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Document 51998IP0488

Risoluzione sulle implicazioni istituzionali dell'approvazione da parte del Parlamento europeo della designazione del Presidente della Commissione e sull'indipendenza dei membri del Collegio

GU C 104 del 14.4.1999, p. 59 (SV)

51998IP0488

Risoluzione sulle implicazioni istituzionali dell'approvazione da parte del Parlamento europeo della designazione del Presidente della Commissione e sull'indipendenza dei membri del Collegio

Gazzetta ufficiale n. C 104 del 14/04/1999 pag. 0059


A4-0488/98

Risoluzione sulle implicazioni istituzionali dell'approvazione da parte del Parlamento europeo della designazione del Presidente della Commissione e sull'indipendenza dei membri del Collegio

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 213, 214, 216 e 219 (ex articoli 157, 158, 160 e 163) nonché la dichiarazione n. 32 del trattato di Amsterdam ((GU C 340 del 10.11.1997, pag. 137.)),

- visti gli articoli 32, 33 e 148 del suo regolamento,

- vista la sua risoluzione del 21 aprile 1994 sull'investitura della Commissione ((GU C 128 del 9.5.1994, pag. 358.)),

- viste le sue risoluzioni del 17 maggio 1995 sul funzionamento del trattato sull'Unione europea nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996 - Attuazione e sviluppo dell'Unione ((GU C 151 del 19.6.1995, pag. 56.)), del 13 marzo 1996 sul parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa, la valutazione dei lavori del Gruppo di riflessione e la precisazione delle priorità politiche del Parlamento europeo in vista della Conferenza intergovernativa ((GU C 96 dell'1.4.1996, pag. 77.)), del 10 dicembre 1996 sulla posizione costituzionale dei partiti politici europei ((GU C 20 del 20.1.1997, pag. 29.)), del 19 novembre 1997 sul trattato di Amsterdam (CONF 4007/97 - C4-0538/97) ((GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 99.)), del 16 luglio 1998 sulla nuova procedura di codecisione dopo il trattato di Amsterdam ((GU C 292 del 21.9.1998, pag. 105.)), nonché del 16 settembre 1998 sulla revisione delle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione - Comitatologia (Decisione del Consiglio del 13 luglio 1987) ((GU C 313 del 12.10.1998, pag. 101.)),

- visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A4-0488/98),

A. considerando che le innovazioni introdotte dal trattato di Maastricht, in materia di nomina del Presidente e dei componenti della Commissione e di allineamento della durata del mandato della Commissione a quella del Parlamento europeo, hanno costituito il presupposto per i cambiamenti statuiti dal trattato di Amsterdam,

B. considerando che, alla luce delle nuove disposizioni , «i governi degli Stati membri designano di comune accordo la persona che intendono nominare Presidente della Commissione», che «la nomina è approvata dal Parlamento europeo» e che, di conseguenza, detta persona agisce in qualità di 'co-formatore' della Commissione,

C. considerando che «i governi degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le altre persone che intendono nominare membri della Commissione» e che questi ultimi, assieme al 'co-formatore', «sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo»,

D. considerando che il trattato CE, così come successivamente integrato dalle disposizioni del trattato di Maastricht e del trattato di Amsterdam, attribuendo al Parlamento europeo un potere di approvazione delle designazioni del tipo di un «parere conforme» (obbligatorio e vincolante), introduce elementi importanti di democratizzazione nella vita delle istituzioni comunitarie ed esige che il Parlamento eserciti con la necessaria determinazione le nuove prerogative che gli vengono riconosciute, conferendo alla Commissione un mandato fiduciario che dovrà essere il più possibile riempito di contenuti politico-programmatici,

E. considerando che occorre insistere sulla necessità di un rigoroso rispetto delle nuove disposizioni del trattato per quanto riguarda la designazione del presidente della Commissione,

F. considerando che il Presidente della Commissione acquista un ruolo di compartecipazione nella designazione dei singoli commissari e che, ai sensi dell'articolo 219 e della dichiarazione n. 32 allegata al trattato di Amsterdam, viene ad assumere fra l'altro l'importantissimo ruolo istituzionale di stabilire un programma corrispondente alla durata di un'intera legislatura del Parlamento europeo,

G. considerando che questo Parlamento, al paragrafo 21 della sua succitata risoluzione del 17 maggio 1995, si è espresso a favore di una maggiore capacità direttiva del Presidente e di una riorganizzazione interna della Commissione al fine di adattare struttura e composizione ai nuovi compiti di tale istituzione e alle esigenze dell'ampliamento, onde conservare la sua responsabilità collegiale e la sua efficacia, e che ciò risponde alla lettera del trattato di Amsterdam,

H. considerando che le maggiori competenze, anche in materia legislativa, ottenute in virtù del trattato di Amsterdam conferiscono al Parlamento europeo una dimensione nuova nell'ambito del processo decisionale, la quale necessariamente rafforzerà la dimensione politica delle sue relazioni con la Commissione,

I. considerando che il riassorbimento graduale dello squilibrio politico tuttora esistente fra il livello di integrazione già realizzato e la partecipazione dei cittadini e delle forze politiche al processo di integrazione europeo induce a ricercare, conformemente allo spirito dei trattati di Maastricht e di Amsterdam, l'istituzione di un rapporto chiaro, forte e pubblico tra le scelte effettuate dai cittadini nel quadro delle elezioni europee e la designazione del Presidente della Commissione, anche per evitare che l'elezione del Parlamento venga vissuta al massimo come un mero esercizio elettorale nazionale,

J. considerando che i termini di questo rapporto devono essere definiti preliminarmente, anche per le implicazioni politiche, istituzionali e regolamentari che comportano,

K. considerando che le modifiche del trattato in materia di designazione del Presidente della Commissione possono fungere da catalizzatore di cambiamenti fondamentali nei rapporti interistituzionali comunitari,

L. considerando che l'elezione del Presidente della Commissione comporta non solo scelte in ordine alle personalità designate, ma anche alla struttura della Commissione, agli impegni di ordine istituzionale della stessa e al suo programma legislativo, e che il voto finale di approvazione collettiva da parte del Parlamento deve essere un voto di fiducia all'organo nel suo complesso, sulla base di una valutazione positiva del metodo e dei contenuti che tale oragno intende adottare, oltre che sulla qualità delle relazioni dello stesso con il Parlamento,

M. considerando che la Commissione rischierebbe di divenire un organo debole con troppi interessi nazionali in gioco, incapace di prendere iniziative e di vigilare sull'applicazione del diritto comunitario e che solo un Presidente molto autorevole potrà garantire che una delle istituzioni chiave dell'Unione continui a svolgere il ruolo di impulso politico che il trattato le conferisce,

N. considerando che in vista della CIG del 1996 questo Parlamento si era espresso a favore di una modifica del trattato volta a garantirgli, alla stregua del Consiglio, la possibilità di richiedere le dimissioni d'ufficio di membri della Commissione, in conformità degli articoli 157 e 160 del trattato CE,

O. considerando che l'articolo 213 del trattato di Amsterdam (ex articolo 157 del trattato CE), relativo alle condizioni di garanzia e indipendenza del collegio, pur non essendo stato modificato, necessita di una applicazione rigorosa al fine di rendere più concreta ed efficace la salvaguardia di uno dei capisaldi della natura delle istituzioni comunitarie,

P. considerando che il suo regolamento dovrà essere modificato sulla base delle nuove disposizioni del trattato,

ritiene che :I. Modalità di designazione e voto di approvazione della designazione del Presidente della Commissione

1. la persona che i governi degli Stati membri - che rappresentano orientamenti politici e composizioni varie e sono legittimati democraticamente in tempi diversi rispetto alle elezioni europee - designeranno di «comune accordo» alla carica di Presidente della Commissione, dovrà avere caratteristiche personali e politiche tali da riscuotere il favore di un Parlamento neoeletto;

2. sarebbe un passo importante del processo di integrazione politica se, durante le campagne per le future elezioni europee, le formazioni politiche europee proponessero ciascuna il candidato che auspicano di veder accedere alla carica di Presidente della Commissione europea; in tal modo, la campagna sarebbe incentrata su questi candidati, il che contribuirebbe a conferire una maggiore visibilità alle elezioni europee;

3. sarebbe opportuno che i governi degli Stati membri tenessero conto dell'esito delle elezioni europee e della preferenza indicata dai partiti politici europei quando designano di comune accordo il candidato alla Presidenza della Commissione;

4. qualora la data del Consiglio europeo di Colonia fosse confermata per il 3 e 4 giugno 1999, la designazione del Presidente della Commissione non potrebbe aver luogo in tale occasione, dato che a tale data non si saranno ancora svolte le elezioni europee;

5. in seguito a negoziati tra il Parlamento europeo e il Presidente designato, il Parlamento dovrebbe, quanto prima possibile, procedere al voto di approvazione del Presidente designato di comune accordo dai governi degli Stati membri; tale voto dovrebbe essere espresso sulla base degli impegni che il Presidente designato assumerà in ordine agli «orientamenti politici» che caratterizzeranno il suo mandato, alla qualità delle relazioni interistituzionali, ai criteri ai quali si atterrà nel concorrere con i governi alla designazione delle persone da nominare membri della Commissione, nonché al calendario e al metodo per pervenire alla riforma istituzionale, preliminare all'allargamento dell'Unione;

II. Composizione e riorganizzazione interna della Commissione

sottolinea che:1. un numero considerevole di membri della Commissione dovrebbe essere scelto fra parlamentari europei in carica e che tutte le personalità designate dovrebbero avere maturato significative esperienze politiche, istituzionali e parlamentari in materie europee, rispettando in ogni caso l'equilibrio fra uomini e donne e fra forze politiche democratiche, sulla base del programma approvato;

2. l'organizzazione interna della Commissione e la distribuzione dei portafogli dovrà assicurare l'unità della Commissione, la coerenza, il coordinamento e l'efficacia della sua attività, evitando duplicazioni e sovrapposizioni del tipo di quelle evidenziate già in occasione del voto di approvazione della Commissione del gennaio 1995;

3. la procedura di esame da parte del Parlamento delle condizioni richieste per l'espressione del voto di approvazione collettivo deve prevedere comunque l'organizzazione di audizioni con i singoli Commissari da parte del Parlamento, pur tenendo conto dei limiti e delle incongruenze registrate nel corso della procedura posta in essere nel 1995;

4. questo Parlamento dovrebbe essere informato in merito a qualsiasi ridistribuzione delle competenze dei Commissari da parte del Presidente della Commissione;

III. Indipendenza della Commissione

ribadisce che :1. la necessità di salvaguardare la posizione della Commissione in quanto sede della promozione dell'interesse comunitario, guardiana dei trattati e titolare del monopolio di iniziativa legislativa implica il rafforzamento del concetto di indipendenza nonché la necessità per il Parlamento di disporre di strumenti di controllo efficaci, inclusa la possibilità che il Consiglio risponda ad ogni richiesta del Parlamento di avviare la procedura di dimissioni d'ufficio di singoli Commissari ai sensi degli articoli 213 e 216 del trattato (ex articoli 157 e 160);

2. questo Parlamento deve vigilare sulla effettiva realizzazione del processo di presidenzializzazione della Commissione e sulla tempestiva definizione di una migliore organizzazione interna, che garantisca pienamente l'indipendenza del collegio;

3. sarebbe auspicabile l'adozione di misure, oltre a quelle già previste nel trattato all'articolo 213 del trattato, che rafforzino le garanzie tese a prevenire i conflitti di interesse derivanti dall'aumento delle competenze comunitarie in relazione al collegamento personale che i Commissari potrebbero avere con vari interessi; tali misure dovrebbero comprendere in particolare:

- la necessità di una dichiarazione pubblica degli interessi e delle fonti di reddito esterno;

- l'obbligo di astensione in deliberazioni che riguardino interessi incompatibili con le loro funzioni;

- l'utilizzo dell'istituto del «blind trust» ovvero l'attribuzione a un «trustee» della gestione delle attività patrimoniali e finanziarie che possano dare luogo a conflitti di interesse;

4. è necessario estendere la garanzia di indipendenza anche ai gabinetti dei Commissari e alla loro composizione, conformemente allo spirito di salvaguardia della funzione pubblica europea, visto che una rinazionalizzazione dell'amministrazione comunitaria nuocerebbe gravemente non solo al funzionamento dell'istituzione ma anche al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione;

5. è necessario che i Commissari possano essere ritenuti politicamente responsabili per mancanze gravi dei loro subalterni;

IV. Programma e calendario

1. auspica che le riformate procedure di designazione, nomina e approvazione del Presidente della Commissione e dei Commissari diano vita ad un processo che inizi con le elezioni europee della prossima primavera e si concluda entro dicembre 1999 affinché la nuova Commissione, dopo il voto collettivo di approvazione, possa assumere le proprie funzioni a partire dal gennaio 2000;

2. ritiene che i governi degli Stati membri debbano assicurarsi che la personalità da essi proposta come Presidente della Commissione sia in grado di ottenere una grande maggioranza nella votazione di investitura in seno al Parlamento europeo ed abbia l'autorità necessaria per esercitare le funzioni di direzione politica che ad essa incombono ai sensi del trattato di Amsterdam;

3. chiede che la personalità che si intende nominare come Presidente della Commissione faccia una dichiarazione di intenti, nella misura del possibile, nel corso della tornata di luglio 1999, seguita da discussione;

4. chiede che il Presidente della Commissione adempia alle proprie responsabilità a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, quanto alla scelta dei membri della Commissione, con tutto il peso della sua legittimazione democratica;

5. reputa necessario che le personalità che i governi intendono nominare come Commissari, d'intesa con il presidente della Commissione, vengano designate entro il 1° novembre 1999, così da poter organizzare le audizioni da parte delle commissioni parlamentari in tempo utile affinché il Parlamento possa esprimere il proprio voto finale collettivo nel corso della tornata di dicembre 1999;

6. ricorda l'importanza delle audizioni, da parte delle commissioni del Parlamento, dei candidati designati alla carica di Commissario e sottolinea l'importanza di garantire l'adeguata pubblicità di tali audizioni, che conferiscono al voto di investitura la sua piena dimensione e potenziano la legittimità democratica della Commissione;

7. raccomanda di predisporre le modifiche regolamentari più idonee ad assicurare la piena realizzazione del disegno istituzionale e l'efficace articolazione delle relazioni interistituzionali di cui alla presente risoluzione;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai Parlamenti e ai governi degli Stati membri.

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