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Document 51998PC0324(01)

Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro

/* COM/98/0324 def. - CNS 98/0190 */

GU C 192 del 19.6.1998, p. 7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0324(01)

Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro /* COM/98/0324 def. - CNS 98/0190 */

Gazzetta ufficiale n. C 192 del 19/06/1998 pag. 0007


Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 259/68, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro (98/C 192/06) COM(1998) 324 def. - 98/0190(CNS)

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee il 20 maggio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase e l'articolo 235,

visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (1),

visto il regolamento (CE) n. . . ./98 (2) relativo all'introduzione dell'euro,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che l'euro sarà la moneta dei paesi che adottano l'euro a decorrere dal 1° gennaio 1999; che l'unità monetaria è un euro; che un euro è diviso in cento cent; che l'euro sarà, durante un periodo transitorio, altresì diviso nelle unità monetarie nazionali;

considerando che è opportuno fissare in unità euro, nei paesi che hanno adottato l'euro, le retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari dei funzionari e altri agenti delle Comunità fin dal 1° gennaio 1999;

considerando che il potere d'acquisto di questi diritti pecuniari non dev'essere leso dalla presente modifica regolamentare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nello statuto (3), nel regime applicabile agli altri agenti e negli altri regolamenti applicabili ai funzionari e agenti delle Comunità, i termini «franchi belgi» sono sostituiti con il termine «euro» e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione.

Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro fissate dal regolamento (CE) n. 1103/97.

Articolo 2

Al paragrafo 1 dell'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, i termini «franco belga» sono sostituiti con il termine «cent».

Articolo 3

Per la conversione degli stipendi base che figurano all'articolo 66 dello Statuto e all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, il primo scatto e la differenza tra il primo e il secondo scatto di ogni grado risultano dall'applicazione diretta del tasso di conversione. Gli altri scatti sono ottenuti aggiungendo questa differenza allo scatto precedente.

Articolo 4

Con decorrenza 1° gennaio 1999, la data che figura all'articolo 63, secondo capoverso, dello statuto è sostituita dalla data 1° gennaio 1999.

Di conseguenza, i nuovi coefficienti correttori sono determinati dai rapporti tra le parità economiche in vigore e i nuovi tassi di cambio, espressi ambedue in euro, previsti all'articolo 63 dello statuto.

In occasione dell'adeguamento annuale con decorrenza 1° luglio 1999, la data che figura all'articolo 63 secondo capoverso dello statuto sarà sostituita dalla data 1° luglio 1999.

Articolo 5

A partire dal 1° gennaio 1999, anche i coefficienti correttori in vigore nei paesi terzi sono ricalcolati in base al rapporto tra le parità economiche in vigore e i corrispondenti nuovi tassi di cambio del 1° gennaio 1999 espressi in euro. In occasione dell'adeguamento dei coefficienti correttori fissati con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1999, il tasso di cambio corrispondente ridiverrà quello del mese precedente la data di decorrenza.

Articolo 6

Nei regolamenti (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 (4), (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 (5), (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 (6), (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85 (7), (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 (8), (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 (9), (CEE) n. 1857/89 (10), (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95 (11) e (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95 (12) del Consiglio i termini «franchi belgi» sono sostituiti dal termine «euro» e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione.

Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro fissate dal regolamento (CE) n. 1103/97.

Articolo 7

Il 1° gennaio 1999, la Commissione procederà, a titolo del presente regolamento, alla conversione in euro degli importi delle varie monete che figurano nello statuto e nel regime applicabile agli altri agenti e all'adeguamento dei coefficienti correttori che risulta dalla variazione dei tassi di cambio; i valori così definiti verranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del mese di gennaio 1999.

Articolo 8

Ogni importo dovuto in applicazione dello statuto, del regime applicabile agli altri agenti e degli altri regolamenti applicabili ai funzionari e agenti delle Comunità e che si riferisce, per la sua liquidazione, ad un fatto verificatosi anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, oppure a periodi precedenti questa data, continua a essere fissato secondo le norme statutarie applicabili anteriormente a questa data.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il . . . ed è applicabile a partire dal 1°.1.1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

(2) Risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 7).

(3) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 modificato da ultimo dal regolamento n. . . ./98, GU L . . . del . . .

(4) GU L 272 del 5.12.1972, pag. 1.

(5) GU L 155 dell'11.6.1973, pag. 1.

(6) GU L 228 del 4.8.1982, pag. 1.

(7) GU L 162 del 21.6.1985, pag. 1.

(8) GU L 335 del 13.12.1985, pag. 56.

(9) GU L 209 del 31.7.1987, pag. 1.

(10) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 2.

(11) GU L 280 del 23.11.1995, pag. 1.

(12) GU L 280 del 23.11.1995, pag. 4.

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