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Document 51998PC0634

    Proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, per conto della Comunità, dell'emendamento dell'allegato I e dell'adozione dei nuovi allegati VIII e IX alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea), come previsto dalla decisione IV/9 della Conferenza delle Parti

    /* COM/98/0634 def. - CNS 98/0307 */

    GU C 409 del 30.12.1998, p. 8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0634

    Proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, per conto della Comunità, dell'emendamento dell'allegato I e dell'adozione dei nuovi allegati VIII e IX alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea), come previsto dalla decisione IV/9 della Conferenza delle Parti /* COM/98/0634 def. - CNS 98/0307 */

    Gazzetta ufficiale n. C 409 del 30/12/1998 pag. 0008


    Proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, per conto della Comunità, dell'emendamento dell'allegato I e dell'adozione dei nuovi allegati VIII e IX alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea), come previsto dalla decisione IV/9 della Conferenza delle Parti (98/C 409/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 634 def. - 98/0307(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 6 novembre 1998)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 R, paragrafo 4 e l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che con decisione 93/98/CEE (1) del Consiglio, la Comunità economica europea ha approvato la Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea) ed è diventata parte alla Convenzione a tutti gli effetti in data 7 maggio 1994;

    considerando che con decisione III/1 la Conferenza delle Parti alla Convenzione di Basilea ha incaricato il gruppo di lavoro tecnico della Convenzione di Basilea di dare assoluta priorità all'elaborazione di elenchi da sottoporre all'approvazione della quarta Conferenza delle Parti; che con decisione III/12 la Conferenza delle Parti ha, tra l'altro, incaricato il gruppo di lavoro tecnico di esaminare le possibilità di elaborare ulteriormente gli elenchi di rifiuti pericolosi e le procedure applicabili per la revisione degli stessi, nonché di elaborare elenchi di rifiuti esclusi dalla disciplina della Convenzione di Basilea;

    considerando che il gruppo di lavoro tecnico ha messo a punto due elenchi, uno relativo ai rifiuti qualificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) («Lista A») e l'altro relativo ai rifiuti esclusi dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Basilea («Lista B»), che costituiscono un'elaborazione ed un chiarimento delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);

    considerando che gli elenchi aggiuntivi elaborati dal gruppo di lavoro tecnico non sono da ritenersi esaustivi e che il fatto che un rifiuto sia compreso nella Lista A non preclude la possibilità di dimostrare che in un caso specifico tale rifiuto non sia pericoloso nel senso inteso dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), né il fatto che un rifiuto figuri nella Lista B preclude la possibilità di qualificarlo come rifiuto pericoloso ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);

    considerando che, in virtù di una conclusione del Consiglio in data 7 ottobre 1997, la Commissione ha partecipato per conto della Comunità ai negoziati condotti nell'ambito della quarta Conferenza delle Parti alla Convenzione di Basilea;

    considerando che il 27 febbraio 1998, la quarta conferenza delle Parti alla Convenzione ha adottato la decisione IV/9, che ha introdotto due nuovi allegati nella Convenzione al fine di precisare e chiarire il dettato dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), segnatamente l'allegato VIII, contenente l'elenco dei rifiuti classificati come pericolosi, (Lista A del gruppo di lavoro tecnico) e l'allegato IX, contenente i rifiuti esclusi dal disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione (Lista B del gruppo di lavoro tecnico) ed ha introdotto alcune note esplicative nell'allegato I volte a precisare che gli allegati VIII e IX non sono esaustivi, ma sono intesi a fornire un rapido strumento per determinare, se, in linea di principio, un dato rifiuto si qualifichi o meno come pericoloso ai sensi della Convenzione;

    considerando che ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 lettera c) della Convenzione, gli allegati aggiuntivi alla Convenzione entrano in vigore per tutte le Parti alla Convenzione che non hanno notificato al depositario di non essere in grado di accettare uno degli allegati, sei mesi dopo la comunicazione dell'adozione degli allegati da parte del depositario,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Sono approvati per conto della Comunità europea l'emendamento dell'allegato I e l'adozione dei nuovi allegati VIII e IX alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, come previsto dalla decisione IV/9 adottate il 27 febbraio 1998 dalla Conferenza delle Parti.

    Il testo dell'emendamento è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    (1) GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1

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