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Document 51998AC0805

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi»

    GU C 235 del 27.7.1998, p. 78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998AC0805

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi»

    Gazzetta ufficiale n. C 235 del 27/07/1998 pag. 0078


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi» () (98/C 235/18)

    Il Consiglio, in data 6 aprile 1998, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Quevedo Rojo, in data 12 maggio 1998.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 maggio 1998, nel corso della 355a sessione plenaria, con 67 voti favorevoli, 11 contrari e 8 astensioni, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.0. Le proposte di modifica dei regolamenti delle OCM rientrano nella riforma della PAC contemplata da Agenda 2000. Le maggiori spese del FEAOG nel contesto dei mercati riguardano gli aiuti ai tre principali gruppi di prodotti continentali (cerali-oleaginose-proteiche, latte e carni bovine). Questi tre gruppi, che assorbono i due terzi delle spese totali del FEAOG, sono passati dal 63,7 % nel 1986 al 67,2 % nel 1996. Per tutta l'esistenza della PAC, le eccedenze sono state tradizionalmente imputabili a detti prodotti. A titolo comparativo, i tre principali prodotti mediterranei (vino, olio d'oliva e tabacco) rappresentano solo il 10 % delle spese complessive del FEAOG e nel periodo di riferimento sono passati dal 13 % (1986) al 9,8 % (1996).

    1.0.1. Le OCM dei prodotti mediterranei devono tener conto del fatto che questi hanno, in percentuale, un impatto sulla creazione di posti di lavoro superiore a quello dei prodotti continentali. Giova rilevare che per i prodotti mediterranei si sono seguite procedure d'urgenza nella modifica delle OCM , procedure che risultano discriminatorie rispetto a quelle applicate ai prodotti continentali, sia per la mancata consultazione dei rappresentanti socioeconomici abituali, sia per la perentorietà delle decisioni.

    1.1. Caratteristiche della proposta della Commissione

    1.1.1. Una riforma in due fasi, di cui la prima (periodo transitorio) per le campagne dal 1998/1999 al 2000/2001, e la seconda a partire dal 1° novembre 2001.

    1.1.1.1. Prima fase:

    - Incremento del quantitativo massimo garantito da 1 350 000 t a 1 562 000 t.

    - Ripartizione del quantitativo massimo garantito in quantitativi nazionali, nel seguente modo:

    Spagna 625 210 t (40.0160 %)

    Francia 3 065 t (0.1962 %)

    Grecia 389 038 t (24.9000 %)

    Italia 501 175 t (32.0770 %)

    Portogallo 43 915 t (2.8107 %) - Soppressione dell'aiuto al consumo.

    - Soppressione dell'aiuto ai piccoli produttori.

    - Soppressione del regime di intervento e sostituzione con un regime di ammasso privato.

    - Fissazione del 1° maggio 1998 come data limite per i nuovi oliveti con diritto ad aiuto anche se, eccezionalmente, occorrerà tener conto degli impianti successivi a tale data compresi nei programmi di rinnovo degli oliveti previsti dalla Commissione.

    1.1.1.2. Seconda fase:

    - Costituzione di una banca dati affidabile su superfici, numero di alberi e produzioni in modo da progettare la seconda fase.

    - Dichiarazione della necessità di misure intese a migliorare la qualità e a promuovere i prodotti, senza concretarle, né preventivarle.

    - Il divieto di effettuare miscele continua a non essere previsto.

    - Annullamento delle disposizioni relative agli aiuti ed ai meccanismi di regolazione del mercato previsti dal Regolamento n. 136/66/CEE che istituisce l'OCM nel settore dei grassi a partire dal 1° novembre 2001.

    2. Osservazioni generali

    2.1. Una riforma in due tappe

    2.1.1. La prima fase rappresenta un'autentica riforma, il cui senso non coincide necessariamente con quello della seconda fase. La ragione fondamentale di questo stratagemma è l'assenza di dati affidabili che consentano di elaborare una vera riforma entro il 1° novembre 2001. Si punta così verso una riforma immediata ignorando le ripercussioni di tale cambiamento, in aperta contraddizione con la conclusione n. 1 del parere del Comitato CES (600/97) e con la risoluzione del Parlamento.

    2.1.2. Tale urgenza sembra essere giustificata dal timore di creare eccedenze strutturali. Tuttavia, durante la campagna 1996/1997, in cui la produzione mondiale ha raggiunto il massimo storico, non si sono registrate eccedenze.

    2.1.3. D'altra parte, la creazione di uno stabilizzatore, consistente nel limitare gli impianti di olivi aventi diritto ad aiuti a quelli già esistenti il 1° maggio 1998, rimuove il rischio di eccedenze rispetto alla capacità produttiva degli oliveti attualmente esistenti e a un loro eventuale rinnovo.

    2.1.4. Un altro motivo per applicare urgentemente la riforma potrebbe essere quello di cercare di garantire le quote di alcuni paesi produttori rispetto ad altri, data la disparità degli sforzi di investimento e di innovazione compiuti nel settore oleicolo nei diversi Stati membri come conseguenza della stessa dinamica del mercato e dell'OCM.

    2.1.5. In definitiva, l'applicazione della prima fase della riforma, impropriamente denominata fase transitoria, non è giustificata fintantoché non si dispone della banca dati affidabile, costituita dallo schedario oleicolo, come evidenziato dalla stessa Commissione e dalla Corte dei conti.

    2.1.6. I dati contenuti nello schedario oleicolo potrebbero indurre a stabilire criteri e meccanismi diversi nella seconda fase della riforma. Tale situazione sarebbe negativa e rischierebbe di disorientare il settore.

    2.2. Un quantitativo massimo garantito insufficiente ed una ripartizione inesatta e discriminatoria secondo i quantitativi nazionali garantiti

    2.2.1. Il quantitativo massimo garantito passa a 1 562 400 t, cifra inferiore al consumo comunitario nel 1996/1997 (1 657 000 t secondo la relazione del Parlamento europeo) ed alle previsioni di consumo dei prossimi anni in seguito al calo dei prezzi di mercato.

    2.2.2. Il periodo utilizzato per la determinazione del quantitativo massimo garantito e dei quantitativi nazionali garantiti non è corretto ed è discriminatorio.

    2.2.3. Non è corretto dato il ciclo di riproduzione essenzialmente biennale dell'olivo; il periodo dovrebbe comprendere un numero di anni pari almeno a sei, in modo che, eliminando quelli di migliore e peggiore resa, resterebbero almeno quattro anni di riferimento, ovvero l'equivalente alla media di due cicli biennali standard.

    2.2.4. La scelta del periodo è inoltre discriminatoria poiché tali cifre dovrebbero essere riviste ogni anno in funzione delle campagne immediatamente precedenti e non essere fissate per l'intera durata del cosiddetto «periodo transitorio» sulla base dei dati del 1992/1993-1996/1997. I paesi che hanno investito maggiormente nel rinnovo delle colture e nell'innovazione tecnologica nel quadro dell'OCM in vigore sarebbero penalizzati proprio per aver puntato su qualità, rinnovo e innovazione.

    2.3. Una proposta prematura e incompleta

    2.3.1. La succitata assenza di una banca dati affidabili fa sì che la «fase transitoria» risulti elaborata in modo frettoloso, come rivelano le numerose carenze.

    2.3.2. La soppressione del regime di aiuti ai piccoli produttori va accompagnata da misure speciali che assicurino la sopravvivenza delle piccole e medie aziende, che in alcuni Stati membri rappresentano il 55 % dell'occupazione rurale e che svolgono un ruolo fondamentale nel radicamento della popolazione al territorio e nella tutela ambientale.

    2.3.3. Non viene neanche considerata la diversa produttività degli oliveti. Se esistono oliveti strutturalmente ed estremamente marginali (la cui produttività è inferiore a 1000 kg/ha), ne esistono anche di molto produttivi, capaci di produrre utili anche a prezzi di mercato. Tale variazione è continua, non si tratta di casi isolati. Per tale motivo, il riferimento alle superfici registrate al catasto di ogni azienda e alla quantità di prodotto consegnato e commercializzato da ciascuna impresa potrebbe consentire di stabilire le basi per una modulazione continua degli aiuti alla produzione a seconda della produttività, cosa che permetterebbe di mantenere in coltura gli oliveti marginali e rappresenterebbe uno stimolo ragionevole, ma non eccessivo, per il rinnovamento e l'innovazione.

    2.4. Soppressione ingiustificata dell'intervento

    2.4.1. La soppressione del regime di intervento può dar origine a movimenti speculativi. L'ammasso privato non garantisce l'approvvigionamento dei mercati né il mantenimento dei redditi degli agricoltori. La soppressione non è giustificata neanche dall'argomentazione secondo cui la produzione viene stimolata, limitando gli aiuti agli olivi piantati prima dallo scorso 1° maggio.

    2.4.2. Si dimentica che l'intervento permette di regolare i prezzi ed i mercati laddove necessario, circostanza che in passato si è rivelata molto utile e che non ha quasi comportato costi. Com'è noto, in questo settore la variazione delle rese da un anno all'altro può rappresentare un terzo della produzione media annuale, ragion per cui le scorte cui attingere fra una campagna sono indispensabili.

    2.5. Controllo inadeguato delle frodi

    2.5.1. Per ridurre le frodi, la proposta sopprime gli aiuti ai piccoli produttori e al consumo e delega le misure di controllo agli Stati membri dopo la definizione dei quantitativi nazionali garantiti. Tali misure sono insufficienti e rappresentano una rinuncia di responsabilità da parte della Commissione.

    2.5.2. Una possibilità di evitare le frodi potrebbe essere il controllo reale ed effettivo dell'olio prodotto nei frantoi e degli scambi commerciali. Il Comitato propone a questo scopo di procedere ad un controllo incrociato dei dati relativi al mosto oleoso in uscita dai frantoi con quelli sul mosto oleoso in entrata negli estrattori di olio di sansa. Il controllo fisico dell'olio d'oliva effettivamente prodotto e commercializzato è attuabile, andrebbe accompagnato da una semplificazione della gestione degli aiuti e consentirebbe inoltre la razionalizzazione della produzione e del mercato. Relativamente al controllo delle frodi, questa proposta risulterebbe complementare alla soppressione degli aiuti ai piccoli produttori e sostituirebbe il duplice controllo che avrebbero consentito gli aiuti al consumo, anch'essi aboliti.

    2.6. Promozione del consumo e miglioramento della qualità dell'olio d'oliva

    2.6.1. L'olio d'oliva rappresenta il 3 % della produzione ed il 3,5 % del consumo di oli vegetali. Non si sono finora registrate eccedenze strutturali. In numerosi paesi, compresi molti Stati dell'UE, il consumo è minimo.

    2.6.2. L'incremento del consumo registrato in paesi ad elevato tenore di vita in seguito alle campagne promozionali effettuate dal COI (Consiglio oleicolo internazionale) è stato spettacolare.

    2.6.3. Nel suo precedente parere, il CES raccomandava il finanziamento di tali campagne da parte dell'UE e rilevava l'inopportunità delle miscele, che in ogni caso dovrebbero essere almeno indicate nell'etichetta per evitare confusioni.

    2.6.4. La promozione del consumo di olio d'oliva di qualità attraverso campagne di promozione, eventualmente finanziate con la soppressione degli aiuti al consumo, potrebbe consentire di immettere sul mercato la produzione media annuale prevista per il 2005 dalla relazione del COI (1 962 000 t).

    2.7. Tutela ambientale

    2.7.1. In molte regioni dell'UE, il mantenimento dell'olivicoltura costituisce attualmente l'unica possibilità di evitare l'abbandono ed il relativo deterioramento ambientale, in particolare l'erosione. Giova tener presente che l'oliveto è il bosco produttivo dell'UE che separa le zone fertili.

    2.7.2. Gli oliveti impiantati su terreni fragili, che rappresentano un'elevata percentuale della superficie coltivata, richiedono misure specifiche che tengono conto del loro carattere marginale e delle loro fragilità, misure che non sono previste.

    2.7.3. La modulazione degli aiuti alla produzione potrebbe consentire agli oliveti marginali di godere un aiuto unitario (per kg d'olio prodotto e commercializzato) di molto superiore a quello che riceverebbe un oliveto sottoposto ad irrigazione, per il quale i costi di produzione possono essere compensati solo dai prezzi di mercato.

    3. Olive da tavola

    3.1. Il settore viene citato solo nella relazione introduttiva. Risulta indispensabile prendere in considerazione misure di sostegno per il suddetto settore, la cui sopravvivenza è in grave pericolo, e che rappresenta un'importante fonte di occupazione e una possibilità di diversificare la produzione degli oliveti.

    4. Conclusioni

    4.1. Leadership europea e Agenda 2000

    4.1.1. La situazione di leadership nella produzione e nel consumo dell'olio di oliva va mantenuta. Per tale motivo è essenziale che la proposta di riforma conti sull'appoggio di tutti i paesi produttori.

    4.1.2. Una proposta di riforma in questo senso è possibile se si seguono gli orientamenti della relazione del Parlamento europeo, che ha ottenuto l'appoggio unanime del settore oleicolo dell'UE. L'unità del settore oleicolo è fondamentale per mantenere la leadership.

    4.1.3. Gli orientamenti contenuti nella relazione del Parlamento possono essere finanziariamente utili. Appaiono pertinenti due meccanismi complementari: a) un eventuale aumento della datazione finanziaria per l'OCM dell'olio di oliva nel quadro dell'aumento previsto da Agenda 2000 per altri settori; b) una modulazione degli aiuti alla produzione, in funzione della produttività, che garantisca il reddito di tutti i produttori di olio e del mantenimento dell'occupazione.

    4.1.4. L'UE deve impegnarsi a fondo per mantenere la leadership della produzione, commercializzazione e innovazione in questo settore. Risultano pertanto irrinunciabili: a) una campagna di promozione dell'olio di oliva di qualità finanziata dall'UE e dalle organizzazioni di produttori riconosciute per aumentare il consumo fino ai livelli richiesti dalle previsioni di aumento della produzione; b) una difesa della qualità tramite il divieto di effettuare miscele, prevedendo il ricorso in giustizia per salvaguardare l'immagine del prodotto; c) un programma di R& S continuativo e specifico che assicuri il primato tecnologico.

    4.1.5. Fin dalla sua prima nota, la Commissione avverte l'olio di oliva come un potenziale pericolo e non come una realtà viva, con enormi possibilità, le cui qualità sono universalmente riconosciute ed il cui consumo va adeguatamente promosso. Le già citate caratteristiche del settore (principale fonte di occupazione in regioni europee dell'obiettivo 1, sistema agricolo sostenibile se si modula il sostegno con le risorse dell'OCM a oliveti di diversissima capacità produttiva, dinamismo del settore di produzione e di trasformazione che è stato oggetto negli ultimi anni di notevoli innovazioni tecniche, modo di vita ed elemento culturale radicato in vaste regioni del sud dell'Europa ecc.) rendono il suo futuro una sfida inevitabile per l'UE.

    4.1.6. La proposta della Commissione, pur presentando alcuni aspetti positivi rispetto alla nota del 1997, continua a non comprendere il settore. Laddove la Commissione identifica un problema, il settore vede possibilità di espansione grazie ad un'adeguata promozione del prodotto, il cui prezzo diventerà più abbordabile in conseguenza del prevedibile aumento dell'offerta. I vantaggi di ogni genere offerti attualmente dal settore (occupazionali, sociali, economici, ambientali, di leadership tecnologica ecc.) non vanno sprecati a causa di un approccio riduttivo e di un'urgenza ingiustificata, data la mancanza di una banca dati affidabile e visto che si tratta di un prodotto che non presenta eccedenze strutturali.

    5. Osservazioni specifiche

    5.1. Articolo 4

    Il Comitato ritiene non pertinente la modifica proposta dato che il meccanismo d'intervento va mantenuto nella sua forma attuale se si vuole tutelare la sopravvivenza dell'oliveto.

    5.2. Articolo 5

    Il Comitato accetta i quantitativi nazionali garantiti fissati da detto articolo a condizione che vengano modificati non appena la Commissione disponga dei dati reali su produzione, superficie e numero di olivi degli Stati membri. Tali cambiamenti vanno effettuati immediatamente, senza aspettare la conclusione del periodo transitorio.

    5.2.1. Il Comitato ritiene che il quantitativo massimo garantito dovrebbe essere pari al consumo comunitario totale più le esportazioni e meno le importazioni. Esso dovrebbe inoltre includere una quantità che garantisca la rotazione tra campagne consecutive. Tale quantità può approssimarsi alla cifra proposta anche dal Parlamento europeo.

    5.3. Articolo 11

    Il Comitato ritiene importante sottolineare il ruolo significativo dell'olio d'oliva nella prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle campagne di promozione previste in tale articolo. Evidenzia inoltre le economie di bilancio (spese di salute pubblica dell'UE), che comporta il consumo di olio d'oliva.

    Bruxelles, 28 maggio 1998.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Tom JENKINS

    () GU C 136 del 1.5.1998, pag. 20.

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