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Document 52000PC0089

    Proposta di regolamento del Consiglio che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

    /* COM/2000/0089 def. */

    52000PC0089

    Proposta di regolamento del Consiglio che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 /* COM/2000/0089 def. */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Il Consiglio ha adottato, il 14 luglio 1992, il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

    A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le denominazioni registrate sono protette contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti, qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

    Il regolamento (CEE) n. 2081/92 sostituisce i regimi nazionali in materia di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. All'articolo 17 esso prevede una procedura di registrazione "semplificata" per le denominazioni giuridicamente già protette a livello nazionale o sancite dall'uso. La decisione di registrazione è adottata secondo la procedura del comitato di regolamentazione.

    Date le conseguenze economiche della registrazione, il regolamento permette, a determinate condizioni, ai produttori che non avrebbero più il diritto di utilizzare una denominazione registrata, di continuare ad utilizzarla per un periodo massimo di cinque anni dalla data di pubblicazione della registrazione.

    Conformemente alla procedura semplificata, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione circa 1500 denominazioni. Tra quelle comunicate dall'Italia, figura la denominazione "Aceto balsamico e aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia" (DOP). A seguito di un fitto scambio di corrispondenza con i servizi della Commissione, il governo italiano ha chiesto di scindere la domanda iniziale in tre domande distinte, segnatamente "Aceto balsamico tradizionale di Modena" (DOP), "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" (DOP) e "Aceto balsamico di Modena" (IGP). La rettifica richiesta è stata accettata perché riflette esattamente la situazione esistente in Italia al momento dell'entrata in vigore del regolamento (tre decreti che tutelano tre denominazioni distinte).

    La Commissione ha esaminato la conformità delle tre domande di registrazione agli articoli 2 e 4 del regolamento. Per quanto riguarda la domanda "Aceto balsamico di Modena", la Commissione ha chiesto informazioni complementari al governo italiano, che ha promesso di inviarle non appena conclusa una causa in corso dinanzi ad un tribunale amministrativo italiano. Quanto alla domande "Aceto balsamico tradizionale di Modena" e "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia", la Commissione ha proposto la registrazione secondo la procedura prevista dal regolamento.

    Un progetto di regolamento della Commissione inteso a registrare le due denominazioni è stato pertanto sottoposto il 30 novembre 1999 al parere del comitato di regolamentazione per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

    Il risultato della votazione è stato il seguente: 55 voti favorevoli, 10 contrari, 22 astensioni. Ciò equivale ad una mancanza di parere.

    I voti erano così ripartiti :

    A favore : Austria, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo.

    Contro : Germania.

    Astensioni : Belgio, Danimarca, Regno Unito, Svezia.

    Motivi dei voti contrari o delle astensioni:

    a) Timore di gravi perdite per il commercio tedesco interessato alla commercializzazione dell'aceto denominato "Aceto balsamico di Modena" (Germania).

    b) Contestazione della legittimità dell'obbligo, previsto dai disciplinari, di imbottigliare il prodotto nella zona geografica di produzione (Belgio, Regno Unito, Svezia).

    c) Contestazione dell'interpretazione data all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92, secondo cui non è esclusa a priori (Danimarca, Svezia) la possibilità di utilizzare la denominazione "Aceto balsamico di Modena" dopo l'eventuale registrazione di "Aceto balsamico tradizionale di Modena".

    La Commissione ritiene tali motivi infondati, in quanto :

    a) Una delle finalità del regolamento (CEE) n. 2081/92 è quella di garantire ai produttori maggiori redditi quale contropartita di un reale sforzo qualitativo, nonché di consentire ai consumatori di avere a disposizione prodotti specifici che offrano garanzie sul metodo di fabbricazione e sull'origine dei prodotti.

    Se la protezione offerta dal regolamento alle denominazioni registrate comporta conseguenze economiche negative per i produttori che utilizzano il nome geografico senza rispettare il disciplinare corrispondente, i servizi della Commissione non possono far altro che proseguire la procedura di registrazione affinché il regolamento produca tutti i suoi effetti.

    Peraltro, a determinate condizioni e in deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b) (protezione offerta alle denominazioni registrate), gli Stati membri possono mantenere i regimi nazionali che consentono l'uso di denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni dalla data della pubblicazione della registrazione.

    b) Nel caso delle denominazioni d'origine, il regolamento dispone che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione debbano effettuarsi nella zona geografica delimitata. I servizi della Commissione hanno sempre ritenuto che talune operazioni, quali imbottigliare l'aceto balsamico, affettare il prosciutto o grattugiare il formaggio, possono essere considerate come fasi dell'elaborazione.

    Inoltre il regolamento si colloca in un quadro di proprietà industriale, per cui i produttori hanno la facoltà di inserire nel disciplinare tutte le disposizioni, compatibili con il diritto comunitario, che intendono siano rispettate.

    L'imbottigliamento nella zona delimitata non può quindi costituire un ostacolo alla registrazione, come del resto disposizioni analoghe non lo sono state nel caso di numerose altre denominazioni già registrate.

    c) La Commissione rileva che esiste una domanda di registrazione per "Aceto balsamico di Modena" e una per "Aceto balsamico tradizionale di Modena". Se la denominazione "Aceto balsamico tradizionale di Modena" è registrata come DOP, la protezione prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92 deve applicarsi pienamente, con le sole eccezioni indicate all'articolo 13, paragrafo 2.

    Non si può affermare in astratto che la registrazione "Aceto balsamico tradizionale di Modena" esclude a priori l'uso di "Aceto balsamico di Modena". Ciò dipende dai casi concreti, in particolare dal prodotto per il quale la denominazione verrà utilizzata, nonché dalla sua presentazione. L'applicazione del regolamento nei casi concreti spetta alle autorità nazionali competenti e, eventualmente, ai giudici chiamati a pronunciarsi.

    Poiché sul progetto di regolamento della Commissione non è stato emesso un parere, la Commissione, in applicazione dell'articolo 15, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 2081/92, sottopone al Consiglio la presente proposta di regolamento e ne informa il Parlamento.

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C del , pag. .

    visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 [3], in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

    [2] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

    [3] GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.

    considerando quanto segue :

    (1) Per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1070/1999 [5].

    [4] GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

    [5] GU L 130 del 26.5.1999, pag. 18.

    (2) Il comitato previsto all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha espresso un parere favorevole,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    ALTRI PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

    Aceti (diversi dagli aceti di vino)

    ITALIA

    - Aceto balsamico tradizionale di Modena (DOP)

    - Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (DOP).

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