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Document 51999PC0121

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che introduce misure transtorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94

    /* COM/99/0121 def. */

    51999PC0121

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che introduce misure transtorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 /* COM/99/0121 def. */


    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che introduce misure transtorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    L'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio stabiliscono alcune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nel Mediterraneo. Tali articoli erano soggetti a deroghe temporanee, che sono scadute il 31 dicembre 1998 e che riguardavano:

    a) la norma che vieta l'impiego di attrezzi da traino entro il limite delle tre miglia dalla costa o dell'isobata di 50 m, qualora tale profondità sia raggiunta ad una distanza minore (articolo 3, paragrafo 1), e

    b) la norma relativa alla dimensione delle maglie per gli attrezzi da traino di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e all'allegato III. Si tratta di 40 mm (20 mm per le sardine e le acciughe) per gli attrezzi da traino e di 14 mm per le reti da circuizione.

    Le deroghe sono soggette alla condizione che esista una legislazione nazionale, vigente alla data del 1 gennaio 1994, che consenta condizioni meno restrittive. Si prevede inoltre che il Consiglio possa prorogare la validità di queste deroghe successivamente al 31 dicembre 1998 deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse.

    Alcuni Stati membri hanno chiesto alla Commissione di proporre al Consiglio una proroga, nell'intento di consentire la continuazione di alcune attività di pesca attualmente praticate nell'ambito di tali deroghe. Le richieste sono motivate dalle gravi conseguenze socio-economiche che comporterebbe l'interruzione di queste attività e sono corredate di alcuni dati scientifici sul probabile impatto delle attività di pesca considerate sulle risorse. Da queste informazioni risulta che la proroga delle deroghe avrebbe un impatto limitato.

    La Commissione ha sottoposto, per parere, al Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca i dati scientifici presentati finora ed intende sottoporgli eventuali nuove informazioni che potrebbero essere disponibili in un prossimo futuro, nell'intento di preparare una proposta ben motivata per una soluzione a lungo termine del problema.

    Per rendere più agevole il periodo di transizione, in attesa della suddetta soluzione, si propone che le deroghe di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1 vengano prorogate sino al 31 maggio 2000. Questo consentirebbe di realizzare un'approfondita analisi scientifica, sociale ed economica, che costituirà poi la base della proposta della Commissione per una proposta definitiva. Si propone inoltre che gli Stati membri si adoperino per presentare, durante questo periodo, i dati scientifici richiesti.

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che introduce misure transtorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94

    IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

    Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 1,

    (1) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 782/98, GU L 113 del 15.4.1998, pag .6.

    Vista la proposta della Commissione,

    1. considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1626/94 hanno stabilito alcune misure tecniche di conservazione, per le quali erano previste deroghe fino al 31 dicembre 1998;

    2. considerando, che a norma dei suddetti articoli, il Consiglio può modificare la data di scadenza delle deroghe su proposta della Commissione e sulla scota di dati scientifici volti a dimostrare che l'impiego delle reti in questione non incide negativamente sulle risorse;

    3. considerando che, secondo quanto affermano alcuni Stati membri, la fine del periodo di deroga sta perturbando le attività di pesca di numerosi pescatori nel Mediterraneo i cui introiti dipendono in gran parte dalla possibilità di poter pescare nell'ambito delle deroghe in questione;

    4. considerando che, dai primi dati scientifici presentati dai suddetti Stati membri, risulta che la proroga di queste deroghe avrebbe un impatto limitato sulle risorse; che, prima di adottare una decisione definitiva, è tuttavia auspicabile avere a disposizione i dati più completi e più aggiornati, che dovranno essere valutati dal Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca;

    5. considerando che è pertanto opportuno autorizzare temporaneamente la continuazione di queste attività di pesca sino a quando il Consiglio potrà disporre di una valida base scientifica per adottare una soluzione definitiva del problema;

    6. considerando che, per poter disporre di tale base scientifica, occorre raccogliere dati particolareggiati sul probabile impatto, per le risorse, delle attività di pesca considerate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato nel seguente modo:

    1. All'articolo 3, paragrafo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 maggio 2000.

    2. All'articolo 6, paragrafo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 maggio 2000.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, anteriormente al 1 febbraio 2000, tutti i dati scientifici disponibili relativi all'impatto, per le risorse, delle attività di pesca esercitate alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1626/94. Queste informazioni debbono comprendere le caratteristiche della flotta, i dettagli tecnici degli attrezzi impiegati e la dinamica delle popolazioni dei biotopi che potrebbero essere interessati da queste attività di pesca.

    2. In base a tutte le informazioni scientifiche disponibili la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 16 aprile 2000, una proposta volta a stabilire se le attività di pesca di cui al primo paragrafo possano continuare e le relative condizioni tecniche. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide in merito alla proposta entro il 31 maggio 2000.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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