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Document 51999IE0326

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale"

    GU C 138 del 18.5.1999, p. 17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999IE0326

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale"

    Gazzetta ufficiale n. C 138 del 18/05/1999 pag. 0017


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale"

    (1999/C 138/05)

    Il Comitato economico e sociale, in data 23 marzo 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 23, paragrafo 3 del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Colombo, in data 2 marzo 1999.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 24 marzo 1999, nel corso della 362a sessione plenaria, con 89 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni, il seguente parere.

    1. Obiettivi della proposta

    1.1. La regolamentazione dei controlli nel settore dell'alimentazione animale è attuata dalla Direttiva 95/53/CE sia per i prodotti originari della Comunità sia per quelli provenienti dai paesi terzi.

    1.2. Con la realizzazione del mercato interno e la soppressione dei controlli alle frontiere interne, l'Unione europea ha fissato - anche sulla base dell'esperienza acquisita in occasione della vicenda BSE - nuove norme che impongono agli Stati membri la definizione di alcuni principi comuni per l'organizzazione di tali controlli e la circolazione delle merci all'interno della Comunità.

    1.3. La proposta di direttiva introduce alcune modifiche alla Direttiva 95/53/CE in considerazione dell'evoluzione della legislazione comunitaria e dell'esperienza acquisita che ha dimostrato limiti nell'esecuzione dei controlli in quelle situazioni critiche che richiedevano un intervento rapido della Comunità.

    1.4. Le modifiche proposte riguardano:

    - l'armonizzazione delle procedure di controllo per tutti i prodotti importati dai paesi terzi;

    - la necessità di disporre di un regime di salvaguardia e di una base giuridica per ispezioni sul posto nei paesi terzi;

    - l'estensione della possibilità di procedere a controlli all'interno della Comunità superando il vincolo restrittivo previsto dalla Direttiva 95/53/CE;

    - la possibilità per la Commissione di controllare la corretta applicazione da parte degli Stati membri della normativa comunitaria e di mettere in atto misure intese a colmare le lacune che non consentono la rapida elaborazione di un programma coordinato di controllo in caso di contaminazione improvvisa che possa costituire un pericolo grave per la salute umana, per la salute animale e per l'ambiente.

    1.5. Questa proposta è intesa a definire programmi specifici di controllo a livello della Comunità a complemento di quanto già previsto dalla Direttiva 95/53/CE.

    2. Osservazioni generali

    2.1. Il Comitato concorda con gli obiettivi che la Commissione intende perseguire. La proposta in esame ha il merito di completare la Direttiva 95/53/CE sui controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale prevedendo nuove possibilità di controllo più efficaci soprattutto per prodotti provenienti da paesi terzi.

    2.2. Le recenti esperienze hanno dimostrato quanto sia importante estendere i controlli e quindi la garanzia di salubrità sui prodotti alle importazioni da paesi terzi.

    2.2.1. In particolare l'importazione di quantitativi di pastazzo di agrumi contaminato da elevati livelli di diossina ha messo in luce quanto possa essere grave il problema quando non siano previsti nell'ordinamento comunitario idonei strumenti di controllo presso il paese terzo esportatore.

    2.3. È inoltre necessario richiamare l'attenzione in particolare sul fatto che, in caso di necessità, l'intervento a difesa si effettuerà o per intervento della Commissione o degli Stati membri.

    2.3.1. Trattasi di una novità rilevante alla luce delle possibili conseguenze sul bilancio della Comunità, ancorché nella relazione introduttiva alla proposta della Commissione si dica il contrario.

    3. Osservazioni particolari

    3.1. Il Comitato sottolinea l'interesse sempre attuale del 15° e del 17° considerando della Direttiva 95/53/CE relativi ai metodi di analisi ed ai laboratori autorizzati ad effettuare i controlli.

    3.2. Il Comitato è del parere che il primo trattino del paragrafo 1 dell'articolo 9ter della proposta di modifica dovrebbe essere redatto come segue :

    "- sospensione delle importazioni provenienti dal paese terzo in questione, da una parte dello stesso o da uno o più specifici stabilimenti di produzione, o, se del caso, dal paese terzo di transito e/o."

    Bruxelles, 24 marzo 1999.

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

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