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Document 51998PC0051(10)

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi

    /* COM/98/0051 def. - Vol. III - CNS 98/0042 */

    GU C 87 del 23.3.1998, p. 15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0051(10)

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi /* COM/98/0051 def. - Vol. III - CNS 98/0042 */

    Gazzetta ufficiale n. C 087 del 23/03/1998 pag. 0015


    Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . .

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (98/C 87/10)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio (1) e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio (2), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1594/96 (3), sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1998, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare i termini previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

    1. all'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999»;

    2. all'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

    1. all'articolo 4, paragrafo 2, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999»;

    2. all'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a . . .

    Per il Consiglio

    . . .

    (1) GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1.

    (2) GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.

    (3) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 35.

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