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Document 51998PC0051(17)

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

/* COM/98/0051 def. - Vol. III - CNS 98/0048 */

GU C 87 del 23.3.1998, p. 24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0051(17)

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine /* COM/98/0051 def. - Vol. III - CNS 98/0048 */

Gazzetta ufficiale n. C 087 del 23/03/1998 pag. 0024


Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine (98/C 87/17)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune; che scopo precipuo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 1999 al livello di seguito indicato;

considerando che è opportuno fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle campagne 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 in materia di ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 504,07 ECU/100 kg, peso carcassa.

Articolo 2

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato conformemente alla tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

(1) GU L 289 del 7.10.1989, pag. 1.

(2) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 25.

ALLEGATO

CAMPAGNA 1999

>SPAZIO PER TABELLA>

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