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Document 52000PC0145

    Proposta di regolamento del Consiglio che sospende per sei mesi il regolamento (CE) n. 2151/99 del Consiglio che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo, e modifica i regolamenti (CE) nn. 1294/99 e 2111/99 del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti e le forniture in relazione ai voli durante il periodo di sospensione

    /* COM/2000/0145 def. */

    52000PC0145

    Proposta di regolamento del Consiglio che sospende per sei mesi il regolamento (CE) n. 2151/99 del Consiglio che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo, e modifica i regolamenti (CE) nn. 1294/99 e 2111/99 del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti e le forniture in relazione ai voli durante il periodo di sospensione /* COM/2000/0145 def. */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che sospende per sei mesi il regolamento (CE) n. 2151/99 del Consiglio che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo, e modifica i regolamenti (CE) nn. 1294/99 e 2111/99 del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti e le forniture in relazione ai voli durante il periodo di sospensione

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    (1) Il Consiglio ha confermato, con regolamento (CE) n. 2151/99 del Consiglio dell'11 ottobre 1999, il divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia imposto per la prima volta nel maggio 1999, concedendo deroghe per i voli verso la Repubblica di Montenegro e la provincia del Kosovo.

    (2) In seguito alle richieste delle forze democratiche della Repubblica federale di Yugoslavia, e in particolare dell'opposizione politica nella Repubblica di Serbia, il 28 febbraio 2000 il Consiglio ha adottato una posizione comune che sospende per sei mesi il divieto di volo e invita la Comunità a dare piena attuazione alle misure derivanti da tale sospensione.

    (3) La proposta allegata contiene un regolamento del Consiglio che attua la suddetta posizione comune. Per consentire l'effettiva ripresa dei voli gestiti dai vettori della Comunità e dalla JAT, la compagnia aerea della Repubblica federale di Jugoslavia, si ritiene opportuno applicare la sospensione in modo tale che, nonostante le restrizioni finanziarie cui è soggetta in quanto impresa inclusa nella definizione del governo della Repubblica federale di Jugoslavia ai sensi del regolamento (CE) n. 1294/99 del Consiglio, la JAT possa aprire in ciascuno Stato membro un conto bancario da utilizzare per effettuare e ricevere i pagamenti connessi ai voli autorizzati. La proposta consente di utilizzare detti conti e di effettuare i pagamenti richiesti dai voli in questione, cosa che altrimenti sarebbe vietata.

    (4) Per quanto riguarda le forniture di petrolio e di prodotti petroliferi necessarie per effettuare i voli, la proposta autorizza le forniture necessarie per gli aeromobili che effettuano voli verso la Repubblica federale di Jugoslavia, sia negli aeroporti della Comunità che negli aeroporti dei paesi terzi dove viene applicato l'embargo. Per non sminuire l'efficacia dell'embargo, si ritiene opportuno lasciare alle autorità della Repubblica federale di Jugoslavia il compito di assicurare la disponibilità di carburante negli aeroporti di questo paese e di fornire carburante a tutti gli aeromobili senza discriminazioni, anche se non sono immatricolati nella Comunità.

    (5) Considerata la durata limitata della sospensione, si propone d'imporre l'obbligo di comunicare i pagamenti, nonché le forniture di petrolio e di prodotti petroliferi, affinché ci si possa basare su questi dati per valutare l'applicazione della sospensione.

    (5)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che sospende per sei mesi il regolamento (CE) n. 2151/99 del Consiglio che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo, e modifica i regolamenti (CE) nn. 1294/99 e 2111/99 del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti e le forniture in relazione ai voli durante il periodo di sospensione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

    vista la posizione comune 2000/176/PESC del 28 febbraio 2000, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, che sospende, per un periodo limitato, l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia, [1] ,

    [1] GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 1.

    vista la proposta della Commissione [2],

    [2] GU C

    considerando quanto segue:

    (1) in risposta all'appello urgente e unanime dell'opposizione democratica nella Repubblica federale di Jugoslavia, il Consiglio ha deciso di sospendere fino al 31 agosto 2000 il divieto sui voli tra la Repubblica federale di Jugoslavia e la Comunità europea, pur continuando a esercitare, nell'ambito della politica globale, la massima pressione sul presidente Milosevic e sul suo regime e rafforzando il divieto sui visti e le sanzioni finanziarie. Il Consiglio si è inoltre rallegrato del fatto che le forze democratiche della Repubblica federale di Jugoslavia si siano impegnate a collaborare in vista di un cambiamento democratico;

    (2) occorre pertanto sospendere, alle condizioni e per il periodo di cui al presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2151/99 del Consiglio, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo [3];

    [3] GU L 264 del 12.10.1999, pag. 3.

    (3) occorre inoltre modificare il regolamento (CE) n. 1294/99 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia [4], e il regolamento (CE) n. 2111/99 del Consiglio, che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia [5], per consentire il trasferimento e l'uso dei fondi, nonché le forniture di petrolio e di prodotti petroliferi necessari in relazione ai voli effettuati durante il periodo di sospensione;

    [4] GU L 153del 19.6.1999, pag. 63.

    [5] GU L 258 del 5.10.1999, pag. 12.

    (4) si deve infine predisporre una sorveglianza dell'applicazione della sospensione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il regolamento (CE) n. 2151/99 del Consiglio è sospeso fino al 28 agosto 2000.

    2. Per il periodo di cui al paragrafo precedente, le autorità competenti elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2151/99 del Consiglio possono autorizzare voli singoli o in serie effettuati con gli aeromobili civili di cui all'articolo 1, lettera c) tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia.

    Fatta salva la facoltà di rilasciare autorizzazioni delle suddette autorità competenti, le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo valgono fino alla data di cui al paragrafo 1 oppure fino a una data precedente stabilita dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione.

    Articolo 2

    1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1294/99 del Consiglio, la compagnia aerea jugoslava JAT (Jugoslovenski Aerotransport) può aprire un conto in ciascuno Stato membro al fine di ricevere e di effettuare i pagamenti connessi ai voli tra i territori della Repubblica federale di Jugoslavia e della Comunità europea. I fondi versati su questi conti possono essere utilizzati esclusivamente per pagare:

    - i servizi di controllo del traffico aereo prestati nella Comunità;

    - l'assistenza a terra e gli altri servizi prestati da compagnie della Comunità in aeroporti situati sul suo territorio;

    - i servizi prestati da compagnie aeree aventi il principale centro di attività o la sede sociale in uno Stato membro della Comunità;

    - la fornitura delle merci necessarie per il corretto funzionamento degli aeromobili negli aeroporti della Comunità, compresi il petrolio e i prodotti petroliferi;

    - le tasse, i dazi doganali e gli altri oneri imposti dalla Comunità e dai suoi Stati membri.

    2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1294/99 del Consiglio, i fondi di provenienza non comunitaria trasferiti dalla JAT su un conto bancario aperto in conformità del paragrafo precedente non vengono congelati.

    3. L'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1294/99 del Consiglio non si applica ai pagamenti inerenti a merci, servizi, tasse, dazi doganali e altri oneri, a condizione che

    (a) l'obbligo di pagamento sia direttamente connesso ai voli tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia effettuati durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

    (b) gli oneri, i prezzi o le tariffe non vengano applicati in maniera discriminatoria, e che il loro livello, espresso in euro, non superi il livello applicabile nel semestre che precede il 19 giugno 1999, maggiorato del tasso medio d'inflazione nella Comunità dopo questa data;

    (c) in caso di pagamento di tasse, dazi doganali e altri oneri, le tasse, i dazi doganali e gli altri oneri imposti prima o dopo l'entrata in vigore del presente regolamento non siano stati imposti per controbilanciare una diminuzione delle relazioni economiche con la Repubblica federale di Jugoslavia decisa dalla Comunità europea, e che detto pagamento sia dovuto in seguito a voli autorizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2;

    (d) i trasferimenti di fondi verso la Repubblica federale di Jugoslavia avvengano solo se la persona che esegue il pagamento dimostra che il pagamento deve aver luogo nella Repubblica federale di Jugoslavia e che nel paese non sono disponibili fondi sufficienti per effettuarlo, ottenendo inoltre l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1294/99 del Consiglio;

    (e) tutti i pagamenti vengano comunicati mensilmente alle autorità competenti degli Stati membri più interessati, elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1294/99 del Consiglio, e alla Commissione, entro due settimane dalla fine del mese cui si riferisce la comunicazione. Se del caso, la comunicazione è corredata di prove del fatto che il pagamento è stato effettuato nella Repubblica federale di Jugoslavia.

    Articolo 3

    1. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2111/99 non si applica alle forniture di petrolio e di prodotti petroliferi destinate a tutti gli aeromobili civili negli aeroporti della Comunità, a condizione che

    (a) dette forniture siano necessarie per il corretto funzionamento degli aeromobili stessi;

    (b) dette forniture siano direttamente connesse ai voli tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia autorizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2;

    (c) tutte le forniture vengano comunicate mensilmente alle autorità competenti dello Stato membro più direttamente interessato, elencate nei regolamenti (CE) nn. 1084/99 e 1971/99 [6], e alla Commissione entro due settimane dalla fine del mese cui si riferisce la comunicazione.

    [6] GU L 131 del 27.5.1999, pag. 29 e GU L 244 del 16.9.1999, pag. 40.

    2. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2111/99 del Consiglio non si applica alle forniture, dirette o indirette, di petrolio e di prodotti petroliferi effettuate da organismi registrati o costituiti a norma della legislazione di uno Stato membro e destinate ad aeromobili negli aeroporti di paesi terzi diversi dalla Repubblica federale di Jugoslavia, purché tali forniture siano necessarie per il corretto funzionamento degli aeromobili stessi e direttamente connesse ai voli tra i territori del paese terzo in questione e della Repubblica federale di Jugoslavia eseguiti durante il periodo di sospensione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    Articolo 4

    1. La Commissione verifica l'applicazione del presente regolamento, in particolare le misure prese dalla Repubblica federale di Jugoslavia e dalla Repubblica di Serbia nei confronti dei vettori comunitari, e riferisce al Consiglio entro la fine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure prese ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, quali la concessione e la revoca delle autorizzazioni e le relazioni ricevute a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera e) e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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