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Document 51999PC0313

    Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

    /* COM/99/0313 def. - COD 98/0303 */

    GU C 212E del 25.7.2000, p. 1–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0313

    Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) /* COM/99/0313 def. - COD 98/0303 */

    Gazzetta ufficiale n. C 212 E del 25/07/2000 pag. 0001 - 0027


    Proposta modificata di REGOLAMENTO CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitariodi ecogestione e audit EMAS)

    RELAZIONE

    Conformemente all'articolo 250 paragrafo 2 del trattato, la Commissione presenta una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit eco-management e audit scheme - EMAS). La proposta modificata tiene conto dei vari emendamenti del Parlamento europeo adottati alla sessione plenaria del 1 aprile 1999.

    Gli emendamenti 1, 4 primo considerando) e 26 ultimo pallino) che precisano che il sistema è aperto a tutte le organizzazioni aventi impatti ambientali e invitano gli Stati membri a fornire incentivi alle organizzazioni per la partecipazione ad EMAS possono essere accolti dalla Commissione in quanto rafforzano la proposta della Commissione nella sua attrattiva per le imprese.

    Gli emendamenti 3 e 18 tre trattini) sottolineano la necessità di garantire in permanenza un buon livello di verificatori ambientali ed una applicazione coerente dei requisiti di accreditamento del regolamento EMAS in tutti gli Stati membri. La Commissione può accogliere questi emendamenti che contribuiscono a garantire la credibilità di EMAS.

    La coerenza e comparabilità di EMAS tra gli Stati membri sono fondamentali per il funzionamento del sistema. Gli emendamenti 34 e 43 sostengono questi principi e possono quindi essere accolti dalla Commissione. Essi introducono rispettivamente il riferimento alla norma europea EN ISO 14001 e chiedono alla Commissione di emanare linee guida sulla forma e sul contenuto delle dichiarazioni ambientali.

    La sussidiarietà rappresenta a sua volta uno dei principi orientativi della proposta e la Commissione può accettare di massima gli emendamenti 11, 20 e 21 nella misura in cui essi consentono agli Stati membri di designare strutture nazionali, regionali o locali che fungano da organismi competenti EMAS. Questi tre emendamenti sono coperti modificando la definizione degli organismi competenti. Essi trattano anche la richiesta del Comitato economico e sociale espressa nel suo parere del 26 maggio 1999.

    Gli emendamenti 8 e 45 che definiscono il concetto di ‘soggetti’ possono essere di massima accolti dalla Commissione nella misura in cui mantengano la compatibilità con il testo e le definizioni di ISO 14001, e non limitano l'aspetto comunicazione di EMAS. Di questo concetto si è tenuto conto modificando il termine ‘soggetti’ in ‘parti interessate’ per mantenere la compatibilità con ISO 14001. Le parti interessate sono quelle definite all'articolo 2. Ciò risponde inoltre alle preoccupazioni del Comitato economico e sociale che aveva chiesto una definizione dei termini ‘parte interessata’.

    L'emendamento 27 è di massima accettabile in quanto la partecipazione a EMAS non deve creare eccessivi oneri amministrativi per le PMI. I termini devono però essere scelti attentamente per evitare di abbassare i requisiti di EMAS per le PMI. Questo emendamento è stato ripreso includendo un nuovo pallino all'articolo 10, paragrafo 1.

    L'emendamento 42 è di massima accettabile ma non deve ripetere gli elementi che figurano già nel testo né mescolare un'opportunità di marketing con un requisito obbligatorio imponendo l'uso del logo EMAS. Di ciò si è tenuto conto introducendo un nuovo testo nell'allegato III 3.2.

    I prodotti possono rappresentare impatti ambientali significativi di un'organizzazione e devono essere quindi riferiti nell'ambito di EMAS. L'uso del logo in connessione con le informazioni sul prodotto, come proposto nell'emendamento 24, può quindi essere accettato di massima nella misura in cui non crea confusione con l'etichetta ecologica. Questo emendamento è stato ripreso introducendo un nuovo testo nell'articolo 8, paragrafo 3.

    L'introduzione di un riferimento agli indicatori commerciali emendamento 48) può essere di massima accettato a condizione che si dica chiaramente che questi indicatori si riferiscono ad indicatori ambientali.

    L'emendamento 60 può essere accettato di massima come un'opportunità di fornire esempi alle imprese private. La Commissione non può però impegnare altre istituzioni e questa disposizione potrebbe figurare più opportunamente in un considerando. Anche la scadenza dovrebbe essere più flessibile, in funzione dei risultati della valutazione degli impatti ambientali significativi di queste istituzioni.

    La Commissione può accogliere di massima l'emendamento 5 che auspica un sostegno ai paesi candidati all'adesione nell'Unione europea. Ciò rientra nella strategia di pre-adesione intesa a fornire un supporto tecnico ma non comporta che siano dedicate a questo processo maggiori risorse specifiche.

    L'emendamento 26 terzo pallino) può essere accolto nella misura in cui le organizzazioni atte a sostenere l'attuazione di EMAS non siano limitate e le camere degli artigiani possano svolgere un ruolo attivo. D'altro lato, imporre alle organizzazioni di veicolare l'informazione su EMAS può de facto limitare la portata delle informazioni e non corrispondere alle condizioni locali. La Commissione non può pertanto accogliere l'emendamento 31.

    L'emendamento 4 secondo considerando) non può essere accolto in quanto confonde il ruolo della Commissione e degli Stati membri e limita il diritto di quest'ultima ad attuare opportune strutture per il funzionamento del regolamento EMAS.

    Il Parlamento propone di includere gli emendamenti 7 da e db), 12 b primo paragrafo) e 25 che impongono alle organizzazioni di usare la migliore tecnologia disponibile Best Available Technology - BAT) nell'attuare EMAS. Il concetto BAT è basato sull'industria e non rientra quindi nell'ampliamento del campo di applicazione di EMAS a tutti i settori economici. Il concetto BAT è inoltre espressamente definito nella legislazione comunitaria vigente, ossia la direttiva IPPC. Il requisito minimo per l'entrata in EMAS di un'organizzazione è la conformità alla legislazione ambientale vigente. Le organizzazioni cui è applicabile il concetto BAT sono quindi già coperte dalla legislazione comunitaria vigente. La Commissione non può pertanto accogliere questi emendamenti.

    Gli emendamenti 26 primo pallino) e 30 impongono agli Stati membri di facilitare l'accesso delle organizzazioni registrate EMAS agli appalti pubblici e conferire loro un trattamento preferenziale nelle procedure di appalti pubblici. La Commissione non può accogliere questi emendamenti nell'ambito degli attuali limiti della direttiva sugli appalti pubblici.

    La proposta è stata elaborata per essere applicabile a tutte le dimensioni di imprese. L'idea di introdurre un EMAS di livello basso per le PMI non è nell'interesse di queste imprese in quanto tale sistema potrebbe avere meno valore sul mercato. La Commissione non può pertanto accogliere gli emendamenti 2, 52 ultimo paragrafo) e 56 che abbassano i requisiti EMAS per le PMI.

    La Commissione non può accogliere gli emendamenti 7 2a e 2b), 13, 14, 41, 44, 46 due prime aggiunte), 53 e 54 in quanto essi ripetono unicamente elementi che figurano già nel testo della proposta e ne alterano quindi la sua struttura logica e la comprensibilità da parte delle organizzazioni.

    Gli emendamenti 18 primo paragrafo) e 32 prevedono che gli Stati membri approvino ‘protocolli di intesa’ circa l'accreditamento e le sanzioni. Gli emendamenti 22 e 26 secondo pallino) prevedono rispettivamente un sistema di scambio di dati tra ‘organismi locali’ e un accesso agevolato a ‘strutture pubbliche’ per le organizzazioni. Questi emendamenti non possono essere accolti in quanto introducono concetti non definiti e poco chiari che non sarebbero applicabili.

    La Commissione non può accogliere gli emendamenti 9 e 10 che includono l'organismo competente nella definizione di organizzazione da presentare a EMAS e limitano la portata di un sito ad una entità non definita di ‘organismo locale’. Entrambi gli emendamenti contraddicono la catena di responsabilità stabilita dal regolamento per definire adeguatamente l'organizzazione da registrare in EMAS.

    L'emendamento 12 prima aggiunta), che prevede che le organizzazioni adottino una politica ambientale in linea con l'allegato I B.4, non può essere accolto in quanto non esiste un allegato I B.4.

    Gli emendamenti 7, lettera d), 36, 37 e 38 concernono la partecipazione dei dipendenti all'attuazione di EMAS. Essi aggiungono a questo principio, che è già coperto nella proposta, la disposizione che le organizzazioni debbono avvalersi di canali e mezzi per coinvolgere il personale. Questi requisiti possono de facto limitare la portata della partecipazione del personale in quanto esistono grandi differenze tra le organizzazioni tra gli Stati membri. La diffusione della prassi migliore in questo campo, attraverso i documenti orientativi elaborati dalla Commissione con la rappresentanza dei dipendenti, rappresenterebbe la maniera più appropriata per trattare questa questione. La Commissione non può pertanto accogliere questi emendamenti.

    Gli emendamenti 16, 17, 39 e 52 primo paragrafo) riducono la trasparenza e la credibilità del processo EMAS estendendo la frequenza di convalida della dichiarazione ambientale da 12 ad un massimo di 36 mesi. La dichiarazione ambientale è la parte visibile dell'attuazione di EMAS e deve pertanto essere affidabile e aggiornata. Ciò è garantito dalla verifica esterna ed indipendente dalla convalida effettuata da un verificatore ambientale. La verifica deve essere effettuata almeno ogni 36 mesi.

    La proposta auspica inoltre la convalida annua degli aggiornamenti della dichiarazione ambientale per garantire la credibilità in modo permanente. Ciò darà fiducia nella trasparenza dei requisiti di reporting ambientale di EMAS e consentirà alle organizzazioni di trarre pieno beneficio dalla partecipazione a EMAS, in particolare nel caso dell'autorità di regolamentazione al momento di prendere in considerazione semplificazioni amministrative. La Commissione non può pertanto accogliere questi emendamenti.

    Gli emendamenti 7 aa), 15, 35, 40 ca e ultima aggiunta), 59 e 64 si riferiscono alla questione della conformità delle organizzazioni alla legislazione ambientale ma non possono essere accolti dalla Commissione in quanto non apportano alla proposta un valore aggiunto. Il requisito di cui all'emendamento 15 di concedere la registrazione alle organizzazioni soltanto se esse rispettano la legislazione ambientale figura già nel testo. L'emendamento 35 che impone alle organizzazioni di garantire la conformità alle legge denota una certa incomprensione del funzionamento di EMAS in questo settore. Gli emendamenti 40 ca), 59 e 64 modificano la natura di EMAS rendendolo un semplice registro di conformità, cosa che di norma rientra nella sfera della legislazione obbligatoria. Gli emendamenti 7 aa) e 40 ultima aggiunta) che introducono questioni politiche regionali obbligatorie mostrano una confusione tra la responsabilità di un'organizzazione di definire una politica e l'obbligo per l'organizzazione di rispettare la legislazione ambientale.

    EMAS è un sistema volontario e non altera l'obbligo delle organizzazioni di rispettare la legislazione ambientale. EMAS può essere tuttavia un valido strumento per assistere l'autorità di regolamentazione nell'operare la distinzione tra buone e cattive prestazioni. Ciò dovrebbe anche consentire alle autorità di regolamentazione di meglio mirare le proprie risorse per migliorare le prestazioni ambientali. La proposta della Commissione incoraggia pertanto gli Stati membri ad esaminare misure in cui EMAS possa essere usato nel processo di regolamentazione. EMAS tuttavia non deve pregiudicare la legislazione ambientale e vigente e di conseguenza la Commissione non può accogliere l'emendamento 7 3a).

    La Commissione non può accogliere gli emendamenti 55 e 58 che introducono due elementi non legati alla valutazione di impatti ambientali quale definita nell'allegato VI della proposta.

    Gli emendamenti 40 c e d) richiedono un'analisi degli aspetti e degli obiettivi ambientali. Nel contesto del regolamento, la frase corretta sarebbe una descrizione degli aspetti e degli obiettivi ambientali e pertanto gli emendamenti non possono essere accolti.

    L'emendamento 12 a - seconda aggiunta) non può essere accolto in quanto impone alle organizzazioni di considerare la politica ambientale e il programma nell'esame ambientale mentre l'esame ambientale iniziale è effettuato dopo l'elaborazione della politica e del programma ambientali.

    La Commissione non può accogliere l'emendamento 12 ultima aggiunta) che mostra una cattiva comprensione della relazione tra EMAS e ISO 14001. Una delle finalità di EMAS è fornire un percorso dalla certificazione ISO 14001 alla registrazione EMAS. La registrazione può essere concessa soltanto dopo che il verificatore ha controllato la presenza di elementi addizionali di EMAS.

    L'emendamento 19 non può essere accolto in quanto comprende una pre-approvazione di verificatori stranieri, cosa che andrebbe contro la libertà dei verificatori di lavorare in tutti gli Stati membri, a condizione di avere notificato il loro arrivo e di poter essere soggetti ad una supervisione.

    EMAS non fornisce informazioni sulla qualità ambientale del prodotto e ha un significato diverso rispetto all'etichetta ecologica. Di conseguenza, l'emendamento 23, che prevede la possibilità di apporre il logo EMAS sui prodotti e sugli imballaggi, indipendentemente dall'etichetta ecologica, sarebbe fuorviante. La Commissione non può pertanto accogliere questo emendamento.

    La Commissione non può accogliere gli emendamenti 28 e 29 che impongono alla Commissione di elaborare una relazione annua sull'attuazione dell'articolo 10, paragrafo 4 e di riferire sui risultati dell'articolo 10, paragrafo 2 per esame da parte del Parlamento europeo. L'informazione per il Parlamento può essere fornita su richiesta ma sarebbe più opportuno concentrare le risorse sul funzionamento di EMAS. La scadenza del gennaio 2000 non è inoltre realistica in relazione al processo legislativo in corso.

    Il principio di una revisione periodica del regolamento EMAS dimostra il dinamismo del sistema. Bisogna però disporre di tempo sufficiente affinché il sistema divenga pienamente funzionale prima di poterne valutare l'efficacia. Prevedere una revisione dopo tre anni anziché cinque, come vorrebbe l'emendamento 33, non è pertanto accettabile.

    La trasparenza è un tratto chiave di EMAS ma non dovrebbe essere troppo onerosa per le organizzazioni. Stabilire la presentazione della dichiarazione ambientale al pubblico anziché la messa a disposizione di esso, come proposto nell'emendamento 47, aumenterebbe l'onere per le imprese, in particolare le PMI. La Commissione non può accogliere questo emendamento.

    L'emendamento 57 secondo cui l'organizzazione dovrebbe istituire una politica di assistenza alla clientela costituirebbe un onere eccessivo per le organizzazioni e potrebbe limitarne la partecipazione a EMAS. La Commissione non può pertanto accoglierlo.

    L'intento degli emendamenti 50 e 62 è molto poco chiaro per garantire la qualità dei verificatori ambientali. La proposta definisce già la competenza necessaria del verificatore e le misure prese per garantirne la continuità. La Commissione non può pertanto accogliere questi emendamenti.

    La Commissione non può accogliere l'emendamento 6 che introduce un riferimento al modus vivendi.

    Proposta modificata di REGOLAMENTO CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 130 S 1) 175,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    visto il parere del Comitato delle Regioni,

    deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189c 251 del trattato in cooperazione con il Parlamento europeo,

    (1) considerando che l’articolo 2 del trattato stabilisce che uno dei compiti della Comunità consiste nel promuovere in tutta la Comunità una crescita sostenibile e che la risoluzione del Consiglio del 1º febbraio 1993 (1) sottolinea l’importanza di tale crescita sostenibile;

    (1) GU C 138 del 17.5.1993, p.1.

    (2) considerando che il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", presentato dalla Commissione e la cui impostazione generale è stata approvata dalla risoluzione del Consiglio del 1º febbraio 1993, pone in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese per il rafforzamento dell’economia e per la protezione dell’ambiente in tutta la Comunità;

    (3) considerando che il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" invita ad ampliare la serie di strumenti nel settore della protezione ambientale e a usare meccanismi di mercato per impegnare le organizzazioni ad adottare un approccio proattivo nel settore, che vada al di là della conformità a tutte le disposizioni regolamentari pertinenti in materia di ambiente;

    (4) considerando che il regolamento CEE) n. 1836/93 del Consiglio sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS) ha mostrato la sua efficacia a promuovere miglioramenti delle prestazioni ambientali dell’industria;

    (5) considerando che il sistema di ecogestione e audit eco-management and audit scheme -EMAS) deve essere messo a disposizione di tutte le organizzazioni che hanno impatti ambientali importante e fornire loro i mezzi per gestire tali impatti significativi e migliorare la loro efficienza ambientale globale;

    (6) considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento CEE) n. 1836/93 del Consiglio va usata per potenziare la capacità di EMAS a migliorare le prestazioni ambientali globali delle organizzazioni;

    (7) considerando che in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 3, lettera b)3, lettera b) 5 del trattato, l'efficacia di EMAS nel migliorare l'efficienza ambientale delle organizzazioni europee va raggiunta a livello comunitario, il presente regolamento si limita a garantire un'attuazione omogenea di EMAS nella Comunità stabilendo regole, procedure e requisiti essenziali comuni per EMAS e lascia agli Stati membri le misure che possono essere meglio attuate a livello nazionale;

    (8) considerando che le organizzazioni devono essere incoraggiate a partecipare a EMAS su base volontaria e acquisire un valore aggiunto in termini di controllo regolamentare, risparmio di costi e immagine pubblica;

    (9) considerando che è importante che le piccole e medie imprese partecipino ad EMAS e che la loro partecipazione sia promossa attraverso l'istituzione o la promozione di misure e strutture di assistenza tecnica che forniscano loro consulenza e un adeguato sostegno;;

    (10) considerando che le informazioni fornite dagli Stati membri devono essere usate dalla Commissione per valutare la necessità di elaborare misure specifiche per una maggiore partecipazione delle organizzazioni, soprattutto le piccole e medie imprese, ad EMAS;

    (11) considerando che la trasparenza e la credibilità delle organizzazioni che applicano sistemi di gestione ambientale sono potenziate se il loro sistema di gestione, il programma di audit e la dichiarazione ambientale sono esaminati per verificare che corrispondano ai pertinenti requisiti del presente regolamento e se la dichiarazione ambientale e i suoi successivi aggiornamenti sono convalidati da verificatori ambientali accreditati;

    (12) considerando che è pertanto necessario garantire e migliorare costantemente la competenza dei verificatori ambientali prevedendo un sistema di accreditamento indipendente e neutrale, una nuova formazione e un’adeguata supervisione delle loro attività per garantire la credibilità generale di EMAS; che bisogna pertanto istituire una stretta cooperazione con gli organismi nazionali di accreditamento;

    (13) considerando che le organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate ad elaborare e rendere disponibili dichiarazioni ambientali su base periodica per informare il pubblico ed altri soggetti sulle loro prestazioni ambientali;

    (14) considerando che la Commissione deve, secondo una procedura comunitaria, adeguare gli allegati al presente regolamento, riconoscere le norme europee e internazionali concernenti questioni ambientali importanti per EMAS, elaborare orientamenti di concerto con i soggetti EMAS ai fini di un'applicazione coerente dei requisiti EMAS negli Stati membri;

    (15) considerando che gli Stati membri devono creare incentivi per incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni a EMAS;

    (16) considerando che la Commissione deve sostenere i paesi candidati all'adesione all'Unione Europea nel predisporre le strutture necessarie per attuare EMAS;

    (17) considerando che le istituzioni Europee devono adoperarsi per adottare i principi contenuti nel presente regolamento;

    (18) considerando che il presente regolamento va rivisto alla luce dell'esperienza acquisita dopo un certo periodo di funzionamento,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il sistema di ecogestione e audit e i suoi obiettivi

    1. È istituito un sistema comunitario, in seguito denominato sistema di ecogestione e audit EMAS) al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e informarne il pubblico ed altri soggetti. altre parti interessate

    2. L'obiettivo di EMAS consiste nel promuovere costanti miglioramenti delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:

    a) l'introduzione e attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale;

    b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi;

    c) l'informazione del pubblico e di altri soggetti altre parti interessate sulle prestazioni ambientali;

    d) la partecipazione dei dipendenti.

    3. Il sistema EMAS non pregiudica le normative comunitarie o nazionali o le norme tecniche concernenti i controlli ambientali non disciplinate dal diritto comunitario, né pregiudica i doveri delle organizzazioni derivanti da tali normative e norme.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende:

    a) politica ambientale: gli obiettivi e i principi di azione dell'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente;

    b) analisi ambientale: un'esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, dell'impatto e delle prestazioni ambientali delle attività di un'organizzazione

    c) aspetto ambientale: un elemento delle attività, prodotti o servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente. NOTA: Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo.

    d) impatto ambientale: qualsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante interamente o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione;

    e) programma ambientale: una descrizione degli obiettivi e delle attività specifici dell'organizzazione per garantire una migliore protezione del suo ambiente, compresa una descrizione delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi, e, se del caso, le scadenze stabilite per l'applicazione di tali misure;

    f) obiettivo ambientale: un obiettivo ambientale globale, legato alla politica ambientale, che l'organizzazione si prefigge di raggiungere e quantificato per quanto possibile;

    g) target ambientale: un requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile all'organizzazione o parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire questi obiettivi;;

    h) sistema di gestione ambientale: la parte del sistema globale di gestione comprendente la struttura organizzativa, la responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire ed attuare la politica ambientale;

    i) audit ambientale: uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente al fine di:

    i) facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto sull'ambiente;

    ii) valutare la conformità alle politiche ambientali dell'organizzazione;

    j) ciclo di audit: periodo in cui tutte le attività di un'organizzazione sono sottoposte ad audit;

    k) dichiarazione ambientale: le informazioni esposte nell'allegato III, punto 3.2 lettere da a) a g);

    l) parte interessata: una persona o un gruppo, comprese le autorità, per cui le prestazioni ambientali di un'organizzazione presentano un interesse o un'incidenza.

    l)m) organizzazione: società, ente, ditta, impresa, autorità o istituzione o parte o combinazione di essi, controllata o no, pubblica o privata che ha amministrazione e funzioni proprie. L'entità da registrare deve essere approvata con il verificatore tenendo conto dei criteri della Commissione, stabiliti conformemente alle procedure di cui all'articolo 14, ma non deve superare i confini di uno Stato membro. Nei casi in cui l'organizzazione costituisce un sito, esso deve essere la base per la registrazione;

    m)n) sito: tutto il terreno in una zona geografica precisa, sotto il controllo di gestione di un'organizzazione, compresi attività, prodotti e servizi, nonché qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali;

    n)o) revisore: una persona o un gruppo, appartenente al personale dell'organizzazione o esterno ad essa, che opera per conto della direzione generale dell'organizzazione, in possesso, individualmente o collettivamente, delle competenze di cui all'allegato II, punto 2.4 e sufficientemente indipendente dalle attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo;

    o)p) verificatore ambientale accreditato: qualsiasi persona o organizzazione indipendente dell'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l'accreditamento in conformità delle condizioni o procedure dell'articolo 4;

    p)q) sistema di accreditamento: sistema per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori ambientali, gestito da un'istituzione o organizzazione imparziale, designata o creata dallo Stato membro, dotato di competenze e risorse sufficienti e con procedure appropriate per svolgere le funzioni definite dal presente regolamento per tale sistema;

    q)r) organismi competenti: gli organismi designati dagli Stati membri , siano essi nazionali, regionali o locali, in conformità dell'articolo 5 per svolgere i compiti indicati nel presente regolamento.

    Articolo 3

    Partecipazione a EMAS

    EMAS è aperto a qualsiasi organizzazione che intenda migliorare le sue prestazioni ambientali globali.

    1. Registrazione EMAS

    Per la registrazione EMAS un’organizzazione deve:

    a) effettuare un’analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, conformemente all’allegato VII del presente regolamento relativamente alle questioni figuranti nell’allegato VI e alla luce dell’esito di tale analisi;

    b) attuare un sistema di gestione ambientale che comprenda tutti gli elementi descritti nell’allegato I A del presente regolamento. Un’organizzazione deve anche curare la conformità giuridica, il miglioramento delle prestazioni ambientali e la comunicazione esterna, come indicato nell’allegato I B.

    Le organizzazioni che hanno un sistema certificato di gestione ambientale, riconosciuto conformemente ai requisiti dell’articolo 9, non devono svolgere un’analisi ambientale iniziale ufficiale per passare all’applicazione di EMAS se le informazioni necessarie per identificare e valutare gli aspetti ambientali dell’allegato VI sono fornite dal sistema certificato di gestione ambientale;

    c) effettuare o fare effettuare, conformemente al disposto dell’allegato II del presente regolamento, audit ambientali che devono essere impostati in modo da valutare le prestazioni ambientali dell’organizzazione;

    d) elaborare, conformemente all’allegato III, punto 3.2 una dichiarazione ambientale nella quale sia conferita un’attenzione particolare alle prestazioni in termini di obiettivi e target ambientali di un'organizzazione;

    e) far esaminare la sua analisi ambientale iniziale, ove opportuno, il sistema di gestione, la procedura di audit e la dichiarazione ambientale o estratti di essa elaborati per determinati soggetti determinate parti interessate, qualora così richiesto dall’organizzazione, per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti del presente regolamento e far convalidare le dichiarazioni ambientali per garantire che esse soddisfino i requisiti dell’allegato III, punto 3.2;

    f) trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata all’organismo competente dello Stato membro in cui è situata l’organizzazione e, dopo la registrazione, portarla a conoscenza del pubblico.

    2. Mantenimento della registrazione EMAS

    Per mantenere la registrazione EMAS, un’organizzazione deve:

    a) far verificare il sistema di gestione ambientale e il programma di audit conformemente ai requisiti dell’allegato V, punto 5.6;

    b) trasmettere ogni anno gli aggiornamenti convalidati della sua dichiarazione ambientale all’organismo competente e renderli disponibili al pubblico.

    Articolo 4

    Accreditamento e supervisione dei verificatori ambientali

    1. Gli Stati membri introducono un sistema per l’accreditamento di verificatori ambientali indipendenti per la supervisione delle loro attività. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere alle istituzioni di accreditamento esistenti, agli organismi competenti di cui all’articolo 5 o designare o istituire qualsiasi altro organismo dotato dello status opportuno.

    Gli Stati membri garantiscono che la composizione di questi sistemi sia tale da garantirne l’indipendenza e la neutralità nello svolgimento dei loro compiti.

    2. Gli Stati membri garantiscono che questi sistemi siano pienamente operativi entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    3. Gli Stati membri garantiscono un’opportuna consultazione delle parti interessate nell’istituire e dirigere i sistemi di accreditamento.

    4. L’accreditamento dei verificatori ambientali e la supervisione delle loro attività devono svolgersi conformemente ai requisiti dell’allegato V.

    5. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in forza del presente articolo e le comunicano le modifiche apportate alle strutture e alle procedure dei sistemi di accreditamento.

    6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, promuove la collaborazione fra gli Stati membri, al fine in particolare di:

    - evitare incongruenze fra le disposizioni del presente regolamento e criteri, condizioni e procedure in materia di accreditamento dei verificatori ambientali;

    - evitare incongruenze tra le disposizioni del presente regolamento e le procedure e le misure applicate per la supervisione dei verificatori ambientali accreditati;

    - evitare incongruenze tra le disposizioni del presente regolamento e le procedure e le misure applicate per la supervisione dei verificatori ambientali accreditati in altri Stati membri.

    7. I verificatori ambientali accreditati in uno Stato membro possono svolgere attività di verifica in un altro Stato membro conformemente alle disposizioni dell’allegato V.

    8. Gli organismi di accreditamento istituiscono un forum composto da tutti gli organismi di accreditamento con il compito di fornire alla Commissione gli elementi e i mezzi per adempiere ai suoi obblighi di cui all’articolo 4.6. Il forum si riunisce almeno due volte all’anno, come necessario, e alle riunioni partecipa un rappresentante della Commissione.

    Il forum elabora orientamenti su questioni concernenti l’accreditamento, la competenza e la supervisione dei verificatori sviluppando una comprensione comune delle disposizioni dell’allegato V. Questi documenti di orientamento sono oggetto delle procedure di cui all’articolo 14 del regolamento.

    Ai fini di uno sviluppo armonizzato del funzionamento degli organismi di accreditamento e del processo di verifica in tutti gli Stati membri, il forum elabora procedure per un processo di valutazione inter pares peer review) volto ad assicurare che i sistemi di accreditamento degli Stati membri rispettino le disposizioni del presente regolamento. Una relazione delle attività del gruppo inter pares è trasmessa alla Commissione.

    Articolo 5

    Organismi competenti

    1. Ogni Stato membro designa, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’organismo competente per l’esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento, in particolare gli articoli 6 e 7 e ne informa la Commissione.

    2. Gli Stati membri garantiscono che la composizione degli organismi competenti sia tale da garantire la loro indipendenza e neutralità e che essi applichino in modo coerente le disposizioni del presente regolamento.

    3. Gli Stati membri elaborano linee guida per la sospensione e la cancellazione della registrazione delle organizzazioni, ad uso degli organismi competenti. Gli organismi competenti dispongono in particolare di procedure per

    l'esame delle osservazioni delle parti interessate, concernenti le organizzazioni registrate e

    il rifiuto di registrazione, la cancellazione o la sospensione di organizzazioni dalla registrazione.

    4. L’organismo competente è responsabile della registrazione a EMAS e controlla quindi le entrate e la presenza sul registro delle organizzazioni. Il rifiuto di registrazione, la sospensione o la cancellazione delle organizzazioni dal registro comportano la consultazione delle parti interessate in modo che l’organismo competente disponga degli elementi necessari per prendere la sua decisione.

    5. Gli organismi competenti di tutti gli Stati membri si riuniscono almeno due volte all’anno, come necessario, e alle riunioni partecipa un rappresentante della Commissione. L’obiettivo di queste riunioni è garantire la coerenza delle procedure concernenti la registrazione delle organizzazioni a EMAS. Gli organismi competenti introducono un processo di valutazione inter pares per sviluppare una comprensione comune del loro approccio pratico in materia di registrazione. Una relazione delle attività di questo gruppo inter pares è trasmessa alla Commissione e messa a disposizione del pubblico.

    Articolo 6

    Registrazione delle organizzazioni

    1. La registrazione delle organizzazioni è a cura degli organismi competenti sulla base della procedura seguente:

    a) Se un organismo competente

    - ha ricevuto una dichiarazione ambientale e

    - ha ricevuto dall’organizzazione un modulo compilato allegato VIII) e

    - ha ricevuto gli oneri di registrazione eventualmente da pagare ai sensi dell’articolo 16 e

    - se ha appurato, in base alla documentazione ricevuta, che l’organizzazione soddisfa tutti i requisiti del presente regolamento

    esso registra l’organizzazione candidata e le assegna un numero di registrazione. L’organismo competente informa l’amministrazione dell’organizzazione che quest’ultima figura sul registro.

    b) Se un organismo competente riceve un rapporto di controllo da un organismo di accreditamento che mostri come le attività del verificatore non siano state svolte in maniera tale da garantire l’osservanza dei requisiti del presente regolamento da parte dell’organizzazione candidata, la registrazione è rifiutata fino a quando non è dimostrata l’osservanza EMAS.

    c) Se un’organizzazione non presenta all’organismo competente entro tre mesi dalla data in cui ciò le è stato richiesto:

    - gli aggiornamenti annui convalidati della dichiarazione ambientale o

    - un modulo completato allegato VIII) dell’organizzazione o

    - gli oneri di registrazione

    l’organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, come opportuno, in funzione della portata della mancanza. L’organismo competente informa l’amministrazione dell’organizzazione dei motivi delle misure adottate.

    d) Se in qualsiasi momento un organismo competente conclude, sulla base delle informazioni ricevute, che l’organizzazione non rispetta più una o più condizioni del presente regolamento, l’organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, come opportuno, in funzione della natura e della portata della mancanza. L’organismo competente informa l’amministrazione dell’organizzazione dei motivi delle misure adottate.

    e) Se un organismo competente viene informato dall’autorità esecutiva competente di una violazione da parte delle organizzazioni delle pertinenti disposizioni regolamentari concernenti la protezione ambientale, esso rifiuta la registrazione di detta organizzazione o la depenna dal registro, a seconda dei casi.

    L’organismo competente informa l’amministrazione dell’organizzazione dei motivi delle misure adottate e del processo di dibattito con l’autorità esecutiva competente.

    f) Il rifiuto o la sospensione sono annullati se l’organismo competente riceve dall’autorità esecutiva competente assicurazioni adeguate del fatto che è stato posto rimedio alla violazione e che esistono accordi soddisfacenti per garantire che essa non si ripeterà.

    2 L’organismo competente aggiorna su base mensile l’elenco delle organizzazioni registrate a EMAS.

    Articolo 7

    Elenco delle organizzazioni registrate e dei verificatori ambientali accreditati

    1. I sistemi di accreditamento elaborano, controllano e aggiornano un elenco di verificatori ambientali e accreditati in ciascuno Stato membro e comunicano ogni mese alla Commissione, direttamente o attraverso le autorità nazionali, come deciso dallo Stato membro interessato, le modifiche a questo elenco.

    2. Gli organismi competenti elaborano e mantengono un elenco delle organizzazioni registrate in ciascuno Stato membro. Gli organismi competenti comunicano ogni mese alla Commissione, direttamente o attraverso le autorità nazionali, le modifiche a questo elenco, come deciso dallo Stato membro interessato.

    3. Il registro dei verificatori ambientali accreditati e delle organizzazioni registrate è conservato dalla Commissione che lo rende pubblicamente disponibile.

    Articolo 8

    Logo

    1. Le organizzazioni che partecipano a EMAS possono utilizzare il logo che figura nell’allegato IV. L’allegato IV è completato dalla Commissione in conformità della procedura dell’articolo 14. Il logo può essere usato soltanto dalle organizzazioni aventi una registrazione EMAS.

    Il logo deve essere usato soltanto nella forma indicata nell’allegato IV.

    2. Il logo EMAS può esser usato soltanto dalle organizzazioni nelle circostanze seguenti:

    su dichiarazioni ambientali convalidate,

    su intestazioni di lettere dell’organizzazione registrata,

    sulle informazioni per segnalare la partecipazione di un’organizzazione a EMAS.

    3. Il logo può anche essere usato dalle organizzazioni in congiunzione con informazioni ambientali , quali schede informative concernenti attività, prodotti e servizi.

    a condizione che le informazioni e i riferimenti figurino nella dichiarazione ambientale e siano state convalidate dal verificatore come:

    a) precise e non ingannevoli

    b) giustificate e verificabili

    c) pertinenti e usate in un contesto o in una situazione opportuni

    d) specifiche e chiare in relazione al loro oggetto

    e) tali da non essere fraintese

    f) importanti in relazione all’impatto ambientale globale

    e a condizione che i termini "informazione convalidata" siano aggiunti al logo come indicato nell’allegato IV.

    4. Il logo non deve essere usato nei casi seguenti:

    su prodotti o i loro imballaggi,

    in congiunzione con rivendicazioni comparative concernenti prodotti, attività e servizi,

    sulla pubblicità di prodotti, attività e servizi.

    Articolo 9

    Relazione con le norme europee e internazionali

    1. Le organizzazioni che applicano norme europee o internazionali per questioni ambientali attinenti ad EMAS e certificate secondo opportune misure di certificazione conformemente a queste norme, sono considerate rispettare i requisiti corrispondenti del presente regolamento a condizione che:

    a) le norme siano riconosciute dalla Commissione che delibera conformemente alla procedura di cui all’articolo 14;

    b) l’accreditamento concesso all’organismo di certificazione sia riconosciuto dalla Commissione che delibera in conformità della procedura di cui all’articolo 14.

    I riferimenti delle norme riconosciute comprese le pertinenti sezioni di EMAS cui si applicano) e l’accreditamento riconosciuto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2. Per consentire la registrazione di queste organizzazioni a EMAS, le organizzazioni interessate devono dimostrare al verificatore soltanto la conformità ai requisiti non coperti dalle norme riconosciute.

    Articolo 10

    Promozione della partecipazione delle organizzazioni,in particolare le piccole e medie imprese

    1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione delle organizzazioni a EMAS e, in particolare, prevedono la necessità di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese PMI)

    facilitando l’accesso all’informazione, ai fondi di sostegno e alle strutture pubbliche;

    organizzando o promuovendo misure di assistenza tecnica, soprattutto in congiunzione con iniziative di opportuni soggetti professionali o punti di contatto locali ad esempio autorità locali, Camere di commercio, associazioni professionali. o di artigiani),

    stabilendo oneri ragionevoli di registrazione per incoraggiare una maggiore partecipazione ad EMAS,

    garantendo che il sistema non crea un onere eccessivo per le organizzazioni, in particolare le PMI.

    Per promuovere la partecipazione delle PMI concentrate in aree geografiche ben definite, le autorità locali, di concerto con le associazioni industriali, le camere di commercio e le parti interessate possono fornire assistenza per identificare gli impatti ambientali significativi in tali aree. Le PMI possono usare questi dati per definire il loro programma ambientale e stabilire gli obiettivi e i target del loro sistema di gestione EMAS.

    2. Gli Stati membri esaminano come usare le registrazione a EMAS conformemente al presente regolamento nell’attuazione e nel controllo della legislazione ambientale per evitare inutili duplicazioni di attività delle organizzazioni e delle competenti autorità esecutive.

    3. Gli Stati membri informano la Commissione sulle misure adottate in virtù del presente articolo.

    4. La Commissione promuove un approccio coerente tra gli strumenti legislativi elaborati a livello comunitario nel settore della promozione ambientale.

    Articolo 11

    Informazione

    1. Ogni Stato membro garantisce che:

    - le organizzazioni siano informate del contenuto del presente regolamento,

    - il pubblico sia informato degli obiettivi e delle componenti principali di EMAS.

    Gli Stati membri per far conoscere meglio EMAS ricorrono a pubblicazioni professionali, riviste locali, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo adeguato.

    2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in virtù del presente articolo.

    3. La Commissione è responsabile della promozione di EMAS a livello comunitario.

    Articolo 12

    Infrazioni

    Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti giuridici o amministrativi in caso di inosservanza del disposto del presente regolamento e comunicano queste misure alla Commissione.

    Articolo 13

    Allegati

    Gli allegati del presente regolamento sono adattati dalla Commissione, conformemente alla procedura dell’articolo 14, alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione di EMAS e per fornire orientamenti sui requisiti EMAS.

    Articolo 14

    Comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti dagli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato viene attribuita al voto dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all’articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

    b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dallo Stato, la Commissione le comunica al Consiglio. In tal caso:

    - la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l’applicazione delle misure da essa decise;

    - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

    Articolo 15

    Revisione

    Al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina EMAS alla luce dell’esperienza acquisita durante il suo funzionamento e degli sviluppi internazionali e, se necessario, propone al Consiglio opportune modifiche.

    Articolo 16

    Costi e oneri

    1. Un sistema di oneri secondo modalità stabilite dagli Stati membri può essere predisposto per le spese amministrative sostenute in relazione alle procedure di registrazione delle organizzazioni e all’accreditamento e alla supervisione dei verificatori ambientali nonché alle spese di EMAS.

    2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure varate in virtù del presente articolo.

    Articolo 17

    Abrogazione del regolamento CEE) n. 1836/93 del Consiglio

    1. Il regolamento CEE) n. 1836/93 del Consiglio è abrogato alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.

    2. I sistemi di accreditamento e gli organismi competenti istituiti in virtù del regolamento CEE) n. 1836/93 del Consiglio restano in vigore. Gli Stati membri modificano le procedure seguite dai sistemi di accreditamento e dagli organismi competenti in relazione alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che questi sistemi siano pienamente operativi entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.

    3. I verificatori ambientali accreditati conformemente al regolamento CEE) n. 1836/93 del Consiglio possono continuare a svolgere le loro attività conformemente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

    4. I siti registrati conformemente al regolamento CEE) n. 1836/93 del Consiglio rimangono sul registro EMAS. I nuovi requisiti del presente regolamento applicabili alle organizzazioni sono verificati al momento della successiva verifica.

    Articolo 18

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile tre mesi dopo la pubblicazione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Parlamento europeo Per il ConsiglioIl Presidente Il Presidente ALLEGATO I

    A. Requisiti del sistema di gestione ambientale

    Il sistema di gestione ambientale è attuato conformemente alla sezione 4 della EN ISO 14001: 1996 norma internazionale per i sistemi di gestione ambientale.

    B. Aspetti da trattare da parte delle organizzazioni che applicano EMAS

    1. Conformità giuridica

    Le organizzazioni devono poter dimostrare di

    aver identificato e conoscere le implicazioni per l’organizzazione di tutta la pertinente legislazione ambientale,

    aver previsto la conformità alla legge e

    aver predisposto procedure che consentano all’organizzazione di soddisfare in modo permanente questi requisiti.

    2. Prestazioni

    Le organizzazioni devono poter dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit trattano le effettive prestazioni ambientali delle organizzazioni con riferimento agli aspetti di cui all’allegato VI e che la valutazione dell’efficienza è considerata parte del processo di analisi. L’organizzazione deve anche impegnarsi a migliorare continuamente le sue prestazioni ambientali.

    3. Comunicazione esterna

    Le organizzazioni devono poter dimostrare di avere un dialogo aperto con le parti interessate, comprese le comunità locali e i clienti circa l’impatto ambientale delle loro attività, dei loro prodotti e servizi per identificare le questioni che interessano i soggetti. delle parti interessate.

    ALLEGATO II

    Requisiti concernenti l’audit ambientale interno

    2.1 Requisiti generali

    Gli audit interni garantiscono che le attività di un’organizzazione vengano svolte in conformità delle procedure istituite. Gli audit possono anche identificare eventuali problemi nell’ambito di queste procedure stabilite oppure possibilità di miglioramento. La portata degli audit effettuati all’interno di un’organizzazione può variare dall’audit di una semplice procedura all’audit di attività complesse. Progressivamente tutte le attività in una data organizzazione devono essere sottoposte ad audit. Il periodo necessario per completare gli audit di tutte le attività è definito il ciclo di audit. Per organizzazioni non complesse di piccole dimensioni, è possibile sottoporre ad audit tutte le attività in una sola volta. Per queste organizzazioni il ciclo di audit è l’intervallo fra questi audit.

    Gli audit interni sono effettuati da persone sufficientemente indipendenti dall’attività oggetto di audit in modo da garantire l’imparzialità. Gli audit possono essere effettuati da dipendenti dall’organizzazione o da parti esterne dipendenti di altre organizzazioni, dipendenti di altri reparti della stessa organizzazione o consulenti).

    2.2 Obiettivi

    Il programma di audit ambientali delle organizzazioni definisce per iscritto gli obiettivi di ogni audit o ciclo di audit, inclusa la frequenza di audit per ogni attività.

    Gli obiettivi devono includere in particolare la valutazione dei sistemi di gestione in atto e determinare la conformità alle politiche e al programma dell’organizzazione, compresa la conformità ai pertinenti requisiti regolamentari sull’ambiente.

    2.3 Portata

    La portata dei singoli audit o di ciascuna fase di un ciclo di audit a seconda dei casi deve essere chiaramente definita specificando:

    1. i campi coperti

    2. le attività oggetto di audit

    3. le norme ambientali da considerare

    4. il periodo durante il quale si svolge l’audit.

    L’audit ambientale comprende la valutazione dei dati di fatto necessari per valutare le prestazioni.

    2.4 Organizzazione e risorse

    Gli audit ambientali devono essere svolti da persone o gruppi di persone con sufficienti conoscenze dei settori e delle problematiche in causa, comprese conoscenze ed esperienze sulle pertinenti questioni ambientali, gestionali, tecniche e regolamentari e una sufficiente formazione e competenza nello svolgimento di audit, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti. Le risorse e il tempo dedicati all’audit devono essere commisurati alla portata e agli obiettivi dell’audit.

    La direzione generale dell’organizzazione sostiene le operazioni di audit.

    I revisori devono essere sufficientemente indipendenti rispetto alle attività sottoposte ad audit in modo da garantire l’imparzialità.

    2.5 Pianificazione e preparazione di un audit

    Ogni audit è programmato e preparato con l’obiettivo in particolare di:

    - garantire un’opportuna ripartizione delle risorse,

    - garantire che ogni persona che partecipa al processo di audit compresi revisori, persone dell’amministrazione e dipendenti) capiscano i propri ruoli e responsabilità.

    La preparazione comprende il familiarizzarsi con le attività dell’organizzazione e con il sistema di gestione ambientale da esse istituito e il documentarsi sui risultati e sulle conclusioni degli audit precedenti.

    2.6 Attività di audit

    Le attività di audit comprenderanno discussioni con il personale, ispezione delle condizioni operative degli impianti e visione della documentazione, delle procedure scritte e di altra documentazione pertinente, con l’obiettivo di valutare le prestazioni ambientali dell’attività oggetto di audit e determinare se essa è conforme alle norme, applicabili ai regolamenti o obiettivi stabiliti e appurare se il sistema in vigore per gestire le responsabilità ambientali è efficace e appropriato. Per determinare l’efficacia del sistema si può ricorrere a controlli mediante sondaggi della conformità a questi criteri.

    Il processo di audit deve in particolare comprendere le tappe seguenti:

    a) comprensione dei sistemi di gestione;

    b) valutazione dei punti forti e di quelli deboli dei sistemi di gestione;

    c) raccolta delle prove pertinenti;

    d) valutazione dei risultati dell’audit;

    e) preparazione delle conclusioni dell’audit;

    f) rapporto sui risultati e sulle conclusioni dell’audit;

    2.7 Rapporto sui risultati e sulle conclusioni dell’audit

    1. I revisori prepareranno un rapporto scritto sull’audit avente forma e contenuto appropriati per garantire una presentazione completa e formale dei risultati e delle conclusioni dell’audit alla fine di ogni audit e ciclo di audit.

    I risultati e le conclusioni dell’audit devono essere comunicati ufficialmente alla direzione generale dell’organizzazione.

    2. Gli obiettivi fondamentali di un rapporto scritto sull’audit sono:

    a) descrivere la portata dell’audit;

    b) fornire all’amministrazione informazioni sullo stato di conformità alla politica ambientale dell’organizzazione e sui progressi ambientali dell’organizzazione;

    c) fornire all’amministrazione informazioni sull’efficacia e l’affidabilità delle disposizioni per sorvegliare gli impatti ambientali dell’organizzazione;

    d) dimostrare la necessità di azioni correttive, se necessario.

    2.8 Iter successivo

    Il processo di audit deve sfociare nella preparazione ed attuazione di un piano di opportune azioni correttive.

    Si devono istituire e applicare opportuni meccanismi per garantire che sia dato seguito ai risultati dell’audit.

    2.9 Frequenza dell’audit

    La frequenza con cui ogni attività è sottoposta ad audit varia in funzione dei fattori seguenti:

    a) natura, dimensione e complessità delle attività;

    b) importanza degli impatti ambientali associati;

    c) importanza ed urgenza dei problemi individuati da audit precedenti;

    d) cronistoria dei problemi ambientali.

    Attività più complesse con un maggiore rischio di nocività per l’ambiente saranno sottoposte ad audit con maggiore frequenza. Un’organizzazione deve definire il proprio programma di audit e la frequenza degli audit ispirandosi agli orientamenti forniti dalla Commissione.

    ALLEGATO III

    Dichiarazione ambientale

    3.1 Introduzione

    La dichiarazione ambientale serve a fornire informazioni sull’impatto e sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione. Essa permette anche di trattare le questioni che interessano i soggetti i requisiti delle parti interessate identificati in base all’Allegato I B 3 e giudicati importanti dall’organizzazione Allegato VI 4, lettera d ). Anche se l’organizzazione non è tenuta a fornire l’informazione di cui al punto 3.2 in un unico rapporto, è importante che questa informazione sia presentata in forma chiara e coerente su supporto cartaceo a coloro che non dispongono di altri mezzi per ottenerla.

    3.2 Dichiarazione ambientale

    Per la sua prima registrazione un’organizzazione elabora informazioni ambientali, designate la ‘dichiarazione ambientale’ che devono essere convalidate dal verificatore ambientale. Le informazioni devono essere presentate all’organismo competente dopo la convalida e devono essere messe a disposizione del pubblico. La dichiarazione ambientale è uno strumento di comunicazione e dialogo con le parti interessate in materia di prestazioni ambientali. L'organizzazione tiene conto delle esigenze di informazione del pubblico e di altre parti interessate al momento della redazione ed elaborazione della dichiarazione ambientale.

    I requisiti minimi per queste informazioni sono:

    a) una descrizione chiara e priva di ambiguità dell’organizzazione che chiede la registrazione a EMAS e un sommario delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi nonché delle sue relazioni con qualsiasi organizzazione madre

    b) la politica ambientale dell’organizzazione

    c) una descrizione di tutti gli impatti ambientali significativi dell’organizzazione ed una spiegazione della natura di tale impatto

    d) una descrizione degli obiettivi ambientali in relazione agli impatti ambientali significativi

    e) un sommario dei dati disponibili sull’efficienza dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e target ambientali concernenti gli impatti ambientali significativi

    f) altri fattori concernenti le prestazioni ambientali

    g) il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di convalida.

    La Commissione stabilisce linee guida concernenti la forma e il contenuto minimo delle dichiarazioni ambientali per migliorarne la chiarezza e l'uniformità.

    3.3 Messa a disposizione del pubblico dell’informazione

    L’organizzazione deve aggiornare le informazioni di cui al punto 3.2 ogni anno e ogni modifica deve essere convalidata ogni anno da un verificatore ambientale. Dopo convalida, le modifiche devono anche essere presentate all’organismo competente e rese pubbliche.

    3.4 Pubblicazione dell’informazione

    Le organizzazioni possono voler comunicare le informazioni ottenute con il sistema di gestione ambientale a categorie o parti interessate specifiche diverse e usare soltanto determinate informazioni della dichiarazione ambientale. Le informazioni ambientali pubblicate da un’organizzazione possono recare il logo EMAS, a condizione che siano state convalidate da un verificatore ambientale come:

    a) precise e non ingannevoli

    b) giustificate e verificabili

    c) pertinenti e usate in un contesto o in una situazione opportuni

    d) rappresentative delle prestazioni globali in materia di ambiente dell’organizzazione

    e) non diano luogo a interpretazioni scorrette

    e a condizione che facciano riferimento alla dichiarazione ambientale da cui sono state estratte.

    3.5 Responsabilità locale

    Le organizzazioni che chiedono una registrazione a EMAS possono volere elaborare una dichiarazione ambientale globale concernente più zone geografiche. L’intenzione di EMAS è garantire la responsabilità locale e le organizzazioni devono pertanto garantire che se i siti hanno impatti ambientali significativi essi siano chiaramente identificati e figurino nella dichiarazione ambientale globale.

    3.6 Messa a disposizione del pubblico

    L’informazione di cui al punto 3.2, lettere da a) a g) che costituisce la dichiarazione ambientale per un’organizzazione e l’informazione aggiornata di cui al punto 3.3 devono essere messe a disposizione del pubblico. Ciò non significa che un’organizzazione deve pubblicare e stampare un singolo documento e distribuirlo dietro richiesta. Le organizzazioni sono incoraggiate ad usare tutti i metodi disponili pubblicazione elettronica, biblioteche, ecc.). L’organizzazione deve poter dimostrare al verificatore ambientale che le persone interessate alle prestazioni ambientali dell’organizzazione abbiano liberamente e facilmente accesso alle informazioni di cui ai punti 3.2, lettere da a) a g), e 3.3.

    3.7 Rapporto sull’efficienza

    I dati grezzi generati da un sistema di gestione ambientale possono essere usati in varie maniere per mostrare l’efficienza ambientale di un’organizzazione. Le organizzazioni sono incoraggiate ad usare, ove opportuno, indicatori di prestazioni ambientali Se un'organizzazione usa indicatori di efficienza ambientale ad es. uso di energia per tonnellata di prodotto). In questo caso l'organizzazione essa deve garantire che gli indicatori di efficienza da essa scelti:

    a) forniscano una valutazione accurata delle prestazioni dell’organizzazione

    b) siano facili da capire e privi di ambiguità

    c) consentano un confronto da un anno all’altro delle prestazioni dell’organizzazione

    d) consentano confronti con risultati di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno.

    e) consentano eventualmente confronti con requisiti regolamentari..

    ALLEGATO IV

    Logo

    P.M.

    ALLEGATO V

    Accreditamento, supervisione e funzione dei verificatori ambientali

    5.1 Osservazioni generali

    L’accreditamento dei verificatori ambientali è basato sui seguenti principi di competenza. Gli organismi di accreditamento possono scegliere di accreditare persone, organizzazioni o entrambe come verificatori ambientali. I requisiti procedurali e i criteri particolareggiati per l’accreditamento dei verificatori ambientali sono definiti conformemente all’articolo 4 del presente regolamento dai sistemi nazionali di accreditamento in conformità di questi principi. L’articolo 4 prevede a tal fine il processo di riesame inter pares.

    5.2 Requisiti per l’accreditamento dei verificatori ambientali

    5.2.1. Le seguenti competenze rappresentano i requisiti minimi cui un verificatore, sia esso una persona o un’organizzazione, deve risultare conforme:

    conoscenza e comprensione del regolamento, delle norme pertinenti e degli orientamenti emanati dalla Commissione, ai sensi degli articoli 4 e 14 per l’uso del presente regolamento

    conoscenza e comprensione dei requisiti legislativi, regolamentari e politici importanti per l’attività oggetto di verifica

    conoscenza e comprensione delle questioni ambientali

    conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici importanti per la dimensione ambientale, dell’attività oggetto di verifica

    comprensione del funzionamento generale dell’attività oggetto di verifica per valutare l’adeguatezza del sistema di gestione

    conoscenza e comprensione dei requisiti e dei metodi di audit ambientali

    conoscenza dell’audit di informazione dichiarazione ambientale).

    Il verificatore deve inoltre essere indipendente, imparziale e obiettivo nello svolgimento delle sue attività.

    5.2.2 Portata dell’accreditamento

    La portata dell’accreditamento dei verificatori ambientali è definita secondo la classificazione delle attività economiche codici NACE) istituita dal regolamento CEE) n. 761/93 del Consiglio GU n. L 83 del 3.4.1993). La competenza e la portata dell’accreditamento del verificatore sono commisurate alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione oggetto di verifica.

    5.2.3 Altri requisiti per l’accreditamento di verificatori ambientali che agiscono in modo autonomo

    I singoli verificatori ambientali che agiscono in modo autonomo, oltre a conformarsi ai requisiti di cui al punto 5.2, devono avere:

    tutte le necessarie competenze per effettuare le verifiche nei loro settori di accreditamento,

    un accreditamento di portata limitata, in funzione della loro competenza personale.

    La conformità a questi requisiti è garantita dal ruolo di supervisione dell’organismo di accreditamento.

    5.3 Supervisione dei verificatori ambientali

    5.3.1 Supervisione dei verificatori ambientali accreditati da parte dell’organismo che ha rilasciato loro l’accreditamento

    Il verificatore ambientale accreditato deve informare immediatamente l’organismo di accreditamento di tutte le modifiche atte ad influenzare l’accreditamento e la sua portata.

    Ad intervalli periodici, non superiori a 12 mesi, si controlla che il verificatore ambientale accreditato continui ad essere conforme ai requisiti di accreditamento ed è controllata la qualità delle verifiche svolte. La supervisione può assumere la forma di questionari, esame delle dichiarazioni ambientali convalidate dai verificatori, esame del rapporto di verifica, testimonianze raccolte presso le organizzazioni e deve essere proporzionata all’attività svolta dal verificatore.

    Ogni decisione presa dall’organismo di accreditamento di porre termine o sospendere l’accreditamento o di limitare la portata dell’accreditamento viene presa soltanto dopo che il verificatore accreditato ha avuto la possibilità di esporre la proprie ragioni.

    5.3.2 Supervisione di verificatori ambientali accreditati da parte dell’organismo di accreditamento degli Stati membri dove si svolge la verifica

    Un verificatore accreditato in uno Stato membro, prima di effettuare attività di verifica in un altro Stato membro, notifica unicamente all’organismo di accreditamento di quest’ultimo Stato membro, almeno quattro settimane in anticipo, i seguenti elementi:

    dettagli del suo accreditamento ed eventualmente composizione del gruppo,

    tempi e luoghi della verifica: dati sull’organizzazione, misure prese per trattare, se necessario, gli aspetti giuridici e linguistici.

    La notifica è comunicata prima di ogni nuova verifica.

    L’organismo di accreditamento non impone altre condizioni atte a ledere il diritto del verificatore di fornire i servizi in uno Stato membro diverso da quello dove ha ottenuto l’accreditamento e non si avvale della procedura di notifica per ritardare le prestazioni del verificatore. Ogni difficoltà di supervisione del verificatore circa i dati comunicati deve essere debitamente motivata.

    Se l’organismo di accreditamento che effettua la supervisione non è soddisfatto della qualità del lavoro svolto dal verificatore, il rapporto di supervisione è trasmesso al verificatore interessato, all’organismo che ha rilasciato l’accreditamento, all’organismo competente dove si situa l’organizzazione oggetto di verifica e al forum di organismi di accreditamento.

    5.4 La funzione dei verificatori

    5.4.1 La funzione del verificatore è controllare, fatti salvi i poteri esecutivi degli Stati membri in materia di requisiti regolamentari

    a) la conformità a tutti i requisiti del presente regolamento: analisi ambientale iniziale se opportuno, sistema di gestione ambientale, programma di audit ambientale e dichiarazione ambientale:

    b) l’affidabilità dei dati e delle informazioni contenuti

    nella dichiarazione ambientale allegato III, punti 3.2 e 3.3)

    negli estratti della dichiarazione ambientale allegato III, punto 3.4)

    nell’informazione ambientale articolo 8, paragrafo3).

    Il verificatore esamina in particolare con serietà professionale la validità tecnica dell’analisi ambientale iniziale, ove opportuno, o l’audit o altre procedure svolte dall’organizzazione senza procedere ad un’inutile duplicazione di queste procedure.

    5.4.2. Al momento della prima verifica, il verificatore ambientale controlla in particolare che l’organizzazione rispetti i requisiti seguenti:

    un sistema di gestione ambientale pienamente operativo, conformemente all’allegato I

    un programma di audit completamente programmato che è già stato avviato almeno un audit eseguito dell’attività che presenta il maggior rischio ambientale) conformemente all’allegato II

    completamento di un’analisi di gestione

    preparazione della dichiarazione ambientale conformemente all’allegato III, punto 3.2.

    5.4.3 Conformità giuridica

    Il verificatore ambientale si accerta che un’organizzazione ha predisposto le procedure per controllare gli aspetti delle sue operazioni cui si applicano normative comunitarie o nazionali e che queste procedure consentano la conformità. Il controllo dell’audit dimostrerà in particolare l’idoneità delle procedure a consentire la conformità giuridica.

    Il verificatore non deve convalidare la dichiarazione ambientale se durante il processo di verifica, ad esempio mediante sondaggi, constata la non conformità giuridica dell’organizzazione.

    5.4.4. Definizione dell’organizzazione

    Nel verificare il sistema di gestione ambientale e convalidare la dichiarazione ambientale, il verificatore si accerta che le componenti dell’organizzazione siano chiaramente definite e corrispondano ad un’effettiva divisione delle attività. Il contenuto della dichiarazione deve trattare in modo chiaro le varie parti dell’organizzazione cui si applica EMAS.

    5.5 Svolgimento delle attività del verificatore

    5.5.1 Il verificatore opera sulla base di un accordo scritto con l’organizzazione che definisce la portata dei lavori, consente al verificatore di agire in maniera professionale e indipendente e impegna l’organizzazione a fornire la necessaria cooperazione.

    5.5.2 La verifica comprende l’esame della documentazione, una visita all’organizzazione comprendente in particolare interviste con il personale, la preparazione di un rapporto per l’amministrazione dell’organizzazione e la soluzione dell’organizzazione in merito alle questioni sollevate nel rapporto.

    5.5.3 La documentazione da esaminare prima della visita comprende informazioni di base concernenti l’organizzazione e le sue attività, la politica e il programma ambientali, la descrizione del sistema di gestione ambientale in atto sul sito dell’organizzazione, dettagli dell’analisi ambientale iniziale o degli audit effettuati in precedenza, il rapporto su tale analisi o audit e su qualsiasi intervento correttivo successivamente intrapreso nonché il progetto di dichiarazione ambientale.

    5.5.4. Il verificatore prepara un rapporto per l’amministrazione dell’organizzazione in cui sono specificati:

    a) tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto dal verificatore

    b) il punto di partenza dell’organizzazione verso l’attuazione di un sistema di gestione ambientale

    c) in generale, i casi di non conformità al disposto del presente regolamento e, in particolare,

    difetti tecnici nell’analisi ambientale iniziale o nel metodo di audit o nel sistema di gestione ambientale o in qualsiasi altro processo pertinente;

    discordanze con il progetto di dichiarazione ambientale e dettagli sulle modifiche o aggiunte da apportare alla dichiarazione ambientale

    d) il raffronto con le dichiarazioni precedenti e con la valutazione di efficienza dell’organizzazione.

    5.6 Frequenza della verifica

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 599PC0313.1

    Il verificatore, ad intervalli non superiori a dodici mesi, convalida ogni informazione aggiornata nella dichiarazione ambientale. In consultazione con l’organizzazione elabora inoltre un programma per garantire che tutti gli elementi necessari per la registrazione a EMAS siano verificati in un periodo non superiore a trentasei mesi. La frequenza delle visite del verificatore ambientale all’organizzazione si ispira agli orientamenti forniti dalla Commissione.

    ALLEGATO VI

    Aspetti ambientali

    6.1 Osservazioni generali

    Per decidere sui suoi impatti ambientali significativi, un’organizzazione deve considerare tutti gli aspetti ambientali delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi e decidere, sulla base di criteri definiti dall’organizzazione quali aspetti ambientali hanno un impatto significativo.

    Un’organizzazione prende in considerazione gli aspetti ambientali diretti e indiretti delle sue attività, prodotti e servizi.

    6.2 Aspetti ambientali diretti

    Essi riguardano le attività di un’organizzazione sotto il suo controllo e che hanno una dimensione locale per l’organizzazione; essi possono includere elenco non esaustivo):

    a) emissioni nell’aria

    b) scarichi nell’acqua

    c) gestione dei rifiuti

    d) contaminazione del terreno

    e) uso delle risorse naturali e di materie prime comprese l’energia)

    f) aspetti locali rumore, vibrazioni, odore, impatto visivo, ecc.)

    g) questioni di trasporto per le merci, i servizi e i dipendenti).

    Nel valutare l’importanza degli impatti ambientali di queste attività, l’organizzazione deve prendere in considerazione non soltanto le condizioni operative normali, ma anche quelle di avviamento e di arresto e quelle di emergenza ragionevolmente prevedibili. Si deve tenere conto delle attività, dei prodotti e dei servizi passati, presenti e previsti.

    6.3 Aspetti ambientali indiretti

    A seguito delle attività, dei prodotti e dei servizi di un’organizzazione possono verificarsi impatti ambientali significativi sui quali quest’ultima non ha un controllo oppure essi si verificano lontano dall’organizzazione.

    Essi possono includere elenco non esaustivo):

    a) questioni relative al prodotto progettazione, imballaggio, trasporto, uso e rifiuti, recupero/smaltimento)

    b) investimenti, prestiti e servizi di assicurazione

    c) nuovi mercati

    d) scelta e composizione dei servizi ad esempio trasporti o catering)

    e) decisioni amministrative e di programmazione

    f) assortimento di prodotti.

    Le organizzazioni devono inoltre poter dimostrare che gli impatti ambientali significativi associati alle loro procedure di acquisto sono stati identificati e trattati nel loro sistema di gestione.

    Gli aspetti ambientali sono importanti nel quadro del programma ambientale, del sistema di gestione ambientale e dell’audit ambientale nella misura in cui l’organizzazione si è prefissa degli obiettivi.

    Nel caso degli aspetti ambientali indiretti, un’organizzazione deve esaminare l’influenza che essa può avere su questi aspetti e le possibili misure per ridurne l’impatto.

    6.4 Importanza

    Spetta all’organizzazione definire i criteri per valutare l’importanza degli aspetti ambientali delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi. Non si tratta di effettuare un’analisi dettagliata del ciclo di vita ma i criteri elaborati da un’organizzazione devono essere generali, verificabili e riproducibili.

    Aspetti da tenere presente nel determinare l’importanza degli aspetti ambientali di un’organizzazione elenco non esaustivo):

    a) identificazione di attività, prodotti e servizi delle operazioni dell’organizzazione, aspetti ambientali specifici associati a queste attività, prodotti e servizi e tipo di impatto legato ad ogni aspetto ambientale;

    b) raccolta di informazioni sulla situazione dell’ambiente per identificare attività, prodotti e servizi dell’organizzazione che possono avere un impatto in condizioni specifiche;

    c) valutazione dei dati esistenti dell’organizzazione su materiali ed energia in entrata, scarichi, rifiuti e dati sulle emissioni in termini di rischio;

    d) opinioni dei soggetti interessati e uso di questa informazione per determinare gli aspetti ambientali significativi dell’organizzazione;

    e) identificazione delle attività ambientali dell’organizzazione già disciplinate e sulle quali l’organizzazione ha probabilmente una documentazione;

    f) identificazione delle attività di approvvigionamento significative per gli impatti ambientali diretti ed indiretti dell’organizzazione;

    g) considerazione dei seguenti elementi: progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, uso, riuso, riciclo e smaltimento dei prodotti dell’organizzazione;

    h) identificazione delle attività dell’organizzazione legate a costi ambientali, beneficio o altri effetti finanziari particolarmente significativi.

    ALLEGATO VII

    Analisi ambientale iniziale

    7.1 Osservazioni generali

    Un’organizzazione senza un sistema di gestione ambientale riconosciuto ai sensi dell’articolo 9 deve innanzitutto determinare la sua posizione attuale rispetto all’ambiente mediante un’analisi che consideri tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione ai fini di predisporre un sistema di gestione ambientale.

    7.2 Requisiti

    L’analisi deve coprire quattro settori chiave:

    a) disposizioni legislative e regolamentari

    b) identificazione degli aspetti ambientali significativi

    c) esame di tutte le prassi e procedure gestionali esistenti in materia di ambiente

    d) valutazione dell’insegnamento tratto da analisi su incidenti precedenti.

    In tutti i casi si devono considerare le condizioni di funzionamento normali e anormali all’interno dell’organizzazione e le possibili condizioni di emergenza.

    L’analisi può comprendere elenchi di controllo, interviste, ispezioni e misure dirette, risultati di audit o di altre analisi precedenti, in funzione della natura dell’attività.

    Il processo per individuare gli aspetti ambientali significativi associati alle attività delle unità operative deve eventualmente comprendere:

    a) emissioni nell’aria

    b) scarichi nell’acqua

    c) gestione dei rifiuti

    d) contaminazione del terreno

    e) uso di materie prime e di risorse naturali

    f) altri aspetti locali legati all’ambiente e alla collettività.

    Questo processo deve considerare le condizioni operative normali, quello di avviamento e di arresto nonché i possibili impatti significativi, in chiave realistica, associati a situazioni ragionevolmente prevedibili o di emergenza.

    Il processo ha lo scopo di individuare gli aspetti ambientali significativi associati ad attività, prodotti o servizi e non comporta necessariamente una valutazione dettagliata del ciclo di vita. Le organizzazioni non devono valutare ciascun prodotto, componente o materiale in entrata. Esse possono selezionare categorie di attività, prodotti o servizi per individuare gli aspetti maggiormente atti ad avere un impatto significativo.

    ALLEGATO VIII

    Informazione sulla registrazione

    Requisiti minimi

    Denominazione dell’organizzazione

    Indirizzo dell’organizzazione

    Persona di contatto

    Codice NACE dell’attività

    Numero di dipendenti

    Nome del verificatore

    Numero di accreditamento

    Portata dell’accreditamento

    Data della prossima dichiarazione ambientale

    Designazione e dati sulle persone di contatto dell’autorità esecutiva competente per l’organizzazione

    Fatto a....... il ....... 199

    Firma dei rappresentanti e dell’organizzazione

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