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Document 51998PC0480(01)

    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

    /* COM/98/0480 def. - SYN 98/0265 */

    GU C 321 del 20.10.1998, p. 6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0480(01)

    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie /* COM/98/0480 def. - SYN 98/0265 */

    Gazzetta ufficiale n. C 321 del 20/10/1998 pag. 0006


    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (98/C 321/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 480 def. - 98/0265(COD)

    (Presentata dalla Commissione il 29 settembre 1998)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo,

    (1) considerando che la direttiva 91/440/CEE del Consiglio (1) deve essere modificata alla luce dell'esperienza acquisita con la sua attuazione e degli sviluppi verificatisi nel settore delle ferrovie dopo la sua adozione, per garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi;

    (2) considerando che, per promuovere il funzionamento efficiente e lo sviluppo delle due distinte attività, prestazione di servizi di trasporto e gestione dell'infrastruttura, rendere trasparenti i finanziamenti pubblici al settore ferroviario e creare una base solida per la tariffazione dell'infrastruttura, è necessario separare sia i conti profitti e perdite che i bilanci delle due attività;

    (3) considerando che, nei casi in cui le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali che esse costituiscono forniscono il tipo di servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE, devono beneficiare pienamente dei diritti di accesso previsti da tale articolo,

    (4) considerando che, a tal fine, tutte le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali devono essere trattate secondo equità e senza discriminazioni per quanto riguarda le attività che condizionano l'accesso all'infrastruttura e che, di conseguenza, la determinazione e l'applicazione di regole di sicurezza devono essere curate da organismi o imprese indipendenti che non prestano direttamente servizi di trasporto ferroviari;

    (5) considerando che, per promuovere, nel pubblico interesse, una gestione efficiente dell'infrastruttura, bisogna conferire ai gestori dell'infrastruttura una posizione indipendente rispetto allo Stato e la libertà di gestire le loro attività interne; che gli Stati membri devono varare le misure necessarie per lo sviluppo e l'uso sicuro dell'infrastruttura ferroviaria;

    (6) considerando che, per promuovere il funzionamento efficiente dei servizi di trasporto passeggeri e merci e garantire la trasparenza finanziaria, ivi compresi gli aiuti alla ristrutturazione, è necessario separare la contabilità dei servizi di trasporto di passeggeri e di quelli di trasporto di merci,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 91/440/CEE è così modificata:

    1) All'articolo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «- separando la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e l'esercizio di servizi di trasporto, restando inteso che sono obbligatorie la separazione dei conti profitti e perdite nonché dei bilanci, e l'assegnazione ad un organismo o impresa indipendente della responsabilità di queste funzioni, determinanti per un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura, mentre è facoltativa la separazione organizzativa o istituzionale di altre funzioni;».

    2) All'articolo 3, il primo e il secondo trattino sono sostituti dai seguenti:

    «- "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attività è la prestazione di servizi ferroviari di trasporto di merci o di persone e che garantisce obbligatoriamente la trazione;

    - "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi entre pubblico o impresa pubblica o privata incaricati della costruzione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria;».

    3) L'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia i conti profitti e perdite che i bilanci siano tenuti separati e vengano pubblicati per le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto e per quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi due settori di attività non può essere trasferito all'altro.

    I conti per i due settori di attività sono tenuti in modo tale da riflettere questo divieto.»

    4) L'articolo 7 è così modificato:

    a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale tenendo conto, ove necessario, delle esigenze generali della Comunità.

    Essi garantiscono, attraverso un'opportuna sorveglianza, la definizione, l'applicazione e l'esecuzione delle norme uniformi e regole di sicurezza. Ne sono incaricati organismi o imprese che non prestano direttamente servizi di trasporto e che sono indipendenti da tali organismi o imprese, secondo modalità che assicurino un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura.»

    b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

    «4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i gestori dell'infrastruttura abbiano uno status indipendente in materia di gestione, amministrazione e controllo interno sulle questioni amministrative, economiche e di contabilità.

    5. Vengono elaborati piani commerciali per i gestori dell'infrastruttura, compresi i loro programmi di investimento e di finanziamento. Questi piani sono concepiti per raggiungere l'equilibrio finanziario e garantire l'uso ottimale ed efficiente e lo sviluppo dell'infrastruttura; essi devono anche prevedere i mezzi per il raggiungimento di questi obiettivi.

    6. Nel contesto degli orientamenti politici generali, definiti dallo Stato, e tenendo conto dei piani e dei contratti nazionali, eventualmente anche pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento, i gestori dell'infrastruttura hanno libertà di scelta in particolare in relazione a quanto segue:

    - la propria organizzazione interna, salve le disposizioni della presente sezione;

    - decisioni sul personale e sul proprio approvvigionamento;

    - gestione delle proprie attività in maniera efficiente per quanto possibile, sviluppo delle nuove tecnologie e di nuovi servizi e introduzione di tecniche di gestione innovative.»

    5) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    «4. Sia i conti profitti e perdite che i bilanci sono tenuti separati e sono pubblicati per le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto di persone e di servizi di trasporto di merci. I fondi erogati a ciascuno di questi due settori di attività sono indicati separatamente nella pertinente contabilità e non sono trasferiti da un settore all'altro.»

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

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