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Document 51998AC1145

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla Comunicazione della Commissione «Piano d'azione contro il razzismo»

GU C 407 del 28.12.1998, p. 183–187 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AC1145

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla Comunicazione della Commissione «Piano d'azione contro il razzismo»

Gazzetta ufficiale n. C 407 del 28/12/1998 pag. 0183 - 0187


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla Comunicazione della Commissione «Piano d'azione contro il razzismo»

(98/C 407/29)

La Commissione europea, in data 1° aprile 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla propria comunicazione di cui sopra.

La Sezione «Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Koryfidis, in data 16 luglio 1998.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 10 settembre, nel corso della 357a sessione plenaria, con 77 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Premessa

1.1. Il Comitato economico e sociale constata con rammarico che i fenomeni di razzismo nell'Unione europea si sono intensificati nonostante le dichiarazioni e le relative azioni avviate recentemente. Inoltre, tali fenomeni, in quanto comportamenti specifici individuali o collettivi, sono più fortemente ideologizzati e, al tempo stesso, hanno di solito connotazioni politiche.

1.2. Il Comitato è dell'avviso che tale situazione presenti rischi particolarmente gravi per le prospettive dell'Unione europea e dell'Europa nel suo complesso. Tali rischi, che riguardano sia gli aspetti sociali ed economici dell'UE sia, in ultima analisi, anche la sua stessa sopravvivenza come entità, devono essere uno stimolo per trovare da parte dei cittadini europei, degli enti locali, degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea, un approccio politico e una soluzione del problema di diversa portata, forma e qualità.

1.3. Il Comitato ritiene che una posizione ed un'azione politica di questo genere siano necessarie anche perché le idee e i comportamenti razzisti sono in palese contrasto con la dimensione antropocentrica della cultura europea. Sono, inoltre, in antitesi con la visione che è propria all'integrazione europea, cioè con quel grande impegno post-bellico di tutti gli Europei di superare le contrapposizioni interne e costruire l'Europa democratica, plurietnica e multiculturale della cooperazione e del progresso.

1.4. In tale contesto, il Comitato esprime la sua viva preoccupazione e invita tutti i cittadini europei democratici, tutte le associazioni di carattere sociale e tutti i poteri legalmente costituiti a partecipare alla lotta contro il razzismo. Invita, inoltre, le istituzioni dell'UE ed in particolare la Commissione e l'Osservatorio ad assumersi l'importante onere di centralizzare e concertare tutti i propri sforzi in materia.

2. Introduzione

2.1. Nel dicembre 1995, la Commissione presenta una Comunicazione sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, nonché una proposta di decisione del Consiglio per dichiarare il 1997 «Anno europeo di lotta contro il razzismo» ().

2.1.1. Secondo la Commissione, la suddetta Comunicazione aveva l'obiettivo primario di presentare e sviluppare la propria partecipazione alla lotta contro questo tipo di fenomeni e di problemi sociali che si sono aggravati a partire dalla metà degli anni '80. Il documento in parola esponeva anche le azioni specifiche che la Commissione intendeva intraprendere in questo settore negli anni seguenti, nonché un progetto di decisione del Consiglio di dichiarare il 1997 anno di lotta contro il razzismo.

2.1.2. L'azione della Commissione in materia di lotta contro il razzismo si ispira ai seguenti principi:

- «la lotta contro il razzismo richiede la collaborazione di tutte le parti interessate»;

- «l'obiettivo principale di ogni strategia deve essere la prevenzione»;

- «le priorità devono essere stabilite sulla base della cooperazione»;

- «la Commissione osserverà scrupolosamente il principio della sussidiarietà nello sviluppo delle proprie attività in questo settore».

2.1.3. Tra gli obiettivi a medio termine della lotta contro i suddetti fenomeni, la Comunicazione della Commissione includeva segnatamente:

- la prevenzione dei comportamenti e della violenza razzisti, nonché l'individuazione e la repressione dei reati di razzismo;

- l'instaurazione dei presupposti per incoraggiare l'integrazione sociale di coloro che sono potenziali bersagli di atti di razzismo;

- la promozione di pari opportunità e la lotta contro le discriminazioni;

- l'ulteriore sviluppo della cooperazione internazionale;

- la risoluzione del problema di una legislazione a livello europeo.

2.1.4. Riguardo agli strumenti utilizzabili per sviluppare il proprio contributo alla lotta contro il razzismo, la Commissione indicava:

- il Fondo sociale europeo,

- gli strumenti esistenti nei settori dell'istruzione, della formazione e quelli destinati ai giovani,

- diversi progetti di azione sociale che prevedono la partecipazione di organizzazioni non governative e di associazioni di emigranti,

- un osservatorio europeo inteso a fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni in materia oggettive, affidabili e confrontabili,

- la proposta di decisione del Consiglio per dichiarare il 1997 «Anno europeo di lotta contro il razzismo».

2.2. Nel parere () sulla Comunicazione summenzionata, il Comitato affermava che la lotta contro tali fenomeni costituisce uno dei presupposti per la realizzazione degli obiettivi del Trattato e metteva in rilievo le considerazioni seguenti.

2.2.1. Il Comitato esprimeva il proprio sostegno alla comunicazione della Commissione e alla proposta, presentata dalla Commissione al Consiglio, di proclamare il 1997 «Anno europeo contro il razzismo».

2.2.2. Dando il proprio sostegno alla Comunicazione, il Comitato sottoponeva, tra l'altro, all'attenzione della Commissione: il proprio approccio specifico, storico e scientifico, alle cause, all'ampiezza e ai limiti del fenomeno, nonché alle condizioni che ne incoraggiano o ne inibiscono lo sviluppo. Faceva presente, inoltre, la necessità, per la Commissione, di definire i termini «razzismo», «xenofobia» e «antisemitismo» basandosi sui testi di riferimento e sulla terminologia di istituzioni ed organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e il Consiglio d'Europa. Chiedeva, infine, l'utilizzazione delle accezioni specifiche proposte dal Comitato per le nozioni di «minoranza etnica», «immigrato» e «lavoratore straniero».

2.2.3. In merito agli strumenti di lotta contro il razzismo, il Comitato insisteva particolarmente, nel parere, sul ruolo dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione di massa.

2.3. L'attuale Comunicazione della Commissione, che reca il titolo «Piano d'azione contro il razzismo», si inserisce nella linea dell'analogo documento del 1995 sul razzismo. Essa espone il piano d'azione con cui la Commissione intende rilevare in modo globale la sfida del razzismo presente in tutto il territorio dell'Unione europea, facendo perno sui risultati dell'anno europeo contro il razzismo e nel contesto delle nuove condizioni create specificatamente dalla clausola sulla lotta contro la discriminazione, inclusa nel Trattato di Amsterdam, e dall'istituzione dell'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia.

2.3.1. Nel contesto suddetto e conformemente al tenore della Comunicazione, il piano d'azione metterà insieme tutte le parti interessate e creerà le condizioni favorevoli alla creazione, nell'ambito dell'Unione europea, di forme di cooperazione contro il razzismo.

2.3.2. Il piano d'azione, che comprende quattro aspetti e la cui attuazione è prevista a medio termine, pone in particolare rilievo la necessità di realizzare partenariati a tutti i livelli, la promozione dell'ideale della molteplicità e della pluralità e lo sviluppo di nuovi modelli da diffondere ed utilizzare in tutta l'Unione europea. I quattro campi di azione sono:

- aprire la via a nuove iniziative legislative,

- integrare la lotta contro il razzismo in tutte le politiche,

- elaborare e scambiare nuovi modelli,

- rafforzare le azioni di informazione e di comunicazione.

3. Osservazioni di carattere generale

3.1. Dopo l'adozione, nel gennaio del 1986, da parte del Parlamento europeo della prima relazione della commissione d'inchiesta sulla crescita del razzismo e del fascismo in Europa (relazione Evrigenis) e fino alla presente Comunicazione della Commissione, la battaglia antirazzista condotta a livello dell'Unione europea ha attraversato molte fasi ed è stata significativa. Le principali tappe di questo cammino sono state:

- la dichiarazione congiunta contro il razzismo e la xenofobia emessa dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 1986,

- l'adozione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori avvenuta nel 1989 da parte di 11 capi di Stato e di governo degli Stati membri,

- le risoluzioni adottate in materia, tra il 1990 e il 1995, dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni, nonché dalle organizzazioni rappresentative delle parti sociali (ad esempio a Firenze, nel 1995),

- la creazione, decisa dal Consiglio europeo di Corfù (24-25 giugno 1994), della commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia,

- la Comunicazione della Commissione del 1995, la sua la proposta di dichiarare il 1997 Anno europeo contro il razzismo, e le azioni in questo settore sviluppate nel corso di tale Anno,

- la proposta di creare un osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia (),

- il Trattato di Amsterdam e la clausola generale contro la discriminazione in esso inserita,

- il presente piano d'azione contro il razzismo.

3.2. Nonostante tutto ciò, il Comitato ritiene che la lotta contro il razzismo non abbia prodotto, a tutt'oggi, all'interno della Comunità, risultati sufficienti né corrispondenti alle previsioni.

3.3. In tale contesto, il Comitato accoglie con soddisfazione la Comunicazione presentata dalla Commissione e le tesi di quest'ultima sullo sviluppo di un nuovo piano d'azione per riorganizzare e sostenere le forze che lottano contro il razzismo.

3.4. Il Comitato approva anche i settori di azione previsti dal piano, il metodo di lavoro e le azioni concernenti le iniziative legislative e l'integrazione della lotta contro il razzismo in tutte le politiche principali.

3.4.1. Per quanto riguarda il collegamento della lotta antirazzismo con le politiche comunitarie più importanti, il Comitato si sofferma in particolare su quelle relative all'occupazione, all'istruzione e alla formazione e su tutto ciò che riguarda la società dell'informazione e i mezzi di comunicazione di massa. A tale scopo ribadisce le proposte da esso presentate alla Commissione e che riguardano l'occupazione, l'istruzione e la formazione, e la società dell'informazione ().

3.4.2. Il Comitato rileva inoltre che il buon esito degli sforzi mirati all'inserimento politico delle vittime potenziali del razzismo condurrebbe ad una partecipazione più effettiva di questi soggetti nell'ambito dei centri decisionali e, conseguentemente, ad una maggiore solidarietà politica nei loro confronti. Pertanto chiede alla Commissione di sostenere a livello locale e regionale iniziative di questo genere.

3.5. Il Comitato considera la funzione dell'Osservatorio europeo sui fenomeni di razzismo e di xenofobia particolarmente rilevante nella lotta contro il razzismo (). E per questo motivo chiede che vengano accelerate le procedure per la realizzazione dei presupposti necessari al funzionamento efficace di questo strumento.

3.5.1. Inoltre, e affinché il suddetto osservatorio possa operare efficacemente, il Comitato chiede che esso venga collegato con centri omologhi o relativi centri istituzionali di altra forma negli Stati membri.

3.6. Inoltre, il Comitato annette grande importanza al fatto che si acquisisca una conoscenza quanto più possibile affidabile del grado di tolleranza o di rifiuto della discriminazione da parte della società europea, così come delle cause che conducono a tali risultati. Esso ribadisce, quindi, la speranza che vengano svolte inchieste in materia ampie e frequenti quanto più possibile.

3.7. Il Comitato è dell'avviso che si dovrà attuare una strategia unica per combattere, da un lato, le cause sociali e i processi che sono all'origine dei comportamenti razzisti e, dall'altro, le manifestazioni propriamente dette di comportamento razzista. In ogni caso, il Comitato ritiene che il primo obbligo delle democrazie e della società europee consista nel riconoscere - o nel continuare a riconoscere - socialmente inaccettabili i fenomeni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo e, più in generale, qualsiasi politica discriminatoria all'interno della Comunità. Pertanto, il Comitato prende posizione, senza alcuna riserva, a favore di una forte legislazione europea contro le discriminazioni.

3.8. Il Comitato ritiene inoltre che, a causa dell'apertura delle frontiere e della mondializzazione, la «logica» e le pratiche discriminatorie non possano essere contrastate efficacemente in modo unilaterale ed entro determinati confini. Esso riconosce, quindi, particolare significato alla cooperazione della Commissione con le competenti organizzazioni internazionali e con quei paesi che dispongono di un'esperienza più specifica in materia.

3.9. Infine, il Comitato sostiene che politiche come quella della lotta alle discriminazioni sono collegate alla produttività, alla competitività e allo sviluppo, ed hanno ripercussioni notevoli, a medio e lungo termine, su tali fattori. Il Comitato chiede, di conseguenza, ai competenti organi comunitari di assicurare i finanziamenti necessari per un efficace sviluppo della politica europea contro le discriminazioni.

4. Osservazioni di carattere specifico

4.1. Il Comitato concorda sul metodo di lavoro proposto dalla Commissione per elaborare il piano d'azione contro il razzismo, nonché sull'utilizzazione dei rapporti e delle reti associative che sono stati sviluppati nel 1997. Considera, tuttavia, una sostanziale omissione da parte della Commissione il fatto che non abbia inserito la scuola e l'istruzione tra le parti associate allo sviluppo della politica comunitaria antirazzismo.

4.1.1. La scuola e l'istruzione sono, secondo l'opinione del Comitato, il terreno ed il livello dove può avere successo e risultati concreti di una politica antirazzista europea di tipo globale. Pertanto, esso invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e nel quadro della nuova concezione di dimensione europea dell'istruzione che comincia a formarsi, ad inserire in tale contesto la sua politica antirazzista nell'insegnamento.

4.1.2. Il suddetto inserimento nella prassi inoltre, comporta l'assunzione da parte della Commissione di iniziative per lo sviluppo di specifiche azioni concernenti le scuole, e più in generale gli istituti d'insegnamento, e la premiazione di quelle azioni che avranno i risultati migliori.

4.2. Il Comitato sostiene il disposto dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam contro le discriminazioni, giudicandolo un grande passo verso lo sviluppo della politica europea antirazzista. Contestualmente chiede di partecipare in concreto al dialogo in materia, che la Commissione è in procinto di avviare sul tema e, specificatamente, sul metodo e le sfere di applicazione delle disposizioni contro le discriminazioni.

4.3. Il Comitato concorda con la Commissione sulla proposta di integrare la lotta al razzismo nelle principali politiche comunitarie. L'occupazione e l'istruzione, la società dell'informazione e i mass media, la cultura e lo sport, nonché i settori della giustizia e degli affari interni, delle attività di ricerca, delle relazioni con l'estero ecc., sono le sfere nelle quali si manifestano comportamenti razzistici e dove si possono e si devono sviluppare le politiche antirazzismo.

4.3.1. Nondimeno, il Comitato si sofferma in particolare sulla necessità di conoscere le cause che fanno emergere e crescere i fenomeni del razzismo, della xenofobia, e dell'antisemitismo e sottolinea l'esigenza di un'indagine approfondita di tali fenomeni. Per seguire questa linea si dovrà valorizzare e sostenere il ruolo dell'Osservatorio.

4.3.2. Inoltre, il Comitato ritenendo che la responsabilità della lotta contro il razzismo appartenga non solo agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie ma anche ai governi degli Stati al di fuori dell'UE, rivolge la propria attenzione specificamente alle relazioni esterne della Comunità e alle modalità con cui quest'ultima le intrattiene. Il Comitato è dell'avviso che sia giustificato il rigore con cui la legislazione europea affronta le posizioni e la condotta dei governi degli Stati contrassegnati da latenti inclinazioni al razzismo o dalla mancanza di rispetto per i diritti umani e i principi democratici. Invita dunque la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione a continuare ad applicare esattamente le disposizioni previste, senza esitazioni, sospensioni o deroghe.

4.3.3. Il Comitato richiama l'attenzione sulla sua proposta di elaborare «una strategia europea per formare le forze di polizia in merito al problema della discriminazione, e corsi di formazione per mantenere l'ordine, in un'ottica di prevenzione e di reazione, contro la criminalità di matrice razzista. In quest'ordine di idee, il Comitato ritiene che sarebbe utile creare un corpo di polizia specifico.» ()

Il Comitato è dell'avviso che il mondo del lavoro sia il terreno più esposto alla discriminazione.

Pertanto, invita la Commissione, nel quadro del programma d'azione in via di sviluppo, a dare un maggior peso specifico a tale problema, seguendo il fenomeno attraverso l'osservatorio e con la protezione legislativa del diritto al lavoro per ogni cittadino europeo e per ogni persona che lavori legalmente nell'UE.

4.4. Secondo l'opinione del Comitato, la lotta contro il razzismo sarà valutata in base alla misura in cui rimangono inammissibili e condannabili a livello sociale le idee e i comportamenti razzisti. Perché ciò riesca, non basta soltanto intervenire a livello dell'istruzione e dei giovani. È indispensabile una continua e sistematica informazione dei cittadini europei su che cosa sia il razzismo e dove conduca. Per tale motivo il Comitato ritiene che una politica integrata dell'informazione e della comunicazione in questo campo, ben concepita e accettata dai cittadini, abbia la medesima importanza degli interventi relativi all'istruzione e ai giovani.

4.4.1. Tra le altre cose, una politica della comunicazione che produca messaggi positivi sulla pluralità o semplici ed intelligenti messaggi contro il razzismo, è una politica che offre risultati certamente positivi. Secondo l'opinione del Comitato, tuttavia, avrebbe risultati positivi anche una politica che denunciasse pubblicamente gravi e concrete manifestazioni di razzismo, oggettivamente accertate, o anche, al contrario, la divulgazione di modelli e comportamenti positivi. Questa linea d'azione potrebbe, ad esempio, avere successo se si segnalassero tali fatti e le misure assunte in merito nelle relazioni della Commissione.

4.5. Secondo il Comitato economico e sociale, un problema notevole ai fini dell'elaborazione di una politica europea antirazzista, globale ed integrata, è rappresentato dalle modalità di programmazione di quest'ultima e dalle dimensioni dei servizi comunitari che partecipano alla programmazione suddetta e alla conseguente realizzazione.

Sulla base di quanto già osservato, il Comitato ritiene che la programmazione della politica europea contro il razzismo da parte di una sola DG della Commissione europea ne riduca il potenziale e le possibilità di essere accettata. Per tale motivo esso invita la Commissione a rivedere la sua posizione e a procedere all'elaborazione e alla realizzazione del programma d'azione definitivo con la collaborazione di tutte le DG interessate.

Bruxelles, 10 settembre 1998.

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() COM(95) 653 def. (23.12.1995).

() GU C 204 del 15.7.1996.

() COM(96) 615 def.

() Cfr. il parere del CES: GU C 204 del 15.7.1996.

() Cfr. il parere del CES: GU C 158 del 26.5.1997.

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