atto una politica di formazione professionale, intesa ad appoggiare e completare le azioni degli Stati membri. Gli obiettivi principali del programma sono i seguenti:

-sostenere il miglioramento dei sistemi e delle strutture di formazione professionale negli Stati membri, innalzando il livello della formazione professionale iniziale, agevolando l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro, migliorando la qualità dei corsi di formazione professionale permanente degli Stati membri, sostenendo l'informazione e l'orientamento professionale, promuovendo la parità di opportunità tra uomini e donne nella formazione professionale, e migliorando la qualità dei corsi di formazione professionale a favore delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro (che rischiano l'esclusione sociale ad esempio per cause socioeconomiche, geografiche o etniche, a seguito di handicap fisici o mentali, o per la mancanza dei titoli necessari);

-sostenere il miglioramento delle azioni di formazione professionale) che riguardano imprese e lavoratori (compresa la cooperazione università/industria, aggiornando la formazione professionale in vista dei cambiamenti tecnologici e del loro impatto sul lavoro, sulle qualifiche e sulle competenze necessarie, investendo nella formazione professionale permanente dei lavoratori, trasferendo le innovazioni tecnologiche, nel quadro di una cooperazione tra imprese e università in materia di formazione professionale permanente, e promuovendo la parità di opportunità tra uomini e donne;

-sostenere lo sviluppo delle competenze linguistiche e della conoscenza e della diffusione delle innovazioni nel settore della formazione professionale.

9.2 Giustificazione dell'azione

-Necessità dell'aiuto finanziario della Comunità

Considerando gli alti costi legati alla partecipazione ai programmi e la precaria situazione di bilancio della Romania, l'assistenza di PHARE è indispensabile.

-Scelta delle modalità d'intervento

Grazie al contributo proveniente dal bilancio nazionale, a cui si aggiunge un contributo PHARE, l'integrazione della Romania nei programmi in questione permetterà ai cittadini di collaborare con le loro controparti negli attuali Stati membri dell'Ue. L'integrazione di cittadini romeni nelle reti comunitarie contribuirà in modo significativo alla preparazione della Romania alla futura adesione.

-Principali incognite che gravano sui risultati specifici dell'azione

Poiché la selezione dei progetti avverrà su base qualitativa, l'impatto reale potrà essere valutato soltanto in funzione delle capacità di risposta delle imprese e delle istituzioni romene agli inviti a presentare proposte che saranno lanciati dalla Commissione nel quadro dei due programmi.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Le procedure di controllo e valutazione previste dai programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II (in particolare le valutazioni previste nelle decisioni che istituiscono i due programmi) copriranno anche le azioni finanziate a favore di beneficiari romeni.

10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio)

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in materia di assegnazione delle risorse, che terrà conto dell'entità del personale e degli importi supplementari autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza a livello di personale

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Impatto finanziario complessivo delle risorse umane

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

(*)Utilizzando le esistenti risorse necessarie a gestire l'azione (calcolo basato sui titoli A1, A2, A4, A5 e A7)

10.3 Aumento delle altre spese amministrative determinato dall'azione

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

*2 rappresentanti in 12 riunioni di comitato e sottocomitato (8 per Socrate e 4 per Leonardo da Vinci) e 1 rappresentante in 3 riunioni di sottocomitato per Socrate.

** 2 rappresentanti in 5 riunioni Per Leonardo da Vinci e 1 partecipante in 19 riunioni per Socrate

Per le spese di cui sopra si utilizzeranno le entrate (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario) derivanti dal contributo della Romania (cfr. punti 5.3 e 7.4 della scheda finanziaria).

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