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Document 51998PC0251(02)

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle norme in materia di equipaggio applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto fra Stati membri

/* COM/98/0251 def. - SYN 98/0159 */

GU C 213 del 9.7.1998, p. 17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0251(02)

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle norme in materia di equipaggio applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto fra Stati membri /* COM/98/0251 def. - SYN 98/0159 */

Gazzetta ufficiale n. C 213 del 09/07/1998 pag. 0017


Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle norme in materia di equipaggio applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto fra Stati membri (98/C 213/10) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 251 def. - 98/0159(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Communità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (1), che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, modificato dal regolamento (CEE) n. 3573/90 (2), ha reso applicabili al settore del trasporto marittimo tra Stati membri tutte le norme del trattato che regolano la libera prestazione dei servizi;

considerando che le norme in materia di equipaggio applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto tra Stati membri sono abitualmente di competenza dello Stato im cui la nave è registrata (Stato di bandiera); considerando che la Convenzione di Roma (3) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali consente di adottare disposizioni diverse; considerando che occorre tener conto anche degli interessi della Comunità e degli Stati membri tra i cui territori vengono prestati tali servizi;

considerando che occorre affermare il principio secondo il quale le imprese di navigazione stabilite al di fuori della Comunità non devono ricevere un trattamento più favorevole di quelle stabilite sul territorio degli Stati membri;

considerando che la particolare natura del mercato dei servizi di trasporto passeggeri e di traghetto tra Stati membri richiede misure che consentano di garantire il corretto funzionamento del mercato unico stabilendo che le condizioni di lavoro della gente di mare siano conformi alle norme sociali generalmente applicabili nella Comunità;

considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo perseguito, cioè la fissazione di disposizioni in materia di condizioni di lavoro dei cittadini di paesi terzi impiegati sui servizi di traghetto fra Stati membri non può essere sufficientemente realizzato dagli stessi Stati membri e può dunque essere meglio realizzato a livello comunitario; che le disposizioni della presente direttiva si limitano al minimo richiesto per perseguire tale obiettivo e non vanno al di là di quanto necessario a tale scopo;

considerando che è opportuno che i cittadini dei paesi terzi assunti nell'ambito dei settori summenzionati non siano trattati in maniera meno favorevole rispetto ai soggetti residenti nella Comunità;

considerando che è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di concedere una deroga all'obbligo di trattare i marittimi provenienti da paesi terzi alle stesse condizioni applicabili ai soggetti residenti nella Comunità impiegati nei servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto tra Stati membri qualora i contratti di lavoro siano di durata molto breve o in caso di grave carenza di capacità di trasporto nei servizi di traghetto dovuta a circostanze impreviste;

considerando che gli organismi competenti dei vari Stati membri sono tenuti a cooperare tra loro nell'attuazione della presente direttiva;

considerando che gli Stati membri devono determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni da essi adottate in esecuzione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai cittadini degli Stati membri e alle imprese di navigazione stabilite in uno Stato membro che prestano servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto, ivi compresi i servizi misti passeggeri/merci, tra porti situati in Stati membri diversi.

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche ai cittadini di uno Stato membro stabiliti al di fuori della Comunità e alle imprese di navigazione stabilite al di fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro che prestano i servizi di cui al paragrafo 1, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione e battono la sua bandiera.

3. La presente direttiva si applica nella misura in cui i cittadini e le imprese di navigazione di cui ai paragrafi 1 e 2 impieghino cittadini di paesi terzi sulle navi utilizzate per prestare i servizi di cui al paragrafo 1.

4. Le imprese di navigazione stabilite al di fuori della Comunità e diverse da quelle di cui al paragrafo 2 non ricevono un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini e alle imprese di navigazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualunque sia la legge applicabile al rapporto di lavoro, i cittadini e le imprese di navigazione di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, che prestano servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto tra Stati membri garantiscano l'applicazione, ai cittadini di paesi terzi impiegati sulle navi utilizzate per prestare i suddetti servizi, delle condizioni di lavoro fissate:

a) da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché, congiuntamente o in alternativa, di quelle fissate,

b) da contratti collettivi o da decisioni di organi arbitrali dichiarati di generale applicazione, nella misura in cui si applichino alle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

che siano applicabili ai soggetti residenti nello Stato membro di registrazione della nave.

2. Se le navi utilizzate non sono registrate in uno Stato membro, le disposizioni relative alle condizioni di lavoro di cui al paragrafo 1 sono quelle applicabili ai residenti in uno degli Stati membri tra i cui porti viene prestato il servizio e con il quale il servizio è più strettamente collegato. L'intensità del collegamento è determinato in base al luogo nel quale il servizio viene effettivamente gestito e al luogo di residenza dei marittimi interessati.

3. Le condizioni di lavoro di cui al paragrafo 1 riguardano i seguenti aspetti:

a) periodi di lavoro massimi e periodi di riposo minimi;

b) numero minimo di giorni di ferie retribuite;

c) retribuzioni minime, compresa la remunerazione degli straordinari;

d) salute, sicurezza e igiene del luogo di lavoro;

e) misure di protezione applicabili alle condizioni di lavoro delle donne incinte o delle puerpere, dei bambini e dei giovani;

f) parità di trattamento tra uomini e donne e altre disposizioni in materia di divieto di discriminazione;

g) misure di rimpatrio dei marittimi e pagamento dei salari e contributi sociali in caso di insolvenza del datore di lavoro.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione di condizioni di lavoro più favorevoli per i lavoratori.

5. Per contratti collettivi o decisioni di organi arbitrali di generale applicazione s'intendono i contratti collettivi e le decisioni arbitrali che tutte le imprese di navigazione interessate a livello nazionale sono tenute a rispettare.

In assenza di un sistema che consenta di dichiarare di generale applicazione i contratti collettivi o le decisioni di organi arbitrali, gli Stati membri devono basarsi:

a) sui contratti collettivi o sulle decisioni di organi arbitrali generalmente applicabili a tutte le imprese di navigazione di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché, congiuntamente o in alternativa,

b) sui contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano a condizione che l'applicazione alle imprese di navigazione di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 dei contratti collettivi e delle decisioni arbitrali garantisca la parità di trattamento, per quanto riguarda gli aspetti elencati al paragrafo 2 del presente articolo, tra tutte le imprese di navigazione interessate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri, previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori e procedendo in conformità agli usi alle prassi nazionali, possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), qualora il contratto di lavoro dei cittadini provenienti da paesi terzi non abbia una durata superiore ad un mese nell'arco di un anno.

2. Gli Stati membri possono concedere ai prestatori di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, una deroga di due mesi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda le navi traghetto noleggiate per compensare una grave carenza di capacità di trasporto su una determinata rotta, dovuta a circostanze impreviste. Per deroghe superiori a due mesi è necessaria l'autorizzazione preventiva della Commissione.

3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione della concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 e delle circostanze che le giustificano.

Articolo 4

1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri designano, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, uno o più uffici di collegamento ovvero uno o più organismi nazionali competenti in materia.

2. Gli Stati membri provvedono a garantire la collaborazione tra le autorità pubbliche che, ai sensi della legislazione nazionale, hanno il compito di controllare l'applicazione delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 2.

L'assistenza amministrativa reciproca viene fornita gratuitamente.

3. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli uffici di collegamento o degli organismi nazionali competenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 1999, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1.

(2) GU L 353 del 17.12.1990, pag. 16.

(3) GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1; versione consolidata GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34.

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