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Document 51999SC2183

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune del Consiglio concernente la proposta modificata di regolamento di Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

/* SEC/99/2183 def. - COD 98/0303 */

51999SC2183

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune del Consiglio concernente la proposta modificata di regolamento di Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) /* SEC/99/2183 def. - COD 98/0303 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune del Consiglio concernente la proposta modificata di regolamento di Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

Posizione comune del Consiglio concernente la proposta modificata di regolamento di Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

1. Procedura

La proposta (COM(1998) 622 def.) è stata presentata al Consiglio il 3 novembre 1998 e al Parlamento europeo l'11 dicembre 1998 in conformità della procedura di cooperazione prevista all'articolo 130 S, paragrafo 1 del trattato.

Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 15 aprile 1999 e il Comitato economico e sociale si è espresso in sessione plenaria il 26 maggio 1999.

A seguito del parere del Parlamento europeo e in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato la Commissione ha adottato una proposta modificata (COM(1999) 313 def.) e l'ha presentata al Consiglio il 23 giugno 1999.

Il 28 febbraio 2000 gli Stati membri hanno approvato all'unanimità in sede di Consiglio la posizione comune.

2. Finalità del regolamento

L'obiettivo della proposta è assicurare un maggiore contributo dell'EMAS alla protezione dell'ambiente modificando l'attuale regolamento n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993.

La proposta estende l'EMAS a tutti i settori economici fornendo loro uno strumento per migliorare continuamente la rispettiva efficienza ambientale.

La proposta indica esplicitamente la partecipazione dei dipendenti come uno dei mezzi per conseguire il miglioramento continuo dell'efficienza ambientale.

La compatibilità tra l'EMAS e la norma internazionale EN ISO 14001 viene inoltre rafforzata poiché quest'ultima diviene un elemento del sistema di gestione ambientale previsto dall'EMAS. Ciò consente di definire chiaramente gli elementi dell'EMAS che vanno al di là della EN ISO 14001, in particolare la conformità con la normativa ambientale, il miglioramento dell'efficienza ambientale, la comunicazione verso l'esterno e la partecipazione dei dipendenti.

La proposta promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) all'EMAS grazie ad opportuni meccanismi di sostegno.

La proposta prevede una maggiore visibilità della partecipazione all'EMAS da parte delle imprese nonché una maggiore credibilità e coerenza del sistema a livello comunitario.

3. Osservazioni della commissione

A. Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione nella proposta modificata e inseriti in tutto o in parte nella posizione comune

La Commissione ha accolto in tutto, in parte o in linea di principio 18 dei 59 emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Essi sono stati inseriti nella proposta modificata COM(1999) 313 def. del 23 giugno 1999.

Quindici di tali emendamenti sono stati inseriti nella posizione comune in tutto, in parte o in linea di principio.

A causa del processo di riscrittura, in alcuni casi è stato recepito il contenuto dell'emendamento ma non la sua precisa formulazione.

La Commissione ritiene che la posizione comune non modifichi l'approccio tecnico né gli obiettivi della proposta mentre alcuni aspetti sono stati chiariti o rafforzati.

In particolare:

- l'emendamento 1 è stato inserito nel considerando 7;

- l'emendamento 3 è stato inserito nel considerando 13, tuttavia i termini "continuamente perfezionata" e "riqualificazione" sono stati omessi;

- l'emendamento 60 è stato inserito nel 18 considerando;

- l' emendamento 8 è stato inserito modificando il riferimento al termine "soggetti" con il riferimento al termine "parti interessate" (per mantenere la compatibilità con la EN ISO 14001) e dando una definizione di "parti interessate" all'articolo 2, lettera p);

- gli emendamenti 11, 20 e 21 sono stati inseriti aggiungendo la dicitura "siano essi nazionali, regionali o locali" alla definizione di organismi competenti data all'articolo 2, lettera u);

- l'emendamento 18 è stato recepito grazie alla formulazione dell'articolo 4, paragrafo 7;

- l'emendamento 24 è stato recepito mediante l'articolo 8;

- l'emendamento 26, terzo trattino, è stato inserito nell'articolo 11, paragrafo 1;

- l'emendamento 34 è stato recepito mediante l'allegato I A;

- l'emendamento 42 è stato recepito mediante l'allegato III punto 3.2;

- l'emendamento 43 è stato recepito mediante l'ultima frase dell'allegato III punto 3.1;

- l'emendamento 45 è stato inserito nell'allegato III punto 3.5;

- l'emendamento 48 è stato recepito grazie alla formulazione del punto 3.3 dell'allegato III.

B. Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione nella proposta modificata ma non inseriti nella posizione comune

L'emendamento 4 e l'emendamento 5 non sono stati inseriti nei considerando della posizione comune.

l'emendamento 26, quarto trattino e l'emendamento 27 non sono stati inseriti nella formulazione della posizione comune.

C. Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) riporta attualmente la seguente dicitura: "la partecipazione attiva, compresa un'adeguata formazione dei dipendenti" nella quale si può ritrovare il contenuto dell'emendamento 7, paragrafo 2, lettera d) del Parlamento europeo.

La definizione di politica ambientale ora comprende un impegno al miglioramento costante dell'efficienza ambientale oltre all'affermazione secondo cui essa costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e le finalità ambientali.

La definizione di programma ambientale è stata modificata in modo da renderla più coerente con i principi dell' EN ISO 14001.

La definizione di organizzazione è stata modificata in modo da precisare il concetto di "sito".

L'articolo 2 comprende ora tre nuove definizioni:

- costante miglioramento dell'efficienza ambientale;

- efficienza ambientale;

- prevenzione dell'inquinamento.

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) prevede la possibilità di derogare alla frequenza stabilita di aggiornamento della dichiarazione ambientale in base agli orientamenti adottati dalla Commissione. Ciò può in certa misura soddisfare i requisiti dell'emendamento 16.

L'articolo 4 comprende ora un punto 7 modificato che dà una descrizione più chiara delle procedure di armonizzazione dei sistemi di accreditamento e di supervisione dei verificatori ambientali. L'articolo 4 prevede inoltre che la relazione relativa alla valutazione inter pares sia portata a conoscenza del pubblico.

L'articolo 6 è stato riscritto, senza modificarne il contenuto, in modo da rendere più chiare le condizioni di registrazione, di rifiuto della registrazione, di sospensione o cancellazione dal registro.

L'articolo 8 è stato riscritto in modo da prevedere una maggiore flessibilità per quanto riguarda le relazioni ambientali relativamente ai prodotti, alle attività e ai servizi. Le condizioni alle quali le organizzazioni possono utilizzare il logo per pubblicizzare attività, prodotti e servizi saranno definite dai documenti di orientamento.

È stato inserito un nuovo articolo 10 che riguarda la relazione con altre normative comunitarie in materia ambientale. Tale articolo è costituito dai precedenti articolo 1, paragrafo 3 e articolo 10, paragrafo 2. Il fine è quello di segnalare la relazione esistente tra i due concetti.

L'articolo 11 introduce un nuovo punto 2:

"2. per incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni all'EMAS, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità europea nonché le altre autorità pubbliche a livello nazionale dovrebbero esaminare, fatto salvo il diritto comunitario, le modalità per tener conto della registrazione EMAS nel definire i criteri per le loro politiche degli appalti."

Ciò può in qualche modo riflettere il contenuto dell'emendamento 26 (primi due trattini) e dell'emendamento 30.

L'articolo 14 introduce una nuova procedura di comitato approvata dal Consiglio.

L'articolo 15 introduce un nuovo punto 2 (il precedente articolo 13) che riguarda l'adeguamento degli allegati da parte dell'apposito comitato. L'allegato V ne è escluso.

L'articolo 17 consente ora ai siti registrati nel quadro di applicazioni sperimentali (ai sensi dell'articolo 14 dell'EMAS I) al di fuori del settore industriale-manifatturiero di essere registrati nell'EMAS II. L'articolo prevede inoltre un periodo di sei mesi per effettuare il passaggio dall'EMAS I all'EMAS II.

L'allegato I B comprende ora una nuova sezione 4 che riguarda la partecipazione dei dipendenti e che può riflettere l'emendamento 36.

L'allegato III, punto 3.2, lettera f) prevede ora che le informazioni riguardino anche l'efficienza ambientale rispetto alle disposizioni di legge per quanto riguarda gli impatti ambientali importanti, ciò può riflettere l'emendamento 41.

L'allegato V, punto 5.2.1 prevede ora tra i requisiti minimi dei verificatori la conoscenza del funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale. Esso stabilisce inoltre che i verificatori ambientali devono disporre di sistemi di controllo di qualità per effettuare le loro attività ai sensi del presente regolamento.

L'allegato VI, punto 6.2 comprende ora due nuove voci relative agli impatti ambientali diretti:

- "rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente conseguenti, o potenzialmente conseguenti, agli incidenti e situazioni di potenziale emergenza;

- effetti sulla biodiversità."

Inoltre l'allegato VI ora definisce gli impatti ambientali diretti e indiretti in termini di controllo gestionale.

L'allegato VI, punto 6.4, è stato modificato al fine di semplificarne il testo, salvaguardando il contenuto.

L'allegato VII, punto 7.2 è stato semplificato e gli aspetti disciplinati altrove sono stati eliminati.

Altri cambiamenti consistono in modifiche redazionali di minore importanza, tuttavia tre cambiamenti sono stati apportati in tutto il documento:

- il verbo "dovere" è stato utilizzato per indicare requisiti obbligatori;

- il termine "soggetti" è stato sostituito dal termine "parti interessate";

- è stato specificato che i documenti di orientamento sono elaborati in conformità delle procedure di comitato.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal Consiglio sono volte in generale a chiarire il testo del regolamento proposto, a rafforzare la compatibilità con l'EN ISO 14001 e a distinguere i requisiti obbligatori mediante il ricorso al verbo "dovere". In campi problematici come l'uso del logo, la partecipazione dei dipendenti e il periodo tra le verifiche, il Consiglio ha proposto misure che introducono flessibilità nell'applicazione del regolamento. La flessibilità sarà ottenuta grazie all'elaborazione di documenti di riferimento. Essa sarà necessaria al fine di assicurare che il sistema possa applicarsi in tutti i settori e nelle imprese di tutte le dimensioni. Pertanto, la Commissione appoggia pienamente la posizione comune.

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