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Document 51999PC0611
Amended proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 88/609/EEC on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nellátmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nellátmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione
/* COM/99/0611 def. - COD 98/0225 */
GU C 212E del 25.7.2000, p. 36–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nellátmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione /* COM/99/0611 def. - COD 98/0225 */
Gazzetta ufficiale n. C 212 E del 25/07/2000 pag. 0036 - 0045
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE Nel luglio 1998 la Commissione aveva presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 88/609/CEE, concernente le limitazioni delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione COM(1998)415 def. Alla sessione plenaria dell'aprile 1999, il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti in prima lettura. Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione presenta una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/609/CEE, concernente le limitazioni delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione. La proposta modificata tiene conto di vari emendamenti adottati dal Parlamento europeo. Alcuni emendamenti sono accettabili, interamente o in parte o di massima. In generale tuttavia la Commissione non può accogliere gli emendamenti che propongono valori limite di emissione più rigorosi e che mirano ad ampliare il campo di applicazione della proposta per coprire i grandi impianti di combustione la cui autorizzazione è stata rilasciata anteriormente al 1º gennaio 2000. La Commissione può accogliere l'emendamento 1 che modifica un considerando per indicare chiaramente l'obiettivo della strategia comunitaria sull'acidificazione. La Commissione può anche accettare in parte l'emendamento 3 concernente la presentazione da parte della Commissione di proposte relative a strumenti economici da applicare a livello dell'Unione europea, volti a ridurre le emissioni di SO2 e di NOX. La Commissione esaminerà la possibile funzione di questi strumenti alla luce degli ulteriori progressi sulla proposta della Commissione [1] relativa alla tassazione dei prodotti energetici. [1] COM(97)30 def. L'emendamento 5 secondo cui la Commissione deve presentare entro il 1º luglio 2007 proposte di revisione dei valori limite applicabili è anche accettabile di massima. La Commissione ritiene però che la maniera migliore al riguardo sia l'attuazione della direttiva sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC) [2] nel settore dei grandi impianti di combustione, la quale prevede anche una valutazione del progresso tecnologico. Conformemente all'articolo 18 di tale direttiva, il Consiglio, deliberando su una proposta della Commissione, stabilirà valori limite di emissione in linea con le procedure del trattato nei casi in cui è stata appurata la necessità di un'azione comunitaria e sulla base, in particolare, dello scambio di informazioni di cui all'articolo 16 di tale direttiva. [2] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. La Commissione può anche accettare di massima l'emendamento 15 concernente la diffusione di informazioni sulle emissioni al pubblico e alle organizzazioni pertinenti, nella misura in cui esso è correlato ad un registro delle emissioni inquinanti ai sensi della direttiva IPPC. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 di tale direttiva, la Commissione pubblica ogni tre anni un inventario delle principali emissioni e loro fonti, in base agli elementi comunicati dagli Stati membri. L'emendamento 2 non è accettabile in quanto si riferisce alla parte del Protocollo di Oslo del 1994 alla Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza che fa riferimento ai valori limite di emissione della direttiva 88/609. Tali valori sono soggetti a revisione nell'ambito della proposta della Commissione. La Commissione non può accettare l'emendamento 4 che mira ad ampliare il campo di applicazione della proposta per comprendere le turbine a gas sulle piattaforme offshore e qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di veicoli, navi e aerei. Le turbine a gas su piattaforme offshore sono escluse dal campo di applicazione a causa delle caratteristiche operative di questi impianti. Poiché la presente proposta concerne le emissioni dalle fonti fisse, non è opportuno ampliare il campo di applicazione per coprire applicazioni di propulsione. La Commissione non può accettare l'emendamento 6 che propone di sopprimere la deroga per il Regno di Spagna nella direttiva 88/609 in quanto gli impianti in questione devono essere oggetto di messa in servizio prima della fine del 2005 per poter continuare ad usufruire della deroga. Gli emendamenti 8, 10, 12, 14 e 20 propongono di rivedere i valori limite di emissione applicabili ai grandi impianti di combustione la cui autorizzazione è stata rilasciata tra il 1º luglio 1987 e il 1º gennaio 2000 nonché di applicare questi valori limite di emissione agli impianti la cui autorizzazione è stata rilasciata anteriormente al 1º luglio 1987. Le emissioni di quest'ultima categoria di impianti sono controllate in base ai massimali settoriali della direttiva 88/609. Questi emendamenti non sono accettabili per la Commissione per i motivi indicati qui di seguito. Come parte della strategia di lotta contro l'acidificazione e l'ozono troposferico e per proteggere la salute umana, è stata elaborata una proposta di direttiva sui massimali nazionali di emissione che è stata adottata dalla Commissione. Questo approccio proporrà una serie di riduzioni nazionali di emissione per vari inquinanti, tra cui l'anidride solforosa e gli ossidi di azoto, in maniera economicamente razionale a livello comunitario e terrà conto del rapporto tra le emissioni e il loro impatto ambientale. L'approccio consentirà agli Stati membri di conseguire le riduzioni di emissione necessarie nella maniera economicamente più razionale a livello nazionale e garantire al contempo l'osservanza degli obiettivi ambientali della Comunità. Di conseguenza il campo di applicazione della proposta sui grandi impianti di combustione è limitato ai nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata dopo il 1º gennaio 2000. Gli emendamenti 7, 11 e 13 propongono valori limite di emissione più rigorosi per i combustibili solidi e gassosi destinati ad impianti muniti di autorizzazione dopo il 1º gennaio 2000 rispetto ai valori proposti dalla Commissione. La proposta della Commissione mira a stabilire norme minime applicabili a livello comunitario. Questo approccio darà agli Stati membri sufficiente flessibilità di applicare valori limite di emissione più severi se così giustificato da circostanze locali, oppure di raggiungere obiettivi di emissione per l'anidride solforosa e gli ossidi di azoto derivanti dalla futura proposta della Commissione sui massimali nazionali di emissione. Non bisogna pregiudicare le prestazioni ambientali dei grandi impianti di combustione valutati su base integrata. In questo contesto la Commissione non considera opportuni valori limite di emissione più rigorosi e non può accogliere questi emendamenti. Inoltre, per motivi di coerenza interna, la data alla quale gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva è stata cambiata. Gli emendamenti alla proposta iniziale della Commissione sono stati evidenziati usando caratteri sbarrati (strikethrough) per il testo soppresso e caratteri in grassetto e la sottolineatura per il testo nuovo o modificato. 1998/0225 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 88/609/CEE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130(s) 175, paragrafo 1, visto la proposta della Commissione [3], [3] COM(98)415 def. visto il parere del Comitato economico e sociale [4], [4] GU C 101 del 12.4.1999, pag. 55. visto il parere del Comitato delle Regioni, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189c 251 del trattato, (1) considerando che il Quinto programma di azione a favore dell'ambiente [5] stabilisce, per la qualità dell'aria, gli obiettivi di non superamento dei carichi e dei livelli critici per alcuni inquinanti acidificanti come l'anidride solforosa (SO2) e gli ossidi di azoto (NOx) e l'efficace protezione di tutte le persone contro i rischi sanitari riconosciuti, derivanti dall'inquinamento dell'aria; [5] GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1. (2) considerando che la direttiva 88/609/CEE del Consiglio [6], modificata dalla direttiva 94/66/CE [7], e modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha contribuito a ridurre e controllare le emissioni nell'atmosfera dei grandi impianti di combustione; [6] GU L 336 del 7.12.1988, pag. 1. [7] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 83. (3) considerando che la Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione su una strategia comunitaria per combattere l'acidificazione [8]; che la revisione della direttiva 88/609/CEE è stata riconosciuta come una componente integrale di questa strategia con l'obiettivo a lungo termine di ridurre le emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) in modo da portare depositi e concentrazioni a livelli inferiori ai carichi e ai livelli critici; [8] COM(97)88 def. (4) considerando che, in conformità dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di ridurre le emissioni acidificanti dei grandi impianti di combustione non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri singolarmente; che un'azione non concertata non offre garanzie di conseguire l'obiettivo auspicato; che, considerata la necessità di ridurre le emissioni acidificanti nella Comunità, è più efficace intervenire a livello comunitario; che la presente direttiva si limita allo stretto necessario per i nuovi impianti di combustione; (5) considerando che la direttiva 96/61/CE del Consiglio [9] stabilisce un approccio integrato per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento nel quale tutti gli aspetti delle prestazioni ambientali di un impianto sono considerati in maniera integrata; che gli impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW sono inclusi nel campo di applicazione di detta direttiva; che conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 di tale direttiva la Commissione pubblica ogni tre anni un inventario delle principali emissioni e loro fonti, in base agli elementi comunicati dagli Stati membri; che, conformemente all'articolo 18 di tale direttiva, su proposta della Commissione il Consiglio stabilisce valori limite di emissione, secondo le procedure previste dal trattato, per le categorie per le quali sia stata riscontrata la necessità di un'azione comunitaria in base, segnatamente, allo scambio di informazioni di cui all'articolo 16 di detta direttiva; [9] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. (6) considerando che la conformità ai valori limite di emissione stabiliti dalla direttiva 88/609/CEE, modificata dalla presente direttiva, deve essere considerata una condizione necessaria ma non sufficiente per l'osservanza dei requisiti della direttiva 96/61/CE sull'uso delle migliori tecniche disponibili; che tale osservanza può comportare valori limite di emissione più severi, valori limite di emissione per altre sostanze ed elementi, nonché altre opportune condizioni; (7) considerando che da quindici anni è stata accumulata un'esperienza industriale nell'attuazione di tecniche per ridurre le emissioni inquinanti dei grandi impianti di combustione; (8) considerando che gli impianti per la produzione di elettricità rappresentano una parte importante del settore dei grandi impianti di combustione; (9) considerando che la data di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [10] è il 19 febbraio 1999; che ciò avrà probabilmente l'effetto di distribuire nuove capacità di produzione tra i nuovi soggetti attivi nel settore; [10] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20. (10) considerando che la Comunità è impegnata a ridurre le emissioni di biossido di carbonio; che la produzione combinata di calore e di elettricità (cogenerazione) consente di migliorare notevolmente l'efficienza globale dell'uso di combustibili; (11) considerando che l'uso di gas naturale per la produzione di elettricità, in particolare attraverso l'uso di turbine a gas, è in aumento e continuerà ad aumentare; (12) considerando che la risoluzione del Consiglio del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti [11] evidenzia la necessità di promuovere il recupero dei rifiuti e stabilisce che si devono applicare adeguate norme sulle emissioni al funzionamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente; [11] GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1. (13) considerando che è stata acquisita un'esperienza in materia di tecniche ed apparecchiature per misurare i principali inquinanti emessi dai grandi impianti di combustione; che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha avviato lavori per fornire un quadro che permetta di comparare i risultati delle misure nella Comunità e garantisca misure di alta qualità; (14) considerando che è necessario migliorare le conoscenze sulle emissioni dei principali inquinanti dei grandi impianti di combustione; che, per essere effettivamente rappresentativa del grado di inquinamento di un impianto, questa informazione deve anche essere associata a dati sul suo consumo di energia; (15) considerando pertanto che la direttiva 88/609/CEE deve essere modificata di conseguenza, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 88/609/CEE è così modificata: 1. L'articolo 2 è così modificato: (a) Al punto 4, i termini: «mediante procedimenti specificamente destinati a tal fine» sono soppressi (b) Al punto 6, i termini «eccettuati i rifiuti domestici ed i rifiuti tossici o pericolosi» sono sostituiti dai termini «eccettuati i rifiuti contemplati dalle direttive del Consiglio 89/369/CEE*, 89/429/CEE** e 94/67/CE***. ______________ * GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32. ** GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50. *** GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.» (c) Il punto 7 è così modificato: (i) al terzo comma sono aggiunti i seguenti trattini: «- qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aereo, - turbine a gas usate su piattaforme offshore.»; (ii) al quarto comma, i termini «o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato» sono soppressi. (d) Sono aggiunti i seguenti punti: «11. "biomassa": qualsiasi insieme o parte di materia vegetale utilizzabile per recuperarne il tenore energetico. Sono considerati biomassa anche i rifiuti legnosi e i rifiuti vegetali che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive del Consiglio 89/369/CEE, 89/429/CEE e 94/67/CE; 12. "turbina a gas": qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina.» 2. All'articolo 3, il paragrafo 4 è soppresso. 3. All'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso. 4. All'articolo 5, punto 1), è aggiunta la seguente frase: «Questa disposizione non si applica ai nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data.» 5. L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Nei nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data, le autorità competenti provvedono affinché sia prevista la generazione combinata di calore e di elettricità, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile. A tale scopo gli Stati membri provvedono affinché i gestori esaminino la possibilità di ubicare gli impianti in siti con un fabbisogno termico.» 6. L'articolo 8 è così modificato: (a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, prevedano disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento. In particolare, l'autorità competente chiede al gestore, in caso di guasto, di ridurre o cessare l'attività se il funzionamento normale non è ripristinato entro 24 ore, oppure di far funzionare l'impianto usando combustibili poco inquinanti. In ogni caso l'autorità competente è informata entro 48 ore. La durata complessiva del funzionamento privo di abbattimento non può mai eccedere in qualsiasi periodo di un anno le 120 ore, salvo qualora, secondo l'autorità competente, vi sia la necessità assoluta di continuare le forniture di energia.» (b) Il paragrafo 2 è soppresso. (c) Al paragrafo 3, i termini «un breve periodo» sono sostituiti dai termini «un periodo non superiore a dieci giorni». (d) Al paragrafo 4, i termini «presente articolo» sono sostituiti dai termini «paragrafo 3». 7. All'articolo 9, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «In alternativa al paragrafo 2, per i nuovi impianti della raffineria, e indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, si applicano i seguenti valori limite di emissione per l'anidride solforosa, come media di tutti detti impianti: (a) 1 000 mg/Nm³, per gli impianti la cui autorizzazione è rilasciata anteriormente al 1º gennaio 2000; (b) 450 mg/Nm³, per gli impianti la cui autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data.» 8. All'articolo 13, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi. 9. All'articolo 15, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Per i nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data, i valori limite di emissione sono considerati conformi se: - nessun valore medio giornaliero convalidato supera le pertinenti cifre di cui agli allegati da III a VII; - nessun valore medio orario convalidato supera il 200% delle pertinenti cifre di cui agli allegati da III a VII. I "valori medi convalidati" sono determinati conformemente all'allegato IX, parte A, punto 6.» 10. All'articolo 16, il paragrafo 3 è soppresso. 11. Gli allegati da III a IX sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO (1) All'allegato III è aggiunto il seguente allegato: "Valori limite di emissione SO2, espressi in mg/Nm3 (O2 tenore 6%), che devono essere applicati dai nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data >SPAZIO PER TABELLA> (2) All'allegato IV è aggiunto quanto segue: "Valori limite di emissione SO2, espressi in mg/Nm3 (O2 tenore 3%), che devono essere applicati dai nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data >SPAZIO PER TABELLA> (3) All'allegato V è aggiunto quanto segue: "Valori limite di emissione SO2, espressi in mg/Nm3 (O2 tenore 3%), che devono essere applicati dai nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data Combustibili gassosi in generale // 35 Gas liquefatto // 5 Gas poveri delle cokerie // 400 Gas poveri degli altiforni // 200" (4) All'allegato VI è aggiunto quanto segue: "Combustibili solidi Valori limite di emissione NOX, espressi in mg/Nm3 (O2 tenore 3%), che devono essere applicati dai nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data >SPAZIO PER TABELLA> Combustibili liquidi Valori limite di emissione NOX, espressi in mg/Nm3 (O2 tenore 3%), che devono essere applicati dai nuovi impianti (ad eccezione delle turbine a gas) ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data >SPAZIO PER TABELLA> Combustibili gassosi Valori limite di emissione NOX, espressi in mg/Nm3 (O2 tenore 3%), che devono essere applicati dai nuovi impianti (ad eccezione delle turbine a gas) ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data >SPAZIO PER TABELLA> Turbine a gas Valori limite di emissione NOX, espressi in mg/Nm3 (O2 tenore 15%), che devono essere applicati da una singola unità di turbina a gas alla quale l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data. I valori limite seguenti si applicano soltanto con un carico superiore al 70% // > 50 MWth (potenza termica alle condizioni ISO) Gas naturale (nota 1) // 50 (nota 2) Combustibili liquidi (nota 3) // 120 nota 1 : Il gas naturale e il metano presenti in natura con non più del 20% (in volume) di inerti ed altri costituenti. nota 2 : 75 mg/Nm3 nei casi seguenti: - turbine a gas usate in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità; - compressore azionante una turbina a gas per la rete pubblica di distribuzione del gas. Per le turbine a gas che non rientrano nella categorie di cui sopra, ma che hanno un grado di efficienza superiore al 35% - determinato alle condizioni ISO di carico di base - il valore limite di emissione 50*ç/35 dove ç è l'efficienza della turbina a gas espressa in percentuale (e determinata alle condizioni ISO di carico di base). nota 3 : questo valore limite di emissione si applica unicamente alle turbine a gas alimentate con distillati leggeri e medi." (5) All'allegato VII è aggiunto quanto segue: "Combustibili solidi Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3 (O2 tenore 6%), che devono essere applicati dai nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data 50-100 MWth // > 100 MWth 50 // 30 Combustibili liquidi Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3 (O2 tenore 6%), che devono essere applicati dai nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data 50-100 MWth // > 100 MWth 50 // 30 Combustibili gassosi Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm3 (O2 tenore 6%), che devono essere applicati dai nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data Di norma // 5 Per il gas di altiforni // 10 Per i gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati altrove // 30" (6) All'allegato VIII è aggiunto quanto segue: "Per i nuovi impianti ai quali l'autorizzazione è rilasciata il 1º gennaio 2000 o dopo tale data >SPAZIO PER TABELLA> (7) L'allegato IX è così modificato: (a) La parte A è così modificata: (i) Nel titolo, i termini «nuovi impianti» sono sostituiti dai termini «impianti di combustione». (ii) Il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Fino al 1º gennaio 2000, le concentrazioni di SO2, polveri, NOX sono misurate in continuo nel caso di nuovi impianti con potenza termica nominale superiore a 300 MW. Tuttavia, il controllo di SO2 e delle polveri può limitarsi a misure discontinue o ad altre opportune procedure di determinazione, nei casi in cui tali misure o procedure, che devono essere verificate e riconosciute dalle autorità competenti, possono essere usate per determinare la concentrazione. Nel caso di impianti non previsti dal primo comma, le autorità competenti possono chiedere l'esecuzione di misure in continuo di questi tre inquinanti, ove lo ritengano necessario. Nei casi in cui non sono richieste misure in continuo, si applicano regolarmente misure discontinue o opportune procedure di determinazione approvate dalle autorità competenti, per valutare la quantità delle sostanze sopra menzionate presenti nelle emissioni. A decorrere dal 1º gennaio 2000, le autorità competenti impongono misure in continuo delle concentrazioni di SO2, NOX e polveri da ciascun impianto di combustione che rientri in una delle categorie seguenti: - nuovo impianto di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW; - altri impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW. In deroga al comma precedente, non sono obbligatorie misure in continuo nei casi seguenti: - per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10 000 ore operative; - per SO2 e per le polveri delle turbine a gas alimentate con gas naturale o con distillati leggeri e medi. Nei casi in cui non sono richieste misure in continuo, sono necessarie come minimo misure discontinue ogni 6 mesi. In alternativa, si possono usare opportune procedure di determinazione, che devono essere verificate ed approvate dalle autorità competenti, per valutare la quantità degli inquinanti sopra menzionati presenti nelle emissioni. Queste procedure applicano le pertinenti norme CEN non appena esse sono disponibili.» (iii) Il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Le misure in continuo effettuate conformemente al punto 1 comprendono i pertinenti parametri di funzionamento del processo, quali tenore di ossigeno, temperatura, pressione. La misura in continuo del tenore di vapore acqueo dei gas di scarico non è necessaria, a condizione che il gas di scarico prelevato sia essiccato prima dell'analisi delle emissioni. Le misure rappresentative, ossia campionamento ed analisi dei pertinenti inquinanti e dei parametri di processo, nonché i metodi di misura di riferimento per calibrare i sistemi di misura automatici, sono effettuate conformemente alle norme CEN. In attesa dell'elaborazione delle norme CEN, si applicano le norme nazionali. I sistemi di misura in continuo sono soggetti a controllo mediante misure parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno.» (iv) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: «5. Il valore degli intervalli di fiducia 95% determinati ai valori limite di emissione non superano le seguenti percentuali del valore limite di emissione: Anidride solforosa 20% Ossidi di azoto 20% Polveri 30% 6. I valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati nell'effettivo tempo di funzionamento (esclusi i periodi di avviamento e di arresto) in base ai valori medi orari validi misurati dopo detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui sopra. Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema di misura in continuo non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di monitoraggio in continuo.» (b) La parte B è così modificata: (i) Nel titolo, i termini «nuovi impianti» sono sostituiti dai termini «impianti di combustione». (ii) All'inizio del primo paragrafo sono aggiunti i termini «Fino al 2003». (iii) Sono aggiunti i seguenti paragrafi: «Gli Stati membri stabiliscono, a decorrere dal 2003 e per ogni anno successivo, un inventario delle emissioni di SO2 e NOX di tutti gli impianti di combustione con una potenza termica nominale di 50 MW o superiore. L'autorità competente riceve, per ogni impianto gestito in una data località da un unico gestore, i dati seguenti: - le emissioni annue totali di SO2, NOX e polveri (come totale di particelle in sospensione); - la quantità annua totale di input di energia, con riferimento al potere calorifico netto, suddivisa secondo cinque categorie di combustibile: biomassa, altri combustibili solidi, combustibili liquidi, gas naturale, altri gas. Un sommario dei risultati di questo inventario è comunicato alla Commissione ogni tre anni, entro dodici mesi dalla fine del triennio considerato. I dati annuali, impianto per impianto, sono messi a disposizione della Commissione dietro sua richiesta.» (c) La parte C è cosi modificata: (i) Al punto 1, dopo i termini «e ogni successivo anno», sono inseriti i termini «fino al 2003 compreso». (ii) Al punto 2, il secondo comma è soppresso.