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Document 51998IP0061

    Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sugli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro (COM(97)0491 C4- 0524/97) e sul documento di lavoro della Commissione sulla preparazione delle pubbliche amministrazioni al passaggio all'euro (SEC(97)2384 C4-0025/98)

    GU C 104 del 6.4.1998, p. 69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998IP0061

    Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sugli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro (COM(97)0491 C4- 0524/97) e sul documento di lavoro della Commissione sulla preparazione delle pubbliche amministrazioni al passaggio all'euro (SEC(97)2384 C4-0025/98)

    Gazzetta ufficiale n. C 104 del 06/04/1998 pag. 0069


    A4-0061/98

    Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sugli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro (COM(97)0491 - C4-0524/97) e sul documento di lavoro della Commissione sulla preparazione delle pubbliche amministrazioni al passaggio all'euro (SEC(97)2384 - C4-0025/98)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la comunicazione della Commissione (COM(97)0491 - C4-0524/97),

    - visto il documento di lavoro della Commissione (SEC(97)2384 - C4-0025/98),

    - visto il proprio parere del 28 novembre 1996 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ((GU C 380 del 16.12.1996, pag. 47.)),

    - visto il proprio parere del 28 novembre 1996 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro ((GU C 380 del 16.12.1996, pag. 50.)),

    - vista la risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 relativa al quadro giuridico per l'introduzione del'euro ((GU C 236 del 2.8.1997, pag. 7.)),

    - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995 concernenti l'accordo politico sul calendario relativo al passaggio all'euro,

    - viste le conclusioni del Consiglio Ecofin del 13 ottobre e del 17 novembre 1997,

    - viste le decisioni prese dall'Istituto monetario europeo sulla veste grafica delle future banconote denominate in euro,

    - vista la proposta di regolamento del Consiglio concernente le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro (COM(97)0247 - C4-0340/97 - 97/0154(SYN)) e le decisioni già prese da alcuni Stati membri sulle facce nazionali delle monete metalliche in euro,

    - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0061/98),

    A. considerando che la preparazione dei cittadini degli Stati membri interessati all'introduzione dell'euro è un elemento essenziale per garantire il successo dell'Unione economica e monetaria e, per taluni aspetti, quasi altrettanto importante della stabilità monetaria,

    B. considerando che le azioni di formazione, educazione e informazione connesse all'introduzione all'euro devono essere avviate sin d'ora negli Stati membri che non le hanno ancora intraprese e intensificate negli altri; che tali azioni devono essere condotte dalle autorità pubbliche degli Stati membri nonché dai settori commerciale e della distribuzione, da un lato, e dai settori bancario e finanziario, dall'altro, in stretta collaborazione con le associazioni nazionali dei consumatori;

    C. considerando che, poiché dal 1° gennaio 1999 l'euro potrà essere utilizzato dai cittadini per effettuare pagamenti diversi dal pagamento in contanti, i cittadini potranno familiarizzarsi con i prezzi e i valori in euro prima dell'introduzione delle banconote e delle monete metalliche,

    D. considerando che con l'entrata in vigore dell'Unione monetaria le banconote dei paesi partecipanti saranno le stesse di oggi ma che il loro valore reale non sarà più quello di marco, franco, fiorino, lira, peseta o scellino bensì il corrispondente valore in euro,

    E. considerando che la data di immissione in circolazione delle banconote e delle monete metalliche è stata fissata al 1° gennaio 2002, come convenuto in occasione del vertice di Madrid e confermato dal Consiglio Ecofin del 17 novembre 1997, e che il periodo triennale (dal 1° gennaio 1999 al 1° gennaio 2002) è necessario sul piano psicologico per consentire l'introduzione dell'euro in condizioni soddisfacenti,

    F. considerando che, essendo stati ultimati con successo i lavori relativi alle specificazioni tecniche delle future banconote e monete denominate in euro, la loro produzione potrà iniziare nel maggio 1998,

    G. considerando che l'introduzione dell'euro rischia di costituire nei primi anni una fonte di frode e abusi e ritenendo che si debba prestare particolare attenzione alla lotta contro le contraffazioni e i tentativi di truffa,

    H. considerando che gli attori economici, politici e sociali nel loro insieme devono essere pienamente consapevoli dei notevoli sforzi che dovranno compiere affinché la transizione all'euro avvenga in condizioni favorevoli e senza perturbazioni economiche o psicologiche,

    1. si compiace della comunicazione della Commissione sugli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro, tenuto conto dell'urgenza delle decisioni da prendere, soprattutto da parte delle autorità pubbliche; chiede tuttavia alla Commissione di fornire periodicamente informazioni sull'evoluzione della situazione nei diversi Stati membri e, in particolare, in quelli che potranno adottare l'euro il 1° gennaio 1999;

    2. osserva che, anche se le amministrazioni pubbliche nazionali della maggior parte degli Stati membri interessati hanno già predisposto le strutture formali per preparare il passaggio all'euro, i lavori devono ora entrare in una fase attiva; ciò vale anche per l'introduzione dell'euro nelle istituzioni europee e per l'incentivazione del settore privato da parte delle autorità nazionali;

    3. ritiene che gli Stati membri interessati debbano vigilare in modo particolare sulle condizioni di introduzione dell'euro e sul suo utilizzo da parte delle piccole e medie imprese e ciò sin dal 1° gennaio 1999, per evitare che esse rischino di perdere competitività rispetto alle altre imprese;

    4. raccomanda agli Stati membri di prestare particolare attenzione all'introduzione dell'euro presso i gruppi sociali «fragili» della popolazione (anziani, persone a basso reddito, portatori di handicap);

    5. considera indispensabile che tutti gli Stati membri interessati presentino quanto più rapidamente possibile i loro piani di transizione, e segnatamente le dichiarazioni concernenti la contabilità, l'informazione finanziaria e le dichiarazioni fiscali in euro, per fornire ai cittadini, alle imprese e ai servizi dello Stato l'informazione corretta e rapida di cui hanno bisogno sull'introduzione dell'euro e che gli Stati membri assicurino una diffusione quanto più ampia possibile di tali piani;

    6. ritiene altresì che gli Stati membri interessati debbano garantire, nell'ambito di un costante impegno di armonizzazione, la rapida adozione delle disposizioni legislative connesse a tali piani di transizione nonché delle disposizioni tecniche di applicazione, per esempio quelle relative alle modalità di ridenominazione dei debiti pubblici; chiede alla Commissione di presentare a tale riguardo le raccomandazioni necessarie;

    7. reputa che gli Stati membri interessati dovrebbero far conoscere quanto prima i disegni delle facce nazionali delle monete metalliche;

    8. raccomanda ai futuri Stati membri della zona euro, in partenariato con le istituzioni europee, di lanciare quanto prima, a partire dal secondo semestre 1998, le loro campagne di comunicazione nazionali, dato che i cittadini avranno bisogno di un'informazione corretta e rapida su tutti gli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro;

    9. ricorda alla Commissione e alle autorità pubbliche degli Stati membri il ruolo specifico che i parlamentari europei, in virtù della loro rappresentatività e legittimità democratica europea, possono svolgere nelle campagne d'informazione sull'euro e ricorda che, secondo l'articolo 8 della convenzione sull'azione prioritaria d'informazione sull'euro conclusa tra gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo, i partiti possono convenire di comune accordo quale debba essere il ruolo dei parlamentari;

    10. appoggia l'azione d'informazione sugli aspetti pratici dell'euro messa a punto dalla Commissione nel quadro del programma PRINCE; ritiene tuttavia che quest'ultima dovrebbe ricorrere altresì all'esperienza degli ambienti pubblicitari in Europa onde creare e diffondere tra i cittadini un sentimento di partecipazione, di fiducia e di affezione verso la moneta unica; sollecita pertanto la Commissione ad avvalersi del parere dei professionisti europei della pubblicità, riunendo tutti i partecipanti interessati in una tavola rotonda di riflessione su tale soggetto;

    11. è del parere che durante il periodo intermedio la doppia indicazione degli importi dovrebbe essere facoltativa, allo scopo di conferire ai mercati una grande flessibilità e trovare le soluzioni migliori per conciliare le esigenze dei consumatori e quelle dei commercianti nell'adeguarsi all'uso dell'euro; ritiene comunque che le associazioni professionali dovrebbero incoraggiare i loro soci a praticare la doppia indicazione o ad attuare temporaneamente operazioni di questo tipo;

    12. ritiene tuttavia che se il carattere facoltativo della doppia indicazione degli importi dovesse rivelarsi in pratica troppo debole, le autorità pubbliche dovrebbero prendere le misure necessarie per renderla obbligatoria nel settore della vendita al dettaglio; ritiene inoltre che la doppia indicazione dei prezzi conferisca sicuramente ai commercianti vantaggi concorrenziali, ma che sarebbe necessario appoggiare proprio le piccole e medie imprese negli sforzi che esse esplicano in vista della doppia indicazione;

    13. reputa che il periodo di doppia circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro e in monete nazionali debba essere ridotto per quanto possibile, onde evitare complicazioni per i consumatori e limitare i costi supplementari per il settore commerciale;

    14. ritiene che gli aspetti pratici del passaggio all'euro che hanno tratto ai rapporti tra lavoratori e datori di lavoro possano essere regolati meglio dalle stesse parti sociali negli Stati membri;

    15. ritiene indispensabile che il principio di gratuità delle conversioni obbligatorie - sia scritturali che in contanti - fra le singole monete nazionali e l'euro sia garantito e assicuri una trasparenza perfetta della tariffazione;

    16. ritiene che le spese commerciali risultanti dalle operazioni di conversione tra le unità monetarie nazionali degli Stati partecipanti (UMN, suddivisione non decimale dell'euro) diminuiranno a seguito della soppressione dei rischi di cambio e che spetta agli istituti bancari e finanziari, stimolati dal loro ambiente competitivo, trovare le formule commerciali che consentano di minimizzare i costi per il consumatore,

    17. sottolinea l'estrema importanza della partecipazione del settore informatico all'introduzione dell'euro e auspica che quest'industria agevoli e segua da vicino la migrazione verso l'euro sviluppando prodotti informatici connessi all'uso dell'euro e anticipando quanto più possibile le modifiche tecniche necessarie; raccomanda altresì di far coincidere tali modifiche con quelle connesse con il cambio di millennio;

    18. raccomanda di accelerare la registrazione del simbolo dell'euro presso le organizzazioni competenti e raccomanda vivamente ai fabbricanti e ai distributori di materiale informatico di introdurre al più presto l'apposizione del simbolo dell'euro sulle nuove tastiere e stampanti degli elaboratori, affinché il grande pubblico possa familiarizzarsi con l'euro;

    19. ritiene che gli Stati membri debbano adoperarsi affinché i cittadini acquistino fiducia nella nuova moneta, garantendo la repressione di tutti gli atti criminali connessi all'introduzione dell'euro;

    20. insiste sulla necessità di prevedere sin d'ora in tutti gli Stati membri un numero sufficiente di cicli di programmi educativi e di formazione sull'introduzione dell'euro adeguati ai bisogni effettivi dei diversi ambienti e gruppi sociali, prestando particolare attenzione alle peculiarità di carattere funzionale;

    21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

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