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Document 52000DC0790(02)
Report from the Commission to the Council and the European Parliament in accordance with Article 35 of Regulation (EEC) No 1600/92 - Report on the progress made in the implementation of Poseima from 1992 to 1998
Report from the Commission to the Council and the European Parliament in accordance with Article 35 of Regulation (EEC) No 1600/92 - Report on the progress made in the implementation of Poseima from 1992 to 1998
Report from the Commission to the Council and the European Parliament in accordance with Article 35 of Regulation (EEC) No 1600/92 - Report on the progress made in the implementation of Poseima from 1992 to 1998
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1600/92 - Relazione 1992-1998 sui progressi compiuti nella realizzazione del POSEIMA (presentati dalla Commissione) INTRODUZIONE 1. Situazione socioeconomica 1.1. Informazioni generali 1.2. Dati sull'agricoltura 2. Attuazione del regolamento-quadro agricolo del POSEIMA 2.1. Regime specifico di approvvigionamento (RSA) 2.2. Aiuti alle produzioni agricole delle Azzorre e di Madera 2.2.1. Misure comuni a entrambe le regioni 2.2.2. Misure a favore delle produzioni di Madera 2.2.3. Misure a favore delle produzioni delle Azzorre 2.3. Altre misure 2.3.1. Il simbolo grafico 2.4. Dati di bilancio 2.5. Misure derogatorie in materia strutturale 2.6. Misure in campo fitosanitario 3. Misure relative al FEAOG-Orientamento 4. Conclusioni ALLEGATO 1 Regime specifico di approvvigionamento (RSA) ALLEGATO 2 Evoluzione degli aiuti specifici alle produzioni agricole locali ALLEGATO 3 Misure derogatorie in materia strutturale ALLEGATO 4 Misure in campo fitosanitario ALLEGATO 5 Misure relative al FEAOG-Orientamento INTRODUZIONE 1. In virtù dell'atto di adesione del Portogallo alle Comunità europee, le disposizioni del trattato e le politiche comuni, in particolare nel settore agricolo, sono state applicate immediatamente e integralmente alle regioni autonome delle Azzorre e di Madera fin dall'adesione, con alcune deroghe specifiche nell'applicazione delle politiche comuni. In una dichiarazione comune allegata all'atto di adesione, gli Stati membri hanno invitato le istituzioni comunitarie a prestare particolare attenzione alle politiche di sviluppo dei due arcipelaghi. 2. La decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 [1], ha istituito un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA). Esso è inteso a tenere presenti, nell'applicazione delle politiche comunitarie, le caratteristiche particolari e gli svantaggi dei due arcipelaghi, dovuti ad una serie di fattori come l'insularità, la forte lontananza, la superficie esigua, un'orografia e un clima problematici, la dipendenza economica da alcuni prodotti e i mercati locali poco sviluppati e dispersi, che condizionano la vita socioeconomica di queste regioni ultraperiferiche. [1] GU L 171 del 29.6.1991, pag. 10. 3. Il programma POSEIMA, espressione concreta di una solidarietà della Comunità nei confronti delle regioni ultraperiferiche indispensabile per una migliore integrazione nel mercato interno, è concepito come un quadro di riferimento per l'applicazione delle politiche comunitarie nelle due regioni; esso si basa sul duplice principio dell'appartenenza delle Azzorre e di Madera alla Comunità e del riconoscimento della loro realtà regionale, dovuta alla loro situazione geografica particolare. 4. Per consentire un'integrazione effettiva delle Azzorre e di Madera nella Comunità, il POSEIMA ha stabilito, per il settore agricolo e agroindustriale, una serie di interventi mirati principalmente ad agevolare l'approvvigionamento delle regioni e a sviluppare o conservare determinare attività produttive locali. Il programma permette di adeguare gli interventi della PAC alle limitazioni specifiche della produzione agricola nelle Azzorre e a Madera. 5. A tal fine, il 15 giugno 1992 il Consiglio ha adottato un regolamento-quadro [2] relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli; tali misure sono attuate da numerosi regolamenti d'applicazione della Commissione. [2] Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio (GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1). 6. Inoltre, tenuto conto della rilevanza economica e sociale della produzione di banane per Madera, la Comunità ha prestato particolare attenzione a questa filiera tradizionale con l'applicazione di misure strutturali specifiche e l'adozione del regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio (OCM nel settore della banana) e dei regolamenti d'applicazione della Commissione. 7. La dichiarazione comune sulle regioni ultraperiferiche della Comunità, allegata al trattato sull'Unione europea, ha confermato la strategia su cui si basa il programma POSEIMA. Il trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, ha introdotto un nuovo articolo 299, paragrafo 2, che si applica alle regioni ultraperiferiche e che rende permanente il quadro specifico previsto dalla Comunità per tali regioni. 8. Nel 1994, a norma del titolo VI del POSEIMA e dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 1600/92, la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una prima relazione 1992-1993 sui progressi compiuti nella realizzazione del POSEIMA [3]. [3] COM(94) 476 def., del 9.12.1994. 9. Le autorità portoghesi hanno trasmesso alla Commissione alcune relazioni sull'attuazione del programma in questione e hanno avanzato alcune richieste di modifica del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio. 10. Nel quadro dell'esercizio SEM 2000, la Commissione ha incaricato un consulente esterno di elaborare un rapporto di valutazione del capitolo agricolo del POSEIMA. 11. Dopo otto anni di applicazione è opportuno stabilire un bilancio complessivo, misura per misura, del grado di attuazione e utilizzazione di ciascun provvedimento in materia di agricoltura. Il presente documento presenta questo bilancio, tenendo conto dell'esperienza acquisita e degli effetti delle azioni realizzate. 12. Si osservi che alcune delle misure in questione riguardano ambedue gli arcipelaghi, mentre altre rispondono a situazioni specifiche di uno o dell'altro. 1. Situazione socioeconomica 1.1. Informazioni generali Le Azzorre L'arcipelago della Azzorre è situato nell'Atlantico settentrionale, ad oltre 1500 km ad ovest di Lisbona, a metà strada tra l'America del nord e l'Europa. Le Azzorre sono costituite da 9 isole principali, disperse su una distanza di 560 km. L'isola principale è São Miguel (757 km ), seguita da Pico (446 km ) e Terceira (402 km ). La superficie complessiva dell'arcipelago è di 2 335 km . Il clima assai umido e ventoso ha creato isole verdeggianti, abitate e coltivate solamente lungo le coste e coperte di pascoli e foreste dai 300 ai 400 metri di altezza. La popolazione è di circa 245 000 abitanti. La densità media è elevata (105 abitanti/km ), ma molto variabile da un'isola all'altra. Nelle Azzorre non vi sono grandi città. Soltanto due agglomerati superano i 10 000 abitanti: Ponta Delgada nell'isola di São Miguel e Angra do Heroismo nell'isola di Terceira. La popolazione è generalmente sparsa. Il PIL (prodotto interno lordo) regionale pro capite è pari alla metà della media europea (nel 1996). Il tasso di disoccupazione è del 7,2%. Il turismo non è ancora sufficientemente sviluppato, anche se le capacità ricettive aumentano di anno in anno. La tabella seguente presenta la ripartizione della popolazione attiva e il peso economico dei vari settori di attività. >SPAZIO PER TABELLA> Madera L'arcipelago vulcanico di Madera, con una superficie di 795 km , si compone di due isole abitate, Madera e Porto Santos, più alcune isole disabitate (le Desertas e le Selvagens); esso è situato nel mezzo dell'oceano Atlantico, a 1 000 km da Lisbona e a 600 km dalle coste del Marocco. Il clima è subtropicale, a tendenza mediterranea, fortemente influenzato dalla corrente del Golfo. La popolazione (260 000 abitanti) è concentrata per il 98% nell'isola di Madera; la densità è molto elevata, con 324 abitanti/km . L'economia dipende fortemente dal turismo, un'attività di antica tradizione, concentrata nella capitale dell'arcipelago, Funchal (48 000 abitanti). Il PIL pro capite è pari al 54% della media europea e il tasso di disoccupazione è del 5,5%. La tabella seguente presenta la ripartizione della popolazione attiva e il peso economico dei vari settori di attività. >SPAZIO PER TABELLA> 1.2. Dati sull'agricoltura Le Azzorre L'agricoltura occupa una parte preponderante nell'economia delle Azzorre, ma è penalizzata dalla sopravvivenza di una struttura fondiaria caratterizzata da piccole aziende disperse e attrezzature insufficienti dal punto di vista qualitativo e quantitativo. L'arcipelago conta circa 18 000 aziende agricole, con una superficie totale di 136 000 ettari, di cui soltanto l'8% è costituito da terre coltivate, situate a un'altitudine inferiore a 300 metri; sopra i 300 metri si trovano soltanto pascoli permanenti e foreste. Le aziende agricole sono divise in vari blocchi (dai 3,5 di São Miguel ai 32 di Corvo) e la metà della superficie agricola è in affitto. La caratteristica principale dell'agricoltura nelle Azzorre è la produzione di bovini in pascoli estensivi, che occupano l'88% della SAU (superficie agricola utilizzata). La produzione animale rappresenta l'82% del valore della PAF (produzione agricola finale): prevale la produzione di latte di vacca (il 60% della PAF), seguita da quella di carni bovine e dall'esportazione di vitelli. Le colture principali sono costituite dai foraggi (soprattutto il granturco, con 5 500 ha), dalla vite, dalla patata (1 500 ha), dalla barbabietola da zucchero e dal tabacco; in alcune zone (São Miguel) hanno una certa importanza gli ananassi e il tè. Madera L'agricoltura di Madera è molto condizionata dal rilievo: l'88% del territorio ha una pendenza superiore al 16% e il 65% ha una pendenza superiore al 25%. Questo rilievo montuoso può essere suddiviso in tre zone agricole in funzione dell'altitudine: il primo "piano" (le zone costiere abitate) è dedicato alla coltivazione della banana e di altri frutti subtropicali; il secondo è dominato dalla viticoltura e dall'orticoltura, che occupano i poggi; i terreni più alti sono coltivati a granturco e frutteti. Fino al limite dei terreni coltivabili (700 m di altezza), l'occupazione del suolo è estremamente densa: circa 17 000 aziende occupano una superficie di circa 13 000 ha, con 7 500 ha di superficie agricola utilizzabile. Ognuna di queste minuscole aziende (la SAU media è di 0,43 ha) è divisa in media in tre blocchi; tale frammentazione costituisce un grave limite, che rende spesso impossibile l'impiego del trattore o persino della trazione animale. Il sistema di conduzione dominante (nel 94% delle aziende) è quello familiare, con un impiego molto intensivo della manodopera (in media 2,75 unità di lavoro agricolo annuo per ettaro di SAU). La maggior parte delle aziende è orientata verso l'autoconsumo e commercializza meno del 50% della produzione. Il clima della regione favorisce lo sviluppo di una grande varietà di prodotti agricoli, nonostante un lungo periodo annuo di siccità (da 3 a 6 mesi). Date le scarse precipitazioni estive, l'agricoltura deve ricorrere all'irrigazione. Grazie a una fittissima rete di canali, Madera è al primo posto nazionale per la superficie agricola irrigata (il 75% della SAU). La produzione vegetale è nettamente dominante (72% della PAF): si tratta essenzialmente di vigneti (2 200 ha), colture subtropicali come la banana (1 600 ha), l'ananasso e la canna da zucchero, nonché patate e fiori (30 ha), che costituiscono la maggior parte delle produzioni agricoli commercializzate. Per quanto riguarda la produzione animale, prevale la produzione intensiva di volatili e suini, mentre mancano le colture foraggere e i pascoli. A parte i limiti strutturali e la parcellizzazione dell'offerta, questa agricoltura orientata verso le produzioni vegetali e decisamente intensiva soffre degli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità, che impongono forti costi supplementari sui fattori produttivi. 2. Attuazione del regolamento-quadro agricolo del POSEIMA 2.1. Regime specifico di approvvigionamento (RSA) L'obiettivo del RSA è di garantire l'approvvigionamento delle regioni in questione e compensare i costi supplementari per l'approvvigionamento di prodotti agricoli, dovuti all'insularità e alla lontananza. Il regime è stato concepito come risposta al fabbisogno di consumo della popolazione e come strumento per sviluppare le attività di produzione e trasformazione: riducendo i costi dei mezzi di produzione, esso intende mantenere e sviluppare le attività agricole e l'industria locale di trasformazione. Descrizione del regime Per i prodotti agricoli indispensabili al consumo corrente e/o alla trasformazione negli arcipelaghi (indicati negli allegati I e II del regolamento, rispettivamente per le Azzorre e per Madera) viene elaborato, per ogni campagna, un bilancio di approvvigionamento entro i limiti delle necessità del mercato locale e tenendo conto delle produzioni locali. I quantitativi di prodotti che fruiscono del RSA sono riesaminati periodicamente in base all'evoluzione del fabbisogno delle isole. La valutazione delle necessità delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio previsionale distinto. Al fine di realizzare l'obiettivo del POSEIMA, ossia ridurre i prezzi per l'utilizzatore finale stimolando la concorrenza tra le fonti di approvvigionamento, questa misura esonera dai dazi doganali le importazioni in provenienza dai paesi terzi e consente la fornitura degli stessi prodotti in provenienza dalla Comunità a condizioni equivalenti, per l'utilizzatore finale, al vantaggio economico derivante dall'esenzione dai dazi doganali. Un'attenzione particolare è dedicata agli effetti economici indotti e in particolare al trasferimento dei vantaggi economici concessi. I prodotti che beneficiano del RSA non possono essere né riesportati né rispediti verso il resto della Comunità. Tuttavia, in caso di trasformazione negli arcipelaghi, il divieto non si applica alle spedizioni e alle esportazioni tradizionali; in tal caso non è concessa alcuna restituzione. Le modalità comuni di applicazione del RSA sono definite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione, del 30 giugno 1992 [4]. [4] GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6. Spetta allo Stato membro adottare tutte le misure appropriate per verificare che i benefici accordati vengano effettivamente trasferiti fino all'utilizzatore finale. A tale scopo, si specifica che possono essere eventualmente controllati i margini commerciali praticati dai vari operatori interessati. Per garantire che i benefici accordati vengano trasferiti, viene costituita una cauzione, che è svincolata una volta effettuati i controlli su tutta la filiera, fino alla vendita dei prodotti agli agricoltori o presso le industrie beneficiarie dell'aiuto. Le autorità portoghesi forniscono periodicamente dati che permettano di controllare e adeguare i bilanci in funzione del fabbisogno delle isole. Osservazioni e analisi Il ricorso al regime varia da una regione all'altra. Nelle Azzorre, i prodotti contemplati dal RSA (tranne il riso, destinato al consumo diretto) sono destinati soprattutto alle attività di trasformazione: si tratta dello zucchero greggio di barbabietola (per la raffinazione), del frumento (per l'industria molitoria), del malto (per l'industria birraria), dell'orzo e del mais (per l'alimentazione del bestiame). A Madera, invece, la parte destinata al consumo diretto è più consistente (riso, oli vegetali, zucchero, carni suine e bovine, prodotti lattiero-caseari). Il RSA comprende inoltre la fornitura di animali riproduttori originari della Comunità (articolo 4): sono previsti aiuti alla fornitura di pulcini destinati alla riproduzione, uova da cova e riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina. Queste misure sono finalizzate a potenziare o avviare alcuni comparti per rafforzare la produzione locale, riducendo i costi di produzione e aumentando lo scarso tasso di autoapprovvigionamento. Il regolamento (CEE) n. 1600/92 stabilisce inoltre, per Madera, l'approvvigionamento temporaneo (dalla campagna 1992/93 a quella 1995/96) nel quadro del RSA per tre tipi di prodotti: le patate da semina (codice NC 0701 10 00) e i bovini destinati all'ingrasso e al consumo nell'arcipelago. La misura è scaduta nel giugno 1996, senza che la produzione locale si sia sviluppata abbastanza per garantire l'approvvigionamento locale. In attesa di trarre conclusioni dalla valutazione e al fine di evitare una brusca cessazione della sua applicazione, il provvedimento è stato prorogato dal Consiglio, a titolo transitorio, fino al 30 giugno 1997 [5]. [5] Regolamento (CE) n. 2348/96 del Consiglio (GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1). Dal funzionamento del RSA tra il 1992/93 e il 1997/98 si possono trarre alcune conclusioni e analisi. L'allegato 1 riporta i principali dati statistici. I tassi di utilizzazione citati corrispondono al rapporto titoli utilizzati/bilancio di approvvigionamento. -L'importanza del RSA è rivelata dal suo peso relativo nelle spese totali del programma, che è nell'ordine del 70%, ma varia a seconda delle regioni: a Madera il RSA rappresenta il 94% delle spese, mentre il 6% è destinato agli aiuti specifici di sostegno alla produzione; nelle Azzorre, invece, ciascuno dei due tipi di spesa ammonta all'incirca al 50%. -Le spese del RSA sono comunque in diminuzione, soprattutto a partire dal 1995, a causa della riduzione degli importi unitari degli aiuti versati ai prodotti comunitari. Con i cambiamenti introdotti dalla riforma della PAC e in seguito agli impegni comunitari scaturiti dagli ultimi accordi del GATT (Uruguay Round) e al progressivo livellamento tra prezzi mondiali e prezzi comunitari, gli aiuti unitari per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, basati principalmente sui prezzi praticati all'esportazione, sono diminuiti per alcuni prodotti. Nel 1995/96 è stato registrato un calo notevole degli aiuti: per alcuni cereali, in particolare il frumento tenero, essi si sono addirittura azzerati. Questa evoluzione ha destato preoccupazioni per quanto riguarda l'obiettivo di compensare i costi supplementari e ridurre in tal modo i costi di produzione. -Entro i limiti imposti dalla normativa vigente, la Commissione ha provveduto a gestire gli effetti indotti da questi cambiamenti del contesto internazionale. Ha inoltre avviato valutazioni esterne nel quadro del SEM 2000 allo scopo di individuare le difficoltà reali nell'applicazione del RSA e predisporre le relazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento sull'attuazione dei suddetti regimi. -Nel rapporto esterno di valutazione del capitolo agricolo del POSEIMA si è giunti alla conclusione che i mezzi istituiti dal regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio non consentono sempre di garantire il conseguimento dello scopo principale del RSA, ossia compensare i costi supplementari a carico delle regioni, vista la nuova situazione dei mercati. Mancano criteri obiettivi per quantificare la lontananza e l'insularità delle regioni: l'attuale metodo di calcolo degli aiuti ai prodotti comunitari introduce, in alcuni casi, una compensazione eccessiva rispetto ai costi supplementari di approvvigionamento, mentre in altri casi l'aiuto resta inferiore a tali costi. -Dal punto di vista economico, si può constatare che il regime ha contribuito a ridurre i prezzi nei due arcipelaghi; a Madera si effettuano periodicamente controlli finanziari secondo le regole di revisione dei conti del settore pubblico e il modello generale stabilito dalla Commissione per controllare i beneficiari del FEAOG-Garanzia (regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio), mentre nelle Azzorre i regimi dei prezzi contrattuali e i margini di commercializzazione fissati sono controllati dall'ufficio di ispezione delle attività economiche. Nel processo di formazione dei prezzi si tiene generalmente conto degli aiuti del RSA. Il regime ha accusato alcune difficoltà di funzionamento e in particolare un divario tra le previsioni e il fabbisogno in alcuni bilanci. All'origine di tali squilibri vi sono l'impiego di dati statistici incompleti (che non tenevano conto di alcune transazioni commerciali tra il Portogallo e le regioni autonome), le complessità amministrative iniziali e i cambiamenti quantitativi e qualitativi delle abitudini di consumo. Questi problemi sono stati risolti, ma occorre prevedere alcune modifiche delle modalità d'applicazione istituite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione [6]. [6] GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6. 2.2. Aiuti alle produzioni agricole delle Azzorre e di Madera Il POSEIMA prevede la concessione di aiuti alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione a favore delle produzioni agricole, allo scopo di mantenere e consolidare le attività tradizionali e di diversificare le produzioni. In alcuni casi tali aiuti sono completati dagli aiuti del RSA per i mezzi di produzione e gli animali riproduttori. I costi di queste misure specifiche a favore delle produzioni locali, pari al 30% circa delle spese totali del programma, sono ripartiti diversamente secondo i settori: a Madera, ha beneficiato del regime soprattutto la produzione di patate alimentari, con il 72% degli aiuti (le banane erano escluse dal regime); nelle Azzorre, i principali beneficiari delle misure sono l'allevamento bovino (74%) e la coltivazione dell'ananasso (19%). 2.2.1. Misure comuni a entrambe le regioni È concesso un aiuto per ettaro ai produttori che realizzano un programma di iniziative finalizzato all'incremento e/o alla diversificazione della produzione e/o al miglioramento qualitativo nei settori degli ortofrutticoli, dei fiori e delle piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché del tè di cui al capitolo 9 della stessa (articolo 11). L'importo massimo dell'aiuto è di 500 EUR se il finanziamento pubblico concesso dallo Stato membro ammonta ad almeno 300 EUR e l'apporto dei produttori almeno a 200 EUR. Le iniziative in questione devono peraltro inquadrarsi in programmi della durata minima di tre anni e che interessino una superficie minima di 0,3 ettari. Gli aiuti non si applicano alla produzione delle banane e delle patate alimentari a Madera, né a quella delle patate da semina e degli ananassi nelle Azzorre. Le procedure di applicazione sono risultate pesanti dal punto di vista amministrativo e la struttura e gli importi degli aiuti non hanno avuto gli effetti incentivanti auspicati. La misura non è stata applicata. Nello stesso settore, è concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna tra singoli produttori ovvero associazioni di produttori stabiliti negli arcipelaghi, da un lato, e operatori stabiliti nel resto della Comunità, dall'altro, allo scopo di favorire la commercializzazione sul mercato comunitario dei prodotti raccolti nelle isole (articolo 12). Il volume di produzione interessato è di 3 000 tonnellate per prodotto e per anno in ciascuna regione. L'importo dell'aiuto, che viene concesso all'acquirente, è pari al 10% del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione (elevabile al 13% nel caso di consorzi di produttori e operatori realizzati per un minimo di tre anni). Il bilancio di questa misura è riassunto nella tabella 1 dell'allegato 2. La misura è stata in generale giudicata positivamente dai produttori, malgrado la difficoltà di stipulare contratti triennali. Tale possibilità non è stata utilizzata. La Comunità partecipa al finanziamento di uno studio economico di analisi e prospezione nel settore degli ortofrutticoli, soprattutto tropicali, trasformati nei due arcipelaghi (articolo 13). Lo studio, non ancora realizzato, dovrà individuare le strozzature che frenano il settore e servire da base per il suo sviluppo. È stata menzionata la possibilità che il finanziamento comunitario, attualmente comune alle due regioni, sia separato e attribuito a ciascuna regione individualmente, per la realizzazione di due studi indipendenti e specifici. Lo studio potrebbe inoltre riguardare anche il settore degli ortofrutticoli freschi e non soltanto quello degli ortofrutticoli trasformati. 2.2.2. Misure a favore delle produzioni di Madera Nel settore dell'allevamento e particolarmente in quello delle carni bovine, il regolamento stabilisce misure di sostegno destinate a contribuire allo sviluppo dei prodotti dell'allevamento tradizionale di Madera, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago (valutato nel quadro di un bilancio periodico). Queste misure, oltre all'approvvigionamento di riproduttori di razza pura e all'approvvigionamento temporaneo di animali per l'ingrasso sul posto (cfr. RSA), prevedono un'integrazione di 48,3 EUR al premio di base concesso per l'ingrasso dei bovini maschi e al premio per il mantenimento delle vacche nutrici (articolo 14). Il bilancio di questa misura è riassunto nella tabella 2 dell'allegato 2. Per quanto riguarda gli aiuti all'ingrasso di bovini maschi, la misura è stata messa in atto progressivamente; gli aiuti alle vacche nutrici, invece, non hanno incontrato un'adesione significativa da parte da parte degli allevatori. Ciò è dovuto soprattutto ai limiti strutturali del settore, caratterizzato da un numero molto basso di animali per azienda e orientato in larga misura verso la produzione di latte come fonte di reddito principale e verso l'autoconsumo. Questo tipo di allevamento tradizionale ha una scarsa capacità di risposta ai nuovi contesti economici. Di conseguenza, le integrazioni dei premi bovini non hanno conseguito il loro obiettivo di sostenere efficacemente la produzione locale. Le importazioni di carni fresche, incentivate dal RSA, hanno in parte sostituito il fabbisogno di carni bovine da consumo, precedentemente soddisfatto dalla produzione locale. La tabella 3 dell'allegato 2 riassume l'evoluzione del settore bovino nell'arcipelago. L'applicazione delle misure previste all'articolo 14 non ha evitato che il volume della produzione locale di carni bovine diminuisse del 17% tra il 1993 e il 1998 e, anche se l'evoluzione negativa sembra essersi stabilizzata durante le ultime campagne, l'aumento del consumo di carni fresche rispetto a quello di carni congelate non apporta benefici alla produzione locale. È inoltre corrisposto alle latterie un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago. L'importo dell'aiuto, in seguito alle modifiche agromonetarie, è attualmente fissato a 8,14 EUR/100 kg (articolo 15). L'evoluzione della misura è riassunta nella tabella 4 dell'allegato 2. La produzione locale di latte ha registrato una diminuzione durante il periodo in questione, in seguito alla riduzione del numero di vacche lattiere. Il consumo si basa sempre di più sui prodotti importati tramite il RSA, la cui quantità è aumentata del 18% tra il 1993 e il 1997. Gli aiuti alla centrale del latte non sono stati sufficienti a mantenere l'equilibrio tra l'approvvigionamento esterno e la produzione locale. Il premio ai produttori è rimasto praticamente costante e l'incidenza della misura è sempre più ridotta, in quanto essa si applica soltanto a una piccola parte del latte prodotto nella regione. Questo settore è caratterizzato da difficoltà strutturali. Un aiuto forfettario per ettaro è versato a favore della coltivazione e della raccolta delle patate alimentari, su una superficie non superiore a 2 000 ha all'anno (articolo 16). L'importo dell'aiuto è attualmente di 596 EUR per ettaro all'anno. L'evoluzione della misura figura nella tabella 5 dell'allegato 2. Il provvedimento è stato pienamente attuato, con effetti molto positivi per un alto numero di beneficiari: esso ha determinato un aumento significativo dei ricavi dei produttori di patate e un effettivo incremento di competitività. La struttura fondiaria, associata allo svantaggio costituito dalle forti pendenze, impedisce la meccanizzazione delle operazioni colturali e impone pertanto una forte percentuale di manodopera, con costi di produzione molto elevati: le autorità regionali hanno segnalato che, nella coltura della patata, il margine lordo standard è inferiore del 9,3% al margine nazionale. La canna da zucchero è coltivata a Madera su particelle di piccole dimensioni, sulle quali tutte le operazioni colturali sono effettuate manualmente, per la produzione di sciroppo di zucchero (Mel de cana) o di rum agricolo. Nell'ambito di un piano di ristrutturazione presentato dalle autorità portoghesi ai fini del miglioramento delle piantagioni, è accordato un aiuto forfettario per ettaro a favore della coltura della canna da zucchero. L'aiuto è erogato ai singoli produttori oppure alle associazioni od organizzazioni di produttori. A partire dal sesto anno di applicazione, esso viene corrisposto esclusivamente alle associazioni od organizzazioni di produttori (articolo 17). Il finanziamento comunitario dell'aiuto copre fino al 60% delle spese sovvenzionabili, se il finanziamento pubblico è almeno pari al 15%; se quest'ultimo è inferiore, l'importo dell'aiuto comunitario viene ridotto proporzionalmente. La tabella 6 dell'allegato 2 mostra l'evoluzione della misura. È inoltre accordato un aiuto per la trasformazione diretta della canna in sciroppo di zucchero o in rum agricolo, che viene versato, secondo i casi, al fabbricante di sciroppo o al distillatore, a condizione che un prezzo minimo da stabilirsi ogni anno sia stato pagato al produttore di canna (articolo 18). L'aiuto è accordato per la produzione di un quantitativo massimo annuale di 250 tonnellate per lo sciroppo di zucchero e di 2 500 ettolitri di alcole a 71,8° per il rum agricolo. L'evoluzione della misura figura nella tabella 7 dell'allegato 2. Le due misure hanno avuto un impatto positivo e hanno aumentato la competitività, il reddito lordo dei coltivatori e la produzione, anche se si constata una diminuzione graduale del numero di aiuti per la coltura nel corso del periodo considerato. L'aumento della produzione di canna da zucchero (pari al 22% tra il 1994 e il 1997) ha comportato soprattutto un aumento della produzione di sciroppo: in tale settore viene attualmente trasformato oltre il 60% della canna prodotta, mentre la trasformazione in rum agricolo è diminuita (nonostante l'aiuto per unità di canna trasformata sia molto superiore nel caso del rum). Il settore vitivinicolo di Madera fruisce di quattro diversi tipi di aiuto: -tre tipi di aiuto sono concessi per sostenere la fabbricazione dei vini liquorosi di Madera, nei limiti delle necessità corrispondenti ai metodi tradizionali di questa regione (articolo 21); -un aiuto forfettario all'ettaro è concesso per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d nelle zone di produzione tradizionali (articolo 22). Per la dolcificazione del vino liquoroso, è concesso un aiuto per l'acquisto, nel resto della Comunità, di mosti concentrati rettificati. L'importo è fissato in base alle condizioni di approvvigionamento, e in particolare ai costi determinati dalla situazione geografica di Madera, ai prezzi dei prodotti sul mercato comunitario e su quello mondiale e alle implicazioni economiche dell'aiuto previsto. È concesso un aiuto per l'acquisto, presso organismi d'intervento, di alcole vinico ottenuto mediante distillazione [7]. L'importo dell'aiuto viene determinato mediante gara e le condizioni di questo smaltimento specifico vengono stabilite in modo da non perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande spiritose nella Comunità. [7] Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1). Non sono concesse restituzioni per l'esportazione di mosti e alcole vinico a partire da Madera. Infine, è accordato un aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi, limitatamente a un quantitativo massimo annuo di 20 000 ettolitri. L'aiuto è accordato per vini liquorosi il cui invecchiamento non sia inferiore a cinque anni; per ogni partita, esso viene versato per la durata di tre campagne. L'importo dell'aiuto è di 0,020 EUR per ettolitro al giorno. L'aiuto all'acquisto di alcole vinico non è stato applicato a Madera. L'evoluzione delle altre due misure figura nella tabella 8 dell'allegato 2. Per quanto riguarda l'aiuto forfettario per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d., il cui importo è attualmente fissato - in seguito agli adeguamenti agromonetari - a 476,76 EUR/ha, l'evoluzione della misura è riassunta nella tabella 9 dell'allegato 2. Tali provvedimenti hanno avuto un effetto positivo, poiché hanno consentito di migliorare il reddito lordo, a prezzi reali, dei produttori di vino, anche se la loro evoluzione è stata meno favorevole che in Portogallo. Secondo le autorità regionali, l'aiuto all'acquisto di mosto concentrato rettificato rappresenta il 6% del costo globale di acquisto e l'aiuto all'invecchiamento del vino liquoroso di Madera rappresenta circa il 20% dei costi d'invecchiamento per cinque anni. I vitigni nobili di Madera (Malvasia, Cândida, Boal da Madeira, Verdelho, Sercial e Terrantez) sono caratterizzati da scarsa produttività (inferiore del 50% a quella di altri vigneti della regione) e da costi di produzione più elevati (del 60%), a causa del sistema di coltivazione e di potatura e della maggiore sensibilità alle malattie crittogamiche. In mancanza di associazioni di produttori, la Commissione ha autorizzato provvisoriamente il versamento dell'aiuto ai singoli produttori tramite l'Istituto del vino di Madera. 2.2.3. Misure a favore delle produzioni delle Azzorre Sono concessi aiuti a sostegno delle principali attività economiche tradizionali delle Azzorre nel settore delle carni bovine e in quello lattiero-caseario (articolo 24). -Nel settore delle carni bovine, il regolamento prevede la concessione di un'integrazione, pari a 48,3 EUR, del premio per l'ingrasso di bovini maschi e di quello per il mantenimento delle vacche nutrici. Nella tabella 10 dell'allegato 2 figura l'evoluzione di questa misura. L'effetto dei provvedimenti è stato molto positivo: il volume della produzione di carni bovine nelle Azzorre è aumentato quasi del 20% tra il 1992 e il 1997 e la competitività della produzione di carne, nonché il reddito lordo dei produttori a prezzi reali, hanno registrato un incremento molto significativo. -Nel settore lattiero-caseario, è accordato un premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera, limitatamente a un massimo di 78 000 capi. Il premio è versato agli allevatori e il suo importo è pari a 80 EUR per vacca detenuta dall'allevatore il giorno di presentazione della domanda. La tabella 11 dell'allegato 2 mostra l'evoluzione della misura. Il provvedimento è stato pienamente utilizzato: rappresenta quasi il 58% dell'importo totale degli aiuti alla produzione locale accordati alle Azzorre e il suo effetto è stato molto positivo. Si constata, fra l'altro, un miglioramento genetico in seguito all'introduzione di riproduttori nell'ambito del RSA. Grazie agli aiuti e all'aumento di produttività, il reddito lordo reale dei produttori è salito del 20% tra il 1992 e il 1997. La produzione di latte è aumentata del 30% circa (percentuale che supera del 5% la crescita della produzione lattiera in Portogallo nello stesso periodo). Nella campagna 1999/2000, le Azzorre hanno superato per la prima volta la loro quota latte. -È inoltre accordato un aiuto per l'ammasso privato dei formaggi di fabbricazione tradizionale São Jorge di almeno tre mesi d'età e Ilha di almeno 45 giorni d'età, per sostenere le principali attività tradizionali delle Azzorre nel settore dei prodotti lattiero-caseari [8]. Finora sono stati firmati soltanto contratti di ammasso per il formaggio Ilha; l'aiuto per il formaggio São Jorge non è invece stato richiesto, in quanto le condizioni di validità di un contratto di ammasso (periodo di ammasso inferiore a 60 giorni, dopo 90 giorni di maturazione) e la domanda di questo tipo di formaggio rendono per il momento superfluo tale aiuto. Nella tabella 12 dell'allegato 2 figura l'evoluzione di questa misura. [8] Regolamento (CEE) n. 2174/92 della Commissione (GU L 217 del 31.7.1992, pag. 64). Per lo sviluppo della produzione di barbabietola da zucchero, è concesso un aiuto forfettario per ettaro limitatamente a una superficie corrispondente a una produzione annua di 10 000 tonnellate di zucchero bianco. L'importo dell'aiuto è pari a 500 EUR per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta. Parallelamente è concesso un aiuto specifico per la trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole raccolte nelle Azzorre, limitatamente a una produzione globale annua di 10 000 tonnellate di zucchero raffinato. L'importo dell'aiuto è attualmente di 20 EUR per 100 kg di zucchero raffinato, ma può essere modificato (articolo 25). L'evoluzione della misura è riassunta nella tabella 13 dell'allegato 2. L'aiuto per ettaro ha avuto un risultato positivo tra il 1992 e il 1996; l'evoluzione negativa che si è verificata negli anni successivi è probabilmente dovuta alle condizioni climatiche avverse, ma non mette in discussione l'effetto della misura sulla produzione e sul reddito lordo degli agricoltori. Per quanto riguarda l'aiuto concesso esclusivamente all'industria di trasformazione locale, occorre sottolineare che esso è completato dal RSA (approvvigionamento in zucchero greggio per la raffinazione sul posto). Le due misure di sostegno, in particolare quella del RSA, hanno favorito e mantenuto attiva l'industria locale, indispensabile per il proseguimento della coltura della barbabietola da zucchero nelle Azzorre. È concesso un premio integrativo del premio previsto nell'OCM del tabacco greggio, per la raccolta di tabacco in foglia della varietà Burley P., nel limite di 250 t. Il premio integrativo, che ammonta a 0,2 EUR per kg di tabacco in foglia, è versato agli acquirenti (articolo 26). La tabella 14 dell'allegato 2 mostra l'evoluzione della misura. Il provvedimento ha avuto una buona applicazione e l'aumento di competitività dovuto all'effetto congiunto degli aiuti PAC e degli aiuti complementari POSEIMA ha avuto conseguenze molto positive sui redditi lordi, a prezzi reali, degli agricoltori e sulla produzione di tabacco nelle Azzorre: la superficie e il volume di produzione sono aumentati, rispettivamente, del 30% e del 38% fra il 1992 e il 1997. Per la coltura delle patate da semina, sono previsti due tipi di misure (articolo 27): -un aiuto alla produzione, pari a 500 EUR per ettaro, limitatamente a una superficie di 200 ettari, -e un aiuto alla commercializzazione, alle stesse condizioni definite all'articolo 12 (stipulazione di contratti di campagna tra produttori locali e operatori stabiliti nel resto della Comunità). L'evoluzione di queste misure figura nella tabella 15 dell'allegato 2. Le misure non sembrano aver esercitato l'effetto sperato sul settore delle patate da semina: si constata una diminuzione della superficie interessata dall'aiuto per ettaro e del numero di agricoltori beneficiari, mentre l'aiuto alla commercializzazione è stato utilizzato soltanto per la durata di tre campagne. Per la produzione di cicoria di cui al codice NC 1212 99 10 è concesso un aiuto di 500 EUR per ettaro, limitatamente a una superficie di 400 ettari (articolo 27). La tabella 16 dell'allegato 2 mostra l'evoluzione di questa misura. Anche se tra il 1992 e il 1995 l'andamento è stato positivo, l'effetto favorevole dell'aiuto sulla competitività relativa di questa coltura non è stato sufficiente a garantire il mantenimento dei livelli di produzione e nel corso delle ultime campagne la superficie coltivata e il volume di produzione hanno subito un calo significativo. Nel settore vitivinicolo, è concesso un aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali (articolo 29). L'importo dell'aiuto, che avrebbe dovuto essere concesso esclusivamente alle associazioni di produttori a partire dalla campagna 1997/98, è stato fissato a 476,76 EUR/ha in seguito agli adeguamenti agromonetari [9]. L'evoluzione della misura figura nella tabella 17 dell'allegato 2. [9] Regolamento (CEE) n. 2537/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 10). Il provvedimento è stato utile per quanto riguarda l'evoluzione positiva del numero di ettari e di agricoltori beneficiari. In mancanza di associazioni di produttori, la Commissione ha autorizzato provvisoriamente il versamento dell'aiuto ai singoli produttori tramite la Commissione vitivinicola delle Azzorre. Un aiuto di 1 EUR per kg è concesso per la produzione di ananassi, limitatamente a un quantitativo massimo di 2 000 tonnellate all'anno (articolo 30). La tabella 18 dell'allegato 2 mostra l'evoluzione di questa misura. Questo aiuto alla produzione di ananassi ha rappresentato, nel periodo considerato, quasi i 2/3 dell'importo complessivo degli aiuti alle produzioni vegetali dell'arcipelago. Gli aumenti di competitività conseguiti hanno avuto un effetto molto positivo sul volume della produzione e sul miglioramento dei redditi lordi dei produttori a prezzi reali. 2.3. Altre misure Il POSEIMA e il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio hanno stabilito inoltre alcune deroghe alla PAC, per contribuire al mantenimento delle produzioni locali: -nel settore del vino, in particolare, un'esenzione all'obbligo di distillazione e la non applicazione delle distillazioni volontarie e del premio per l'estirpazione. 2.3.1 Il simbolo grafico Per favorire la conoscenza e il consumo dei prodotti tipici delle regioni ultraperiferiche, i programmi POSEI prevedono un simbolo grafico, per la cui realizzazione la Commissione ha indotto una gara nel dicembre 1993. Il logo è stato scelto nel 1994 e le relative condizioni di utilizzazione sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione [10]. [10] Regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione (GU L 182 del 23.7.1996, pag. 9). Nel 1998 la Commissione ha avviato una campagna di promozione del logo, per far conoscere la sua esistenza, il suo significato e i vantaggi derivanti dal suo impiego. 2.4. Dati di bilancio Per il finanziamento del capitolo agricolo del POSEIMA sono state create alcune linee specifiche nel bilancio comunitario. La tabella 19 dell'allegato 2 riporta gli stanziamenti previsti e quelli eseguiti. Alle spese a carico del FEAOG-Garanzia occorre aggiungere i mancati introiti nel bilancio comunitario rappresentati dall'esonero dai dazi doganali per i prodotti dei paesi terzi che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. Il costo complessivo del POSEIMA è riportato nella tabella 20 dell'allegato 2. Dai precedenti dati si può concludere che: -il regime specifico di approvvigionamento rappresenta, in media, il 70% circa del costo complessivo nell'arco del periodo considerato e le misure a favore della produzione agricola rappresentano il 30% circa; tale ripartizione varia tuttavia secondo le regioni: mentre nelle Azzorre le due misure sono equivalenti, a Madera il RSA rappresenta il 94% del totale, -il costo del RSA è diminuito a causa della riduzione degli importi degli aiuti ai prodotti comunitari; tale riduzione è stata in gran parte compensata dall'aumento dei mancati introiti (esonero per i prodotti dei paesi terzi), -nelle Azzorre il costo delle misure di sostegno alla produzione locale si è più o meno stabilizzato a circa 2 000 milioni di escudo, pari a circa 10 milioni di EUR; a Madera, invece, l'applicazione di queste misure è stata più progressiva, il che sembrerebbe rivelare qualche difficoltà di realizzazione, -il costo globale del sistema introdotto nel 1992 si è stabilizzato a circa 40 milioni di EUR, in media, nel periodo considerato, -gli stanziamenti di bilancio iscritti nel bilancio del FEAOG-Garanzia sono sempre stati superiori alle spese effettivamente realizzate. Questa differenza è stata determinata dalla difficoltà di votare bilanci RSA che corrispondessero ai bisogni locali, all'avvio degli aiuti a favore delle produzioni agricole e alla loro progressione. Oggi tutte le misure hanno raggiunto la velocità di crociera e si sono stabilizzate; tuttavia, per adeguare meglio alcune di esse alle effettive situazioni regionali occorrerebbe aumentare le spese. 2.5. Misure derogatorie in materia strutturale Occorre ricordare che erano previste deroghe (articolo 32) all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, diventato regolamento (CE) n. 950/97, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (per una breve descrizione, si veda l'allegato 3). Tali deroghe sono state soppresse dal nuovo regolamento (CE) n. 1257/1999 sullo sviluppo rurale, a causa della flessibilità di tale regolamento: solo il considerando (53) fa riferimento alle esigenze specifiche di tali regioni, ma il testo del regolamento non prevede un dispositivo in materia. Le richieste di flessibilità, di modifiche o di deroghe e le possibili soluzioni saranno esaminate durante l'esercizio di programmazione. 2.6. Misure in campo fitosanitario L'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1600/92 prevede che le autorità competenti presentino alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Per una breve descrizione di tali misure, si veda l'allegato 4. 3. Misure relative al FEAOG-Orientamento Tali finanziamenti non formano oggetto della presente relazione e sono descritti succintamente nell'allegato 5 allo scopo di illustrare in maniera omogenea tutte le azioni della Comunità a favore del settore agricolo delle Azzorre e di Madera. 4. Conclusioni Il capitolo agricolo dei POSEI è molto importante, innovativo e adeguato alle specificità locali. Nell'insieme, si può constatare che queste misure hanno permesso di ovviare a certi vincoli relativi ai costi di produzione. In via complementare al sostegno fornito tramite la PAC, esse hanno permesso di migliorare in termini qualitativi o quantitativi la produzione locale. Le difficoltà constatate nel corso dell'attuazione delle misure agricole, nonché le domande presentate alla Commissione dalle autorità portoghesi, rendono opportuni alcuni adeguamenti. Se una parte di questi provvedimenti è di competenza della Commissione, altri richiedono una modifica del regolamento-quadro agricolo POSEIMA da parte del Consiglio. La Commissione intende presentare, conformemente a quanto emerso dalla presente relazione, una proposta di regolamento del Consiglio, basata su tre assi principali: -un adeguamento del regime specifico di approvvigionamento al fine di raggiungere meglio i suoi obiettivi, in particolare una modifica dell'elenco dei prodotti in base all'evoluzione dei bisogni riscontrati nelle regioni in questione e del contesto attuale, -un adeguamento delle misure che si sono rivelate, all'atto pratico, scarsamente idonee alle realtà regionali, al fine di accrescerne l'interesse e l'efficacia, -l'attuazione di nuove misure per tenere conto delle specificità e dei bisogni locali, nel rispetto degli obiettivi del POSEIMA. ALLEGATO 1 Regime specifico di approvvigionamento (RSA) Esecuzione per campagna dei bilanci votati (Fonte: Ministero dell'Economia - Direcçao-Geral das Relaçóes Económicas Internacionais - Lisbona) 1992-1993 - AZZORRE >SPAZIO PER TABELLA> 1993-1994 - AZZORRE >SPAZIO PER TABELLA> 1994-1995 - AZZORRE >SPAZIO PER TABELLA> 1995-1996 - AZZORRE >SPAZIO PER TABELLA> 1996-1997 - AZZORRE >SPAZIO PER TABELLA> 1997-1998 - AZZORRE >SPAZIO PER TABELLA> 1992-1993 - MADERA >SPAZIO PER TABELLA> * - 01/07/1992-31/10/1993 1993-1994 - MADERA >SPAZIO PER TABELLA> * - 01/11/1993-31/10/1994 ** - Salvo revisione nel corso dell'esercizio del bilancio considerato, le quantità rispettive fissate per uno dei prodotti elencati nell'allegato possono essere superate nei limiti del 20%, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale. Questa disposizione concerne i cereali, gli oli d'oliva e gli ortofrutticoli trasformati. 1994-1995 - MADERA >SPAZIO PER TABELLA> * - 01/11/1994-31/10/1995 ** - 01/09/1994-31/8/1995 *** - Salvo revisione nel corso dell'esercizio del bilancio considerato, le quantità rispettive fissate per uno dei prodotti elencati nell'allegato possono essere superate nei limiti del 20%, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale. Questa disposizione concerne i cereali, gli oli d'oliva e gli ortofrutticoli trasformati. 1995-1996 - MADERA >SPAZIO PER TABELLA> * - 01/11/1995-31/10/1996 1996-1997 - MADERA >SPAZIO PER TABELLA> * - 01/11/1996-31/10/1997 ** - Salvo revisione nel corso dell'esercizio del bilancio considerato, le quantità rispettive fissate per uno dei prodotti elencati nell'allegato possono essere superate nei limiti del 20%, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale. Questa disposizione concerne i cereali, gli oli d'oliva e gli ortofrutticoli trasformati. 1997-1998 - MADERA >SPAZIO PER TABELLA> * - 01/11/1997-31/10/1998 ** - Salvo revisione nel corso dell'esercizio del bilancio considerato, le quantità rispettive fissate per uno dei prodotti elencati nell'allegato possono essere superate nei limiti del 20%, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale. Questa disposizione concerne i cereali, gli oli d'oliva e gli ortofrutticoli trasformati. ALLEGATO 2 Evoluzione degli aiuti specifici alle produzioni agricole locali I dati statistici del presente allegato sono stati forniti dalla Regione autonoma di Madera e dalla Regione autonoma delle Azzorre, salvo diversa indicazione Tabella 1 Bilancio dell'articolo 12: aiuto per la commercializzazione di ortofrutticoli e piante fuori delle Azzorre e di Madera* >SPAZIO PER TABELLA> *Tutti i prodotti. Tabella 2 Bilancio di attuazione dell'articolo 14: aiuto integrativo all'ingrasso dei bovini maschi e al mantenimento delle vacche nutrici (Madera) >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 3 Evoluzione del settore bovino a Madera >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 4 Evoluzione dell'articolo 15: aiuto per il consumo umano di prodotti lattieri - Madera >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 5 Evoluzione dell'articolo 16: aiuto forfettario all'ettaro per la coltura delle patate alimentari - Madera >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 6 Evoluzione dell'articolo 17: aiuto forfettario all'ettaro per la coltivazione della canna da zucchero - Madera >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 7 Evoluzione dell'articolo 18: aiuto per la trasformazione diretta della canna in sciroppo di zucchero o in rum agricolo - Madera >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 8 Evoluzione dell'articolo 21: aiuto a sostegno della fabbricazione dei vini liquorosi di Madera >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 9 Evoluzione dell'articolo 22: aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento della viticoltura - Madera >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 10 Evoluzione dell'articolo 24 (settore carni bovine): integrazione del premio per l'ingrasso dei bovini maschi e del premio per il mantenimento delle vacche nutrici - Azzorre >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 11 Evoluzione dell'articolo 24 (settore lattiero-caseario): premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera - Azzorre >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 12 Evoluzione dell'articolo 24: aiuto per l'ammasso privato di formaggi - Azzorre >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 13 Evoluzione dell'articolo 25: aiuto forfettario all'ettaro (bieticoltura) e aiuto specifico per la trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole raccolte nelle Azzorre >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 14 Evoluzione dell'articolo 26: premio integrativo versato agli acquirenti per la raccolta del tabacco in foglia della varietà Burley P. -Azzorre >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 15 Evoluzione dell'articolo 27: aiuto per la produzione e la commercializzazione di patate da semina - Azzorre >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 16 Evoluzione dell'articolo 27: aiuto per la produzione di cicoria - Azzorre >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 17 Evoluzione dell'articolo 29: aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini "v.q.p.r.d." -Azzorre >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 18 Evoluzione dell'articolo 30: aiuto per la produzione di ananassi - Azzorre >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 19 Previsioni ed esecuzione delle linee di bilancio p er il finanziamento del settore agricolo di Poseima (in milioni di EUR) >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Feaog-Garanzia Tabella 20 Importo del sostegno POSEIMA su 7 campagne >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: IDOM-AGRO.GES, sulla base dei dati forniti dall'amministrazione portoghese ALLEGATO 3 Misure derogatorie in materia strutturale Occorre ricordare che erano previste deroghe (articolo 32) all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, diventato regolamento (CE) n. 950/97, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole [11]. Tali deroghe sono state soppresse dal nuovo regolamento (CE) n. 1257/1999 sullo sviluppo rurale. [11] Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1). -Le condizioni per la concessione degli aiuti all'investimento a favore delle aziende agricole e quelle destinate a favorire le produzioni di suini, uova e pollame sono state rese meno rigide, accertando la loro compatibilità con le esigenze in materia di benessere degli animali e di protezione ambientale e ponendo la condizione che la produzione sia destinata al mercato interno delle regioni in questione. -Le vacche il cui latte è destinato al mercato locale possono essere prese in considerazione per il calcolo dell'indennità compensativa, limitatamente a 20 unità. Tale indennità può essere concessa agli imprenditori agricoli che coltivano almeno mezzo ettaro di superficie agricola utilizzata e per tutte le produzioni vegetali. Lo stesso articolo 32 prevede la possibilità di chiedere deroghe, sia al regolamento (CE) n. 951/97 (ex (CEE) n. 866/90) relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [12], sia ai criteri di scelta da adottare per gli investimenti in questo settore, stabiliti dalla decisione della Commissione 94/173/CE. [12] Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio del 29.3.1990, sostituito dal regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio (GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22). Alcune deroghe sono state approvate con la decisione C(1998) 967 della Commissione, del 20 aprile 1998. Per quanto riguarda il contributo del FEAOG-Orientamento, il programma prevede per tale azione comune un importo di 22 milioni di EUR, corrispondente a investimenti il cui costo totale ammissibile sia pari a 56 milioni di EUR. L'articolo 27 relativo alle misure derogatorie in materia strutturale del POSEIMA agricolo è stato soppresso con la riforma dei Fondi a motivo della flessibilità concessa dal nuovo regolamento (CE) n. 1257/1999: soltanto il considerando (53) del regolamento sullo sviluppo rurale fa riferimento alle esigenze specifiche di tali regioni, ma il testo del regolamento non prevede un dispositivo in materia. Le richieste di flessibilità, di modifiche o di deroghe e le possibili soluzioni saranno esaminate durante l'esercizio di programmazione. ALLEGATO 4 Misure in campo fitosanitario MADERA -1993: Totale: 2 000 000, di cui 1 500 000 CE e 500 000 Madera (in ECU; tasso dell'ECU: 198,230 ESC all'1.8.1993) -1995: Totale: 1 200 000, di cui 900 000 CE e 300 000 Madera (in ECU; tasso dell'ECU: 196,159 ESC all'1.6.1995) -1996: Totale: 800 000, di cui 600 000 CE e 200 000 Madera (in ECU; tasso dell'ECU: 196,329 ESC all'1.3.1996) -1997: Totale: 1 066 666, di cui 650 000 CE e 416 666 Madera (in ECU; tasso dell'ECU: 195,106 ESC all'1.2.1997) -1998: Totale: 666 667, di cui 500 000 CE e 166 667 Madera (in ECU; tasso dell'ECU: 203,243 ESC all'1.4.1998) Azioni: lotta autocida contro la mosca della frutta (Ceratitis capitata) lotta contro la mosca bianca fioccosa degli agrumi (Aleurothrixus floccosus) lotta contro Trialeurodes vaporariorum (fino al 1997) AZZORRE -1994: Totale: 666 666, di cui 500 000 CE e 166 666 Azzorre (in ECU; tasso dell'ECU: 197,279 ESC all'1.3.1994) -1995: Totale: 866 667, di cui 650 000 CE e 216 667 Azzorre (in ECU; tasso dell'ECU: 196,159 ESC all'1.6.1995) -1996: Totale: 667 246, di cui 500 000 CE e 167 246 Azzorre (in ECU; tasso dell'ECU: 196,329 ESC all'1.3.1996) Azione: lotta contro Popillia japonica ALLEGATO 5 Misure relative al FEAOG-Orientamento Tali finanziamenti non formano oggetto della presente relazione e sono descritti succintamente in questo paragrafo allo scopo di presentare in maniera omogenea tutte le azioni della Comunità a favore del settore agricolo delle Azzorre e di Madera. Periodo 1989-1993 Le regioni autonome delle Azzorre e di Madera hanno beneficiato durante tale periodo di diversi strumenti di cofinanziamento comunitario. I programmi specifici approvati nell'ambito del PEDAP 1985-1995 (Programma specifico di sviluppo dell'agricoltura portoghese) riguardavano essenzialmente il miglioramento delle infrastrutture (strade rurali, elettrificazione, irrigazione), il miglioramento dei pascoli nelle Azzorre, la riconversione e la ristrutturazione della coltura delle banane a Madera. Nell'ambito delle "misure strutturali" del regolamento POSEIMA del 29 giugno 1991: per il 1992 e il 1993, i programmi approvati per Madera e per le Azzorre riguardavano per Madera il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture di commercializzazione della banana (11 000 000 EUR); per le Azzorre, il sostegno agli interventi strutturali per gli investimenti a favore dell'ammodernamento, in particolare per il formaggio di Pico, e l'aiuto alla meccanizzazione (5 000 000 EUR). Per quanto riguarda il Quadro comunitario di sostegno 1989-1993, le regioni hanno beneficiato del Programma operativo relativo alla ristrutturazione dei vigneti nelle Azzorre e a Madera, con un contributo del FEAOG-Orientamento pari a 2 708 000 EUR. Periodo 1994-1999 Nell'ambito dei Fondi Strutturali (Quadro comunitario di sostegno 1994-1999), le regioni hanno beneficiato: -del Programma operativo dell'obiettivo 1 plurifondo per Madera, con un contributo del FEAOG-Orientamento pari a 59 723 000 EUR; le azioni cofinanziate riguardavano soprattutto l'irrigazione, le strade rurali, l'elettrificazione, il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole, la riconversione e la diversificazione della produzione, la formazione, la ricerca e la dimostrazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il miglioramento delle foreste, -del Programma operativo dell'obiettivo 1 plurifondo per le Azzorre, con un contributo del FEAOG-Orientamento pari a 147 967 000 EUR; le azioni cofinanziate riguardavano soprattutto il miglioramento delle infrastrutture aziendali, le strade rurali, l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione, il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole, la formazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il miglioramento delle foreste e il recupero delle zone forestali degradate. Periodo 2000-2006 Per questo periodo ciascuna regione beneficia nuovamente, nell'ambito dei Fondi Strutturali, di un Programma operativo dell'obiettivo 1 plurifondo, che prevede misure identiche alle precedenti. Gli importi del cofinanziamento del FEAOG-Orientamento ammontano rispettivamente a 79 853 000 EUR per Madera ed a 133 554 000 EUR per le Azzorre.