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Document 51998AP0011
Decision on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council Directive concerning the placing of biocidal products on the market (C4-0679/97 00/0465(COD))
Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (C4-0679/97 00/0465(COD))
Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (C4-0679/97 00/0465(COD))
GU C 34 del 2.2.1998, p. 69
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (C4-0679/97 00/0465(COD))
Gazzetta ufficiale n. C 034 del 02/02/1998 pag. 0069
A4-0011/98 Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (C4-0679/97 - 00/0465(COD)) (Procedura di codecisione: terza lettura) Il Parlamento europeo, - visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le dichiarazioni della Commissione (C4-0679/97 - 00/0465(COD)), - visto il suo parere in prima lettura ((GU C 141 del 13.5.1996, pag. 176.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(93)0351 ((GU C 239 del 3.9.1993, pag. 3; GU C 261 del 6.10.1995, pag. 5.)), - vista la sua decisione concernente la posizione comune ((GU C 167 del 2.6.1997, pag. 24.)), - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(97)0331 - C4-0325/97)), - visto l'articolo 189 B, paragrafo 5, del trattato CE, - visto l'articolo 77, paragrafo 2, del suo regolamento, - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione, (A4- 0011/98), 1. approva il progetto comune; 2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE; 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.