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Document 51997PC0500

    Proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo

    /* COM/97/0500 def. - SYN 97/0266 */

    GU C 9 del 14.1.1998, p. 6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0500

    Proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo /* COM/97/0500 def. - SYN 97/0266 */

    Gazzetta ufficiale n. C 009 del 14/01/1998 pag. 0006


    Proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo (98/C 9/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 500 def. - 97/0266(SYN)

    (Presentata dalla Commissione il 21 novembre 1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

    vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo,

    considerando che, fondandosi sui principi di cui all'articolo 130 R del trattato, il programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (Quinto programma di azione in materia ambientale (2), prevede in particolare modifiche alla legislazione vigente sugli inquinanti atmosferici; che detto programma raccomanda la fissazione di obiettivi a lungo termine per la qualità dell'aria;

    considerando che l'articolo 129 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; che l'articolo 3, lettera o) del trattato prevede che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

    considerando che le particelle assorbibili per inalazione che possono penetrare in profondità nei polmoni costituiscono un problema rilevante per la salute pubblica; che occorre raccogliere dati sulle concentrazioni di particelle che possono penetrare in profondità nei polmoni; che è stato dimostrato che i rischi per la salute umana associati all'esposizione di particelle originate dall'attività umana sono superiori a quelli associati all'esposizione alle particelle presenti naturalmente nell'aria; che il miglior modo per prevenire le malattie associate all'esposizione alle particelle dovute all'attività umana consiste nel ridurne le concentrazioni nell'aria;

    che occorre proteggere la vegetazione dagli effetti negativi del biossido e dell'ossido di azoto;

    considerando che la direttiva 96/62/CE stabilisce che i valori limite numerici e le soglie di allarme devono basarsi sui risultati dei lavori svolti da gruppi scientifici internazionali del settore; che la Commissione deve tener conto dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori epidemiologico ed ambientale e dei progressi più recenti della metrologia per riesaminare gli elementi su cui si basano i valori limite e le soglie di allarme;

    considerando che la direttiva 96/62/CE prevede l'elaborazione di piani di azione per le zone dove le concentrazioni di inquinanti nell'aria superano i valori limite più i margini temporanei di tolleranza applicabili per garantire l'osservanza del valore limite entro la(e) data(e) specificata(e); che questi piani di azione ed altre strategie di riduzione devono mirare, nel caso delle particelle, a ridurre le concentrazioni di particelle fini, come parte della riduzione totale delle concentrazioni di particelle;

    considerando che i valori limite per la protezione degli ecosistemi e/o di altra vegetazione non vanno applicati nelle immediate vicinanze degli agglomerati e di altre aree di sviluppo;

    considerando che precise tecniche di misurazione standardizzate costituiscono un elemento importante per valutare la qualità dell'aria ambiente;

    considerando che informazioni aggiornate sulle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente devono essere prontamente messe a disposizione del pubblico;

    considerando che la direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (3), la direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (4) e la direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (5), direttive modificate da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, devono essere abrogate,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Finalità

    La direttiva ha le seguenti finalità:

    - stabilire valori limite e, ove opportuno, soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale;

    - valutare le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo in base a metodi e criteri comuni;

    - ottenere informazioni adeguate sulle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente e garantire che siano rese pubbliche;

    - mantenere la qualità dell'aria dove essa è buona e migliorarla negli altri casi relativamente al biossido di zolfo, agli ossidi di azoto, alle particelle e al piombo.

    Articolo 2

    Definizioni

    Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 96/62/CE.

    Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    1) «ossidi di azoto», il monossido ed il biossido di azoto;

    2) particelle «PM10», le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro aerodinamico di 10 ìm;

    3) particelle «PM2,5», le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro aerodinamico di 2,5 ìm;

    4) «soglia di valutazione superiore», il livello di inquinamento di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE;

    5) «soglia di valutazione inferiore», il livello di inquinamento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 96/62/CE;

    6) «indicatore dell'informazione del pubblico», il livello di inquinamento che, se superato in un dato periodo, deve figurare nell'informazione fornita in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva.

    Articolo 3

    Biossido di zolfo

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria ambiente, valutate conformemente all'articolo 7, non superino i valori limite indicati alla sezione I dell'allegato I, a decorrere dalle date ivi indicate.

    I margini di tolleranza specificati nella sezione I dell'allegato I si applicano conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

    2. La soglia di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria è indicata alla sezione II dell'allegato I. Le informazioni fornite al pubblico, conformemente all'articolo 10 della direttiva 96/62/CE, devono comprendere come minimo le voci elencate alla sezione III dell'allegato I.

    3. Gli Stati membri registrano i dati sulle concentrazioni di biossido di zolfo, espresse in media su 10 minuti, prevenienti dalle stazioni di misurazione dove sono misurate le concentrazioni orarie. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il 98° e 99° percentile delle concentrazioni su 10 minuti misurate nell'anno civile, contemporaneamente alla trasmissione dei dati sulle concentrazioni orarie.

    Articolo 4

    Ossidi di azoto

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di azoto e, ove applicabile, del biossido di azoto più il monossido d'azoto nell'aria, valutate conformemente all'articolo 7, siano conformi ai valori limite indicati alla sezione I dell'allegato II, a decorrere dalle date ivi indicate.

    I margini di tolleranza specificati nella sezione I dell'allegato II si applicano conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

    Articolo 5

    Particelle

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell'aria, valutate conformemente all'articolo 7, siano conformi ai valori limite indicati alla sezione I dell'allegato III a decorrere dalle date ivi indicate.

    I margini di tolleranza specificati nella sezione I dell'allegato III si applicano conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

    2. Gli Stati membri installano e gestiscono stazioni di misurazione per fornire dati sulle concentrazioni delle particelle PM2,5. Ove possibile, i punti di campionamento devono avere la stessa ubicazione dei punti di campionamento per le PM10. Il numero e l'ubicazione delle stazioni di misurazione delle PM2,5 sono determinati da ciascuno Stato membro in modo rappresentativo delle concentrazioni delle PM2,5 a livello locale e regionale sul proprio territorio nazionale.

    Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, non più tardi di nove mesi successivi alla fine di ciascun anno, la media aritmetica, la mediana, il 98° percentile e la concentrazione massima calcolate in base alle misure delle PM2,5 su 24 ore in tale anno. Il 98° percentile è calcolato secondo la procedura stabilita nell'allegato I, sezione 4 della decisione 97/101/CE del Consiglio (6).

    3. I piani di azione elaborati per le PM10 conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE e le strategie generali per diminuire le concentrazioni delle stesse particelle devono tendere a ridurre le concentrazioni delle particelle PM2,5, come parte della riduzione totale.

    4. A titolo eccezionale, gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite delle particelle PM10, indicati alla sezione I dell'allegato IV, sono superati a causa di concentrazioni rilevanti di particelle nell'aria ambiente dovute a fonti naturali. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un primo elenco di tali zone o agglomerati insieme alle informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di particelle PM10 e PM2,5 entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

    All'interno di tali zone o agglomerati, nel determinare la necessità o meno di elaborare piani di azione conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri applicano i livelli di azione e i margini di tolleranza per le PM2,5, indicati nella sezione II dell'allegato III anziché i valori limite ed i margini di tolleranza per le PM10. I livelli di azione per le PM2,5 sono usati come obiettivi indicativi, da raggiungere, per quanto possibile, alle scadenze prefisse.

    In tali zone o agglomerati, le soglie di valutazione superiore e inferiore per le PM10 stabilite nella sezione I dell'allegato V determinano i requisiti di valutazione delle concentrazioni. Le stazioni di misurazione in continuo per le particelle misurano le PM10 e le PM2,5.

    Nelle zone o agglomerati di cui al presente paragrafo sono fornite al pubblico informazioni sulle concentrazioni delle particelle PM2,5 anziché sulle concentrazioni delle PM10.

    Articolo 6

    Piombo

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di piombo nell'aria ambiente, valutate conformemente all'articolo 7, non superino il valore limite indicato nella sezione I dell'allegato IV a partire dalle date ivi indicate.

    Si applicano i margini di tolleranza specificati nella sezione I dell'allegato IV, conformemente all'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

    Articolo 7

    Valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e particelle di piombo nell'aria ambiente

    1. Ai fini previsti dall'articolo 6 della direttiva 96/62/CE, alla sezione I dell'allegato V sono stabilite, per il biossido di zolfo, le particelle e il piombo le soglie di valutazione superiore e inferiore.

    La classificazione di ciascuna zona o agglomerato, ai fini previsti dall'articolo 6 citato, è riesaminata almeno ogni 5 anni, conformemente alla procedura di cui alla sezione II dell'allegato V. Il riesame è anticipato in caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano le concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto (oppure, se del caso, biossido di azoto più monossido di azoto), particelle o piombo.

    2. L'allegato VI stabilisce i criteri di ubicazione dei punti di campionamento per misurare il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. L'allegato VII stabilisce il numero minimo di stazioni di misurazione in continuo per ciascuna sostanza inquinante da installare in ciascuna zona o agglomerato in cui sono necessarie misurazioni, qualora la misurazione sia l'unica fonte di dati sulle concentrazioni della zona o agglomerato. Il metodo per misurare ciascun inquinante è il metodo di riferimento specificato al paragrafo 4 del presente articolo, oppure un metodo che lo Stato membro interessato dimostri fornire risultati equivalenti.

    3. Per le zone e gli agglomerati nei quali l'informazione delle stazione di misurazione in continuo è fornita da altre fonti, come inventari delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellazione della qualità dell'aria, il numero di stazioni di misurazione in continuo da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche devono poter permettere di determinare le concentrazioni di inquinanti atmosferici nei tipi di ubicazione definiti alla sezione I dell'allegato VI, entro i limiti di precisione realizzabili indicati negli orientamenti di cui alla sezione I dell'allegato VIII.

    4. I metodi di riferimento per l'analisi di biossido di zolfo, ossidi di azoto e piombo, e per il campionamento di piombo, particelle PM10 e PM2,5 sono indicati nelle sezioni da I a V dell'allegato IX. La sezione VI dell'allegato IX stabilisce le tecniche di riferimento per la modellazione della qualità dell'aria.

    5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualità dell'aria, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 96/62/CE, alla data del 31 dicembre 1999.

    6. Qualsiasi modifica necessaria per adeguare il presente articolo e gli allegati da V a IX al progresso scientifico e tecnico è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE.

    Articolo 8

    Informazione del pubblico

    1. Gli Stati membri provvedono all'adeguata diffusione di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo tramite i mezzi radiotelevisivi, la stampa, pannelli informativi o reti informatiche e mediante notifica agli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative delle categorie esposte a rischi per la salute ed altri organismi sanitari rilevanti. Contemporaneamente alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, è trasmesso alla Commissione un elenco degli organismi destinatari delle notifiche.

    Le informazioni indicano i superamenti degli indicatori di informazione del pubblico elencati alle sezioni I, II, III e IV dell'allegato X.

    2. Ai fini previsti dall'articolo 5, paragrafo 4, si applicano gli indicatori di informazione del pubblico della sezione V dell'allegato X.

    3. Al fine di rendere pubblici i piani o i programmi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri si adoperano per metterle a disposizione degli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, organismi rappresentativi delle categorie esposte a rischi per la salute ed altri organismi sanitari rilevanti. Contemporaneamente al piano o programma, è trasmesso alla Commissione un elenco degli organismi destinatari delle notifiche.

    Articolo 9

    Abrogazione e disposizioni transitorie

    1. La direttiva 80/779/CEE è abrogata con le seguenti decorrenze:

    - l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli 4 e 5, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, gli articoli da 11 a 14 e gli allegati II, IIIa, IV, V, B sono abrogati con decorrenza 1° gennaio 2000;

    - l'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, gli articoli 8 e 9, l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 15 e 16 e gli allegati I, IIIb e IV sono abrogati con decorrenza 1° gennaio 2005.

    2. La direttiva 82/884/CEE è abrogata con le seguenti decorrenze:

    - l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 4, gli articoli da 8 a 12 e l'allegato, con decorrenze 1° gennaio 2000;

    - gli articoli 1 e 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 5, 6 e 7 e gli articoli 12 e 13, con decorrenza 1° gennaio 2005.

    3. La direttiva 85/203/CEE è abrogata con le seguenti decorrenze:

    - l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli 4 e 6, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli da 10 a 14 e gli allegati II, III e IV, con decorrenza 1° gennaio 2000;

    - gli articoli 1 e 2, l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, gli articoli 8 e 9, gli articoli 15 e 16 e l'allegato I, con decorrenza 1° gennaio 2010.

    4. Dal 1° gennaio 2000 gli Stati membri utilizzano stazioni di misurazione ed altri metodi di valutazione della qualità dell'aria conformi ai requisiti della presente direttiva per valutare le concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e piombo ai fini della rilevazione dei dati necessari per dimostrare il rispetto dei valori limite stabiliti dalle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE, fino al momento in cui i valori limite stabiliti da tali direttive sono abrogati.

    Articolo 10

    Relazione

    La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e in particolare relativamente ai risultati più recenti della ricerca scientifica sugli effetti per la salute umana dell'esposizione al biossido di zolfo, a diverse frazioni di particelle e al piombo ed ai progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di particelle nell'aria e della deposizione di piombo sulle superfici.

    Articolo 11

    Attuazione

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 12

    Sanzioni

    Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 1999, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 14

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

    (2) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

    (3) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30.

    (4) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 15.

    (5) GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1.

    (6) GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14.

    ALLEGATO I

    VALORI LIMITE E SOGLIE DI ALLARME PER IL BIOSSIDO DI ZOLFO

    I. Valori limite per il biossido di zolfo

    I valori limite sono espressi ìg/m³. Il volume deve essere normalizzato alle condizioni di temperatura e pressione seguenti: 293° K e 101,3 kPa.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    II. Soglia di allarme per il biossido di zolfo

    350 ìg/m³ misurato su tre ore consecutive in località rapresentative della qualità dell'aria su almeno 100 km² oppure una zona o un agglomerato completi, a seconda di quale valore sia più piccolo.

    III. Dettagli minimi che devono essere forniti al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di zolfo

    I dettagli da fornire al pubblico devono comprendere come minimo:

    - data, ora e luogo del fenomeno;

    - previsioni:

    - cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento),

    - motivo del fenomeno e cambiamento previsto,

    - zona geografica interessata,

    - durata;

    - categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno;

    - precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.

    ALLEGATO II

    VALORI LIMITE PER IL BIOSSIDO DI AZOTO E L'OSSIDO NITRICO

    I. Valori limite per il biossido di azoto e l'ossido nitrico

    I valori limite sono espressi in ìg/m³. Il volume deve essere normalizzato alle condizioni di temperatura e pressione seguenti: 293°K e 101,3 kPa.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    VALORI LIMITE E LIVELLI DI AZIONE PER LE PARTICELLE

    I. Valori limite per le particelle

    >SPAZIO PER TABELLA>

    II. Livelli di azione PM2,5 ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    VALORI LIMITE PER IL PIOMBO

    I. Valori limite per il piombo

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO V

    DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, OSSIDI DI AZOTO, PARTICELLE E PIOMBO NELL'ARIA AMBIENTE ENTRO UNA ZONA O UN AGGLOMERATO

    I. Soglie di valutazione superiore e inferiore

    Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:

    a) biossido di zolfo

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) biossido di azoto

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) particelle

    Le soglie di valutazione superiore e inferiore per PM10 sono basate sui valori limite da rispettare entro il 1° gennaio 2010.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    d) piombo

    >SPAZIO PER TABELLA>

    II. Determinazione del superamento della soglia di valutazione superiore e inferiore

    Il superamento delle soglie di valutazione, superiore e inferiore, è determinato sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per il quale sono disponibili dati sufficienti. Si considera superata una soglia di valutazione se il numero totale di superamenti della concentrazione numerica della soglia durante questo quinquennio supera tre volte il numero di superamenti autorizzati per anno.

    Se i dati disponibili per il quinquennio non sono interamente disponibili, gli Stati membri possono combinare campagne di misurazione di breve durata nel periodo dell'anno e nelle località rappresentativi dei massimi livelli di inquinamenti, con i risultati ottenuti dalle informazioni di inventari di emissione e modellazioni per determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore e inferiore.

    ALLEGATO VI

    UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, OSSIDI DI AZOTO, PARTICELLE E PIOMBO NELL'AMBIENTE

    Quanto segue si applica alle misurazioni continue e semicontinue.

    I. Ubicazione su macroscala

    a) Protezione della salute umana

    I punti di campionamento concernenti la protezione della salute umana devono essere scelti in modo da:

    i) fornire dati sulle superfici all'interno di zone ed agglomerati dove si verificano le concentrazioni massime cui la popolazione può essere esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo importante in relazione al periodo medio del(i) valore(i) limite;

    ii) fornire dati sui livelli nelle altre superfici all'interno delle zone e degli agglomerati che sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione in generale e che forniscono informazioni a scopi di gestione della qualità dell'aria.

    I punti di campionamento devono in generale essere situati in modo da evitare misurazioni di microambienti molto ridotti nelle loro immediate vicinanze.

    I punti di campionamento devono essere rappresentativi di ubicazioni simili non nelle loro immediate vicinanze.

    b) Protezione degli ecosistemi e della vegetazione

    I punti di campionamento concernenti la protezione degli ecosistemi o di altri tipi di vegetazione devono essere situati in modo da essere rappresentativi della qualità dell'aria lontano dalle immediate vicinanze di fonti quali agglomerati ed aree edificate, impianti industriali e strade. Come regola, un punto di campionamento deve essere situato in modo da essere rappresentativo della qualità dell'aria in una superficie circostante di almeno 1 000 km².

    II. Ubicazione su microscala

    Per quanto possibile, si devono rispettare almeno le istruzioni seguenti:

    - L'orifizio di ingresso della sonda di campionamento deve essere sgombro e nelle vicinanze del campionatore non vi devono essere ostacoli al flusso d'aria (di norma, distanza di alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli ed almeno distanza di 0,5 m dall'edificio più prossimo, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell'aria alla quota di allineamento).

    - Di regola, il punto di ingresso dell'aria deve situarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Possono essere talvolta necessarie posizioni più elevate (fino ad 8 m). Può anche essere opportuna un'ubicazione più elevata se la stazione è rappresentativa di un'ampia zona.

    - L'orifizio di ingresso non deve essere posizionato nelle immediate vicinanze di fonti inquinanti per evitare l'aspirazione diretta di emissioni non mescolate all'aria ambiente.

    - L'orifizio di scarico del campionatore deve essere posizionato in modo da evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso del campionatore.

    - I campionatori relativi al traffico devono essere situati almeno a 25 m di distanza dai grandi incroci e a non meno di 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina.

    - I campionatori orientati al traffico per la misurazione di NO2 devono essere situati a meno di 5 m dal bordo stradale.

    - Nelle aree edificate, i campionatori orientati al traffico per la misurazione di particelle o piombo devono essere situati in modo da essere rappresentativi della qualità dell'aria vicino alla quota di allineamento.

    Si deve anche tener conto dei fattori seguenti:

    - fonti di interferenza;

    - sicurezza;

    - accesso;

    - disponibilità di energia elettrica e di comunicazioni telefoniche;

    - visibilità del punto di prelievo rispetto all'ambiente esterno;

    - sicurezza del pubblico e degli operatori;

    - interesse di piazzare punti di campionamento per diversi inquinanti;

    - requisiti di pianificazione.

    III. Documentazione e riesame della scelta del sito

    I metodi di scelta del sito devono essere pienamente documentati nella fase di classificazione mediante fotografie con indicazione dei punti della bussola dell'ambiente circostante ed una mappa particolareggiata. I siti devono essere riesaminati ad intervalli regolari, aggiornando la documentazione per garantire che i criteri di selezione restino validi.

    Gli Stati membri che intendono chiudere o trasferire stazioni di misurazione installate ai sensi delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e piombo devono fornire alla Commissione informazioni che giustifichino la loro decisione.

    ALLEGATO VII

    CRITERI PER DETERMINARE I NUMERI DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE CONTINUA DELLE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, OSSIDO DI AZOTO, PARTICELLE E PIOMBO NELL'ARIA AMBIENTE

    I. Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in continuo onde valutare la conformità ai valori limite concernenti la protezione della salute umana e le soglie di allarme nelle zone e negli agglomerati dove la misurazione è l'unica fonte di informazione

    a) Fonti diffuse

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Fonti localizzate

    Per valutare l'inquinamento nelle vicinanze di fonti localizzate, calcolare il numero di punti di campionamento per misurazioni in continuo, tenendo conto delle densità di emissione, del tipo probabile di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e dell'esposizione potenziale della popolazione.

    II. Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in continuo onde valutare la conformità ai valori limite per la protezione degli ecosistemi o di altri tipi di vegetazione in zone diverse dagli agglomerati

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VIII

    OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI E COMPILAZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

    I. Obiettivi di qualità dei dati

    A titolo orientativo, sono stati stabiliti per i programmi di garanzia di qualità i seguenti obiettivi in materia di precisione ed esattezza dei metodi di valutazione, periodo minimo di copertura e raccolta minima dei dati delle misurazioni.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    II. Risultati della valutazione di qualità dell'aria

    La seguente informazione va compilata per le zone o gli agglomerati dove si ricorre a fonti diverse dalle misurazioni per completare i dati delle misure oppure dove queste fonti sono l'unico mezzo per valutare la qualità dell'aria:

    - una descrizione delle attività di valutazione svolte;

    - metodi specifici utilizzati e loro descrizione;

    - fonti dei dati e delle informazioni;

    - una descrizione dei risultati, comprese le incertezze e, in particolare, le dimensioni di ogni superficie o, se del caso, la lunghezza della strada nella zona o nell'agglomerato dove le concentrazioni superano i (il) valori(e) oppure possono esservi valori limite più i margini di tolleranza applicabili e di ogni zona dove le concentrazioni superano la soglia superiore di valutazione o la zona inferiore di valutazione;

    - per i valori limite interessanti per la protezione della salute umana, la popolazione potenzialmente esposta alle concentrazioni che superano il valore limite.

    Se possibile, gli Stati membri devono elaborare mappe che mostrino la distribuzione delle concentrazioni all'interno di ogni zona e agglomerato.

    ALLEGATO IX

    METODI DI RIFERIMENTO PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, OSSIDI DI AZOTO, PARTICELLE E PIOMBO

    I. Analisi del biossido di zolfo

    [Allegato V della direttiva 80/779/CEE, del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione]

    II. Metodo di riferimento per l'analisi degli ossidi di azoto

    [Allegato IV della direttiva 85/203/CEE, del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità dell'aria per il biossido di azoto]

    III. Metodo di campionamento e metodo di riferimento per analizzare la concentrazione di piombo nell'aria

    [Allegato della direttiva 82/884/CEE, del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera]

    IV. Metodo di riferimento per il campionamento delle PM10

    Il metodo di riferimento per il campionamento delle PM10 è quello descritto nel progetto di norma EN 12341 (1).

    V. Metodo di riferimento per il campionamento delle PM2,5

    p.m.

    VI. Tecniche di modellazione di riferimento

    p.m.

    (1) «Qualità dell'aria - Procedura di prova di campo per dimostrare l'equivalenza di riferimento dei metodi di campionamento per la frazione PM10 delle particelle».

    ALLEGATO X

    INDICATORI DELL'INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

    I. Indicatori dell'informazione del pubblico per il biossido di zolfo

    >SPAZIO PER TABELLA>

    II. Indicatori di informazione del pubblico per gli ossidi di azoto

    >SPAZIO PER TABELLA>

    III. Indicatori dell'informazione del pubblico per le PM10

    >SPAZIO PER TABELLA>

    IV. Indicatore dell'informazione del pubblico per il piombo

    0,5 ìg/m³ misurato durante un anno civile.

    V. Indicatore dell'informazione del pubblico per le PM2,5 ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4

    >

    SPAZIO PER TABELLA>

    VI. Normalizzazione

    Per il biossido di zolfo e gli ossidi di azoto il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione: 293°K e 101,3 kPa.

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