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Document 51998PC0073

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

/* COM/98/0073 def. - CNS 98/0060 */

GU C 116 del 16.4.1998, p. 13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0073

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE /* COM/98/0073 def. - CNS 98/0060 */

Gazzetta ufficiale n. C 116 del 16/04/1998 pag. 0013


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (98/C 116/10) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(98) 73 def. - 98/0060(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(1) considerando che ai fini dell'applicazione degli articoli 77 e 92 del trattato, l'articolo 93 del trattato attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell'obbligo di notifica;

(2) considerando che la Commissione, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha elaborato e consolidato una prassi coerente per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 93 del trattato e ha definito in numerose comunicazioni talune norme procedurali e taluni principi; che appare opportuno, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace applicazione delle procedure di cui all'articolo 93 del trattato, codificare e stabilizzare questa prassi attraverso un regolamento;

(3) considerando che un regolamento di procedura relativo all'applicazione dell'articolo 93 del trattato accresce la trasparenza e la certezza del diritto;

(4) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, tutti i progetti diretti ad istituire nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione e che non può essere data loro esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento;

(6) considerando che è opportuno fissare a due mesi il termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame preliminare degli aiuti notificati e che, per ragioni di certezza del diritto, detto esame dovrebbe concludersi con una decisione;

(7) considerando che in tutti i casi in cui, dopo l'esame preliminare, la Commissione non sia in grado di dichiarare un aiuto compatibile con il mercato comune, occorre avviare il procedimento di indagine formale volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per stabilire la compatibilità dell'aiuto stesso e a dar modo agli interessati di trasmettere le proprie osservazioni; che il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato assicura la migliore tutela dei diritti degli interessati;

(8) considerando che, dopo aver preso in considerazione le osservazioni degli interessati, la Commissione deve concludere il suo esame adottando una decisione finale non appena le perplessità siano state eliminate;

(9) considerando che, al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di revocare una decisione basata su informazioni inesatte;

(10) considerando che al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 93 del trattato, in particolare dell'obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui al suo paragrafo 3, la Commissione deve esaminare tutti i casi di aiuti illegali; che ai fini della trasparenza e della certezza del diritto è necessario stabilire le procedure da seguire in tali casi; che qualora uno Stato membro non abbia rispettato l'obbligo di notifica o la clausola di sospensione la Commissione non deve essere vincolata al rispetto di termini;

(11) considerando che in caso di aiuti illegali la Commissione deve avere il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione e, se del caso, di ripristinare immediatamente una concorrenza senza distorsioni; che è pertanto opportuno permettere alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti degli Stati membri interessati; che queste misure provvisorie possono assumere la forma di ingiunzioni di fornire informazioni, di ingiunzioni di sospensione e di ingiunzioni di recupero; che la Commissione, in caso di mancato rispetto di un'ingiunzione di fornire informazioni, deve avere la possibilità di decidere sulla base delle informazioni disponibili e, in caso di mancato rispetto di ingiunzioni di sospensione o di recupero, di adire direttamente la Corte di giustizia, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del trattato;

(12) considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune, occorre ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure e delle norme di legge nazionali; che l'applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che l'effetto sospensivo dei ricorsi a norma della legislazione nazionale renderebbe praticamente impossibile l'immediata esecuzione della decisione e permetterebbe al beneficiario di continuare ad approfittare dell'aiuto illegale; che per ragioni di parità di trattamento una decisione di recupero deve produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri; che pertanto è necessario, per un funzionamento efficiente dell'intero sistema di notifica preventiva previsto dal trattato e per l'efficacia della decisione della Commissione, che i ricorsi a norma della legislazione nazionale non abbiano effetto sospensivo; che ciò lascia impregiudicata la possibilità che la Corte di giustizia ordini, ai sensi del articolo 185 del trattato, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione;

(13) considerando che gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e che pertanto andrebbero loro applicate procedure analoghe; che contrariamente agli aiuti illegali, gli aiuti eventualmente attuati in modo abusivo sono aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione; che pertanto l'avvio di un procedimento d'indagine formale non deve avere automaticamente effetto sospensivo e che la Commissione non dovrebbe poter ricorrere ad un'ingiunzione di recupero per quanto riguarda gli aiuti attuati in modo abusivo;

(14) considerando che a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato la Commissione è tenuta a procedere con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno precisare la portata della cooperazione disposta da tale articolo;

(15) considerando che al fine di assicurare la compatibilità dei regimi di aiuti esistenti con il mercato comune, ed in conformità dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, spetta alla Commissione proporre le opportune misure, qualora i regimi di aiuti già esistenti non siano o non siano più compatibili con il mercato comune, ed avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte;

(16) considerando che al fine di permettere alla Commissione di vigilare efficacemente sul rispetto delle sue decisioni e di agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, è necessario introdurre un obbligo generale di presentare relazioni sui regimi di aiuti esistenti;

(17) considerando che qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto delle sue decisioni deve disporre di ulteriori strumenti che le consentano di ottenere le informazioni necessarie a stabilire se le decisioni in questione vengono rispettate; che a tale scopo le ispezioni in loco rappresentano uno strumento adeguato in relazione alle decisioni condizionali; che allo stesso scopo ed in conformità dell'articolo 5 del trattato, nonché del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 3B del trattato, è opportuno consentire alla Commissione di chiedere assistenza ai competenti organi di vigilanza indipendenti nazionali, affinché permettano alla Commissione di stabilire se decisioni condizionali, decisioni negative, ingiunzioni di sospensione ed ingiunzioni di recupero vengono rispettate;

(18) considerando che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione, fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato; che è pertanto opportuno pubblicare una sintesi di tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati, e mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni; che nel dare diffusione alle proprie decisioni la Commissione deve rispettare le disposizioni relative al segreto professionale, ai sensi dell'articolo 214 del trattato;

(19) considerando che la Commissione, in stretto collegamento con gli Stati membri, deve poter adottare disposizioni di attuazione per stabilire dettagliate regole applicabili alle procedure di cui al presente regolamento; che al fine di promuovere la cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri è opportuno istituire un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, che deve essere sentito prima che la Commissione adotti le disposizioni di attuazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) Aiuti: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

b) Aiuti esistenti:

i) salvo il disposto degli articoli 144 e 172 dell'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che prevedono pagamenti dopo tale entrata in vigore;

ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento.

c) Nuovi aiuti: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti.

d) Regime di aiuti: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta.

e) Aiuti individuali: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

f) Aiuti illegali: i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

g) Aiuti attuati in modo abusivo: gli aiuti attuati, concessi o utilizzati in violazione di una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 o dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4 del presente regolamento e che non costituiscono aiuti illegali.

h) Interessati: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'imprese i cui interessi sono coinvolti dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.

i) Notifica completa: notifica conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.

CAPO II PROCEDURE RELATIVE AGLI AIUTI NOTIFICATI

Articolo 2

Notifica di nuovi aiuti

1. Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 94 del trattato o di altre disposizioni in materia dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato.

2. Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 7 (notifica completa).

Articolo 3

Clausola di sospensione

Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto.

Articolo 4

Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione

1. La Commissione procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo.

2. Se dopo un esame preliminare la Commissione constata che la misura notificata non costituisce aiuto, essa lo dichiara mediante una decisione.

3. Se dopo un esame preliminare la Commissione constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, essa la dichiara compatibile con il mercato comune (decisione di non sollevare obiezioni). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4. Se dopo un esame preliminare la Commissione constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, essa decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato (decisione di avviare il procedimento d'indagine formale).

5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono intervenire nel termine di due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di recezione di una notifica completa. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato.

6. Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il temine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del paragrafo 4 entro 15 giorni lavorativi dalla notifica da parte dello Stato membro.

Articolo 5

Richiesta di informazioni

1. Se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una misura notificata a norma dell'articolo 2 del presente regolamento siano incomplete, la Commissione chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie.

2. Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite.

3. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato, ovvero lo Stato membro interessato non rivolga alla Commissione una richiesta debitamente motivata, di considerare la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste non esistono o sono già state fornite. Qualora la Commissione, dopo aver ricevuto tale richiesta, consideri completa la notifica, ne informa lo Stato membro. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5, decorre dal giorno successivo alla recezione della richiesta.

Articolo 6

Procedura d'indagine formale

1. La decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore ad un mese. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine.

2. Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne faccia richiesta, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore ad un mese. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 7

Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d'indagine formale

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, il procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Se la Commissione constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3. Se la Commissione constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune non sussistono più, essa decide che l'aiuto è compatibile con il mercato comune (decisione positiva). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato CE.

4. Una decisione positiva può essere subordinata a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa (decisione condizionale).

5. Se la Commissione constata che la misura notificata non è compatibile con il mercato comune, essa decide che alla misura in questione non può essere data esecuzione (decisione negativa).

6. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 devono intervenire non appena risultino eliminati, relativamente alla misura in questione, i dubbi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 8

Ritiro della notifica

1. Lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all'articolo 2 prima che la Commissione abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 7.

2. In tal caso, qualora la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararla chiusa.

Articolo 9

Revoca di una decisione

La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 o 5, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. La Commissione può avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, in tal caso, con i necessari adattamenti, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10, dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 14.

CAPO III PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI

Articolo 10

Esame, richiesta d'informazioni e ingiunzione di fornire informazioni

1. La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a possibili aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.

2. Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

3. Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (ingiunzione di fornire informazioni). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite.

Articolo 11

Ingiunzione di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti

1. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione adotta una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (ingiunzione di sospensione).

2. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (ingiunzione di recupero). Il recupero viene eseguito conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3.

Articolo 12

Mancato rispetto di una decisione d'ingiunzione

Se uno Stato membro non si conforma a una decisione d'ingiunzione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, la Commissione, pur continuando ad esaminare il caso nel merito, in base alle informazioni a sua disposizione, può adire direttamente la Corte di giustizia perché essa dichiari che il mancato rispetto della decisione configura una violazione del trattato.

Articolo 13

Decisioni della Commissione

1. L'esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell'articolo 7. In caso di mancato rispetto dell'ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.

2. Nel caso di presunti aiuti illegali la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito dall'articolo 4, paragrafo 5.

3. L'articolo 9 si applica in quanto compatibile.

Articolo 14

Recupero degli aiuti

1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (decisione di recupero).

2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3. Senza pregiudizio di un'ordinanza della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio conformemente alle procedure e alle norme di legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. I ricorsi a norma delle legislazione nazionale non hanno effetto sospensivo.

CAPO IV PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ATTUATI IN MODO ABUSIVO

Articolo 15

Aiuti attuati in modo abusivo

Fatto salvo il disposto dell'articolo 22, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 6, l'articolo 7, l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1 e l'articolo 14.

CAPO V PROCEDURA RELATIVA AI REGIMI DI AIUTI ESISTENTI

Articolo 16

Cooperazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato

1. Nel quadro dell'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ottiene tutte le necessarie informazioni dallo Stato membro interessato.

2. Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia o non più compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 17

Proposta di opportune misure

Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell'articolo 16, conclude che il regime di aiuti esistente non è ovvero non è più compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre:

a) modificazioni sostanziali del regime di aiuti,

b) l'introduzione di obblighi procedurali o

c) l'abolizione del regime di aiuti.

Articolo 18

Conseguenze giuridiche di una proposta di opportune misure

1. Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest'ultima, la Commissione ne prende atto. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure.

2. Se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 6, 7 e 9.

CAPO VI CONTROLLO

Articolo 19

Relazioni annuali

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati ad obblighi specifici in tal senso nel quadro di una decisione condizionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

2. Qualora lo Stato membro interessato, nonostante sia stato sollecitato, non presenti una relazione annuale, la Commissione può procedere conformemente all'articolo 17 nei confronti del regime di aiuti in questione.

Articolo 20

Controlli in loco

1. Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto da parte di uno Stato membro delle condizioni cui è stata subordinata una sua decisione condizionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, detto Stato membro deve consentirle di effettuare ispezioni in loco.

2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di eseguire le ispezioni, a seconda delle condizioni previste dalla decisione condizionale in questione, dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata;

b) richiedere spiegazioni orali sul posto;

c) controllare i registri e gli altri documenti aziendali, nonché eseguire o richiedere copie degli stessi.

Se necessario, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.

3. La Commissione informa per iscritto e con sufficiente anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione in loco e comunica l'identità degli agenti e degli esperti incaricati di effettuarla. Qualora lo Stato membro faccia valere obiezioni debitamente giustificate in merito alla scelta degli esperti operata dalla Commissione, la nomina degli esperti stessi avviene di comune accordo con lo Stato membro. Detti agenti ed esperti, incaricati dei controlli in loco, presentano un mandato scritto in cui sono specificati l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.

4. Agenti autorizzati dello Stato membro nel quale deve essere effettuata l'ispezione possono assistervi, a richiesta dello Stato membro o della Commissione.

5. Quando un'impresa si oppone allo svolgimento di un'ispezione disposta a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta gli agenti ed agli esperti autorizzati dalla Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento dei controlli. A tal fine, gli Stati membri, dopo aver consultato la Commissione, adottano le misure necessarie entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 21

Cooperazione con i competenti organi indipendenti nazionali di vigilanza

1. Qualora la Commissione nutra forti dubbi sull'applicazione da parte di uno Stato membro di una decisione condizionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di una decisione negativa a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, ovvero a norma del combinato disposto dell'articolo 7, paragrafo 5 e dell'articolo 14, paragrafo 1, di un'ingiunzione di sospensione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, o di un'ingiunzione di recupero a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, può invitare il competente organo indipendente nazionale di vigilanza a presentarle una relazione sull'esecuzione della decisione in questione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'organo indipendente nazionale di vigilanza designato ai fini di cooperare alla procedura di controllo. Per consentire al proprio organo di vigilanza di raccogliere tutte le informazioni necessarie e per metterlo in condizione di riferire alla Commissione, gli Stati membri, dopo essersi consultati con la Commissione, adottano le necessarie misure entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 22

Mancato rispetto di decisioni della Commissione

1. Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

2. Se la Commissione ritiene che lo Stato membro interessato non si sia conformato ad una sentenza della Corte di giustizia, la Commissione può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 171 del trattato.

CAPO VII DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 23

Segreto professionale

La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, inclusi gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione, sono tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite in applicazione del presente regolamento.

Articolo 24

Destinatario delle decisioni

Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VI del presente regolamento sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione notifica le decisioni senza indugio a detto Stato membro.

Articolo 25

Informazioni a tutti gli interessati e pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione invia copia delle decisioni a norma dell'articolo 7 a tutti i terzi interessati che hanno formulato osservazioni a norma dell'articolo 6 e a tutti i beneficiari di aiuti individuali.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un'informazione sintetica relativamente alle decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 5 e del combinato disposto degli articoli 17 e 18, paragrafo 1. Tale comunicazione precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua facente fede.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, nella loro lingua facente fede. La Commissione pubblica inoltre in tutte le altre lingue ufficiali della Comunità un'informazione sintetica relativa a tali decisioni. Ai fini della presentazione delle osservazioni a norma dell'articolo 6, copia della decisione in qualsivoglia lingua ufficiale della Comunità può essere richiesta entro quindici giorni lavorativi dalla data della pubblicazione della comunicazione.

4. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6 ed all'articolo 8, paragrafo 2, è pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. Il Consiglio pubblica le decisioni di cui all'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 26

Disposizioni di attuazione

La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 27, è autorizzata ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti in particolare la forma, il contenuto e le altre modalità della notificazione, la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali, i termini e il calcolo dei termini ed il tasso di interesse di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 27

Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, in appresso denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare a norma dell'articolo 26. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascun Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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