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Document 51999PC0236

    Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario

    /* COM/99/0236 def. - COD 98/0134 */

    GU C 248E del 29.8.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0236

    Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario /* COM/99/0236 def. - COD 98/0134 */

    Gazzetta ufficiale n. C 248 E del 29/08/2000 pag. 0001 - 0002


    Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario

    (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    RELAZIONE

    In seguito al parere adottato il 12 marzo 1999 dal Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, la Commissione ritiene opportuno modificare la sua proposta iniziale (COM(98) 226), in conformità dell'articolo 250 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    La Commissione riprende il contenuto di cinque emendamenti (1) proposti dal Parlamento europeo. In particolare, la presente proposta modificata si prefigge di:

    (1) Le modifiche sono indicate in caratteri sottolineati ed in neretto. I testi soppressi sono barrati.

    - risolvere la questione della "buona fede" degli importatori nel quadro degli accordi di origine preferenziale. Il testo in questione migliorerebbe la certezza giuridica degli operatori, provvedendo nel contempo a ripartire il rischio di incertezza tra l'importatore e il sistema e a precisare gli obblighi che incombono alle autorità doganali;

    - illustrare meglio una disposizione riguardante i documenti da allegare a una dichiarazione in dogana effettuata ricorrendo ad un procedimento informatico;

    - chiarire un punto relativo alla riforma dei regimi doganali economici e sopprimerne un altro riguardante tale riforma, ma che non risulta essere indispensabile.

    Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo PRIMO, PUNTO 4 : Articolo 62, paragrafo 3

    "3. Secondo la procedura del comitato, possono essere previste eccezioni all'obbligo di cui al paragrafo 2, in particolare in caso di dichiarazione mediante procedimento informatico.

    Tuttavia, occorre garantire alle autorità nazionali o, se necessario, comunitarie, il diritto di accesso libero e senza preavviso, nonché l'obbligo per l'operatore di conservare delle prove per un periodo minimo. Le modalità di attuazione sono anch'esse definite secondo la procedura del comitato."

    Articolo PRIMO, PUNTO 4 bis (NUOVO) : Articolo 77, paragrafo 2

    4 bis. All'articolo 77 il testo attuale costituisce il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

    "2. Quando la dichiarazione in dogana è fatta con un procedimento informatico, possono essere previste eccezioni all'obbligo di cui all'articolo 62, paragrafo 2, secondo la procedura del comitato.

    Tuttavia, occorre garantire alle autorità nazionali o, se necessario, comunitarie, il diritto di accesso libero e senza preavviso, nonché l'obbligo per l'operatore di conservare delle prove per un periodo minimo. Le modalità di attuazione sono anch'esse definite secondo la procedura del comitato."

    Articolo PRIMO, PUNTO 5 : Articolo 115, paragrafo 4

    "4. Misure volte a vietare il ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, a renderlo soggetto a talune condizioni o a facilitarlo, possono essere adottate secondo la procedura del comitato."

    Articolo PRIMO, PUNTO 7 : Articolo 118, paragrafo 4

    "4. Si possono stabilire termini specifici, secondo la procedura del comitato. "

    Articolo PRIMO, PUNTO 21 bis (NUOVO) : Articolo 220, paragrafo 2, lettera b)

    All'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il seguente testo:

    "Quando lo statuto preferenziale di una merce è stabilito in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli erroneo costituisce, ai sensi del comma precedente, un errore che non poteva essere ragionevolmente scoperto, a meno che la situazione fattuale sia stata riferita in modo inesatto dall'esportatore alle suddette autorità. In particolare, l'errore è accertato quando il debitore fornisce la prova che la suddetta situazione fattuale è stata riferita correttamente dall'esportatore alle autorità che rilasciano il certificato. Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione europea abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in cui si segnalano dubbi motivati circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario, a meno che egli non abbia dimostrato la diligenza necessaria per ottenere altre prove dell'origine delle merci, in modo da giustificare tale trattamento. Nella fattispecie, spetta agli Stati membri ricorrere ai mezzi adeguati per accertare effettivamente l'eventuale responsabilità del debitore;"

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

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