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Document 52000AG0033

    Posizione comune (CE) n. 33/2000, del 5 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi e ai porti di navigazione interna nonché al progetto n. 8 dell'allegato III

    GU C 228 del 9.8.2000, p. 1–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, PT, FI, SV)

    52000AG0033

    Posizione comune (CE) n. 33/2000, del 5 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi e ai porti di navigazione interna nonché al progetto n. 8 dell'allegato III

    Gazzetta ufficiale n. C 228 del 09/08/2000 pag. 0001 - 0040


    Posizione comune (CE) n. 33/2000

    definita dal Consiglio il 5 giugno 2000

    in vista dell'adozione della decisione n. .../2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi e ai porti di navigazione interna nonché al progetto n. 8 dell'allegato III

    (2000/C 228/01)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    visto il parere del Comitato delle Regioni(3),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(5), costituisce un quadro generale di riferimento che comprende gli obiettivi, le priorità le grandi linee d'azione previste, nonché i progetti di interesse comune previsti nel settore della rete transeuropea dei trasporti.

    (2) I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi e i porti di navigazione interna, costituiscono una delle condizioni preliminari per l'integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimodale.

    (3) La rete portuale marittima transeuropea deve comportare una classificazione dei porti in categorie in base a criteri quantitativi o alla loro ubicazione su isole non collegate al continente mediante collegamenti fissi ed è opportuno che soltanto i porti che per volume di traffico rientrano nella categoria più alta siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte. È necessario precisare le specifiche a cui deve rispondere un progetto portuale marittimo per poter essere considerato d'interesse comune.

    (4) È necessario completare i criteri relativi ai porti di navigazione interna con criteri riguardanti sia la natura delle loro attrezzature sia il loro volume di traffico ed è opportuno che questi porti siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte.

    (5) Il Consiglio europeo di Dublino del 1996 ha deciso che il progetto n. 8 contenuto nell'elenco del Consiglio europeo di Essen del 1994 dovrebbe diventare il collegamento multimodale Portogallo/Spagna con il resto dell'Europa.

    (6) Pertanto, la decisione n. 1692/96/CE deve essere modificata di conseguenza,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione n. 1692/96/CE è modificata come segue:

    1) L'articolo 11 è modificato come segue:

    a) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    "3. Sono un elemento della rete i porti di navigazione interna, in particolare quali punti di interconnessione tra le vie navigabili di cui al paragrafo 2 e all'articolo 14 e gli altri modi di trasporto.";

    b) è inserito il paragrafo seguente:

    "3 bis. Sono compresi nella rete i porti di navigazione interna:

    a) aperti al traffico commerciale,

    b) situati sulla rete delle vie navigabili secondo lo schema di cui all'allegato I, sezione 4,

    c) interconnessi con altre linee transeuropee di trasporto come illustrato nell'allegato I, e

    d) dotati di impianti di trasbordo per il trasporto combinato o il cui volume annuale di traffico merci è pari o superiore a 300000 tonnellate.";

    2) l'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

    "Articolo 12

    Caratteristiche

    1. I porti marittimi permettono lo sviluppo del trasporto marittimo e costituiscono i punti di collegamento marittimo con le isole e i punti di interconnessione tra il trasporto marittimo e gli altri modi di trasporto. Essi offrono attrezzature e servizi agli operatori del trasporto. Le loro infrastrutture offrono una serie di servizi destinati ai viaggiatori e alle merci, tra cui i servizi di traghetto, di navigazione a corto e a lungo raggio, compresa la navigazione costiera, per collegamenti all'interno della Comunità nonché tra la Comunità e i paesi terzi.

    2. La rete portuale marittima transeuropea è costituita da porti marittimi ubicati nel territorio della Comunità, aperti al traffico commerciale e conformi ai criteri e alle specifiche dell'allegato II. Essi sono classificati in tre categorie, A, B e C, a seconda del volume di traffico che movimentano o della loro ubicazione. I porti marittimi inclusi nella categoria A, di cui all'allegato II, sezione 5, sono rappresentati sulle carte indicative, riportati negli schemi dell'allegato I, sezione 5, basate sui più recenti dati relativi ai porti.

    3. Oltre ai criteri di cui all'articolo 7, i progetti portuali di interesse comune relativi ai porti inclusi nella rete portuale marittima transeuropea sono conformi ai criteri ed alle specifiche di cui all'allegato II.";

    3) l'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

    "Articolo 19

    Progetti specifici

    Nell'allegato III figurano, a titolo indicativo, i progetti, individuati dagli allegati I e II e dalle altre disposizioni della presente decisione, ai quali i Consigli europei di Essen del 1994 e di Dublino del 1996 hanno attribuito particolare importanza.";

    4) l'allegato I è modificato come segue:

    a) Nell'indice:

    - il titolo della sezione 4 "Rete delle vie navigabili" è sostituito da: "Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna",

    - la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:

    "Sezione 5: Porti marittimi - Categoria A

    5.0. Europa

    5.1. Mar Baltico

    5.2. Mare del Nord

    5.3. Oceano Atlantico

    5.4. Mar Mediterraneo - parte occidentale

    5.5. Mar Mediterraneo - parte orientale";

    - nella sezione 7 "Rete di trasporto combinato" il punto 7.2 è soppresso;

    b) per quanto riguarda le carte corrispondenti alle sezioni 4 e 5:

    - la carta che illustra la sezione 4 è sostituita da quelle che figurano nell'allegato della presente decisione. Tali carte individuano altresì i porti di navigazione interna dotati di impianti di trasbordo per il trasporto combinato e sostituiscono la carta che illustra il punto 7.2,

    - sono inserite le carte che illustrano la sezione 5 come illustrato nell'allegato della presente decisione;

    5) l'allegato II è modificato come segue:

    a) nella sezione 4 la parte relativa ai porti di navigazione interna è sostituita dal testo seguente:

    "Porti di navigazione interna

    Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti e ai porti di navigazione interna di cui all'allegato I, è considerato di interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura riguardante una o più delle categorie che seguono:

    1. accesso al porto per via navigabile;

    2. infrastruttura portuale all'interno dell'area portuale;

    3. altre infrastrutture dei trasporti all'interno dell'area portuale;

    4. altre infrastrutture dei trasporti che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.";

    b) la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:

    "Sezione 5

    Porti marittimi

    1. Criteri di selezione dei porti marittimi

    I porti marittimi rientrano in una delle categorie seguenti:

    Categoria A:

    Porti marittimi il cui volume globale di traffico annuo è pari o superiore a 1 milione di tonnellate di merci o a 200000 passeggeri.

    Categoria B:

    Porti marittimi non rispondenti ai criteri della categoria A e il cui volume globale di traffico annuo va da 500000 a 999999 tonnellate di merci o da 100000 a 199999 passeggeri.

    Categoria C:

    Porti marittimi non rispondenti ai criteri delle categorie A e B e che non sono esclusivamente utilizzati come porti di pesca o da diporto, ubicati su isole non collegate al continente mediante collegamenti fissi.

    2. Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alla rete portuale marittima

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C;"

    6) l'allegato III è modificato come segue:

    a) il titolo è sostituito dal testo seguente:

    "Elenco dei quattordici progetti prescelti dai Consigli europei di Essen del 1994 e di Dublino del 1996";

    b) il punto 8 (Autostrada Lisbona-Valladolid) è sostituito dal testo seguente:

    "8. Collegamento multimodale Portogallo/Spagna con il resto dell'Europa, con l'adeguamento di collegamenti ferroviari, stradali, marittimi e aerei nei tre corridoi iberici seguenti:

    - Galizia (La Coruña)/Portogallo (Lisbona)

    - Irún/Portogallo (Valladolid-Lisbona)

    - corridoio sud-occidentale (Lisbona-Siviglia)."

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a ..., addì ...

    Per il Parlamento europeo

    La Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    (1) GU C 120 del 18.4.1998, pag. 14.

    (2) GU C 214 del 10.7.1998, pag. 40.

    (3) GU C 373 del 2.12.1998, pag. 20.

    (4) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 110), posizione comune del Consiglio del 5 giugno 2000 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (5) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO I

    SEZIONE 4

    RETE DELLE VIE NAVIGABILI E PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA

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    SEZIONE 5

    PORTI - CATEGORIA A

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    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I. INTRODUZIONE

    La Commissione ha presentato al Consiglio, in data 5 marzo 1998, una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali, nonché il progetto n. 8 dell'allegato III(1).

    Tale proposta è fondata sull'articolo 156, paragrafo 1, del trattato CE.

    Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere sulla proposta della Commissione il 10 marzo 1999(2). Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere il 29 aprile 1998(3) e il Comitato delle regioni il 17 settembre 1998(4).

    Il 21 giugno 1999, la Commissione, alla luce del parere del Parlamento europeo, ha presentato al Consiglio una proposta modificata(5).

    Il 5 giugno 2000, il Consiglio ha definito una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato CE.

    II. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

    La proposta si prefigge di modificare la decisione n. 1692/96/CE(6) per chiarire e rafforzare la posizione dei porti marittimi, dei porti di navigazione interna e dei terminali intermodali nella rete transeuropea dei trasporti (RTE-T).

    La Commissione fa presente che la proposta di decisione che modifica la decisione n. 1692/96/CE non si inserisce nel quadro della revisione degli orientamenti, di cui all'articolo 21 della decisione.

    Essa deriva dalla dichiarazione fatta dalla Commissione al momento dell'adozione della decisione, nel 1996, il cui testo è il seguente: "Nel 1997 la Commissione presenterà, previa consultazione delle parti e degli Stati membri interessati, una relazione e, se del caso, una proposta per i progetti portuali seguendo un'impostazione analoga a quella seguita per gli aeroporti alla sezione 6"(7).

    La Commissione rammenta che l'RTE-T è concepita come una rete di infrastruttura multimodale che dovrebbe progressivamente combinare ed integrare i vari modi di trasporto e le reti nazionali.

    Secondo la Commissione, la determinazione dei punti di interconnessione che includono porti marittimi, porti di navigazione interna e terminali intermodali costituisce una condizione necessaria all'integrazione dei vari modi di trasporto in una rete multimodale.

    Gli schemi della rete riportati nell'allegato I della decisione n. 1692/96/CE consistono essenzialmente in una serie di collegamenti; essi non individuano i vari punti di interconnessione, ad accezione degli aeroporti.

    Le principali modifiche proposte dalla Commissione riguardano quindi:

    - l'inserimento nel dispositivo di una descrizione generale delle caratteristiche dei punti di interconnessione (porti marittimi, porti di navigazione interna e terminali intermodali),

    - l'individuazione negli schemi dell'allegato I di questi punti di interconnessione mediante la fissazione di criteri,

    - l'inserimento nell'allegato II di criteri e specifiche (nuovi o riveduti) per i progetti di interesse comune riguardanti questo settore.

    Su questa base la Commissione ha individuato 300 porti marittimi, 35 porti di navigazione interna e 210 terminali intermodali della rete di trasporto combinato.

    III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

    La posizione comune del Consiglio contiene una serie di modifiche della proposta modificata della Commissione, di cui le principali sono illustrate in appresso.

    A. PORTI MARITTIMI

    [articolo 1, punto 2 (nuovo articolo 12 della decisione) e articolo 1, paragrafo 5, lettera b) (nuova sezione 5 dell'allegato II)]

    1. Nella decisione n. 1692/96/CE, i progetti di interesse comune riguardanti i porti marittimi sono individuati mediante i criteri riportati nell'allegato II e possono essere ubicati in qualsiasi porto di uno Stato membro.

    La proposta della Commissione limita il numero dei porti compresi nella rete. A tal fine, essa aggiunge al testo dell'articolo 12 della decisione (caratteristiche dei porti marittimi) disposizioni relative ai criteri di selezione. Verrebbero così inclusi nella rete transeuropea dei trasporti, e rappresentati nelle carte di cui all' allegato I, soltanto i porti marittimi il cui volume di traffico annuo è pari o superiore a 1 milione di tonnellate di merci o a 200000 passeggeri internazionali, taluni porti ubicati su isole, nonché tutti i porti ubicati nelle regioni ultraperiferiche.

    La proposta della Commissione prevede dunque criteri di selezione quantitativi che escludono automaticamente la possibilità di accordare contributi finanziari a titolo dell'RTE-T per progetti di infrastruttura portuale riguardanti taluni porti marittimi della Comunità. La Commissione ritiene infatti che i criteri di ammissibilità previsti dalla decisione per gli aeroporti non possano applicarsi per analogia ai porti marittimi. Essa ha fatto presente che vi sono numerosi porti, di dimensioni e strutture diverse, in concorrenza sullo stesso mercato e che occorre evitare di concedere loro contributi per impedire distorsioni di concorrenza.

    2. Rispetto alla proposta della Commissione, nel senso di una maggiore coerenza con quanto deciso per gli aeroporti, la posizione comune del Consiglio include quindi nella rete un numero maggiore di porti marittimi, dato che in vari Stati membri vi sono numerosi porti di medie dimensioni assai importanti per la rete transeuropea.

    Conformemente all'impostazione seguita per gli aeroporti (allegato II, sezione 6), la posizione comune precisa i criteri di selezione non nel dispositivo bensì nell' allegato II.

    Più in particolare, l'articolo 12 prevede una classificazione dei porti marittimi in tre categorie (A, B e C), a seconda del volume di traffico che movimentano o della loro ubicazione. Prevede inoltre che soltanto i porti della categoria A siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte dell'allegato I.

    La nuova sezione 5 dell'allegato II contiene la classificazione dei porti in categorie in base a criteri quantitativi o all'ubicazione dei porti su isole non collegate al continente da collegamenti fissi. Essa prevede inoltre una tabella in cui sono precisate le specifiche a cui un progetto deve rispondere per essere considerato di interesse comune. Oltre ai porti marittimi il cui volume globale minimo di traffico annuo è pari o superiore a 1 milione di tonnellate di merci o a 200000 passeggeri (porti di categoria A), sono così inclusi nella rete tutti porti marittimi il cui volume minimo annuo è pari o superiore a 500000 tonnellate o a 100000 passeggeri (porti di categoria B) e tutti i porti ubicati su isole non collegate al continente mediante collegamenti fissi (porti di categoria C). I contributi comunitari a favore dei porti marittimi contemplati dalla decisione sono attribuiti in funzione delle specifiche alle quali risponde un progetto portuale (promozione dei trasporto marittimo a corto raggio, accessi ai porti, infrastruttura portuale all'interno della zona portuale).

    B. PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA NELLA RETE DEL TRASPORTO COMBINATO

    [articolo 1, paragrafo 1 (nuovo articolo 11 della decisione, paragrafo 3 modificato e nuovo paragrafo 3 bis)]

    La proposta della Commissione prevede quattro criteri di selezione per includere i porti di navigazione interna nella rete, tra cui quello relativo alla dotazione di impianti di trasbordo per il trasporto intermodale. La posizione comune, seguendo l'approccio del Parlamento europeo, offre una soluzione alternativa rispetto a tale criterio. Prevede che se un porto non è dotato di impianti di trasbordo per il trasporto combinato esso può essere compreso nella rete anche se il volume annuale di traffico merci è pari o superiore a 300000 tonnellate. La posizione comune aggiunge così 200 porti ai 35 porti di navigazione interna individuati nella proposta della Commissione. Come nel caso dei porti marittimi, il Consiglio ha ritenuto opportuno tener conto della situazione degli Stati membri che hanno numerosi porti di navigazione interna assai importanti per la rete.

    C. TERMINALI INTERMODALI E SUPERSTRADE FERROVIARIE TRANSEUROPEE PER IL TRASPORTO MERCI

    La posizione comune non accoglie le disposizioni figuranti nella proposta della Commissione concernenti:

    1. i terminali intermodali [articolo 1, punto 4 (nuovo articolo 14) e allegato, punto 1 (allegato I, nuovi schemi da 7.1.0 a 7.1.4)].

    La Commissione ha preso in considerazione soltanto i terminali intermodali situati nelle superstrade ferroviarie e indicate nello schema della rete di trasporto combinato, ritenendo opportuno, per il momento, concentrarsi sul solo trasporto intermodale per rispondere ad uno degli obiettivi previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, della decisione. La Commissione rileva, nella sua relazione, che l'inclusione nella decisione degli altri terminali (strada/strada, ferrovia/ferrovia, ecc.) potrà essere esaminata in occasione della revisione degli orientamenti.

    Il Consiglio ha segnalato che la determinazione dei terminali intermodali è ancora allo studio a livello nazionale. A suo parere, i criteri di selezione proposti dalla Commissione per includere i terminali intermodali nella rete di trasporto combinato non sono sufficienti. È inoltre opportuno tener conto delle politiche regionali della Comunità;

    2. lo sviluppo delle superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto di merci aperte a tutti gli operatori (articolo 1, punto 1 (articolo 10, paragrafo 4, nuovo trattino) e allegato, punto 2, lettera a) ( allegato II, sezione 3, nuovo terzo trattino)].

    Nella proposta iniziale, le disposizioni riguardavano lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari, in particolare sulla base delle superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto di merci. Tuttavia, nella proposta modificata tali disposizioni non riguardano più i servizi, bensì lo sviluppo di corridoi ferroviari e transeuropei per il trasporto merci aperti a tutti gli operatori.

    Il Consiglio ritiene che ci si allontanerebbe dall'oggetto della proposta se vi si integrassero detti corridoi.

    IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

    A. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO RIPRESI DALLA COMMISSIONE

    La Commissione ha ripreso otto dei tredici emendamenti presentati dal Parlamento europeo, di cui due alla lettera (emendamenti 5 e 10), due nel loro spirito (emendamenti 12 e 13) e quattro parzialmente (emendamenti 4, 8, 9, e 11). Per quanto concerne i tre emendamenti intesi a sopprimere le disposizioni relative alle "superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto merci" (emendamenti 1, 2 e 7), la proposta modificata della Commissione riformula le disposizioni in questione, senza sopprimerle, mettendo l'accento sullo sviluppo delle infrastrutture anziché sul miglioramento dei servizi.

    B. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO ACCOLTI DAL CONSIGLIO

    1. In generale

    Il Consiglio ha accolto, interamente o in parte, cinque dei tredici emendamenti del Parlamento europeo, ossia gli emendamenti 2, 4 (in parte), 7, 10 e 13. Il Consiglio ha accolto in parte l'impostazione seguita dal Parlamento europeo riguardante gli emendamenti 3 e 6. Per quanto concerne gli emendamenti 1 e 11, il Consiglio ha accettato il parere del Parlamento europeo per la parte relativa alla soppressione delle disposizioni della proposta della Commissione oggetto di tali emendamenti, ma non ha accolto il testo alternativo proposto dal Parlamento europeo.

    2. In dettaglio

    a) Ripresi dalla Commissione

    Il Consiglio ha accolto, in parte o nello spirito, tre degli otto emendamenti ripresi dalla Commissione:

    - all'articolo 1, punto 2, della posizione comune (articolo 12 della decisione), l'emendamento 4, quarta parte, relativo alla soppressione dell'articolo 12, nuovo paragrafo 2, lettera c);

    - all'articolo 1, punto 5, lettera b) (allegato II, sezione 5, paragrafo 2, tabella: punto III, terza casella, della decisione) l'emendamento 10;

    - all'articolo 1, punto 6, lettera b) (allegato III, nuovo punto 8 della decisione), l'emendamento 13.

    Per quanto concerne l'emendamento 11, il Consiglio, seguendo la proposta modificata della Commissione, ha accolto la soppressione della disposizione riguardante la non ammissibilità delle infrastrutture portuali senza accettare il testo alternativo proposto dal Parlamento europeo [cfr. infra, punto IV, C.1.c)].

    b) Non ripresi dalla Commissione

    i) Superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto merci

    Il Consiglio ha accolto gli emendamenti 2 e 7 che prevedono la soppressione dei riferimenti alle superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto merci contenuti nella proposta iniziale della Commissione finalizzati, rispettivamente, ad aggiungere un quarto trattino all'articolo 10, paragrafo 4, della decisione, e un terzo trattino all'allegato II, sezione 3.

    Il Consiglio non ha tuttavia accolto l'emendamento 1, benché comporti a sua volta la soppressione del riferimento a dette superstrade nel settimo considerando della proposta iniziale della Commissione. In effetti, esso prevede altresì un testo alternativo che il Consiglio, al pari della Commissione, non ha potuto accogliere [cfr. infra, punto IV, C.1.a)].

    ii) Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna

    Il Consiglio ha accolto in parte l'impostazione seguita dal Parlamento europeo riguardante gli emendamenti 3 e 6.

    L'emendamento 3 mira a modificare l'articolo 1, punto 2, della proposta della Commissione riguardante l'aggiunta di un nuovo paragrafo 3 bis all'articolo 11 della decisione.

    L'emendamento 3 aggiunge un criterio quantitativo come alternativa al quarto criterio di selezione previsto al summenzionato paragrafo 3 bis. Potrebbero essere così compresi nella rete i porti che rispondono al primi tre criteri e che sono equipaggiati di impianti di trasbordo per il trasporto intermodale o hanno un volume annuale di traffico merci non inferiore a 500000 tonnellate.

    Si segnala che l'emendamento 5, riguardante l'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, prevede una definizione del trasporto intermodale, ossia il trasporto combinato per unità di carico (rimorchi e casse mobili).

    L'articolo 1, punto 1, lettera b), della posizione comune, accoglie i criteri di selezione proposti dal Parlamento europeo ma prevede un volume annuale minimo di 300000 tonnellate anziché 500000 e fa riferimento agli impianti di trasbordo per il trasporto combinato invece che a quelli per il trasporto intermodale.

    Il Consiglio ha ritenuto infatti opportuno consentire l'ammissibilità di un numero maggiore di porti di navigazione interna e attenersi, in questa fase, alla nozione di trasporto combinato già definita a livello comunitario.

    L'emendamento 6 è inteso ad aggiungere all'allegato, punto 1 della proposta della Commissione una nuova lettera c bis) comportante l'inserimento nell'allegato I, nuova sezione 7.2, della decisione (vie navigabili e porti di navigazione interna), di quanto segue:

    - l'indicazione grafica del canale Elba-Lubecca e del canale Twente-Mittelland,

    - una particolare indicazione grafica per i porti di navigazione interna che esercitano anche funzioni di porti marittimi,

    - una particolare indicazione grafica per i porti che non siano intermodali ma dispongano di un carico di merci di oltre 500000 tonnellate annue.

    Il Consiglio non ha accolto l'emendamento di cui al primo trattino, che consiste nell'aggiunta di due nuovi canali alla rete di trasporto combinato, anzitutto in quanto i canali in questione non rispondono alle caratteristiche tecniche minime previste all'articolo 11, paragrafo 2, della decisione, e inoltre perché l'oggetto della presente decisione non è la revisione degli orientamenti bensì la determinazione dei porti di navigazione interna.

    Il Consiglio ha invece accolto, nello spirito, gli emendamenti di cui al secondo e terzo trattino. Le nuove carte che illustrano la sezione 4 della posizione comune (Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna) introducono una nuova categoria di porti nella decisione: i porti marittimo-fluviali. Tali carte contengono inoltre una particolare indicazione grafica dei porti che non sono porti per il trasporto combinato ma il cui volume di traffico merci è pari o superiore a 300000 tonnellate.

    C. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO NON ACCOLTI DAL CONSIGLIO

    1. Non ripreso dalla Commissione

    Il Consiglio non ha accolto gli emendamenti 1, 4 (in parte), 8 (in parte), 9 (in parte) e 11 riportati in appresso.

    a) Superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto merci e Libro bianco

    Il Consiglio non ha accolto l'emendamento 1 che mira non solo a sopprimere il testo del settimo considerando della proposta iniziale della Commissione [cfr. il precedente punto IV, B.2.b)], ma anche a sostituirlo con un nuovo testo che prevede:

    - che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 21 della decisione 1692/96/CE sulla revisione degli orientamenti per la RTE-T, oltre che, se del caso, apposite proposte legislative, e che l'idea di un Libro bianco debba essere respinta. Nella relazione 1998 sull'applicazione degli orientamenti, la Commissione precisava infatti che l'intento era "avviare un ampio processo di consultazione in vista di un Libro bianco sulla revisione degli orientamenti nel 1999",

    - che la valutazione strategica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di detta decisione debba comprendere porti e terminali intermodali.

    Il Consiglio ritiene che la scelta della forma della relazione sugli eventuali adeguamenti degli orientamenti, che la Commissione deve presentare in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1 della decisione, sia di competenza della stessa. Ai sensi, dell'articolo 21, paragrafo 2, in seguito a questa relazione, la Commissione presenterà, se del caso, le opportune proposte legislative. Il Consiglio ha ricordato che, in virtù del succitato articolo 8, paragrafo 2, la Commissione deve elaborare "metodi adeguati di analisi ai fini della valutazione strategica dell'impatto ambientale di tutta la rete". Il Consiglio ha sottolineato che una volta che questi metodi saranno stati sviluppati e che un'analisi strategica sarà stata effettuata, sia i metodi che l'analisi riguarderanno tutta la rete, compresi i porti (per i terminali, cfr. il precedente punto III, C.1).

    b) Porti marittimi

    Il Consiglio:

    i) non ha accolto l'emendamento 4, prima e seconda parte che mira a modificare l'articolo 1, paragrafo 3 della proposta relativa all'articolo 12, nuovo paragrafo 2, lettere a) e b):

    - mediante l'aggiunta di un nuovo requisito relativo all'interconnessione del porto con altre linee transeuropee di trasporto, come illustrato nell'allegato I. Il Parlamento europeo ricorda che l'articolo 12 della decisione in vigore stabilisce che i porti marittimi costituiscono "i punti di interconnessione tra il trasporto marittimo e gli altri modi di trasporto";

    - mediante la modifica del requisito quantitativo di cui alla lettera a) al fine di portare da un milione a un milione e mezzo di tonnellate il volume minimo annuale di merci trasportate. Il Parlamento europeo ritiene che questa cifra sia più adatta ad una rete transeuropea.

    Il Consiglio ha ricordato innanzi tutto che molti porti importanti, sebbene costituiscano punti di interconnessione tra il trasporto marittimo e gli altri modi di trasporto, non sono connessi con le linee riportate nell'allegato I.

    Esso ritiene che il numero di porti marittimi rispondenti anche ai due nuovi requisiti proposti dal Parlamento europeo sia troppo limitato. Il Consiglio ha preferito seguire un approccio diverso, come indicato al precedente punto III.A.

    ii) non ha accolto l'emendamento 4, terza parte volto a modificare l'articolo 1, punto 3, della proposta iniziale della Commissione relativo all'articolo 12, nuovo paragrafo 2, della decisione al fine di sostituire il secondo comma della lettera b) con una nuova lettera b bis).

    Nella sua proposta modificata (articolo 12, paragrafo 3), la Commissione accoglie in parte l'approccio proposto dal Parlamento europeo.

    Il Consiglio ha ritenuto preferibile seguire un approccio diverso per la determinazione dei requisiti cui devono conformarsi i porti marittimi per essere compresi nella rete (cfr. il punto III.A).

    c) Infrastrutture portuali [emendamenti 8 (seconda e terza parte), 9 (seconda parte) e 11]

    Il Parlamento europeo propone, con gli emendamenti 8, 9 e 11, di strutturare le categorie di progetti concernenti i porti interni come quelle concernenti i porti marittimi.

    Questi emendamenti mirano ad introdurre nella decisione una definizione generale di infrastrutture portuali all'interno della zona portuale valida sia per i porti interni (emendamento 8, seconda parte) che per i porti marittimi (emendamento 9, seconda parte). Essi mirano inoltre a precisare che le sovrastrutture portuali dei porti interni (emendamento 8, terza parte) e quelle dei porti marittimi (emendamento 11) non sono ammissibili ad un contributo finanziario della Comunità a titolo dell'RTE-T.

    Inoltre, l'emendamento 11 mira a sopprimere altresì la disposizione della proposta iniziale della Commissione secondo cui gli investimenti in infrastrutture nella zona portuale (porti marittimi) non sono generalmente ammissibili agli aiuti. Il Parlamento europeo ritiene infatti che le infrastrutture portuali debbano essere ammissibili ad un sostegno comunitario.

    Il Consiglio ha ritenuto che la definizione di infrastruttura portuale proposta dal Parlamento europeo (seconda parte degli emendamenti 8 e 9) fosse troppo specifica e non esaustiva. A suo parere è opportuno:

    - per i porti interni, mantenere invariate le disposizioni in vigore relative alle categorie alle quali devono corrispondere i progetti di infrastruttura inerenti ai porti di navigazione interna per essere considerati di interesse comune [articolo 1, punto 5, lettera a), che modifica l'allegato II, sezione 4, della decisione],

    - per i porti marittimi, modificare l'allegato II, sezione 5, punto 1, della decisione secondo l'approccio descritto al precedente punto III.A, pur mantenendo nella tabella, in forma diversa, le categorie dei progetti portuali che figurano al paragrafo 1, punti C e D della decisione in vigore.

    Per quanto concerne la disposizione sostitutiva proposta dal Parlamento europeo relativa alla non ammissibilità delle sovrastrutture portuali (emendamenti 8, terza parte - porti interni - e emendamento 11 porti marittimi), il Consiglio ha ritenuto inoltre che il concetto di sovrastruttura non fosse definito in modo chiaro e che l'introduzione del medesimo fosse superfluo in questo contesto e rischiasse di creare incertezza quanto alla definizione di un progetto.

    Per quanto concerne la parte dell'emendamento 11 relativa alla soppressione della disposizione sulla non ammissibilità degli investimenti in infrastrutture nella zona portuale, il Consiglio ha condiviso il parere del Parlamento europeo, accolto dalla Commissione nella sua proposta modificata, sulla soppressione di tale disposizione. Infatti, tutti i progetti di interesse comune, compresi quelli riguardanti i porti, possono usufruire in linea di principio di un finanziamento a titolo della RTE-T. Inoltre, le condizioni specifiche da soddisfare per beneficiare di un contributo comunitario sono previste, non tanto dalla decisione, bensì dai regolamenti finanziari applicabili in materia.

    2. Ripreso dalla Commissione

    a) Rete di trasporto combinato

    Il Consiglio:

    i) non ha accolto l'emendamento 5, volto a modificare l'articolo 1, punto 4, lettera a), della proposta della Commissione relativa all'articolo 14, nuovo paragrafo 1, della decisione. Il Parlamento europeo propone che la definizione di trasporto combinato di cui al primo trattino di detto paragrafo 1 sia migliorata aggiungendovi che gli eventuali tratti stradali iniziali e/o finali devono essere per quanto possibile brevi.

    Al secondo trattino del paragrafo 1, il Parlamento europeo propone che i terminali forniscano strutture di trasbordo intermodale non solo dalle ferrovie alle vie navigabili e alle strade ma anche, come previsto dalla decisione in vigore, fra le vie marittime e gli altri modi.

    Segue inoltre la definizione del concetto di trasporto intermodale.

    Come illustrato al punto IV 13.2b) ii) (relativo all'emendamento 3) di cui sopra, il Consiglio ha ritenuto preferibile mantenere invariate le disposizioni della decisione in vigore riguardanti la rete di trasporto combinato, ossia l'articolo 14 e l'allegato II, sezione 7.

    Per quanto concerne l'allegato I, l'articolo 1, punto 4, della posizione comune prevede che nell'indice, nella sezione 7 "Rete di trasporto combinato", il punto 7.2 e la carta corrispondente siano soppressi in quanto le carte della sezione 4 forniscono un'indicazione grafica particolare e sufficiente dei porti di navigazione interna dotati di impianti per il trasporto combinato e rispondenti agli altri requisiti del nuovo articolo 11 della decisione previsto dalla posizione comune;

    ii) non ha accolto l'emendamento 12, volto a modificare l'allegato, punto 2, lettera d), della proposta iniziale della Commissione riguardante la sostituzione del terzo trattino nell'allegato II, sezione 7, della decisione.

    Il Parlamento europeo propone di modificare il secondo trattino della sezione 7 affinché non siano più contemplate le strutture di trasbordo mobili che, a suo parere, non costituiscono infrastrutture ammissibili agli aiuti.

    Il Parlamento europeo propone inoltre di modificare il terzo trattino affinché sia considerato d'interesse comune qualsiasi progetto riguardante la ristrutturazione delle zone portuali, per permettere di sviluppare o migliorare i trasferimenti tra i trasporti marittimi e i trasporti ferroviari e la navigazione interna nel trasporto combinato (sarebbe quindi escluso il trasporto su strada).

    La proposta modificata della Commissione riprende l'emendamento 12.

    Il Consiglio ha ritenuto preferibile che la sezione 7 rimanesse invariata. Il secondo trattino concerne sempre la creazione di strutture di trasbordo fisse o mobili. Il terzo trattino continua a riguardare, non già i trasferimenti di merci, bensì il trasferimento dei container fra i mezzi di trasporto marittimo e la ferrovia, le vie navigabili o la strada.

    b) Infrastrutture portuali

    Porti interni

    Si ricorda che la proposta modificata della Commissione riprende l'emendamento 8, prima parte, e la parte dell'emendamento 8 (seconda e terza parte), che mira a sopprimere la categoria 4 del punto B, sezione 4, allegato II.

    L'emendamento 8 riguarda l' allegato II, sezione 4, parte "Porti di navigazione interna", punto B.4, della decisione in vigore, suddiviso in quattro categorie.

    L'emendamento 8, prima parte mira a sopprimere la categoria 3 del punto B e a sostituirla con una delle categorie previste per i porti marittimi nella sezione 5, punto 1.D, ossia "Infrastrutture di trasporto terrestre che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti".

    L'emendamento 8, seconda e terza parte, mira a sopprimere la categoria 4 del punto B e a sostituirla con le due disposizioni di cui al precedente punto IV, C.1.c), una delle quali la definizione delle zone portuali, l'altra la non ammissibilità delle sovrastrutture portuali.

    Porti marittimi

    Il Consiglio non ha accolto l'emendamento 9, prima parte, d'ordine redazionale, volto a modificare l'allegato, punto 2, lettera c), punto i), della proposta iniziale della Commissione (allegato II, sezione 5, nuovo paragrafo 2, primo comma, della decisione) sostituendo i termini "progetti di infrastruttura portuale e connessa" con l'espressione "progetti di infrastruttura all'interno dei porti o ad essi connessi".

    (1) GU C 120 del 18.4.1998, pag. 14.

    (2) GU C 175 del 21.6.1999, pag. 110.

    (3) GU C 214 del 10.7.1998, pag. 40.

    (4) GU C 373 del 2.12.1998, pag. 20.

    (5) Doc. 9459/99 TRANS 154 MAR 72 CODEC 390.

    (6) Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1).

    (7) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 104.

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