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Document 51998AC0791

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio»

GU C 235 del 27.7.1998, p. 24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AC0791

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio»

Gazzetta ufficiale n. C 235 del 27/07/1998 pag. 0024


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio» () (98/C 235/05)

Il Consiglio, in data 6 gennaio 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bagliano, in data 6 maggio 1998.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 maggio 1998, nel corso della 355a sessione plenaria, con 101 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta di direttiva della Commissione va a colmare una lacuna nelle misure finora adottate contro il rumore provocato dal traffico stradale.

1.2. La Direttiva 70/157/CEE relativa al livello sonoro ammissibile dei veicoli a motore è infatti impostata in maniera tale da evidenziare - e quindi limitare - soltanto il rumore proveniente dallo scappamento e dalle parti meccaniche dei veicoli. A suo tempo queste erano infatti le sorgenti principali di rumore.

1.2.1. Gli inseverimenti dei requisiti tecnici imposti dai successivi emendamenti della direttiva sopra citata hanno avuto come risultato una forte diminuzione del rumore generato da queste sorgenti, ma nello stesso tempo hanno messo in evidenza il problema del rumore prodotto dal contatto dei pneumatici in movimento con la superficie stradale.

1.3. Ciò è stato evidenziato nell'articolo 4 dell'ultimo emendamento alla sopracitata Direttiva 70/157/CEE (Direttiva 92/97/CEE del 19 dicembre 1992) in cui il Consiglio demanda alla Commissione il compito di definire una proposta mirata a limitare il rumore prodotto dal contatto pneumatici/superficie stradale, conciliando tali requisiti con quelli di sicurezza. La proposta di direttiva in esame adempie a questo mandato.

1.3.1. Si tratta infatti di un emendamento alla Direttiva 92/93/CEE relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché al loro montaggio, che però non aveva come oggetto il rumore. Esso definisce sia il metodo di misura per rilevare il rumore di rotolamento del pneumatico sia il livello massimo ammesso per diversi tipi di pneumatici.

2. Considerazioni generali

2.1. Il campo d'applicazione della proposta di direttiva copre tutti i tipi di pneumatici montati sia sulle vetture (veicoli M1) sia sui veicoli commerciali leggeri e pesanti (veicoli M2, M3, N1, N2 e N3) ed i loro rimorchi. Ne sono esclusi i veicoli progettati per usi diversi dal trasporto persone o cose, che pur saltuariamente possono utilizzare l'infrastruttura stradale (es.: i trattori agricoli).

2.1.1. Tenendo anche conto di questo vasto campo d'applicazione, la Commissione ha quindi sviluppato un metodo di misura comune proponendo però livelli di rumore massimi ammissibili differenziati per categorie di veicolo. All'interno di ciascuna categoria, questi livelli sono poi legati:

- per le autovetture: alla larghezza nominale del pneumatico (tenendo così conto delle limitazioni imposte da considerazioni legate alla tenuta di strada ed usi speciali);

- per i veicoli commerciali: all'uso specifico del pneumatico (normale, su strade innevate, speciale).

2.1.2. Si è cercato così di definire requisiti mirati a limitare il rumore di rotolamento prodotto dal pneumatico a contatto con la superficie stradale nel rispetto delle condizioni relative alla sicurezza.

2.1.3. I livelli di rumore corrispondenti a diversi rivestimenti del manto stradale (o, peraltro, a diverse condizioni atmosferiche), a parità di pneumatico, non rientrano invece nello scopo della direttiva in esame. A questo riguardo il Comitato ricorda che nella Direttiva 92/97/CEE del 19.12.1992, al 12° «considerando» è espressamente detto che «è necessario proseguire gli studi per poter determinare degli indici numerici per stabilire criteri oggettivi per la conformità delle strade».

3. Calendario

3.1. La proposta di direttiva prevede l'entrata in vigore di tali prescrizioni a partire dal 1° ottobre 2001. Ciò sia per i nuovi tipi di pneumatici immessi sul mercato sia per gli autoveicoli nuovi, che dovranno montare esclusivamente pneumatici conformi a dette prescrizioni.

3.2. Dal 1° ottobre 2005 tutti i pneumatici immessi sul mercato dovranno rispettare le prescrizioni della proposta di direttiva.

3.3. Rimangono esclusi dalle previste prescrizioni:

- i pneumatici destinati ad essere montati su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1980;

- i pneumatici di scorta provvisori, i pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h o con un diametro normale del cerchio inferiore o uguale a 254 mm.

4. Osservazioni

4.1. Il metodo di misura prevede che il rumore di rotolamento del pneumatico venga verificato ad una velocità normale di 80 km/ora mentre il veicolo viaggia a motore spento e in folle su manto stradale normalizzato.

4.1.1. Le misure che saranno adottate per rientrare in queste prescrizioni avranno quindi un effetto ottimale nel ridurre il rumore dovuto al traffico autoveicolare nelle zone extra urbane e in condizioni fluide di marcia.

4.1.2. Non viene invece verificata la rumorosità del pneumatico in accelerata o in frenata, condizioni che si verificano con maggior frequenza nel caso di traffico urbano o congestionato. Il Comitato riconosce, d'altronde, che oggi non esiste una procedura di prova consolidata che possa coprire questa problematica pur tuttavia importante.

4.2. Soluzioni tecniche richieste per assicurare le prestazioni dei pneumatici per impieghi particolari, quali quelli su strade innevate o sterrate, giustificano i valori limite di rumore più elevati che la proposta di direttiva fissa.

4.2.1. Limiti differenziati sono anche giustificati per i pneumatici (delle autovetture) le cui caratteristiche devono essere compatibili con le prestazioni delle autovetture stesse su cui sono montati al fine di assicurare la massima sicurezza di guida. Il Comitato concorda con questa impostazione.

4.3. I livelli di rumore proposti sono equilibrati in quanto, pur imponendo all'industria dei pneumatici uno sforzo considerevole, sono realizzabili industrialmente nelle tempistiche previste.

4.3.1. Questi «livelli» rispondono inoltre alle aspettative della gente che attende interventi mirati a ridurre il rumore generato dal traffico autoveicolare e portano un ulteriore contributo ai miglioramenti già realizzati dall'industria automobilistica in questo campo.

4.4. Le date di entrata in vigore delle prescrizioni previste dalla proposta di direttiva sono coerenti con le tempistiche necessarie all'industria dei pneumatici per adeguarvisi.

4.4.1. Il Consiglio dovrà però verificare con l'industria la disponibilità di tipi di pneumatici già conformi a queste prescrizioni per tutti i modelli di veicolo che verranno prodotti nel 2001, data alla quale dovranno montare esclusivamente pneumatici che rispettino i limiti della proposta di direttiva in esame.

4.4.2. Il Comitato ritiene realistico prevedere uno slittamento di almeno due anni (i.e. 2003) di questa data per i veicoli di nuova immatricolazione (vecchi modelli), restando il 2001 la data di riferimento per le sole nuove omologazioni (nuovi modelli).

4.5. Importante è la dichiarazione della Commissione che queste prescrizioni sono un primo passo nella lotta contro il rumore provocato dai pneumatici in movimento nel contatto con la superficie stradale e che dovranno essere riesaminate successivamente, alla luce dei loro effetti, tanto sul mercato che sull'ambiente.

4.5.1. Questa dichiarazione, contenuta nella «relazione introduttiva», dovrebbe però essere ripresa nello stesso testo della proposta di direttiva come «considerando» numero 6:

«Considerando che le prescrizioni intese a ridurre il rumore provocato dal contatto dei pneumatici in movimento con il rivestimento stradale costituiscono un primo passo nella lotta contro questa fonte di rumore e che dovranno essere riesaminate successivamente, alla luce dei loro effetti tanto sul mercato che sull'ambiente, e tenendo conto della sempre maggiore importanza che la tipologia del manto stradale verrà ad assumere come sorgente di rumore.»

Questo proposto «considerando» si collega, integrandolo, al «considerando» 12 della Direttiva 92/97 citata al precedente paragrafo 2.1.3.

5. Conclusioni

Il Comitato concorda sulla finalità della direttiva e raccomanda in particolare di:

- tenere conto dell'osservazione di cui al punto 4.4, e

- dare maggiore evidenza, in un apposito «considerando», alla necessità di un riesame dell'efficacia delle misure adottate.

Bruxelles, 27 maggio 1998.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() GU C 30 del 28.1.1998, pag. 8.

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