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Document 51998AP0481

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento (COM(98)0135 C4- 0196/98 98/0092(CNS))(Procedura di consultazione)

    GU C 128 del 7.5.1999, p. 71–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998AP0481

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento (COM(98)0135 C4- 0196/98 98/0092(CNS))(Procedura di consultazione)

    Gazzetta ufficiale n. C 128 del 07/05/1999 pag. 0071


    A4-0481/98

    Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento (COM(98)0135) - C4-0196/98 - 98/0092(CNS))

    La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

    (Emendamento 50)

    Ottavo considerando

    >Testo originale>

    considerando che, in deroga ai requisiti generali di allevamento delle galline ovaiole, l'uso delle gabbie può continuare ad essere autorizzato a certe condizioni, incluso un miglioramento dei requisiti strutturali e di spazio;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che

    l'utilizzo di batterie dovrebbe essere gradualmente eliminato, viste le conclusioni del Comitato scientifico veterinario, secondo cui la mancanza di spazio e lo squallore delle gabbie attualmente utilizzate presentano gravi svantaggi intrinseci per il benessere delle ovaiole;

    (Emendamento 1)

    Considerando nono bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando altresì fondamentale tener conto in maniera equilibrata di tutti gli elementi, in particolare degli aspetti patologici nonché delle implicazioni socioeconomiche e ambientali;

    (Emendamento 2)

    Undicesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole prevede aiuti agli investimenti destinati alle aziende agricole;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole prevede aiuti agli investimenti destinati alle aziende agricole;

    che al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel corso dell'adeguamento ai nuovi requisiti previsti va introdotto un sistema supplementare di aiuti indipendente dalla produzione;

    (Emendamento 3)

    Dodicesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova stabilisce una serie di disposizioni generali per l'etichettatura delle uova e dei relativi imballaggi; che la Commissione intende presentare appropriate proposte di modifica del citato regolamento per introdurre l'etichettatura obbligatoria delle uova da tavola prodotte nella Comunità, con indicazione del sistema di allevamento, indicazione finora facoltativa;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova stabilisce una serie di disposizioni generali per l'etichettatura delle uova e dei relativi imballaggi; che la Commissione intende presentare appropriate proposte di modifica del citato regolamento per introdurre l'etichettatura obbligatoria delle uova da tavola

    e dei generi a base di uova prodotti nella Comunità, con indicazione del sistema di allevamento, indicazione finora facoltativa;

    (Emendamento 4)

    Considerando dodicesimo bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che in caso di ampliamento dell'Unione europea occorre garantire che il presente regolamento, al termine di periodi transitori adeguati e armonizzati, sia integralmente applicato nei paesi che aderiranno all'Unione;

    (Emendamento 5)

    Considerando dodicesimo ter (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che occorre avanzare adeguate proposte di modifica del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, per far sì che la produzione delle uova contenute nei prodotti a base di uova importati da paesi extracomunitari risponda alle norme minime vigenti nella Comunità in ordine alla protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento;

    (Emendamento 6)

    Considerando dodicesimo quater (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che la troncatura del becco è una mutilazione ammessa in determinati metodi di allevamento solo per un periodo limitato fino alla selezione di varietà di galline ovaiole meno aggressive, rendendo così superflua la troncatura del becco.

    (Emendamento 8)

    Articolo 2, punto 4

    >Testo originale>

    4) gabbia di batteria: uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4) gabbia

    convenzionale: uno spazio chiuso, non praticabile per l'uomo, destinato ad ospitare le galline ovaiole, con mangiatoia, abbeveratoio e zona per la deposizione delle uova;

    (Emendamento 9)

    Articolo 2, punto 5

    >Testo originale>

    5) gabbia attrezzata: una gabbia di batteria provvista di lettiera, posatoi e nido

    >Testo dopo la votazione del PE>

    5) gabbia attrezzata: una gabbia di

    deposizione provvista di lettiera, posatoi e nido

    (Emendamento 10)

    Articolo 2, punto 5 bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    5 bis) troncatura del becco: asportazione della punta della mandibola superiore e inferiore.

    (Emendamento 11)

    Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

    >Testo originale>

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i sistemi di allevamento di recente costruzione o ristrutturati e tutti i sistemi di allevamento di questo tipo messi in funzione per la prima volta soddisfino almeno i seguenti requisiti:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio

    2001, i sistemi di allevamento di recente costruzione o ristrutturati e tutti i sistemi di allevamento di questo tipo messi in funzione per la prima volta, ad eccezione di quelli già contemplati dalla direttiva 88/166/CEE, soddisfino almeno i seguenti requisiti:

    (Emendamento 12)

    Articolo 3 paragrafo 1, lettera a)

    >Testo originale>

    a) almeno un nido individuale, adatto alla deposizione delle uova, è previsto ogni 8 galline ovaiole o, in caso di nidi collettivi, almeno 1 m2 di spazio destinato a nido ogni 100 volatili. Se la dimensione del gruppo per unità è inferiore a 8 galline ovaiole, ogni unità deve disporre di un nido individuale;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) almeno un nido individuale, adatto alla deposizione delle uova, è previsto ogni

    6 galline ovaiole o, in caso di nidi collettivi, almeno 1 m2 di spazio destinato a nido ogni 100 volatili. Se la dimensione del gruppo per unità è inferiore a 6 galline ovaiole, ogni unità deve disporre di un nido individuale; i nidi devono disporre di lettiera o di rivestimenti morbidi di fibre sintetiche o di materiale elastico profilato; per i nidi individuali sono possibili anche bacinelle di plastica; onde evitare eventuale sporcizia sulle uova, le nicchie o le superfici dei nidi devono poter essere isolate;

    (Emendamenti 13 e 63)

    Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

    >Testo originale>

    b) tutte le galline devono disporre di posatoi appropriati, disposti ad almeno 10 cm dal pavimento o dalla parete inferiore, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 15 cm di spazio per volatile. La distanza orizzontale fra posatoi non deve essere superiore a 1 m;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    b) tutte le galline devono disporre di posatoi appropriati, disposti ad almeno 10 cm dal pavimento o dal

    ripiano intermedio, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 18 cm di spazio per volatile. La distanza orizzontale fra posatoi non deve essere superiore a 1 m;

    (Emendamento 14)

    Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

    >Testo originale>

    c) gli animali dispongono di una lettiera che consente loro di fare il bagno di sabbia;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) almeno un terzo della superficie utile deve essere ricoperto da una lettiera in modo da consentire agli animali di becchettare, razzolare e fare il bagno di sabbia. La lettiera deve essere mantenuta allo stato friabile;

    (Emendamento 15)

    Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

    >Testo originale>

    e) in caso di utilizzazione di abbeveratoi continui, ogni animale deve potervi accedere su una lunghezza di almeno 10 cm. In caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta è prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 volatili. Se del gruppo fanno parte meno di 10 animali, almeno due tatterelle o due coppette devono essere raggiungibili da tale gruppo di animali.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    e) in caso di utilizzazione di abbeveratoi continui, ogni animale deve potervi accedere su una lunghezza di almeno

    3 cm,. in caso di abbeveratoi circolari di almeno 1,5 cm. In caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta è prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 volatili. Se del gruppo fanno parte meno di 10 animali, almeno due tatterelle o due coppette devono essere raggiungibili da tale gruppo di animali.

    (Emendamento 16)

    Articolo 3, paragrafo 2, frase introduttiva

    >Testo originale>

    2. Nei sistemi di allevamento che consentono agli animali di muoversi liberamente fra i diversi livelli o nei sistemi di allevamento con un unico livello, oltre ai requisiti del paragrafo 1 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni supplementari:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Nei sistemi di allevamento che consentono agli animali di muoversi liberamente fra i diversi livelli oltre ai requisiti del paragrafo 1 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni supplementari:

    (Emendamento 17)

    Articolo 3, paragrafo 2, lettera -a) (nuova)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -a) il numero di galline nel pollaio non deve superare le 20 unità per m2 e la superficie occupata dai nidi non viene considerata parte della superficie del pollaio;

    (Emendamento 18)

    Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

    >Testo originale>

    a) nei sistemi di allevamento su più livelli, l'altezza minima fra i vari livelli deve essere di 50 cm;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) l'altezza minima fra i vari livelli deve essere di 50 cm;

    (Emendamento 19)

    Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

    >Testo originale>

    d) almeno la metà della superficie del pavimento deve essere coperta dalla lettiera. La lettiera deve essere mantenuta allo stato friabile in modo da consentire agli animali di becchettare, razzolare e fare il bagno di sabbia.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    d) almeno

    un terzo della superficie del pollaio deve essere coperto dalla lettiera;

    (Emendamento 20)

    Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2 bis. Nei sistemi con un unico livello utilizzabile per gli animali

    a) sono consentite deroghe al disposto del paragrafo 1, lettera b);

    b) fatto salvo il disposto del paragrafo 2, lettere da b) a d), il limite di densità di 7 galline per m2 non può essere superato e la superficie destinata a nido non viene calcolata nella superficie del pollaio;

    (Emendamento 21)

    Articolo 3, paragrafo 3, lettera -a) (nuova)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -a) ogni gallina dispone di almeno 800 cm2 di superficie della gabbia, misurata su un piano orizzontale, utilizzabile senza limitazioni;

    (Emendamento 22)

    Articolo 3, paragrafo 3, lettera a bis) (nuova)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a bis) le gabbie sono provviste di un'apertura completa nella parte anteriore o di un'apertura equivalente su un altro lato della gabbia stessa per evitare che i volatili possano ferirsi;

    (Emendamento 23)

    Articolo 3, paragrafo 3, lettera a ter) (nuova)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a ter) le file di gabbie sono separate da passaggi di larghezza minima di 1 m per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili;

    (Emendamento 62)

    Articolo 3, paragrafo 4

    >Testo originale>

    4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle lettere a) e c) del paragrafo 1 per consentire l'impiego di gabbie di batteria a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    L'uso di gabbie di batteria non è più permesso dal 1° gennaio 2009.

    >Testo originale>

    a) ogni gallina dispone di almeno 800 cm2 di superficie della gabbia, misurata su un piano orizzontale, utilizzabile senza limitazioni;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    b) le gabbie hanno un'altezza minima di 50 cm in ciascun punto;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    c) le gabbie sono provviste di strumenti per accorciare le unghie riconosciuti dalle autorità competenti e di posatoi appropriati;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    d) le gabbie sono provviste di un'apertura completa nella parte anteriore o di un'apertura equivalente su un altro lato della gabbia stessa per evitare che i volatili possano ferirsi;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    e) le file di gabbie sono separate da passaggi di larghezza minima di 1 m per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    f) La pendenza del pavimento non deve superare il 14% ovvero 8°. In caso di pavimenti diversi di quelli provvisti di rete metallica rettangolare, gli Stati membri possono autorizzare pendenze superiori;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    >Testo originale>

    g) il becco dei volatili non deve essere troncato.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (Emendamento 32)

    Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

    >Testo originale>

    1. Gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre 2008, l'impiego di gabbie di batteria in funzione al 1° gennaio 1999 e che non hanno più di 10 anni a condizione che dette gabbie soddisfino almeno i seguenti requisiti:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre

    2010, l'impiego di gabbie convenzionali in funzione al 1° gennaio 2001 e che non hanno più di 10 anni a condizione che dette gabbie soddisfino almeno i seguenti requisiti:

    (Emendamento 33)

    Articolo 4, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. La gabbie di batteria in funzione da oltre 10 anni alla data del 1° gennaio 1999 possono essere autorizzate dalle autorità competenti secondo i casi e per un periodo che comunque non può superare il 31 dicembre 2003 e a condizione che soddisfino almeno i requisiti di cui al paragrafo 1.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. La gabbie

    convenzionali in funzione da oltre 10 anni alla data del 1° gennaio 2001 possono essere autorizzate dalle autorità competenti secondo i casi e per un periodo che comunque non può superare il 31 dicembre 2005 e a condizione che soddisfino almeno i requisiti di cui al paragrafo 1.

    (Emendamento 34)

    Articolo 4, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2004, lo spazio prescritto per ovaiola di cui al paragrafo 1 lettera a) del presente articolo sarà portato ad almeno 550 cm2 per ovaiola.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio

    2006, lo spazio prescritto per ovaiola di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sarà portato ad almeno 550 cm2 per ovaiola.

    (Emendamento 35)

    Articolo 6, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. Ogni due anni, anteriormente all'ultimo giorno lavorativo del mese di aprile e per la prima volta anteriormente al 30 aprile 2001, gli Stati membri informano la Commissione dei risultati delle ispezioni effettuate nel corso dei due anni precedenti conformemente al disposto del presente articolo, incluso il numero di ispezioni effettuate in relazione al numero di allevamenti in funzione sul loro territorio.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Ogni due anni, anteriormente all'ultimo giorno lavorativo del mese di aprile e per la prima volta anteriormente al 30 aprile

    2003, gli Stati membri informano la Commissione dei risultati delle ispezioni effettuate nel corso dei due anni precedenti conformemente al disposto del presente articolo, incluso il numero di ispezioni effettuate in relazione al numero di allevamenti in funzione sul loro territorio. Tale rendiconto deve essere accessibile al pubblico.

    (Emendamento 36)

    Articolo 7, primo comma

    >Testo originale>

    Esperti veterinari della Commissione possono effettuare, se necessario, per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, e di concerto con le autorità competenti, controlli in loco. In tal caso i controllori devono prendere essi stessi tutte le misure igieniche apposite per escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Esperti veterinari della Commissione

    effettuano, per garantire il rispetto e l'applicazione uniforme della presente direttiva da parte degli Stati membri, di concerto con le autorità competenti, controlli in loco regolari e adeguati. In tal caso i controllori devono prendere essi stessi tutte le misure igieniche apposite per escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie. La Commissione elabora relazioni regolari sui risultati delle ispezioni. Dette relazioni sono trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo e sono accessibili al pubblico.

    (Emendamento 70)

    Articolo 7 bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 7 bis

    Al fine di evitare distorsioni della concorrenza in sede di adeguamento alle nuove norme necessarie, così come per promuovere una rapida conversione a un metodo di produzione più rispettoso degli animali, la Commissione presenta, sulla scorta di una relazione, una proposta concernente un sistema integrativo di sovvenzioni che sia svincolato dalla produzione, abbia una durata limitata nel tempo nonché carattere degressivo e soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

    - non comportare un aumento della produzione complessiva di una regione;

    - non comportare un aumento della produzione di un'azienda.

    (Emendamento 38)

    Articolo 7 ter (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 7 ter

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Per le importazioni da paesi terzi è richiesto il rispetto degli stessi requisiti in materia di protezione degli animali, norme veterinarie e norme igieniche. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

    (Emendamenti 39 e 65)

    Articolo 9, primo comma

    >Testo originale>

    Non oltre il 1° gennaio 2006, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione, elaborata sulla scorta del parere del comitato scientifico veterinario, sui sistemi di allevamento che rispettano i requisiti del benessere delle galline ovaiole sul piano patologico, zootecnico, fisiologico, del trattamento e sugli eventuali effetti socioeconomici dei vari sistemi, unitamente a proposte appropriate intese ad eliminare progressivamente i sistemi di allevamento che non rispettano i requisiti predetti.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Non oltre il 1° gennaio

    2008, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione, elaborata sulla scorta del parere del comitato scientifico veterinario, sui sistemi di allevamento che rispettano i requisiti del benessere delle galline ovaiole sul piano patologico, zootecnico, fisiologico, del trattamento e sugli eventuali effetti socioeconomici dei vari sistemi, unitamente a proposte appropriate intese ad eliminare progressivamente i sistemi di allevamento che non rispettano i requisiti predetti e volte altresì ad incentivare sistemi di allevamento alternativi all'aria aperta con possibilità di movimento.

    (Emendamento 40)

    Articolo 10

    >Testo originale>

    La direttiva 88/166/CEE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1999.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    La direttiva 88/166/CEE è abrogata con effetto dal 1° gennaio

    2001.

    (Emendamento 41)

    Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

    >Testo originale>

    1. Gli Stati membri mettono in vigore e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Gli Stati membri mettono in vigore e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio

    2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    (Emendamento 42)

    Allegato, punto 3

    >Testo originale>

    3. L'isolazione, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio devono assicurare che la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione dei gas siano mantenute entro limiti non nocivi per i volatili.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. L'isolazione, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio devono assicurare che la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione dei gas siano mantenute entro limiti non nocivi per i volatili

    e per le persone che vi lavorano.

    (Emendamento 43)

    Allegato, punto 5, primo capoverso

    >Testo originale>

    5. I volatili non devono essere teunti permanentemente al buio. Per tener conto delle loro esigenze comportamentali e fisiologiche occorre prevedere, tenuto conto delle diverse condizioni climatiche nei vari Stati membri, un'illuminazione appropriata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere in funzione per una durata pari alla durata d'illuminazione naturale normalmente disponibile fra le 9 e le 17. Inoltre, deve essere sempre disponibile un sistema di illuminazione appropriato (fisso o mobile) d'intensità sufficiente per consentire di ispezionare gli

    >Testo dopo la votazione del PE>

    5. I volatili non devono essere teunti permanentemente al buio. Per tener conto delle loro esigenze comportamentali e fisiologiche occorre prevedere, tenuto conto delle diverse condizioni climatiche nei vari Stati membri, un'illuminazione appropriata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere in funzione per una durata pari alla durata d'illuminazione naturale normalmente disponibile fra le 9 e le 17. Inoltre, deve essere sempre disponibile un sistema di illuminazione appropriato (fisso o mobile) d'intensità

    >Testo originale>

    animali in qualsiasi momento. Tuttavia, negli allevamenti che utilizzano sistemi di illuminazione artificiale, il pollame deve disporre ogni giorno di un periodo di riposo durante il quale l'intensità della luce va ridotta in modo tale da consentire ai volatili di riposarsi.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    sufficiente per consentire di ispezionare gli animali in qualsiasi momento. L'intensità della luce deve essere pari ad almeno 20 Lux, misurati a livello degli occhi degli animali Tuttavia, negli allevamenti che utilizzano sistemi di illuminazione artificiale, il pollame deve disporre ogni giorno di un periodo di riposo durante il quale l'intensità della luce va ridotta in modo tale da consentire ai volatili di riposarsi.

    (Emendamento 44)

    Allegato, punto 5, secondo comma

    >Testo originale>

    Nelle gabbie a terra l'intensità della luce deve essere costante

    >Testo dopo la votazione del PE>

    soppresso

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento (COM(98)0135 - C4-0196/98 - 98/0092(CNS))(Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0135 - 98/0092(CNS) ((GU C 123 del 22.4.1998, pag. 15.)),

    - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0196/98),

    - visto l'articolo 58 del suo regolamento,

    - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0481/98),

    1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

    2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

    4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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