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Document 51998PC0528

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea della Convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione delle acque dell'Oder

    /* COM/98/0528 def. - CNS 98/0278 */

    GU C 316 del 14.10.1998, p. 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0528

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea della Convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione delle acque dell'Oder /* COM/98/0528 def. - CNS 98/0278 */

    Gazzetta ufficiale n. C 316 del 14/10/1998 pag. 0005


    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea, della convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione delle acque dell'Oder (98/C 316/05) COM(1998) 528 def. - 98/0278(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 17 settembre 1998)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente il combinato disposto dell'articolo 130 R, paragrafo 4, e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo capoverso,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che la Commissione ha partecipato, a nome dell'Unione, ai negoziati intesi a preparare una convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione delle acque dell'Oder;

    considerando che detta convenzione è stata firmata in nome della Comunità a Breslavia (Polonia) l'11 aprile 1996;

    considerando che tale convenzione è intesa a consolidare la cooperazione multilaterale, per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque dell'Oder, per proteggere l'ambiente e per garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse idriche;

    considerando che la politica ambientale della Commissione si propone globalmente un livello elevato di tutela e che si fonda sui principi di cautela e azione preventiva, di eliminazione, prioritariamente alla fonte, dei danni all'ambiente nonché sul principio «chi inquina paga»;

    considerando che l'Unione e gli Stati membri, nel quadro delle rispettive competenze, collaborano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti;

    considerando che la firma di tale convenzione da parte dell'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La convenzione relativa alla Commissione internazionale per la protezione delle acque dell'Oder è approvata a nome della Comunità.

    Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare uno strumento di approvazione presso il Segretariato generale del Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione.

    ALLEGATO

    CONVENZIONE RELATIVA ALLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DELL'ODER DALL'INQUINAMENTO

    I GOVERNI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

    DELLA REPUBBLICA CECA

    e

    L'UNIONE EUROPEA,

    in appresso denominate parti contraenti,

    in considerazione della necessità di migliorare le condizioni ecologiche dell'Oder e della laguna di Stettino nonché dei rispettivi bacini idrografici,

    sollecite di prevenirne l'ulteriore inquinamento,

    al fine di diminuire durevolmente l'inquinamento del Mar Baltico,

    convinte dell'urgenza di tali compiti,

    nell'intento di consolidare la cooperazione tra le parti contraenti,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1. Le parti contraenti collaborano nel campo della protezione delle acque dell'Oder e della laguna di Stettino nonché dei rispettivi bacini idrografici, in appresso complessivamente denominati «Oder», in seno alla Commissione internazionale per la protezione dell'Oder dall'inquinamento, in appresso denominata Commissione.

    2. In questo intento esse avranno in particolare cura di:

    a) diminuire efficacemente l'inquinamento dell'Oder e del Mar Baltico;

    b) ottenere, per quanto possibile, un ecosistema acquatico naturale, con l'interdipendente ecosistema terrestre, e la necessaria biodiversità;

    c) rendere possibile l'utilizzo delle acque, per ottenere in particolare acqua potabile mediante processi di filtraggio e per poter far uso delle acque e dei sedimenti in agricoltura.

    3. Per attuare tali obiettivi, le parti contraenti elaborano, in sede di commissione, programmi di azione e ne fissano le scadenze. Tali programmi di azione possono, ove del caso, essere portati a termine gradualmente.

    4. Per attuare tali obiettivi le parti contraenti promuovono, mediante contratti disciplinati dal diritto civile, gli scambi di tecnologie moderne, intese a prevenire e a ridurre l'inquinamento delle acque.

    Articolo 2

    1. La Commissione ha in particolare il compito di:

    a) elaborare un quadro sinottico delle immissioni locali, valutare l'inquinamento delle acque proveniente da fonti diffuse, registrando entrambi per settore e in funzione dei principali inquinanti;

    b) proporre valori limite per le acque di scarico immesse;

    c) proporre obiettivi di qualità per le acque, tenendo conto delle esigenze di utilizzo delle acque e delle condizioni particolari per la protezione del Mar Baltico e la tutela dell'ecosistema acquatico naturale, con l'interdipendente ecosistema terrestre;

    d) proporre dei programmi comuni di misurazione e di analisi per la raffigurazione della quantità e della qualità delle acque e della qualità dei sedimenti, al fine di valutare le condizioni del biotopo acquatico e dell'interdipendente biotopo terrestre nonché, ove del caso, valutare le conseguenze dell'inquinamento delle acque, registrare i risultati ottenuti e valutarli;

    e) elaborare metodi uniformi per la classificazione della qualità delle acque;

    f) analizzare i dati raccolti e le informazioni necessarie ai fini della protezione delle acque dell'Oder, in particolare in materia di idrologia e di utilizzo equilibrato delle acque;

    g) proporre programmi d'azione per la riduzione dell'inquinamento proveniente tanto da emissioni locali di origine urbana e industriale quanto da fonti diffuse e proporre misure ulteriori, corredate di uno scadenziario, della valutazione dei costi e dell'indicazione delle possibili fonti di finanziamento;

    h) proporre misure intese a prevenire e combattere situazioni eccezionali di inquinamento delle acque nonché predisporre un sistema armonizzato di allarme e di segnalazione e aggiornarlo in base all'esperienza acquisita;

    i) documentare l'importanza per l'ecologia delle acque dei diversi elementi dei biotopi, fra cui l'ecomorfologia ed elaborare proposte per la conservazione, il ripristino e la tutela dell'ecosistema acquatico con l'interdipendente ecosistema terrestre;

    j) avviare un dibattito sui progetti di utilizzazione delle acque nonché sulle modalità di uso già in atto, suscettibili di avere rilevanti effetti transfrontalieri;

    k) promuovere la cooperazione in progetti di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni, segnatamente in materia di progressi della tecnica e di nuove tecnologie, in grado di prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque.

    2. La Commissione è competente anche per la protezione delle acque dall'inquinamento causato dalla pesca, dalla navigazione o da altri usi delle acque.

    3. Alla Commissione possono essere affidati altri compiti, di comune intesa con le parti contraenti.

    Articolo 3

    Il presente accordo si applica nel territorio della Repubblica di Polonia, in quello della Repubblica ceca e nei territori in cui vige il trattato che istituisce l'Unione europea.

    Articolo 4

    1. La Commissione agisce conformemente alla legislazione delle parti contraenti.

    2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, la Commissione presenta alle parti contraenti proposte e raccomandazioni.

    3. Le parti contraenti informano entro termini determinati la Commissione in merito alle condizioni e ai mezzi necessari a conseguire tali obiettivi, nonché in merito alle misure adottate e ai risultati ottenuti.

    Articolo 5

    1. La Commissione è composta da delegazioni delle parti contraenti. Ciascuna parte contraente designa al massimo cinque delegati, tra cui un capo delegazione ed un supplente; designa inoltre al massimo cinque delegati supplenti.

    2. Ciascuna delegazione può chiamare a consulto, per il trattamento di determinate questioni, esperti da essa designati.

    3. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno.

    Articolo 6

    1. Le delegazioni delle parti contraenti esercitano a turno la presidenza della Commissione. I particolari relativi all'esercizio della presidenza e alle attività connesse sono stabiliti dal regolamento interno della Commissione; la delegazione incaricata della presidenza designa tra i suoi membri il presidente. Ha facoltà di nominare un ulteriore delegato per la durata della sua presidenza.

    2. Nelle riunioni della Commissione il presidente, di norma, non può prendere la parola a nome della propria delegazione.

    Articolo 7

    1. La Commissione tiene una riunione ordinaria almeno una volta all'anno, su invito del presidente e nel luogo che egli stabilisce.

    2. Il presidente convoca una riunione straordinaria su richiesta di almeno una delegazione.

    3. Negli intervalli tra le riunioni della Commissione possono svolgersi consultazioni dei capi delle delegazioni.

    4. Il presidente propone l'ordine del giorno. Ciascuna delegazione ha il diritto di farvi iscrivere i punti che auspica siano discussi.

    Articolo 8

    1. Ogni delegazione dispone di un voto.

    2. Nelle trattative e nelle decisioni prese nel quadro della presente convenzione, nonché nell'esecuzione di esse, l'Unione europea e la Repubblica federale di Germania agiscono nell'ambito delle rispettive competenze. L'Unione europea non esercita il proprio diritto di voto nei casi in cui è competente la Repubblica federale di Germania e viceversa.

    3. Le decisioni, le proposte e le raccomandazioni della Commissione sono adottate all'unanimità; si potrà ricorrere alla procedura scritta alle condizioni che verranno stabilite dal regolamento interno.

    4. L'astensione dal voto non impedisce l'unanimità se tutte le delegazioni sono presenti.

    Articolo 9

    1. Per l'esecuzione di determinati compiti la Commissione istituisce dei gruppi di lavoro.

    2. I gruppi di lavoro sono composti dagli esperti designati da ciascuna delegazione.

    3. La Commissione determina i compiti nonché il numero dei membri di ciascun gruppo di lavoro e ne nomina il presidente.

    Articolo 10

    La Commissione è dotata di personalità giuridica. La sua capacità giuridica è disciplinata dalla legislazione dello Stato in cui ha sede la segreteria. La Commissione è rappresentata dal suo presidente. Questi può decidere in merito alla propria missione a norma del regolamento interno.

    Articolo 11

    Per la preparazione e l'esecuzione dei suoi lavori la Commissione istituisce una segreteria. Ne disciplina i lavori tramite il regolamento interno. La segreteria ha sede a Breslavia.

    Articolo 12

    Per l'esame di questioni specifiche la Commissione può avvalersi, nel quadro del proprio bilancio, dei servizi di personalità o istituzioni particolarmente competenti.

    Articolo 13

    1. La Commissione, nel rispetto degli obiettivi della presente convenzione, decide in merito alla cooperazione con altre organizzazioni internazionali e nazionali attive nel campo della protezione delle acque.

    2. La Commissione informa l'opinione pubblica sui risultati dei lavori, sui programmi e sui provvedimenti attuati.

    Articolo 14

    Almeno ogni due anni la Commissione presenta alle parti contraenti un rapporto sulle sue attività e, se del caso, altri rapporti, segnatamente relativi ai provvedimenti attuati, ai risultati delle analisi e alla valutazione dei medesimi.

    Articolo 15

    1. Ogni parte contraente sostiene le spese della sua rappresentanza in seno alla Commissione e ai gruppi di lavoro.

    2. Le ulteriori spese occasionate dai lavori della Commissione, comprese le spese di segreteria, sono a carico del bilancio della Commissione. I contributi delle parti contraenti sono calcolati come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. La Commissione stabilisce il proprio bilancio e ne certifica l'esecuzione. I particolari sono disciplinati dal regolamento interno.

    4. Il bilancio della Commissione è finanziato, oltre che dai contributi delle parti contraenti, da donazioni, sovvenzioni, tributi e fondi provenienti da altre fonti.

    Articolo 16

    1. La presente convenzione non modifica i doveri e i diritti delle parti contraenti derivanti da preesistenti accordi bilaterali o multilaterali.

    2. Al fine di evitare duplicazioni di lavoro, la Commissione, di comune intesa con le parti contraenti, esamina le possibilità e l'opportunità di armonizzare i diritti e i doveri delle parti contraenti derivanti da accordi preesistenti; presenta, ove del caso, le opportune raccomandazioni.

    Articolo 17

    Le lingue di lavoro della Commissione sono il tedesco, il polacco e il ceco.

    Articolo 18

    1. La presente convenzione deve essere ratificata o approvata, secondo quanto previsto nel diritto interno delle parti contraenti.

    2. Gli strumenti di ratifica o approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, nella sua qualità di depositario della convenzione. Esso informa le altre parti contraenti in merito alla deposizione di ogni strumento di ratifica o di accettazione.

    3. La convenzione entra in vigore trenta giorni dopo la deposizione dell'ultimo strumento di ratifica o di accettazione presso il depositario, che informa tutte le parti contraenti dell'entrata in vigore della convenzione.

    Articolo 19

    1. La convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

    2. Trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore potrà essere denunciata in qualsiasi momento da ciascuna delle parti contraenti, mediante notifica presentata al depositario. La dichiarazione di denuncia prende effetto per la parte contraente che l'ha presentata un anno dopo la data di ricezione della suddetta notifica.

    Articolo 20

    La presente convenzione, redatta in un unico esemplare originale nelle lingue tedesca, polacca e ceca, i tre testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuna delle altre parti contraenti.

    Fatto a Breslavia, l'11 aprile 1996.

    Per il governo della Repubblica federale di Germania

    Per il governo della Repubblica di Polonia

    Per il governo della Repubblica ceca

    Per l'Unione europea

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