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Document 51998AR0217

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee»

    CdR 217/98 fin

    GU C 93 del 6.4.1999, p. 29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998AR0217

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee» CdR 217/98 fin

    Gazzetta ufficiale n. C 093 del 06/04/1999 pag. 0029


    Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee»

    (1999/C 93/05)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee» (COM(98) 172 def. - 98/0101 SYN) ();

    vista la decisione del Consiglio, in data 19 maggio 1998, di consultare il Comitato delle regioni su tale argomento conformemente al disposto degli articoli 129 D e 198 C, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

    vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 15 luglio 1998 di assegnare la preparazione del parere alla Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione»;

    visto il progetto di parere formulato dalla Commissione 3 il 27 novembre 1998 (CdR 217/98 riv.) (relatori: Gustâv e Valcárcel Siso),

    ha adottato all'unanimità il 14 gennaio, nel corso della 27a sessione plenaria, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. Lo sviluppo delle reti transeuropee (RTE) costituisce una priorità per l'Unione europea. Lo ha riconosciuto il Trattato di Maastricht, seguito nel 1993 dal Libro bianco della Commissione, che giudicava tali reti come uno degli strumenti chiave per incoraggiare la crescita, la competitività e l'occupazione. Più di recente, l'Agenda 2000 ne ha ancora una volta ribadito l'importanza.

    1.2. Il potenziamento delle RTE attualmente in corso contribuisce allo sviluppo sostenibile e alla realizzazione di legami più stretti tra le diverse regioni. Le RTE creano inoltre collegamenti con i paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione.

    1.3. È il carattere transeuropeo dei vantaggi offerti da questi progetti a giustificare il mantenimento del sostegno comunitario alla loro realizzazione.

    1.4. A taluni programmi che forniscono un apporto significativo alla crescita, all'occupazione e alla diffusione delle nuove tecnologie andrebbero destinate risorse maggiori, soprattutto se si tratta di programmi riguardanti le reti transeuropee, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, l'introduzione di tecnologie più rispettose dell'ambiente e le misure di sostegno alle piccole e medie imprese.

    1.5. Nel 1995 il Consiglio ha adottato un Regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario comunitario ai progetti di RTE.

    Alla luce dell'esperienza maturata finora, numerosi aspetti del regolamento potrebbero essere migliorati. La Commissione propone pertanto una sua revisione limitata.

    1.6. Il regolamento attualmente in vigore dispone che il Consiglio decida entro la fine del 1999 se ed in quali condizioni prorogare oltre il 1999 le misure previste dal regolamento stesso. La procedura di elaborazione di un testo giuridico è piuttosto lunga, motivo per cui la proposta viene presentata ora.

    1.7. La Commissione ritiene inoltre opportuno procedere alla modifica del regolamento in contemporanea con la riforma dei fondi strutturali e del Fondo di coesione, contribuendo così a rafforzare il coordinamento tra i vari strumenti finanziari che forniscono sostegno alle RTE.

    1.8. Il Comitato delle regioni ritiene che lo sviluppo delle RTE costituisca uno dei modi più ovvi e concreti di rafforzare i legami tra le regioni della Comunità. Esso, posto che si articoli su reti nazionali, regionali e locali, crea un clima favorevole allo sviluppo economico su tutto il territorio dell'Unione, contribuendo così ad una elevata prosperità equamente ripartita tra tutti gli Stati membri.

    1.9. Il Comitato giudica inoltre importante coordinare la modifica del regolamento in esame con quella degli strumenti giuridici che disciplinano i fondi strutturali e il Fondo di coesione.

    2. Funzionamento del regolamento in vigore

    2.1. Prima di procedere alla modifica del regolamento, la Commissione ha elaborato una breve relazione sul suo funzionamento nel periodo 1995-1997. La valutazione condotta si basava sull'esperienza pratica maturata dalla Commissione, dagli Stati membri e dagli operatori privati nel corso dell'ultimo triennio.

    2.2. L'utilità degli strumenti finanziari esistenti e gli ostacoli alla creazione di partecipazioni tra settore pubblico e privato (PPP) in materia di trasporti sono anche stati oggetto di approfondite discussioni nel 1996 e nel 1997 in seno al Gruppo di lavoro ad alto livello presieduto da Neil Kinnock.

    2.3. Pur avendo dimostrato di funzionare egregiamente, il regolamento può comunque essere migliorato sotto certi aspetti. La relazione riassume le proprie conclusioni in cinque punti. I fatti e le cifre disponibili sembrerebbero:

    (1) giustificare, alla luce degli investimenti prevedibili per il futuro, un incremento, in proporzione, dell'importo di riferimento finanziario previsto dal regolamento modificato;

    (2) evidenziare la necessità di verificare se sia vantaggioso in termini di costi fornire contributi finanziari di importo relativamente esiguo a un numero elevato di progetti;

    (3) mettere in luce gli inconvenienti amministrativi della programmazione annuale prevista dal regolamento attuale, suggerendo invece l'introduzione di un approccio pluriennale;

    (4) giustificare una percentuale più elevata di contributo comunitario per i progetti che presentino un interesse transeuropeo e un vantaggio in termini di rete evidente e dimostrabile;

    (5) evidenziare la necessità di fornire ulteriori agevolazioni e stimoli alle PPP, allargando, in particolare, la gamma dei contributi comunitari fino a comprendere la partecipazione a fondi di capitale di rischio.

    2.4. La relazione fornisce poi dettagli in merito alla spesa e alle attività, ai vari metodi di intervento finanziario e ai criteri per la selezione e la valutazione di progetti in materia di RTE nel settore dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni.

    2.5. Il Comitato ritiene che un allargamento delle prospettive di finanziamento trovi piena giustificazione nell'importante ruolo che le RTE rivestono per la coesione all'interno dell'Unione, per l'incremento della competitività e per la creazione di nuovi posti di lavoro.

    2.6. Il Comitato, inoltre, si rende conto che l'elevato numero di domande di sostegno comunitario comporta un enorme carico di lavoro di gestione del contributo finanziario secondo la procedura prevista dal regolamento.

    2.7. A giudicare dall'esperienza maturata finora, anche i progetti di dimensioni relativamente modeste possono essere ben motivati da un punto di vista socioeconomico. Al momento di valutare se sia vantaggioso in termini di costi gestire tanti progetti di dimensioni limitate, dovrebbero essere determinanti gli effetti positivi e i costi stessi dei progetti.

    2.8. La programmazione pluriennale indicativa costituisce uno strumento la cui efficacia è ormai dimostrata in numerosi Stati membri. Il Comitato accoglie con favore l'introduzione della programmazione pluriennale nel regolamento modificato.

    2.9. Il Comitato giudica in alcuni casi giustificato un incremento del contributo finanziario comunitario per elaborare studi e realizzare progetti conformemente al disposto dell'Articolo 4 della proposta di regolamento.

    2.10. Il Comitato ritiene che il principio di partecipazioni pubblico/privato (PPP) non sia stato sviluppato a sufficienza e che sia, in certi casi, giustificato incrementare il numero di progetti di cofinanziamento tra operatori pubblici e privati.

    3. Modifiche proposte

    3.1. Uno degli obiettivi primari della modifica è attingere all'esperienza che la Commissione, gli Stati membri e gli operatori privati hanno maturato per migliorare, semplificare e adattare l'applicazione del regolamento, ove ciò risulti giustificato.

    3.2. Programmazione pluriennale indicativa

    3.2.1. Forte dell'esperienza acquisita, la Commissione ritiene giustificato sviluppare una nuova strategia che si estenda lungo l'arco di vari anni, da realizzare tramite l'introduzione di programmi indicativi pluriennali per taluni settori o campi (cfr. Articolo 5 bis).

    3.2.2. I progetti finanziati tramite gli stanziamenti previsti per le RTE, soprattutto nel settore dei trasporti, tendono ad avere dimensioni notevoli e a protrarsi nel tempo. Le autorità nazionali responsabili della programmazione infrastrutturale hanno a più riprese espresso l'augurio di poter disporre di una prospettiva a medio termine dei finanziamenti comunitari.

    3.2.3. Ciò è tanto più importante per i progetti finanziati dal settore privato o tramite PPP, dal momento che la predisposizione di pacchetti finanziari per questi progetti impone impegni irrevocabili a lungo termine da parte di tutti i partecipanti.

    3.2.4. La proposta consentirebbe di gestire il sostegno finanziario comunitario destinato a un progetto come se si trattasse di uno stanziamento unico pluriennale piuttosto che di una serie di proposte di progetto annuali.

    3.2.5. Ove appropriato, dovrebbe essere possibile gestire gli impegni di bilancio per i progetti a lungo termine secondo le modalità adottate per i fondi strutturali, vale a dire tramite dotazioni annuali in base alla decisione iniziale della Commissione che concede il contributo finanziario al progetto.

    3.2.6. Il Comitato ritiene che l'introduzione del «programma indicativo pluriennale» costituisca l'aspetto più importante della modifica e comporti grandi vantaggi per coloro che presentano domanda di contributo, agevolando, al tempo stesso, la gestione delle domande.

    3.2.7. Il Comitato giudica inoltre importante che la Commissione rifletta su come andrebbero consultati i gruppi d'interesse locali e regionali nella fase di programmazione.

    3.3. Forme e entità del contributo comunitario

    3.3.1. Dal 1995 ad oggi, la Commissione, gli Stati membri e i promotori del settore privato hanno chi vagliato, chi formulato 1 145 domande di contributo, per una cifra complessiva pari a 3 232 MECU. La Commissione e il comitato RTE hanno autorizzato 448 contributi, per un totale di 983 MECU. Nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni il contributo comunitario si è finora limitato agli studi.

    3.3.2. Forte dell'esperienza così maturata, la Commissione formula le seguenti proposte:

    «La partecipazione comunitaria prevista dal regolamento può superare il limite del 50 % specie per gli studi avviati su iniziativa della Commissione [cfr. Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)]».

    3.3.3. Viene soppressa la limitazione di cinque anni per le agevolazioni in conto interessi.

    3.3.4. È consentito il sostegno comunitario sotto forma di sovvenzioni o di partecipazione al capitale di rischio a fondi d'investimento o ad altri organismi finanziari volti in via prioritaria a fornire capitali di rischio ai progetti di RTE [cfr. Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)].

    3.3.5. La Commissione si adopererà per accrescere al massimo l'effetto moltiplicatore delle risorse finanziarie fornite in conformità del regolamento promuovendo il ricorso alle fonti private di finanziamento (Articolo 4, paragrafo 3).

    3.3.6. Il massimale del contributo comunitario viene portato dal 10 al 20 % del costo totale dell'investimento nel caso di progetti che riguardino più di uno Stato membro o che contribuiscano in forte misura a più ampi interessi transeuropei, compresi quelli rilevanti in termini ambientali (cfr. comma da aggiungere all'Articolo 5, paragrafo 3).

    3.3.7. Il Comitato fa peraltro notare che le varie parti delle reti presentano caratteristiche diverse e rivestono pertanto un interesse diverso per l'Unione, per gli Stati membri e in special modo gli enti locali e regionali. Un incremento del contributo comunitario fino al 20 % del costo totale dell'investimento appare del tutto giustificato nei casi in cui l'interesse dell'Unione sia particolarmente marcato, basti pensare al caso degli «anelli mancanti», cui spesso provvedono progetti transfrontalieri.

    3.3.8. Sovente i punti deboli delle RTE sono costituiti dagli assi congestionati presenti nelle regioni densamente popolate, in cui il traffico transeuropeo resta bloccato nelle file prodotte dal traffico regionale. In questi casi occorre separare il traffico in transito da quello locale tramite nuovi raccordi speciali, ad esempio tangenziali, o misure di regolamentazione. Il primo tipo di intervento risulta difficile da attuare nelle aree densamente popolate, dove i terreni ancora disponibili sono molto richiesti, in quanto tende ad essere sempre più costoso. Questi interventi destinati a canalizzare i diversi flussi di traffico sono spesso difficili da finanziare con i normali strumenti disponibili a livello nazionale o locale. Uno stimolo ulteriore sotto forma di contributo comunitario più elevato incrementerebbe le possibilità di individuare una formula di cofinanziamento a livello regionale per tali progetti. Il Comitato ritiene che questo genere di progetti potrebbe essere definito «di notevole interesse transeuropeo».

    3.3.9. Le infrastrutture delle reti transeuropee devono essere integrate dallo sviluppo di infrastrutture e sistemi di trasporto regionale e locale ad esse collegati, favorendo l'intermodalità e promuovendo i sistemi di trasporto pubblico sostenibili, efficaci e rispettosi dell'ambiente.

    3.3.10. Va evidenziata la legittima preoccupazione della Commissione di stabilire le condizioni migliori, che consentano di attirare capitale privato per finanziare le reti transeuropee.

    3.3.11. La situazione economica e finanziaria dei paesi dell'Unione ha imposto un calo del ritmo degli investimenti pubblici, ed il settore delle infrastrutture di trasporto è stato uno dei più colpiti. Ciononostante, accanto a questo declino degli investimenti pubblici, la circolazione ed il parco veicoli hanno continuato a crescere in misura notevole.

    3.3.12. Lo squilibrio fra domanda e offerta ha fatto sorgere ed aumentare le esternalità dei trasporti, in particolare i costi sociali prodotti dalla congestione del traffico, dall'impatto ambientale e dagli incidenti.

    3.3.13. Il dibattito attuale si configura pertanto nei seguenti termini: da un lato, la concorrenza e la coesione europea esigono reti di trasporto più articolate e migliori, che consentano di assorbire il traffico crescente e che agevolino la mobilità. Dall'altro, la tutela dell'ambiente impone limiti alle stesse reti, e rende più costosi gli investimenti necessari.

    3.3.14. Date queste due circostanze, e vista la necessità di aggiungere nuove risorse finanziarie con cui affrontare il deficit infrastrutturale, la soluzione che si intravede è per forza di cose quella di cercare nuove formule e sistemi di finanziamento più flessibili degli attuali, creando un quadro idoneo che stimoli la partecipazione del settore privato e la mobilitazione dei capitali.

    3.3.15. D'altra parte, il Comitato intende sottolineare che la relazione annessa al Regolamento (CE) n. 2236/95 contiene numerosi riferimenti agli obiettivi enunciati dall'articolo 129 B ed agli orientamenti del 129 C volti a contribuire alla realizzazione degli obiettivi contemplati negli articoli 7A e 130 A del Trattato sull'Unione europea. Nella proposta di regolamento invece una parte di tali riferimenti viene eliminata, mentre è interesse delle regioni, specialmente quelle periferiche, rurali e meno sviluppate, non perdere di vista tali orientamenti per valutare se la modifica proposta del regolamento sia coerente con il quadro stabilito dal Trattato sull'Unione europea.

    3.3.16. Il Comitato ritiene che il suo contributo alla coesione ed allo sviluppo armonioso ed equo delle regioni rappresenti un elemento essenziale delle reti transeuropee. Per tale motivo il regolamento proposto dovrà continuare a porsi l'obiettivo non solo di favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, ma anche l'accesso a tali reti nonché i collegamenti fra regioni insulari, fra le regioni senza sbocchi sul mare, quelle periferiche e, in generale quelle meno sviluppate.

    4. Altre modifiche

    4.1. Le altre modifiche - di tipo complementare e tecnico - consistono fondamentalmente nell'introduzione di determinate disposizioni finanziarie e procedurali, disposizioni riguardanti valutazione, supervisione, seguito, informazioni e pubblicità, compresa la presentazione di domande di contributi finanziari, per quanto concerne l'approvazione da parte degli Stati membri delle domande presentate dal settore privato.

    4.2. L'articolo 8 della proposta di regolamento, per esempio introduce infatti la possibilità che le domande di contributo siano presentate alla Commissione dalle imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati, con l'accordo dello Stato membro o di più Stati membri interessati.

    4.3. Il Comitato ritiene che questo articolo dovrebbe contenere un secondo comma in cui si preveda la possibilità che gli enti locali e regionali richiedano contributi finanziari per realizzare studi direttamente alla Commissione, senza obbligo di un accordo previo dello Stato membro. In tal modo si stabilirebbe una differenza di trattamento fra le domande per contributi per studi e quelle per contributi ai progetti. Mentre nel secondo caso si reputa necessario l'accordo dello Stato membro per la presentazione delle domande da parte dell'ente locale o regionale interessato, il Comitato ritiene che nel caso della promozione di studi gli enti locali e regionali debbano avere una maggiore autonomia. Da un lato, buona parte della pianificazione delle infrastrutture spetta alle amministrazioni locali e regionali, e dall'altra va rafforzata l'importanza e l'iniziativa delle regioni al momento di promuovere studi che possano influire sulle reti transeuropee, per cui risulta logico che le amministrazioni possano presentare domande di contributi per studi direttamente alla Commissione.

    4.4. In ogni caso, gli Stati membri verranno a conoscenza delle domande presentate dagli enti locali e regionali attraverso i rappresentanti del Comitato di cui all'articolo 17 del regolamento in vigore, ed esprimeranno la propria opinione in merito tramite il parere previsto all'articolo 17, paragrafo 3.

    5. Ampliamento dell'Unione

    5.1. L'ampliamento dell'Unione renderà necessarie ulteriori revisioni del regolamento, che non possono tuttavia essere già avviate in questa fase.

    5.2. Nella sua forma attuale, il regolamento consente già di fornire un contributo finanziario per i collegamenti con i paesi terzi.

    Bruxelles, 14 gennaio 1999.

    Il Presidente del Comitato delle regioni

    Manfred DAMMEYER

    () GU C 175 dell'8.6.1998, pag. 7.

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