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Document 51999PC0128
Proposal for a Council Decision concerning the approval, on behalf of the Community, of the amendments to the Annexes to the Convention on the protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki Convention)
Proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità, degli emendamenti agli allegati alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki)
Proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità, degli emendamenti agli allegati alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki)
/* COM/99/0128 def. - CNS 99/0077 */
GU C 176 del 22.6.1999, p. 15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità, degli emendamenti agli allegati alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki) /* COM/99/0128 def. - CNS 99/0077 */
Gazzetta ufficiale n. C 176 del 22/06/1999 pag. 0015
Proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità, degli emendamenti agli allegati alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki) (1999/C 176/16) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1999) 128 def. - 1999/0077(CNS) (Presentata dalla Commissione il 18 marzo 1999) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 R, paragrafo 4, in congiunzione con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e con il paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, (1) considerando che, con decisione 94/156/CE del Consiglio(1), la Comunità europea ha approvato la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico 1974 (Convenzione di Helsinki) ed è diventata parte della Convenzione il ...; (2) considerando che, con decisione 94/157/CE del Consiglio(2), la Comunità europea ha approvato la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki modificata nel 1992) ed è diventata parte della Convenzione il ...; (3) considerando che, il 26 marzo 1998, la Commissione di Helsinki ha adottato emendamenti agli allegati III e IV alla Convenzione di Helsinki nella versione del 1974 ed in quella del 1992, ha comunicato gli emendamenti alle parti contraenti e ha raccomandato alle parti contraenti di accogliere tali emendamenti; (4) considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione di Helsinki del 1974 e all'articolo 32, paragrafo 3, delle Convenzione di Helsinki del 1992, qualsiasi emendamento si ritiene accolto al termine di un periodo determinato dalla Commissione di Helsinki, a meno che entro detto periodo una delle parti contraenti abbia sollevato obiezioni agli emendamenti stessi mediante notifica per iscritto al depositario; (5) considerando che gli emendamenti agli allegati III e IV di entrambe le Convenzioni di Helsinki (1974 e 1992) si ritengono accolti alla data del 1o gennaio 1999, a meno che anteriormente una delle parti contraenti abbia sollevato obiezioni agli emendamenti, DECIDE: Articolo unico Gli emendamenti agli allegati III e IV di entrambe le Convenzioni di Helsinki (1974 e 1992), che sono stati raccomandati per accoglimento dalla Commissione di Helsinki il 26 marzo 1998, sono accettati a nome della Comunità europea. Il testo dell'emendamento è allegato alla presente Decisione. (1) GU L 73 del 16.3.1994, pag. 1. (2) GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19. RACCOMANDAZIONE HELCOM 19/6 Adottata il 26 marzo 1998, con riferimento all'articolo 13, paragrafo b), della Convenzione di Helsinki EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO III DELLA CONVENZIONE DI HELSINKI SULLE NORME DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI ORIGINE AGRICOLA LA COMMISSIONE, RICHIAMANDOSI all'articolo 2, paragrafi 1, 2, 6 e 7, all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 6, 7 e 8 della Convenzione di Helsinki del 1974, RICHIAMANDOSI ALTRESÌ all'articolo 2, paragrafi 1, 2, 7 e 8, all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4, e all'articolo 15 della Convenzione di Helsinki del 1992, RICHIAMANDOSI INOLTRE alla dichiarazione della presidenza del vertice sul Mar Baltico del 1996 e al programma d'azione per la cooperazione fra gli Stati del Mar Baltico, che sollecitano un'urgente elaborazione e adozione dell'allegato alla Convenzione di Helsinki relativo all'agricoltura, CONSAPEVOLE del fatto che le attività agricole nel bacino del Mar Baltico sono responsabili, inter alia, dell'inquinamento idrico e atmosferico causato dall'azoto, dal fosforo e dai prodotti fitosanitari, con effetti nocivi sull'ecosistema del Mar Baltico fra cui l'eutrofizzazione, la diminuzione di ossigeno e la riduzione della diversità biologica, TENENDO CONTO della procedura d'emendamento degli allegati della Convenzione di Helsinki figurante all'articolo 24 della Convenzione di Helsinki del 1974 e all'articolo 32 della Convenzione di Helsinki del 1992, PRENDENDO ATTO dell'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione di Helsinki del 1992, in base al quale la commissione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico istituita dalla Convenzione di Helsinki del 1974 è la "commissione" ai sensi della Convenzione di Helsinki del 1992, TENENDO CONTO ALTRESÌ dell'articolo 36, paragrafo 1, della Convenzione di Helsinki del 1992, DECIDE: a) di adottare gli emendamenti all'allegato III della Convenzione di Helsinki contenuti nell'allegato della presente raccomandazione, b) di chiedere al governo depositario di comunicare gli emendamenti alle parti contraenti, unitamente alla raccomandazione della commissione per il loro accoglimento, c) che gli emendamenti si ritengono accolti se entro il 1o gennaio 1999 nessuna delle parti contraenti ha sollevato obiezioni agli emendamenti stessi, e d) che gli emendamenti accolti entrano in vigore il 1o gennaio 2000; DECIDE: inolte di emendare di conseguenza l'allegato III della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico del 1992 alla data entrata in vigore degli emendamenti accolti, se detta convenzione è entrata in vigore prima degli emendamenti in questione, SOLLECITA: a) i governi di Danimarca, Finlandia, Germania e Svezia ad elaborare programmi per l'applicazione dei provvedimenti figuranti nella parte II dell'allegato III entro il 1o gennaio 2000, nonché ad applicarli entro il 1o gennaio 2002; b) i governi di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia ad elaborare programmi per l'applicazione dei provvedimenti figuranti nella parte II dell'allegato III, nonché ad applicarli il più rapidamente possibile e non più tardi, rispettivamente, del 1o gennaio 2002 e 1o gennaio 2001, CHIEDE ai governi delle parti contraenti di riferire sullo stato d'avanzamento dell'attuazione rispettando i termini stabiliti. ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE HELCOM 19/6 CONCERNENTE GLI EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO III Dopo il titolo generale dell'allegato III sono inseriti i termini "Parte I: Prevenzione dell'inquinamento industriale e urbano". Dopo la parte I sono inserite le seguenti nuove norme: PARTE II: PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DI ORIGINE AGRICOLA Norma 1: Disposizioni generali Conformemente alle pertinenti disposizioni della presente convenzione, le parti contraenti applicano le misure descritte qui di seguito e tengono conto della migliore pratica ambientale (Best Environment Practice - BEP) e della migliore tecnologia disponibile (Best Available Technology - BAT) per ridurre l'inquinamento provocato da attività agricole. Le parti contraenti elaborano orientamenti sugli elementi specificati qui di seguito e riferiscono in materia alla Commissione. Norma 2: Elementi nutritivi delle piante Le parti contraenti integrano i seguenti principi di base nella loro legislazione o nei loro orientamenti nazionali o regionali, e li adattano alle condizioni prevalenti nel paese per ridurre gli effetti nocivi dell'agricoltura sull'ambiente. Le condizioni specificate sono considerate una base minima per la legislazione nazionale o regionale. 1. Densità di bestiame Per garantire che la produzione di concime non sia eccessiva rispetto alla superficie di terreno arabile, il rapporto fra la quantità di bestiame nell'azienda agricola e la superficie di terreno disponibile per spandere il concime deve essere equilibrato. Tale rapporto è espresso come densità di bestiame. La quantità massima di bestiame deve essere definita tenendo conto della quantità di fosforo e di azoto nel concime e della necessità di elementi nutritivi delle colture. 2. Immagazzinamento del concime L'immagazzinamento del concime deve essere tale da evitare perdite. La capacità di immagazzinamento deve essere sufficientemente ampia, garantendo così che il concime sia sparso solo quando le piante possono utilizzare gli elementi nutritivi. È richiesta una capacità di immagazzinamento minima di sei mesi. I depositi di urina e liquami devono essere coperti o trattati con metodi che riducano efficacemente le emissioni di ammoniaca. 3. Acque residue agricole ed effluenti da insilamento Le acque residue da allevamento devono essere immagazzinate nei depositi per urina o liquami, oppure trattate in modo atto ad evitare l'inquinamento. Gli effluenti provenienti dalla preparazione e dall'immagazzinamento dei foraggi devono essere raccolti e convogliati nei depositi per urina o liquami. 4. Applicazione di concimi organici I concimi organici (liquame, letame, urina, fanghi di depurazione, terricciato, ecc.) devono essere sparsi in modo da minimizzare il rischio di perdita degli elementi nutritivi e non devono essere applicati su terreni gelati, saturi d'acqua o coperti di neve. I concimi organici devono essere incorporati il più rapidamente possibile dopo la loro applicazione sul suolo nudo. Sono stabiliti periodi in cui non è consentita alcuna applicazione. 5. Applicazione di elementi nutritivi La quanità di elementi nutritivi utilizzati non deve superare le necessità delle colture. Devono essere elaborati orientamenti nazionali uniti a raccomandazioni relative alla fertilizzazione, che dovranno tenere conto degli elementi seguenti: a) stato e tipo di terreno, contenuto nutritivo e inclinazione; b) condizioni climatiche e irrigazione; c) utilizzazione del suolo e pratiche agricole, compresi i sistemi di rotazione delle colture; d) potenziali fonti nutritive esterne. 6. Coltura di copertura invernale Nelle regioni interessate l'area coltivata deve essere sufficientemente coperta da colture in inverno e in autunno per ridurre efficacemente la perdita di elementi nutritivi delle piante. 7. Misure di protezione delle acque e zone a riduzione di elementi nutritivi a) Acque di superficie: costituzione, se necessario, di zone cuscinetto, zone riparie o bacini di sedimentazione. b) Acque sotterranee: costituzione, se necessario, di zone di protezione delle acque sotterranee. Applicazione di misure appropriate come tassi di fertilizzazione ridotti, definizione di aree in cui è vietato lo spargimento di concime e costituzione di terreni a prati permanenti. c) Zone a riduzione di elementi nutritivi: conservazione e, dove possibile, ripristino di zone umide per ridurre le perdite di elementi nutritivi e mantenere la diversità biologica. Norma 3: Prodotti fitosanitari I prodotti fitosanitari devono essere manipolati e utilizzati solo conformemente ad una strategia nazionale di riduzione dei rischi basata sulla migliore pratica ambientale. Tale strategia deve fondarsi su un inventario dei problemi esistenti e definire obiettivi appropriati, includendo le misure seguenti: 1. Registrazione ed autorizzazione I prodotti fitosanitari non possono essere venduti, importati od utilizzati senza preventiva registrazione ed autorizzazione da parte delle autorità nazionali. 2. Immagazzinamento e manipolazione I prodotti fitosanitari devono essere immagazzinati e manipolati in modo da evitare rischi di spargimento e di perdita, con particolare attenzione alle fasi di trasporto dei prodotti, riempimento e pulitura delle attrezzature. Deve essere inoltre evitata la dispersione dei prodotti fitosanitari al di fuori della zona agricola trattata. I rifiuti derivanti da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti conformemente alla normativa nazionale. 3. Licenza Per l'uso commerciale dei prodotti fitosanitari è richiesta una licenza. Per l'ottenimento della licenza sono necessarie una formazione e una pratica appropriate sui metodi di manipolazione dei prodotti con un impatto minimo sulla salute e sull'ambiente. Le conoscenze degli interessati relative alla manipolazione e all'uso dei prodotti fitosanitari devono essere aggiornate regolarmente. 4. Tecniche di applicazione La tecniche e le pratiche di applicazione devono essere messe a punto in modo tale da evitare lo spargimento o il deflusso involontario dei prodotti fitosanitari. Deve essere promossa la costituzione di zone di protezione lungo le acque di superficie. È proibito lo spargimento di prodotti fitosanitari per via aerea, tranne in casi eccezionali che prevedono il rilascio di un'autorizzazione. 5. Verifiche delle attrezzature per la spruzzatura Devono essere promosse verifiche regolari delle attrezzature per la spruzzatura dei prodotti fitosanitari, per garantire risultati sicuri al momento del loro utilizzo. 6. Metodi alternativi di controllo Deve essere incoraggiato lo sviluppo di metodi alternativi di controllo fitosanitario. Norma 4: Autorizzazioni ambientali Le aziende agricole d'allevamento superiori a determinate dimensioni devono ottenere il rilascio di un'autorizzazione che tenga conto degli aspetti e degli impatti sull'ambiente. Norma 5: Controllo ambientale Le parti contraenti devono elaborare progetti per valutare gli effetti delle misure adottate e l'impatto del settore agricolo sull'ambiente. Norma 6: Acquisizione di conoscenze, informazione e servizi di consulenza Le parti contraenti promuovono sistemi d'acquisizione di conoscenze, d'informazione e servizi di consulenza sulle questioni ambientali nel settore agricolo. RACCOMANDAZIONE HELCOM 19/7 Adottata il 26 marzo 1998 con riferimento all'articolo 13, paragrafo c), della Convenzione di Helsinki EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO IV DELLA CONVENZIONE DI HELSINKI LA COMMISSIONE, RICHIAMANDOSI agli obiettivi della strategia del Mar Baltico per le strutture portuali di ricezione dei rifiuti prodotti dalle navi e questioni annesse, RICHIAMANDOSI ALTRESÌ alla raccomandazione HELCOM 17/11 concernente le strutture di ricezione, che sollecita l'elaborazione e l'applicazione di norme armonizzate e obbligatorie per le navi da pesca, quelle professionali e da diporto che non sono regolamentate dalle disposizioni esistenti in relazione al deposito degli effluenti dei servizi igienici e ai serbatoi di ritenzione per le acque luride, RICORDANDO INOLTRE che la raccomandazione HELCOM 17/11 oncernente le strutture di ricezione definisce la necessità di rendere obbligatorio per le navi il deposito di tutte le immondizie in una struttura di ricezione prima di lasciare il porto, prendendo in considerazione accordi speciali, ad esempio, per le navi traghetto passeggeri e le navi che effettuano rotte brevi, CONSAPEVOLE del fatto che l'attuazione di tale strategia è uno dei presupposti per una diminuzione sostanziale degli scarichi non autorizzati legati a motivi di servizio, e quindi per la protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico dall'inquinamento provocato dalle navi, PRENDENDO ATTO del fatto che l'allegato IV della convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) riguarda solo piccole unità abilitate al trasporto di più di 10 persone, TENENDO PRESENTI le norme 5 e 7 dell'allegato V di MARPOL 73/78, la norma 7 dell'allegato IV della Convenzione di Helsinki del 1974 e la norma 5 dell'allegato IV della Convenzione di Helsinki del 1992, con cui le parti contraenti si impegnano a garantire, nei loro porti e terminal della regione del Mar Baltico, la disponibilità di strutture di ricezione di immondizia e acque luride, che non causino inopportuni ritardi alle navi e che siano adeguate alle esigenze delle navi che le utilizzano, PRENDENDO ATTO ALTRESÌ dell'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione di Helsinki del 1992, in base al quale la commissione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico istituita dalla Convenzione di Helsinki del 1974 è la "commissione" ai sensi della Convenzione di Helsinki del 1992, TENENDO CONTO della procedura d'emendamento degli allegati della Convenzione di Helsinki figurante all'articolo 24 della convenzione, DECIDE: a) di adottare le nuove norme 7 bis e 8 bis dell'allegato IV della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, 1974, figuranti nell'allegato della presente raccomandazione; b) di chiedere al governo depositario di comunicare gli emendamenti alle parti contraenti, unitamente alla raccomandazione della commissione per il loro accoglimento; c) che gli emendamenti si ritengono accolti se entro il 1o gennaio 1999 nessuna delle parti contraenti ha sollevato obiezioni agli emendamenti stessi, e d) che gli emendamenti accolti entrano in vigore il 1o gennaio 2000, DECIDE ALTRESÌ di emendare di conseguenza l'allegato IV della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico del 1992 alla data di entrata in vigore degli emendamenti accolti, se detta convenzione è entrata in vigore prima degli emendamenti in questione, CHIEDE ai governi delle parti contraenti che sono Stati membri dell'Unione europea di predisporre norme corrispondenti come parte di una direttiva del Consiglio europeo sulle strutture portuali di ricezione dei rifiuti e residui delle navi, CHIEDE ALTRESÌ ai governi delle parti contraenti di riferire sull'attuazione della presente raccomandazione conformemente al sistema di relazione sull'attuazione della strategia del Mar Baltico per le strutture portuali di ricezione dei rifiuti prodotti dalle navi e questioni annesse. ALLEGATO Nell'allegato IV della Convenzione di Helsinki è inserita la nuova norma 7 bis: Norma 7 bis: Scarico di acque luride da altre navi A. Norme applicabili A tutti gli altri tipi di navi, incluse quelle da diporto, non contemplate dal paragrafo B della norma 7 e dotate di servizi igienici si applicano le disposizioni dei paragrafi A, C e D della norma 7 in base alle seguenti modalità: a) al 1o gennaio 2005, per le navi costruite prima del 1o gennaio 2000, e b) all'entrata in vigore della presente norma per le navi costruite dopo il 1o gennaio 2000 o a tale data. B. Sistemi di deposito degli effluenti dei servizi igienici Le navi di cui al paragrafo A devono essere munite di sistemi di deposito per le acque luride provenienti dai servizi igienici conformemente alle linee direttrici approvate dalla commissione di Helsinki. C. Strutture di ricezione 1. Il paragrafo E 1 della norma 7 si applica, come appropriato, alle navi di cui al paragafo A. 2. Per permettere la giunzione delle tubature di ricezione con la bocca di scarico delle navi di cui al paragrafo A, i due condotti da congiungere devono essere muniti di un raccordo standard conforme alle linee direttrici approvate dalla commissione di Helsinki. Nell'allegato IV della Convenzione di Helsinki è inserita la nuova norma 8 bis: Norma 8 bis: Scarico obbligatorio di tutti i rifiuti in una struttura portuale di ricezione A. Definizioni Ai fini della presente norma si intende per: 1. "rifiuti prodotti dalle navi", tutti i residui derivanti dal funzionamento della nave, inclusi i residui oleosi provenienti dalla sala macchine, le acque luride e l'immondizia conformemente all'allegato V di MARPOL 73/78, i rifiuti legati al carico delle navi, inclusi, fra gli altri, il materiale di carico e scarico avanzato e disperso, paglioli, puntelli, piattaforme di caricamento, materiale di rivestimento e di imballaggio, compensato, carta, cartone, cinghie di fissaggio di acciaio e metallo; 2. "residui derivanti dal carico delle navi", i residui di qualsiasi carico nelle stive di bordo, che rimangono da smaltire dopo l'espletamento delle procedure di scarico. B. Scarico dei rifiuti nelle strutture protuali di ricezione Prima di lasciare il porto, tutti i rifiuti prodotti dalle navi, che conformemente a MARPOL 73/78 e alla presente convenzione non possono essere scaricati nella zona marina del Mar Baltico, devono essere depositati in una struttura di ricezione portuale. Prima di lasciare il porto, devono essere depositati in una struttura di ricezione portuale anche tutti i residui derivanti dal carico delle navi, conformemente alle condizioni poste da MARPOL 73/78. C. Esenzioni 1. L'amministrazione può concedere esenzioni dall'obbligo di depositare tutti i rifiuti in una struttura di ricezione prendendo in considerazione la necessità di accordi speciali, ad esempio, per le navi traghetto passeggeri che effettuano rotte brevi. L'amministrazione deve informare la commissione di Helsinki in merito alle esenzioni concesse. 2. Qualora le strutture di ricezione risultino inadeguate è permesso stivare e conservare in maniera appropriata i rifiuti a bordo delle navi per depositarli nella successiva, e adeguata, struttura di ricezione. Le autorità portuali od il gestore rialsciano un documento attestante l'inadeguatezza della struttura di ricezione. 3. È permesso mantenere a bordo della nave quantità di rifiuti limitate che risulta eccessivo depositare in una struttura di ricezione portuale.