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Document 51999PC0141

Proposta di regolamento del Consiglio recante terza modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

/* COM/99/0141 def. - CNS 99/0081 */

GU C 114 del 27.4.1999, p. 9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0141

Proposta di regolamento del Consiglio recante terza modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame /* COM/99/0141 def. - CNS 99/0081 */

Gazzetta ufficiale n. C 114 del 27/04/1999 pag. 0009


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante terza modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

(presentata dalla Commisione)

RELAZIONE

Il 30 marzo 1998 il Consiglio dei ministri ha adottato il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame. Dopo che il regolamento era stato adottato e pubblicato si è visto che c'era tutta una serie di nuovi dati e sviluppi comunicati nel frattempo alla Commissione, di cui bisognava tenere conto nel regolamento. Infatti:

a) sono cambiati la zona e il periodo in cui ha luogo il fregolo della cosiddetta aringa del Douglas Bank;

b) sono necessarie disposizioni specifiche sull'uso della sciabica danese nella cosiddetta "plaice box" (zona di protezione della passera);

c) alle condizioni stabilite nell'ambito dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini può essere consentito l'uso del cianciolo per circondare banchi di pesci che si trovano in associazione con mammiferi marini;

d) dal momento che vi sono due specie di gattucci (gattuccio e gattopardo) aventi dimensioni massime differenti, occorre rivedere le dimensioni delle maglie per gli attrezzi fissi destinati alla cattura di ciascuna delle due specie.

Nella proposta di regolamento del Consiglio acclusa si cerca di tenere conto di questi dati e di questi nuovi sviluppi procedendo ad una modifica del regolamento (CE) n. 850/98.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante terza modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

(1) GU C

visto il parere del Parlamento europeo (2),

(2) GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(3) GU C

considerando che sono cambiati la zona e il periodo in cui ha luogo il fregolo di un certo stock di aringhe; che occorre pertanto modificare le disposizioni specifiche relative alla pesca nella zona e nel periodo in questione;

considerando che l'articolo 29 prevede alcune eccezioni al divieto di utilizzare determinati attrezzi da pesca; che tali eccezioni dovrebbero applicarsi anche alle sciabiche danesi, ma che per errore l'articolo suddetto non prevedeva eccezioni per questo tipo di attrezzo; che pertanto la sciabica danese deve figurare tra gli attrezzi a cui si applicano le eccezioni previste dall'articolo 29;

considerando che l'articolo 33 vieta l'uso dei ciancioli per circondare banchi di pesci che si trovano in associazione con mammiferi marini; che l'uso di tale attrezzo deve essere consentito ai pescherecci che operano alle condizioni stabilite nell'ambito dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini, che la Commissione ha deciso di applicare a titolo provvisorio con la decisione....; considerando che occorre pertanto aggiungere all'articolo 33 una clausola di esonero in tal senso;

considerando che l'allegato VI stabilisce le categorie di dimensioni delle maglie per gli attrezzi fissi da usare per la cattura di determinate specie o gruppi di specie; che alla luce dei dati di cui dispone la Commissione è opportuno modificare le dimensioni delle maglie per due specie di gattuccio (gattuccio e gattopardo);

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 850/98 (4),

(4) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato nel modo seguente:

1. All'articolo 20, il testo del paragrafo 1, lettera (f) è sostituito dal testo seguente:

"(f) (i) dal 21 settembre al 15 novembre, nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalla costa dell'isola di Man e da linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

- 54 20' 00'' latitudine nord, 04 25' 05'' longitudine ovest e 54 20' 00'' latitudine nord, 03 57' 02'' longitudine ovest,

- 54 20' 00'' latitudine nord, 03 57' 02'' longitudine ovest e 54 17' 05'' latitudine nord, 03 56' 08'' longitudine ovest,

- 54 17' 05'' latitudine nord, 03 56' 08'' longitudine ovest e 54 14' 06'' latitudine nord, 03 57' 05'' longitudine ovest,

- 54 14' 06'' latitudine nord, 03 57' 05'' longitudine ovest e 54 00' 00'' latitudine nord, 04 07' 05'' longitudine ovest,

- 54 00' 00'' latitudine nord, 04 07' 05'' longitudine ovest e 53 51' 05'' latitudine nord, 04 27' 08'' longitudine ovest,

- 53 51' 05''latitudine nord, 04 27' 08'' longitudine ovest e 53 48' 05'' latitudine nord, 04 50' 00'' longitudine ovest,

- 53 48' 05'' latitudine nord, 04 50' 00'' longitudine ovest e 54 04' 00'' latitudine nord, 04 50' 00'' longitudine ovest,

(ii) dal 21 settembre al 31 dicembre, nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalle seguenti coordinate:

- costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54 15' latitudine nord,

- 54 15' latitudine nord e 5 15' longitudine ovest,

- 53 50' latitudine nord e 5 50' longitudine ovest,

- costa orientale dell'Irlanda a 53 50 latitudine nord;".

2. Il testo dell'articolo 29, paragrafo 4 è modificato nel modo seguente :

(a) Alla lettera (a), primo trattino, la parte di frase "possono pescare nelle zone di cui in tale paragrafo utilizzando reti a strascico a divergenti" è sostituita dal testo seguente "possono pescare nelle zone di cui in tale paragrafo utilizzando reti a strascico a divergenti o sciabiche danesi".

(b) Alla lettera (b), la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: "Tuttavia, i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a divergenti o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 KW possono utilizzare reti a strascico a coppia purché:"

3. All'articolo 29, paragrafo 5, la parte di frase "All'interno delle zone in cui non è consentito utilizzare sfogliare, reti da traino a divergenti o reti a strascico a coppia" è sostituita dalla parte di frase "All'interno delle zone in cui non è consentito utilizzare sfogliare, reti da traino a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche danesi".

4. All'articolo 33 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci che operano alle condizioni stabilite nell'ambito dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (Washington, 15 maggio 1998) e firmato dalla Comunità il [data]. I nomi e le caratteristiche tecniche di questi pescherecci figureranno su un elenco redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 48."

5. Il testo dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 850/98 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ALLEGATO VI

ATTREZZI FISSI: Regioni 1 e 2

>SPAZIO PER TABELLA>

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