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Document 51999PC0577

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

/* COM/99/0577 def. */

51999PC0577

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli /* COM/99/0577 def. */


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE E CONTESTO

Nel 1997 e nel 1998, rispettivamente, la Danimarca e la Spagna, conformemente al disposto della direttiva 92/53/CEE [1] relativa alla sicurezza generale dei prodotti, hanno comunicato alla Commissione informazioni circa i rischi per la salute dei bambini nella prima infanzia connessi con gli ftalati contenuti in alcuni articoli per l'infanzia e nei giocattoli in PVC destinati ad essere introdotti in bocca. Gli ftalati sono sostanze plastificanti utilizzate per ammorbidire il PVC. Nel 1997 la Commissione ha invitato il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente a formulare un parere al riguardo.

[1] GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 4.

Il primo parere, presentato nel febbraio 1998 (e aggiornato in seguito in aprile e giugno dello stesso anno), conteneva un resoconto sui rischi connessi con gli ftalati e un'indicazione dei valori limite di migrazione degli ftalati nei giocattoli in PVC morbido. Come misura a breve termine, nel luglio del 1998 la Commissione ha adottato una raccomandazione (98/485/CE), basandosi sui lavori del comitato scientifico, relativa agli articoli per l'infanzia e ai giocattoli destinati ad essere introdotti in bocca dai bambini di età inferiore ai tre anni fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati. In tale raccomandazione si invitano gli Stati membri a prendere i provvedimenti necessari per garantire un elevato livello di protezione della salute dei bambini sulla base del parere espresso dal comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente. Nel novembre del 1998 lo stesso comitato ha formulato un nuovo parere fondato su dati scientifici più recenti, nel quale sono state espresse "preoccupazioni" nei confronti della maggior parte degli ftalati comunemente utilizzati (DINP) e "serie preoccupazioni" nei confronti di un altro ftalato (DEHP). In definitiva il comitato ha sostenuto che l'uso di questi ftalati nei giocattoli che i bambini solitamente introducono in bocca viola i limiti di sicurezza raccomandati. Inoltre, sempre secondo il comitato, il problema è acuito dall'esposizione al DINP e al DEHP provenienti da altre fonti che non siano i giocattoli in PVC morbido, anche se non si conosce l'effettiva incidenza di tale esposizione. Nell'affrontare gli aspetti inerenti la sicurezza occorre pertanto prendere in considerazione anche l'eventualità di queste altre fonti.

Due sono gli approcci presi in considerazione per ridurre il rischio di esposizione dei bambini agli ftalati: la fissazione di limiti relativi alla migrazione degli ftalati contenuti nei giocattoli e il divieto di impiego di queste sostanze nei giocattoli. L'approccio basato sui limiti relativi alla migrazione presuppone l'esistenza di metodi di verifica che garantiscano il rispetto degli obblighi imposti. Tuttavia, dallo studio svolto dal comitato risulta che i test sviluppati sinora non sono sufficientemente affidabili ai fini della regolamentazione (cfr. parere del 28 settembre 1999). Ciò significa dunque che al momento non è possibile praticare la soluzione basata sui valori limite relativi alla migrazione. La presente proposta adotta quindi l'approccio del divieto, stabilendo che alcuni ftalati non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia destinati ad essere introdotti in bocca dai bambini al di sotto dei tre anni di età ed inoltre che è vietata la commercializzazione di questo tipo di prodotti se contengono determinati ftalati. Gli altri giocattoli in PVC morbido destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni e che potrebbero essere introdotti in bocca dovrebbero recare sull'etichetta un'avvertenza che specifichi l'opportunità di impedire tale gesto. La soluzione del divieto dovrebbe quindi garantire un elevato livello di protezione dei bambini nella prima infanzia.

Vista la procedura decisionale da applicare in questa sede, l'adozione e l'attuazione della proposta che, ai sensi della direttiva 76/769, mira ad introdurre il divieto di utilizzare gli ftalati richiederanno un certo lasso di tempo; occorre pertanto, considerata la natura dei rischi possibili, garantire in maniera continuativa un elevato livello di tutela della salute dei bambini durante il periodo che precede l'attuazione della direttiva. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza dei prodotti, la Commissione sta per procedere contemporaneamente all'approvazione di una decisione in base alla quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare entro 10 giorni provvedimenti temporanei per introdurre il divieto previsto nella proposta, conformemente alla direttiva 76/769.

Occorre tuttavia sorvegliare costantemente la situazione del mercato per garantire che qualunque prodotto alternativo o sostanza plastificante succedanea non comporti nuovi pericoli per la salute. Spetta agli Stati membri effettuare questi controlli ed informare la Commissione che, a sua volta, elaborerà una relazione entro tre anni dall'adozione della presente direttiva. Tale relazione, assieme ad altri documenti scientifici, servirà da base per il riesame della presente direttiva previsto entro quattro anni dalla sua adozione e per prendere in considerazione eventuali restrizioni relative ad altre sostanze.

2. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA E CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI SUSSIDIARIETÀ

Quali sono gli obiettivi della proposta rispetto agli obblighi della Comunità-

Obiettivo della presente proposta è l'introduzione di disposizioni armonizzate relative agli ftalati contenuti nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia e dunque il buon funzionamento del mercato interno, come indicato nell'articolo 95 del trattato. Un ulteriore obiettivo, come specificato all'articolo 95, paragrafo 3, all'articolo 152, paragrafo 1 e all'articolo 153, paragrafo 2 del trattato, è garantire un livello elevato di protezione della salute umana e di tutela dei consumatori, in particolare dei bambini nella prima infanzia.

La presente iniziativa è di competenza esclusiva della Comunità o di competenza condivisa con gli altri Stati membri-

Le iniziative per preservare il buon funzionamento del mercato interno in materia di sostanze pericolose sono di competenza esclusiva della Comunità in base alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio.

Di quali forme d'azione dispone la Comunità-

L'unica forma di azione disponibile che può fornire una soluzione definitiva è una proposta di modifica della direttiva 76/769/CEE, ovvero la ventiduesima modifica, che introduca disposizioni armonizzate sulla commercializzazione e l'uso degli ftalati nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia [2].

[2] La soluzione per il periodo di transizione in attesa dell'applicazione della presente proposta è un divieto degli ftalati in virtù della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

È necessario introdurre disposizioni uniformi oppure è sufficiente definire obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere-

La proposta recante ventiduesima modifica alla direttiva definisce disposizioni uniformi per la commercializzazione e l'uso degli ftalati nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia e garantisce inoltre un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. In questo senso tale proposta rappresenta l'unico strumento per conseguire lo scopo prefisso; la definizione di semplici obiettivi sarebbe insufficiente.

3. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA

Gli ftalati possono rappresentare un rischio se utilizzati in giocattoli e articoli per l'infanzia prodotti in PVC morbido che i bambini in tenera età introducono in bocca. La presente proposta recante ventiduesima modifica della direttiva introdurrebbe il divieto di immettere sul mercato giocattoli e articoli per l'infanzia destinati ad essere introdotti in bocca dai bambini di età inferiore ai tre anni e che contengono ftalati. Inoltre, altri giocattoli in PVC morbido destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni, che potrebbero essere introdotti in bocca, dovrebbero recare sull'etichetta un'avvertenza che specifichi l'opportunità di impedire tale gesto.

4. COSTI E BENEFICI

4.1. Costi

La maggior parte degli Stati membri ha introdotto o notificato l'intenzione di introdurre divieti nazionali di varia portata sull'uso degli ftalati nei giocattoli conformemente alla raccomandazione della Commissione 98/485/CE. La raccomandazione invita infatti gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire un elevato livello di tutela della salute dei bambini in riferimento ai giocattoli e agli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati e destinati ad essere introdotti in bocca da bambini di età inferiore ai tre anni. Gli operatori industriali si sono già adeguati alla raccomandazione e, almeno nella maggior parte degli Stati membri, quasi tutti i prodotti in questione non contengono più ftalati, il che significa che i costi dovrebbero essere limitati.

4.2 Benefici

Un beneficio cui mira la proposta è la tutela della salute dei bambini. Il divieto proposto garantirà che nessun giocattolo né articolo per l'infanzia contenente ftalati e destinato ad essere introdotto in bocca da bambini di età inferiore ai tre anni sia immesso sul mercato. Un secondo vantaggio della presente proposta è l'introduzione di disposizioni armonizzate in tutta la Comunità che consentiranno dunque di costituire un mercato interno di questi prodotti.

5. PROPORZIONALITÀ

Questa ventiduesima modifica comporterebbe vantaggi in termini di tutela della salute dei bambini. Tale obiettivo verrebbe raggiunto a costi minimi.

6. CONSULTAZIONI EFFETTUATE IN FASE DI PREPARAZIONE DEL PROGETTO DI VENTIDUESIMA MODIFICA

In sede di elaborazione della proposta sono stati consultati gli esperti degli Stati membri, i rappresentanti dell'industria (inclusi i fabbricanti di sostanze chimiche, di PVC e di giocattoli) e le ONG (organizzazioni ambientaliste e di consumatori) sulla base di incontri e di una procedura scritta.

7. CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO

La presente proposta intende garantire un livello elevato di protezione della salute dei consumatori ed è dunque conforme all'articolo 95, paragrafo 3, all'articolo 152, paragrafo 1 e all'articolo 153, paragrafo 2 del trattato.

La proposta non implica alcuna disposizione speciale del tipo menzionato all'articolo 15 del trattato.

I suoi contenuti sono conformi all'articolo 5.

8. CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Conformemente all'articolo 95 del trattato si applica la procedura di codecisione con il Parlamento europeo. È prevista anche la consultazione del Comitato economico e sociale.

1999/0238 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [3],

[3]

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

[4]

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 14 del trattato istituisce uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(2) Le iniziative concernenti il mercato interno dovrebbero migliorare la qualità della vita, la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori e le misure proposte dalla presente direttiva sono conformi all'obbligo di garantire un livello elevato di protezione della salute e di tutela dei consumatori in sede di definizione e attuazione di tutte le politiche e attività comunitarie.

(3) La presenza di ftalati in alcuni giocattoli e articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido e destinati ad essere introdotti in bocca comporta rischi relativi alla tossicità generale per la salute dei bambini nella prima infanzia.

(4) Il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente è stato consultato dalla Commissione e ha formulato due pareri su tali rischi per la salute.

(5) La raccomandazione della Commissione 98/485/CE relativa agli articoli di puericultura ed ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore ai tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati [5] esorta gli Stati membri a prendere le misure necessarie per garantire un livello elevato di protezione della salute dei bambini in riferimento a questi prodotti.

[5] GU L 217 del 5.8.1998, pag. 35-37.

(6) Le disposizioni limitative già adottate o progettate da taluni Stati membri circa la commercializzazione di giocattoli e articoli per l'infanzia contenenti ftalati influiscono direttamente sul completamento e il funzionamento del mercato interno e pertanto è necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo campo e di conseguenza modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE [6].

[6] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 1999/77/CE, GU L 207 del 6.8.1999, pag.18.

(7) Occorre introdurre disposizioni adeguate in materia di etichettatura degli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido o contenenti parti in PVC morbido e destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni che possono essere introdotti in bocca, sebbene non espressamente destinati a tale scopo. Tale etichettatura si applica anche, ai sensi della direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli [7], ai giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della medesima direttiva.

[7] GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

(8) La Commissione riesaminerà le disposizioni della presente direttiva alla luce di ulteriori sviluppi scientifici entro quattro anni dalla sua adozione.

(9) La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative comunitarie che stabiliscono i requisiti minimi in materia di protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio [8] e ad altre direttive da essa derivate, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio [9] e la direttiva 98/24/CE del Consiglio [10] sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro,

[8] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

[9] GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

[10] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato in base a quanto indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Nell'allegato IV della direttiva 88/378/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

"7. Giocattoli fabbricati interamente o parzialmente in PVC morbido contenente gli ftalati elencati al punto XX dell'allegato alla direttiva 76/769/CEE che sono destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni e che possono essere introdotti in bocca, sebbene non espressamente destinati a tale scopo

Sulla confezione di tali giocattoli deve comparire in forma indelebile e facilmente leggibile la seguente avvertenza:

"Attenzione! Non introdurre in bocca per periodi di tempo prolungati perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini".

Sui giocattoli medesimi deve comparire la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:

"Non tenere in bocca".

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [sei mesi] dalla data di entrata in vigore della stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore tali disposizioni [un anno] dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

il Presidente il Presidente

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto:

XX Ftalati

dei seguenti tipi:

- ftalato di diisononile (DINP)

n. CAS 28553-12-0

n. EINECS 249-079-5

- ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)

n. CAS 117-81-7

n. EINECS 204-211-0

- ftalato di diottile (DNOP)

n. CAS 117-84-0

n. EINECS 204-214-7

- ftalato di diisodecile (DIDP)

n. CAS 26761-40-0

n. EINECS 247-977-1

- ftalato di butilbenzile (BBP)

n. CAS 85-68-7

n. EINECS 201-622-7

- ftalato di dibutile (DBP)

n. CAS 84-74-2

n. EINECS 201-557-4

// 1. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1% nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC, o comprendenti parti in PVC, destinati ad essere introdotti in bocca da bambini di età inferiore ai tre anni.

2. I prodotti di cui al precedente punto 1 non possono essere immessi sul mercato se non conformi ai requisiti specificati.

3. La seguente avvertenza deve figurare in forma indelebile e facilmente leggibile sulla confezione degli articoli per l'infanzia diversi da quelli menzionati al precedente punto 1, che sono interamente o parzialmente fabbricati in PVC morbido contenente uno o alcuni di questi ftalati e destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni e che possono essere introdotti in bocca:

"Attenzione! Non introdurre in bocca per periodi di tempo prolungati perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini".

Sull'articolo deve figurare la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:

"Non tenere in bocca".

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