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Document 52000AG0014

    Posizione comune (CE) n. 14/2000, del 16 dicembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foretse nei paesi in via di sviluppo

    GU C 64 del 6.3.2000, p. 55–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000AG0014

    Posizione comune (CE) n. 14/2000, del 16 dicembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foretse nei paesi in via di sviluppo

    Gazzetta ufficiale n. C 064 del 06/03/2000 pag. 0055 - 0062


    Posizione comune (CE) n. 14/2000

    definita dal Consiglio il 16 dicembre 1999

    in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo

    (2000/C 64/03)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 175 e 179,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

    considerando quanto segue:

    (1) le foreste hanno molteplici funzioni e valori per l'umanità e possono contribuire alla realizzazione di diversi obiettivi della Comunità in materia di sviluppo e ambiente quali la campagna contro la povertà, lo sviluppo economico e sociale sostenibile e la tutela dell'ambiente;

    (2) in numerose risoluzioni il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione per la distruzione delle foreste tropicali e per le conseguenze sulle popolazioni che dipendono dalla foresta, in particolare le popolazioni indigene;

    (3) in risposta all'invito formulato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sulla strategia forestale dell'Unione europea(4), la Commissione ha adottato la comunicazione "Foreste e sviluppo: l'approccio della CE" che stabilisce una strategia per interventi comunitari intesi a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo;

    (4) gli obiettivi di tale strategia devono essere perseguiti nel contesto dell'obiettivo comunitario più generale di promuovere la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle foreste, qualunque sia la zona geografica o climatica in cui sono situate;

    (5) la Comunità e i suoi Stati membri sono firmatari della dichiarazione di Rio e del piano d'azione Agenda 21 e aderiscono alla risoluzione della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) "Programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21";

    (6) la Comunità e i suoi Stati membri sono parti dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e di accordi multilaterali sull'ambiente, in particolare la convenzione sulla biodiversità, la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la convenzione sulla lotta contro la desertificazione; pertanto, essi si sono impegnati a tener conto delle responsabilità comuni ma differenziate delle parti industrializzate e di quelle in via di sviluppo nei settori in questione;

    (7) nella sessione straordinaria del 1997 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato le proposte di azione formulate nel quadro del Gruppo intergovernativo sulle foreste; la Comunità e i suoi Stati membri appoggiano pienamente l'attuazione di tali proposte;

    (8) il regolamento (CE) n. 3062/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativo a delle azioni nel campo delle foreste tropicali(5), ha fissato il quadro dell'assistenza comunitaria in materia; detto regolamento era applicabile fino al 31 dicembre 1999 e l'esperienza acquisita nella sua attuazione dovrebbe trovare riscontro nel presente regolamento;

    (9) nella risoluzione del 30 novembre 1998 il Consiglio ha riconosciuto il ruolo svolto dalle popolazioni indigene nella gestione dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo;

    (10) gli strumenti finanziari di cui dispone la Comunità a sostegno della conservazione e dello sviluppo sostenibile delle foreste dovrebbero essere integrati;

    (11) è opportuno adottare disposizioni per finanziare le attività di cui al presente regolamento;

    (12) il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma che istituisce, una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio(6);

    (13) è opportuno definire le modalità di esecuzione, in particolare la forma d'intervento, i partner della cooperazione e le procedure di decisione;

    (14) le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7),

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenza adeguata per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo in funzione delle esigenze di carattere economico, sociale e ambientale che si pongono nei confronti delle foreste a livello locale, nazionale e globale.

    L'assistenza e la consulenza fornite ai sensi del presente regolamento integrano e rafforzano quelle fornite mediante altri strumenti della cooperazione allo sviluppo.

    Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento si intendono:

    - per "foreste tropicali e altre foreste", in seguito denominate "foreste", gli ecosistemi forestali naturali e seminaturali, primari o secondari, le formazioni forestali chiuse o aperte, in zone secche, semi-aride e umide;

    - per "conservazione", tutte le attività volte a salvaguardare e a risanare le foreste, in particolare le attività intese a proteggere o a ripristinare la biodiversità e le funzioni ecologiche dell'ecosistema forestale, garantendone allo stesso tempo, nei limiti del possibile, l'attuale e futuro valore per l'umanità e, in particolare, per le popolazioni che dipendono dalla foresta;

    - per "gestione sostenibile delle foreste", la gestione e l'utilizzazione delle foreste e dei terreni boscosi, in un modo e a un'intensità tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la capacità di svolgere, attualmente e in futuro, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti, a livello locale, nazionale e mondiale, senza causare pregiudizio ad altri ecosistemi;

    - per "sviluppo sostenibile", il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e la sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future;

    - per "popolazioni che dipendono dalla foresta", i popoli indigeni che abitano la foresta o la considerano la loro dimora tradizionale e qualsiasi popolazione che viva al suo interno o nelle vicinanze e sia, per tradizione, direttamente e in larga misura da essa dipendente.

    Articolo 3

    Le attività da svolgere ai sensi del presente regolamento mirano a:

    - accrescere l'importanza attribuita alle foreste nelle politiche nazionali e integrare le politiche forestali basate su una gestione sostenibile delle foreste nella pianificazione dello sviluppo;

    - promuovere la produzione e l'uso di legname e altri prodotti forestali ottenuti da risorse gestite in modo sostenibile;

    - contribuire all'adeguata valutazione delle risorse e dei servizi forestali.

    Articolo 4

    1. Le attività da svolgere ai sensi del presente regolamento sono in particolare intese a quanto segue:

    a) elaborazione di adeguate strategie forestali nazionali e internazionali basate su una valutazione realistica del patrimonio forestale, che comprendano la pianificazione dell'uso del suolo, il commercio equo dei prodotti forestali ottenuti in modo sostenibile, misure giuridiche e fiscali, sviluppo istituzionale, sostegno al settore privato e sostegno affinché le popolazioni che dipendono dalla foresta possano esse stesse modellare il proprio sviluppo sociale, economico e culturale. Esse terranno conto di altre politiche settoriali che hanno un impatto sulle foreste, nonché degli interessi e dei diritti consuetudinari delle popolazioni che dipendono dalla foresta;

    b) conservazione e recupero delle foreste considerate importanti per il loro alto valore ecologico, in particolare per il loro valore nella conservazione della biodiversità o per i loro effetti locali e globali, quali la protezione dei bacini idrografici, la prevenzione dell'erosione del suolo o del cambiamento climatico;

    c) gestione e utilizzazione sostenibili delle foreste per fornire vantaggi economici, sociali e ambientali; compresi la certificazione forestale - tenendo conto delle diverse condizioni di gestione per le piccole e per le grandi aree forestali - lo sfruttamento ecologico delle risorse forestali legnose e non e la rigenerazione naturale e assistita delle foreste;

    d) economicità della gestione sostenibile delle foreste mediante l'utilizzazione più efficiente di prodotti forestali e miglioramenti tecnici delle attività a valle del settore forestale, quali lavorazione e commercializzazione su piccola e media scala del legname e dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, l'utilizzazione sostenibile del legname come risorsa energetica e la promozione di alternative alle pratiche agricole basate sul disboscamento;

    e) acquisizione e gestione di competenze e informazioni in materia di servizi e prodotti forestali, al fine di fornire una solida base scientifica per le attività di cui alle lettere da a) a d).

    2. Le attività ammissibili al finanziamento comprendono progetti pilota sul campo, programmi innovativi, studi e ricerche i cui risultati, oltre ai loro obiettivi specifici, contribuiscano allo sviluppo, all'adeguamento ed alla migliore applicazione delle politiche forestali della Comunità e dei paesi partner.

    3. Si rivolge particolare attenzione a:

    - sviluppo dell'iniziativa privata ecologicamente e socialmente responsabile nella lavorazione e nel sistema di commercializzazione dei prodotti forestali, nel contesto di politiche concordate per lo sviluppo del settore privato e tenendo conto dei sistemi sociali esistenti e delle attività economiche di comunità;

    - promozione della partecipazione diretta dei partner della cooperazione nei paesi in via di sviluppo e nel contempo predisposizione di interventi di proporzioni adeguate e adattamento delle procedure amministrative alle capacità locali di gestione;

    - partecipazione delle popolazioni che dipendono dalla foresta e delle comunità locali alle attività svolte nell'ambito del presente regolamento, tenendo conto delle loro priorità di sviluppo e dei loro diritti economici, sociali e culturali, anche attraverso lo sviluppo delle capacità, al fine di assicurare la loro piena partecipazione a tutti i processi decisionali;

    - sostenibilità di qualsiasi attività proposta, sociale, economica e ambientale;

    - opportuni coordinamento e flussi di informazione fra la Commissione e gli Stati membri al fine di assicurare la coerenza delle attività nelle regioni interessate;

    - ruoli specifici dei sessi, conoscenze, prospettive e contributi di donne/ragazze e uomini/ragazzi nella gestione e nell'utilizzazione delle foreste.

    4. Le priorità sono determinate secondo:

    - le necessità di ciascun paese espresse nelle politiche ambientali e di sviluppo nazionali e regionali attinenti alle foreste, tenendo conto dei piani forestali nazionali e delle necessità locali, e

    - gli obiettivi della cooperazione comunitaria stabiliti dalla Commissione in documenti strategici concordati per paese.

    5. Le attività svolte ai sensi del presente regolamento sono precedute da una valutazione del loro impatto ambientale e socioculturale, che valuta anche se le azioni previste sono conformi alla priorità di sviluppo delle popolazioni che dipendono dalla foresta e dalle comunità locali interessate nonché da uno studio di fattibilità finanziaria ed economica. Tali attività sono altresì precedute da uno scambio trasparente di informazioni con le popolazioni che dipendono dalla foresta e con le comunità locali e sono subordinate al loro sostegno.

    6. Le attività svolte ai sensi del presente regolamento sono coordinate con, e possono fornire sostegno a, le attività e i programmi nazionali e internazionali inerenti alla conservazione e alla gestione sostenibile delle foreste, in particolare con le proposte di azione formulate in sede di lavori del Gruppo intergovernativo sulle foreste e del Forum intergovernativo sulle foreste.

    7. Ove opportuno, le attività sono svolte nell'ambito di organizzazioni regionali e di programmi internazionali di cooperazione e costituiscono un supporto allo sviluppo di una politica globale di conservazione e gestione sostenibile delle foreste.

    Articolo 5

    I partner della cooperazione che possono ricevere assistenza ai sensi del presente regolamento comprendono organizzazioni internazionali, Stati, regioni, organismi regionali, servizi decentrati, enti pubblici, imprese e operatori privati, cooperative, comunità locali, organizzazioni non governative e associazioni rappresentative delle popolazioni locali, in particolare le popolazioni che dipendono dalla foresta.

    Articolo 6

    1. Il finanziamento comunitario può coprire studi, assistenza tecnica, istruzione, formazione o altri servizi, forniture o lavori, fondi per piccole sovvenzioni, stime, audit e missioni di valutazione e controllo. Entro i limiti fissati annualmente dall'autorità di bilancio esso può coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa a favore sia della Commissione che dei beneficiari, connesse ad attività che non rientrano nei compiti permanenti della pubblica amministrazione, relative all'individuazione, alla preparazione, alla gestione, al controllo, all'audit e alla verifica dei programmi o progetti.

    Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento legate ad un'attività specifica, escluso l'acquisto di beni immobili, sia spese correnti (incluse spese di amministrazione, manutenzione e funzionamento).

    Dette spese possono di norma essere coperte solo per la fase di avvio e tale copertura decresce gradualmente, ad eccezione dei programmi di formazione, istruzione e ricerca.

    2. Per ciascuna attività di cooperazione è richiesto un contributo dei partner della cooperazione di cui all'articolo 5. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle loro possibilità e in funzione delle caratteristiche dell'attività in questione.

    3. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri donatori, in particolare gli Stati membri e le organizzazioni internazionali interessate. A tal proposito, si dovrà cercare di realizzare un coordinamento con le misure adottate da altri donatori.

    4. Sono adottate le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario dell'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento.

    5. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di tutte queste attività, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, adotta tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

    a) lo scambio e l'analisi sistematici d'informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

    b) il coordinamento in loco delle attività, nell'ambito di incontri periodici e scambi d'informazione tra rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nei paesi beneficiari.

    6. Per ottenere il maggiore impatto possibile delle attività a livello mondiale, nazionale e locale, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, prende tutte le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento ed una stretta collaborazione, specialmente per quanto riguarda lo scambio di informazioni, con i partner della cooperazione, con i donatori e con altre organizzazioni internazionali interessate, in particolare con quelle del sistema delle Nazioni Unite.

    Articolo 7

    L'assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento è fornita con aiuti a fondo perduto.

    Articolo 8

    La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo dal 2000 al 2006 è di 63 milioni di EUR.

    Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

    Articolo 9

    1. Alla Commissione spetta istruire, decidere di finanziare e gestire le attività di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle previste nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

    2. Ogni anno la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, gli orientamenti strategici e le priorità per l'attuazione delle attività da effettuare l'anno successivo.

    3. Le decisioni relative ad aiuti pari o superiori a 2 milioni di EUR per singole attività finanziate ai sensi del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

    4. La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in merito a ciascuna decisione di finanziamento che intende prendere per quanto riguarda aiuti di valore inferiore a 2 milioni di EUR per attività contemplate dal presente regolamento. L'informazione dev'essere resa disponibile al più tardi una settimana prima di prendere la decisione.

    5. La Commissione è autorizzata ad approvare gli impegni necessari per coprire superamenti previsti o effettivi o i fabbisogni supplementari connessi alle attività, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o pari al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

    6. Ogni accordo di finanziamento o contratto concluso ai sensi del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti effettuino verifiche in loco secondo le consuete procedure stabilite dalla Commissione sulla base delle norme vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

    7. Quando le azioni sono oggetto di accordi di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, gli accordi stabiliscono che il pagamento di imposte, dazi e ogni altro onere non è a carico della Comunità.

    8. La partecipazione alle gare d'appalto e all'aggiudicazione dei contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.

    9. Le forniture devono essere originarie degli Stati membri, del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

    10. Un'attenzione particolare sarà rivolta:

    - alla ricerca della redditività dei costi e di un impatto sostenibile delle attività;

    - alla definizione chiara ed al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutte le attività.

    Articolo 10

    1. La Commissione è assistita, dal comitato geograficamente competente in materia di sviluppo, in seguito denominato il "comitato".

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 11

    1. Entro il 1o settembre successivo ad ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale contenente il riepilogo delle attività finanziate nel corso dell'anno e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento in tale periodo.

    Il riepilogo fornisce in particolare informazioni relative al numero e al tipo delle attività finanziate, ai partner della cooperazione ed ai paesi interessati. Inoltre, la relazione indica il numero delle valutazioni esterne effettuate riguardo ad attività specifiche.

    2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle attività finanziate dalla Comunità al fine di stabilire se gli obiettivi da esse perseguiti siano stati realizzati e fornire orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future. La valutazione tiene conto delle opinioni dei beneficiari, tra cui le popolazioni che dipendono dalla foresta e le comunità locali. La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, una sintesi delle valutazioni effettuate. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo e di altri interessati.

    3. Entro un mese dalla decisione la Commissione informa gli Stati membri delle attività approvate, indicandone costo e tipo, paese interessato e partner della cooperazione.

    4. Una guida al finanziamento in cui sono precisati gli orientamenti e i criteri applicabili per la selezione delle attività è pubblicata e trasmessa agli interessati dai servizi della Commissione, comprese le sue delegazioni nei paesi in questione.

    Articolo 12

    1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

    2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione generale delle attività finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, nel contesto generale della cooperazione comunitaria allo sviluppo, corredata di proposte relative a futuri sviluppi del presente regolamento, compresa una sua eventuale modifica o abrogazione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a ...

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    (1) GU C 87 del 29.3.1999, pag. 97.

    (2) GU C 258 del 10.9.1999, pag. 13.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 184), posizione comune del Consiglio del 16 dicembre 1999 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU C 55 del 24.2.1997, pag. 22.

    (5) GU L 327 del 30.12.1995, pag. 9.

    (6) GU C 172 del 18.6.1996, pag. 1.

    (7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I. INTRODUZIONE

    1. Il 3 febbraio 1999 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento, basata sugli articoli 175 e 179 del trattato CE (ex articoli 130S e 130W), che stabilisce gli obiettivi e le procedure relativi alle attività intraprese a titolo dell'attuale voce di bilancio B7-6201 "Azioni nel campo delle foreste tropicali".

    2. Il Parlamento europeo ha reso il parere (in prima lettura) il 5 maggio 1999.

    3. Sono stati chiesti i pareri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Il Comitato economico e sociale l'ha reso il 7 luglio 1999, mentre il Comitato delle regioni ha comunicato al Consiglio, con lettera del 25 ottobre 1999, che non intende esprimersi sul regolamento proposto.

    4. In base al parere del Parlamento europeo e alla posizione della Commissione al riguardo, il gruppo del Consiglio ha convenuto un progetto di posizione comune, in cui si tiene conto di alcuni cambiamenti indotti dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

    5. Il 16 dicembre 1999 il Consiglio ha adottato la posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato CE.

    II. SCOPO DELLA PROPOSTA

    Obiettivo della proposta è assicurare il proseguimento delle attività svolte a norma del regolamento (CE) n. 3062/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, dopo che esso sarà giunto a scadenza il 31 dicembre 1999. La proposta si configura come programma pluriennale teso a promuovere misure a livello internazionale per contribuire alla conservazione e alla gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo.

    III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

    1. Osservazioni generali

    1.1. Il Consiglio è stato in grado di accettare un numero consistente di emendamenti proposti dal Parlamento europeo (cfr. punto 2.3). Laddove la Commissione e il Consiglio non hanno potuto accettare, in toto o in parte, gli emendamenti del Parlamento, ciò è solitamente riconducibile a uno o più dei motivi seguenti:

    - proposte di carattere procedurale o amministrativo in contrasto con le formulazioni e pratiche standard utilizzate per regolamenti analoghi, compreso il regolamento finanziario;

    - citazioni di atti giuridici o documenti programmatici reputate ridondanti o tali da allungare inutilmente il testo;

    - emendamenti considerati confusi o soggettivi oppure ridondanti rispetto a concetti espressi altrove nel regolamento o in altri emendamenti accolti;

    - emendamenti che, se accolti, allargherebbero troppo l'obiettivo delle attività contemplate dal regolamento e quindi ne minerebbero l'efficacia;

    - emendamenti riguardanti aspetti gestionali, che sono di competenza della Commissione.

    1.2. Nella posizione comune il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione nella sostanza e nella forma, con le eccezioni menzionate al punto 2.2 (Osservazioni specifiche). Il Consiglio ha giudicato opportuno integrare, all'articolo 9, paragrafo 2, del progetto di posizione comune, una nuova funzione da espletare nelle riunioni dei comitati misti (secondo la procedura di comitato illustrata all'articolo 10), volta all'approvazione di orientamenti strategici e priorità annuali per sottolineare l'obiettivo di un approccio strategico.

    2. Osservazioni specifiche

    2.1. Base giuridica

    Nella posizione comune il Consiglio reputa la base giuridica proposta dalla Commissione - articoli 175 e 179 del trattato CE (ex articoli 130S e 130W)- la più idonea visti l'obiettivo e il contenuto della proposta.

    2.2. Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione

    2.2.1. Durata del programma

    Quanto alla durata del regolamento, il Consiglio ha optato per una validità settennale (2000-2006), corrispondente al periodo coperto dalle prospettive finanziarie. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento la Commissione dovrà presentare la relazione di valutazione, che conterrà suggerimenti per il futuro del regolamento.

    2.2.2. Finanziamento

    Data la validità settennale, l'importo di riferimento finanziario è stato fissato a 63 milioni di EUR, importo risultante dagli stanziamenti annui di 10 milioni di EUR nel progetto di bilancio 2000. L'importo è stato ulteriormente decurtato del 10 % in considerazione della decisione del Consiglio "Bilancio" di luglio circa le spese della categoria 4. Introducendo tale importo indicativo il Consiglio ha recepito in parte l'emendamento 34 del Parlamento europeo.

    2.2.3. Procedura di comitato (Articolo 10)

    Il Consiglio ha cambiato la procedura di comitato, che eserciterà le sue competenze secondo la procedura del comitato di gestione stabilita nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. A parere del Consiglio, tale procedura assicurerà il coordinamento ottimale con le attività degli Stati membri, contribuendo così alla necessaria complementarità.

    Inoltre, la Commissione presenterà annualmente un documento sugli orientamenti strategici e le priorità al comitato geograficamente competente, che lo approverà secondo la procedura del comitato di gestione.

    2.3. Emendamenti del Parlamento europeo

    2.3.1. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dal Consiglio

    Il Consiglio ha accolto in toto i 18 emendamenti recepiti dalla Commissione e la sostanza della prima parte dell'emendamento 34 proposto dal Parlamento.

    2.3.2. Emendamenti del Parlamento europeo non accolti dal Consiglio

    Oltre agli emendamenti non recepiti dalla Commissione, il Consiglio non ha potuto accoglierne altri perché su di essi non è stato possibile raggiungere l'unanimità necessaria.

    IV. CONCLUSIONI

    Il Consiglio reputa la posizione comune un testo equilibrato in grado di assicurare il proseguimento delle attività svolte a norma del regolamento (CE) n. 3062/95 dopo che esso sarà giunto a scadenza il 31 dicembre 1999. Essa rispecchia l'esigenza che la Comunità assolva gli impegni assunti per la conservazione e la gestione delle foreste tropicali e delle altre foreste nel contesto dello sviluppo sostenibile.

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