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Document 51998PC0753

    Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati independenti e in Mongolia

    /* COM/98/0753 def. - CNS 98/0368 */

    GU C 37 del 11.2.1999, p. 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0753

    Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati independenti e in Mongolia /* COM/98/0753 def. - CNS 98/0368 */

    Gazzetta ufficiale n. C 037 del 11/02/1999 pag. 0008


    Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (1999/C 37/05) COM(1998) 753 def. - 98/0368(CNS)

    (Presentata dalla Commissione l'8 gennaio 1999)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che, a seguito dei Consigli europei di Dublino e di Roma del 1990, la Comunità ha istituito un programma di assistenza tecnica per sostenere la riforma e il rilancio dell'economia nell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

    considerando che il regolamento (Euratom, CE), n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996 (1), relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella Mongolia, ha stabilito le condizioni per la prestazione di detta assistenza tecnica e ha previsto lo svolgimento di tale attività dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999;

    considerando che tale assistenza ha già prodotto un notevole impatto sulle riforme nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia e che, per garantire che le suddette riforme diventino sostenibili, occorre portare avanti lo sforzo intrapreso;

    considerando che tale assistenza sarà pienamente efficace soltanto se si compiranno progressi nella creazione di società democratiche libere, aperte e rispettose dei diritti umani e di sistemi economici orientati al mercato;

    considerando che è necessaria un'assistenza supplementare per promuovere la sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti;

    considerando che attraverso la prestazione costante di assistenza sarà possibile raggiungere obiettivi comuni, segnatamente nel quadro degli accordi di partenariato e cooperazione e degli accordi di cooperazione economica conclusi con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia;

    considerando che è opportuno definire le priorità di questa assistenza, che sono determinate, tra l'altro, dagli interessi comuni della Comunità e degli Stati partner;

    considerando che l'assistenza deve tener conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni interessate dal presente regolamento;

    considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più si concentrerà su un numero ristretto di settori in ciascuno dei paesi partner;

    considerando che si dovrebbe favorire lo sviluppo di legami economici e di flussi commerciali tra gli Stati, che contribuiscano alla riforma e al rilancio dell'economia;

    considerando che si dovrebbe incoraggiare la cooperazione, particolarmente in relazione alla dimensione settentrionale e alla regione del Mar Nero;

    considerando che si dovrebbe incoraggiare la cooperazione transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i confini tra nuovi Stati indipendenti e Unione, tra nuovi Stati indipendenti ed Europa centrorientale e tra gli stessi nuovi Stati indipendenti, compresa la Mongolia;

    considerando che, ai fini della riforma e del rilancio dell'economia attualmente in corso e di un'efficace gestione del programma, occorre adottare un'impostazione pluriennale;

    considerando che per garantire la sostenibilità a lungo termine delle riforme occorre attribuire la dovuta importanza agli aspetti sociali e allo sviluppo della società civile;

    considerando che per garantire la sostenibilità a lungo termine delle riforme economiche occorre integrare nel programma gli aspetti ambientali;

    considerando che, in caso di grave crisi politica o economica, potrebbe rendersi necessaria un'assistenza speciale relativa alle importazioni e alle spese da effettuare in loco;

    considerando che la qualità dell'assistenza migliorerà se si provvederà a selezionare una parte dei progetti su base competitiva;

    considerando che, per soddisfare adeguatamente le esigenze più immediate dei nuovi Stati indipendenti e della Mongolia nell'attuale fase della loro trasformazione economica, occorre consentire l'impiego di una modesta parte della dotazione finanziaria per investimenti e finanziamenti economicamente redditizi, segnatamente nel settore della cooperazione transfrontaliera, della promozione delle PMI, delle infrastrutture ambientali e delle reti di importanza strategica per la Comunità;

    considerando che l'assistenza della Comunità, quando possibile, sarà tanto più efficace quanto più potrà essere attuata in modo decentrato;

    considerando che si deve garantire che tra le imprese, le organizzazioni e gli enti interessati a partecipare alle iniziative finanziate dal programma ci sia un'effettiva concorrenza;

    considerando che l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più si garantirà la partecipazione dello Stato partner;

    considerando che è opportuno che, nell'attuazione degli aiuti comunitari, la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri;

    considerando che il vertice di Roma del Consiglio europeo ha sottolineato altresì l'importanza di un efficace coordinamento a cura della Commissione degli sforzi compiuti dalla Comunità e dai singoli Stati membri nell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

    considerando che, per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato CEEA,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2006 la Comunità attua un programma di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati partner elencati nell'allegato I (in appresso denominati «Stati partner»), secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

    Articolo 2

    1. Il programma fornisce sostegno alle riforme in corso negli Stati partner attraverso misure volte a favorire il passaggio all'economia di mercato e a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto.

    2. Il programma si basa sui principi e sugli obiettivi definiti negli accordi di partenariato e cooperazione e negli accordi di cooperazione commerciale ed economica, ai sensi dei quali la Comunità, gli Stati membri e gli Stati partner cooperano nell'ambito delle iniziative che presentano un interesse comune.

    3. Il programma mira ad ottenere il massimo impatto concentrandosi su un numero limitato di iniziative di ampio respiro. A tale scopo i programmi indicativi e di azione di cui sopra riguarderanno non più di tre dei settori di cooperazione ammissibili elencati nell'allegato 2. Qualora sia possibile si presterà assistenza anche nel settore della sicurezza nucleare, oltre a quella relativa ai tre settori anzidetti. Conformemente a quanto specificato dal paragrafo 2, la concentrazione degli interventi deve tener conto delle diverse esigenze e priorità per gli Stati partner.

    4. Il programma tiene conto delle diverse esigenze e priorità delle principali regioni cui si applica il regolamento e in particolare dell'obiettivo di promuovere la democrazia e lo Stato di diritto. Nei NSI occidentali e nella regione caucasica si mirerà in particolare ad instaurare un clima favorevole agli investimenti, favorendo la cooperazione regionale e ampliando l'ambito di cooperazione europea. In Russia si presterà particolare attenzione al consolidamento dello Stato di diritto, al rafforzamento del contesto economico e finanziario e alla promozione della cooperazione e del partenariato industriale. In Asia centrale e in Mongolia l'obiettivo consisterà nel consolidare la democrazia e il buon governo, sostenere lo sviluppo di reti e promuovere una riforma economica globale e durevole.

    5. Il programma mira a promuovere la cooperazione interstatale, interregionale e transfrontaliera tra gli stessi Stati partner, tra gli Stati partner e l'Unione e tra gli Stati partner e l'Europa centrorientale. La cooperazione interstatale e interregionale intende in particolare assistere gli Stati membri nella definizione e nello svolgimento delle azioni che è più opportuno svolgere su una base plurinazionale piuttosto che semplicemente nazionale, segnatamente lo sviluppo di reti, la cooperazione ambientale e attività nel settore della giustizia e degli affari interni.

    Gli obiettivi principali della cooperazione transfrontaliera sono i seguenti: i) aiutare le regioni di confine a superare i problemi di sviluppo specifici derivanti dal loro relativo isolamento; ii) incoraggiare il collegamento di reti sui due versanti del confine mediante, ad esempio, passaggi di frontiera; iii) accelerare il processo di trasformazione negli Stati partner attraverso la loro collaborazione con le regioni di confine dell'Unione o dell'Europa centrorientale; iv) ridurre i rischi ambientali e l'inquinamento transfrontalieri.

    6. Nel settore della sicurezza nucleare, il programma si concentra su tre azioni prioritarie: i) sostegno al rafforzamento della cultura della sicurezza nucleare e all'applicazione di efficaci misure di protezione, in particolare attraverso il sostegno alle autorità di regolamentazione; ii) appoggio alle iniziative internazionali, come quelle messe in rilievo nel contesto del G7; iii) sostegno al trattamento dei combustibili esauriti e delle scorie nucleari, segnatamente nella Russia nordoccidentale. In base alle necessità, si potrà fornire nel breve periodo assistenza in loco presso gli impianti nucleari; tale assistenza contribuirà a diffondere la cultura della sicurezza e il know how nei vari impianti.

    7. Si applicheranno misure volte a promuovere la stabilità, attraverso il sostegno a uno sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile e tenendo conto delle diverse esigenze degli Stati partner, della loro capacità di assorbimento e dei progressi compiuti verso la completa attuazione della riforma democratica e l'apertura dell'economia al mercato.

    TITOLO I PROGRAMMI INDICATIVI E D'AZIONE

    Articolo 3

    1. L'assistenza si applica nel quadro dei programmi nazionali, plurinazionali e di altro tipo.

    2. I programmi nazionali e plurinazionali comprendono programmi indicativi e d'azione.

    3. I programmi indicativi, che coprono periodi di tre-quattro anni, sono stabiliti conformemente alle procedure previste dall'articolo 10. Tali programmi definiscono gli obiettivi e gli orientamenti principali dell'assistenza comunitaria nei settori di cooperazione indicati nell'allegato II e possono includere previsioni finanziarie. Prima di definire i programmi indicativi, la Commissione discute con il comitato menzionato nell'articolo 10 le priorità individuate con gli Stati partner.

    4. I programmi d'azione basati sui programmi indicativi menzionati nel precedente paragrafo sono adottati su base annuale o biennale, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10. Tali programmi d'azione comprendono un elenco dei progetti da finanziare nei settori di cooperazione indicati nell'allegato II. Il contenuto dei programmi è specificato in dettaglio, per consentire al comitato di cui all'articolo 10 di esprimere il proprio parere.

    5. Le misure definite nei programmi d'azione nazionali si traducono in protocolli finanziari che la Commissione conclude con i vari Stati partner. Essi si basano su un dialogo che tiene conto degli interessi comuni della Comunità e degli Stati partner, in particolare nel contesto degli accordi di partenariato e cooperazione.

    6. Se necessario, è possibile modificare i programmi indicativi e d'azione nel corso della loro applicazione, conformemente alle procedure di cui all'articolo 10.

    7. Qualora in uno degli Stati partner si prefigurasse o si verificasse una grave crisi politica o economica, potrà essere adottato uno speciale programma di sostegno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.

    Articolo 4

    Oltre ai programmi d'azione, si istituisce un sistema d'incentivazione che introduce un elemento di competizione nella distribuzione delle risorse. Nell'ambito di questo sistema, i progetti sono selezionati in base alle proposte ricevute dagli Stati partner e secondo criteri da concordare in conformità della procedura prevista dall'articolo 10. Al fine di garantire la concentrazione, i progetti finanziati nel quadro del sistema devono essere collegati ai settori cooperazione stabiliti nei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

    TITOLO II MISURE DA SOSTENERE

    Articolo 5

    1. Nel quadro dei programmi di cui al Titolo I, si sostengono le seguenti azioni:

    - Assistenza tecnica.

    - Gemellaggi e cooperazione industriale basati su partenariati tra organizzazioni pubbliche e private dell'Unione europea e di paesi partner.

    - A seconda dei casi, assunzione del costo ragionevole delle forniture necessarie per l'attuazione dell'assistenza. In taluni casi particolari, come nei settori della sicurezza nucleare, della giustizia, degli affari interni e della cooperazione transfrontaliera, si può prevedere una congrua componente di forniture.

    - Investimenti e attività correlate. L'assistenza può interessare anche gli aspetti tecnici e può contribuire ad accelerare e sostenere gli investimenti. L'assistenza può comprendere anche investimenti e finanziamenti, segnatamente nei settori della cooperazione transfrontaliera, della promozione delle PMI, delle infrastrutture ambientali e delle reti di importanza strategica per la Comunità descritte nell'allegato III.

    2. Nelle situazioni eccezionali previste dall'articolo 3, paragrafo 7, speciali programmi di sostegno possono servire a finanziare le importazioni o a coprire le spese locali necessarie per l'attuazione di progetti e programmi.

    3. L'assistenza copre anche i costi correlati alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione del programma, nonché i costi relativi all'informazione.

    4. Le misure sono attuate possibilmente a livello decentrato. I beneficiari finali dell'assistenza comunitaria sono attivamente coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione dei progetti. Ove ciò sia possibile, l'individuazione e la preparazione dei progetti avviene direttamente a livello regionale e locale.

    5. Se ritenuto opportuno, i progetti si possono attuare in diverse fasi. Il finanziamento delle fasi successive è subordinato alla riuscita delle fasi precedenti.

    6. Si incoraggia la partecipazione di esperti locali all'attuazione di progetti.

    TITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE

    Articolo 6

    1. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

    2. Una percentuale massima del 25 % del bilancio annuale può essere destinata alle attività correlate agli investimenti, descritte nell'allegato III. Una percentuale massima del 25 % del bilancio annuale è destinata al «sistema incentivante» di cui all'articolo 4.

    Articolo 7

    1. Le misure menzionate nel presente regolamento, finanziate attingendo al bilancio generale delle Comunità europee, sono amministrate dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario ad esse applicabile.

    2. La Commissione fa riferimento ai principi della sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli dell'economia e della redditività previsti dal regolamento finanziario.

    Articolo 8

    1. L'assistenza della Comunità è generalmente prestata sotto forma di aiuto non rimborsabile. Tali aiuti possono dar luogo a finanziamenti che possono essere utilizzati per finanziare altri progetti o misure di cooperazione.

    2. Le decisioni di finanziamento e i contratti che scaturiscono da questa assistenza prevedono esplicitamente che la Commissione e la Corte dei conti effettuino, se del caso, supervisioni in loco.

    Articolo 9

    1. Il costo del progetto in valuta locale è coperto dalla Comunità solo nella misura strettamente necessaria.

    2. Si incoraggia il cofinanziamento dei progetti da parte dei paesi partner.

    3. La Comunità non finanzia tasse, dazi né acquisti di proprietà immobiliari.

    TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 10

    1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tale comitato, noto come «comitato di cooperazione con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia», è in appresso denominato il «comitato».

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE. Il presidente non partecipa alla votazione.

    3. La Commissione può adottare misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

    4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

    5. Il comitato stabilisce le proprie regole procedurali deliberando a maggioranza qualificata.

    6. La Commissione provvede a informare regolarmente il comitato e gli fornisce informazioni specifiche e dettagliate sui contratti aggiudicati per l'attuazione dei progetti e dei programmi.

    7. Il Parlamento europeo viene informato regolarmente in merito all'attuazione dei programmi.

    8. La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo di eventuali programmi speciali di assistenza che dovesse proporre in conformità dell'articolo 3, paragrafo 7.

    Articolo 11

    La Commissione provvede - con l'aiuto degli Stati membri e sulla base di un reciproco e regolare scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni in loco - a coordinare efficacemente l'assistenza prestata dalla Comunità e dagli Stati membri, al fine di aumentare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione.

    La Commissione garantisce inoltre il coordinamento e la cooperazione con gli istituti finanziari internazionali e gli altri donatori.

    Articolo 12

    Ogni anno, la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del programma di assistenza. Tale relazione comprende una valutazione dell'assistenza già fornita. La relazione viene trasmessa agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

    Articolo 13

    In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, in particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decidere l'adozione di pertinenti misure riguardanti l'assistenza a uno Stato partner.

    La stessa procedura si applica nei casi di violazione degli obblighi degli Stati partner previsti dagli accordi di partenariato e cooperazione, qualora le procedure di composizione delle controversie previste da questi accordi non abbiano prodotto risultati soddisfacenti.

    Articolo 14

    Nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi, si terranno nella dovuta considerazione le seguenti tematiche: la promozione di pari opportunità per le donne nei paesi beneficiari, l'ambiente, i principi, gli obiettivi e i requisiti previsti dagli accordi di partenariato e cooperazione e dagli accordi commerciali ed economici e l'impatto sociale delle misure di riforma.

    Articolo 15

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU L 154 del 4.7.1996, pag. 1.

    ALLEGATO I

    STATI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 1

    Armenia

    Azerbaigian

    Bielorussia

    Georgia

    Kazakistan

    Kirghizistan

    Moldavia

    Federazione russa

    Tagikistan

    Turkmenistan

    Ucraina

    Uzbekistan

    Mongolia

    ALLEGATO II

    SETTORI DI COOPERAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

    1. Promozione della democrazia e dello Stato di diritto

    - sviluppo dello Stato di diritto

    - sostegno all'impostazione di politiche efficaci

    - riforma della pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale e locale

    - sostegno agli organi esecutivi e legislativi (a livello nazionale, regionale e locale)

    - sostegno alle attività nei settori della giustizia e degli affari interni

    - potenziamento del quadro giuridico e normativo

    - sostegno all'attuazione degli impegni internazionali

    - sostegno alla società civile

    2. Sostegno al settore privato e assistenza allo sviluppo economico

    - promozione delle PMI

    - sviluppo dei sistemi dei servizi bancario e finanziario

    - promozione dell'imprenditoria privata, comprese le joint venture

    - cooperazione industriale, compresa la ricerca

    - privatizzazione

    - ristrutturazione delle imprese

    - promozione del commercio e degli investimenti privati

    3. Sostegno per far fronte alle conseguenze sociali della transizione

    - riforma dei sistemi sanitario, pensionistico, di protezione sociale e assicurativo

    - assistenza volta ad attenuare l'impatto sociale della ristrutturazione industriale

    - assistenza alla ristrutturazione sociale

    - sviluppo di servizi nel settore occupazionale, compresa la riqualificazione

    4. Sviluppo di reti di infrastrutture

    - reti di trasporto

    - reti di telecomunicazioni

    - strutture per la fornitura di energia e reti di telecomunicazione

    - posti di passaggio

    5. Promozione della protezione ambientale

    - sviluppo di politiche e pratiche ambientali sostenibili

    - promozione dell'armonizzazione degli standard ambientali con quelli dell'UE

    - promozione dell'utilizzazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali, incluso l'impiego efficiente dell'energia e il miglioramento delle infrastrutture ambientali

    6. Sviluppo dell'economia rurale

    - quadro giuridico e normativo, compresa la privatizzazione dei terreni

    - migliore accesso ai finanziamenti e promozione della formazione

    - miglioramento della distribuzione e accesso ai mercati

    Se del caso, si fornirà sostegno alla sicurezza nucleare, conformemente alle priorità elencate nell'articolo 2, paragrafo 6.

    ALLEGATO III

    PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

    Una rilevante percentuale dello stanziamento di bilancio annuale è destinata alla promozione degli investimenti. Questa assistenza può prendere le forme seguenti:

    - assistenza tecnica al quadro di supporto;

    - assistenza tecnica intesa a stimolare a accompagnare gli investimenti;

    - cofinanziamento con altri investitori o, in via del tutto eccezionale, finanziamento integrale;

    Gli investimenti sono limitati e dettati dai seguenti criteri:

    - effetto moltiplicatore, in virtù del quale l'assistenza comunitaria determina una moltiplicazione degli investimenti provenienti da altre fonti;

    - addizionalità, grazie alla quale l'assistenza comunitaria permette investimenti che non sarebbero stati altrimenti effettuati;

    - settori di interesse strategico per la Comunità.

    Tra i settori prioritari degli investimenti, occorre citare la cooperazione transfrontaliera, le infrastrutture di confine, la promozione delle PMI, le infrastrutture ambientali e lo sviluppo di reti.

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