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Document 51998AR0241

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (SSPA)»

CdR 241/98 fin

GU C 51 del 22.2.1999, p. 7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AR0241

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (SSPA)» CdR 241/98 fin -

Gazzetta ufficiale n. C 051 del 22/02/1999 pag. 0007


Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (SSPA)»

(1999/C 51/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione» [COM(98) 138 def. - 98/0091 (CNS)] ();

vista la decisione del Consiglio del 4 giugno 1998, conformemente al disposto dell'articolo 198 C, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato delle regioni in merito al suddetto documento;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 12 marzo 1998, di predisporre il parere in materia e di incaricare la Commissione 1 «Politica regionale, fondi strutturali, coesione economica e sociale, cooperazione transnazionale ed interregionale» della preparazione di detto documento;

visto il progetto di parere (CdR 241/98 riv.) formulato dalla Commissione 1 il 30 settembre 1998 (relatori: Bracalente e Meyer);

considerato il proprio parere in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi strutturali» (CdR 167/98 fin) (),

ha adottato il 18 novembre 1998, nel corso della 26a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione e sintesi delle proposte della Commissione

1.1. Nel quadro delle riflessioni sull'Agenda 2000 () la Commissione ha presentato una serie di proposte per il rafforzamento della preadesione per i dieci paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale (PECO) e per Cipro. Il 30 marzo 1998 ha avuto inizio ufficiale la procedura di adesione per i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO) (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia) e per Cipro. Con le Conferenze intergovernative bilaterali del 31 marzo scorso sono stati avviati i negoziati di adesione con Polonia, Repubblica ceca, Estonia, Slovenia, Ungheria e Cipro (5 + 1).

A tutti i paesi candidati sono stati offerti i partenariati per l'adesione previsti dal regolamento relativo all'assistenza a favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione (). Si tratta di convenzioni tra la Comunità e i paesi candidati che definiscono esattamente le condizioni a cui questi ultimi devono ottemperare e prevedono l'assistenza tecnica e finanziaria della Comunità.

1.2. Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha convenuto di incrementare considerevolmente gli aiuti per la fase di preparazione all'adesione e ha integrato il programma Phare con appositi programmi di preadesione. All'inizio di marzo 1998 la Commissione ha presentato le relative proposte di regolamento.

1.3. Oltre ai finanziamenti Phare (con un bilancio previsto per il 1999 di 1,3 miliardo di ECU, che passeranno a 1,5 miliardo a partire dal 2000, pur diminuendo, con le nuove adesioni, il numero di beneficiari), i paesi candidati riceveranno ulteriori aiuti per la riorganizzazione del settore agricolo e per il processo di preparazione alla politica strutturale comunitaria (in particolare, metodi e procedimenti tecnici).

Per il riassetto del settore agricolo nei dieci PECO (che prevede tra l'altro l'introduzione di una gestione efficiente del settore e di sistemi di controllo veterinario e fitosanitario affidabili), nel periodo 2000-2006 il FEAOG, Sezione Garanzia, deve mettere a disposizione ogni anno 500 milioni di ECU (a prezzi costanti del 1997), da assegnare tra l'altro in funzione della superficie agricola utilizzata e del numero di persone occupate nel settore.

1.4. Si prevede che il nuovo strumento finanziario per le politiche strutturali di preadesione (SSPA) disporrà di una dotazione annua pari a 1,04 miliardo di ECU, da ripartire tra i 10 PECO. La proposta della Commissione prevede:

- la ripartizione della dotazione annua tra i 10 paesi PECO in funzione della popolazione, della superficie geografica e del PIL (a parità di potere di acquisto);

- la conclusione di convenzioni di finanziamento, nelle quali vengono specificate le caratteristiche dei sistemi di valutazione, gestione e controllo;

- la decisione dell'impegno di bilancio sulla base di progetti pluriennali;

- la possibilità di revoca del finanziamento, laddove i lavori non abbiano inizio entro i tempi previsti nel protocollo finanziario.

1.5. È previsto il finanziamento delle sole misure classificate come prioritarie nei rispettivi programmi nazionali di recepimento dell'acquis comunitario. Non si tratta dunque di cofinanziare investimenti isolati, ma di sostenere progetti che possono esercitare una duratura funzione strategica di catalizzatori.

1.6. Per assicurare uno stretto coordinamento tra gli ulteriori aiuti comunitari alla preadesione (Phare, SSPA e l'aiuto alla preadesione nel settore agricolo), la Commissione prevede l'adozione di un regolamento sul coordinamento orizzontale e l'istituzione di un Comitato con il compito di impedire eventuali sovrapposizioni dei finanziamenti e di garantire la compatibilità dei progetti finanziati.

1.7. Secondo la proposta di regolamento, analogamente a quanto avviene per il Fondo di coesione, l'introduzione del nuovo strumento finanziario per le politiche strutturali di preadesione dovrebbe concernere due settori:

- l'ambiente, per favorire il recepimento dell'acquis comunitario (soprattutto in relazione al miglioramento della qualità dell'acqua e dell'aria e alla gestione dei rifiuti), e

- i trasporti, per agevolare i collegamenti con le reti transeuropee e la loro estensione ad est.

1.8. In linea di massima la proposta di regolamento prevede il finanziamento di progetti il cui costo totale non sia inferiore a 5 milioni di ECU. Il contributo dell'SSPA non può superare l'85 % delle spese pubbliche. Tale tasso di intervento viene ridotto, salvo in caso di progetti di particolare interesse comunitario, in funzione della disponibilità di cofinanziamenti, della capacità di generare entrate, nonché dell'adeguata applicazione del principio «chi inquina paga». I cofinanziamenti dovrebbero provenire preminentemente dal settore privato.

1.9. La proposta di regolamento prevede inoltre la possibilità di finanziare, sia pure a titolo eccezionale, fino alla misura del 100 % misure preliminari e di assistenza tecnica. Per il finanziamento degli studi preliminari e di fattibilità sono disponibili stanziamenti non superiori al 2 % della dotazione globale dell'SSPA.

1.10. Nell'applicazione del regolamento dell'SSPA la Commissione è assistita da un comitato consultivo.

1.11. La proposta di regolamento sarà adottata assieme ai regolamenti sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati e sul dispositivo di aiuto preadesione all'agricoltura.

2. Valutazione delle proposte della Commissione

2.1. Il Comitato accoglie con favore l'avvio dei negoziati di adesione con Ungheria, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Estonia e Cipro, e vede nell'apertura generalizzata della procedura di adesione la conferma del fatto che l'ampliamento investe tutti i paesi candidati. Considera l'ampliamento un processo storico per l'intera Europa e sottolinea la necessità di portare avanti in maniera intensiva il dialogo con l'area del Mediterraneo e, nel complesso, di accelerare ulteriormente lo sviluppo dell'integrazione europea.

2.2. I PECO candidati all'adesione sono interessati, come già in passato, da un processo di trasformazione economica e politica di vasta portata e si preparano, con il sostegno dell'Unione e degli Stati membri, e con il coinvolgimento degli enti locali e regionali, ad assumersi gli obblighi derivanti dalla condizione di membri a pieno titolo. Il Comitato sottolinea che, solo assieme, la Comunità e i paesi candidati riusciranno a portare a termine i futuri compiti.

2.3. Il Comitato considera positivamente la predisposizione dei vari strumenti di sostegno strutturale per favorire il recepimento dell'acquis comunitario da parte dei paesi candidati.

2.4. Il Comitato giudica positivo il fatto che gli sforzi compiuti dai candidati per accogliere e recepire l'acquis comunitario siano sostenuti con finanziamenti Phare.

2.5. Il Comitato accoglie con favore il fatto che, nella proposta di regolamento, la Commissione ha tenuto conto dell'urgente necessità di sviluppare e potenziare in primo luogo i settori dei trasporti e dell'ambiente. Ritiene ad ogni modo che in tale contesto debbano essere considerate anche le altre reti di infrastrutture (energia, telecomunicazioni) e che di conseguenza l'articolo 2 del Regolamento debba essere reso conforme al paragrafo 1 dell'articolo 1.

2.6. I risultati positivi raggiunti grazie a un impiego mirato dei fondi strutturali comunitari nelle regioni dei paesi che beneficiano attualmente del Fondo di coesione dimostrano che gli aiuti costituiscono un utile strumento per rafforzare il potenziale di sviluppo economico. Il Comitato accoglie dunque con favore l'introduzione degli altri strumenti di preadesione. Il sostegno supplementare fornito in special modo dall'SSPA consentirà ai candidati di ridurre i loro deficit strutturali, specie nei settori dell'ambiente e dei trasporti, e di prepararsi ad affrontare la sfida della concorrenza a livello europeo. È particolarmente importante assicurare il necessario coordinamento fra l'SSPA e quelle parti del Phare «Institution Building» che sono destinate a sostenere la creazione della capacità amministrativa dei paesi candidati, necessaria fra l'altro alla gestione dei fondi strutturali.

2.7. Il Comitato ritiene necessario coinvolgere a pieno titolo gli enti locali e regionali negli studi preliminari, nella programmazione e nell'attuazione delle misure della politica strutturale (SSPA).

2.8. Il Comitato condivide il principio della partecipazione dei PECO al finanziamento dei progetti. Sottolinea che la partecipazione dei privati rappresenta un utile strumento anche per sviluppare virtuose dinamiche di concorrenza interna proprie della struttura del mercato unico. Il Comitato sottolinea altresì come significativi sforzi di sostegno alla partecipazione privata debbano essere compiuti attuando le previste misure di pubblicizzazione e diffusione delle informazioni relative allo strumento di sostegno, al fine di orientare i capitali disponibili verso progetti in grado di generare reddito. Al fine di realizzare obiettivi di coesione rinforzata, il Comitato ritiene indispensabile assicurare uno stretto coordinamento tra i vari aiuti comunitari alla preadesione e l'insieme delle risorse disponibili.

2.9. Il Comitato parte dal presupposto che, specie per i progetti di tutela ambientale, la soglia minima dei 5 milioni di ECU per progetto prevista dalla proposta di regolamento sarà effettivamente applicata con una certa flessibilità. In proposito fa presente che le soglie minime elevate quanto all'entità dei progetti possono limitare l'accesso degli enti territoriali alla realizzazione o alla partecipazione ai progetti. Ciò vale soprattutto per i paesi candidati, i cui enti locali hanno ancora capacità di bilancio e margini di manovra limitati.

2.10. Il Comitato ritiene che tra le informazioni menzionate all'Allegato I debbano figurare altresì:

- il rispetto delle normative sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro;

- le misure di informazione e pubblicità che si intendono adottare (conformemente all'articolo 13 del Regolamento).

2.11. Il Comitato ritiene che tra i criteri individuati nella scheda finanziaria (punto 9.3) debba essere messo in rilievo quello relativo all'intermodalità dei sistemi infrastrutturali. Si reputa inoltre che, nell'indicare i criteri aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 9.3, debba essere contemplato anche il criterio relativo al miglioramento del livello di sicurezza.

3. Conclusioni e raccomandazioni

3.1. Il Comitato condivide l'orientamento basilare di questo strumento di politica strutturale. Alla luce dell'esperienza della cooperazione transfrontaliera con i PECO, il Comitato ravvisa tuttavia la necessità di privilegiare più che in passato gli aspetti propriamente ambientali e transfrontalieri dei collegamenti nel settore dei trasporti, e di considerare l'opportunità di inserire nella gamma delle azioni da finanziare la realizzazione di nuovi valichi di frontiera. Ritiene inoltre che bisognerebbe attuare misure per portare a conoscenza dei PECO anche progetti ambientali relativi a settori privilegiati attuati a livello locale e regionale, consentendo ai paesi candidati di utilizzare esperienze innovative e già operative di gestione dei problemi legati allo smaltimento dei rifiuti e alla qualità delle acque, finalizzate al recepimento dell'acquis comunitario.

3.2. Secondo il Comitato, l'assistenza tecnica fornita dalla Commissione dovrebbe contribuire alla definizione di progetti specifici in base alle esigenze nazionali. Inoltre, le esigenze nazionali dovrebbero essere determinanti per stabilire la parte di finanziamenti da destinare ai diversi progetti infrastrutturali.

3.3. Il Comitato appoggia la proposta della Commissione di riservare il 2 % della dotazione globale al finanziamento di studi preliminari ed all'assistenza tecnica ove tale dotazione venga utilizzata in misura preponderante per creare, nei paesi candidati, una capacità istituzionale e amministrativa, tra l'altro preparando gli enti locali e regionali ad amministrare gli interventi.

3.4. Il Comitato considera di particolare rilievo l'inserimento di azioni di adeguamento delle risorse umane tra le misure di assistenza tecnica legate ai progetti, in special modo laddove vengano introdotti elementi di innovazione tecnologica o laddove si debbano assicurare standard di elevata protezione ambientale.

La collaborazione transfrontaliera e interregionale, come anche le esperienze maturate a livello locale, offrono, secondo il Comitato, un contributo particolarmente importante all'integrazione e alla cooperazione europea. Il Comitato sottolinea che è necessario offrire a tutte le imprese interessate la possibilità di partecipare alle procedure di valutazione. Ritiene inoltre che gli enti regionali e locali sia dei paesi candidati che degli Stati membri possano dare un contributo prezioso al processo di ampliamento. Essi debbono pertanto assicurarsi un ruolo nella realizzazione delle iniziative nel quadro dell'SSPA, soprattutto in sintonia con le riforme amministrative e in relazione ai compiti loro affidati, che comportano quindi più ampie competenze, fra l'altro in campo ambientale.

Anche a questo riguardo occorre trarre frutto dalle esperienze maturate grazie all'attuale politica strutturale. Anche il principio del partenariato, sancito anche nel regolamento relativo alla preadesione per le zone rurali dei paesi candidati, deve costituire un obiettivo delle iniziative nel quadro dell'SSPA. A termine gli enti territoriali dovranno contribuire a influire su tutte le fasi (programmazione, selezione dei progetti, monitoraggio e valutazione) degli interventi, per prima cosa grazie alla loro rappresentanza nell'ambito del Comitato che ha il compito di monitorare e valutare le iniziative nel quadro dell'SSPA, e ciò, come prevede la proposta di regolamento, a prescindere dal fatto che essi siano competenti a realizzare un progetto o che vi siano direttamente interessati.

3.5. I progetti volti a collegare i paesi candidati alla rete transeuropea dovrebbero rafforzare la coesione economica e sociale fra le nuove aree geografiche interessate dall'ampliamento e tutto il territorio dell'Unione. Le misure di pianificazione per garantire un collegamento dei paesi candidati alla rete transeuropea dovrebbero tener conto delle esigenze sia delle regioni di confine degli attuali Stati membri, sia di tutte le zone interessate dallo sviluppo di tale rete. Il Comitato ribadisce in tale contesto la necessità di continuare a promuovere nei modi più opportuni la collaborazione transfrontaliera nel quadro di Interreg e di Phare/CBC (), nonché di garantire l'assoluta compatibilità dei progetti finanziati da entrambi i programmi. Esorta la Commissione affinché in futuro tale collaborazione si basi su criteri finanziari e organizzativi comuni, sì da eliminare gli ostacoli amministrativi alla realizzazione di progetti transnazionali, il che favorirebbe automaticamente la cooperazione su scala transnazionale.

Bruxelles, 18 novembre 1998.

Il Presidente del Comitato delle regioni

Manfred DAMMEYER

() GU C 164 del 29.5.1998, pag. 4.

() Agenda 2000 «Per un'Unione più forte e più ampia», COM(97) 2000 def.

() Regolamento del Consiglio (CE) n. 622/98 - GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1.

() Cross-border cooperation (cooperazione transfrontaliera).

() GU C 373 del 2.12.1998, pag. 1.

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