EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51997PC0619

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un meccanismo d'intervento della Commissione per l'eliminazione di taluni ostacoli agli scambi

/* COM/97/0619 def. - CNS 97/0330 */

GU C 10 del 15.1.1998, p. 14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0619

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un meccanismo d'intervento della Commissione per l'eliminazione di taluni ostacoli agli scambi /* COM/97/0619 def. - CNS 97/0330 */

Gazzetta ufficiale n. C 010 del 15/01/1998 pag. 0014


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un meccanismo d'intervento della Commissione per l'eliminazione di taluni ostacoli agli scambi (98/C 10/13) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 619 def. - 97/0330(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 novembre 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

(1) considerando che il Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 ha invitato la Commissione, nelle sue conclusioni, ad esaminare i mezzi atti a garantire efficacemente la libera circolazione delle merci, compresa la possibilità di imporre sanzioni agli Stati membri e di presentare proposte in tal senso;

(2) considerando che, conformemente all'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere nel quale segnatamente la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità, è assicurata secondo le disposizioni degli articoli da 30 a 36 del trattato;

(3) considerando che talune violazioni di tale principio, come i casi di blocco o di distruzione di merci provenienti da altri Stati membri o, ancora, i divieti improvvisi e ingiustificati alla loro importazione, possono perturbare gravemente il corretto funzionamento del mercato interno e causare danni gravissimi ai privati lesi da tali azioni, senza che le procedure previste agli articoli 169 e 186 del trattato consentano di porvi rimedio in tempo utile;

(4) considerano che tali violazioni possono derivare non solo dall'azione, ma anche dall'inazione di uno Stato membro; che questo caso si verifica in particolare quando azioni del genere sono opera di privati e lo Stato membro si astiene dall'adottare tutte le misure necessarie e proporzionate a sua disposizione, che consentirebbero di salvaguardare la libera circolazione delle merci senza tuttavia pregiudicare l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto nazionale;

(5) considerando che in assenza di un intervento immediato le perturbazioni e i danni di cui sopra rischiano di persistere, di estendersi o di aggravarsi; che potrebbero essere così interrotti i flussi di scambio e le relazioni contrattuali sulle quali sono basati;

(6) considerando inoltre che situazioni di questo tipo possono rimettere in questione i risultati già acquisiti e la credibilità del interno;

(7) considerando che il diritto comunitario non offre mezzi adeguati per mettere fine a questo tipo di ostacoli con l'efficacia e l'urgenza richieste e che i privati lesi non dispongono di strumenti adeguati per tutelare i loro diritti;

(8) considerando pertanto che la Commissione deve poter intervenire mediante decisione presso lo Stato membro interessato, affinché quest'ultimo ponga rimedio sollecitamente ed efficacemente alle suddette violazioni della libera circolazione delle merci e affinché i privati possano far valere i propri diritti nell'ordinamento giuridico nazionale;

(9) considerando che se lo Stato membro interessato non si conforma alla decisione della Commissione, questa deve poter adire tempestivamente la Corte di giustizia conformemente all'articolo 169 del trattato; che a tal fine vanno fissati termini perentori per la procedura precontenziosa;

(10) considerando che per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica agli ostacoli manifesti, incontestabili e ingiustificati alla libera circolazione delle merci, ai sensi degli articoli da 30 a 36 del trattato, dovuti all'azione o all'inazione di uno Stato membro, i quali:

- inducano una grave perturbazione della libera circolazione delle merci;

- causino un grave pregiudizio ai privati lesi ed

- esigano un'azione immediata al fine di evitare la persistenza, l'estensione o l'aggravamento della perturbazione e del pregiudizio sopra indicati.

2. Ai sensi del presente regolamento, sussiste inazione quando uno Stato membro si astiene dall'adottare, nei confronti di azioni compiute da privati, tutte le misure necessarie e proporzionate a sua disposizione che consentirebbero di salvaguardare la libera circolazione delle merci senza pregiudicare l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto nazionale.

Articolo 2

La Commissione, qualora constati l'esistenza, in uno Stato membro, di ostacoli ai sensi dell'articolo 1, indirizza a tale Stato membro una decisione in cui gli impone di adottare le misure necessarie e proporzionate per porvi fine, entro il termine da essa fissato.

Articolo 3

1. La Commissione avvia la procedura prevista dal presente articolo entro un termine di cinque giorni a decorrere dalla data alla quale dispone di tutti gli elementi di fatto relativi agli ostacoli.

2. Prima di adottare la decisione di cui all'articolo 2, la Commissione pone lo Stato membro interessato in condizione di comunicare il suo punto di vista entro un termine da lei fissato in funzione dell'urgenza e compreso comunque tra i tre e i cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione si rivolge allo Stato membro in questione.

3. La Commissione adotta la decisione di cui all'articolo 2 nel più breve termine possibile e comunque entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente paragrafo 2.

Articolo 4

1. Se lo Stato membro destinatario della decisione non si conforma a quest'ultima entro il termine impartito, la Commissione gli ingiunge immediatamente di presentare le proprie osservazioni entro un termine di tre giorni.

2. Se allo scadere del termine di tre giorni di cui al precedente paragrafo 1 l'ostacolo persiste, la Commissione emette immediatamente un parere motivato in cui ingiunge allo Stato membro di conformarvisi entro tre giorni.

3. Allo scadere del termine fissato al precedente paragrafo 2, se lo Stato membro non si è conformato al parere motivato, la Commissione può adire la Corte di giustizia.

Articolo 5

La Commissione pubblica, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la decisione adottata ai sensi dell'articolo 2 e ne comunica immediatamente il testo agli interessati che ne facciano richiesta.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Top