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Document 51997XC0123(01)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alle regole procedimentali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

    GU C 23 del 23.1.1997, p. 3–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    51997XC0123(01)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alle regole procedimentali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. C 023 del 23/01/1997 pag. 0003 - 0009


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alle regole procedimentali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (97/C 23/03)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    INTRODUZIONE

    L'accesso al fascicolo è una fase importante del procedimento in tutti i casi controversi di concorrenza (divieti con o senza ammenda, divieto di un'operazione di concentrazione, rigetto della denuncia ecc.). La Commissione, a questo riguardo, deve conciliare due obblighi conflittuali, ossia il rispetto dei diritti della difesa e la tutela delle informazioni riservate delle imprese.

    La presente comunicazione si prefigge di garantire la compatibilità della prassi amministrativa ordinaria in materia di accesso al fascicolo con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado, in particolare con la giurisprudenza cosiddetta «Carbonato di sodio» (1). La linea di comportamento in tal modo definita concerne tutte le pratiche istruite sulla base delle regole di concorrenza relative alle imprese: gli articoli 85 e 86 del trattato CE, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (2) (in appresso denominato «regolamento concentrazioni») e gli articoli 65 e 66 del trattato CECA.

    L'accesso al fascicolo, che rientra tra le garanzie procedurali miranti a tutelare l'esercizio effettivo del diritto di contraddittorio (3), contemplato dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (4) e dall'articolo 2 del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione (5) nonché dalle omologhe disposizioni contenute nei regolamenti d'attuazione degli articoli 85 e 86 nel settore dei trasporti, deve essere disposto in tutti i casi di decisioni di accertamento di infrazioni, di decisioni di rigetto della denuncia, di decisioni di provvedimenti urgenti e di decisioni ex articolo 15, paragrafo 6 del regolamento n. 17.

    È tuttavia necessario precisare che gli orientamenti esposti in appresso riguardano essenzialmente i diritti delle imprese implicate nell'istruzione di una presunta infrazione e non riguardano i diritti dei terzi e in particolare dei denunzianti.

    Nei casi riguardanti concentrazioni, l'accesso al fascicolo per le parti direttamente interessate è esplicitamente previsto dall'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento concentrazioni nonché dall'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 3384/94 della Commissione (6) («regolamento di applicazione»).

    I. ESTENSIONE E LIMITI DELL'ACCESSO AL FASCICOLO

    Poiché l'accesso al fascicolo ha lo scopo di consentire ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di pronunciarsi sulle conclusioni cui è giunta la Commissione, le imprese chiamate in causa devono avere accesso a tutta la documentazione che costituisce il «fascicolo» d'istruzione della Commissione (DG IV), ad eccezione delle categorie di documenti indicati nella sentenza «Hercules» (7): i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione (8) ed altre informazioni riservate.

    Pertanto non tutti i documenti raccolti nell'ambito dell'istruzione di un fascicolo sono comunicabili ed occorre distinguere i documenti non comunicabili da quelli comunicabili.

    A. Documenti non comunicabili

    1. Segreti commerciali

    Costituiscono segreti commerciali le informazioni (documenti o parti di documenti) per le quali un'impresa abbia rivendicato la tutela del «segreto commerciale» e che la Commissione riconosca come tali.

    La non comunicabilità di dette informazioni mira a garantire la tutela del legittimo interesse di un'impresa a che talune indicazioni strategiche sui suoi interessi essenziali nonché sul mercato o sullo sviluppo delle sue attività non siano divulgate a terzi (9).

    I criteri di valutazione di ciò che configura segreto commerciale a tutt'oggi non sono stati definiti in maniera esaustiva. Tuttavia si può fare riferimento alla giurisprudenza, e in particolare alle sentenze «Akzo», «BAT e Reynolds» (10), al criterio utilizzato nei procedimenti anti-dumping (11) e alle decisioni adottate al riguardo dal consigliere-uditore. La nozione di segreto commerciale deve essere intesa in senso lato: infatti, secondo la giurisprudenza Akzo, il regolamento n. 17 impone alla Commissione di tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i loro segreti commerciali.

    I segreti commerciali perdono il loro carattere e la necessità di essere tutelati quando siano noti al di fuori dell'impresa (o del gruppo oppure dell'associazione di imprese) alla quale si riferiscono. Non possono del pari continuare a costituire segreti commerciali fatti che abbiano perduto, a causa del trascorrere del tempo o per altre ragioni, la loro importanza commerciale.

    Qualora i segreti commerciali forniscano la prova di un'infrazione o un elemento a discarico di un'impresa, la Commissione deve conciliare l'interesse alla tutela delle informazioni sensibili, l'interesse pubblico a che sia posto fine alle infrazioni alle norme di concorrenza, e i diritti della difesa. Ciò comporta una valutazione di quanto segue:

    i) pertinenza delle informazioni ai fini della sussistenza o meno dell'infrazione;

    ii) loro forza probatoria;

    iii) loro carattere indispensabile;

    iv) loro livello di sensibilità (in quale misura la divulgazione potrebbe nuocere agli interessi dell'impresa);

    v) gravità dell'infrazione.

    Per ogni singolo documento è necessario decidere se le necessità della divulgazione prevalga sull'eventuale pregiudizio che da siffatta divulgazione potrebbe derivare.

    2. Documenti riservati

    È inoltre necessario tutelare le informazioni per le quali sia stata richiesta la riservatezza. Tale categoria comprende, tra l'altro, le informazioni che permettono di svelare l'identità di coloro che hanno fornito informazioni e che desiderano mantenere l'anonimato rispetto alle parti, nonché taluni tipi di informazioni comunicate alla Commissione a condizione che ne venga rispettata la riservatezza; in quest'ultimo caso può trattarsi di documenti raccolti nel corso di un accertamento, appartenenti al patrimonio di un'impresa e per i quali quest'ultima esiga la non divulgazione (ad esempio uno studio di mercato pagato dall'impresa e facente parte del suo patrimonio). Come nel caso precedente (segreti commerciali), la Commissione deve conciliare l'interesse legittimo dell'impresa a tutelare il suo patrimonio, l'interesse pubblico a che sia posto fine alle violazioni delle norme di concorrenza e i diritti della difesa. Anche i segreti militari rientrano nella categoria delle informazioni riservate.

    In linea di massima, il carattere riservato dei documenti non vieta la loro divulgazione (12) quando le informazioni di cui trattasi siano necessarie per provare l'infrazione asserita (documenti a carico) oppure qualora si tratti di documenti che infirmano o contraddicono la tesi sostenuta dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti (documenti a discarico).

    3. Documenti interni della Commissione

    Per loro natura, i documenti interni non costituiscono prove sulle quali la Commissione può basarsi per la valutazione delle circostanze del caso. Si tratta per lo più di progetti, pareri o note di analisi degli uffici interessati sulle procedure in corso d'istruzione.

    È necessario che gli uffici della Commissione possano esprimersi sulle questioni in esame in assoluta libertà nell'ambito della loro istituzione. La divulgazione di siffatti documenti potrebbe inoltre recare pregiudizio al segreto delle deliberazioni della Commissione.

    Va rilevato d'altronde che il segreto delle deliberazioni è tutelato anche dal codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio [di cui alla decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione (13), modificata dalla decisione 96/567/CECA, CE, Euratom (14)] così come sono riservati i documenti interni relativi alle attività d'ispezione e di inchiesta e quelli la cui divulgazione potrebbe compromettere la tutela della persona e della vita privata, del segreto commerciale e industriale o della riservatezza richiesta da una persona fisica o giuridica.

    Tali considerazioni giustificano la non divulgazione di questa categoria di documenti che sono repertoriati nella raccolta di documenti interni dell'istituzione relativi alla pratica in oggetto, raccolta di massima inaccessibile (cfr. punto II.A.2 in appresso).

    B. Documenti comunicabili

    Tutti i documenti del fascicolo, che non siano considerati come «non comunicabili» secondo i criteri succitati, sono accessibili alle parti interessate.

    Pertanto l'accesso al fascicolo non si limita ai documenti che sarebbero considerati dalla Commissione come «utili» per l'esercizio effettivo dei diritti della difesa delle imprese.

    La Commissione non effettua alcuna selezione dei documenti accessibili al fine di sottrarre elementi suscettibili di rivelarsi pertinenti per la difesa delle imprese.

    Quest'idea, già presente nelle sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause «Hercules» e «Cimenteries CBR» (15), è stata confermata e sviluppata dalla giurisprudenza «Carbonato di sodio». Come sottolineato dal tribunale di primo grado (sentenza T-30/91, punto 81 della motivazione), «nell'ambito del procedimento contraddittorio istituito dal regolamento n. 17, non può spettare alla Commissione da sola decidere quali siano i documenti utili per la difesa (. . .); la Commissione deve dare ai legali dell'impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame di documenti che potrebbero essere rilevanti per valutarne il valore probatorio per la difesa.»

    Osservazione particolare concernente gli studi

    È necessario sottolineare che gli studi commissionati nell'ambito di un procedimento o di un fascicolo specifico, siano essi utilizzati direttamente o indirettamente nell'ambito del procedimento, devono essere resi accessibili a prescindere dal loro valore intrinseco. In tal caso va consentito l'accesso non solo ai risultati dello studio (relazione, statistiche, ecc.) ma anche alla corrispondenza della Commissione con il contraente nonché al capitolato degli oneri e alla metodologia dello studio (16). Invece la corrispondenza relativa agli aspetti finanziari dello studio e alle referenze del contraente è considerata riservata nell'interesse di quest'ultimo.

    II. DISPOSIZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCESSO AL FASCICOLO

    A. Iter preparatorio - Pratiche istruite in base agli articoli 85 e 86

    1. Fascicolo d'istruzione

    1.1. Restituzione di taluni documenti dopo gli accertamenti

    Nel corso degli accertamenti di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 17, la Commissione raccoglie molti documenti per alcuni dei quali può risultare, dopo un esame approfondito, che non presentano alcun interesse per il caso di specie. Tali documenti, di norma, sono restituiti all'impresa senza indugio.

    1.2. Domanda di una versione non riservata dei documenti

    Per facilitare l'accesso al fascicolo ad uno stadio ulteriore del procedimento, nel corso dell'istruzione sarà chiesto sistematicamente alle imprese interessate, quanto segue:

    - precisare le informazioni (documenti o parti di documenti) che stimano coperte dal segreto commerciale nonché i documenti riservati la cui divulgazione recherebbe loro pregiudizio;

    - presentare una motivazione scritta di tale domanda;

    - fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti dei quali rivendicano la riservatezza (con soppressione dei passaggi riservati).

    Per i documenti raccolti nel corso di un accertamento (articolo 14, paragrafi 2 e 3) la richiesta sarà presentata unicamente al ritorno degli ispettori dalla loro missione.

    Se un'impresa, in risposta alla domanda della Commissione, rivendica la riservatezza delle informazioni fornite, si procederà come segue:

    a) in questa fase del procedimento, le domande di riservatezza che a prima vista appaiano fondate, saranno accettate in via provvisoria. Tuttavia la Commissione si riserverà di riesaminare la questione in una fase successiva;

    b) qualora la domanda di riservatezza appaia manifestamente infondata, ad esempio se riguarda un documento già reso pubblico o distribuito in vari esemplari, o illegittima, se concerne la totalità o la quasi totalità della documentazione raccolta, oppure trasmessa senza motivazione plausibile, l'impresa interessata sarà informata del fatto che la Commissione non può accogliere la domanda quanto all'estensione della riservatezza richiesta. La questione sarà risolta nella fase della valutazione finale del carattere accessibile dei documenti (vedi in appresso).

    1.3. Valutazione finale del carattere accessibile o non accessibile dei documenti

    L'accesso ad un documento del fascicolo alle altre imprese implicate, può risultare necessario anche in caso di rifiuto dell'impresa da cui proviene l'informazione, qualora si tratti di un documento sul quale si fonda la decisione (17) o di un documento chiaramente a discarico.

    Qualora un'impresa abbia rivendicato la riservatezza di un siffatto documento senza peraltro fornirne una versione non riservata, si procederà come segue:

    - si riprenderà contatto con l'impresa che esige la riservatezza in modo da ottenere una versione del documento non riservata e sufficientemente significativa;

    - se l'impresa persiste nell'opporsi alla divulgazione dell'informazione, il servizio competente adisce il consigliere-uditore ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della decisione 94/810/CECA, CE della Commissione, del 12 dicembre 1994, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione (18). L'impresa sarà informata per lettera del fatto che il consigliere-uditore è investito della questione.

    1.4. Elenco dei documenti

    L'elenco dei documenti viene compilato secondo i principi seguenti:

    a) tale elenco comprende la numerazione continuativa di tutte le pagine del fascicolo d'istruzione nonché l'indicazione (in base ad un codice di classificazione) del grado di accessibilità di un documento e delle parti cui tale accesso è autorizzato;

    b) a ciascun documento figurante sull'elenco è attribuito un codice di accesso:

    - documento accessibile,

    - documento parzialmente accessibile,

    - documento non accessibile;

    c) la categoria dei documenti interamente non accessibili comprende i documenti «segreti commerciali» e gli altri documenti riservati. Tenuto conto della giurisprudenza «Carbonato di sodio», l'elenco comporterà per tali documenti un'indicazione succinta che permetta di individuarne il contenuto e l'oggetto in modo che qualsiasi impresa che abbia richiesto l'accesso al fascicolo sia in grado di determinare, con piena cognizione di causa, se tali documenti possano essere pertinenti ai fini della sua difesa e valutare l'opportunità di richiederne l'accesso malgrado tale classificazione;

    d) per quanto riguarda i documenti accessibili e parzialmente accessibili, siffatta indicazione del loro contenuto nell'elenco enumerativo è inutile, dato che le imprese hanno un accesso «materiale» a questi ultimi sia nella loro versione integrale sia nella versione non riservata. In tal caso sono soppressi soltanto i passaggi sensibili in modo che sia possibile, per l'impresa che ha accesso, determinare la natura dell'informazione soppressa (ad esempio: il fatturato).

    2. Raccolta dei documenti interni relativi alla pratica oggetto dell'istruzione

    Per ragioni di semplificazione e di efficienza amministrativa, i documenti interni saranno d'ora in avanti repertoriati nella raccolta dei documenti interni relativi alla pratica oggetto dell'istruzione (non accessibile), contenente tutti i documenti interni in ordine cronologico. Tale classificazione avverrà sotto il controllo del consigliere-uditore il quale, se necessario, può certificare la natura di «documenti interni» delle informazioni ivi raccolte.

    Costituiscono, per esempio, documenti interni:

    a) le domande di istruzioni ai superiori gerarchici e le istruzioni di questi sul trattamento di una pratica;

    b) le consultazioni degli altri servizi della Commissione su una determinata pratica;

    c) la corrispondenza su una determinata pratica, intercorsa con altre autorità pubbliche (19);

    d) i progetti o altri documenti di lavoro;

    e) i contratti di assistenza tecnica specifica (linguistica, informatica o di altro tipo) su un aspetto particolare di un fascicolo.

    B. Iter preparatorio - Pratiche istruite in base al regolamento concentrazioni

    1. Disposizioni comuni all'iter preparatorio nelle pratiche istruite in base agli articoli 85 e 86

    a) Restituzione di taluni documenti dopo gli accertamenti

    Gli accertamenti in loco sono espressamente contemplati dall'articolo 13 del regolamento concentrazioni: in tal caso, si applica quanto previsto al punto II.A.1.1 di cui sopra per le pratiche istruite in base agli articoli 85 e 86.

    b) Elenco dei documenti

    L'elenco dei documenti presenti nel fascicolo della Commissione con indicazione dei codici di accesso sarà compilato secondo i criteri indicati al punto II.A.1.4 di cui sopra.

    c) Domanda di una versione non riservata dei documenti

    Per permettere l'accesso al fascicolo, si chiede quanto segue alle imprese implicate in una istruzione:

    - precisare le informazioni (documenti o parti di documenti) che stimano coperte dal segreto commerciale, nonché i documenti riservati la cui divulgazione potrebbe causare loro pregiudizio;

    - presentare una motivazione scritta di tale domanda;

    - fornire alla Commissione una versione non riservata sufficientemente significativa dei documenti dei quali essi rivendicano la riservatezza (con soppressione dei passaggi riservati).

    Questo iter è seguito nelle pratiche di fase II (in cui la Commissione avvia il procedimento nei confronti delle parti notificanti) nonché nelle pratiche di fase I (che danno luogo ad una decisione della Commissione senza avvio del procedimento).

    2. Disposizioni specifiche per l'iter preparatorio nelle pratiche di concentrazione

    a) Procedimento ulteriore da seguire nelle pratiche di fase II

    Nelle pratiche di fase II sono previste le seguenti tappe ulteriori.

    Se un'impresa rivendica la riservatezza per «segreti commerciali» di tutti o parte dei documenti forniti, si procede come segue:

    - se tali rivendicazioni appaiono fondate, i documenti o parte dei documenti interessati sono considerati non accessibili ai terzi;

    - se tali rivendicazioni appaiono infondate, l'ufficio competente invita l'impresa sottoposta a istruzione, e comunque non oltre il momento dell'invio della comunicazione degli addebiti, a rivedere la sua posizione. L'impresa deve indicare per iscritto quali documenti o parti di documenti debbano essere considerati riservati oppure trasmettere una versione non riservata di detti documenti. Qualora persista il disaccordo sull'estensione della riservatezza, l'ufficio competente adisce il consigliere-uditore ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della decisione 96/810/CECA, CE.

    b) Casi specifici

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni, «la Commissione può, mediante decisione che essa notifica senza indugio alle imprese interessate (. . .) rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata». Nell'ambito dell'accesso al fascicolo, di norma le parti hanno il diritto di ottenere la comunicazione della richiesta di rinvio dell'autorità nazionale, ad eccezione, se del caso, dei segreti commerciali o di altre informazioni riservate ivi contenute.

    A norma dell'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni «qualora la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro, che un'operazione di concentrazione priva di dimensione comunitaria (. . .) crea o rafforza una posizione dominante (. . .) può (. . .) prendere le decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafi 3 e 4». Tale richiesta ha per effetto di attribuire alla Commissione la competenza per concentrazioni che di norma esulano dal suo potere di controllo. È pertanto necessario riconoscere alle parti interessate un diritto di accesso alla lettera dello Stato membro che formula la richiesta, previa soppressione di eventuali segreti commerciali o di altre informazioni riservate.

    C. Modalità pratiche dell'accesso al fascicolo

    1. Regola generale: accesso mediante consultazione nei locali della Commissione

    Le imprese sono invitate ad esaminare sul posto, nei locali della Commissione, i documenti accessibili.

    Se, sulla base dell'elenco dei documenti che le viene fornito, l'impresa ritiene che taluni documenti non accessibili le siano necessari per l'esercizio effettivo del suo diritto di difesa, può richiamare l'attenzione su tale problema presentando una richiesta motivata al consigliere-uditore (20).

    2. Nel caso di un fascicolo poco voluminoso, si lascerà tuttavia la scelta all'impresa di ricevere per posta la totalità dei documenti accessibili e che non siano già stati trasmessi con la comunicazione degli addebiti o la lettera di rigetto della denuncia, oppure di procedere all'accesso nei locali della Commissione.

    Per le pratiche istruite in base agli articolo 85 e 86, contrariamente ad una prassi spesso seguita in passato, alla comunicazione degli addebiti oppure alla lettera di rigetto della denuncia sono allegati soltanto le prove e i documenti citati sui quali si basano gli addebiti o la lettera di rigetto.

    Qualsiasi domanda di accesso presentata prima della data della comunicazione degli addebiti è, di massima, irricevibile.

    D. Peculiarità concernenti le denunce e i procedimenti relativi all'abuso di posizione dominante (articoli 85 e 86)

    1. Le denunce

    Benché di norma possano essere associati al procedimento, i denunzianti tuttavia non dispongono degli stessi diritti e garanzie delle imprese incriminate. Il diritto accordato al denunziante di consultare il fascicolo non ha la stessa giustificazione dei diritti della difesa dei destinatari di una comunicazione degli addebiti né vi è motivo per equiparare i diritti dei denunzianti a quelli delle imprese incriminate.

    Peraltro il denunziante, al quale sia stato comunicato che la sua denuncia sarà respinta, può chiedere l'accesso ai documenti sui quali la Commissione basa la sua posizione. Ciononostante, il denunziante non può avere accesso ad alcuna informazione riservata o ad altri segreti commerciali di imprese denunciate o di imprese terze, raccolte dalla Commissione in occasione delle sue indagini (articolo 11 e 14 del regolamento n. 17).

    Ovviamente, in tal caso, è ancora più necessario rispettare il principio di riservatezza non sussistendo alcun sospetto d'infrazione. Conformemente alla sentenza «FEDETAB» (21), l'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento n. 17 attribuisce ai denunzianti soltanto il diritto di essere sentiti e non il diritto di ricevere informazioni riservate.

    2. Procedimenti in caso di abuso di posizione dominante

    Il caso dei procedimenti relativi all'abuso di posizione dominante è stato trattato dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia (22).

    Per definizione le imprese che occupano una posizione dominante su un mercato sono in grado di esercitare pressioni di natura economica o commerciale molto forti sui loro concorrenti o sulle controparti commerciali, clienti o fornitori.

    Il Tribunale e la Corte hanno pertanto riconosciuto la fondatezza di una certa reticenza della Commissione a svelare talune lettere ricevute da clienti dell'impresa in causa, figuranti nel fascicolo.

    Per quanto utili alla Commissione per meglio comprendere il mercato di cui trattasi, tali informazioni non costituiscono in alcun modo un elemento di prova d'incriminazione e la loro divulgazione all'impresa interessata espone i loro autori a gravi rischi di ritorsione.

    (1) Sentenze del Tribunale di primo grado del 29 giugno 1995, cause T-30/91 Solvay/Commissione, T-30/91 ICI/Commissione e T-37/91 ICI/Commissione, Racc. 1995, pag. II-1775, II-1847 e II-1901.

    (2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; rettificato in GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

    (3) Sentenza del Tribunale di primo grado del 18 dicembre 1992, Cimenteries CBR e Commissione, cause riunite T-10, 11, 12 e 15/92, Racc. 1992, pag. II-2667, punto 38 della motivazione.

    (4) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

    (5) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

    (6) GU n. L 377 del 31. 12. 1994, pag. 1.

    (7) Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, causa T-7/89, Racc. 1991, pag. II-1711, punto 54 della motivazione.

    (8) I documenti interni della Commissione non costituiscono elementi del fascicolo d'istruzione e sono repertoriati nella raccolta di documenti interni relativi alla pratica istruita (cfr. punti I.A.3 e II.A.2 in appresso).

    (9) Ad esempio, può trattarsi dei metodi di valutazione dei costi di fabbricazione e di distribuzione, dei segreti e dei procedimenti di fabbricazione, delle fonti di approvvigionamento, delle quantità prodotte e vendute e delle quote di mercato, degli schedari dei clienti e dei distributori, della strategia commerciale, della struttura del prezzo di vendita e della politica delle vendite e d'informazioni relative all'organizzazione interna dell'impresa.

    (10) Sentenza del 24 giugno 1986, Akzo Chemie/Commissione, causa 53/85, Racc. 1986, pag. 1965, punti da 24 a 28 della motivazione e in particolare il punto 28.

    Sentenza del 17 novembre 1987, BAT e Reynolds/Commissione, cause riunite 142 e 156/84, Racc. 1987, pag. 4487, punto 21 della motivazione.

    (11) Ordinanza della Corte di giustizia del 30 marzo 1982, Celanese/Consiglio e Commissione, causa 236/81, Racc. 1982, pag. 1183.

    (12) In tal caso occorre seguire la procedura di cui al punto II.A.1.3.

    (13) GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 58.

    (14) GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 45.

    (15) Nel punto 54 della motivazione della sentenza «Hercules», richiamato nel punto 41 della motivazione della sentenza «Cimenteries CBR», il tribunale ha dichiarato che la Commissione ha l'obbligo di rendere accessibile alle imprese tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell'indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione ed altre informazioni riservate.

    (16) In conseguenza di tale disposizione, nei contratti di studio deve essere inserita una clausola specifica la quale stipuli che lo studio ed i documenti ad esso relativi (metodologia, relativa corrispondenza con la Commissione ecc.) possono essere resi accessibili ai terzi dalla Commissione.

    (17) È il caso di documenti che concorrono a definire l'estensione, la durata e la natura dell'infrazione, l'identità dei partecipanti, il pregiudizio che ne consegue per la concorrenza, il contesto economico, ecc.

    (18) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 67.

    (19) È necessario tutelare la riservatezza dei documenti provenienti dalle autorità pubbliche. Tale regola vale non solo per i documenti delle autorità competenti in materia di concorrenza, ma anche per quelli di altre autorità pubbliche, di uno Stato membro o di un paese terzo. Qualsiasi deroga al principio della non divulgazione di detti documenti deve essere validamente giustificata da motivi inerenti al rispetto dei diritti della difesa (ad esempio, domande presentate da uno Stato membro in forza dell'articolo 3 del regolamento n. 17). Le lettere di semplice manifestazione di interesse, provenienti da un'autorità pubblica di uno Stato membro o da un'autorità pubblica di un paese terzo, sono, di massima, non comunicabili.

    Occorre tuttavia distinguere le valutazioni od osservazioni formulate da queste altre autorità pubbliche, per le quali vige una tutela assoluta, dalle informazioni concrete che esse abbiano potuto fornire, che non sempre sono coperte dalla deroga. In quest'ultima ipotesi è tuttavia necessario procedere con cautela soprattutto se questi documenti provengono da paesi terzi. Infatti, sul piano dello sviluppo della cooperazione internazionale nel campo dell'applicazione delle regole di concorrenza è estremamente importante la salvaguardia dei rapporti di fiducia tra la Commissione e i paesi terzi.

    Due sono le possibili ipotesi da considerare in tale contesto:

    a) Esiste già un accordo che regola la riservatezza dell'informazione scambiata. A questo proposito va citato l'articolo VIII, paragrafo 2 dell'accordo fra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d'America, in merito all'applicazione delle loro regole di concorrenza (GU n. L 95 del 27. 4. 1995, pag. 45), in base al quale gli scambi d'informazioni e le informazioni ricevute nel quadro dell'accordo devono essere tutelati il massimo possibile («to the fullest extent possible»). Tale articolo precisa un punto di diritto internazionale che deve essere rispettato.

    b) In assenza di tale accordo, dev'essere mantenuto lo stesso principio di garanzia della riservatezza.

    (20) Procedura speciale di cui all'articolo 5 della decisione 94/810/CECA, CE.

    (21) Sentenza della Corte del 29 ottobre 1980, Van Laudewyck/Commissione, cause riunite da 209 a 215 e 218/78, Racc. 1980 pag. 3125, punto 46 della motivazione.

    (22) Sentenza del Tribunale di primo grado del 1° aprile 1993, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, causa T-65/89, Racc. pag. II-389.

    Sentenza della Corte di giustizia del 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, C-310/93 P, Racc. 1995 pag. I-896.

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