EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999SC1931

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta modificata di direttiva di Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica

/* SEC/99/1931 def. - COD 96/0312 */

51999SC1931

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta modificata di direttiva di Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica /* SEC/99/1931 def. - COD 96/0312 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune del Consiglio concernente la proposta modificata di direttiva di Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO relativa alla Posizione comune del Consiglio concernente la proposta modificata di direttiva di Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica

I. QUESTIONI PROCEDURALI

La proposta (COM (96) 0603 - C4 - 0157/97 - 96/0312 (SYN)) è stata trasmessa al Consiglio il 19 marzo 1997 e al Parlamento europeo l'8 aprile 1997 (ai sensi della procedura di cooperazione prevista all'articolo 175 (1) (ex articolo 130 S, paragrafo 1) del trattato).

Il 13 maggio 1998 il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura; il 10 luglio 1997 la sezione del Comitato economico e sociale competente in materia di protezione dell'ambiente, salute pubblica e dei consumatori ha adottato il proprio parere. Il 13 luglio 1997 la proposta è stata trasmessa al Comitato delle Regioni, che ha però deciso di non esprimere un parere.

Conformemente al parere del Parlamento europeo e ai sensi dell'articolo 250 (2) (ex articolo 189 A, paragrafo 2) del trattato, la Commissione ha adottato una proposta modificata (COM (1999) 21 def., GU C 64 del 6 marzo 1999) e l'ha trasmessa al Consiglio il 18 gennaio 1999.

In data 11 novembre 1999 gli Stati membri, riuniti in Consiglio, hanno adottato all'unanimità la posizione comune.

II. SCOPO DELLA COMUNICAZIONE

La proposta di regolamento di Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica è intesa a precisare la natura del sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, i principi su cui esso si basa e il relativo approccio metodologico. Particolare attenzione è inoltre rivolta a migliorare e semplificare il funzionamento di tale sistema.

III. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Osservazioni generali

La Commissione ha accettato in toto, in parte o in linea di principio sette dei quarantadue emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. I sette emendamenti sono stati inclusi nella proposta modificata COM (1999) 21 def. del 18 gennaio 1999.

Tali emendamenti sono stati inclusi nella posizione comune in toto, in parte o in linea di principio. Inoltre, la posizione comune riprende la maggior parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo che non erano però stati accolti dalla Commissione nella sua proposta modificata. Tali emendamenti riguardano disposizioni essenziali, tra cui:

- l'estensione ai servizi del campo di applicazione del sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea;

- l'introduzione di due riquadri (logo + riquadro informativo) per la descrizione del marchio di qualità ecologica (al posto di un marchio articolato per gradi, come originariamente previsto dalla Commissione);

- istituzione, per l'Unione europea, di un'Organizzazione di un marchio europeo di qualità ecologica (OUEME), composta dagli organismi competenti e dal Forum consultivo, al posto dell'organismo indipendente (Organizzazione europea per il marchio di qualità ecologica - OEME) originariamente proposto dalla Commissione.

Per motivi redazionali, in alcuni casi nella posizione comune è stato accolto il principio espresso dall'emendamento e non l'esatta formulazione.

La posizione comune differisce sostanzialmente dalla proposta della Commissione del 1996. La Commissione reputa però che nella posizione comune sia conservato e anzi potenziato lo spirito originario, inteso a migliorare l'efficacia del sistema

2. Osservazioni dettagliate

2.1. (a) Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione nella proposta modificata e inclusi in toto o in parte nella posizione comune

Nei riferimenti ai consideranda e agli articoli si utilizza la numerazione impiegata nella posizione comune.

- Il quinto considerando include un riferimento al ruolo svolto dalle ONG attive nel campo della protezione dell'ambiente e dalle associazioni del consumatori, ai fini di formulare e fissare criteri per l'assegnazione dei marchi comunitari di qualità ecologica (emendamento n. 2).

- L'undicesimo considerando afferma che nei vari stadi di assegnazione del marchio di qualità ecologica, ci si deve sforzare di garantire un elevato livello di protezione ambientale (emendamento n. 4).

- il dodicesimo considerando afferma che è necessario fornire maggiori informazioni in merito al marchio (informazioni sui motivi dell'assegnazione) per aiutare i consumatori a comprenderne l'importanza (emendamento n. 10).

- L'articolo 1, paragrafo 1 fa riferimento ad un elevato livello di protezione ambientale (emendamento n. 10).

- L'articolo 2, paragrafo 5 prevede ora che il regolamento non si applica ai dispositivi medici (emendamento n. 15). Per precisare il campo di applicazione di questa disposizione, si prevede che il regolamento non si applichi ai dispositivi medici, quali definiti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, che sono destinati all'uso professionale o debbono essere prescritti o supervisionati da medici professionisti.

- L'articolo 4, paragrafo 1, che tratta dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, fa riferimento ai requisiti riguardanti l'idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze dei consumatori. Tale articolo pertanto affronta il problema citato dal Parlamento europeo nell'emendamento n. 13, vale a dire la necessità di definire il grado di affidabilità tecnica per quanto concerne la qualità del prodotto.

- L'articolo 7 prevede che gli organismi competenti debbano essere informati di modificazioni importanti delle caratteristiche dei prodotti che non influiscono sul rispetto dei criteri pertinenti. L'emendamento n. 18 prevedeva che gli organismi competenti debbano essere informati di ogni modificazione delle caratteristiche dei prodotti che non influisca sul rispetto dei criteri pertinenti.

2.2. (b) Emendamenti del Parlamento accolti in toto o in parte dalla Commissione nella proposta modificata, ma non inclusi nella posizione comune

Tutti gli emendamenti del Parlamento accolti in toto o in parte dalla Commissione nella proposta modificata sono stati inclusi nella posizione comune.

2.3. (c) Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata

Consideranda

Il terzo considerando menziona la pianificazione del regolamento con uno degli elementi importanti da migliorare.

Il quinto considerando riconosce l'importante ruolo esercitato, nell'elaborazione e fissazione dei criteri per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica, dalle ONG attive nel campo della protezione dell'ambiente e dalle associazioni dei consumatori.

Il settimo considerando si riferisce ai prodotti come comprensivi anche dei servizi, conformemente alla posizione comune, secondo la quale il sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica è esteso ai servizi (come proposto dal Parlamento europeo negli emendamenti nn. 3 e 14).

L'undicesimo considerando introduce il concetto di impiego efficace delle risorse nei vari stadi dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica.

Nel dodicesimo considerando è soppresso ogni riferimento ad un marchio di qualità ecologica articolato per gradi.

Il tredicesimo considerando riflette la volontà politica di realizzare, a lungo termine, un sistema di marchio di qualità ecologica in grado di autofinanziarsi, senza alcun aumento dei contributi finanziari degli Stati membri.

Il quattordicesimo considerando riflette la composizione dell'Organizzazione europea per il marchio di qualità ecologica (OUEME), che comprende gli organismi competenti e il Forum consultivo.

Il diciassettesimo considerando fa espresso riferimento alla continuità nel tempo dei sistemi nazionali del marchio di qualità ecologica. Esso sottolinea la necessità di coordinarli con il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea, per promuovere obiettivi comuni di consumo sostenibile, conformemente alla posizione comune.

Articolo 1 - Finalità e principi

L'articolo 1 è stato modificato per poter includere nella designazione di "prodotti" sia i beni sia i servizi. La Commissione prende nota del fatto che tanto il Parlamento europeo (emendamenti nn. 3 e 14) quanto il Consiglio, all'unanimità, hanno concordato sulla necessità di estendere ai servizi il campo di applicazione del regolamento. Per tale motivo, nella posizione comune si sono attentamente riformulate le disposizioni del regolamento, ai fini di garantire una corretta estensione ai servizi del campo di applicazione del sistema del marchio di qualità ecologica. Lo schema di valutazione indicativo riportato all'allegato I è stato anch'esso modificato per poter includere i servizi. Inoltre, è stato dimostrato che non vi è alcun impedimento tecnico nell'estendere ai servizi le considerazioni relative al ciclo di vita, come previsto dalle norme internazionali. Pertanto, la Commissione non ha alcuna riserva ad estendere il sistema ai servizi, e ammette che tale estensione potrebbe costituire un interessante sviluppo del sistema di assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della posizione comune, l'obiettivo del sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea è perseguito fornendo ai consumatori, inclusi gli acquirenti professionisti dei prodotti in questione, orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate. Il riferimento esplicito agli acquirenti professionisti può essere accolto, in quanto consente di potenziare il ruolo che essi possono svolgere ai fini della diffusione sul mercato di prodotti con minore impatto ambientale.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, il sistema è applicato nel rispetto delle disposizioni dei trattati, incluso il principio di precauzione, degli strumenti adottati in conformità di dette disposizioni nonché della politica ambientale della Comunità, quale specificata nel quinto programma di politica e azione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. Tale disposizione, che precisa gli obiettivi del sistema, come pure la collocazione del sistema medesimo nel contesto generale della politica ambientale della Comunità, è anch'essa accolta dalla Commissione.

Articolo 2 - Campo di applicazione

L'articolo 2 della posizione comune si basa sull'ex articolo 4 della proposta della Commissione.

È stata inserita una definizione di gruppi di prodotti, per comprendere tutti i beni o servizi destinati a scopi analoghi e che sono equivalenti in termini di percezione ed uso da parte del consumatore. La Commissione riconosce che tale definizione corrisponde all'estensione ai servizi del campo di applicazione del sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.

Restano invariate le condizioni che un gruppo di prodotti deve soddisfare per essere incluso nel sistema. L'unica modifica importante è la seguente: per essere incluso nel sistema, un gruppo di prodotti deve soddisfare la condizione secondo cui la vendita ai fini del consumo o uso finale deve rappresentare una quota significativa del volume di vendita. Questa modifica rispetto al testo originario di proposta della Commissione (che prevedeva che la vendita al consumatore finale debba rappresentare una quota significativa del volume di vendita) può essere accolta.

Infine, la posizione comune prevede all'articolo 2, paragrafo 4, che il marchio di qualità ecologica non possa essere assegnato a beni che possano danneggiare in modo significativo gli esseri umani e/o l'ambiente, o che nella normale applicazione possano essere pericolosi per il consumatore. In effetti, di questo problema si tiene già conto nella pratica quotidiana di assegnazione del marchio di qualità ecologica; i criteri in vigore affrontano già questo problema, adottando l'approccio più appropriato e affrontando le principali categorie di sostanze, quali quelle cancerogene o le sostanze coloranti potenzialmente sensibilizzanti presenti nei tessuti e nei materassi. Pertanto la Commissione può accogliere questa modifica.

Articolo 3 - Requisiti ambientali

L'articolo 3 della posizione comune si basa sull'ex articolo 2 della proposta della Commissione. La sostanza dell'articolo resta invariata, malgrado il testo sia strutturato in modo differente.

L'unica modifica importante dell'articolo è la seguente: nel contesto della valutazione dei miglioramenti comparati dei prodotti, è inserito un riferimento agli aspetti inerenti la salute e la sicurezza. La modifica è accolta dalla Commissione, in quanto formalizza una prassi in vigore nella definizione dei criteri per l'attribuzione ai prodotti di un marchio di qualità ecologica.

Articolo 4 - Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e requisiti di valutazione e di verifica

Modifiche di scarsa entità, intese a precisare e a perfezionare la procedura relativa ai requisiti di valutazione e di verifica, sono state apportate all'articolo 4 (ex articolo 3 della proposta della Commissione). Il riferimento alla penetrazione sul mercato è stato spostato all'articolo 5 della posizione comune, là dove si fa riferimento al piano di lavoro..

Articolo 5 - Piano di lavoro

Articolo 6 - Procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica

L'articolo 5 della posizione comune è una proposta originaria del Consiglio. L'articolo 6 è l'ex articolo 5 della proposta della Commissione.

Il Consiglio ha avvertito la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel funzionamento del sistema e di definire più chiaramente gli obiettivi del sistema. Pertanto, è stato concordato un nuovo meccanismo denominato piano di lavoro. Il piano di lavoro contempla la strategia per lo sviluppo del sistema, che dovrà stabilire per il successivo triennio gli obiettivi di miglioramento ambientale e di penetrazione sul mercato che il sistema cercherà di conseguire. Il piano deve stabilire un elenco non esaustivo dei gruppi di prodotti che saranno considerati prioritari nell'ambito dell'azione comunitaria, come pure piani di coordinamento e cooperazione tra il sistema comunitario e gli altri sistemi di assegnazione di un marchio di qualità ecologica degli Stati membri. Il piano di lavoro include altresì le misure di esecuzione della strategia, compreso il finanziamento del sistema, e delinea i servizi ai quali non si applica il sistema, tenendo conto del regolamento EMAS. Il piano di lavoro è adottato conformemente alla procedura "comitatologia".

Il piano di lavoro è pertanto uno strumento chiave per lo sviluppo del sistema. E' un modo per garantire la definizione di obiettivi e fini precisi a livello dell'Unione europea, e allo stesso tempo consente la cooperazione e lo sviluppo di sinergie tra la Comunità e i sistemi nazionali di assegnazione di un marchio di qualità ecologica. L'esistenza del piano di lavoro è essenziale per il futuro sviluppo del sistema, e pertanto tale modifica può essere accolta dalla Commissione.

L'articolo 6 è stato anch'esso riformulato. Mentre il piano di lavoro definisce gli obiettivi del sistema, l'articolo 6 definisce il quadro procedurale di base. La Commissione avvia la procedura di propria iniziativa o su richiesta dell'OUEME. Essa dà mandato all'OUEME di elaborare e riesaminare periodicamente i criteri relativi al marchio di qualità ecologica ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità. Sulla base del mandato, l'OUEME elabora un progetto dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e lo trasmette alla Commissione, che decide se il mandato è stato eseguito e il progetto di criteri può essere sottoposto al Comitato, oppure non è stato eseguito e, in tal caso, l'OUEME deve proseguire i lavori sul progetto di criteri. Una volta adottati, i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [serie L] (come recita l'emendamento n. 46 della proposta del Parlamento europeo).

Malgrado gli orientamenti procedurali restino analoghi a quelli previsti nella proposta della Commissione, è chiaro che sono state effettuate alcune modifiche. Esse sono dovute al fatto che né il Consiglio né il Parlamento europeo (emendamenti nn. 6, 7, 9, 16, 17, 19-22 e 25) erano favorevoli all'istituzione di un Organismo di un marchio europeo di qualità ecologica (OEME), con personalità giuridica autonoma, come proposto dalla Commissione. Pertanto la Commissione continuerà ad essere responsabile sul piano politico della definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica, come è avvenuto finora.

Articolo 7 - Concessione del marchio di qualità ecologica

L'articolo 7 è basato sull'articolo 6 della proposta della Commissione.

Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica possono essere presentate da produttori, importatori, fornitori di servizi e venditori. La Commissione può accogliere l'estensione del campo di applicazione del sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica per includere i fornitori di servizi (conformemente all'estensione ai servizi del sistema medesimo) e i venditori (categoria più ampia dei dettaglianti, che può includere altri operatori quali i grossisti).

Nella posizione comune sono state inserite anche alcune modifiche di scarsa importanza, al fine di precisare le modalità di presentazione della domanda all'organismo competente. È importante sottolineare che, conformemente alla nuova formulazione dell'articolo 7, paragrafo 4, qualora i criteri relativi al marchio di qualità ecologica esigano che gli impianti di produzione rispondano a determinati requisiti, tale obbligo si applica a tutti gli impianti che fabbricano il prodotto. Questa modifica può essere accolta dalla Commissione in quanto garantirà una maggiore trasparenza del sistema, e un'applicazione più efficace dei requisiti ecologici, tramite un controllo più approfondito esercitato dagli organismi competenti sugli impianti in cui sono fabbricati i prodotti.

Articolo 8 - Il marchio di qualità ecologica

L'articolo 8 è l'ex articolo 7 della proposta della Commissione.

Conformemente alla posizione comune, non è più citata l'adozione di un marchio articolato per gradi. La Commissione prende atto del fatto che né il Consiglio né il Parlamento europeo (emendamenti nn. 5, 12 e 26) erano favorevoli a questa riforma del logo, e pertanto può accettare la soluzione alternativa proposta da queste due istituzioni, riportata nell'allegato III. La soluzione di compromesso garantisce la comunicazione al consumatore di una certa quantità di informazioni.

Articolo 9 - Condizioni di uso

L'articolo 9 si basa sul primo paragrafo dell'articolo 8 della proposta della Commissione. L'articolo 8, paragrafo 3 della proposta originaria della Commissione è stato reintrodotto nell'articolo 12 della posizione comune.

I contratti tra il candidato e l'organismo competente stabiliscono che la partecipazione al sistema lascia impregiudicati i requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni, e, se del caso, ai servizi. La Commissione può accogliere questa disposizione in quanto è conforme al riferimento al rispetto dei requisiti comunitari e nazionali in materia di ambiente di cui all'articolo 1, ed è conforme alle disposizioni del mercato interno.

È inserito un riferimento all'adozione di un contratto-tipo (che sarà adottato conformemente alla procedura "comitatologia"). Questa modifica può essere accolta dalla Commissione in quanto consente di garantire uno sviluppo più efficace del sistema.

Articolo 10 - Sostegno e lancio del marchio di qualità ecologica

L'articolo è diviso in due sottoparagrafi. Ai sensi del primo, non soltanto gli Stati membri, ma anche la Commissione promuovono, in collaborazione con i membri dell'OUEME, l'uso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea mediante azioni di sensibilizzazione e campagne di informazione presso i consumatori, produttori, rivenditori e il pubblico in generale. La disposizione, che tende a garantire la condivisione dell'onere finanziario necessario per lo sviluppo del sistema, può essere accolta dalla Commissione, che sta attualmente assumendo compiti promozionali.

Ai sensi del secondo paragrafo, per incoraggiare l'uso dei prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità europea nonché le altre autorità pubbliche nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l'esempio nello specificare i requisiti relativi ai prodotti. La disposizione è conforme all'emendamento n. 11 del Parlamento europeo e garantisce una piena compatibilità con le disposizioni del diritto comunitario. La formulazione attuale costituisce un "impegno morale", l'auspicio che le istituzioni nazionali e comunitarie diano l'esempio - conformemente ai requisiti e agli orientamenti in materia di pubblici appalti - all'atto di specificare i requisiti che debbono soddisfare i loro prodotti.

Articolo 11 - Altri sistemi di assegnazione del marchio di qualità ecologica presenti negli Stati membri

Conformemente alla posizione comune, i sistemi di assegnazione del marchio di qualità ecologica già esistenti negli Stati membri possono coesistere con il sistema comunitario. A tal fine devono essere adottate misure di cooperazione e di coordinamento ai sensi della procedura "comitatologia", comprese tra l'altro quelle previste dal piano di lavoro.

Il testo della presidenza è il risultato di un compromesso tra paesi già dotati di sistemi nazionali di assegnazione del marchio di qualità ecologica e sistemi che ne sono privi. Il testo suggerisce chiaramente l'esigenza di una strategia europea comune nel settore del marchio di qualità ecologica. Entro tale struttura, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea svolgerà un ruolo propulsivo di primo piano nel contesto della politica integrata dei prodotti. L'obiettivo della strategia di cooperazione con i sistemi nazionali è la diffusa promozione del concetto di consumo sostenibile tra i consumatori europei. La Commissione sarà responsabile, sul piano politico e operativo, di tale sistema. Per tale motivo e fintantoché non siano istituiti precisi dispositivi di cooperazione e di coordinamento, la Commissione può accogliere la nuova formulazione dell'articolo 11.

Articolo 12 - Spese e diritti

L'articolo 12 è basato sul terzo paragrafo dell'articolo 8 della proposta originaria della Commissione. Il Comitato di cui all'articolo 17 deve intervenire per fissare l'importo dei diritti. Si tratta dell'unico compromesso possibile tra le differenti posizioni degli Stati membri per quanto concerne i diritti.

Articolo 13 - Organizzazione dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (OUEME)

Articolo 14 - Organismi competenti

Articolo 15 - Forum consultivo

Mentre l'articolo 14 si basa sull'articolo 9 della proposta della Commissione, l'articolo 13 è ispirato alla formulazione dell'articolo 5, e l'articolo 15 dall'allegato IV.

Si tratta di disposizioni che precisano il ruolo dell'Organizzazione dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (OUEME), degli organismi competenti e del Forum consultivo. L'OUEME è composto dagli organismi competenti e dal Forum consultivo. L'istituzione dell'OUEME è conforme agli emendamenti del Parlamento europeo riguardanti un comitato tecnico per il marchio di qualità ecologica. L'OUEME non avrà personalità giuridica. La Commissione prende atto del rifiuto esplicito da parte del Consiglio e del Parlamento europeo (emendamenti nn. 6, 7, 9, 16, 17, 19-22 e 25) di istituire un organismo europeo indipendente per il marchio di qualità ecologica e può accettare l'istituzione del nuovo organismo previsto dalla posizione comune. La Commissione istituirà il regolamento interno dell'OUEME ai sensi della procedura "comitatologia", consentendo l'elaborazione di un efficace contesto procedurale.

L'articolo 15 contiene un esplicito riferimento al Forum consultivo, come previsto dagli emendamenti nn. 27 e 45 del Parlamento europeo. Per garantire un'equilibrata partecipazione di tutte le parti interessate, la partecipazione al Forum consultivo è estesa a settori quali i fornitori di servizi e gli artigiani e alle rispettive associazioni professionali. La nuova formulazione dell'articolo 15 può essere accolta dalla Commissione, in quanto garantisce la piena partecipazione e trasparenza del sistema.

Articolo 16 - Adeguamento al progresso tecnico

L'articolo 16 riprende, senza modifiche, l'articolo 12 dell'originaria proposta della Commissione.

Articolo 17 - Comitato

L'articolo 17 riprende l'ex articolo 13 della proposta della Commissione.

La procedura del comitato è stata modificata: invece del comitato consultivo previsto dalla proposta originaria della Commissione, si tratta di una procedura di tipo III. Tutti gli Stati membri, grazie al ruolo chiave che il comitato svolgerà nello sviluppo del sistema, hanno accettato all'unanimità questa modifica della procedura del comitato. Il comitato di tipo III, la cui procedura è stata di recente modificata, garantirà un profondo coinvolgimento degli Stati membri nella gestione del sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, nonché la partecipazione del Parlamento europeo conformemente alle regole a tal fine previste.

Articolo 18 - Infrazioni

È introdotta una clausola relativa alle infrazioni, per garantire che gli Stati membri adottino misure appropriate in caso di non osservanza delle disposizioni del presente regolamento. La Commissione accoglie con favore l'introduzione di questo testo.

Articolo 19 - Disposizioni transitorie

L'articolo 19 corrisponde all'articolo 14 della proposta originaria della Commissione.

Le decisioni basate sul regolamento (CEE) n. 880/92 rimangono in vigore fino a che non siano rivedute o scadute. La Commissione accoglie con favore questa disposizione in quanto essa garantisce che il sistema resti valido per i gruppi di prodotti che sono stati oggetto di precedenti decisioni, il che consentirà una transizione appropriata al nuovo sistema.

Articolo 20 - Revisione

L'articolo 20 riprende, senza modifiche, l'articolo 15 della proposta originaria della Commissione.

Articolo 21 - Disposizioni finali

L'articolo 21 corrisponde all'ex articolo 16.

Conformemente alle modifiche commentate più sopra, non si fa più riferimento ad un organismo europeo di un marchio di qualità ecologica.

Allegato I - Schema indicativo di valutazione

L'allegato I è stato adattato per estendere ai servizi lo schema indicativo di valutazione. Lo schema è diviso in tre fasi. La prima (acquisto di prodotti per effettuare un servizio) si riferisce all'acquisto di beni e servizi, qualora siano necessari per effettuare un servizio. Questa fase è analoga alla fase "pre-produzione/materie prime" dello schema relativo ai beni. La seconda fase, "fornitura di servizi", include tutte le attività effettuate per fornire il servizio. Si tratta di una fase analoga alla somma delle fasi di "produzione", "distribuzione" e "utilizzazione" del ciclo di vita dei beni. La terza fase, infine, "gestione dei rifiuti", include tutte le attività finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali prodotti dai rifiuti. Questa modifica è conforme all'estensione del campo di applicazione dello schema, e pertanto può essere accolta dalla Commissione.

Sono state inoltre introdotte per maggiore chiarezza altre modifiche di scarsa entità, quali l'esplicito riferimento alle materie prime (conformemente alle norme internazionali) e l'impiego del termine "biodiversità" al posto di "protezione dell'ecosistema".

Allegato II - Requisiti metodologici per la definizione dei criteri del marchio di qualità ecologica

L'allegato II è stato riformulato. Si fa riferimento a "considerazioni attinenti al ciclo di vita" (al posto dell'analisi del ciclo di vita) conformemente alla formulazione adottata nelle norme internazionali, per garantire la compatibilità con l'estensione ai servizi dello schema. Il processo di individuazione e selezione degli aspetti ambientali essenziali comprenderà uno studio di fattibilità, come pure una proposta relativa ai criteri nello stadio finale. Si terrà conto dei principi definiti nelle norme ISO 14040 e ISO 14024. La Commissione può accogliere queste modifiche in quanto sono intese a precisare i requisiti metodologici necessari per la definizione dei criteri relativi all'assegnazione del marchio di qualità ecologica.

Allegato III - Descrizione del marchio di qualità ecologica

Conformemente agli emendamenti del Parlamento europeo (nn. 5, 12 e 26), il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea sarà strutturato in due parti: il logo dell'UE più un riquadro che riporta le informazioni relativi ai motivi che consentono di assegnare il marchio di qualità ecologica, connessi a specifici impatti ambientali. La Commissione prende atto che la sua proposta di introdurre un marchio articolato per gradi non è stata accettata né dal Consiglio né dal Parlamento, e accoglie la posizione comune, quale modo per garantire una più efficace descrizione del sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.

La Commissione può inoltre accogliere le modifiche relative alla nuova formulazione del logo ("MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA - Attribuito a beni o servizi che soddisfano ai requisiti ambientali del sistema dell'UE di marchio di qualità ecologica") e alla menzione, sul prodotto, del numero di registrazione della licenza (per evitare un uso fraudolento del logo).

Allegato IV - Principi procedimentali per la fissazione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica

All'allegato IV sono state apportate modifiche di scarsa entità intese a precisare il testo. È soppresso il riferimento all'OEME e all'applicazione all'OEME di procedure di decisione conformemente alla prassi degli organismi europei di normalizzazione. Si tratta di una conseguenza logica del carattere interno che assumerà l'OUEME, che non avrà personalità giuridica autonoma. Prima di presentare i criteri al comitato, conformemente alla procedura "comitatologia" prevista per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica, verrà condotta una consultazione aperta sul contenuto della relazione.

Allegato V - Diritti

Come previsto dalla posizione comune, le spese relative al fascicolo di domanda e i diritti annuali saranno fissati conformemente alla procedura "comitatologia". Nel caso delle PMI, dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo, le spese amministrative dovrebbero essere ridotte. È soppresso il riferimento ai massimali proposti per i diritti e all'importo minimo.

Gli importi specifici saranno pertanto definiti in una decisione ulteriore, ai sensi della procedura "comitatologia". Si tratta della prassi corrente per la fissazione dei diritti, in quanto sufficientemente flessibile per conciliare i differenti approcci ed interessi delle delegazioni nazionali. È conservato l'esplicito riferimento alle PMI e ai paesi in via di sviluppo (come previsto dall'emendamento n. 34 del Parlamento europeo). Per tali motivi, la Commissione può accogliere l'allegato V nella sua formulazione attuale.

3. Conclusione

La posizione comune riprende molti degli emendamenti del Parlamento europeo, che sono stati valutati con attenzione. Gli emendamenti introdotti nel testo non modificano lo spirito della proposta originaria della Commissione, intesa a migliorare l'efficacia dei sistema. Questo obiettivo essenziale è mantenuto e persino potenziato. Il sistema diventerà più trasparente agli occhi dei consumatori e degli operatori economici.

La Commissione inoltre prende atto con favore dell'appoggio unanime accordato dagli Stati membri alla posizione comune.

Top