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Document 51998PC0769

    Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali

    /* COM/98/0769 def. - SYN 98/0350 */

    GU C 25 del 30.1.1999, p. 20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0769

    Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali /* COM/98/0769 def. - SYN 98/0350 */

    Gazzetta ufficiale n. C 025 del 30/01/1999 pag. 0020


    Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali (1999/C 25/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 769 def. - 98/0350(SYN)

    (Presentata dalla Commissione il 16 dicembre 1998)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto i trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    visto il parere del Comitato delle regioni,

    considerando che le azioni intraprese dalla Comunità in questo campo dal 1978 hanno consentito di sviluppare una graduale cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito di un programma d'azione comunitario; che la risoluzione e le decisioni adottate dal 1978 (1) in poi costituiscono la base per tale cooperazione;

    considerando che il sistema comunitario di informazione è servito a mettere a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri tutti i dati necessari per il controllo e la riduzione dell'inquinamento marino causato dal versamento di ingenti quantità di idrocarburi e di altre sostanze pericolose; che tale sistema verrà semplificato grazie all'impiego di un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati; che la necessità di scambiare le informazioni in tempi rapidi e in maniera efficiente richiede un adeguato regime linguistico;

    considerando che la task force comunitaria e le altre iniziative intraprese nell'ambito del programma d'azione comunitario hanno garantito un'assistenza pratica alle autorità operative in caso di emergenze dovute ad inquinamento marino e hanno incentivato la cooperazione e la preparazione per un intervento efficiente in caso di incidenti;

    considerando che il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (2) presentato dalla Commissione prevede che le attività comunitarie siano incentivate in particolare per quanto riguarda le emergenze ambientali che includono l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali;

    considerando che la cooperazione della Comunità nel campo dell'inquinamento marino da cause accidentali, che si esplica negli interventi contro i rischi, aiuta a realizzare gli obiettivi stabiliti nel trattato promuovendo la solidarietà tra gli Stati membri e contribuendo, ai sensi dell'articolo 130 R del trattato, a preservare e a proteggere l'ambiente, ivi compresa la salute umana;

    considerando che l'istituzione di un quadro comunitario di cooperazione che fornisca misure di sostegno servirà a sviluppare con efficacia sempre maggiore la cooperazione nell'ambito dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali; che tale quadro dovrebbe in larga misura ispirarsi all'esperienza acquisita in questo settore dal 1978;

    considerando che un quadro comunitario di cooperazione dovrebbe anche aumentare la trasparenza e consolidare e rafforzare i vari interventi effettuati nell'impegno costante di realizzare gli obiettivi stabiliti dal trattato;

    considerando che le azioni intese a fornire informazioni e a preparare i responsabili o gli operatori che si trovano a gestire situazioni di inquinamento marino accidentale negli Stati membri sono importanti e aumentano il livello di preparazione in caso di incidenti, contribuendo anche a prevenire i rischi;

    considerando che l'azione comunitaria si rivela importante anche per perfezionare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino dopo le emergenze;

    considerando che il sostegno operativo fornito agli Stati membri in situazioni di emergenza e la diffusione tra gli Stati membri delle esperienze acquisite in tali situazioni si sono rivelati estremamente significativi;

    considerando che un comitato consultivo in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali coadiuverà la Commissione nella gestione del quadro di cooperazione; che la Commissione può demandare al comitato altre questioni relative a tali fenomeni di inquinamento;

    considerando che le disposizioni della presente decisione sostituiscono, in particolare, il programma d'azione istituito dalla risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1978 e il sistema comunitario di informazione introdotto dalla decisione del Consiglio del 6 marzo 1986; che la decisione in questione deve essere pertanto abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Viene istituito un quadro comunitario per la cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali (in seguito denominato «il quadro di cooperazione») per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004.

    2. Il quadro di cooperazione intende fornire sostegno e integrare le attività degli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, destinate alla protezione dell'ambiente marino, della salute umana e dei litorali contro i rischi derivanti da fenomeni di inquinamento accidentale dei mari e dal versamento di sostanze a seguito di interventi operativi.

    3. Il quadro di cooperazione ha l'obiettivo di contribuire a migliorare le capacità di risposta degli Stati membri in caso di incidenti con versamento in mare di petrolio o di altre sostanze pericolose o di pericolo imminente di tale versamento e a prevenire i rischi. Il quadro di cooperazione intende inoltre creare i presupposti per un'assistenza e una cooperazione reciproche ed efficaci e agevolare tali attività tra gli Stati membri in questo settore.

    4. Nell'ambito del quadro di cooperazione viene istituito un sistema comunitario di informazione al fine di scambiare dati per agevolare la preparazione e l'intervento in caso di inquinamento marino provocato da cause accidentali, ivi compresi gli episodi di versamenti dovuti a cause operative. Il sistema sarà costituito almeno dagli elementi di cui all'allegato I.

    Articolo 2

    1. La Commissione applica le azioni previste dal quadro di cooperazione.

    2. Ai fini dell'applicazione delle azioni previste dal quadro di cooperazione viene adottato un piano aperto triennale sottoposto a riesame annuo, ai sensi della procedura di cui all'articolo 4 e in base anche alle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione. Ove necessario, la Commissione può disporre altre azioni oltre a quelle previste dal quadro, che sono valutate alla luce delle priorità fissate e delle risorse finanziarie disponibili.

    3. Le azioni previste dal quadro di cooperazione e le modalità di finanziamento per il contributo comunitario figurano all'allegato II.

    Articolo 3

    1. Il piano aperto destinato all'attuazione delle azioni previste dal quadro di cooperazione contiene le singole azioni da intraprendere.

    2. Le singole azioni vengono selezionate principalmente in base ai criteri indicati di seguito:

    a) misura in cui contribuiscono a fornire informazioni e a preparare tutti coloro che, negli Stati membri, sono responsabili o sono impegnati ad intervenire in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o di versamenti di natura operativa, per migliorare il grado di preparazione e contribuire a prevenire i rischi;

    b) misura in cui contribuiscono a migliorare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino dopo le emergenze;

    c) misura in cui contribuiscono a fornire un sostegno operativo agli Stati membri in situazioni di emergenza, mobilitando esperti provenienti in prevalenza dalla task force comunitaria, e a diffondere tra gli Stati membri le esperienze acquisite in tali situazioni.

    3. Ciascuna azione viene attuata in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali, regionali o locali degli Stati membri.

    Articolo 4

    Nell'attuazione delle azioni previste dal quadro di cooperazione la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle singole misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    La Commissione può adire il comitato consultivo anche per altre questioni relative all'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.

    Articolo 5

    La Commissione procede a una valutazione dell'attuazione del quadro di cooperazione a metà del periodo di decorrenza e prima della sua scadenza e presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 30 settembre 2002 ed entro il 31 marzo 2004.

    Articolo 6

    La decisione del Consiglio, del 6 marzo 1986, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose, modificata, viene abrogata all'entrata in vigore della presente decisione.

    Articolo 7

    La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2000.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    (1) GU C 162 dell'8.7.1978, pag 1; GU L 355 del 10.12.1981, pag. 52; GU L 77 del 22.3.1986, pag. 33; GU L 158 del 25.6.1988, pag. 32.

    (2) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

    ALLEGATO I

    ELEMENTI DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE COMUNITARIO

    Il sistema di informazione comunitario utilizzerà un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati. Su una pagina Internet della Comunità saranno disponibili informazioni generali di base a livello comunitario e, sulle pagine nazionali, informazioni relative ai mezzi di intervento disponibili su scala nazionale.

    In aggiunta, una parte del sistema su supporto cartaceo verrà comunque mantenuta, sotto forma di un fascicolo comunitario a schede inseribili, contenente informazioni sullla gestione delle crisi nei vari Stati membri.

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, ciascuno Stato membro provvede a:

    a) nominare la o le autorità responsabili di gestire la parte nazionale del sistema e ne informa la Commissione;

    b) creare un sito web da collegare all'intero sistema attraverso la pagina di accesso generale della Comunità nel sistema.

    2. La Commissione aprirà un sito web, che servirà da pagina di accesso generale del sistema, e una pagina della Comunità.

    3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, ciascuno Stato membro inserisce nella propria home page nazionale almeno le seguenti informazioni:

    a) una presentazione sintetica delle strutture nazionali e dei collegamenti tra le autorità nazionali nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali;

    b) l'inventario dei principali mezzi di risposta in caso di emergenza e di interventi di disinquinamento da parte dei settori pubblico e privato. L'inventario conterrà le seguenti informazioni:

    - numero e qualifiche del personale specializzato;

    - risorse meccaniche disponibili per il recupero degli idrocarburi scaricati in mare e per la prevenzione o la lotta contro l'inquinamento del litorale; informazioni sul personale specializzato deputato a utilizzare tali risorse;

    - risorse chimiche o biologiche per la lotta all'inquinamento marino e il disinquinamento del litorale; informazioni sul personale specializzato deputato a utilizzare tali risorse;

    - squadre d'intervento;

    - imbarcazioni e velivoli appositamente equipaggiati per combattere l'inquinamento;

    - risorse mobili per lo stoccaggio temporaneo degli idrocarburi e delle altre sostanze nocive recuperati;

    - sistemi di alleggerimento delle petroliere;

    c) ubicazione dei depositi e degli equipaggiamenti;

    d) condizioni per fornire assistenza ad altri Stati membri.

    4. Ciascuno Stato membro aggiorna la propria home page di cui al paragrafo 3 in caso di mutamenti e comunque almeno una volta all'anno, in gennaio.

    5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui dispongono sulla gestione operativa delle emergenze; tali informazioni, comprese quelle relative alle procedure operative per la mobilitazione e i punti di contatto operativi, con i rispettivi dati, verranno inserite nel fascicolo operativo a schede inseribili della Comunità.

    6. Gli Stati membri comunicano appena possibile alla Commissione eventuali cambiamenti nelle informazioni inserite nel fascicolo a schede comunitario.

    7. La Commissione fornisce agli Stati membri una copia del fascicolo, nonché tutti gli eventuali aggiornamenti.

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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