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Document 51998PC0171(02)

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva

    /* COM/98/0171 def. */

    GU C 136 del 1.5.1998, p. 25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0171(02)

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva /* COM/98/0171 def. */

    Gazzetta ufficiale n. C 136 del 01/05/1998 pag. 0025


    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (98/C 136/09) COM(1998) 171 def. - 98/0098(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 19 marzo 1998)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . ./98, in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CE) n. . . ./98 ha soppresso, all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, le disposizioni relative all'aiuto alla produzione specifiche per i produttori di meno di 500 kg di olio d'oliva; che è opportuno adattare di conseguenza le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2261/84 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 (3), e rafforzare i controlli relativi all'aiuto alla produzione;

    considerando che il regolamento (CE) n. . . ./98 ha introdotto, all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, una ripartizione nazionale del quantitativo massimo garantito e ha stabilito le conseguenze derivanti dal superamento di uno di tali quantitativi nazionali garantiti sul livello dell'aiuto alla produzione dello Stato membro interessato; che è necessario precisare, tenendo conto dell'esperienza acquisita, gli elementi che debbono essere fissati o comunicati per gestire tale meccanismo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2261/84 è modificato come segue:

    1) All'articolo 2, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

    «4. L'aiuto è concesso, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per il quantitativo di olio effettivamente prodotto in un frantoio riconosciuto.»

    2) All'articolo 8, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

    «- la corrispondenza tra le indicazioni fornite da ciascun olivicoltore sulle quantità di olive triturate e le quantità di olio ottenute, da un lato, e le quantità di olive e di olio indicate nella prova di triturazione, dall'altro.»

    3) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Ciascun olivicoltore può ricevere un anticipo sull'importo dell'aiuto richiesto.»

    4) All'articolo 13 è aggiunta la seguente lettera e):

    «e) presenta alle autorità competenti, anteriormente a date da stabilire, estratti mensili della contabilità di magazzino.»

    5) All'articolo 14:

    - al paragrafo 3 bis, la parte della frase che precede il primo trattino è sostituita dal testo seguente:

    «Ai fini del pagamento dell'aiuto agli olivicoltori, gli Stati membri controllano:»;

    - il paragrafo 4 è soppresso;

    - il secondo comma del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

    «Gli schedari sono utilizzati per orientare i controlli da effettuare a norma dei paragrafi da 1 a 3.».

    6) All'articolo 15, paragrafo 3, i termini «la cui produzione media è di almeno 500 kg di olio d'oliva per campagna e» sono soppressi.

    7) L'articolo 17 bis è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 17 bis

    1. Anteriormente al 1° ottobre, per la campagna in corso e per ciascuno Stato membro produttore, la Commissione fissa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE:

    - la produzione stimata che può beneficiare dell'aiuto;

    - l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato. Tale importo deve essere tale da escludere il rischio di un pagamento indebito agli olivicoltori, tenuto conto delle previsioni di produzione per la campagna in questione.

    2. Entro otto mesi dal termine della campagna, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 la Commissione fissa, per la campagna in questione e per ogni Stato membro produttore:

    - la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto,

    - l'importo unitario dell'aiuto alla produzione, cui va eventualmente applicato il coefficiente previsto all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE.

    3. Entro il 5 settembre della campagna in corso gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle stime di produzione di olio d'oliva per la suddetta campagna. La Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione e far eseguire, ove del caso, studi o indagini sulla produzione di olio d'oliva.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU 172 del 30.9.1996, pag. 3025/66.

    (2) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

    (3) GU L 67 del 25.3.1995, pag. 1.

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