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Document 51999AC0068

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo»

    GU C 101 del 12.4.1999, p. 60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999AC0068

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo»

    Gazzetta ufficiale n. C 101 del 12/04/1999 pag. 0060


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo» () (1999/C 101/14)

    Il Consiglio, in data 20 luglio 1998, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione «Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente» incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kienle, in data 8 gennaio 1999.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 gennaio 1999, nel corso della 360a sessione plenaria, con 108 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni, il seguente parere.

    1. Osservazioni preliminari

    1.1. Il Comitato accoglie con favore il fatto che la Commissione, in data 16 luglio 1998, abbia presentato una nuova proposta di riforma dell'organizzazione comune del mercato del vino da adottare nel quadro dell'Agenda 2000. Tale proposta differisce totalmente da quella avanzata dalla Commissione l'11 maggio 1994.

    1.2. Nei pareri del 24 febbraio 1994 () e del 22 febbraio 1995 (), il Comitato aveva chiesto che venisse condotta una nuova analisi della situazione di mercato e che si tenesse conto del nuovo contesto creato dalle decisioni del GATT. Il Comitato osserva con soddisfazione che la nuova proposta della Commissione risponde a entrambe le richieste. I notevoli cambiamenti intervenuti nel settore vitivinicolo europeo sono dovuti, come sottolinea la Commissione, agli adeguamenti introdotti nell'organizzazione comune del mercato, alle misure di estirpazione, a fattori congiunturali e alle condizioni climatiche, ma, secondo il Comitato, anche agli ampi sforzi intrapresi dal settore vitivinicolo per il miglioramento della qualità.

    1.3. Il Comitato sottolinea che, fra i paesi dell'Europa centrorientale (PECO), vi sono importanti paesi viticoli e partner commerciali che faranno aumentare il potenziale viticolo dell'Unione europea di 400 000 ettari. Si deve tener conto di questa prospettiva nel riformare il mercato vitivinicolo.

    1.4. La Commissione propone che il nuovo regolamento entri in vigore il 1° agosto 2000 come parte integrante del pacchetto complessivo della riforma agricola nel quadro dell'Agenda 2000. Il Comitato approva tale calendario e sollecita tutte le parti interessate a procedere rapidamente alle loro consultazioni, in modo che il regolamento possa entrare in vigore alla data prevista.

    2. Obiettivi della riforma

    2.1. Nel riconoscere la specificità del settore vitivinicolo, la Commissione afferma che la riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo persegue sette obiettivi generali intesi nel loro complesso a rafforzare la competitività del settore a lungo termine:

    - mantenere un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato comunitario e consentire ai produttori di beneficiare dei vantaggi provenienti dai mercati in espansione;

    - rendere il settore più competitivo a lungo termine;

    - eliminare il ricorso all'intervento quale sbocco artificiale per la produzione eccedentaria;

    - mantenere tutti gli sbocchi tradizionali per l'alcole ad uso alimentare e i prodotti della vite;

    - tener conto delle diversità regionali;

    - formalizzare il ruolo potenziale delle organizzazioni di produttori e di quelle interprofessionali (o equivalenti);

    - semplificare notevolmente la normativa.

    Il Comitato approva tali obiettivi e progetti, critica tuttavia il fatto che si sia tenuto scarsamente conto della domanda di prodotti vitivinicoli. Sono state svolte numerose ricerche scientifiche che da una parte dimostrano i benefici per la salute di un moderato consumo di vino e dall'altra evidenziano i rischi dell'abuso. Il Comitato raccomanda quindi che la diffusione di tali dati scientifici figuri tra gli obiettivi della riforma.

    2.2. Per conferire maggiore chiarezza alla legislazione comunitaria nel settore viticolo e semplificare la normativa esistente, la Commissione propone di riunire gli attuali 23 regolamenti del Consiglio nel regolamento generale del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Il Comitato apprezza questo coraggioso sforzo di sistematizzazione e semplificazione del diritto europeo nel settore vitivinicolo. È tuttavia dell'avviso che, in tale contesto, si attribuiscano al comitato di gestione per i vini della Commissione (articolo 75) delle competenze eccessive che vanno al di là dell'emanazione di norme tecniche di attuazione. Il Comitato ritiene pertanto necessario, come indicato già in un precedente parere sulle proposte dell'Agenda 2000 nel settore agricolo (), che le norme di base continuino ad essere emanate nel quadro del regolamento del Consiglio. Il Comitato suggerisce inoltre di costituire gruppi di lavoro per coinvolgere esperti del settore nei lavori preparatori all'emanazione delle norme di attuazione.

    2.3. Nella «relazione» che precede la proposta di regolamento, la Commissione osserva che, in uno spirito di sussidiarietà, vengono delegate maggiori responsabilità agli Stati membri. Il Comitato accoglie con favore tale intenzione, ritiene tuttavia possibile e auspicabile un'attuazione più estensiva del principio di sussidiarietà per le misure proposte.

    3. Misure previste

    3.1. Titolo II: potenziale viticolo

    Il titolo prevede un quadro di riferimento per l'utilizzo e la gestione del potenziale viticolo. Gli strumenti previsti sono, in particolare, limitazioni ai diritti di nuovo impianto, regole per i reimpianti, riserve di diritti di impianto, premi per l'abbandono definitivo della viticoltura in determinate superfici e misure di ristrutturazione.

    3.1.1. Nel formulare una valutazione complessiva del titolo in esame, il Comitato constata che le norme proposte non soddisfano né l'obiettivo prefisso di deregolamentazione e sburocratizzazione, né il principio di sussidiarietà e propone una sostanziale semplificazione delle norme che esso prevede.

    3.1.2. Considerati gli sviluppi della domanda e dell'offerta, il Comitato è convinto che non sia ancora il caso di sostenere una completa liberalizzazione degli impianti di vite nel quadro dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Propone pertanto di prorogare il cosiddetto blocco dell'impianto di viti fino al 2005/2006. La proroga fino al 2010 proposta dalla Commissione viene respinta come eccessivamente lunga. L'impianto di viti nel periodo proposto potrà essere eseguito solo da coloro che godono del diritto di nuovo impianto o di reimpianto.

    3.1.3. Il Comitato propone che fino al 2005/2006 gli Stati membri possano attribuire ai produttori diritti di nuovo impianto per prodotti vinicoli destinati alla commercializzazione solo se questi ultimi servono a produrre vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) o vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica e a condizione che la produzione del vino in questione sia notoriamente inferiore alla domanda. Il termine del 31 luglio 2003 proposto dalla Commissione viene giudicato troppo vicino e il Comitato chiede di sincronizzare il divieto di impiantare viti e le norme derogatorie.

    3.1.4. Il Comitato raccomanda che gli Stati membri trasmettano annualmente alla Commissione una comunicazione sull'evoluzione del potenziale viticolo. Nel 2004/2005 la Commissione presenterà una relazione sull'evoluzione del potenziale viticolo nell'UE e sulle esperienze maturate in relazione alla normativa sugli impianti di viti. Solo così si potrà decidere in tempo se proseguire o modificare la normativa in materia.

    3.1.5. Il Comitato fa presente che in alcune aree viticole i diritti di reimpianto decadono se non vengono esercitati. Per evitare al massimo questa situazione, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le regioni, dovrebbe sforzarsi di trovare soluzioni organizzative. Per finalità ecologiche e per salvaguardare le superfici viticole europee, il Comitato propone di prorogare la validità del diritto di reimpianto, passando dagli attuali 8 anni a 12 anni. Il Comitato ritiene che si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere se consentire ai titolari del diritto di reimpianto di esercitare i loro diritti durante tutta la durata del periodo di validità o se assegnare ad una riserva regionale o nazionale i diritti non utilizzati entro un certo termine di tempo (per es. otto anni).

    3.1.6. Il Comitato è favorevole ad autorizzare gli Stati membri a creare delle riserve di diritti di impianto e a regolare in base alle loro strutture ed esigenze nazionali o regionali il trasferimento e l'utilizzo delle riserve, nonché la concessione prioritaria a determinate aziende dei diritti attinti da una riserva. È dell'avviso che, conformemente al principio di sussidiarietà, ciò debba essere regolamentato dagli Stati membri e dalle regioni viticole dell'UE.

    3.1.7. Per impedire un'indesiderata crescita del potenziale viticolo, il Comitato propone che nel periodo 2000-2005 gli Stati membri possano concedere diritti di nuovo impianto che corrispondano al massimo all'1 % della loro superficie totale piantata a vite. Tale percentuale può passare al 2 % nei casi in cui la superficie viticola di uno Stato o di una regione nel periodo dal 1995 al 2000 sia diminuita a seguito di diritti di reimpianto non esercitabili o di massicce misure di estirpazione.

    3.1.8. Il Comitato accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia corretto la sua politica sulle misure di estirpazione. Dato che la sua attuazione è sottoposta alla procedura del comitato di gestione, una valutazione delle nuove norme sarà possibile solo dopo che la Commissione avrà stabilito le norme di attuazione.

    3.1.9. Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione proponga misure di riconversione delle superfici piantate a vite, per potenziare la competitività dei produttori di vino europei. Oltre alle misure di riconversione proposte, si dovrebbe promuovere anche il rinnovo - qualitativo e commerciale - dei vecchi vigneti. Per questo elemento sostanziale della proposta di riforma, il Comitato ritiene necessario stanziare fondi sufficienti, che dovrebbero essere impiegati proporzionalmente alle superfici coltivate a vite nei vari Stati UE. In proposito la selezione dei programmi di riconversione da attuare nelle rispettive regioni viticole è di competenza degli Stati membri. Per lo sviluppo e l'attuazione delle misure di riconversione il Comitato attribuisce grande importanza alle organizzazioni di produttori.

    3.1.10. Il Comitato giudica insufficienti le misure viticole proposte. Un miglioramento della competitività presuppone anche misure per il rinnovo del settore delle cantine, delle strutture per il rilevamento e la commercializzazione. Il Comitato reputa insufficiente la proposta della Commissione di inserire le misure di riconversione riguardanti il settore delle cantine e della commercializzazione fra le misure strutturali orizzontali dell'Agenda 2000. Esso rimanda all'affermazione esplicita della Commissione sulla necessità di elaborare apposite misure, considerata la specificità del settore vitivinicolo.

    3.1.11. Il Comitato si pronuncia a favore di un programma UE che vada a vantaggio dei viticoltori che operano in condizioni sfavorevoli, come ad esempio sui pendii e nelle aree collinari. Verrebbe così anche valorizzata l'importanza socioeconomica, ecologica e culturale della viticoltura nelle regioni svantaggiate.

    3.1.12. Il Comitato sottolinea l'importanza di disporre di schedari viticoli ben tenuti per organizzare il mercato vinicolo europeo. Dovrebbero costituire la condizione preliminare all'ottenimento di diritti di nuovo impianto, alla partecipazione a misure strutturali e di riconversione e alle misure di sostegno previste dal Titolo III.

    3.2. Titolo III: Meccanismi di mercato

    Le proposte della Commissione mirano ad evitare il ricorso alle «misure d'intervento come sbocco artificiale della produzione eccedentaria». Nel contempo la Commissione intende mantenere tutti gli sbocchi tradizionali per l'alcole ad uso alimentare e per i prodotti vitivinicoli.

    3.2.1. Il Comitato nota con compiacimento che la Commissione, conformemente alle sue richieste, ha previsto una semplificazione delle misure d'intervento.

    3.2.2. Il Comitato è favorevole al mantenimento degli aiuti al magazzinaggio privato.

    3.2.3. Nella proposta della Commissione si tiene conto invero della necessità di garantire la regolare fornitura del mercato dell'alcole ad uso alimentare che costituisce un importante sbocco tradizionale per il vino ed i prodotti vitivinicoli. Occorrerebbe tuttavia, in cooperazione con esperti indipendenti, verificare nuovamente se le quantità previste corrispondano effettivamente al fabbisogno.

    3.2.4. Il previsto provvedimento di distillazione di crisi, volta al sostegno congiunturale del mercato, non comporta le informazioni necessarie per poterne valutare l'efficienza. Il Comitato propone quindi che la Commissione illustri concretamente come intende attuare, attraverso questo intervento, l'obiettivo del sostegno al mercato in situazioni di crisi. È inoltre necessario che questo meccanismo congiunturale possa agire a titolo preventivo, che venga dotato dei mezzi finanziari necessari e possa interessare le quantità necessarie alla stabilizzazione del mercato.

    3.3. Titolo IV: Organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali

    La Commissione propone condizioni quadro dettagliate per la concessione del riconoscimento, da parte degli Stati membri, di organizzazioni di produttori e di organizzazioni interprofessionali.

    3.3.1. Nel parere del 22 febbraio 1995 il Comitato si era espresso a favore dell'instaurazione di un regolamento quadro per le organizzazioni e le associazioni interprofessionali. La Commissione ha adesso presentato una proposta molto dettagliata per le organizzazioni di produttori e per le organizzazioni interprofessionali, simile a quella elaborata per gli ortofrutticoli. Il Comitato fa presente che il settore del vino si differenzia in maniera sostanziale da quello degli ortofrutticoli, e chiede quindi di tenere maggiormente conto delle forti disparità esistenti tra le strutture degli Stati membri.

    3.3.2. Il Comitato considera che il compito prioritario delle organizzazioni di produttori sia il potenziamento delle strutture del mercato della produzione. A tal fine occorre creare un regolamento quadro specifico per la viticoltura, che descriva i compiti e le competenze nell'ambito dell'organizzazione di mercato, dato che le norme orizzontali finora valide per le associazioni di produttori non sono più previste nell'Agenda 2000. Il trasferimento delle competenze, che impone obblighi generali a tutti, compresi i paesi terzi, non è auspicabile.

    3.3.3. Il Comitato propone invece di formulare in maniera più generica la regolamentazione per le organizzazioni interprofessionali. Occorre definire un quadro che abiliti tutte le diverse strutture organizzative del settore («filière») ad applicare regole generali vincolanti per l'organizzazione del mercato in una o più regioni della Comunità. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a riconoscere le organizzazioni rappresentative del settore («filière»).

    3.4. Titolo V: Pratiche e trattamenti enologici e specifiche dei prodotti. Designazione, denominazione, presentazione e protezione

    Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità, la Commissione propone di disciplinare le pratiche enologiche tradizionali nell'organizzazione del mercato vitivinicolo, mentre le questioni tecniche dovrebbero essere stabilite in futuro in sede di comitato di gestione per i vini. Le norme sulla denominazione e la presentazione devono essere completamente rielaborate, semplificate e strutturate in modo da garantire la trasparenza: in tal senso il Comitato attribuisce grande importanza ad un'informazione esauriente sul prodotto.

    3.4.1. Il Comitato si compiace che, conformemente a quanto auspicato nel parere del 22 febbraio 1995, per le pratiche enologiche e per le condizioni di produzione si tenga conto delle diverse condizioni geografiche, climatiche e meteorologiche nelle varie regioni viticole in Europa. Ritiene tuttavia che la Commissione dovrebbe incaricare comitati specializzati del settore di verificare l'autorizzazione di nuove pratiche enologiche prima che possano essere stabilite secondo la procedura del comitato di gestione.

    3.4.2. Il Comitato nota con soddisfazione che la Commissione ha accolto il suo suggerimento di mettere in atto una profonda rielaborazione del diritto UE in materia di denominazioni e di abolire il principio del divieto. Tuttavia, poiché la Commissione propone di procedere all'intera rielaborazione secondo la procedura del comitato di gestione, il Comitato invita la Commissione a presentare quanto prima le proprie proposte per la nuova configurazione del diritto in materia di denominazioni ed a cooperare attivamente con tutti gli ambienti interessati. Anche a questo proposito occorrerebbe affidare l'esame delle proposte a comitati specializzati.

    3.5. Titolo VI: Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    La Commissione propone d'integrare le disposizioni relative ai v.q.p.r.d, finora raccolte in un regolamento speciale, nell'organizzazione del mercato vitivinicolo, e di modificare le norme relative alla resa.

    3.5.1. Nel parere del 22 febbraio 1995 il Comitato aveva già respinto le proposte della Commissione intese a limitare l'attuale possibilità di definire la regolamentazione che fissa le rese per ettaro, in quanto contrarie al principio della sussidiarietà.

    3.5.2. Il Comitato chiede alla Commissione di presentare piuttosto proposte su come si possa promuovere la commercializzazione dei v.q.p.r.d., in particolare sui mercati internazionali. A questo proposito deplora che le misure contenute nella proposta del 1994 sulle campagne di informazione a favore dei prodotti di qualità non figurino più nella proposta della Commissione; manifestamente dovranno essere integrate nelle norme orizzontali. Il Comitato, data la peculiarità del prodotto vino, insiste sull'opportunità di programmi di informazione indipendenti, a sostegno della politica sulla qualità.

    3.6. Titolo VII: Scambi con i paesi terzi

    Nella relazione introduttiva la Commissione fa presente che con le sue proposte intende trarre le necessarie conclusioni dall'accordo nell'ambito dell'OMC.

    3.6.1. Il Comitato deplora che la proposta della Commissione non preveda misure specifiche che rafforzino la competitività sui mercati internazionali. Ciò è tuttavia imprescindibile, perché la produzione nei paesi terzi crescerà, e le loro esportazioni aumenteranno considerevolmente.

    3.6.2. L'ammissione di mosti o di vini di base provenienti da paesi terzi per la produzione di prodotti vinicoli nell'UE rappresenterebbe un forte svantaggio per la viticoltura europea. Il Comitato mette in guardia dai rischi di pratiche abusive e rifiuta detta ammissione fino a quando i problemi legati agli abusi ed ai controlli non saranno risolti. L'«europeizzazione» dei prodotti di paesi terzi ingannerebbe i consumatori in maniera inaccettabile e provocherebbe gravi svantaggi economici ai viticoltori europei.

    3.6.3. Il Comitato suggerisce quindi che la Commissione istituisca un consiglio del commercio estero, con la funzione di elaborare raccomandazioni sulle misure di accompagnamento UE relative alle esportazioni di prodotti vitivinicoli, in particolare con l'obiettivo di:

    - tutelare l'identità dei vini europei, in primo luogo proteggendo la denominazione d'origine e le indicazioni tradizionali;

    - ampliare l'accesso al mercato;

    - svolgere azioni per la promozione, la valorizzazione e l'informazione;

    - rafforzare il ruolo della Commissione negli organi internazionali specifici.

    Per attuare un'attiva politica commerciale con l'estero occorre prevedere mezzi finanziari adeguati («fondo per il commercio estero»).

    4. Conclusioni

    4.1. Il Comitato ricorda che in Europa la viticoltura fa parte integrante dell'arte di vivere, e che vanta una tradizione molto radicata nelle singole regioni viticole. In queste regioni vari settori economici, ad esempio la gastronomia, il turismo e l'artigianato, dipendono dall'esistenza della viticoltura. Le regioni viticole offrono spesso paesaggi unici, creati dall'uomo, che devono essere curati dai viticoltori nel pieno rispetto dell'ambiente. Una riforma dell'organizzazione del mercato vitivinicolo deve tener conto di questo contesto economico e culturale, per promuovere la qualità della vita, la struttura sociale, l'infrastruttura, l'ambiente e l'economia delle regioni viticole.

    4.2. Il Comitato rinnova l'invito a procedere seriamente alla «deregolamentazione» ed alla sburocratizzazione, a mettere in pratica il principio di sussidiarietà ed a rafforzare il potenziale di autoregolamentazione dell'economia.

    4.3. Il Comitato sollecita la Commissione a rielaborare la proposta di riforma in modo da consentire a tutti gli interessati di realizzare, grazie ad interventi ambiziosi, una politica di mercato dinamica ed orientata al futuro.

    4.4. Per questo motivo il Comitato invita tutti i circoli interessati a far progredire le deliberazioni sulla proposta di riforma, affinché possa formare oggetto di una decisione nel primo trimestre del 1999 nel quadro dell'Agenda 2000. Ciò è necessario anche per preparare l'imminente adesione di quei paesi che, nel gruppo PECO, sono grandi produttori di vino.

    Bruxelles, 27 gennaio 1999.

    La Presidente del Comitato economico e sociale

    Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

    () GU C 271 del 31.8.1998, pag. 21.

    () GU C 133 del 16.5.1994, pag. 22.

    () GU C 110 del 2.5.1995, pag. 30.

    () GU C 407 del 28.12.1998, pag. 35.

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