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Document 52000PC0064

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 95/513/CE relativa all'equivalenza dei tuberi-semi di patate prodotti in paesi terzi e della decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

/* COM/2000/0064 def. */

52000PC0064

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 95/513/CE relativa all'equivalenza dei tuberi-semi di patate prodotti in paesi terzi e della decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi /* COM/2000/0064 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 95/513/CE relativa all'equivalenza dei tuberi-semi di patate prodotti in paesi terzi e della decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE e 69/208/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi, rispettivamente, di barbabietole, di piante foraggiere, di cereali, di tuberi-seme di patate, di piante oleaginose e da fibra, spetta al Consiglio stabilire se le sementi o i tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi siano equivalenti a quelle della Comunità.

Il Consiglio ha inoltre disposto, per un periodo limitato, con decisioni 95/513/CE e 95/514/CE, che le sementi e i tuberi-seme di patate prodotti rispettivamente nei paesi terzi sono equivalenti a quelli della Comunità.

Le suddette decisioni del Consiglio stabiliscono i requisiti per quanto riguarda la marcatura degli imballaggi. La direttiva 98/95/CE del Consiglio ha stabilito che, fatte salve le condizioni stabilite dalle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione comunitaria, nel caso di sementi e tuberi-seme di patate di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni debbono indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata. Allo scopo di garantire una corretta informazione degli utilizzatori delle sementi e dei consumatori e di evitare pratiche ingannevoli, è opportuno applicare le stesse norme alle sementi e ai tuberi-seme di patate importati nell'ambito delle suddette decisioni.

Inoltre, le decisioni 95/513/CE e 95/514/CE scadono rispettivamente il 30 giugno 2000 e il 31 gennaio 2000. Appare auspicabile continuare a garantire l'equivalenza, mediante una nuova decisione, fino al 31 dicembre 2002.

Non vi sono incidenze finanziarie sul bilancio comunitario.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 95/513/CE relativa all'equivalenza dei tuberi-semi di patate prodotti in paesi terzi e della decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di barbabietole [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

[1] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggiere [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

[2] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [3], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

[3] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/54/CE della Commissione (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 30).

vista la direttiva 66/403/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [4], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

[4] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/49/CE (GU L 16 del 21.1.1999, pag. 30).

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [5], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

[5] GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 95/513/CE del Consiglio [6] stabilisce, per un periodo determinato, l'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in alcuni paesi terzi ai tuberi-semi di patate prodotti nella Comunità e conformi alla direttiva 66/403/CEE.

[6] GU L 296 del 9.12.1995, pag. 31.

(2) La decisione 95/514/CE del Consiglio [7] del stabilisce, per un periodo determinato, che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie soddisfano le condizioni fissate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE; la decisione 95/514/CE stabilisce inoltre che le sementi di determinate specie prodotte in alcuni paesi terzi sono equivalenti alle sementi corrispondenti prodotte nella Comunità.

[7] GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione.....del Consiglio

(3) Le decisioni 95/513/CE e 95/514/CE stabiliscono le condizioni relative alle indicazioni che devono figurare sugli imballaggi. La direttiva 98/95/CE del Consiglio dispone che, fatte salve le condizioni stabilite dalle procedure di autorizzazione previste dalla direttiva 90/220/CEE del Consiglio [8], dalle relative modifiche o dalla legislazione settoriale interessata, per le sementi e i tuberi-seme di patata di varietà geneticamente modificate, sia chiaramente indicato che la varietà è stata geneticamente modificata sulle etichette apposte sulle relative partite e sui documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano. Allo scopo di garantire una corretta informazione degli utilizzatori delle sementi e dei consumatori e di evitare pratiche ingannevoli, è opportuno applicare le stesse norme alle sementi e ai tuberi-seme di patate importati nell'ambito delle suddette decisioni.

[8] GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

(4) La decisione 95/513/CE scade il 30 giugno 2000. Le condizioni d'applicazione della suddetta decisione sussistono tuttora. È quindi opportuno prorogare l'applicazione della medesima sino al 31 dicembre 2002.

(5) La decisione 95/514/CE scade il 31 gennaio 2000. Le condizioni d'applicazione della suddetta decisione sussistono tuttora. È quindi opportuno prorogare l'applicazione della medesima sino al 31 dicembre 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte II dell'allegato alla decisione 95/513/CE, dopo il punto 2 è inserito il punto seguente:

"2bis Per i tuberi-seme di patate di varietà geneticamente modificate, le etichette apposte sulle relative partite e i documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e forniscono tutte le informazioni eventualmente richieste dalle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione comunitaria".

Articolo 2

All'articolo 2 della decisione 95/513/CE la data del "30 giugno 2000" è sostituita dal "31 dicembre 2002".

Articolo 3

Nella parte II.B dell'allegato alla decisione 95/514/CE, dopo il punto 4.1 è inserito il punto seguente.

"4.1.bis Per le sementi di varietà geneticamente modificate, le etichette apposte sulle relative partite e i documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e forniscono tutte le informazioni eventualmente richieste dalle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione comunitaria."

Articolo 4

All'articolo 6 della decisione 95/514/CE, la data del "31 gennaio 2000" è sostituita dal "31 dicembre 2002".

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì,

Per il Consiglio

Il Presidente

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