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Dokuments 52000PC0112

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile, recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

/* COM/2000/0112 def. - COD 98/0106 */

52000PC0112

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile, recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2000/0112 def. - COD 98/0106 */


PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sull' emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

1998/0106 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sull' emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

1. CRONISTORIA

Il 19 marzo 1998 la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta di direttiva relativa all'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (COM(1998)174 def. - SYN 1998/0106) [1].

[1] GU C 148 del 14.5.1998, pag. 21.

Il 9 settembre 1998 [2] il Comitato economico e sociale ha emesso parere favorevole.

[2] GU C 407 du 28.12.1998, pag. 118.

Il 20 ottobre 1998 [3] il Parlamento europeo si è espresso in prima lettura in merito alla proposta.

[3] GU C 341 du 9.11.1998, pag. 32.

Il 23 dicembre 1998 la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta modificata (COM(1998)803 def. - SYN 1998/0106) [4].

[4] GU C 52 du 23.2.1999, pag. 16.

Il 29 marzo 1999 [5] il Consiglio ha adottato una posizione comune.

[5] GU C

Il 15 luglio 1999 [6] il Comitato delle regioni ha deciso di non esprimersi sulla proposta.

[6] Lettera n.1295 del 22.7.1999, indirizzata al Segretariato generale del Consiglio.

Il 18 gennaio 2000 [7] il Parlamento europeo ha deciso in seconda lettura di modificare la posizione comune.

[7] GU C

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta in oggetto si prefigge di armonizzare la regolamentazione degli Stati membri in materia di esami di abilitazione per consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile.

Ai sensi della direttiva 96/35/CE, le imprese che effettuano trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile nonché le operazioni di carico e scarico connesse a questo tipo di trasporti sono tenute a designare uno o più consulenti per la sicurezza al fine di minimizzare i rischi per le persone, le cose e l'ambiente.

La qualifica di consulente per la sicurezza si ottiene a seguito di una formazione specifica, sancita da un diploma previo superamento di un esame. Tale diploma relativo alla formazione professionale deve essere riconosciuto in tutti gli Stati membri. La direttiva 96/35/CE non disciplina in modo particolareggiato le modalità di svolgimento dell'esame; pertanto l'obiettivo della proposta è di stabilire requisiti obbligatori armonizzati per i consulenti per la sicurezza.

3. OSSERVAZIONI SULL'EMENDAMENTO DEL PARLAMENTO IN PRIMA LETTURA

3.1 Osservazioni generali

La Commissione ritiene che l'unico emendamento apportato dal Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio risponda alle finalità della proposta.

3.2 Osservazioni sull'emendamento

>SPAZIO PER TABELLA>

La Commissione è disposta a recepire questo emendamento in quanto la data prevista alla posizione comune non è più applicabile e la soluzione proposta dal Parlamento appare realista.

4. CONCLUSIONI GENERALI

La Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio, integrata dall'emendamento del Parlamento europeo in seconda lettura, rispecchi le finalità della proposta della Commissione.

Di conseguenza la Commissione accoglie la modifica della posizione comune del Consiglio introdotta tramite emendamento dal Parlamento europeo.

Augša