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Document 51998PC0421

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

    /* COM/98/0421 def. - CNS 98/0235 */

    GU C 266 del 25.8.1998, p. 13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0421

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità /* COM/98/0421 def. - CNS 98/0235 */

    Gazzetta ufficiale n. C 266 del 25/08/1998 pag. 0013


    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (98/C 266/06) COM(1998) 421 def. - 98/0235(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 9 luglio 1998)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

    vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del Comitato dello Statuto,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere della Corte di giustizia,

    visto il parere della Corte dei conti,

    considerando che il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del Consiglio del 18 luglio 1988 prevede l'applicazione di un coefficiente correttore pari a 100 alle pensioni ed alle indennità versate a titolo dell'articolo 50 dello Statuto i cui titolari stabiliscono la propria residenza in un paese terzo, nonché agli assegni familiari versati a titolo della custodia di figli di funzionari o di ex funzionari ad un'altra persona residente in un paese terzo;

    considerando che il Tribunale di primo grado, nella sentenza del 14 dicembre 1995 nella causa T-285/94, ha dichiarato illegale l'articolo 3 del regolamento in parola in quanto in contraddizione con l'articolo 82, paragrafo 1, secondo e terzo comma, dello Statuto al quale il suddetto articolo non poteva derogare, in considerazione del principio della gerarchia delle norme;

    considerando che le istituzioni sono tenute a preservare il principio della parità di trattamento dei loro funzionari a prescindere dalla diverse situazioni nelle quali essi possono trovarsi a seconda delle esigenze del servizio;

    considerando che il coefficiente correttore è uno strumento di correzione degli stipendi e degli emolumenti la cui funzione consiste nell'assicurare l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari nei diversi paesi in cui hanno l'obbligo di stabilirsi;

    considerando che la fissazione del luogo di residenza degli ex funzionari o dei funzionari messi in disponibilità, contrariamente ai funzionari in servizio, è dovuta ad una scelta determinata esclusivamente da ragioni di ordine personale;

    considerando che l'esistenza di sensibili differenze fra la situazione dei funzionari in servizio e quella degli ex funzionari e dei funzionari messi in disponibilità giustifica il fatto che il legislatore attribuisca unicamente ai funzionari in servizio il beneficio dell'applicazione dei coefficienti correttori fissati per i paesi terzi;

    considerando che tali coefficienti correttori interessano unicamente le retribuzioni del personale in servizio nei paesi terzi e che non possono, quindi, essere utilizzati per quanto riguarda il trattamento economico delle persone residenti in tali paesi ma che non sono in attività di servizio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Lo Statuto dei funzionari delle Comunità è modificato come segue:

    1) All'articolo 82, paragrafo 1, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

    «A tali pensioni viene attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno della Comunità europea, in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito la propria residenza.

    Se il titolare della pensione stabilisce la sua residenza in un paese situato all'esterno della Comunità, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100.»

    2) All'articolo 41, paragrafo 3, il sesto e settimo comma sono sostituiti dal testo seguente:

    «All'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al quarto comma si applica il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno della Comunità, in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza.

    Se il beneficiario stabilisce la sua residenza in un paese situato all'esterno della Comunità, il coefficiente correttore applicabile è uguale a 100.»

    3) All'articolo 67, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII, gli assegni familiari precitati sono versati ad una persona diversa dal funzionario, essi sono pagati nella moneta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma. Ad essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese situato all'interno della Comunità od un coefficiente correttore pari a 100 se il paese di residenza è situato all'esterno della Comunità».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    È applicabile a decorrere dal . . .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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