This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51999PC0731
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2320/97 inter alia imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating in Russia
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce, fra l'altro, dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce, fra l'altro, dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia
/* COM/99/0731 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce, fra l'altro, dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia /* COM/99/0731 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce, fra l'altro, dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Nel novembre 1997 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca. Sono stati accettati gli impegni di quasi tutti i produttori/esportatori dei paesi in questione, tranne quello offerto dai produttori/esportatori russi. Il regolamento prevede la possibilità di modificare le misure antidumping nei confronti della Russia qualora le circostanze cambino in modo tale da soddisfare le condizioni per l'accettazione di un impegno. Successivamente, le autorità russe si sono messe in contatto con la Commissione assicurandole che avrebbero fornito garanzie sufficienti per un'adeguata verifica dell'impegno. I produttori/esportatori russi che avevano offerto un impegno nel quadro dell'inchiesta iniziale hanno invitato la Commissione ad accettarlo. Il 20 marzo 1999, quindi, la Commissione ha avviato un riesame intermedio che riguardava unicamente l'accettabilità di un impegno offerto dai produttori/esportatori russi in questione. Dall'inchiesta è risultato che l'impegno offerto congiuntamente dalle autorità e dai produttori/esportatori russi ricalca quelli offerti e accettati dalla Commissione nel quadro dell'inchiesta iniziale del 1997. L'impegno è inoltre garantito e controllato dal ministero del Commercio russo. L'offerta consiste in un impegno di prezzo fino ad una soglia annuale, espressa in termini di volume, con la riscossione di un dazio antidumping ad valorem del 26,8% sulle importazioni al di sopra della soglia suddetta. Avendo verificato che questo sistema è praticabile e può essere efficacemente controllato, la Commissione ha accettato l'impegno. In considerazione di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio di modificare il regolamento (CE) n. 2320/97 esentando le seguenti società dal dazio antidumping nel quadro dell'impegno offerto. >SPAZIO PER TABELLA> Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce, fra l'altro, dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Russia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18). vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO (1) Il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 2320/97 [2] (in appresso denominato "regolamento definitivo") dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca. La maggior parte dei produttori/esportatori di questi paesi ha offerto impegni, accettati con decisione (97/790/CE) [3] della Commissione, per cui le loro esportazioni sono state parzialmente esentate dai dazi antidumping. [2] GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1. [3] GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63. (2) La Commissione, invece, non ha accettato l'impegno offerto dalla Russia in quanto le autorità russe non fornivano le garanzie necessarie per assicurare un controllo adeguato; è stato quindi istituito un dazio antidumping ad valorem del 26,8%. (3) Il punto 87 del regolamento definitivo prevede tuttavia la possibilità di modificare le misure antidumping nei confronti della Russia qualora le circostanze cambino in modo tale da soddisfare le condizioni per l'accettazione di un impegno. B. RIESAME INTERMEDIO (4) Successivamente, le autorità russe hanno dichiarato che avrebbero fornito garanzie sufficienti, per cui la Commissione ha avviato un riesame intermedio [4] a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) 384/96 (in appresso denominato "regolamento di base"), il cui campo di applicazione è limitato all'esame dell'accettabilità di un impegno dei produttori/esportatori russi interessati. [4] GU C 77 del 20.3.1999, pag. 6. (5) Dall'inchiesta è risultato che l'impegno offerto congiuntamente dalle autorità e dai produttori/esportatori russi ricalca quelli offerti e accettati dalla Commissione nel quadro dell'inchiesta iniziale. Il ministero del Commercio russo ha inoltre garantito che sorveglierà l'impegno. (6) Il pregiudizio verrà eliminato in due modi: un impegno di prezzo fino ad una soglia annuale, espressa in termini di volume, esente da qualsiasi dazio antidumping e la riscossione di un dazio antidumping ad valorem su tutte le importazioni al di sopra della soglia suddetta. (7) Il ministero del Commercio russo si è impegnato a controllare e ad autenticare i certificati di produzione per ciascuna spedizione fatturata esportata nella Comunità all'interno del quantitativo per il quale si è concordata l'esenzione dal dazio antidumping. Per evitare che le importazioni esenti dal dazio antidumping superino il quantitativo per il quale è stato offerto un impegno, l'esenzione viene subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato di produzione valido, che identifichi chiaramente il produttore, il prodotto e il cliente cui sono destinate le merci fornendo inoltre tutte le precisazioni elencate in allegato al presente regolamento. In caso di dubbio, la Commissione procede a una verifica della validità del certificato e prende le misure del caso in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base. (8) Dopo aver esaminato attentamente la situazione, la Commissione ha accettato l'impegno con decisione (2000/..../CE) della Commissione [5]. [5] Cfr. pag. ...... della presente Gazzetta ufficiale. (9) Occorre pertanto modificare il regolamento definitivo per esentare dal dazio antidumping le importazioni effettuate in conformità dell'impegno, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2320/97 è così modificato: (a) all'articolo 1, paragrafo 2, la parte della tabella riguardante la Russia è sostituita dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> (b) il testo seguente è aggiunto alla tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Principali elementi del certificato di produzione [6] [6] Ciascuna casella del certificato è in due lingue: russo e inglese. a) Numero del certificato b) Identificazione che specifichi se si tratta di un originale o di una copia c) Data di scadenza del certificato d) Il testo seguente: "Certificato di produzione autenticato dal ministero del Commercio della Federazione russa a fini di controllo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2320/97 per l'esportazione nella Comunità europea di alcuni tipi di tubi di acciaio senza saldatura di cui al codice addizionale Taric XXXX." e) Ragione sociale e indirizzo completo del produttore/esportatore, compresi i numeri di telefono e di fax nonché, eventualmente, il numero di identificazione, quale il numero nazionale di registrazione, per le imprese registrate. f) Ragione sociale e indirizzo completo, compresi i numeri di telefono e di fax, del cliente del produttore/esportatore a cui il prodotto è stato venduto e fatturato da detto produttore/esportatore. g) Numero della fattura commerciale cui si riferisce il certificato di produzione. h) Descrizione particolareggiata delle merci, comprendente: - una descrizione del prodotto sufficiente a identificarlo, che dev'essere identica alle specifiche riportate sulla fattura; - il codice NC; - il quantitativo (in tonnellate). i) La dichiarazione seguente, firmata dal produttore/esportatore: "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione nella Comunità europea delle merci contemplate dal presente certificato è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno del , entro il volume consentito per le importazioni esenti da dazi antidumping nella Comunità europea specificato nell'impegno accettato dalla Commissione a norma della decisione (2000/XXX/CE). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete e corrette." j) Spazio per il timbro e la firma di una persona autorizzata dal ministero del Commercio russo. k) Spazio riservato alle autorità competenti della Comunità.