Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0175

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98

    /* COM/2000/0175 def. */

    52000PC0175

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 /* COM/2000/0175 def. */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio stabilisce, tra l'altro, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie per il 2000. Per la prima volta sono state fuse in un unico documento le disposizioni più importanti con cui vengono fissate ogni anno le possibilità di pesca .

    Le consultazioni tra la Comunità, in nome della Svezia, e la Federazione russa sulla cooperazione in materia di pesca per il 2000 si sono concluse il 2 febbraio 2000. Le conclusioni di tali consultazioni, concernenti lo scambio di possibilità di pesca sotto forma di contingenti e di licenze, devono essere ora incorporate nella legislazione comunitaria in modo che i pescatori possano sfruttare le nuove possibilità.

    Si è poi colta l'occasione per proporre alcuni adeguamenti delle condizioni di pesca, indicati qui di seguito.

    - Modifiche di ordine secondario sono state di norma introdotte mediante una rettifica del regolamento. Nel caso però del regime di pesca nella acque del dipartimento francese della Guiana, le cui disposizioni sono state solo parzialmente integrate nel regolamento (CE) n. 2742/1999, occorre procedere ad una modifica vera e propria del regolamento in questione. Le misure da introdurre riguardano essenzialmente le condizioni alle quali è soggetto il rilascio di licenze a navi di paesi terzi, il giornale di bordo, le dichiarazioni di sbarco e alcune altre misure di controllo. La presente proposta comprende tali misure, che modificano disposizioni esistenti nella legislazione comunitaria e restate a lungo immutate.

    - Facendo seguito ad una dichiarazione fatta dal Consiglio e dalla Commissione nel Consiglio del 15 e 16 dicembre 1999, e al fine di assicurare un rispetto più rigoroso dei contingenti previsti per il mar Baltico, lo Skagerrak e il Kattegat, si propone di introdurre restrizioni supplementari delle catture nella sottodivisione 23 della IBSFC.

    Il Consiglio è invitato ad adottare la presente proposta al fine di permettere ai pescatori di utilizzare le nuove possibilità di pesca e di continuare a pescare in condizioni adeguate.

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    [1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 [2] stabilisce per il 2000 le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie.

    [2] GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

    (2) Secondo la procedura di cui all'articolo 3 dell'accordo in materia di pesca dell'11 dicembre 1992 concluso tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, la Comunità, in nome del Regno di Svezia, e la Federazione russa si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 2000. I risultati delle suddette consultazioni devono essere inseriti nell'allegato I A del regolamento 2742/1999.

    (3) Dal 1977 la Comunità ha istituito un regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabile alle navi battenti bandiera di alcuni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana. È opportuno garantire la continuità di detto regime, mantenendo in particolare la limitazione dell'attività di pesca che interessa alcuni stock di pesci in tale zona al fine di conservare gli stock in questione ed assicurare un'adeguata redditività delle attività dei pescatori interessati.

    (4) L'industria di trasformazione installata nel territorio del dipartimento francese della Guiana dipende dagli sbarchi delle navi dei paesi terzi che operano nella zona di pesca situata al largo di detto dipartimento; occorre pertanto definire condizioni adeguate al fine di controllare le catture e gli sbarchi delle navi suddette.

    (5) Al fine di assicurare un rispetto più rigoroso dei contingenti applicabili per l'aringa nel mar Baltico, nello Skagerrak e nel Kattegat occorre introdurre una restrizione supplementare delle catture nella sottodivisione 23 della Commissione internazionale della pesca del mar Baltico (IBSFC).

    (6) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio deve essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato nel modo seguente:

    1. All'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "2bis. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo".

    2. All'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "1bis. Al momento dello sbarco dopo ogni viaggio il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana presenta alle autorità francesi una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile, nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura nell'allegato VI ter.

    Le autorità francesi prendono i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui al paragrafo 2. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente.

    Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente."

    3. All'articolo 14, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

    "Il giornale di bordo da utilizzare durante l'attività di pesca nella acque del dipartimento francese della Guiana deve essere conforme al modello che figura nell'allegato VII bis. Una copia di detto giornale di bordo deve essere trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascun viaggio."

    4. All'articolo 14, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

    "Se durante un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative ad una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata."

    5. Le voci dell'allegato I sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato I A.

    6. Le voci dell'allegato II sono inserite nell'allegato VI.

    7. Le voci dell'allegato III sono inserite nell'allegato VI bis.

    8. Nell'allegato VI bis:

    - Accanto a "Mazzancolle", alle voci corrispondenti ai paesi "Barbados", "Guiana", Suriname" e "Trinidad e Tobago", è inserita una nuova nota a piè di pagina (2bis), così redatta:

    "(2bis) Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza."

    - Alla fine del testo della nota a piè di pagina (3) è aggiunto il seguente paragrafo:

    "Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione."

    9. L'allegato IV è inserito come allegato VI ter.

    10. L'allegato V è inserito come allegato VII bis

    11. Nell'allegato VIII all'elenco dei nomi e dei codici delle specie sono aggiunte le voci seguenti:

    Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii) - BOB

    Squalo (Selachii, Pleurotremata) - SKH

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    Allegato da inserire come allegato VI ter del regolamento (CE) n. 2742/1999

    "Allegato VI ter

    Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2

    DICHIARAZIONE DI SBARCO (1)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Quantitativi di mazzancolle sbarcati (in peso vivo) //

    Mazzancolle decapitate: kg

    o ( x 1,6) = kg (mazzancolle con testa) //

    Mazzancolle con testa: kg

    //

    Thunnidae: kg // Lutianidi (Lutjanidae): kg

    Squali: kg // Altre specie kg

    (1) Un esemplare è conservato dal comandante, un secondo esemplare dal funzionario incaricato del controllo ed un terzo è inviato alla Commissione delle Comunità europee."

    ALLEGATO V

    Allegato da inserire come allegato VII bis del regolamento (CE) n. 2742/1999

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Top