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Document 51998AC0798

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Il futuro del mercato dei prodotti della pesca nell'Unione europea: responsabilità, partenariato, competitività»

GU C 235 del 27.7.1998, p. 56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AC0798

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Il futuro del mercato dei prodotti della pesca nell'Unione europea: responsabilità, partenariato, competitività»

Gazzetta ufficiale n. C 235 del 27/07/1998 pag. 0056


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Il futuro del mercato dei prodotti della pesca nell'Unione europea: responsabilità, partenariato, competitività»

(98/C 235/12)

La Commissione, in data 22 dicembre 1997, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Chagas, in data 12 maggio 1998.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 maggio 1998, nel corso della 355a sessione plenaria, con 103 voti favorevoli e 6 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La Comunicazione della Commissione intende gettare le basi di un dibattito sulle modifiche da apportare all'organizzazione comune di mercato, sì da migliorare il funzionamento del mercato e adeguare tale aspetto della politica comune della pesca (PCP) agli sviluppi registrati nei mercati dei prodotti della pesca.

1.2. In un secondo momento, la Commissione dovrà presentare proposte volte a garantire un migliore funzionamento dell'OCM.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato accoglie con favore la presentazione della comunicazione sul futuro del mercato dei prodotti della pesca, e in particolare l'affermazione della Commissione secondo cui il documento sarà sottoposto a un vasto dibattito istituzionale e a un'ampia consultazione con i principali operatori del settore della pesca (armatori, lavoratori, industria, consumatori).

2.2. Il Comitato ricorda che l'OCM è stata istituita con il Regolamento (CEE) n. 2142/70 (), il quale ha tracciato i principi generali che regolano questo aspetto della politica comune della pesca, e che nel corso degli anni è stato adeguato in funzione dell'evolversi della situazione, l'ultima volta con il regolamento di base entrato in vigore il 1.1.1993 ().

2.3. L'OCM presenta molte analogie con la politica agricola comune PAC, alla quale del resto si ispira ampiamente, e di cui condivide alcuni obiettivi, quali la stabilizzazione dei mercati, la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti e un livello ragionevole dei prezzi. È inoltre improntata agli stessi principi della PAC, vale a dire l'unità dei mercati, la solidarietà finanziaria e la preferenza comunitaria.

2.4. Contrariamente a quanto avvenuto per la PAC, negli anni '60, nell'ambito dei negoziati del GATT (Dillon Round), ha avuto luogo per decisione politica il consolidamento dell'intera tariffa doganale per i prodotti della pesca. Ciò ha determinato le difficoltà a tutti note e l'impossibilità da parte della Commissione di aumentare la protezione tariffaria. Ulteriori concessioni sono state fatte nelle successive tornate negoziali.

2.5. Il consolidamento della tariffa doganale comune nell'ambito del GATT fa sì che l'OCM dei prodotti della pesca operi in regime di economia di mercato, il che rende impossibile l'adozione di misure restrittive nei confronti delle importazioni da paesi terzi o di aiuti alla produzione, fatte salve le misure di salvaguardia previste dalle norme del GATT. Ciò non significa tuttavia che il principio della preferenza comunitaria non venga posto pienamente in atto o che la tariffa doganale per i prodotti della pesca non sia applicata giudiziosamente, in modo che la protezione della produzione comunitaria si riduca sempre nel quadro di concessioni in contropartita da parte dei paesi terzi effettivamente vantaggiose per il settore della pesca.

2.6. L'OCM non può risolvere da sola tutti i problemi che affliggono il settore.

2.7. Occorre ricordare che i principali squilibri esistenti nel settore traggono origine soprattutto dall'attuale eccesso di capacità rispetto alle risorse disponibili, e nella scarsità di queste ultime rispetto alla domanda, dall'eccessivo indebitamento, dagli elevati costi di gestione, dalla scarsa produttività e, per certi versi, da talune inadeguatezze nei circuiti di distribuzione. A questi gravi problemi strutturali endogeni si sono aggiunti altri fattori esterni quali la mondializzazione dei mercati, la riduzione delle barriere tariffarie e/o l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali, la concorrenza di altri prodotti e gli inferiori costi di trasporto che rendono i mercati europei accessibili ai principali concorrenti.

2.8. Per assicurare la sopravvivenza delle attività di pesca a livello comunitario, è necessario garantirne la redditività nel quadro di una gestione razionale delle risorse alieutiche, con l'adozione di misure integrate riguardanti tutti gli elementi della Politica comune della pesca.

2.9. Il Comitato parte dal presupposto che la Commissione vigilerà affinché le misure attualmente proposte nel quadro dell'OCM siano del tutto conformi e coerenti con quelle identiche, già adottate o da adottare, relative agli altri elementi della Politica comune della pesca, in particolare nell'ambito delle politiche riguardanti le strutture, le risorse e il controllo.

2.10. Ricorda altresì che, nel quadro dell'impostazione globale già menzionata, anche gli adeguamenti da apportare all'OCM dei prodotti della pesca devono procedere di pari passo con misure socioeconomiche di accompagnamento che ne agevolino l'adozione da parte del settore. In questo senso è anche importante che le organizzazioni dei produttori siano presenti e operanti in tutti gli Stati membri interessati al settore della pesca.

2.11. L'OCM dei prodotti della pesca si prefigge di disciplinare la concorrenza nel mercato e di impedire la concorrenza sleale di paesi terzi, nel rispetto degli accordi internazionali siglati dall'Unione.

2.12. L'Unione europea e gli Stati membri devono utilizzare in maniera più rigorosa i meccanismi di cui dispongono, per impedire che le risorse pescate in totale violazione delle norme stabilite possano essere commercializzate liberamente nello spazio comunitario, in concorrenza sleale con i nostri operatori. La situazione a questo riguardo non è affatto soddisfacente, come hanno sostenuto in diverse occasioni l'industria della pesca e il Comitato. Il controllo dell'applicazione delle norme vigenti presenta numerose carenze ed è in parte responsabile delle perturbazioni che si registrano nel settore.

2.12.1. Per quanto concerne le importazioni, si rende necessario un maggiore rigore nel controllo dell'applicazione delle disposizioni in vigore, in particolare in materia igienico-sanitaria, nonché in merito all'etichettatura e alle taglie minime (pesci che non hanno raggiunto la maturità).

2.13. Come avviene per altri prodotti nelle stesse circostanze, l'adeguamento dell'offerta alla domanda rappresenta l'elemento decisivo per determinare i redditi dei produttori. I produttori devono trarre le debite conclusioni e i meccanismi di intervento dell'OCM devono poter assumere tale ruolo regolatore, soprattutto dato il carattere di incertezza dell'attività di cattura.

2.14. Il Comitato nota che, negli ultimi anni '90, il consumo pro capite di pesce nell'Unione europea è aumentato in maniera costante, anche se molto lieve, e che si registra una grande disparità di modelli e di abitudini di consumo, soprattutto relativamente al pesce fresco.

2.15. È possibile modificare le abitudini alimentari dei cittadini europei, aumentando il consumo di pesce, il che darebbe inoltre origine a un modello alimentare più sano. La promozione dei prodotti della pesca si rivela pertanto un aspetto che la riforma dell'OCM non può in alcun modo trascurare. Le organizzazioni dei produttori (OP) dovrebbero ricorrere con maggiore frequenza agli incentivi comunitari esistenti per sostenere le campagne di promozione del consumo di pesce e quelle di informazione per il consumo di nuove specie.

2.15.1. Anche il prezzo può essere un fattore decisivo per realizzare tale obiettivo in maniera durevole.

2.16. È inoltre necessario che le organizzazioni di produttori, come anche tutto il settore commerciale a valle della produzione, contribuiscano a rendere più trasparente il mercato, e comincino a considerare l'informazione del consumatore come una variabile strategica.

2.16.1. Il Comitato concorda sul fatto che, per valorizzare la produzione e incrementare la trasparenza delle relazioni commerciali, è necessario adottare misure relative alla denominazione commerciale delle specie, all'origine, al metodo di produzione e al grado di freschezza.

2.16.2. Il Comitato auspica che quanto prima si avanzino proposte in merito all'integrazione verticale del settore.

2.17. Il Comitato sottoscrive pienamente il principio di una pesca e di un commercio responsabili.

2.17.1. Esso ritiene che la promozione di buone pratiche nell'attività sia di cattura che di produzione, nell'ambito dell'acquacoltura o della commercializzazione, possa condurre alla valorizzazione globale, e in maniera più specifica all'aumento della competitività della produzione comunitaria nei confronti dei paesi terzi.

2.18. Il fatto di concentrare l'offerta, incoraggiando gli sbarchi nei porti attrezzati con gli strumenti idonei per le operazioni di controllo, può rivelarsi un forte deterrente nei confronti delle pratiche contrarie alle norme vigenti.

2.19. Il Comitato manifesta qualche riserva sulla formulazione del capitolo III A, punto 4, lettera b), sui prodotti pescati in conformità con le norme della «protezione dell'ambiente». Ritiene che tale concetto vada opportunamente chiarito, poiché in caso di fraintendimenti esso potrebbe dare origine a pratiche suscettibili di distorcere le condizioni di concorrenza.

2.20. Per far fronte con successo a una concorrenza crescente e sempre più accanita da parte dei produttori extracomunitari e all'interno stesso del settore dell'acquacoltura (la quale registra uno sviluppo consistente, anche per i prodotti di elevato valore), soprattutto per i prodotti commercializzati freschi, il settore deve impegnarsi seriamente in una politica di qualità in grado di soddisfare pienamente il consumatore.

2.21. Il Comitato concorda sulla necessità di sostenere le azioni intese a migliorare il flusso senza attriti da parte della produzione comunitaria degli approvvigionamenti, in buone condizioni e di livello qualitativo elevato, all'industria della trasformazione, data la complementarità esistente tra i due settori. In linea di principio, il ricorso a contratti di fornitura appare una buona soluzione.

2.21.1. L'obiettivo è evitare distorsioni di concorrenza, tenuto conto delle concessioni tariffarie concesse a paesi terzi per accedere al mercato comunitario e dei vantaggi di cui essi dispongono in termini di bassi costi sia dei fattori di produzione che della materia prima.

2.22. In un contesto di scarsità delle risorse, il Comitato concorda sul fatto che in linea di massima il settore dovrebbe iniziare a considerare in maniera adeguata l'abolizione degli incentivi al ritiro-distruzione, sì da incoraggiare i produttori, analogamente a quanto è avvenuto per certe produzioni agricole, a ricorrere in maniera più sistematica al ritiro-riporto. È infine necessario incentivare l'aiuto continuo all'innovazione, inteso come creazione di nuovi prodotti e di metodi di trasformazione più sofisticati.

3. Osservazioni specifiche

3.1. Al punto 3 del capitolo III, lettera A, in relazione all'ammasso privato, si richiama l'attenzione sul fatto che in alcuni Stati membri non sempre le organizzazioni di produttori sono proprietarie delle scorte. È per questo che occorre chiarire a chi è destinato l'aiuto all'ammasso privato.

3.2. Per quanto riguarda il regime commerciale con i paesi terzi e l'adozione di buone pratiche nell'ambito sia della cattura che della commercializzazione, si ritiene che, nel far cenno ai prodotti catturati nelle acque internazionali, bisognerebbe riferirsi altresì alle navi di paesi terzi che battono bandiere di comodo.

Bruxelles, 27 maggio 1998.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() GU L 236 del 27.10.1970, p. 5.

() GU L 388 del 31.12.1992, p. 1.

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