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Document 52000AG0011

Posizione comune (CE) n. 11/2000, del 29 marzo 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose

GU C 36 del 8.2.2000, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AG0011

Posizione comune (CE) n. 11/2000, del 29 marzo 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose

Gazzetta ufficiale n. C 036 del 08/02/2000 pag. 0001 - 0007


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 11/2000

definita dal Consiglio il 29 marzo 1999

in vista dell'adozione della direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose

(2000/C 36/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la tutela dell'ambiente costituiscono problematiche importanti, soprattutto nell'ambito del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile; il fattore umano è importante per la sicurezza di tali modi di trasporto;

(2) ai sensi della direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose(4), ogni impresa la cui attività comporta il trasporto di merci pericolose ed operazioni di carico o scarico ad esso connesse è tenuta a designare uno o più consulenti per la sicurezza; detta direttiva non contiene disposizioni dettagliate intese ad armonizzare le prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza, né disposizioni applicabili alle commissioni d'esame;

(3) è opportuno che gli Stati membri istituiscano un quadro normativo comune minimo relativo all'esame di consulente per la sicurezza e alle prescrizioni concernenti le commissioni d'esame, onde garantire un adeguato livello qualitativo e facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati CE di formazione per i consulenti per la sicurezza;

(4) l'esame di consulente per la sicurezza consiste in almeno una prova scritta, composta di una serie di domande vertenti almeno sulle materie elencate nell'allegato II della direttiva 96/35/CE, e in un elaborato in cui, mediante lo studio di un caso, il candidato deve dimostrare di essere in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza;

(5) gli Stati membri possono disporre che i candidati che intendono lavorare per imprese che si occupano esclusivamente del trasporto di talune merci pericolose sostengano l'esame nelle sole materie pertinenti alla loro attività; in tal caso il certificato CE deve indicare chiaramente i limiti della sua validità;

(6) l'esame organizzato dalle commissioni d'esame è approvato dalle autorità competenti degli Stati membri; gli Stati membri stabiliscono i criteri applicabili alle commissioni d'esame in modo da garantire un elevato livello di qualità dei servizi; le commissioni d'esame devono essere tecnicamente competenti, affidabili e indipendenti;

(7) è opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le prescrizioni minime applicabili all'esame richiesto per l'ottenimento del certificato CE di formazione per i consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose previsto dalla direttiva 96/35/CE.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose siano esaminati in modo da soddisfare queste prescrizioni minime.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose", in seguito denominato "consulente": ogni persona specificata all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/35/CE;

b) "merci pericolose": le merci definite all'articolo 2 della direttiva 94/55/CE(5) ed all'articolo 2 della direttiva 96/49/CE(6);

c) "impresa": le imprese specificate all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/35/CE;

d) "esame": l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/35/CE;

e) "commissione d'esame": ogni organo designato per svolgere gli esami dalle autorità competenti di uno Stato membro;

f) "certificato CE": il certificato redatto conformemente al modello riportato nell'allegato III della direttiva 96/35/CE.

CAPITOLO II

Esami

Articolo 3

1. L'autorità competente o la commissione d'esame organizza un esame scritto obbligatorio che può essere completato da un esame orale per verificare se i candidati possiedono il livello di conoscenza necessario per svolgere le funzioni di consulente ai fini dell'ottenimento del certificato CE.

2. L'esame obbligatorio consiste in una prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato CE viene rilasciato.

3. a) Al candidato viene sottoposto un questionario contenente al minimo 20 domande a risposta libera che vertono, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 96/35/CE, almeno sulle materie previste nell'elenco riportato nell'allegato II di detta direttiva. Tuttavia, è possibile utilizzare domande a scelta multipla. In tal caso, due domande a scelta multipla equivalgono a una domanda a risposta libera.

Tra dette materie dev'essere attribuita particolare importanza, in funzione del modo di trasporto in questione, alle materie seguenti:

- misure generali di prevenzione e di sicurezza;

- classificazione delle merci pericolose;

- condizioni generali di imballaggio, comprese in particolare le cisterne, i contenitori ed i carri serbatoi;

- iscrizioni ed etichette di pericolo;

- indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto;

- maneggio e sistemazione del carico;

- formazione professionale dell'equipaggio;

- documenti di bordo e certificati di autorizzazione del mezzo di trasporto;

- consegne di sicurezza;

- requisiti relativi al materiale di trasporto.

b) A ciascun candidato viene assegnato lo studio di un caso in relazione ai compiti descritti all'allegato I della direttiva 96/35/CE; questa prova è volta a dimostrare se il candidato sia in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

c) Gli Stati membri possono disporre che i candidati che intendono lavorare per imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, siano esaminati ai sensi dell'allegato II della direttiva 96/35/CE, solo nelle materie pertinenti alla loro attività.

I suddetti tipi di merci sono i seguenti:

- classe 1 (esplosivi),

- classe 2 (gas),

- classe 7 (materie radioattive),

- classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi),

- numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).

La denominazione del certificato CE deve indicare chiaramente che la sua validità è circoscritta ai tipi di merci pericolose di cui alla presente lettera, sui quali il consulente è stato esaminato, alle condizioni definite alle lettere a) e b).

4. L'autorità competente, o la commissione d'esame, completa di volta in volta una raccolta delle domande che sono state incluse nell'esame.

CAPITOLO III

Criteri applicabili alle commissioni d'esame

Articolo 4

1. Se gli Stati membri non si occupano direttamente dell'organizzazione dell'esame, essi nominano le commissioni d'esame sulla base dei seguenti criteri:

a) competenza della commissione d'esame;

b) specificazione delle modalità d'esame proposte dalla commissione d'esame;

c) misure volte a garantire l'imparzialità degli esami;

d) indipendenza della commissione da qualsiasi persona fisica o giuridica che impiega consulenti.

2. La designazione della commissione d'esame approvata avviene in forma scritta. Tale approvazione può avere durata limitata.

Articolo 5

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva.

Ciascuno Stato membro trasmette regolarmente alla Commissione la raccolta delle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

(1) GU C 148 del 14.5.1998, pag. 21, e GU C 52 del 23.2.1999, pag. 16.

(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 118.

(3) Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 1998 (GU C 341 del 9.11.1998, pag. 29), posizione comune del Consiglio del 29 marzo 1999 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10.

(5) Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7). Modificata da ultimo dalla direttiva 1999/47/CE (GU L 169 del 5.7.1999, pag. 1).

(6) Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25). Modificata da ultimo dalla direttiva 1999/48/CE della Commissione (GU L 169 del 5.7.1999, pag. 58).

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 20 marzo 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile(1).

La proposta è fondata sull'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE.

Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere sulla proposta della Commissione il 20 ottobre 1998(2), il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio parere il 9 settembre 1998(3).

In seguito alla richiesta di consultazione del Consiglio del 25 maggio 1999, il Comitato delle regioni ha comunicato la sua decisione di rinunciare alla formulazione di un parere, mediante lettera del 22 luglio 1999.

Alla luce del parere del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato al Consiglio, il 23 dicembre 1998, una proposta modificata(4).

Il 29 marzo 1999, il Consiglio ha definito una posizione comune conformemente all'articolo 252 del TCE.

II. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

1. Il 3 giugno 1996 il Consiglio ha adottato la direttiva 96/35/CE(5) per agevolare il rispetto delle norme in materia di prevenzione dei rischi inerenti al trasporto di merci pericolose. La direttiva 96/35/CE riguarda le imprese che effettuano trasporti di merci pericolose o operazioni di carico e scarico connesse con tali trasporti e concerne unicamente i trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile. Essa prevede l'obbligo per le imprese in questione di designare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose incaricati della prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività. Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale di modello comunitario, rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro. Tale certificato, riconosciuto da tutti gli altri Stati membri, è valido per il o i modi di trasporto di cui trattasi e attesta la qualificazione professionale dei consulenti. Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione che gli fornisca una conoscenza sufficiente dei compiti nell'allegato I della direttiva summenzionata e deve superare un esame vertente almeno sull'elenco delle materie di cui all'allegato II. La direttiva 96/35/CE non contiene disposizioni dettagliate intese ad armonizzare le prescrizioni concernenti l'esame dei consulenti per la sicurezza, né disposizioni applicabili alle commissioni d'esame. Allo scopo di consentire tuttavia a tutti gli Stati membri di assicurare la formazione dei candidati e lo svolgimento dell'esame preliminare necessari, il Consiglio ha previsto una data limite di recepimento della direttiva sufficientemente lontana, ossia il 31 dicembre 1999.

2. Avendo constatato che l'organizzazione degli esami già prevista da taluni Stati membri rischia di determinare livelli diversi e una notevole disparità delle prove, la Commissione ha giudicato opportuno proporre un'armonizzazione minima del livello di formazione dei consulenti per la sicurezza allo scopo di rendere più sicuri i trasporti e di fissare prescrizioni concernenti l'esame di livello elevato. Ha pertanto presentato una proposta di direttiva al fine di stabilire requisiti minimi in materia di organizzazione e di contenuto degli esami nonché le condizioni di partecipazione delle imprese che desiderano offrire i loro servizi in veste di esaminatori.

Dato che la direttiva 96/35/CE prevede che gli Stati membri applichino la stessa entro il 31 dicembre 1999, la Commissione propone che gli Stati membri applichino la nuova direttiva sei mesi prima.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

La posizione comune del Consiglio segue la proposta modificata della Commissione, fatte salve le seguenti modifiche:

- all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), la posizione comune permette un'elasticità nella ripartizione delle domande d'esame maggiore di quella proposta dalla Commissione all'articolo 3, paragrafo 5, lettera a).

Il Consiglio preferisce lasciare agli Stati membri un margine di manovra più ampio per la determinazione del contenuto minimo delle prove. Al candidato sarebbero sottoposte al minimo 20 domande sulle materie previste nell'elenco riportato nell'allegato II della direttiva 96/35/CE. Al candidato potrebbero essere sottoposte anche domande a scelta multipla: due domande a scelta multipla sarebbero equivalenti a una domanda a risposta libera.

Il Consiglio non considera necessario riunire in tre gruppi le materie di cui all'allegato II della direttiva e pretendere che il candidato risponda a tre domande per il primo gruppo, due per il secondo e una per il terzo.

Per il Consiglio è sufficiente che, tra le materie di cui al citato allegato II, sia attribuita particolare importanza a quelle corrispondenti al primo gruppo di materie riportato nella proposta modificata della Commissione;

- la soppressione dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 8, che figurano nella proposta modificata della Commissione. L'articolo 4, paragrafo 2, prevede che la Commissione approvi, conformemente alla procedura del Comitato, le disposizioni relative all'esame dei candidati che intendono lavorare per le imprese specializzate di cui all'articolo 4 [articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della posizione comune]. L'articolo 8 definisce la procedura del Comitato da applicare.

Il Consiglio ha ritenuto che fosse preferibile lasciare agli Stati membri la competenza per organizzare l'esame dei candidati che intendono lavorare per le imprese specializzate di cui sopra;

- l'articolo 4 della posizione comune riprende gli aspetti essenziali delle prescrizioni previste dagli articoli 5 e 6 della proposta modificata della Commissione;

- all'articolo 6, paragrafo 1, la data prevista dalla Commissione all'articolo 9, paragrafo 1, vale a dire il 30 giugno 1999, è stata differita e fissata alla stessa data prevista dalla direttiva 96/35/CE, ovverosia il 31 dicembre 1999.

Il Consiglio, ricordando che la nuova direttiva ha in particolare lo scopo di armonizzare l'organizzazione e il contenuto dell'esame previsto dalla direttiva 96/35/CE, ha ritenuto opportuno che la data di recepimento della nuova coincidesse con quella della direttiva 96/35/CE.

- la soppressione del paragrafo 3dell'articolo 9, della proposta della Commissione (articolo 6 della posizione comune) che stabilisce un regime di sanzioni.

Il Consiglio ha ritenuto che nella nuova direttiva non fosse necessario prevedere una disposizione volta a determinare un regime di sanzioni applicabile in caso di violazione della direttiva.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dal Consiglio e ripresi dalla Commissione

Il Consiglio ha seguito la proposta modificata della Commissione adottando nella sostanza, se non nella forma, i seguenti emendamenti del Parlamento europeo:

- all'articolo 1, paragrafo 2, la posizione comune riprende la prima parte dell'emendamento 1 relativa all'aggiunta nel testo dell'indicazione del settore di attività dei consulenti per la sicurezza, vale a dire il trasporto di merci pericolose;

- all'articolo 1, paragrafo 2, la posizione comune riprende la seconda parte dell'emendamento 1 volta a precisare che le disposizioni della direttiva costituiscono prescrizioni minime;

- all'articolo 3, paragrafo 1, la posizione comune tiene conto dell'emendamento 2 che precisa le conoscenze che i candidati devono dimostrare di possedere per svolgere i compiti di consulente;

- all'articolo 3, paragrafo 1, la posizione comune tiene conto dell'emendamento 4 che prevede che l'esame scritto obbligatorio possa essere integrato da un esame orale;

- all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), la posizione comune tiene conto dell'emendamento 5 volto a modificare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della proposta modificata della Commissione per indicare che le prescrizioni relative alle domande, che devono riguardare le materie di cui all'allegato II della direttiva 96/35/CE, sono prescrizioni minime;

- all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), la posizione comune riprende l'emendamento 7 inteso ad aumentare le possibilità di deroga di cui possono disporre gli Stati membri al fine di limitare il numero delle materie d'esame e rilasciare certificati specifici;

- all'articolo 5 la posizione comune tiene conto dell'emendamento 9 inteso a migliorare l'efficacia dello scambio di informazioni relative all'elenco di domande di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della proposta modificata della Commissione (articolo 3, paragrafo 4, della posizione comune) in quanto prevede che gli Stati membri trasmettano tale elenco alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

2. Emendamenti del Parlamento europeo non accolti dal Consiglio e

a) non ripresi dalla Commissione

Conformemente alla proposta modificata della Commissione il Consiglio non ha accolto:

- la terza parte dell'emendamento 1 che prevede di aggiungere all'articolo 1, paragrafo 2, della proposta modificata della Commissione una disposizione relativa al riconoscimento reciproco, da parte degli Stati membri e del SEE, del certificato di formazione professionale di modello comunitario.

Il Consiglio ha sottolineato che, trattandosi di un certificato CE conforme al modello di cui all'allegato III della direttiva 96/35/CE, tale aggiunta sarebbe superflua;

- l'emendamento 3 inteso ad aggiungere all'articolo 3, paragrafo 3, della proposta modificata della Commissione una disposizione che prevede che i candidati devono dimostrare di essere in grado di svolgere il compito di consulente realizzando anche uno studio analitico specifico.

Il Consiglio ha ricordato che una disposizione del genere è già prevista all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), della proposta modificata della Commissione e figura nell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della posizione comune;

- l'emendamento 6 che prevede di aggiungere all'articolo 3, paragrafo 5, della proposta modificata della Commissione un nuovo paragrafo concernente la durata di validità del certificato e il suo rinnovo.

Il Consiglio ha ricordato che una disposizione del genere è già prevista dall'articolo 6 della direttiva 96/35/CE;

- l'emendamento 8 volto a precisare i criteri previsti dall'articolo 5, lettera d), della proposta modificata della Commissione [articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune] aggiungendo che le commissioni d'esame devono anche prevedere che i candidati abbiano la possibilità di utilizzare taluni documenti durante l'esame (documentazione ammessa).

Il Consiglio ha ritenuto che l'aggiunta chiesta fosse già compresa nel concetto più generale previsto sia dalla proposta modificata sia dalla nuova formulazione che figura nel suddetto articolo 4, paragrafo 1, lettera b): "specificazione delle modalità d'esame proposte dalla commissione d'esame".

b) ripresi dalla Commissione

- l'emendamento 10 che prevede di adeguare il termine per la notifica delle sanzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della proposta modificata della Commissione.

L'articolo 6 della posizione comune non riprende il paragrafo 3 dell'articolo 9. Il Consiglio ha ritenuto infatti che fosse preferibile non prevedere nella direttiva disposizioni specifiche relative alle sanzioni (cfr. precedente punto III).

(1) GU C 148 del 14.5.1998, pag. 21.

(2) GU C 341 del 9.11.1998, pag. 29.

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 118.

(4) GU C 52 del 23.2.1999, pag. 16.

(5) Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10).

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